Sentenza 8 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opfrow from0 35 21 /03 SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi GIULIANO 9770/99Presiden Dott. Angelo te Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 8045 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. 982 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Ud.11/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C POMA 4, presso lo studio CONGEDO, difeso dall'avvocato RENATO NEGRONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'RE EN;
intimato avverso la sentenza n. 1666/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 12/05/99 e depositata il 27/05/99 (R.G. 1820/97); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1617 udienza del 11/07/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Renato NEGRONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OR LT proponeva opposizione avverso l'in- giunzione di pagamento della somma di lire 22.000.000 oltre accessori emessa dal presidente del tribunale di Velletri in favore di D'AN NZ sulla base di asse- Bouroud gno. Eccepiva la prescrizione semestrale dell'azione, sostenendo che l'assegno era stato emesso molti anni prima a garanzia di un'obbligazione pecuniaria e non era stato restituito, nonostante l'obbligazione fosse stata adempiuta. Nella resistenza dell'opposto il tribunale di Vel- letri rigettava l'opposizione; il rigetto veniva con- fermato dalla corte di appello di Roma con sentenza re- sa il 12.5.1999 su gravame del OR, considerando - interessa - che dalla prova testimo-per quanto ancora niale non era emerso che l'assegno posto a fondamento dell'ingiunzione fosse quello girato dal OR al D'AN in occasione di mutuo di somma di poi resti- tuita, sicchè non solo sussisteva il credito azionato, 2 ma giustamente era stata disattesa l'eccezione di pre- scrizione;
che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione invece di revocare l'in- giunzione e condannare l'opponente al pagamento della somma pretesa. Il OR ha proposto ricorso per cassazione;
l'intimato non ha svolta attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando violazione o falsa applicazione di non specificate norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente deduce: - la Зди ний corte di merito ha ritenuto che non vi è la prova che l'assegno posto a fondamento dell'ingiunzione fosse quello girato diverso tempo prima al D'AN; - la prova, invece, vi è ed è desumibile da una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti;
nel giudi- zio di opposizione ad ingiunzione attore è l'opposto, il quale è, pertanto, tenuto a fornire prova del credi- to fatto valere;
- il D'AN non ha assolto tale one- re probatorio ed il possesso del titolo non lo dispen- sava da esso;
avendo il D'AN agito intenzional- mente a danno del debitore, ben potevano essergli oppo- ste le eccezioni riguardanti il rapporto sottostante;
qualora il giudice ritenga infondata l'opposizione, non 3 si può limitare a rigettarla, così come hanno fatto i giudici di merito, ma deve revocare il decreto ingiun- tivo e pronunciare condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta;
l'assegno è stato rilasciato a D'AN VI e, pertanto, tutti gli eredi dello stesso rivestono la qualità di litisconsorti nel pre- sente giudizio. Il ricorso è infondato. Qualora, come nella specie, l'assegno rechi la data вдигний eminine di immissione, onde potere ritenere sulla base di ele- menti indiziari che esso è stato emesso in data ante- riore è in primo luogo necessario dimostrare che la da- ta di emissione è falsa, perché fino a quando tale di- mostrazione non è fornita rimane vincolante questa ul- tima data. Non merita, conseguentemente, censura la corte di merito per non aver ritenuto che l'assegno posto a fon- damento dell'ingiunzione sia quello stesso assegno a suo tempo girato dal OR al D'AN. E' benvero che siccome l'opposizione a decreto in- giuntivo trasforma il procedimento di ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore op- ponente quella di convenuto, spetta al creditore prova- re il credito (ex plurimis Cass. 4 - 5 1994, n. 4 4286). Senonchè l'assegno bancario, nei rapporti diretti fra traente e prenditore (ovvero fra girante ed imme- diato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e, pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 C.C. comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante fino а che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invali- - 1998, dità ° estinzione di tale rapporto (Cass. 2- 9 одинний n. 8712). Ne consegue che la corte di merito ha cor- rettamente ritenuto che il credito è provato, anche se la motivazione sul punto va integrata nei termini di cui sopra, e rimane inoltre superata ogni questione in ordine alle c.d. eccezioni concernenti il rapporto sot- tostante. Non par dubbio che possa eccepirsi anche in sede di legittimità il difetto di integrità del contradditto- rio, ma l'eccezione deve essere completata con l'alle- gazione dei fatti che la sorreggono e l'indicazione dei soggetti da chiamare nel processo (Cass. 14-5-1999, n. 4762; Cass. 7-5-1997, n. 3975); il che nella specie non è avvenuto. Correttamente la corte di merito ha ritenuto che, riconosciuta infondata l'opposizione ad ingiunzione, il 5 giudice deve confermare il decreto ingiuntivo e non re- vocarlo, pronunciando condanna al pagamento di somma di danaro corrispondente a quella ingiunta, poiché il ti- tolo esecutivo è in tale caso costituito dal decreto e non dalla sentenza (Cass. 3-6-1978, n. 2795; Cass. 30- 12-1968, n. 4082). Il ricorso va, pertanto, rigettato;
non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto in questa sede attività difen- siva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione l'11. 7. 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDE) Пири прийти Вчино Дигний IL CANCELLIERE 61 Dott.ses Maria Alelo Depositata in Cancelleria 8.03.03 Ajelloལམ་ས C1 6