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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1234/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1234/2021
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (P. IVA Parte_1 Parte_2
), (CF , (CF P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (CF , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(CF ), rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO SERENO ARGENTA, C.F._4
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Asti, Piazza Cattedrale n. 8/A parti appellanti contro
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE BALBO DI Controparte_1 P.IVA_2
VINADIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Matteotti n.
17 parte appellata
e contro
(C.F. ), quale mandataria di (P.IVA CP_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. MARCO SILVESTRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di pagina 1 di 30 quest'ultimo parte appellata
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in via istruttoria insistendo sulla rinnovazione di C.T.U. contabile ex art. 356 c.p.c., previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, - e ancora chiedendo che sia disposta integrazione dell'elaborato peritale in data 02/05/2024 della C.T.U.
Dott.ssa , chiedendo alla consulente di rispondere compiutamente alle osservazioni e Persona_1
alle richieste formulate dal C.T.P. di parte appellante Ing. nei suoi rilievi alla bozza Persona_2
di consulenza tecnica in data 15/04/2024 allegati alla relazione della C.T.U., riepilogate nelle conclusioni a pag. 30, e di eseguire conteggi alternativi alla luce delle osservazioni e secondo le modalità indicate dal C.T.P ., senza considerare le osservazioni della C.T.P. nominata da - CP_1
quantomeno, ancora chiedendo che la C.T.U. sia convocata a chiarimenti circa le osservazioni e le richieste dell'Ing. - ancora chiedendo, inoltre, che le ulteriori attività di consulenza siano Per_2 affidante a nuovo consulente tecnico, sussistendo, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., gravi motivi per la sostituzione del consulente tecnico nominato, non avendo questi in alcun modo risposto alle osservazioni e alle istanze formulate dal C.T.P. di parte appellante, con conseguente violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.c., e inattendibilità e incompletezza delle conclusioni della sua relazione, rilevato anche che la C.T.U. ha accolto le osservazioni formulate dalla C.T.P. nominata da CP_1
anche se non relative ai saldi passivi per la banca, in relazione ai quali questa soltanto poteva contraddire, avendo ceduto il credito;
- Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 3623/2021 resa dal Tribunale di Torino in data 15/07/2021, - Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e , invece in via principale, riformare la sentenza impugnata e precisamente: respingere la domanda ex adverso proposta revocando la condanna al pagamento della somma di € 155.474,73, in quanto relativa ad una pretesa infondata e non provata, accertando e dichiarando la nullità dei seguenti rapporti: 02.07.1996 –
Banco di Sicilia – contratto di conto corrente di corrispondenza n. 6813, successivamente numerato
100083758; 30.03.2012 – – mutuo chirografario n. 3989952 per l'importo di € Controparte_1
150.000,00; 10.11.2012 – – contratto di affidamento di € 200.000,00 valido sino al Controparte_1
05.03.2014; 31.01.2013 – – contratto di corrispondenza n. 102460754; 04 .03.201 3 – Controparte_1
– contratto di affidamento di € 130.000,00 valido sino a revoca;
04.03.2013 – Controparte_1
pagina 2 di 30 – contratto di affidamento di € 5.000,00 valido sino a revoca;
06.06.2013 – Controparte_1 CP_1
– contratto di affidamento di € 25.000,00 valido sino a revoca;
06.06.2013 – –
[...] Controparte_1 contratto di affidamento di € 75.000,00 valido sino al 31.07.2013;
- relativamente alle pattuizioni di oneri finanziari e commissioni non dovute o comunque illegittimamente non validamente pattuite anche in funzione dell'indeterminatezza degli oneri previsti, ovvero difetto di loro esatta indicazione, con tutto quanto ne consegue anche per effetto dell'art . 1234
c.c. ovvero di tutto quant'altro definitivamente cassato dalla giurisprudenza o da normativa primaria e secondaria e per l'effetto accettando e dichiarando altresì l'invalidità delle garanzie personale prestate dai fideiussori opponenti per contrarietà a norme imperative e/o assenza o illiceità della causa;
disporre la liberazione dei fideiussori dalle garanzie da essi prestate a favore di per Controparte_1
effetto del disposto di cui agli artt. 1419 e 1956 c.c.; disporre la cancellazione di ipoteche /garanzie a favore della CP_4 accertare e dichiarare l'esatta somma a debito e/o a credito sia della debitrice sia dei fideiussori relativamente ai mutui sottoscritti verificando in sede di C . T . U. tecnico -contabile l'eventuale superamento dei tassi soglia di cui alla L. 108/96 ponendo sin d'ora a compensazione le partite debitorie / creditorie che dovessero risultare dalla espletanda istruttoria;
disporre saldo zero con tutte le conseguenze di legge laddove la banca non produca tutti i contratti e tutti gli estratti conto e scalari dall'inizio del rapporto di conto corrente ad oggi, relativi a tutti i rapporti tra e e altri istituti di credito in questa incorporati e/o con questa fusi, Pt_1 CP_1 comunque in questa confluiti, che hanno dato origine ai rapporti oggetto di causa, ponendo sin d'ora a compensazione le partite debitorie / creditorie che dovessero risultare dalla espletanda istruttoria, comunque detratto quanto già dalla banca percepito dal fondo di garanzia in relazione ai predetti rapporti;
In via riconvenzionale nel merito condannare , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento Controparte_1
a favore della debitrice principale di tutti i danni che alla stessa possono essere derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere nell'azienda, danni da liquidarsi anche in via equitativa dalla Ecc.ma Corte di Appello adita e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico – legale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , - al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dagli opponenti, per
l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia, per l'errata segnalazione in Centrale
Rischi dell'importo effettivamente erogato con mutui, finanziamenti e affidamenti di cui sopra e per violazione dei principi di buona fede e correttezza, danni da liquidarsi anche in via equitativa dalla
pagina 3 di 30 Ecc.ma Corte di Appello adita e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico – legale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sempre e comunque compensando dette somme con quelle che dovessero risultare effettivamente dovute alla banca.
Condannare a quanto previsto dall'art. 96 c.p.c..
Rigettare le domande avversarie relative alla inammissibilità dell'appello, per essere precisato in atti ogni passaggio relativo alla parte di sentenza che si è impugnata, ed in particolare rigettare ogni domanda nel merito e gli appelli incidentali proposti, infondati in fatto e in diritto e, inoltre, inammissibile essendo quello proposto da priva di interesse a impugnare. Controparte_1
Accertata la carenza di prova circa la successione nel credito da questa vantato, rigettare le domande di quale procuratrice di - accertata, occorrendo previa acquisizione ai sensi CP_2 CP_3 dell'art. 213 c.p.c. della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, comunque già prodotta come allegato n. 3 ai Rilievi del C.T.P. di parte appellante alla bozza di C.T.U. in data 15/04/2024, allegati alla relazione del C.T.U., in ogni caso ammessa la sua produzione in quanto documento sopravvenuto,
- l'avvenuta escussione del fondo di garanzia da parte degli appellati per € 70.000, - accertata
l'avvenuta segnalazione come credito passato a perdita da dell'importo di € 177.806, CP_3 quindi non più richiedibile a terzi, - in subordine, ridurre il credito di ad importo pari a € CP_3
122.858. Con condanna alle spese per entrambi i gradi giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario, IVA
e CPA, oltre spese di CT e CTP.
Sempre in via istruttoria previa acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inerente al rapporto bancario dalla sua apertura ad oggi su cui si appoggiava l'incasso delle rate dei mutui, dei finanziamenti e degli affidamenti succitati, ed ogni altra operazione hai gli stessi connessa, con produzione degli estratti conto corrente autentici, dei conti a scalare e di ogni altro documento utile ai fini della ricostruzione delle movimentazioni dalla sua apertura ad oggi nonché con la produzione di tutti i contratti, nessuno escluso anche quelli di operazioni di affidamento, SBF, anticipazione per l'export e quant'altro con richiesta di ammettersi C.T.U. tecnico – contabile ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e quindi ricalcolare al corretto saggio legale degli interessi, con nessuna capitalizzazione ovvero con capitalizzazione annuale, ogni posta contabile con l'obbligatoria decurtazione delle somma relative ad interessi e spese non dovute. L'applicazione del saldo zero in mancanza di produzione documentale da parte della Banca. Disporre giuramento decisorio da parte del legale rappresentante o di chi per esso della come sopra visto. Ribadiscono, richiamano e ripropongono e Controparte_1 confermano gli appellati il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., effettuato con memoria ex art.
183, comma 6°, n. 3 c.p.c. in data 08/01/2018 (p. 3), del documento n. 31 di controparte CP_1
pagina 4 di 30 prodotto con memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. in data 15/12/2017, detto “estratti CP_1 conto e riassunti scalari a far tempo dal 5 luglio 1996 al 31 ottobre 2005” ma che in realtà è una
“stampata” che dovrebbe sostituire per la banca gli estratti conto inviati alla cliente;
- per quanto possa occorrere, richiamano, ripropongono, ribadiscono e confermano la querela di falso per il documento n. 31 di controparte ( “estratti conto e riassunti scalari a far tempo dal 5 Controparte_1 luglio 1996 al 31 ottobre 2005 ”) presentata dall'Avv. Francesco Sereno Argenta quale procuratore speciale nelle note scritte in sostituzione di trattazione orale in data 01/05/2023, depositate in data
02/05/2023, e confermata dal Sig. , anche in qualità di rappresentante legale della Parte_2 [...]
all'udienza del 09/01/2024, per mancanza di veridicità. Detto documento, infatti, Parte_1
come già illustrato negli scritti difensivi, che si richiamano, presenta anomalie che evidenziano che le scritture nel documento 31, che riporta saldo iniziale pari a zero come se il rapporto iniziasse alla data riportata all'inizio dell'estratto conto, non sono conformi alle scritture contabili reali;
- richiamano, ribadiscono, ripropongono e confermano, altresì, l'istanza di rimessione in termini per il deposito del documento “lettera 18/02/2014 Avv. Michele Patrisso con ricevute di accettazione e consegna PEC” (doc. 51), e, conseguentemente, ancora chiedono che, valutato rilevante ai fini del decidere il doc. 31 prodotto da oggetto della querela di falso, sia revocata l'ordinanza in CP_1
data 12 – 15/01/2024 e autorizzata la presentazione della querela di falso presentata nelle note scritte del 01 - 02/05/2023 e confermata all'udienza del 09/01/2024, con revoca, pertanto, dell'ordinanza in data 13/02/2024 che le predette istanze , formulate con atto in data 24/01/2024, ha rigettato;
- in ogni caso, ancora chiedono sia revocata l'ordinanza in data 12 – 15/01/2024 e autorizzata la presentazione della querela di falso presentata nelle note scritte del 01 - 02/05/2023 e confermata all'udienza del
09/01/2024, non apparendo irrilevante ai fine del decidere il documento n. 31 di controparte CP_1
con revoca, pertanto, dell'ordinanza in data 13/02/2024 che la predetta istanza¸ formulata con
[...]
