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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 1891/2025, pendente tra
rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Maria SINAGRA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sinagra – ME- Via U. Corica n. 36 ricorrente
e
in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, l' in persona del Direttore in Controparte_4 carica, l'A nte in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, f toriale, legalmente domiciliato presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio Controparte_5
1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, convenuto
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Accertare e Dichiarare, con qualsiasi statuizione, illegittima la sequenza e/o comunque abusiva la reiterazione dei contratti di lavoro a termine stipulati tra l'amministrazione resistente e la ricorrente;
Conseguentemente dichiarare che parte ricorrente ha diritto ad un ristoro economico;
1 Previa ogni opportuna statuizione condannare, con qualsiasi motivazione (anche ex art. 36 Dlgs 165/2001), l'Amministrazione rappresentante pro-tempore, ed in particolare i Controparte_6
e di cui infra, a risarcire la ricorrente dei danni scaturiti dalla
[...] Controparte_4 illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, per la precarietà sopportata e per la disparità di trattamento riservata, singolarmente nella misura di €. 5.000,00 per ogni anno di servizio prestato rispettivamente dalla odierna ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato “reiterati” o nella diversa misura (maggiore o minore) e/o ragione (anche in considerazione dei criteri sopra richiamati) che l'Ill.mo giudicante riterrà di giustizia o, comunque, secondo equità, anche in considerazione del disposto dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal Decreto Legge n. 131/2024, ove prevede che il lavoratore vittima dell'abuso di contratti a termine ha diritto a un ristoro economico compreso tra “4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione lorda” oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
Disporre, altresì, ogni altro provvedimento consequenziale ed opportuno anche in mancanza di specifica indicazione;
Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre forfait 12,50% spese generali, IVA e CPA) da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi
Per la parte convenuta:
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della l. 12/11/2011 n° 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti
Svolgimento del processo
La sig.ra ha convenuto in giudizio il , Pt_1 Controparte_2 deducendo di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza CP_2 di contratti a tempo determinato a partire dal 2017 icando il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine.
Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
All'udienza del 27.5.2025 la causa è decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. La ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 2017 e quindi dal 30.10.2017 al 30.06.2018, dal 1.10.2018 al 30.06.2019, dal 23.09.2019 al 30.06.2020, dal 16.10.2020 al 30.06.2021, dal 10.09.2021 al 30.06.2022, dal 19.10.2022 all'8.06.2023 e dal 5.09.2024 al 30.06.2025.
2 Alla luce di quanto sopra, domanda l'accertamento di un abuso nell'utilizzo della contrattazione a termine, con conseguente diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12, comma 1, D.l. 131/2024.
2. Il regime delle supplenze è regolato dall'art. 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 secondo cui:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
[…]
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
[…]
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605 lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
3 di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze. Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. Le supplenze temporanee (c. 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posto resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati” (Corte di cassazione, sentenza 7/11/2016, n. 22552).
3. Occorre, quindi, verificare quando il ricorso alla contrattazione a termine possa ritenersi contrario a norme imperative e, dunque, costituire, un abuso.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la medesima pronuncia sopra indicata, ha precisato che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o l potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_2 condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”; ciò tenendo in considerazione che
“La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato (par. 91-95) che la Per_1 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario. 101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti” (Corte di cassazione, sentenza 7/11/2016, n. 22552).
Nel caso di specie la ricorrente, per sua stessa deduzione, ha sempre lavorato con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno di ciascun anno e quindi per posti su “organico di fatto”.
Di conseguenza, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, avrebbe dovuto provare che, nella concreta attribuzione delle supplenze, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere organizzativo del servizio scolastico, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso istituto scolastico e con riguardo alla stessa cattedra.
4 Il ricorso non contiene, invece, alcuna specifica deduzione in tal senso, in particolare con riferimento al fatto che negli Istituti in cui la prestazione è stata eseguita non sussistesse un'effettiva esigenza temporanea;
risulta, peraltro, che la ricorrente abbia sempre lavorato presso Istituti diversi, con la conseguenza che l'ipotesi della reiterazione abusiva debba essere esclusa in radice.
4. Le spese devono essere compensate in considerazione delle questioni oggetto di causa e delle condizioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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