Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9773/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9773/2018 promossa da: nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Katy Rovini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Russo, sito in Napoli, al Centro Direzionale Isola G/7
-attrice-
Nei confronti di
Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: Azione di rivalsa assicurazione ex art. 292 d. lgs. n. 209/2005.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 25.02.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la FGVS agiva in giudizio nei Parte_1 confronti del sig. , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_2
Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il sig. CP_1
a rimborsare alle , quale impresa designata alla gestione del Fondo di
[...] Parte_1 garanzia delle vittime della strada, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di € 7.246,61
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Il sig. , nonostante la regolare notifica, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25/02/2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
La domanda risulta fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Parte attrice ha convenuto in giudizio il sig. , al fine di veder accolta la propria Controparte_1
domanda di rivalsa ed essere, quindi, rimborsata per quanto liquidato in riferimento al sinistro avvenuto il 06.11.2002 in Bellona (CE), a seguito del quale il veicolo Alfa 164 tg. AW567NW, privo di copertura assicurativa, di proprietà e condotto dal sig. , non rispettando il segnale di Controparte_1
stop, collideva con l'autovettura Rover 200 tg. BE106SJ di proprietà e condotta dal sig. , Persona_1
cagionandoli danni, come accertato con sentenza n. 303/04 del Giudice di Pace di Capua (all. 3).
La in conseguenza ed esecuzione della citata sentenza veniva condannata al Parte_1 pagamento della somma di € 4.250,00 oltre interessi legali in favore di , di € 2.841,62 Persona_1 quali spese di lite in favore degli avv.ti Vincenzo D'Albore e Michele Di Cecio, come da atti di quietanza allegati al fascicolo di parte attrice (all.4).
Pertanto, la n.q., nel presente giudizio, ha agito ex art. 292, comma 1, del D. Lgs. N. Parte_1
209/2005 esercitando azione di rivalsa, la quale deve identificarsi come una mera azione di recupero del credito che trae origine da un fatto illecito (sinistro stradale), ma si distingue da esso.
L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada, nei confronti del responsabile del sinistro, disciplinata dall'art. 292, I comma, D.lgs. n.
209/2005, è pacificamente ritenuta un'azione di regresso, in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa.
Pertanto, si tratta di un'obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in “obbligazione di valuta” a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Nel caso di giudizio, il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta è
pagina 2 di 4 quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, ossia quando è diventata definitiva la sentenza che tale liquidazione ha disposto (Cassazione Sent. n. 7697 del 2 aprile 2014).
Ulteriore presupposto affinché il FGVS possa esercitare la propria rivalsa, è che vi sia la prova dell'avvenuto pagamento effettuato.
Ciò precisato, si osserva che parte attrice ha fornito idonea e sufficiente prova del credito da essa vantato, allegando in atti la copia degli atti di quietanza che attestano la liquidazione operata.
Il Fondo ha provato di aver provveduto tramite quale mandataria della per CP_3 Parte_1
il recupero del credito, con raccomandata del 07/3/2013 (allegata in atti) ad intimare al sig. CP_1
responsabile dell'incidente stradale de quo, il rimborso della somma pagata a seguito del
[...]
sinistro; sollecito rimasto senza riscontro. Così come ha provato di aver inviato al convenuto un invito alla stipulazione della negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, cui non ha fatto seguito alcuna adesione.
Il sig. , di contro, essendo rimasto contumace, non ha fornito prova del rimborso della Controparte_1 somma in questione o comunque la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.
Ciò posto, risulta dimostrata sia la legittimazione dell'attrice all'esercizio dell'azione di regresso di cui all'art. 292, co 1, d. lgs. 209/05 sia l'esistenza del credito dalla stessa vantato nei confronti del convenuto.
In definitiva, va condannato al pagamento nei confronti della CP_2 Parte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, dell'importo complessivo di € 7.246,61 oltre interessi dalla data della messa in mora all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad €
26.000,00) e dell'attività espletata (la semplicità delle questioni trattate giustifica la liquidazione dei compensi in misura minima, con omissione della fase decisoria, tenuto conto della contumacia del convenuto). Si precisa, che anche di recente la Suprema Corte ha ricordato che, tra le varie ipotesi nelle quali le spese legali possono essere compensate, non c'è la contumacia (Cass. ord. n.8273/24).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da nella qualità di impresa designata per la Parte_1
liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, condanna il sig. , al Controparte_1
pagina 3 di 4 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.246,61 oltre interessi dalla data della messa in mora fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna altresì al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che CP_2 liquida in € 278,92 per esborsi ed in € 1688,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
S.M.C.V., 21/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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