Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 29/05/2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 5487/2022 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall'avvocato Lucia Casaburo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2022, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex L.104/92 art. 3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex L.104/92 art.
3.comma 3°, con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che il complesso morboso di cui è affetta la periziata, invalida al 100%, non determini né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né la necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Infine, la parte ricorrente fa riferimento ad alcune patologie documentate, che non sarebbero state considerate dal CTU, quali la depressione con umore fortemente deflesso, la vasculopatia cerebrale cornica con decadimento cognitivo, artrosi diffusa con rilevante impegno funzionale, che il CTU, anche alla luce della nuova documentazione depositata, ha dichiarato di avere dettagliatamente e diligentemente esaminato e valutato e ritenuto che le stesse non incidano sulle conclusioni diagnostiche. Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Di contro, il CTu ha evidenziato come il quadro clinico, pur di particolare impegno, non impone la necessità di continua, permanente e globale assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo la ricorrente in grado di deambulare autonomamente e capace di provvedere a sé stessa. In particolare, il CTU ha rilevato che tutte le alterazioni riscontrate (ipertensione arteriosa, carcinoma basocelleulare superficiale rimosso con intervento chirurgico e artrosi diffusa) da cui è affetta la ricorrente non integrano la condizione di non autosufficienza e sono del tutto compatibili con lo svolgimento degli atti quotidiani della vita e consentono ancora una sufficiente autonomia del soggetto ( l'esaminanda può spostarsi non solo nell'ambiente domestico ma può anche recarsi nel negozio sotto casa per le piccole spese quotidiane….è in grado di vestirsi da sola mangiare prepararsi un pasto, vestirsi spogliarsi e provvedere all'igiene quotidiana. In tale senso il Ctu, in maniera esaustiva, ha motivato il suo dissenso rispetto al certificato medico del 5 luglio 2022, nel quale si diagnosticava deficit della deambulazione e decadimento cognitivo.
Né dalla documentazione medica successiva all'espletamento della CTU, depositata in tale fase di giudizio, è emersa l'insorgere di nuove patologie né un significativo aggravamento delle condizioni preesistenti, né è attestata l'impossibilità alla deambulazione autonoma ovvero una impossibilità al compimento autonomo degli atti della vita quotidiana.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e alla disposta integrazione peritale, condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3°.
CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_ 3) pone le spese di CTu, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini