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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2024, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 dicembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 571/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Messina, via Centonze n. 200, presso lo studio dagli avv.ti Lucia Noschese e Gianclaudio Puglisi, che lo rappresentano e difendono, ricorrente, contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe La Farina n. 263N, Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Puglisi, convenuta, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione. Sono presenti l'avv. Noschese Lucia e l'avv. Giacomo Gazzara in sostituzione dell'avv. Puglisi Carmela, i quali discutono la causa riportandosi in atti e alle note autorizzate. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso depositato il 24 maggio 2024, , premesso di Parte_1 essere allevatore di bovini, con codice aziendale e socio della C.F._2
Cooperativa San Placido con sede in Castel di Lucio, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 103/24, notificata in data 29 aprile 2024, con la quale gli era stato intimato il pagamento di euro 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013”. Esponeva che i suoi bovini e quelli dei soci della cooperativa erano soliti pascolare, nel mese di aprile e fino al mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della anzidetta cooperativa, per poi spostarsi verso il fondo sito in contrada “Francavilla” concesso in affitto alla medesima cooperativa a titolo di pascolo, sin dal 1945, dal Comune di Mistretta. Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla, ed avendo il intimato la restituzione dello stesso, la Controparte_2 cooperativa San Placido aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione. Rappresentava che il 20 maggio 2019, i propri bovini spinti dalla carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il presso CP_3 cui erano situati, e dalla una particolare tipologia di Parte_2 mosca altamente infestante, avevano lasciato il fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta hanno elevato verbale di illecito n.14/19, notificato all'odierno ricorrente in data 31.07.2019 in quanto “i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Mistretta”. Rilevava che inutili erano state le osservazioni scritte, pur presentate all' e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio così comminatogli, sotto svariati profili, tra cui la carenza dell'elemento soggettivo del presunto illecito, la carenza di motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, nonché la errata misura della sanzione irrogata. Ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse – previa sospensione cautelare – ritenere l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e annullarla, in subordine rideterminare la misura della sanzione irrogata, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 2 settembre 2024, si è costituita l' contestando le tesi Controparte_1 avversarie e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione. Si precisa che la decisione viene assunta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sulla base di precedente di questo Tribunale (sentenza n. 1041/2024) che si condivide . In via preliminare occorre osservare che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto, (proprio invece del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto, sicché le censure meramente formali rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del provvedimento, fatta salva la possibilità di disapplicazione, da parte del Giudice ordinario, dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo. Sotto questo profilo, non meritano accoglimento le doglianze relative a presunti vizi formali dell'atto o del procedimento. Più nello specifico, va disattesa l'eccezione di carenza insufficiente motivazione dell'atto impugnato, giacché l'ordinanza ingiunzione che occupa contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui aderisce, ed appare sufficientemente motivata in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione: norma violata e descrizione del fatto riscontrato, luogo e data, autore della violazione. Parte ricorrente si duole altresì di non essere stata convocata per l'audizione richiesta all'Amministrazione, né di aver potuto interloquire con l' la quale avrebbe disatteso i propri obblighi in tal senso sanciti dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981, relativi alla instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, a mente del quale “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”. Sul punto, parte ricorrente deduce di aver trasmesso all' di Messina, con pec del 29.8.2019 a mezzo del proprio procuratore, delle osservazioni corredate da documenti, nelle quali chiedeva tra l'altro di essere convocato per un'audizione, richiesta disattesa. Orbene, vi potrebbero essere dubbi circa la tempestività dell'inoltro dei suddetti scritti difensivi, avuto riguardo alla data della violazione, contestata alla presenza del in data 20.5.2019, ben prima della data di Parte_1 notifica del 26.04.2024 ma anche a voler ritenere le difese scritte del Pt_1 tempestive, il ricorrente non dimostra che le doglianze scritte presentate con la citata pec non siano state tenute in considerazione dall'Amministrazione procedente né, d'altronde, può lamentare una violazione del proprio diritto di difesa giurisdizionale, avendo di fatto proposto le medesime doglianze nell'odierno giudizio di opposizione. Costituisce, d'altronde, consolidato e condiviso principio giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; Sez. 6 - 2, Ord. n. 21146 del 07/08/2019; Sez. 2, Ord. n. 24901/2022). L'eccezione va, pertanto, disattesa. Nel merito, contesta la legittimità della sanzione subita per Parte_1 la presunta violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06/11/2013, a mente del quale “Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi – caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi”. Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 1116/2022; sentenza n. 96/2021; sentenza n. 674/2024) la superiore disciplina detta “una tutela anticipata del bene giuridico della salute animale non richiedendo che la movimentazione non autorizzata abbia provocato il contagio del capo di bestiame (tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica) ma assumendo che la stessa movimentazione non autorizzata costituisca una fonte di pericolo da evitare, così sanzionandola e ripristinando l'interesse leso prima e indipendentemente dalla circostanza che gli animali risultino negativi ai controlli veterinari. [...] La necessità di controllo sulla movimentazione del bestiame si incardina nell'ambito delle più generali misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina, di cui l'ordinanza 28 maggio 2015 e' espressione”. Ciò posto, per “transumanza” si intende il fenomeno delle migrazioni stagionali su largo raggio territoriale e con accentuato dislivello verticale, con cui animali di grossa e media taglia si spostano, spontaneamente o condottivi dall'uomo, dalle regioni di pianura alle regioni montuose e viceversa. Appare, allora, sussistere il fatto naturalistico previsto dalla fattispecie di cui al citato art. 1 comma 8, giacché in data 20 maggio 2019 i verbalizzanti riscontravano lo spostamento dei bovini di proprietà del , (dapprima Pt_1 detenuti nel pascolo della località Foriero) verso i terreni di Francavilla, senza aver effettuato i prescritti controlli e, dunque, senza la relativa autorizzazione. Vi può essere, infatti, “transumanza” per il sol fatto dello spostamento di una mandria di bovini, sia che ciò avvenga sotto l'impulso e la direzione dell'allevatore, sia che ciò avvenga d'istinto da parte degli animali, come sostenuto dall'odierno ricorrente. Parte ricorrente, che invero non contesta esplicitamente quanto sopra, eccepisce la carenza, nel caso concreto, dell'elemento soggettivo della contestata violazione, richiamando quanto sancito dall'art. 3 della L. 689/1981, che così dispone: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016). In altri termini, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996, n. 6018/2019). A conclusioni non dissimili si giunge per il caso in cui il destinatario della sanzione eccepisca il caso fortuito o la forza maggiore che, ai sensi dell'art. 45 c.p., valgono ad escludere la punibilità pur in presenza di un fatto tipico. Per “caso fortuito” si intende quell'accadimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce all'improvviso nell'azione od omissione dell'agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell'evento cui l'agente concorre con un mero contributo fisico. La “forza maggiore” è, invece, quella forza assoluta ed invincibile della natura che va venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta. L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento (Cass. Pen., Sez. V, n. 23026/2017). Occorre allora domandarsi se il fatto di cui è causa possa essere sussunto in una delle due superiori figure giuridiche, onde escludere la colpevolezza del
, il quale invoca sul punto due condizioni che avrebbero cagionato Pt_1
l'inarrestabile movimentazione del bestiame dal precedente punto di ricovero a quello (abituale ma non più in concessione) di Francavilla: l'esigenza dei bovini di alimentarsi, essendo venute sensibilmente meno le quantità di foraggio naturalmente presenti sul terreno “Foriero” e la presenza del parassita infestante Haematobia irritans. Sotto il primo profilo, la difesa di parte ricorrente non coglie nel segno. È circostanza verosimile quella per cui la stagionalità della crescita della vegetazione spontanea, in uno al consumo dell'erba fatto dalla mandria insistente nei medesimi territori porti, in un dato arco di tempo, all'esaurimento delle scorte di foraggio su quel territorio. La circostanza era certamente nota al ricorrente, il quale afferma di essere un allevatore di lungo corso, pure consorziato con altri allevatori, tanto più che veniva testualmente rappresentata in una nota, inviata al Comune di Mistretta con pec del 13 maggio 2019 – esattamente sette giorni prima dello spostamento del bestiame sanzionato con l'opposta ordinanza ingiunzione – nella quale riferiva che l'impossibilità di condurre al pascolo nel terreno di Francavilla i 400 capi di bestiame ne avrebbe comportato il pericolo di morte (deve intendersi per carenza di cibo). Ancora, dal tenore della medesima nota, emerge che la cooperativa San Placido era stata notiziata della disdetta della concessione del suddetto terreno con nota A/R del 16.3.2017 (invero non prodotta in atti), e che l'affitto del terreno sarebbe terminato con il suo rilascio già dal 2019. Appare evidente che l'ampio lasso di tempo, decorrente dal momento della conoscenza della disdetta della concessione del fondo di Francavilla, avrebbe consigliato agli allevatori diligenti di adottare strategie lungimiranti e atte a scongiurare il rischio che il bestiame si trovasse, in un determinato periodo dell'anno, a corto di foraggio e privo dell'abituale pascolo di Francavilla: e ciò avviando interlocuzioni per affittare nuovi e diversi terreni o, quanto meno, acquistando scorte di foraggio utili a non lasciare alla fame i capi di bestiame. Sotto questo profilo, la riferita esigenza alimentare dei capi di bestiame, pur se rispondente al vero, non può esser invocata ad esimente dal , in Pt_1 quanto tale evenienza, alla luce della scansione temporale dei fatti, non era affatto imprevedibile e imponderabile, ma adottando una condotta diligente avrebbe potuto essere evitata. Non dissimili sono le conclusioni cui si giunge valutando l'incidenza causale della mosca infestante “haematobia irritans” nella inarrestabile migrazione dei bovini verso il terreno di Francavilla. Sul punto, la CTP in atti non appare dirimente ed univoca, dal momento che in essa si riferisce, in termini assai generici, della presenza di talune specie di insetti “nell'entroterra siciliano”, insetti tra cui la citata haematobia irritans. Tuttavia, nella citata relazione, che è redatta circa cinque anni dopo gli eventi, e descrive il fenomeno all'attualità (e non “ora per allora”), non si precisa il concetto di entroterra siciliano, sicché non appare univoco ricondurre la presenza della mosca in questione nel pascolo sito in zona Foriero, e allo stesso tempo non è dato sapere se il terreno prescelto dai bovini, sito in località Francavilla, sia esente dalla presenza di tale mosca infestante. Tali dubbi non verrebbero fugati neppure dalle circostanze capitolate nella richiesta di prova che, pertanto, va disattesa perché inconducente. Oltretutto, questo Tribunale non può non considerare che la normativa comunitaria in materia di allevamento di bestiame e tutela dell'igiene alimentare, da diversi anni impone all'allevatore di adottare misure idonee a prevenire o comunque contrastare l'infestazione di insetti negli allevamenti: nel solco di questa particolare attenzione al benessere degli animali, proiettato sulla sicurezza del cibo che è il prodotto finale dell'allevamento, va letto l'obbligo di predisporre un piano di disinfestazione o comunque a mettere in atto di azioni di lotta contro gli infestanti, al fine di rispettare il requisito di cui all'allegato I, parte A, punto 4 lettera f) del Regolamento (CE) 852/2004 (“per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”). Se, dunque, il fondo Foriero è di proprietà della cooperativa San Placido, e se il è socio di tale cooperativa, la massiccia presenza della mosca Pt_1
“haematobia irritans” nei pascoli del fondo Foriero appare indice di una mancata o cattiva prevenzione dell'infestazione di insetti, dal ché si dovrebbe dedurre la presenza di una colpa da violazione di una regola di prevenzione specifica, quale quella di cui al citato reg. CE 852/04. Anche tale esimente, pertanto, non può essere ritenuta provata nel caso concreto. Rimane da esaminare la doglianza di parte ricorrente relativa alla misura della sanzione irrogata. Lamenta il che l' avrebbe irrogato immotivatamente Pt_1 CP_5 una sanzione in misura superiore al minimo edittale. Controbatte l' rilevando di aver quantificato l'importo sanzionatorio nella misura minima prevista in base al dettato di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, che stabilisce che la sanzione in misura ridotta deve essere “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”. Deduce l' che il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, è di euro 1.549,36 x 2, quindi la sanzione irrogata, pari ad euro 3.098,74 sarebbe corretta. In realtà, l'Ente convenuto ha fatto cattivo governo delle norme che presiedono all'individuazione della misura delle sanzioni pecuniarie, essendo quella prevista dall'art. 16 una norma destinata all'individuazione della misura della sanzione in caso di spontaneo pagamento da parte del trasgressore, prima che possa essere determinato autoritativamente l'importo della sanzione stessa. Di contro, l'Ente ingiungente avrebbe dovuto prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 11 della già citata legge di depenalizzazione, che dispone:
“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. La norma appare chiara nell'intento di modulare l'entità della sanzione, tra minimo e massimo edittale, su parametri oggettivi quali l'effettiva gravità della violazione, l'intensità della colpa dell'agente anche in relazione ad un eventuale ravvedimento operoso del medesimo, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. Diversamente opinando, l'utilizzo del criterio di cui all'art. 16 nella determinazione della sanzione definitiva, finirebbe per appiattirne l'importo nella misura del doppio del minimo edittale elidendo, in un sol colpo, il significato del sopra citato art. 11 e rendendo, di fatto, mai applicabile una sanzione la cui misura sia compresa tra il minimo edittale ed il suo doppio. Ciò premesso, per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia
– DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, la sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 1.549,36 ad un massimo di euro 9.296,22 (v. art. 358 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e integr.). Dal canto suo, l' ha erroneamente irrogato la sanzione pecuniaria utilizzando, quale unico criterio per stabilirne la misura, quello errato di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ed ha invece omesso ogni valutazione in ordine agli indici, previsti dall'art. 11, che avrebbero consentito di modulare l'importo della stessa sul caso concreto, sull'entità del fatto, sulla personalità dell'agente e sulle sue condizioni economiche. Mancando, pertanto, la prova dell'avvenuta valutazione delle superiori circostanze – prova incombente sull'Ente intimante – la doglianza appare fondata e la sanzione va rideterminata nella misura minima di legge, pari ad euro 1.549,36. In definitiva deve essere affermata la parziale fondatezza dell'opposizione che, come tale, va accolta per quanto di ragione. Va allora dichiarata la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 135/2024 e, conseguentemente, va rideterminato in euro 1.549,36 l'importo della sanzione comminata a . Parte_1
Ogni altra questione, anche relativa alla domanda cautelare, resta assorbita. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione di metà stante la parziale reciproca soccombenza. La restante metà delle dette spese va invece posta a carico dell' e si liquida in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, parametri medi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 571/2024 R.G.A.C., disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 103/2024 e, conseguentemente, ridetermina in euro 1.549,36 l'importo della sanzione comminata a
[...]
; Parte_1
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento, in favore di , CP_5 Parte_1 di metà delle spese del giudizio, che liquida in euro 850,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso di euro 62,50 per spese vive, dichiarando compensata la residua quota. Patti, 19 dicembre 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Messina, via Centonze n. 200, presso lo studio dagli avv.ti Lucia Noschese e Gianclaudio Puglisi, che lo rappresentano e difendono, ricorrente, contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe La Farina n. 263N, Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Puglisi, convenuta, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione. Sono presenti l'avv. Noschese Lucia e l'avv. Giacomo Gazzara in sostituzione dell'avv. Puglisi Carmela, i quali discutono la causa riportandosi in atti e alle note autorizzate. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso depositato il 24 maggio 2024, , premesso di Parte_1 essere allevatore di bovini, con codice aziendale e socio della C.F._2
Cooperativa San Placido con sede in Castel di Lucio, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 103/24, notificata in data 29 aprile 2024, con la quale gli era stato intimato il pagamento di euro 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013”. Esponeva che i suoi bovini e quelli dei soci della cooperativa erano soliti pascolare, nel mese di aprile e fino al mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della anzidetta cooperativa, per poi spostarsi verso il fondo sito in contrada “Francavilla” concesso in affitto alla medesima cooperativa a titolo di pascolo, sin dal 1945, dal Comune di Mistretta. Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla, ed avendo il intimato la restituzione dello stesso, la Controparte_2 cooperativa San Placido aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione. Rappresentava che il 20 maggio 2019, i propri bovini spinti dalla carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il presso CP_3 cui erano situati, e dalla una particolare tipologia di Parte_2 mosca altamente infestante, avevano lasciato il fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta hanno elevato verbale di illecito n.14/19, notificato all'odierno ricorrente in data 31.07.2019 in quanto “i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Mistretta”. Rilevava che inutili erano state le osservazioni scritte, pur presentate all' e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio così comminatogli, sotto svariati profili, tra cui la carenza dell'elemento soggettivo del presunto illecito, la carenza di motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, nonché la errata misura della sanzione irrogata. Ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse – previa sospensione cautelare – ritenere l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e annullarla, in subordine rideterminare la misura della sanzione irrogata, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 2 settembre 2024, si è costituita l' contestando le tesi Controparte_1 avversarie e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione. Si precisa che la decisione viene assunta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sulla base di precedente di questo Tribunale (sentenza n. 1041/2024) che si condivide . In via preliminare occorre osservare che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto, (proprio invece del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto, sicché le censure meramente formali rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del provvedimento, fatta salva la possibilità di disapplicazione, da parte del Giudice ordinario, dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo. Sotto questo profilo, non meritano accoglimento le doglianze relative a presunti vizi formali dell'atto o del procedimento. Più nello specifico, va disattesa l'eccezione di carenza insufficiente motivazione dell'atto impugnato, giacché l'ordinanza ingiunzione che occupa contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui aderisce, ed appare sufficientemente motivata in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione: norma violata e descrizione del fatto riscontrato, luogo e data, autore della violazione. Parte ricorrente si duole altresì di non essere stata convocata per l'audizione richiesta all'Amministrazione, né di aver potuto interloquire con l' la quale avrebbe disatteso i propri obblighi in tal senso sanciti dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981, relativi alla instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, a mente del quale “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”. Sul punto, parte ricorrente deduce di aver trasmesso all' di Messina, con pec del 29.8.2019 a mezzo del proprio procuratore, delle osservazioni corredate da documenti, nelle quali chiedeva tra l'altro di essere convocato per un'audizione, richiesta disattesa. Orbene, vi potrebbero essere dubbi circa la tempestività dell'inoltro dei suddetti scritti difensivi, avuto riguardo alla data della violazione, contestata alla presenza del in data 20.5.2019, ben prima della data di Parte_1 notifica del 26.04.2024 ma anche a voler ritenere le difese scritte del Pt_1 tempestive, il ricorrente non dimostra che le doglianze scritte presentate con la citata pec non siano state tenute in considerazione dall'Amministrazione procedente né, d'altronde, può lamentare una violazione del proprio diritto di difesa giurisdizionale, avendo di fatto proposto le medesime doglianze nell'odierno giudizio di opposizione. Costituisce, d'altronde, consolidato e condiviso principio giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; Sez. 6 - 2, Ord. n. 21146 del 07/08/2019; Sez. 2, Ord. n. 24901/2022). L'eccezione va, pertanto, disattesa. Nel merito, contesta la legittimità della sanzione subita per Parte_1 la presunta violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06/11/2013, a mente del quale “Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi – caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi”. Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 1116/2022; sentenza n. 96/2021; sentenza n. 674/2024) la superiore disciplina detta “una tutela anticipata del bene giuridico della salute animale non richiedendo che la movimentazione non autorizzata abbia provocato il contagio del capo di bestiame (tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica) ma assumendo che la stessa movimentazione non autorizzata costituisca una fonte di pericolo da evitare, così sanzionandola e ripristinando l'interesse leso prima e indipendentemente dalla circostanza che gli animali risultino negativi ai controlli veterinari. [...] La necessità di controllo sulla movimentazione del bestiame si incardina nell'ambito delle più generali misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina, di cui l'ordinanza 28 maggio 2015 e' espressione”. Ciò posto, per “transumanza” si intende il fenomeno delle migrazioni stagionali su largo raggio territoriale e con accentuato dislivello verticale, con cui animali di grossa e media taglia si spostano, spontaneamente o condottivi dall'uomo, dalle regioni di pianura alle regioni montuose e viceversa. Appare, allora, sussistere il fatto naturalistico previsto dalla fattispecie di cui al citato art. 1 comma 8, giacché in data 20 maggio 2019 i verbalizzanti riscontravano lo spostamento dei bovini di proprietà del , (dapprima Pt_1 detenuti nel pascolo della località Foriero) verso i terreni di Francavilla, senza aver effettuato i prescritti controlli e, dunque, senza la relativa autorizzazione. Vi può essere, infatti, “transumanza” per il sol fatto dello spostamento di una mandria di bovini, sia che ciò avvenga sotto l'impulso e la direzione dell'allevatore, sia che ciò avvenga d'istinto da parte degli animali, come sostenuto dall'odierno ricorrente. Parte ricorrente, che invero non contesta esplicitamente quanto sopra, eccepisce la carenza, nel caso concreto, dell'elemento soggettivo della contestata violazione, richiamando quanto sancito dall'art. 3 della L. 689/1981, che così dispone: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016). In altri termini, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996, n. 6018/2019). A conclusioni non dissimili si giunge per il caso in cui il destinatario della sanzione eccepisca il caso fortuito o la forza maggiore che, ai sensi dell'art. 45 c.p., valgono ad escludere la punibilità pur in presenza di un fatto tipico. Per “caso fortuito” si intende quell'accadimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce all'improvviso nell'azione od omissione dell'agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell'evento cui l'agente concorre con un mero contributo fisico. La “forza maggiore” è, invece, quella forza assoluta ed invincibile della natura che va venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta. L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento (Cass. Pen., Sez. V, n. 23026/2017). Occorre allora domandarsi se il fatto di cui è causa possa essere sussunto in una delle due superiori figure giuridiche, onde escludere la colpevolezza del
, il quale invoca sul punto due condizioni che avrebbero cagionato Pt_1
l'inarrestabile movimentazione del bestiame dal precedente punto di ricovero a quello (abituale ma non più in concessione) di Francavilla: l'esigenza dei bovini di alimentarsi, essendo venute sensibilmente meno le quantità di foraggio naturalmente presenti sul terreno “Foriero” e la presenza del parassita infestante Haematobia irritans. Sotto il primo profilo, la difesa di parte ricorrente non coglie nel segno. È circostanza verosimile quella per cui la stagionalità della crescita della vegetazione spontanea, in uno al consumo dell'erba fatto dalla mandria insistente nei medesimi territori porti, in un dato arco di tempo, all'esaurimento delle scorte di foraggio su quel territorio. La circostanza era certamente nota al ricorrente, il quale afferma di essere un allevatore di lungo corso, pure consorziato con altri allevatori, tanto più che veniva testualmente rappresentata in una nota, inviata al Comune di Mistretta con pec del 13 maggio 2019 – esattamente sette giorni prima dello spostamento del bestiame sanzionato con l'opposta ordinanza ingiunzione – nella quale riferiva che l'impossibilità di condurre al pascolo nel terreno di Francavilla i 400 capi di bestiame ne avrebbe comportato il pericolo di morte (deve intendersi per carenza di cibo). Ancora, dal tenore della medesima nota, emerge che la cooperativa San Placido era stata notiziata della disdetta della concessione del suddetto terreno con nota A/R del 16.3.2017 (invero non prodotta in atti), e che l'affitto del terreno sarebbe terminato con il suo rilascio già dal 2019. Appare evidente che l'ampio lasso di tempo, decorrente dal momento della conoscenza della disdetta della concessione del fondo di Francavilla, avrebbe consigliato agli allevatori diligenti di adottare strategie lungimiranti e atte a scongiurare il rischio che il bestiame si trovasse, in un determinato periodo dell'anno, a corto di foraggio e privo dell'abituale pascolo di Francavilla: e ciò avviando interlocuzioni per affittare nuovi e diversi terreni o, quanto meno, acquistando scorte di foraggio utili a non lasciare alla fame i capi di bestiame. Sotto questo profilo, la riferita esigenza alimentare dei capi di bestiame, pur se rispondente al vero, non può esser invocata ad esimente dal , in Pt_1 quanto tale evenienza, alla luce della scansione temporale dei fatti, non era affatto imprevedibile e imponderabile, ma adottando una condotta diligente avrebbe potuto essere evitata. Non dissimili sono le conclusioni cui si giunge valutando l'incidenza causale della mosca infestante “haematobia irritans” nella inarrestabile migrazione dei bovini verso il terreno di Francavilla. Sul punto, la CTP in atti non appare dirimente ed univoca, dal momento che in essa si riferisce, in termini assai generici, della presenza di talune specie di insetti “nell'entroterra siciliano”, insetti tra cui la citata haematobia irritans. Tuttavia, nella citata relazione, che è redatta circa cinque anni dopo gli eventi, e descrive il fenomeno all'attualità (e non “ora per allora”), non si precisa il concetto di entroterra siciliano, sicché non appare univoco ricondurre la presenza della mosca in questione nel pascolo sito in zona Foriero, e allo stesso tempo non è dato sapere se il terreno prescelto dai bovini, sito in località Francavilla, sia esente dalla presenza di tale mosca infestante. Tali dubbi non verrebbero fugati neppure dalle circostanze capitolate nella richiesta di prova che, pertanto, va disattesa perché inconducente. Oltretutto, questo Tribunale non può non considerare che la normativa comunitaria in materia di allevamento di bestiame e tutela dell'igiene alimentare, da diversi anni impone all'allevatore di adottare misure idonee a prevenire o comunque contrastare l'infestazione di insetti negli allevamenti: nel solco di questa particolare attenzione al benessere degli animali, proiettato sulla sicurezza del cibo che è il prodotto finale dell'allevamento, va letto l'obbligo di predisporre un piano di disinfestazione o comunque a mettere in atto di azioni di lotta contro gli infestanti, al fine di rispettare il requisito di cui all'allegato I, parte A, punto 4 lettera f) del Regolamento (CE) 852/2004 (“per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”). Se, dunque, il fondo Foriero è di proprietà della cooperativa San Placido, e se il è socio di tale cooperativa, la massiccia presenza della mosca Pt_1
“haematobia irritans” nei pascoli del fondo Foriero appare indice di una mancata o cattiva prevenzione dell'infestazione di insetti, dal ché si dovrebbe dedurre la presenza di una colpa da violazione di una regola di prevenzione specifica, quale quella di cui al citato reg. CE 852/04. Anche tale esimente, pertanto, non può essere ritenuta provata nel caso concreto. Rimane da esaminare la doglianza di parte ricorrente relativa alla misura della sanzione irrogata. Lamenta il che l' avrebbe irrogato immotivatamente Pt_1 CP_5 una sanzione in misura superiore al minimo edittale. Controbatte l' rilevando di aver quantificato l'importo sanzionatorio nella misura minima prevista in base al dettato di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, che stabilisce che la sanzione in misura ridotta deve essere “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”. Deduce l' che il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, è di euro 1.549,36 x 2, quindi la sanzione irrogata, pari ad euro 3.098,74 sarebbe corretta. In realtà, l'Ente convenuto ha fatto cattivo governo delle norme che presiedono all'individuazione della misura delle sanzioni pecuniarie, essendo quella prevista dall'art. 16 una norma destinata all'individuazione della misura della sanzione in caso di spontaneo pagamento da parte del trasgressore, prima che possa essere determinato autoritativamente l'importo della sanzione stessa. Di contro, l'Ente ingiungente avrebbe dovuto prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 11 della già citata legge di depenalizzazione, che dispone:
“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. La norma appare chiara nell'intento di modulare l'entità della sanzione, tra minimo e massimo edittale, su parametri oggettivi quali l'effettiva gravità della violazione, l'intensità della colpa dell'agente anche in relazione ad un eventuale ravvedimento operoso del medesimo, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. Diversamente opinando, l'utilizzo del criterio di cui all'art. 16 nella determinazione della sanzione definitiva, finirebbe per appiattirne l'importo nella misura del doppio del minimo edittale elidendo, in un sol colpo, il significato del sopra citato art. 11 e rendendo, di fatto, mai applicabile una sanzione la cui misura sia compresa tra il minimo edittale ed il suo doppio. Ciò premesso, per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia
– DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, la sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 1.549,36 ad un massimo di euro 9.296,22 (v. art. 358 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e integr.). Dal canto suo, l' ha erroneamente irrogato la sanzione pecuniaria utilizzando, quale unico criterio per stabilirne la misura, quello errato di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ed ha invece omesso ogni valutazione in ordine agli indici, previsti dall'art. 11, che avrebbero consentito di modulare l'importo della stessa sul caso concreto, sull'entità del fatto, sulla personalità dell'agente e sulle sue condizioni economiche. Mancando, pertanto, la prova dell'avvenuta valutazione delle superiori circostanze – prova incombente sull'Ente intimante – la doglianza appare fondata e la sanzione va rideterminata nella misura minima di legge, pari ad euro 1.549,36. In definitiva deve essere affermata la parziale fondatezza dell'opposizione che, come tale, va accolta per quanto di ragione. Va allora dichiarata la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 135/2024 e, conseguentemente, va rideterminato in euro 1.549,36 l'importo della sanzione comminata a . Parte_1
Ogni altra questione, anche relativa alla domanda cautelare, resta assorbita. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione di metà stante la parziale reciproca soccombenza. La restante metà delle dette spese va invece posta a carico dell' e si liquida in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, parametri medi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 571/2024 R.G.A.C., disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 103/2024 e, conseguentemente, ridetermina in euro 1.549,36 l'importo della sanzione comminata a
[...]
; Parte_1
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento, in favore di , CP_5 Parte_1 di metà delle spese del giudizio, che liquida in euro 850,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso di euro 62,50 per spese vive, dichiarando compensata la residua quota. Patti, 19 dicembre 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)