Decreto cautelare 13 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 3 novembre 2021
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/01/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09908/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9908 del 2021, proposto da
DE Di FR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli prot. 17797 del 24.09.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato la ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Napoli e dalle graduatorie di Istituto per la classe di concorso ADSS nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione;
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale – Istituto di Istruzione secondaria Torrente di Casoria, prot. 3086/A04 del 25/09/2021, quale atto presupposto e consequenziale, con cui si è risolto il rapporto di lavoro stipulato con parte ricorrente in data 07/09/2021;
- nonché del provvedimento 18528/2021 di stipula di contratti a tempo determinato in favore di altri docenti posizionati in
graduatoria in posizione inferiore a quella spettante alla ricorrente;
- nonché, per quanto occorrer possa, per l'annullamento ovvero declaratoria di nullità della nota 25348 del 17.08.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso
- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno
- del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento;
- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli del 24.09.2021, prot. 17797, con il quale è stata disposta l’esclusione della stessa dalle graduatorie provinciali scolastiche della provincia di Napoli per la classe di concorso ADSS.
Il provvedimento impugnato motiva l’avvenuta esclusione da un lato, sulla base del mancato riconoscimento del titolo estero, e dall’altro, facendo leva sul tenore della nota MUR n. 25348 del 17.08.2021.
La ricorrente ha proposto le seguenti censure: I) Illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie GPS di prima fascia e violazione dell’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale 60/2020; II) Disparità di trattamento tra docenti inseriti nelle medesime graduatorie GPS ai sensi dell’O.M. 60/2020 abilitati all’estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento rispetto all’istante che si trova nella medesima situazione giuridica di aver conseguito il titolo estero. Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti abilitati all’estero che hanno presentato istanza di inserimento presso altri uffici scolastici provinciali e sono stati inseriti in prima fascia GPS e sono attualmente in servizio; III) Violazione della normativa nazionale e comunitaria in ordine al riconoscimento dei titoli esteri. Impossibilità per il Ministero dell’Istruzione di non inserire parte ricorrente nella prima fascia GPS in attesa della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero; IV) Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo. Effetti sostanziali dell’omessa comunicazione. Violazione del soccorso istruttorio; V) Annullamento del provvedimento di esclusione per eccesso di potere. Motivazione per relationem, ex art. 3, co. 3, L. 241/90, richiamo alla Nota del Ministero della Ricerca n. 25348/17.08.2021. Illogicità e perplessità della motivazione. Nullità della Nota 25348/17.08.2021 del Ministero della Ricerca.
2. Le amministrazioni intimate si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 6018 del 3 novembre 2021 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
4. Integrato il contraddittorio, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2024 la causa è stata assunta in decisione.
5. Al fine della decisione di merito è necessario ricostruire il quadro giuridico delle disposizioni che regolano la fattispecie controversa.
Si osserva che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. L’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Pertanto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 14.090/2022, n. 14.091/2022), il Collegio ritiene che la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consenta l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Dalle superiori considerazioni sugli atti generali, che recano la disciplina della fattispecie ed avverso i quali parte ricorrente oppone censure, come sopra riportato, ne deriva che l’interessato, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, doveva essere incluso, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS.
L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi non può, poi, legittimamente fondarsi sulla impugnata nota ministeriale, richiamata dal provvedimento di esclusione e specificamente contestata in ricorso, avente ad oggetto “Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno di alunni disabili”, con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dichiarato che i titoli conseguiti in Romania non possono costituire idonei titoli di accesso alle GPS o al concorso di reclutamento. Tale nota, infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, ha carattere generico ed indifferenziato, non considera le specifiche posizioni degli istanti né è stata mai comunicata agli interessati; pertanto, non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento, inoltrata dai ricorrenti, e non è idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento (v. analogamente ord. Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 6958/2021).
6. Le superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie producono i loro rivenienti effetti sulla graduatoria impugnata e, di conseguenza, in base a detta disciplina, la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, avrebbe dovuto essere inclusa, seppur con riserva, nelle graduatorie indicate.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente trattati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso, anche per la giurisprudenza oramai consolidatesi sulle questioni proposte.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui sopra.
7. Data la particolarità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione con i rivenienti effetti sui sopra indicati provvedimenti di esclusione della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO