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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/10/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 608 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: AVV. EDGARDO DIOMEDE D'AMBROSIO BORSELLI
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. LORENZO PAPPALARDO, AVV.MATTEO PAPPALARDO
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
PER ESSA Controparte_2 Controparte_3
RAPPRESENTATA DA Controparte_4
DIFENSORE: AVV. ANDREAFATTORI, AVV. CAMISASCA MATTEO
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
1 avente a oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice:
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) nel merito, in accoglimento delle doglianze esposte da parte attrice, disporre la revoca/annullamento del decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Lucca in data 04.10.2023 nella procedura esecutiva immobiliare recante R.G. n. 135/2021 – G.E. dott.ssa Antonia Libera Oliva, in danno dei sigg.ri Parte_2 [...]
e ed in favore della sig.ra e disporre la cancellazione della relativa Parte_1 Parte_3 CP_1 trascrizione;
b) per l'effetto, disporre che il G.E. provveda alla ripetizione delle operazioni di vendita prevendendo: un aggiornamento della relazione di stima riportante la continuità delle trascrizioni;
rendere non estraibilii dati sensibili degli esecutati;
evitare ogni forma di contatto tra i potenziali offerenti;
fissare la visita ai beni staggiti con un congruo anticipo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario”.
➢ Parteconvenuta CP_1
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta da controparte, per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale,, rigettare la domanda avanzata da controparte e confermare il decreto di trasferimento del 4.10.2023. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, spese generale 15%, iva e cap come per legge.”.
➢ Parte convenuta Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, per i motivi di fatto e di diritto dedotti in narrativa e/o documentati, in via preliminare: per quanto occorrer possa, rigettare qualsivoglia istanza di sospensione della procedura esecutiva e/o del decreto di trasferimento proposta dalla sig.ra Parte_1 in via principale: respingere e/o rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate, inconsistenti e/o inammissibili, e, per l'effetto, confermare il decreto di trasferimento del 04.10.2023. In via istruttoria: insiste e domanda la reiezione delle istanze Controparte_2 istruttorie articolare dalla sig.ra Parte_1
In ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA”.
§ § §
2
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato debitrice esecutata nella procedura esecutiva pendente innanzi Parte_1
al Tribunale di Lucca e recante r.g.e. n. 135/2021, ha instaurato il giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi – dopo che, nella fase sommaria, il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione con ordinanza del 30.12.2023 – avverso il decreto di trasferimento del 4.10.2023, con il quale il G.E. aveva trasferito il lotto unico dei beni pignorati, aggiudicato dal professionista delegato con il secondo tentativo di vendita del 6.6.2023, all'unica offerente , per il CP_1
prezzo di euro 106.000,00, denunciando, a fondamento dell'opposizione, plurime irregolarità delle operazioni di vendita, consistite nella libera consultazione dei dati sensibili dei debitori esecutati nella relazione di stima pubblicata sui portali delle vendite;
nella incauta gestione delle visite al bene staggito da parte del professionista delegato in occasione dell'ultimo esperimento di vendita;
nel mancato aggiornamento della relazione di stima con riguardo al ripristino della continuità delle trascrizioni.
§1.1 – Nella contumacia della creditrice intervenuta Controparte_6
, per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si sono costituite
[...]
la creditrice procedente e, per essa, Controparte_2 [...]
rappresentata da nonché Controparte_3 Controparte_4
l'aggiudicataria . CP_1
§1.2 – Istruita la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza del 17 ottobre 2025, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
§2. – L'opposizione è infondata e va respinta.
§3. – Per quanto vengano in rilievo, come si osserverà di qui ad un momento, censure contro l'attività del professionista delegato, prodromiche all'aggiudicazione ed antecedenti alla pronuncia del decreto di trasferimento – id
3 est, l'atto esecutivo impugnato con l'odierna opposizione agli atti esecutivi – corre l'obbligo di considerare che «nell'espropriazione immobiliare, in base alle disposizioni anteriori alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, chi intende denunciare vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista ha la facoltà di proporre il reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. avverso l'atto reputato viziato o, per illegittimità derivata, contro quelli successivi del medesimo sub-procedimento per i quali è previsto il predetto specifico rimedio oppure può proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase (cioè, di norma, il decreto di trasferimento), salvo che nella sequenza procedimentale si inserisca un provvedimento del giudice contenente condizioni di vendita significativamente nuove, il quale deve essere specificamente impugnato ex art. 617 c.p.c. al fine di evitarne il consolidamento con la conseguente inoppugnabilità di tutti gli atti compiuti anteriormente dal delegato» (Cass. n.
6083 del 2023).
A tali principi l'opponente si è attenuta e, come osservato dal G.E., nel provvedimento che ha definito la fase sommaria, non vengono dunque in rilievo profili di inammissibilità dell'opposizione.
§4. – Peraltro, la stessa pronuncia sopra richiamata si pone nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto
a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura;
pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore» (Cass. n. 31547 del 2023; n. 9255 del 2015; n.
11171 del 2015). In altri termini, qualora siano state violate le disposizioni di legge che disciplinano il procedimento di vendita, ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro
4 particolare e specifico pregiudizio, vi è l'interesse del debitore a contestare il decreto di trasferimento con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr.
Cass. n. 6083/2023, cit.; n. 35867 del 2022).
§5. – Ciò premesso, possono ora singolarmente esaminarsi i motivi di opposizione.
§5.1 – Con il primo motivo, l'opponente lamenta che il professionista delegato (v. doc. 10 fasc. opponente) ha provveduto a fissare l'unica visita del bene a chi ne aveva fatto richiesta (ben 8 richiedenti) per il giorno 01.06.2023, mediante l'invio di una comunicazione mail del 30.05.2023. La comunicazione dell'appuntamento non è stata fatta quindi singolarmente per ogni singolo richiedente ma, anzi, è stata trasmessa un'unica mail a tutti i potenziali offerenti, inserendo i rispettivi indirizzi mail nel campo “in chiaro”, senza l'utilizzo della modalità CCN (che permetterebbe di nascondere ad un destinatario della mail gli indirizzi mail degli altri soggetti), come invece fatto in occasione delle visite per la prima vendita. Di conseguenza, sarebbe stato possibile non solo far conoscere ad ogni richiedente la visita i nominativi di tutti gli altri potenziali offerenti, ma anche il loro indirizzo mail, in tal modo favorendo eventuali contatti tra gli offerenti.
Il motivo non è fondato.
Come osservato condivisibilmente anche dal collegio investito del reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del 30.12.2023, l'art. 560, 5° comma, ultimo periodo, c.p.c., stabiliva che “la disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”. Tuttavia, l'art. 560 c.p.c., sul punto, è stato da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con modif., in l. 11 febbraio
2019, n. 12 e la versione applicabile ratione temporis della disposizione sopra richiamata recita che “le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569”.
5 Sennonché, l'ordinanza di vendita nulla prevede al riguardo e, pertanto, tale lacuna avrebbe dovuto essere denunciata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza medesima. In mancanza, non può pertanto ritenersi integrato per ciò solo un vizio del decreto di trasferimento in virtù delle sopra indicate condotte del professionista delegato, atteso che nulla era stato disposto al riguardo nell'ordinanza di vendita, cioè a dirsi nell'atto esecutivo deputato a regolamentare le modalità delle visite dei potenziali offerenti.
Quando a venire in considerazione non sia la violazione diretta di disposizioni di legge regolatrici del procedimento di vendita, ovvero di prescrizioni recate dall'avviso di vendita, vale pur sempre la regola generale secondo il quale l'opposizione agli atti esecutivi che lamenta irregolarità nel procedimento di vendita non può essere accolta se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto (Cass. n. 14774 del 2014; n. 3950 del 2006; n. 2512 del 1996).
Di là da generiche deduzioni astratte, nulla è stato concretamente dimostrato dall'opponente in ordine a tale specifico profilo.
§5.2 – Con il secondo motivo, l'opponente lamenta violazione del provvedimento del 7.2.2008 del Garante della privacy richiamato a pag. 4 dell'ordinanza di vendita (doc. 1 fasc. opponente) che sul punto recita: “… al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dal codice in materia di protezione dei dati personali e dallo stesso art. 490, occorre che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis
c.p.c. omettano l'indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne
l'identità, oltre che nell'avviso di vendita, anche nelle copie dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima”. La violazione sarebbe consistita in ciò, che nella perizia estimativa pubblicizzata sui portali, i dati dei debitori esecutati sarebbero stati
6 oscurati digitalmente, consentendo, tramite meccanismi di “copia e incolla”, di risalire ai relativi nominativi.
Il motivo è destituito di fondamento.
L'omissione dei dati del debitore nella relazione di stima ha trovato un valido equipollente nell'oscuramento digitale, procedura informatica formalmente idonea ad impedire l'ostensione di dati personali dell'esecutato idonei a rivelarne l'identità e che deve ritenersi ammissibile, atteso che le modalità con cui vengono omessi i dati identificativi non sono predeterminate nel provvedimento amministrativo suindicato. L'espediente escogitato dalla debitrice per decodificare i dati oscurati si traduce in un aggiramento della procedura informatica legittimamente seguita e non può valere a denunciare l'inadempimento della prescrizione dell'ordinanza di vendita.
§5.3 – Con il terzo motivo l'opponente censura la violazione del provvedimento del 14.08.2021 (provvedimento di fissazione udienza 569 c.p.c. di nomina degli ausiliari del GE – doc. 14 fasc. opponente) in quanto a pagina
4, tra gli adempimenti devoluti al custode, alla lettera J, era stato previsto per il medesimo di “…accompagnare tutti gli interessati che lo richiedano a visitare l'immobile pignorato predisponendo un calendario di accessi che abbiano una cadenza settimanale nel mese antecedente alla vendita…”. Invece, la vendita è stata fissata per il giorno
06.06.2023, mentre solo in data 01.06.2023 sono state effettuate le visite ai beni staggiti da parte di diversi soggetti interessati.
La censura è infondata, perché nella doglianza è riconoscibile una mera irregolarità – non derivante da violazione dell'ordinanza di vendita, ovvero da disposizioni di legge volte a regolare direttamente il procedimento di vendita – rispetto alla quale non è stato concretamente dimostrato la frustrazione dell'interesse alla massimizzazione del prezzo di aggiudicazione per aver ostacolato la partecipazione alla gara del maggior numero di offerenti. E' poi appena il caso di aggiungere che l'osservanza della prescrizione ordinatoria intanto era esigibile nella misura in cui gli offerenti avessero richiesto
7 tempestivamente la visita nel mese antecedente alla vendita, il che non è stato affatto dimostrato. E la ratio della ridetta prescrizione era peraltro manifestamente strumentale a conciliare le visite dei potenziali offerenti con le esigenze abitative del debitore che aveva continuato ad occupare l'immobile.
§5.4 – Con il quarto ed ultimo motivo l'opponente lamenta che per quanto nella relazione di stima fosse stato dato atto della mancanza di continuità nelle trascrizioni dei titoli di acquisto del compendio pignorato, parimenti era mancato un aggiornamento di perizia dopo che il creditore procedente aveva provveduto spontaneamente a ripristinarla.
Anche l'ultimo motivo è infondato.
E' certamente vero che la relazione di stima deve rappresentare agli offerenti ogni elemento utile per la valutazione e la convenienza dell'acquisto
(Cass. 21480 del 2016), ma era onere dell'opponente dimostrare che il sopravvenuto ripristino della continuità delle trascrizioni dei titoli di acquisto del diritto pignorato in favore dei debitori fosse avvenuto in tempo utile onde aggiornare la perizia estimativa. Tale circostanza non è stata invece dimostrata.
Da qui, in conclusione, il rigetto dell'opposizione.
§6. – Alla liquidazione delle spese di lite in favore delle parti costituite si procede secondo soccombenza, tenuto conto del valore della lite da commisurarsi all'importo di aggiudicazione, che rappresenta il controvalore del trasferimento della proprietà e, quindi, dell'atto esecutivo impugnato, cioè a dirsi, il decreto di trasferimento (cfr. Cass. sent. n. 38370 del 2021).
Tenuto conto di quanto sopra, applicando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisoria, stante la ridotta attività difensiva espletata in queste ultime fasi, si liquidano in favore di , euro 9.100,00 per compenso professionale. CP_1
In favore di si liquidano invece i valori Controparte_4
minimi per tutte le fasi, stante l'attività difensiva meramente adesiva alle difese svolte da . CP_1
8
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite, liquidate, in favore di CP_1
, in euro 9.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario
[...]
15%, oltre IVA e CAP come per legge;
in favore di Controparte_4
in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 29.10.2025
Il Giudice Unico Dott. Giampaolo Fabbrizzi
9
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 608 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: AVV. EDGARDO DIOMEDE D'AMBROSIO BORSELLI
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. LORENZO PAPPALARDO, AVV.MATTEO PAPPALARDO
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
PER ESSA Controparte_2 Controparte_3
RAPPRESENTATA DA Controparte_4
DIFENSORE: AVV. ANDREAFATTORI, AVV. CAMISASCA MATTEO
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
1 avente a oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice:
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) nel merito, in accoglimento delle doglianze esposte da parte attrice, disporre la revoca/annullamento del decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Lucca in data 04.10.2023 nella procedura esecutiva immobiliare recante R.G. n. 135/2021 – G.E. dott.ssa Antonia Libera Oliva, in danno dei sigg.ri Parte_2 [...]
e ed in favore della sig.ra e disporre la cancellazione della relativa Parte_1 Parte_3 CP_1 trascrizione;
b) per l'effetto, disporre che il G.E. provveda alla ripetizione delle operazioni di vendita prevendendo: un aggiornamento della relazione di stima riportante la continuità delle trascrizioni;
rendere non estraibilii dati sensibili degli esecutati;
evitare ogni forma di contatto tra i potenziali offerenti;
fissare la visita ai beni staggiti con un congruo anticipo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario”.
➢ Parteconvenuta CP_1
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta da controparte, per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale,, rigettare la domanda avanzata da controparte e confermare il decreto di trasferimento del 4.10.2023. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, spese generale 15%, iva e cap come per legge.”.
➢ Parte convenuta Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, per i motivi di fatto e di diritto dedotti in narrativa e/o documentati, in via preliminare: per quanto occorrer possa, rigettare qualsivoglia istanza di sospensione della procedura esecutiva e/o del decreto di trasferimento proposta dalla sig.ra Parte_1 in via principale: respingere e/o rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate, inconsistenti e/o inammissibili, e, per l'effetto, confermare il decreto di trasferimento del 04.10.2023. In via istruttoria: insiste e domanda la reiezione delle istanze Controparte_2 istruttorie articolare dalla sig.ra Parte_1
In ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA”.
§ § §
2
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato debitrice esecutata nella procedura esecutiva pendente innanzi Parte_1
al Tribunale di Lucca e recante r.g.e. n. 135/2021, ha instaurato il giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi – dopo che, nella fase sommaria, il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione con ordinanza del 30.12.2023 – avverso il decreto di trasferimento del 4.10.2023, con il quale il G.E. aveva trasferito il lotto unico dei beni pignorati, aggiudicato dal professionista delegato con il secondo tentativo di vendita del 6.6.2023, all'unica offerente , per il CP_1
prezzo di euro 106.000,00, denunciando, a fondamento dell'opposizione, plurime irregolarità delle operazioni di vendita, consistite nella libera consultazione dei dati sensibili dei debitori esecutati nella relazione di stima pubblicata sui portali delle vendite;
nella incauta gestione delle visite al bene staggito da parte del professionista delegato in occasione dell'ultimo esperimento di vendita;
nel mancato aggiornamento della relazione di stima con riguardo al ripristino della continuità delle trascrizioni.
§1.1 – Nella contumacia della creditrice intervenuta Controparte_6
, per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si sono costituite
[...]
la creditrice procedente e, per essa, Controparte_2 [...]
rappresentata da nonché Controparte_3 Controparte_4
l'aggiudicataria . CP_1
§1.2 – Istruita la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza del 17 ottobre 2025, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
§2. – L'opposizione è infondata e va respinta.
§3. – Per quanto vengano in rilievo, come si osserverà di qui ad un momento, censure contro l'attività del professionista delegato, prodromiche all'aggiudicazione ed antecedenti alla pronuncia del decreto di trasferimento – id
3 est, l'atto esecutivo impugnato con l'odierna opposizione agli atti esecutivi – corre l'obbligo di considerare che «nell'espropriazione immobiliare, in base alle disposizioni anteriori alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, chi intende denunciare vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista ha la facoltà di proporre il reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. avverso l'atto reputato viziato o, per illegittimità derivata, contro quelli successivi del medesimo sub-procedimento per i quali è previsto il predetto specifico rimedio oppure può proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase (cioè, di norma, il decreto di trasferimento), salvo che nella sequenza procedimentale si inserisca un provvedimento del giudice contenente condizioni di vendita significativamente nuove, il quale deve essere specificamente impugnato ex art. 617 c.p.c. al fine di evitarne il consolidamento con la conseguente inoppugnabilità di tutti gli atti compiuti anteriormente dal delegato» (Cass. n.
6083 del 2023).
A tali principi l'opponente si è attenuta e, come osservato dal G.E., nel provvedimento che ha definito la fase sommaria, non vengono dunque in rilievo profili di inammissibilità dell'opposizione.
§4. – Peraltro, la stessa pronuncia sopra richiamata si pone nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto
a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura;
pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore» (Cass. n. 31547 del 2023; n. 9255 del 2015; n.
11171 del 2015). In altri termini, qualora siano state violate le disposizioni di legge che disciplinano il procedimento di vendita, ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro
4 particolare e specifico pregiudizio, vi è l'interesse del debitore a contestare il decreto di trasferimento con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr.
Cass. n. 6083/2023, cit.; n. 35867 del 2022).
§5. – Ciò premesso, possono ora singolarmente esaminarsi i motivi di opposizione.
§5.1 – Con il primo motivo, l'opponente lamenta che il professionista delegato (v. doc. 10 fasc. opponente) ha provveduto a fissare l'unica visita del bene a chi ne aveva fatto richiesta (ben 8 richiedenti) per il giorno 01.06.2023, mediante l'invio di una comunicazione mail del 30.05.2023. La comunicazione dell'appuntamento non è stata fatta quindi singolarmente per ogni singolo richiedente ma, anzi, è stata trasmessa un'unica mail a tutti i potenziali offerenti, inserendo i rispettivi indirizzi mail nel campo “in chiaro”, senza l'utilizzo della modalità CCN (che permetterebbe di nascondere ad un destinatario della mail gli indirizzi mail degli altri soggetti), come invece fatto in occasione delle visite per la prima vendita. Di conseguenza, sarebbe stato possibile non solo far conoscere ad ogni richiedente la visita i nominativi di tutti gli altri potenziali offerenti, ma anche il loro indirizzo mail, in tal modo favorendo eventuali contatti tra gli offerenti.
Il motivo non è fondato.
Come osservato condivisibilmente anche dal collegio investito del reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del 30.12.2023, l'art. 560, 5° comma, ultimo periodo, c.p.c., stabiliva che “la disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”. Tuttavia, l'art. 560 c.p.c., sul punto, è stato da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con modif., in l. 11 febbraio
2019, n. 12 e la versione applicabile ratione temporis della disposizione sopra richiamata recita che “le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569”.
5 Sennonché, l'ordinanza di vendita nulla prevede al riguardo e, pertanto, tale lacuna avrebbe dovuto essere denunciata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza medesima. In mancanza, non può pertanto ritenersi integrato per ciò solo un vizio del decreto di trasferimento in virtù delle sopra indicate condotte del professionista delegato, atteso che nulla era stato disposto al riguardo nell'ordinanza di vendita, cioè a dirsi nell'atto esecutivo deputato a regolamentare le modalità delle visite dei potenziali offerenti.
Quando a venire in considerazione non sia la violazione diretta di disposizioni di legge regolatrici del procedimento di vendita, ovvero di prescrizioni recate dall'avviso di vendita, vale pur sempre la regola generale secondo il quale l'opposizione agli atti esecutivi che lamenta irregolarità nel procedimento di vendita non può essere accolta se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto (Cass. n. 14774 del 2014; n. 3950 del 2006; n. 2512 del 1996).
Di là da generiche deduzioni astratte, nulla è stato concretamente dimostrato dall'opponente in ordine a tale specifico profilo.
§5.2 – Con il secondo motivo, l'opponente lamenta violazione del provvedimento del 7.2.2008 del Garante della privacy richiamato a pag. 4 dell'ordinanza di vendita (doc. 1 fasc. opponente) che sul punto recita: “… al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dal codice in materia di protezione dei dati personali e dallo stesso art. 490, occorre che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis
c.p.c. omettano l'indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne
l'identità, oltre che nell'avviso di vendita, anche nelle copie dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima”. La violazione sarebbe consistita in ciò, che nella perizia estimativa pubblicizzata sui portali, i dati dei debitori esecutati sarebbero stati
6 oscurati digitalmente, consentendo, tramite meccanismi di “copia e incolla”, di risalire ai relativi nominativi.
Il motivo è destituito di fondamento.
L'omissione dei dati del debitore nella relazione di stima ha trovato un valido equipollente nell'oscuramento digitale, procedura informatica formalmente idonea ad impedire l'ostensione di dati personali dell'esecutato idonei a rivelarne l'identità e che deve ritenersi ammissibile, atteso che le modalità con cui vengono omessi i dati identificativi non sono predeterminate nel provvedimento amministrativo suindicato. L'espediente escogitato dalla debitrice per decodificare i dati oscurati si traduce in un aggiramento della procedura informatica legittimamente seguita e non può valere a denunciare l'inadempimento della prescrizione dell'ordinanza di vendita.
§5.3 – Con il terzo motivo l'opponente censura la violazione del provvedimento del 14.08.2021 (provvedimento di fissazione udienza 569 c.p.c. di nomina degli ausiliari del GE – doc. 14 fasc. opponente) in quanto a pagina
4, tra gli adempimenti devoluti al custode, alla lettera J, era stato previsto per il medesimo di “…accompagnare tutti gli interessati che lo richiedano a visitare l'immobile pignorato predisponendo un calendario di accessi che abbiano una cadenza settimanale nel mese antecedente alla vendita…”. Invece, la vendita è stata fissata per il giorno
06.06.2023, mentre solo in data 01.06.2023 sono state effettuate le visite ai beni staggiti da parte di diversi soggetti interessati.
La censura è infondata, perché nella doglianza è riconoscibile una mera irregolarità – non derivante da violazione dell'ordinanza di vendita, ovvero da disposizioni di legge volte a regolare direttamente il procedimento di vendita – rispetto alla quale non è stato concretamente dimostrato la frustrazione dell'interesse alla massimizzazione del prezzo di aggiudicazione per aver ostacolato la partecipazione alla gara del maggior numero di offerenti. E' poi appena il caso di aggiungere che l'osservanza della prescrizione ordinatoria intanto era esigibile nella misura in cui gli offerenti avessero richiesto
7 tempestivamente la visita nel mese antecedente alla vendita, il che non è stato affatto dimostrato. E la ratio della ridetta prescrizione era peraltro manifestamente strumentale a conciliare le visite dei potenziali offerenti con le esigenze abitative del debitore che aveva continuato ad occupare l'immobile.
§5.4 – Con il quarto ed ultimo motivo l'opponente lamenta che per quanto nella relazione di stima fosse stato dato atto della mancanza di continuità nelle trascrizioni dei titoli di acquisto del compendio pignorato, parimenti era mancato un aggiornamento di perizia dopo che il creditore procedente aveva provveduto spontaneamente a ripristinarla.
Anche l'ultimo motivo è infondato.
E' certamente vero che la relazione di stima deve rappresentare agli offerenti ogni elemento utile per la valutazione e la convenienza dell'acquisto
(Cass. 21480 del 2016), ma era onere dell'opponente dimostrare che il sopravvenuto ripristino della continuità delle trascrizioni dei titoli di acquisto del diritto pignorato in favore dei debitori fosse avvenuto in tempo utile onde aggiornare la perizia estimativa. Tale circostanza non è stata invece dimostrata.
Da qui, in conclusione, il rigetto dell'opposizione.
§6. – Alla liquidazione delle spese di lite in favore delle parti costituite si procede secondo soccombenza, tenuto conto del valore della lite da commisurarsi all'importo di aggiudicazione, che rappresenta il controvalore del trasferimento della proprietà e, quindi, dell'atto esecutivo impugnato, cioè a dirsi, il decreto di trasferimento (cfr. Cass. sent. n. 38370 del 2021).
Tenuto conto di quanto sopra, applicando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisoria, stante la ridotta attività difensiva espletata in queste ultime fasi, si liquidano in favore di , euro 9.100,00 per compenso professionale. CP_1
In favore di si liquidano invece i valori Controparte_4
minimi per tutte le fasi, stante l'attività difensiva meramente adesiva alle difese svolte da . CP_1
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P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite, liquidate, in favore di CP_1
, in euro 9.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario
[...]
15%, oltre IVA e CAP come per legge;
in favore di Controparte_4
in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 29.10.2025
Il Giudice Unico Dott. Giampaolo Fabbrizzi
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