atto in data 24/01/2024, ha rigettato.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello per i motivi di cui in atti;
- Respingere le istanze istruttorie di parte appellante;
- In caso di ammissione della nuova eccezione riguardante l'escussione del fondo di garanzia, concedere termini per il deposito di memorie integrative ed eventuale documentazione;
Nel merito
- Rigettare integralmente l'appello in quanto infondato;
pagina 5 di 30 In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata
- Accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, e i signori , , e Parte_3 Parte_5 Parte_2
quali fideiussori della sono debitori in solido nei Parte_4 Parte_1
confronti della in ragione della cessione dei crediti operata da i) in CP_3 Controparte_1
relazione al c/c n. 102460754 della somma di euro 2.084,14 oltre interessi dalla revoca al saldo , ii) in relazione al c/c n. 1000837598 della somma di € 150.171,79 oltre interessi dalla revoca al saldo, iii) in relazione al mutuo n. 3989952 della somma di euro 120.446,36; il tutto oltre interessi dal dovuto sino al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari, spese di CT, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso
a) nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse delibabile l'eccezione svolta in sede di appello quanto alla rilevanza della garanzia rilasciata da in riferimento, asserito, al mutuo chirografario, si CP_5 chiede che il contraddittorio sia garantito attraverso l'autorizzazione di idonea memoria e la produzione di documentazione che, riferendosi alla cedente non è nella disponibilità della cessionaria;
b) rigettare l'appello come proposto in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato;
c) anche in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare gli appellanti oltre a quanto già accertato nell'impugnata sentenza quale credito rinvenente dai contratti di conto corrente monitoriamente agiti, al pagamento dell'importo di €
120.446,36 quanto al contratto di mutuo chirografario, oltre interessi come per contratto e per legge a far data dal 20.09.21;
d) in ogni caso, accertare, dichiarare e conseguentemente condannare gli appellanti al pagamento dei seguenti importi: (i) € 155.441,91 e/o altra meglio vista e risultante in corso di causa, oltre interessi come per contratto e legge dal dovuto al saldo quanto al conto corrente 6816; (ii) € 32,92 e/o altra, minore o maggiore, risultante in corso di causa, oltre interessi come per contratto e legge dal dovuto al saldo quanto al conto corrente 60754; (iii) € 120.446,36 e/o altra meglio vista e risultante in corso di causa, oltre interessi come per contratto e legge dal dovuto al saldo quanto al finanziamento chirografario;
e) con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO
pagina 6 di 30 I
1. La (d'ora innanzi anche stipulava una serie di rapporti con Parte_1 Pt_1
Banco di Sicilia S.p.A. (poi ; per quanto qui interessa: Controparte_1
- in data 2 luglio 1996 il contratto di conto corrente n. 6816 (nel ricorso monitorio indicato con il n.
6813), in seguito rinumerato 100083758;
- cinque contratti di affidamento, tutti a valere sul c/c 100083758 (segnatamente: in data 11.10.2012 contratto di affidamento di euro 200.000,00 valido sino al 5.3.2014; in data 4.3.2013 contratto di affidamento di euro 130.000,00 valido sino a revoca;
in data 4.3.2013 il contratto di affidamento di euro 5.000,00, valido fino a revoca;
in data 6.6.2013 il contratto di affidamento di euro 25.000,00, valido fino al 30.6.2013; in data 6.6.2013 il contratto di affidamento di euro 75.000,00, valido fino al
31.7.2013); ad essi va aggiunto l'affidamento del 20 aprile 2012, non prodotto ma menzionato nel successivo fido dell' 11 ottobre successivo;
- in data 30 marzo 2012 il contratto di mutuo chirografario n. 3989952 dell'importo di euro 150.000,00;
- in data 31 gennaio 2013 il contratto di conto corrente n. 102460754.
Per l'adempimento delle obbligazioni di verso “dipendenti da operazioni Pt_1 CP_1 bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite…”, si costituivano fideiussori i signori , , e Parte_3 Parte_2 Parte_5
si tratta, complessivamente, di sei fideiussioni assunte dall' 8 maggio 2009 al 4 Parte_4
marzo 2013.
A seguito del mancato adempimento di alle proprie obbligazioni, con raccomandata del Pt_1
15.1.2014 revocava le linee di credito alla stessa concesse, recedeva dai contratti di c/c e CP_1
conto anticipi e risolveva il finanziamento n. 3989952 con invito a provvedere al pagamento della debitoria maturata sino a quel momento. Analoga comunicazione era inviata ai fideiussori.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, con ricorso depositato in data 16.11.2016, CP_1
per il tramite della propria mandataria (nuova denominazione di
[...] CP_6 [...]
, richiedeva al Tribunale di Torino l'emissione di un decreto Controparte_7
ingiuntivo nei confronti di e dei fideiussori per il pagamento, in solido tra loro, della Pt_1
complessiva somma di euro 338.898,05 - di cui €. 215.734,37 in relazione al contratto di c/c n. 83758, oltre ad €. 314,38 per interessi maturati sino al 26.09.2016; €. 2.294,95 in relazione al c/c n. 60754, oltre ad €. 3,24 per interessi maturati sino al 26.09.2016; €. 120.446,36 in relazione al mutuo chirografario n. 3989952, oltre €. 174,75 per interessi maturati sino al 26.09.2016 -, oltre interessi successivo dal 26.9.2016 al saldo, spese e competenze del procedimento.
pagina 7 di 30 Il Tribunale di Torino emetteva il decreto ingiuntivo n. 11495/2016, pubblicato in data
21.11.2016, con il quale intimava a in qualità di debitrice principale, ed ai signori Pt_1 Parte_3
, , e , in qualità di fideiussori, il pagamento, in
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_2
solido tra loro, in favore di della somma richiesta;
il decreto era dichiarato Controparte_1
provvisoriamente esecutivo nei soli confronti di Pt_6
2. Con atto di citazione notificato in data 10.1.2017, e i fideiussori proponevano
[...] Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo:
- in relazione al contratto di mutuo, la mancata indicazione, in modo chiaro ed univoco, dell'Indice Sintetico di Costo (ISC), con conseguente (asserita) nullità dell'intero contratto;
- che i contratti di conto corrente prodotti da controparte non rappresentavano la totalità dei c/c
Parte intestati alla , presentavano gravi anomalie e vi era indeterminatezza assoluta delle condizioni praticate;
- in relazione alle fideiussioni, richiamavano l'art. 1956 c.c. e la nullità derivata dall'invalidità dei contratti garantiti.
3. costituita mediante la mandataria preliminarmente eccepiva la Controparte_1 CP_6
nullità della citazione ex art 164 c.p.c. per indeterminatezza delle doglianze avversarie e la prescrizione delle domande restitutorie relative a pagamenti e/o addebiti intervenuti prima di dieci anni dalla data di notificazione dell'atto di citazione (20.1.2017). Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dalle controparti, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento in solido della somma di euro 338.898,05 o in subordine della minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
4. In data 30.3.2021 interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società CP_3
cessionaria del credito oggetto di giudizio, e per essa in forza di procura speciale, la quale CP_2
richiamava integralmente e faceva propri tutti i precedenti atti difensivi della Banca cedente, di cui chiedeva l'estromissione (poi non concessa dal Tribunale).
II
Disposta CT contabile, in data 8 luglio 2021 veniva emessa la sentenza n. 3623/2021 con cui il
Tribunale di Torino revocava il decreto opposto e condannava opponenti, in solido, a pagare alla intervenuta quale procuratrice di la somma di € 155.474,83, oltre interessi di CP_2 CP_3
legge dalla domanda al saldo.
Sosteneva il Tribunale:
pagina 8 di 30 - in relazione al rapporto aperto il 2 luglio 1996, lo stesso era documentato quale contratto di apertura del c/c n. 6813 mentre la documentazione contabile prodotta, sulla quale la banca fondava le proprie pretese, riportava il n. 6816; siccome non sussistevano elementi sufficienti a dimostrare che la differente numerazione fosse dovuta ad un mero errore materiale e la non aveva dimostrato CP_4
l'identità dei conti indicati, dovevano ritenersi non provate le condizioni di apertura del conto, con conseguente applicazione degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. fino al 20 aprile 2012
(data di formalizzazione del fido); successivamente doveva trovare applicazione il tasso applicato dal
CT ex art. 177 (rectius: 117) TUB, per il caso di difformità del tasso applicato rispetto a quello pattuito sia intra che extra fido essendo previsti entrambi i tassi negli affidamenti; inoltre, in assenza di contratto andava azzerato il computo dei giorni di valuta;
trattandosi di conto corrente aperto in data antecedente alla delibera CICR del 2000 andava eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi;
in base ai calcoli effettuati dal CT, pertanto, il saldo a debito del cliente relativo al conto in esame era pari ad € 155.441,91;
- il disconoscimento operato dagli opponenti in merito alla documentazione contabile prodotta dalla convenuta opposta con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc [doc. 31 della banca], ai sensi dell'art. 2719 c.c., era generico e non privava di efficacia probatoria la documentazione prodotta;
- il giuramento decisorio parimenti dedotto da parte attrice [sui capi trascritti nelle conclusioni riportate in epigrafe] era inammissibile in quanto tardivamente dedotto in sede di comparsa conclusionale e, in ogni caso, irrilevante stante la mancata prova del contratto di apertura del rapporto azionato in via monitoria;
- in relazione al rapporto di c/c 60574 (che era stato opportunamente documentato), avendo il
CT evidenziato la concessione di un affidamento non formalizzato per iscritto doveva essere applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
andava, inoltre, eliminata la capitalizzazione per il periodo successivo al 31.12.2013 in ragione stante l'efficacia immediatamente precettiva dell'art. 120, secondo comma, TUB, come modificato dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, l. 147/2013);
- l'importo a debito del cliente era, pertanto, pari ad € 32,92;
- il debito complessivo saliva, quindi, ad € 155.474,83; irrilevante, pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata, peraltro genericamente, da parte opposta ;
Par
- in relazione al mutuo ipotecario, l'erronea indizione dell' non incideva sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB ma poteva rilevare, al limite, solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale qualora fosse dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell'obbligo informativo;
- la domanda di risarcimento del danno doveva essere respinta per mancanza di prova del danno pagina 9 di 30 lamentato.
III
Avverso tale sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2 [...]
, e con atto notificato il 4.10.2021, Parte_3 Parte_4 Parte_5
chiedendone la riforma sulla base di motivi variamente articolati.
Si costituivano, con distinte comparse, e chiedendo la reiezione Controparte_1 CP_2
del gravame, la conferma della sentenza impugnata e proponendo entrambe appello incidentale.
La causa, portata una prima volta in decisione, veniva rimessa in istruttoria con ordinanza 5 dicembre 2023 per disporre CT econometrica sul seguente quesito: “Il CT, letti gli atti, esaminati i documenti prodotti, svolti tutti gli accertamenti del caso ed esperito il tentativo di conciliazione,
A. ridetermini, alla data della revoca comunicata dalla banca, il saldo del conto corrente n. 6816 (poi rinumerato 86355, poi nuovamente rinumerato 1000 83758), sulla base delle indicazioni che seguono:
1 - consideri il contratto 2 luglio 1996 prodotto dalla banca, ed apparentemente riferito al c/c n. 6813, affetto da errore materiale nell'indicazione del numero di conto e riferibile, invece, al contratto n.
6816;
2 - escluda l'anatocismo ed azzeri i giorni valuta applicati dalla banca per tutto il corso del rapporto, come nella precedente CT;
3 - sino al primo affidamento documentato, applichi gli interessi passivi ex art. 117 TUB;
4 - dal primo affidamento documentato e sino alla chiusura/revoca degli affidamenti, verifichi se gli interessi passivi pattuiti e/o applicati negli affidamenti fossero affetti da usura, originaria o sopravvenuta, e:
a. nel caso fossero affetti da usura originaria, applichi gli interessi passivi ex art. 117 TUB
b. nel caso fossero affetti da usura sopravvenuta, applichi gli interessi passivi nei limiti del tasso soglia
c. nel caso non fossero affetti da usura, applichi gli interessi contrattuali;
5 - avuto riguardo all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, consideri intangibili le rimesse precedenti il decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e proceda alla rideterminazione del saldo partendo dal primo saldo banca del decennio;
B. ridetermini, alla data della revoca comunicata dalla banca, il saldo del conto n. 102460754, sulla base delle seguenti indicazioni:
1 – applichi gli interessi contrattuali pattuiti;
in caso di usura sopravvenuta, riduca gli interessi passivi nei limiti del tasso soglia;
2 - applichi l'anatocismo per tutta la durata del rapporto.
pagina 10 di 30 C. quantifichi le somme complessivamente a debito della società appellante, includendo anche quelle dovute a titolo di restituzione del mutuo chirografario n. 3989952, come da conteggio della banca”.
Espletata la CT, con ordinanza 2 luglio 2024, all'esito della trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI della DECISIONE
0. Le questioni oggetto dei motivi di appello proposti in via principale ed incidentale verranno trattate secondo il loro ordine logico. Ulteriori questioni e nuove difese sono state formulate dal nuovo difensore degli appellanti principali, costituito con memoria depositata il 2 maggio 2023, e verranno anch'esse affrontate secondo il loro ordine logico.
1. L'eccezione, formulata dagli appellanti incidentali, d'inammissibilità dell'appello principale - perchè privo di qualsivoglia riferimento alla sentenza gravata e contenente la mera riproposizione, peraltro formulata in modo caotico, delle difese svolte in primo grado e senza una effettiva censura alla motivazione svolta dal tribunale - va rigettata;
è vero che le varie questioni sono spesso affrontate in modo non sistematico, per essere proposte e riproposte in punti diversi dell'atto di gravame, rendendo laboriosa l'enucleazione del contenuto dei motivi di gravame, ma è comunque possibile individuare le questioni della sentenza impugnata oggetto di censura e le ragioni dell'impugnazione. Parte
2. L'eccezione, formulata da nella prima comparsa conclusionale, di carenza di legittimazione di a proporre appello incidentale per avere ceduto il credito ad è CP_1 CP_3
infondata: la cessione è intervenuta per atto tra vivi nel corso del processo, il quale – quindi – prosegue tra le parti originarie, atteso che la cedente non è stata estromessa (art. 111 cpc). CP_1
Parte 3. L'eccezione, formulata da nella seconda comparsa conclusionale, di mancata prova della cessione del credito oggetto di causa da ad è manifestamente infondata. CP_1 CP_3
costituita in primo grado mediante la mandataria , ha prodotto la Gazzetta Ufficiale CP_3 CP_2 contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti, individuati per categorie, ed il link tramite il quale individuare i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta Parte cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta. La difesa di non ha mai affermato di non avere reperito il proprio credito, tra quelli ceduti, tramite il link indicato in Gazzetta, ed anzi ha espressamente ammesso, nelle proprie difese di primo grado, che in qualità di cessionaria, fosse CP_3
Parte subentrata nelle ragioni di credito di (cfr. mem. di replica 28.06.2021, pag. 6). CP_1
Si aggiunga che la cessione non è mai stata contestata dalla cedente parte del processo, la CP_1
quale ne avrebbe avuto evidente interesse ove non la cessione non fosse stata corrispondente al vero.
pagina 11 di 30 La presente sentenza, resa in contraddittorio con la cedente, esclude inoltre che il debitore ceduto sia esposto al rischio di un doppio pagamento.
Infine, l'ulteriore cessione del credito a intervenuta nel corso del giudizio e Controparte_8
Parte risultante dal doc. 52 prodotto da , è irrilevante ai fini di causa ai sensi dell'art. 111 cpc. Parte 4. L'eccezione, parimenti formulata da nella seconda comparsa conclusionale, secondo cui, avendo deciso di passare a perdita in bilancio la somma di €. 177.086,00, oggetto della CP_3
cessione, in quanto considerata non recuperabile, non potrebbe ora pretenderne il pagamento dal debitore per avervi rinunciato, è infondata.
A prescindere da ogni altra considerazione, l'indicazione di un credito a perdita nel bilancio non produce gli effetti della rinuncia nei confronti del debitore, non foss'altro perché a quest'ultimo non comunicata (art. 1236 cod. civ.). Diversi sono, infatti, gli effetti dell'appostazione di un credito a perdita nel bilancio, sotto il profilo fiscale e sotto quello civilistico.
Parte
5. Per la prima volta in appello ha sostenuto che avrebbe escusso il Fondo di CP_1 garanzia, prima della cessione del credito, incassando l'importo di €, 70.000,00 di cui ha omesso di dare atto nel processo;
ha prodotto a fondamento dell'eccezione estratti asseritamente tratti dalla
Centrale rischi della Banca d'Italia.
L'eccezione è tardiva, e quindi inammissibile, poiché l'escussione del Fondo, a parziale estinzione del debito di TCA derivante dal mutuo chirografario, sarebbe avvenuta nel periodo settembre
– ottobre 2020, e quindi ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, che risale al 7 aprile 2021: a tale data, pertanto, erano già disponibili le informazioni contenute
Parte nella documentazione prodotta da in appello ed asseritamente estratta dalle risultanze della
Centrale rischi, e l'appellante non ha dimostrato di non averla potuto produrre prima per causa a sé non imputabile.
Si aggiunga che la circostanza dell'avvenuta estinzione parziale del credito è fortemente contestata dalla banca, la quale ha rilevato, nel merito:
- che la documentazione prodotta da TCA è parziale, riducendosi ad estratti, asseritamente tratti dalla Centrale rischi, che non vi è prova si riferiscano al contratto di mutuo oggetto di causa, avendo la stessa controparte menzionato l'esistenza di rapporti con la banca ulteriori rispetto a quelli azionati nel presente giudizio;
- che, pur escludendo di aver incassato alcuna somma, ciò non inficia le facoltà di recupero del credito dei confronti del debitore, in quanto le regole che disciplinano i rapporti tra la e il CP_4
, anche in caso di escussione, prevedono un obbligo in capo alla prima di procedere con il CP_9 recupero dell'intero credito (comparsa di costituzione in appello di pag. 13). CP_1
pagina 12 di 30 L'estinzione parziale del credito azionato in via monitoria dalla banca non può quindi ritenersi né dimostrata né ammessa dalla controparte.
Sul contratto di c/c n. 6813 (6816)
6. Con il primo motivo dell'appello incidentale la banca censura la sentenza appellata, nella parte in cui ha escluso che la numerazione n. 6813, apposta sul contratto di conto corrente concluso in data 2 luglio 1996, sia frutto di errore materiale;
sostiene che non esistono estratti conto contrassegnati con tale numero, sicchè il rapporto concretamente azionato è quello documentato dagli estratti conto identificati con il n. 6816.
Il motivo è fondato.
Parte La banca ha prodotto il contratto di c/c stipulato in data 2 luglio 1996 da con il Banco di Sicilia, recante il n. 3104 410 6813 30, e gli estratti relativi al c/c n. 3104.410.6816.30, decorrenti dalla stessa data.
Parte
, la quale allega alla propria seconda memoria istruttoria la perizia giurimetrica elaborata dall'Ing. la quale è partita dall'analisi dei documenti prodotti dalla banca, dalla Persona_2
Part Centrale Rischi, dai conti correnti e dagli scalari in possesso della nonché di tutta la Parte documentazione reperita presso la sede della , non ha prodotto alcun estratto o altro documento contabile proveniente dalla banca e relativo al c/c n. 3104.410.6813.30.
Neppure ha prodotto il contratto relativo al c/c n. 6816.
La quasi totale corrispondenza dei numeri identificativi del conto, sopra richiamati, e l'assenza di Parte estratti relativi al conto 6813, pur a fronte delle accurate ricerche svolte dalla anche a mezzo di un proprio consulente tecnico, inducono senz'altro a ritenere che l'indicazione sul contratto del n. 6813 sia frutto di errore materiale e che il contratto stesso si riferisca al rapporto n. 6816, di cui indica le condizioni economiche.
Parte 7. ha deferito il giuramento decisorio sui seguenti capitoli:
1) Giuro e giurando nego essere vero che negli archivi di è presente il contratto di conto CP_1
corrente n. 31044106813.30 relativo al contratto Banco di Sicilia, successivamente diventato n.
100083758”
2) Giuro e giurando nego essere vero che negli archivi di si trovano gli estratti di conto CP_1
corrente e gli scalari del contratto n. 31044106816.30
Il giuramento è inammissibile, poiché i capitoli sono privi del requisito della decisorietà:
- il primo, perché la circostanza che negli archivi di non sia presente il contratto di c/c n. CP_1
6813 è del tutto irrilevante, sia perchè quanto rileva è unicamente ciò che è prodotto agli atti, sia perché il documento relativo al contratto apparentemente identificato con il n. 6813 è già stato prodotto dalla pagina 13 di 30 banca e l'unica questione da risolvere è se esso possa considerarsi o meno affetto da errore materiale nell'indicazione di una cifra del numero che lo contraddistingue;
- il secondo, perché la documentazione contabile relativa al rapporto n. 6816 è già stata versata in atti dalla banca per essere fatta valere nel processo, sicchè la circostanza che non sia presente (anche) negli archivi è priva di rilevanza ai fini del decidere.
8. Una volta accertato che il contratto contraddistinto dal n. 6813 si riferisce, in realtà, al rapporto n. 6816, le conseguenze da trarre sono le seguenti:
a. il contratto è stato stipulato nella vigenza del tub;
la circostanza che in esso non siano indicati gli interessi debitori comporta l'applicabilità degli interessi ex art. 117 tub, e non di quelli legali, sino al primo contratto successivo con cui le parti hanno pattuito il tasso d'interesse debitorio;
b. gli interessi anatocistici non sono dovuti perché il contratto è anteriore all'entrata in vigore della
CICR 9 febbraio 2000 e non risultano pattuizioni in merito nel periodo successivo (gli interessi anatocistici erano già statti espunti nella CT disposta in primo grado);
c. i giorni valuta sono stati azzerati in primo grado e non è stato proposto appello incidentale da parte della banca sul punto;
sulla base di tali presupposti è stato conferito incarico al CT per la rideterminazione del saldo conto: su ciò si tornerà in prosieguo d. il rapporto n. 6816 è sorretto da contratto scritto, che è valido in sé pur rimanendo indeterminati alcuni aspetti del rapporto (interessi debitori) ed invalide alcune clausole (quelle relative all'anatocismo); non vi è motivo pertanto – contrariamente da quanto sostenuto dagli appellanti principali – per considerare affette da nullità derivata le modifiche delle pattuizioni contrattuali successivamente intervenute.
Sull'eccezione di prescrizione
9. Prima di esaminare le questioni relative alla rideterminazione del saldo del conto n. 6816, occorre affrontare il motivo di appello incidentale con cui la banca contesta la decisione del tribunale che ha ritenuto irrilevante … l'eccezione di prescrizione sollevata, peraltro genericamente, da parte opposta.
Il motivo di appello è fondato.
Nel giudizio di opposizione di primo grado la banca aveva concluso chiedendo al tribunale di accertare
e dichiarare prescritte, occorrendo e per quanto di ragione, le domande di restituzione, o comunque di ricalcolo, di somme pagate dalla Società o comunque ad essa Parte_1 addebitate, prima di dieci anni dalla data di notificazione dell'atto di citazione in opposizione per cui è causa (comparsa di risposta della banca, conclusioni, sub B), pag. 20).
pagina 14 di 30 La Suprema Corte ha affermato che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ., S.U., n. 15895/2019; nello stesso senso, più di recente, sez. 3, ord. n. 7013/2020).
Sulla base di tali pronunce l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dalla banca in comparsa di risposta, non può considerarsi generica.
10. Per effetto della proposizione dell'eccezione di prescrizione, non possono più essere messe in discussione, e quindi devono considerarsi intangibili, le rimesse precedenti al decennio anteriore alla data - 20 gennaio 2017 - di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, che rappresenta il
Parte primo valido atto di messa in mora indirizzato dalla alla banca (poiché, infatti, il primo affidamento risale al 20 aprile 2012, le rimesse effettuate nel periodo precedente sono da considerarsi tutte solutorie ed il termine di prescrizione decorre dall'effettuazione delle stesse e non dalla chiusura del conto).
Tale conclusione è stata revocata in dubbio dalla difesa degli appellanti principali, che con memoria 24 gennaio 2024, depositata in pari data, hanno prodotto, quale doc. 51, la lettera in data 18 febbraio 2014 indirizzata alla banca dal proprio precedente difensore avv. Pietro Patrisso, con cui – stando a quanto esposto nella memoria – la prescrizione sarebbe stata interrotta.
Peraltro, la produzione è inammissibile in quanto tardivamente effettuata solo in questo grado del giudizio, in violazione di quanto disposto dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.; né la banca ha dimostrato che il documento, ampiamente risalente all'instaurazione della causa e proveniente dall'allora difensore della società appellante, non ha potuto essere prodotto prima, limitandosi, sul punto, a vaghe affermazioni, quali l'interruzione del rapporto professionale con il detto difensore.
In comparsa conclusionale 31 luglio 2024 (pa. 28/37) gli appellanti hanno ulteriormente sostenuto che con lettera del 20 marzo 2014, richiamata dalla successiva lettera 31 luglio 2017, entrambe
Parte tempestivamente prodotte da , in primo grado, quale doc. 13, la banca avrebbe contestato la richiesta di rimborso avanzata dall'avv. Patrisso: sarebbe così dimostrato che, con la lettera 18 febbraio
2014 dell'avv. Patrisso, la formulato alla richiesta di Parte_1 Controparte_10 rimborso per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché per i danni conseguenti alla segnalazione in Centrale Rischi : da qui la prova dell'interruzione della prescrizione.
Peraltro, come osservato dalla banca nella propria memoria di replica del 20 settembre 2024 (pag. 5/8),
pagina 15 di 30 che questa Corte condivide sul punto, dal doc. 13 non né un riconoscimento del debito da parte della Banca, né una messa in mora valida ad interrompere il computo della prescrizione. Quella che controparte cerca invano di qualificare come una richiesta di pagamento è da riferirsi, infatti, solo ed esclusivamente al preteso danno subito a causa della segnalazione effettuata dalla Banca in
Centrale Rischi.
11. Sotto altro profilo gli appellanti principali sostengono che il termine di prescrizione non sarebbe comunque decorso per i fideiussori: assumono infatti che, siccome la prescrizione decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, poiché per i fideiussori l'obbligazione di garanzia diviene esigibile solo al momento in cui la banca ha revocato gli affidamenti concessi al debitore principale ed è receduta dal contratto di credito in essere, e, quindi, solo da quel momento fideiussori sono posti concretamente in grado di fare valere le eccezioni già spettanti al correntista, la prescrizione del loro diritto allo scorporo di interessi e competenze addebitate illecitamente in conto non può che decorrere da quando la banca richieda loro il pagamento del saldo debitorio finale
(memoria 24 gennaio 2024, pag. 3/9).
Anche questa difesa è infondata per le ragioni già esposte dalla Corte nella propria ordinanza del 13 febbraio 2024, che di seguito si richiamano: nelle fideiussioni agli atti i garanti, per di più legali
Part rappresentanti o consiglieri di amministrazione della o loro stretti congiunti, si impegnano espressamente a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del soggetto debitore e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca;
conseguentemente, non è credibile che non potessero verificare la validità delle clausole contrattuali in base alle quali sono state operate le rimesse che, ora, sul presupposto dell'invalidità delle clausole stesse, chiedono siano stornate dai crediti fatti valere dalla banca;
… in ogni caso, i fideiussori sono legittimati a far valere nei confronti del creditore - oltre, ovviamente, alle eccezioni inerenti la validità dell'atto di fideiussione - tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non altre: non è sostenibile, pertanto, che i garanti possano giovarsi di un termine di
[decorrenza della] prescrizione del loro diritto allo storno di interessi e competenze, (asseritamente) addebitate in modo illegittimo dalla banca, più favorevole di quello che spetta al debitore principale.
Se così non fosse, d'altra parte, la prescrizione, eccepita dalla banca, del diritto del debitore principale di rimettere in discussione le rimesse, asseritamente illegittime, effettuate ante decennio non potrebbe mai essere opposta al fideiussore, così vanificando in questi casi, a danno della banca, l'operatività della garanzia e creando un inammissibile “doppio binario” per l'operatività della prescrizione, a seconda che sia fatta valere nei confronti del debitore principale o del suo fideiussore.
Sulla rideterminazione del saldo conto n. 6816
pagina 16 di 30 12. Per le considerazioni che precedono, in merito al conto corrente n. 6816 occorre considerare intangibili – come detto - le rimesse anteriori al 20 gennaio 2007 e procedere alla rideterminazione del saldo partendo dal saldo banca contenuto nel primo estratto conto successivo.
Quanto testè esposto – a prescindere da ogni altra considerazione in merito - rende irrilevante ai
Parte fini del decidere la proposizione della querela di falso avanzata dalla in relazione al doc. 31 prodotto dalla banca. Si tratta di un documento di ben 540 pagine contenente gli estratti del conto n.
6816 dal 30 giugno 1996 – data in cui è riportato il saldo iniziale pari a zero - sino al 31 ottobre 2005.
Gli appellanti principali hanno variamente sostenuto la non veridicità dei dati che in tale documento sono riportati ma la doglianza è irrilevante poiché gli estratti si arrestano ad epoca ben anteriore al 20 gennaio 2007.
13. La banca ha proposto appello incidentale avverso la statuizione del tribunale che, successivamente al primo affidamento del 20 aprile 2012, ha applicato al conto i tassi d'interesse ex art. 117 tub.
Ha sostenuto in merito il tribunale (pag. 6/11): “avendo la banca agito per la condanna al pagamento del saldo negativo del conto in origine qualificato come 6816 gravava, quindi, sulla stessa
l'onere di provare l'effettiva identità dei conti indicati. In assenza di elementi in tal senso devono, quindi, ritenersi non provate le condizioni di apertura del conto con conseguente applicazione degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. fino al 20 aprile 2012 atteso che risulta essere stato formalizzato un fido l'11.10.2012 e nel contratto si fa riferimento alla linea di credito già concessa il
20 aprile 2012. Successivamente deve, quindi, trovare applicazione il tasso applicato dal CT ex art.
177 TUB per il caso di difformità del tasso applicato rispetto a quello pattuito sia intra che extra fido essendo previsti entrambi i tassi negli affidamenti” (il grassetto è dello scrivente).
La prima affermazione, concernente l'applicabilità degli interessi legali sino al 20 aprile 2012, è già stata confutata al precedente § 8, sub a.
Quanto alla seconda, la banca contesta l'applicabilità, dopo il primo affidamento, dei tassi ex art. 117 in quanto:
a. non vi è prova che sia stato applicato un tasso difforme da quanto pattuito, né tale eccezione è stata mai mossa da controparte;
b. ove ciò fosse accaduto, il CT avrebbe dovuto ricalcolare gli interessi in base ai tassi pattuiti e non in base all'art. 117 (perché il vizio non risiede nel contratto ma nella sua applicazione).
Il motivo è fondato, per le considerazioni che seguono.
pagina 17 di 30 Dall'esame della consulenza svolta in primo grado risulta che il CT ha applicato i c.d. tassi BOT in quanto l'affidamento del 20 aprile 2012 non risultava formalizzato per iscritto (cfr. pag. 35 relaz.
Consulenza).
In realtà, trattandosi di nullità di protezione, il difetto della forma prevista e la richiesta di applicazione dei tassi ex art. 117 tub avrebbe dovuto provenire dal correntista, cosa che invece non è avvenuta.
Per questo motivo, il CT nominato dalla Corte è stato incaricato di applicare i tassi pattuiti o applicati, salvo il limite dell'usura.
Sugli affidamenti
14. Dagli atti prodotti e dalla consulenza svolta in primo grado risultano:
1 – un contratto di affidamento dell'11.10.2012 per €. 200.000 (in cui si dà atto di un affidamento precedente, del 20 aprile 2012);
2 – un contratto di affidamento del 4.03.2013 per €. 130.000;
3 – un contratto di affidamento del 4.03.2013 per €. 5.000 (che riduce un affid. precedente del
30.03.2012)
4 – un contratto di affidamento del 6.06.2013 per €. 25.000;
5. – un contratto di affidamento del 6.06.2013 per €. 75.000.
Il Tribunale non parla di questi rapporti.
L'appellante sostiene:
1A. quanto al primo affidamento:
a. la mancata chiarezza delle condizioni contrattuali, essendo state stabilite le forme di affidamento corrispondenti alle lettere l), p) e q), che non danno certezza in merito alle condizioni applicate al cliente: la doglianza è infondata, poiché il contratto indica, nella prima pagina, il limite del fido concesso e la durata dell'affidamento; poco sotto, nelle condizioni economiche, i tassi d'interesse in relazione all' utilizzo dell'affidamento nelle forme di cui alle lettere l), p) e q), che sono spiegate nell'allegato al contratto (in fondo al documento prodotto);
b. la pattuizione di condizioni usurarie: per verificare la fondatezza della doglianza è stata disposta dalla Corte CT econometrica;
2A. quanto al secondo affidamento:
a. la mancata chiarezza delle condizioni contrattuali: la censura è inammissibile in quanto formulata (a differenza di quella relativa al contratto precedente) in modo del tutto generico;
b. l'usura originaria dei tassi d'interesse pattuiti per l'extra-fido: per la verifica di questo punto
è stata disposta dalla Corte CT;
3A. quanto al terzo affidamento:
pagina 18 di 30 a. la mancata corretta definizione delle condizioni contrattuali applicate al cliente: la doglianza, al pari di quella relativa al contratto precedente, è del tutto generica;
b. la pattuizione del TAN e del tasso di mora in usura ab origine: per la verifica di questo punto
è stata disposta dalla Corte CT;
4A. quanto al quarto affidamento:
a. la mancata corretta definizione delle condizioni contrattuali applicate al cliente: valgono le osservazioni formulate in merito ai due precedenti contratti b. la pattuizione del TAN per il fido ricade nelle censure previste dall'art. 17 TUB commi 4 e 7° per indeterminatezza: anche questa censura è totalmente generica, in quanto non sono richiamate le clausole contrattuali dalle quali emergerebbe l'indeterminatezza;
c. la pattuizione di un TAN per l'utilizzo extrafido in usura ab origine: anche su questo punto è stata disposta CT
5A. quanto al quinto affidamento: sono state svolte censure del tutto analoghe a quelle relative al contratto precedente, per le quali valgono identiche osservazioni.
Il CT nominato dalla Corte ha rilevato, per il periodo di vigenza degli affidamenti documentati (dal 10.11.2012 – rectius: 11.10.2012 – al 15.01.2014) un superamento del tasso soglia, provvedendo a ricalcolare gli interessi nei limiti del tasso soglia, come da quesito (cfr. CT, pagg. 6 e
7, punto 4).
15. All'esito della CT il conto è risultato a debito del cliente per €. 150.171,79 (relaz. di CT, pag. 8) alla data della revoca comunicata dalla banca.
Da tale motivata conclusione, anche alla luce delle osservazioni svolte al successivo § 20, questa Corte non ha motivo per doversi discostare.
Sul conto corrente n. 102460754
16. In merito a questo conto, documentato per iscritto (doc. 10 banca), il tribunale ha affermato quanto segue:
- il consulente ha evidenziato la concessione di un affidamento non formalizzato per iscritto, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub intra fido ove inferiore a quello applicato dalla banca;
- quanto all'anatocismo, è pattuita la pari periodicità delle chiusure;
tuttavia, l'anatocismo non è applicabile per il periodo successivo al 31.12.2013, stante l'immediata precettività dell'art. 1, comma
629, della L. n. 147/2013;
Ha quindi ridotto la somma a debito del cliente da €. 2.294,95 ad €. 32,92.
pagina 19 di 30 Gli appellanti principali sostengono che:
- si tratta di un conto gestionale interno di l'operatività bancaria da contratto è remunerata CP_1
per ogni scrittura o registrazione e pertanto va gestita su un unico rapporto, qualora per necessità o comodità dell'istituto di credito l'operatività viene ripartita su più rapporti, mantenendo l'affidamento in capo al contratto principale questi non devono aumentare esponenzialmente i costi della gestione
(atto di appello, pag. 30);
- il CT nominato dal tribunale in primo grado è stato nominato anche consulente del PM nel procedimento penale n. 31378/2018 ed ivi ha accertato, con riferimento a questo conto, il plurimo superamento del tasso soglia.
La banca ha invece sostenuto:
- controparte non ha mai contestato nulla in relazione all'invalidità di presunti affidamenti operanti sul conto corrente, né ha richiesto l'applicazione del tasso sostitutivo;
si è limitata a sostenere che al rapporto è stato applicato un tasso attualizzato e non rivalutato, senza tuttavia indicare gli elementi da cui risulterebbe l'applicazione del tasso attualizzato e le sue ripercussioni sul contratto;
- in ogni caso, stante la mancanza di affidamento, al contratto è stato applicato il tasso d'interesse previsto nel conto corrente;
- non è stata formulata contestazione in relazione all'anatocismo e, comunque, la stessa sarebbe illegittima stante la non immediata precettività della novella introdotta con la legge n. 147/2013.
Sul punto, la Corte formula le seguenti osservazioni:
- il contratto è in esame è stato pacificamente sottoscritto dal cliente e sono quindi dovute le spese in esso previste;
- sono parimenti dovuti gli interessi pattuiti, nei limiti del tasso soglia;
la TCA non ha contestato l'invalidità di affidamenti operanti sul conto;
- la CT disposta in appello non ha rilevato il superamento del tasso soglia in materia di usura (cfr.
CT appello, pag. 8, punto B)
- la non debenza degli interessi anatocistici, ove non pattuiti o non regolarmente pattuiti, è stata eccepita dalla TCA, anche con riferimento ai conti correnti, nella memoria di replica in primo grado, pag. 18;
- l'efficacia immediatamente precettiva dell'art. 120 TUB, come modificato dalla novella n. 147/2013,
è stata affermata dalla Suprema Corte con recente sentenza n. 21344/2024, a cui questa Corte intende aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della cassazione;
- non può non rilevarsi, peraltro, come la questione abbia portata limitatissima poichè la novella è entrata in vigore l' 1.1.2014 e il conto è stato revocato il 15.01.2014.
pagina 20 di 30 Con riferimento al conto in esame è quindi dovuta la somma di €. 2.084,14, indicata nella CT
d'appello come comprensiva di capitale ed interessi (pattuiti) sino al 2 gennaio 2014, escludendo gli ulteriori interessi (anatocistici) sino al 15 gennaio successivo.
Sul mutuo chirografario.
Par
17. Il tribunale ha ritenuto che l'erronea indicazione dell' non incida sulla validità delle Parte clausole contrattuali ex art. 117 TUB, rigettando la doglianza formulata dalla e dai fideiussori sul punto;
ha omesso, tuttavia, di condannare questi ultimi al pagamento della somma richiesta con il ricorso monitorio.
La banca ha proposto appello incidentale, chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma risultata dovuta.
Gli appellanti principali contestano la debenza delle somme richieste dalla banca a titolo di restituzione del mutuo sotto vari profili, esaminati qui di seguito.
a. Nel conteggio del TAEG applicato manca qualsiasi riferimento ai costi del Parte_8 neppure ha inserito, tra i costi che il mutuatario dovrebbe sostenere, l'imposta sostitutiva per CP_1
il finanziamento. Il TAEG è quindi errato, con conseguente nullità del contratto.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha ribadito che, fatta eccezione per i finanziamenti al consumo, che nel caso di specie non sussistono, l'errata o mancante indicazione dell'ISC (o TAEG) non comporta l'applicazione sostitutiva dei tassi ex art. 117 tub né incide sulla debenza delle somme pattuite in contratto (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 39169/2021; ord. n. 4597/2023).
Part b. Si tratta di un mutuo di scopo finalizzato a convertire le linee di credito preesistenti tra e da breve a medio termine. Un finanziamento finalizzato al rientro di un affidamento CP_1 preesistente per norma riverbera su di sé tutte le anomalie preesistenti sull'affidamento che viene compensato dall'erogazione del finanziamento.
Il motivo è infondato.
Come visto ai paragrafi precedenti, i contratti di conto corrente non sono nulli e l'invalidità di alcune clausole non determina l'invalidità dei contratti stessi nel loro complesso.
c. (nella prima comparsa conclusionale:) il contratto di mutuo in questione è definito mutuo di scopo, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti in relazione al quale la T.C.A. ha prodotto alla la documentazione completa (come scritto nel contratto, art. 1). CP_1
La somma erogata a mutuo, però, è stata pressoché integralmente assorbita dal passivo del conto corrente, quando accreditata sullo stesso il 06/04/2012, rendendo così impossibile realizzare quel programma di investimenti.
pagina 21 di 30 Il contratto di mutuo è, quindi, affetto da nullità per mancanza della causa.
La doglianza è infondata.
L'art. 1 del contratto, rubricato Scopo del mutuo, recita: ai fini dell'erogazione del mutuo,
[...]
… produce ad … la documentazione completa del programma di Parte_1 CP_1
investimenti da finanziare.
Tale locuzione non consente di qualificare il mutuo come di scopo, ma indica unicamente il motivo per il quale è richiesta la somma finanziata. La Suprema Corte ha recentemente precisato che il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale
(Cass. civ., sez. 1, ord. n. 15695/2024). Nel caso di specie non è minimamente stabilito che il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante in ragione di un interesse di quest'ultimo.
Sotto altro profilo, ossia sull'asserita invalidità del mutuo per essere stata la somma mutuata pressoché interamente assorbita dal passivo del conto corrente, nuovamente, la Suprema Corte ha chiarito che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. civ., sez. 3, n. 23149/2022).
d. (sempre in comparsa conclusionale:) il nuovo C.T.U. non ha rilevato la mancata autorizzazione di addebito delle rate dello stesso [mutuo] in conto corrente e la mancata autorizzazione ad effettuare l'anatocismo degli interessi in conto corrente sottoscritta dalla correntista, come previsto dall'art. 6 della delibera C.I.C.R. 09/02/2000.
La prima doglianza è manifestamente infondata, atteso che l'art. 2 del contratto prevede che la somma erogata sia accreditata sul conto 1000 83758 e che il mutuatario si impegni a mantenere in essere il pagina 22 di 30 conto sino all'estinzione del mutuo ed a precostituire su di esso i fondi necessari per il pagamento delle rate: segno evidente che le rate avrebbero dovuto essere addebitate sul conto in esame.
Parimenti infondata è la seconda doglianza, posto che l'art. 4 del contratto indica gli interessi di mora dovuti in caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto in dipendenza del mutuo.
e. (sempre in comparsa conclusionale:) il mutuo indica il TAN ma non il TAE, come previsto dalla delibera CICR 4 marzo 2003, ai sensi della precedente delibera CICR 9 febbraio 2000.
Anche questo motivo è infondato, poiché il contratto indica il TAN e il TAEG, quest'ultimo indicativo del costo globale del finanziamento, oltre al piano di ammortamento dal quale il mutuatario è in grado di conoscere l'esatto importo delle singole rate e, quindi, il totale da rimborsare.
Per tutto quanto sopra esposto la somma di €. 118.045,46, oltre agli interessi di mora dal 15 gennaio 2014 al saldo (vedi comparsa di costituzione pag. 5, e lettera 15 gennaio 2014), è CP_1
dovuta.
Si precisa che la circostanza che il CT di primo grado non si sia pronunciato sul mutuo, considerandolo – peraltro condivisibilmente – non oggetto del quesito, senza che la banca abbia formulato osservazioni alla consulenza sul punto, non vanifica di certo la possibilità per la banca di recuperare il proprio credito. La difesa secondo cui, non avendo il difensore di formulato CP_1
osservazioni alla CT di primo grado, che non si è pronunciata sul finanziamento, ogni nullità relativa alla omessa indicazione da parte del CT del debito per il finanziamento doveva ritenersi sanata
(seconda comparsa conclusionale degli appellanti principali), è manifestamente infondata.
Sulle fideiussioni
18. Per la prima volta nella seconda comparsa conclusionali gli appellanti principali rilevano che le fideiussioni omnibus prestate prevedono espressa deroga all'art. 1957 cod. civ.: in particolare,
l'art. 5 della fideiussione sottoscritta in data 04/03/2013, l'ultima in ordine di tempo prodotta dalla banca, prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita. Sostengono che la clausola sarebbe nulla in quanto riproduce lo schema unilaterale ABI, dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/1995.
L'eccezione è infondata.
La nullità sarebbe invocabile ove vi fosse corrispondenza completa della fideiussione omnibus prestata al modulo ABI, non in caso di corrispondenza di una sola clausola.
pagina 23 di 30 Inoltre, la clausola in esame non riproduce quella del modulo ABI considerata nulla nel provvedimento della Banca d'Italia, citato, in quanto non elimina il termine previsto dall'art. 1957 cod. civ., ma lo estende da sei a trentasei mesi.
La fideiussione oggetto di causa, infine, è stata stipulata ben otto anni dopo il provvedimento della
Banca d'Italia e, quindi, in un periodo in cui – come correttamente rilevato dalla banca – non era più possibile ritenere presunta l'intesa concorrenziale tra banche, intesa di cui gli appellanti principali neppure deducono la permanenza.
19. Sempre nella comparsa conclusionale citata gli appellanti principali deducono la qualità di
“consumatrice” in capo alla DE , con conseguente applicabilità della relativa Parte_4
disciplina e, in particolare, la sussistenza della nullità, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, primo comma, lett. t), del Codice del consumo, della clausola della fideiussione che deroga all'art. 1957 cod. civ.
La questione di nullità della clausola qui proposta, come le altre questioni di nullità sollevate dagli appellanti principali, sono proponibili in ogni grado e stato del procedimento ma, per essere accolte, devono fondarsi su fatti e prove tempestivamente allegati e provati, onde consentire il rispetto del contraddittorio. Nel caso di specie, la qualità di consumatrice della non era stata in Parte_4
precedenza né dedotta né dimostrata, sicchè essa non può essere ritenuta provata.
Sulla CT e la CT degli appellanti principali
20. La rinnovazione della CT di primo grado rende superate le doglianze rivolte dagli appellanti principali alla prima relazione.
Il CT degli appellanti principali, le cui osservazioni sono state – parzialmente - riprese da questi ultimi nella comparsa conclusionale, ha formulato svariate contestazioni alla CT, che vengono esaminate qui di seguito.
a. “i fideiussori … per giurisprudenza consolidata hanno titolo a richiedere il riconteggio (per
10 anni dalla chiamata giudiziale) dal primo estratto conto presente in atti che nello specifico è il documento 31. In questa sede e in conclusionale viene ribadito il blocco della prescrizione a nome e per conto dei fideiussori…” (CT pag. 2). Per_2
Si richiamano in proposito le osservazioni svolte al precedente § 11.
b. il conto n. 6816 ha natura promiscua, in quanto gestisce sia le operazioni in tipologia 1 che quelle in categoria 2, cosicché sarebbe pressoché impossibile individuare quando una rimessa è solutoria e quando ripristinatoria e la metodologia indicata dal CT per individuare la rimessa solutoria non sarebbe corretta (CT pagg. 2-3). La mancata indicazione da parte della banca delle Per_2 rimesse che, secondo la tesi di questa, utilizzano interamente l'affidamento del conto, e, quindi, sono
pagina 24 di 30 solutorie, la presenza di registrazioni antergate, e l'impossibilità di accertare l'utilizzo del conto in categoria 2 per mancanza di documentazione, comportano la genericità della eccezione di prescrizione formulata dalla banca (seconda comparsa conclusionale, pag. 31).
In realtà non si comprende la rilevanza dell'eccezione, posto che l'individuazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie è funzionale alla determinazione del dies a quo della prescrizione, ma nel caso di specie a gennaio 2007 i conti non erano affidati e, quindi, tutte le rimesse non potevano che essere solutorie;
successivamente, e quini nel decennio anteriore all'instaurazione del giudizio, la questione perde di rilevanza.
c. Registrazioni antergate – prescrizione. Aver rilevato il saldo contabile SENZA accertare le valute delle registrazioni contabili e le ulteriori violazioni in ambito di codice civile ha comportato un ulteriore nella valutazione della prescrizione in quanto come precedentemente Parte_9
rilevato la prescrizione è inapplicabile in presenza di nullità.
Parimenti se ci si accolla l'onere di identificare le rimesse solutorie occorre anche accertarsi della data precisa da quando le stesse possono partire. Aver registrato in conto importi con valuta antergata anche all'ultimo giorno del trimestre precedente da parte di Banco di Sicilia comporta il ricalcolo di NUOVI interessi a partire dal trimestre dell'antergazione e pertanto equivale ad una
“rimessa in gioco della prescrizione” che in CT è stato omesso di rilevare (CT pagg. 3-5). Per_2
Tali osservazioni sono superate dalle considerazioni svolte al precedente § 10, in cui si è accertato essere intangibili le rimesse anteriori al 20 gennaio 2007: gli stralci delle scritture contabili riportati nella memoria, infatti, riguardano interamente il periodo anteriore a tale data e le considerazioni svolte non spiegano se, in conseguenza della diversa impostazione sostenuta dal consulente di parte, alcune rimesse sarebbero da contabilizzare nel periodo successivo al 20 gennaio
2007 e sarebbero quindi rivedibili.
d. nullità delle scritture. … spese … definizioni illogiche di operazioni contabili … giroconto …
a favore di diversi … gravissime problematiche contabili … scarico fatture … (CT pagg. 6-9). Per_2
Il CT formula osservazioni varie sulla validità delle scritture contabili e sulla correttezza delle appostazioni che vi si rinvengono, le quali riguardano però – per quanto risulta – il periodo anteriore al
20 gennaio 2007 e, quindi, non possono essere rimesse in discussione.
e. addebito rate di mutuo. In CT nella verifica delle scritture contabili non è stato rilevato il pagamento di alcuni finanziamenti (CT pagg. 9-11). Per_2
Si fa riferimento, in particolare, a due finanziamenti, il primo erogato a settembre 2007 per €.
100.000 ed il secondo (probabilmente) a settembre 2008, per €. 200.000, di cui la banca ha omesso la produzione in giudizio. Si eccepisce:
1. l'autorizzazione di addebito in conto corrente per il pagamento pagina 25 di 30 delle rate, mancando anche l'erogazione in conto corrente;
2. l'autorizzazione per la capitalizzazione del mutuo in conto corrente.
Peraltro, non risultano richieste ex art. 119 tub che facciano specifico riferimento ai contratti in oggetto
Parte
– che, per l'importo delle somme finanziate, la non poteva certo ignorare: per questo solo le doglianze del CT di parte non si fondano su elementi verificabili e non possono essere prese in considerazione;
neppure risultano, d'altra parte, come rilevato anche dal CT, conteggi alternativi dai quali desumere la rilevanza in concreto delle censure mosse dal CT di parte all'operato della banca.
f. usura (CT pagg. 11 -12). Si lamenta che l'accertamento dell'usura sia stato Per_2
effettuato con metodo scorretto e si afferma l'esistenza di usura soggettiva. Il primo profilo non può essere preso in considerazione in quanto generico, non essendo stati forniti conteggi alternativi che dimostrino le conseguenze in concreto dell'asserito errore di verifica dell'usura. Il secondo profilo è completamente nuovo e non oggetto di alcun motivo di gravame.
g. anatocismo post 2014 (CT pagg. 13-14). Per_2
L'anatocismo è stato espunto a seguito della sentenza della Suprema Corte;
si richiamano le osservazioni svolte al precedente § 16.
h. CIV dal 2010 (CT pag. 14). Si lamenta che il CT abbia omesso di espungere gli Per_2
importi per CIV irregolarmente addebitati da CP_1
La doglianza non è comprensibile, perché dallo stralcio dell'estratto conto prodotto, proveniente da risulta che quest'ultima abbia rimborsato al cliente la CIV e non risulta che il CT si sia CP_1
discostato dagli estratti conto, omettendo di tenerne conto.
k. usura contrattuale (CT pagg. 15-24). Vengono dedotte contestazioni sulla chiarezza Per_2
delle condizioni contrattuali degli affidamenti e sulla pattuizione di tassi usurari.
Sul punto si richiamano le osservazioni già svolte al precedente § 14.
i. contratto di mutuo chirografario (CT pagg. 25-29). Sono formulate le contestazioni Per_2
che sono già state esaminate supra, ai §§ 5 e 17.
All'esito di queste osservazioni non può non essere richiamata la considerazione finale svolta dal CT nominato dalla Corte, secondo cui il CT di parte non indica un proprio differente risultato dei conteggi: effettivamente, in disparte tutte le osservazioni sin qui svolte, le plurime osservazioni e contestazioni formulate dal CT di parte non danno luogo ad un ricalcolo delle somme dovute, dal quale desumere gli effetti che in concreto esse avrebbero sul saldo dei vari rapporti.
Sull'istanza di esibizione
21. A fronte delle considerazioni tutte sopra esposte e della documentazione versata in atti, che ha consentito al CT di effettuare tutti i conteggi richiesti, la richiesta di esibizione degli estratti conto
pagina 26 di 30 e degli estratti scalari e di ogni altro documento utile alla ricostruzione delle movimentazioni dalla apertura dei rapporti, nonché l'esibizione di tutti i contratti rilevati per la causa (seconda comparsa conclusionale appellanti principali), appare irrilevante ai fini del decidere oltreché meramente esplorativa, in quanto non sorretta da specifiche censure e diretta ad ampliare indiscriminatamente l'indagine oggetto del giudizio.
Sulla quantificazione delle somme dovute
22. All'esito del giudizio risultano dovuti:
- €. 150.171,79 (relaz. di CT, pag. 8), oltre interessi di mora dal 15 gennaio 2014, data della revoca comunicata dalla banca, al saldo, in relazione al c/c 100083758 (originariamente n. 3104.410.6816.30);
- €. 2.084,14, oltre interessi di mora dal 15 gennaio 2014 al saldo, in relazione al c/c n. 102460754;
- €. 118.045,46, oltre agli interessi di mora dal 15 gennaio 2014 al saldo, in relazione al mutuo chirografario;
e quindi €. 270.301,39 a titolo di capitale, oltre interessi di mora come indicato.
Sulla domanda risarcitoria
23. Gli appellanti principali sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato il danno e avrebbe omesso di motivare sul punto. Il danno sarebbe dovuto al fatto che la Banca opposta ha richiesto un decreto ingiuntivo di euro 338.898,05 senza aver diritto a percepire alcunché ed in assenza di sostegno probatorio, in forza di contratti nulli o senza alcun contratto sottoscritto e che vi sarebbe la prova sia dei gravi errori volutamente commessi dall'istituto in merito agli estratti conto ex art. 50 Tub, sia della manipolazione dei documenti stessi. Per quanto riguarda il quantum del risarcimento gli appellanti si rimettono alla equità della Corte (come già avevano fatto in primo grado).
Il gravame è infondato, sia perché il credito della banca è risultato in gran parte fondato, sia
Parte perché la ed i suoi fideiussori non hanno dimostrato di avere patito alcun danno dalla richiesta di una somma risultata superiore a quanto effettivamente dovuto.
Sulla domanda ex art. 96 cpc
24. Infine, gli appellanti principali lamentano che il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento ex art. 96 cpc.
Anche tale doglianza è infondata, non sussistendo i presupposti della lite temeraria in caso di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande fatte valere dalla parte nei confronti della quale la condanna al risarcimento è richiesta.
Conclusioni
25. In conclusione, , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3
, e , in solido tra loro, vanno condannati a
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 27 di 30 pagare a rappresentata in giudizio da quale cessionaria di , la CP_3 CP_2 CP_1 complessiva somma di €. 270.301,39 a titolo di capitale, oltre interessi di mora dal 15 gennaio 2014 al saldo.
Le spese processuali
26. La debitrice principale ed i fideiussori, in solido, vanno condannati a rimborsare ad ed a rappresentata in giudizio dalla mandataria , i due terzi delle spese CP_1 CP_3 CP_2
processuali del primo grado, con compensazione delle parti residue.
Tali spese sono liquidate, per l'intero e per ciascuna parte vittoriosa, in complessivi €. 22.457,00 – di cui €. 3.544,00 per la fase di studio, €. 2.338,00 per quella introduttiva, €. 10.411,00 per quella istruttoria ed €. 6.164,00 per quella decisionale - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge (scaglione da €. 260.001 ad €. 520.000 – valori medi).
Le spese della CT svolta in primo grado, nell'importo già liquidato, sono poste definitivamente a carico della debitrice principale e dei fideiussori per due terzi e di ed CP_1
rappresentata dalla mandataria, per il restante terzo. CP_3
La debitrice principale ed i fideiussori vanno altresì condannati a rimborsare a i CP_1 due terzi delle spese processuali dell'appello, con compensazione della parte residua.
Tali spese sono liquidate, per l'intero, in complessivi €. 20.119,00 – di cui €. 4.389,00 per la fase di studio, €. 2.552,00 per quella introduttiva, €. 5.880,00 per quella istruttoria ed €. 7.298,00 per quella decisionale - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge.
Le spese della CT svolta in appello, nell'importo già liquidato, sono poste definitivamente a carico della debitrice principale e dei fideiussori per due terzi e di per il restante terzo. CP_1
Non vi è luogo per condannare gli appellanti principali a rimborsare le spese processuali del gravame ad rappresentata da , essendo le difese di quest'ultima già esaurientemente sostenute da CP_3 CP_2
di talché il rimborso delle spese sostenute da graverebbe immotivatamente sugli CP_1 CP_3
appellanti principali.
Sussistono, infine, i presupposti perché gli appellanti principali siano tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello pagato per la proposizione dell'impugnazione.
PqM
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Controparte_11
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nonchè sugli appelli incidentali proposti da e da rappresentata in giudizio dalla CP_1 CP_3
pagina 28 di 30 mandataria avverso la sentenza n. 3623/2021 pronunciata inter partes dal tribunale di CP_2
Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- condanna , , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a pagare ad rappresentata in Parte_4 Parte_5 CP_3 giudizio da la complessiva somma di €. 270.301,39 a titolo di capitale, oltre interessi di CP_2
mora dal 15 gennaio 2014 al saldo;
- pone le spese della CT di primo grado, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico di
[...]
, , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, nella misura di due terzi e di ed Parte_5 CP_1 CP_3
rappresentata dalla mandataria , per il restante terzo;
CP_2
- condanna , , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare a e ad Parte_4 Parte_5 CP_1 CP_3
[...
rappresentata in giudizio dalla mandataria , i due terzi delle spese processuali del primo CP_2 grado, liquidate per l'intero e per ciascuna delle parti vittoriose in complessivi €. 22.457,00 – di cui €.
3.544,00 per la fase di studio, €. 2.338,00 per quella introduttiva, €. 10.411,00 per quella istruttoria ed
€. 6.164,00 per quella decisionale - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge, dichiarando compensato il residuo;
- conferma nel resto, ovvero nel capo che ha revocato il decreto ingiuntivo, la sentenza impugnata;
- pone le spese della CT svolta in appello, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico di
[...]
, , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, nella misura di due terzi e di per il restante Parte_5 CP_1
terzo;
- condanna , , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare a i due terzi Parte_4 Parte_5 CP_1 delle spese processuali del gravame, liquidate per l'intero in complessivi €. 20.119,00 – di cui €.
4.389,00 per la fase di studio, €. 2.552,00 per quella introduttiva, €. 5.880,00 per quella istruttoria ed €.
7.298,00 per quella decisionale - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge, dichiarando compensata la parte residua;
- dichiara compensate le spese del gravame tra , , Controparte_11 Parte_2
, e , da una parte, ed Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentata in giudizio da dall'altra. CP_3 CP_2
pagina 29 di 30 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1234/2021
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (P. IVA Parte_1 Parte_2
), (CF , (CF P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (CF , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(CF ), rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO SERENO ARGENTA, C.F._4
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Asti, Piazza Cattedrale n. 8/A parti appellanti contro
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE BALBO DI Controparte_1 P.IVA_2
VINADIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Matteotti n.
17 parte appellata
e contro
(C.F. ), quale mandataria di (P.IVA CP_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. MARCO SILVESTRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di pagina 1 di 30 quest'ultimo parte appellata
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in via istruttoria insistendo sulla rinnovazione di C.T.U. contabile ex art. 356 c.p.c., previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, - e ancora chiedendo che sia disposta integrazione dell'elaborato peritale in data 02/05/2024 della C.T.U.
Dott.ssa , chiedendo alla consulente di rispondere compiutamente alle osservazioni e Persona_1
alle richieste formulate dal C.T.P. di parte appellante Ing. nei suoi rilievi alla bozza Persona_2
di consulenza tecnica in data 15/04/2024 allegati alla relazione della C.T.U., riepilogate nelle conclusioni a pag. 30, e di eseguire conteggi alternativi alla luce delle osservazioni e secondo le modalità indicate dal C.T.P ., senza considerare le osservazioni della C.T.P. nominata da - CP_1
quantomeno, ancora chiedendo che la C.T.U. sia convocata a chiarimenti circa le osservazioni e le richieste dell'Ing. - ancora chiedendo, inoltre, che le ulteriori attività di consulenza siano Per_2 affidante a nuovo consulente tecnico, sussistendo, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., gravi motivi per la sostituzione del consulente tecnico nominato, non avendo questi in alcun modo risposto alle osservazioni e alle istanze formulate dal C.T.P. di parte appellante, con conseguente violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.c., e inattendibilità e incompletezza delle conclusioni della sua relazione, rilevato anche che la C.T.U. ha accolto le osservazioni formulate dalla C.T.P. nominata da CP_1
anche se non relative ai saldi passivi per la banca, in relazione ai quali questa soltanto poteva contraddire, avendo ceduto il credito;
- Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 3623/2021 resa dal Tribunale di Torino in data 15/07/2021, - Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e , invece in via principale, riformare la sentenza impugnata e precisamente: respingere la domanda ex adverso proposta revocando la condanna al pagamento della somma di € 155.474,73, in quanto relativa ad una pretesa infondata e non provata, accertando e dichiarando la nullità dei seguenti rapporti: 02.07.1996 –
Banco di Sicilia – contratto di conto corrente di corrispondenza n. 6813, successivamente numerato
100083758; 30.03.2012 – – mutuo chirografario n. 3989952 per l'importo di € Controparte_1
150.000,00; 10.11.2012 – – contratto di affidamento di € 200.000,00 valido sino al Controparte_1
05.03.2014; 31.01.2013 – – contratto di corrispondenza n. 102460754; 04 .03.201 3 – Controparte_1
– contratto di affidamento di € 130.000,00 valido sino a revoca;
04.03.2013 – Controparte_1
pagina 2 di 30 – contratto di affidamento di € 5.000,00 valido sino a revoca;
06.06.2013 – Controparte_1 CP_1
– contratto di affidamento di € 25.000,00 valido sino a revoca;
06.06.2013 – –
[...] Controparte_1 contratto di affidamento di € 75.000,00 valido sino al 31.07.2013;
- relativamente alle pattuizioni di oneri finanziari e commissioni non dovute o comunque illegittimamente non validamente pattuite anche in funzione dell'indeterminatezza degli oneri previsti, ovvero difetto di loro esatta indicazione, con tutto quanto ne consegue anche per effetto dell'art . 1234
c.c. ovvero di tutto quant'altro definitivamente cassato dalla giurisprudenza o da normativa primaria e secondaria e per l'effetto accettando e dichiarando altresì l'invalidità delle garanzie personale prestate dai fideiussori opponenti per contrarietà a norme imperative e/o assenza o illiceità della causa;
disporre la liberazione dei fideiussori dalle garanzie da essi prestate a favore di per Controparte_1
effetto del disposto di cui agli artt. 1419 e 1956 c.c.; disporre la cancellazione di ipoteche /garanzie a favore della CP_4 accertare e dichiarare l'esatta somma a debito e/o a credito sia della debitrice sia dei fideiussori relativamente ai mutui sottoscritti verificando in sede di C . T . U. tecnico -contabile l'eventuale superamento dei tassi soglia di cui alla L. 108/96 ponendo sin d'ora a compensazione le partite debitorie / creditorie che dovessero risultare dalla espletanda istruttoria;
disporre saldo zero con tutte le conseguenze di legge laddove la banca non produca tutti i contratti e tutti gli estratti conto e scalari dall'inizio del rapporto di conto corrente ad oggi, relativi a tutti i rapporti tra e e altri istituti di credito in questa incorporati e/o con questa fusi, Pt_1 CP_1 comunque in questa confluiti, che hanno dato origine ai rapporti oggetto di causa, ponendo sin d'ora a compensazione le partite debitorie / creditorie che dovessero risultare dalla espletanda istruttoria, comunque detratto quanto già dalla banca percepito dal fondo di garanzia in relazione ai predetti rapporti;
In via riconvenzionale nel merito condannare , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento Controparte_1
a favore della debitrice principale di tutti i danni che alla stessa possono essere derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere nell'azienda, danni da liquidarsi anche in via equitativa dalla Ecc.ma Corte di Appello adita e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico – legale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , - al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dagli opponenti, per
l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia, per l'errata segnalazione in Centrale
Rischi dell'importo effettivamente erogato con mutui, finanziamenti e affidamenti di cui sopra e per violazione dei principi di buona fede e correttezza, danni da liquidarsi anche in via equitativa dalla
pagina 3 di 30 Ecc.ma Corte di Appello adita e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico – legale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sempre e comunque compensando dette somme con quelle che dovessero risultare effettivamente dovute alla banca.
Condannare a quanto previsto dall'art. 96 c.p.c..
Rigettare le domande avversarie relative alla inammissibilità dell'appello, per essere precisato in atti ogni passaggio relativo alla parte di sentenza che si è impugnata, ed in particolare rigettare ogni domanda nel merito e gli appelli incidentali proposti, infondati in fatto e in diritto e, inoltre, inammissibile essendo quello proposto da priva di interesse a impugnare. Controparte_1
Accertata la carenza di prova circa la successione nel credito da questa vantato, rigettare le domande di quale procuratrice di - accertata, occorrendo previa acquisizione ai sensi CP_2 CP_3 dell'art. 213 c.p.c. della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, comunque già prodotta come allegato n. 3 ai Rilievi del C.T.P. di parte appellante alla bozza di C.T.U. in data 15/04/2024, allegati alla relazione del C.T.U., in ogni caso ammessa la sua produzione in quanto documento sopravvenuto,
- l'avvenuta escussione del fondo di garanzia da parte degli appellati per € 70.000, - accertata
l'avvenuta segnalazione come credito passato a perdita da dell'importo di € 177.806, CP_3 quindi non più richiedibile a terzi, - in subordine, ridurre il credito di ad importo pari a € CP_3
122.858. Con condanna alle spese per entrambi i gradi giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario, IVA
e CPA, oltre spese di CT e CTP.
Sempre in via istruttoria previa acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inerente al rapporto bancario dalla sua apertura ad oggi su cui si appoggiava l'incasso delle rate dei mutui, dei finanziamenti e degli affidamenti succitati, ed ogni altra operazione hai gli stessi connessa, con produzione degli estratti conto corrente autentici, dei conti a scalare e di ogni altro documento utile ai fini della ricostruzione delle movimentazioni dalla sua apertura ad oggi nonché con la produzione di tutti i contratti, nessuno escluso anche quelli di operazioni di affidamento, SBF, anticipazione per l'export e quant'altro con richiesta di ammettersi C.T.U. tecnico – contabile ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e quindi ricalcolare al corretto saggio legale degli interessi, con nessuna capitalizzazione ovvero con capitalizzazione annuale, ogni posta contabile con l'obbligatoria decurtazione delle somma relative ad interessi e spese non dovute. L'applicazione del saldo zero in mancanza di produzione documentale da parte della Banca. Disporre giuramento decisorio da parte del legale rappresentante o di chi per esso della come sopra visto. Ribadiscono, richiamano e ripropongono e Controparte_1 confermano gli appellati il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., effettuato con memoria ex art.
183, comma 6°, n. 3 c.p.c. in data 08/01/2018 (p. 3), del documento n. 31 di controparte CP_1
pagina 4 di 30 prodotto con memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. in data 15/12/2017, detto “estratti CP_1 conto e riassunti scalari a far tempo dal 5 luglio 1996 al 31 ottobre 2005” ma che in realtà è una
“stampata” che dovrebbe sostituire per la banca gli estratti conto inviati alla cliente;
- per quanto possa occorrere, richiamano, ripropongono, ribadiscono e confermano la querela di falso per il documento n. 31 di controparte ( “estratti conto e riassunti scalari a far tempo dal 5 Controparte_1 luglio 1996 al 31 ottobre 2005 ”) presentata dall'Avv. Francesco Sereno Argenta quale procuratore speciale nelle note scritte in sostituzione di trattazione orale in data 01/05/2023, depositate in data
02/05/2023, e confermata dal Sig. , anche in qualità di rappresentante legale della Parte_2 [...]
all'udienza del 09/01/2024, per mancanza di veridicità. Detto documento, infatti, Parte_1
come già illustrato negli scritti difensivi, che si richiamano, presenta anomalie che evidenziano che le scritture nel documento 31, che riporta saldo iniziale pari a zero come se il rapporto iniziasse alla data riportata all'inizio dell'estratto conto, non sono conformi alle scritture contabili reali;
- richiamano, ribadiscono, ripropongono e confermano, altresì, l'istanza di rimessione in termini per il deposito del documento “lettera 18/02/2014 Avv. Michele Patrisso con ricevute di accettazione e consegna PEC” (doc. 51), e, conseguentemente, ancora chiedono che, valutato rilevante ai fini del decidere il doc. 31 prodotto da oggetto della querela di falso, sia revocata l'ordinanza in CP_1
data 12 – 15/01/2024 e autorizzata la presentazione della querela di falso presentata nelle note scritte del 01 - 02/05/2023 e confermata all'udienza del 09/01/2024, con revoca, pertanto, dell'ordinanza in data 13/02/2024 che le predette istanze , formulate con atto in data 24/01/2024, ha rigettato;
- in ogni caso, ancora chiedono sia revocata l'ordinanza in data 12 – 15/01/2024 e autorizzata la presentazione della querela di falso presentata nelle note scritte del 01 - 02/05/2023 e confermata all'udienza del
09/01/2024, non apparendo irrilevante ai fine del decidere il documento n. 31 di controparte CP_1
con revoca, pertanto, dell'ordinanza in data 13/02/2024 che la predetta istanza¸ formulata con
[...]
atto in data 24/01/2024, ha rigettato.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello per i motivi di cui in atti;
- Respingere le istanze istruttorie di parte appellante;
- In caso di ammissione della nuova eccezione riguardante l'escussione del fondo di garanzia, concedere termini per il deposito di memorie integrative ed eventuale documentazione;
Nel merito
- Rigettare integralmente l'appello in quanto infondato;
pagina 5 di 30 In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata
- Accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, e i signori , , e Parte_3 Parte_5 Parte_2
quali fideiussori della sono debitori in solido nei Parte_4 Parte_1
confronti della in ragione della cessione dei crediti operata da i) in CP_3 Controparte_1
relazione al c/c n. 102460754 della somma di euro 2.084,14 oltre interessi dalla revoca al saldo , ii) in relazione al c/c n. 1000837598 della somma di € 150.171,79 oltre interessi dalla revoca al saldo, iii) in relazione al mutuo n. 3989952 della somma di euro 120.446,36; il tutto oltre interessi dal dovuto sino al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari, spese di CT, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso
a) nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse delibabile l'eccezione svolta in sede di appello quanto alla rilevanza della garanzia rilasciata da in riferimento, asserito, al mutuo chirografario, si CP_5 chiede che il contraddittorio sia garantito attraverso l'autorizzazione di idonea memoria e la produzione di documentazione che, riferendosi alla cedente non è nella disponibilità della cessionaria;
b) rigettare l'appello come proposto in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato;
c) anche in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare gli appellanti oltre a quanto già accertato nell'impugnata sentenza quale credito rinvenente dai contratti di conto corrente monitoriamente agiti, al pagamento dell'importo di €
120.446,36 quanto al contratto di mutuo chirografario, oltre interessi come per contratto e per legge a far data dal 20.09.21;
d) in ogni caso, accertare, dichiarare e conseguentemente condannare gli appellanti al pagamento dei seguenti importi: (i) € 155.441,91 e/o altra meglio vista e risultante in corso di causa, oltre interessi come per contratto e legge dal dovuto al saldo quanto al conto corrente 6816; (ii) € 32,92 e/o altra, minore o maggiore, risultante in corso di causa, oltre interessi come per contratto e legge dal dovuto al saldo quanto al conto corrente 60754; (iii) € 120.446,36 e/o altra meglio vista e risultante in corso di causa, oltre interessi come per contratto e legge dal dovuto al saldo quanto al finanziamento chirografario;
e) con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO
pagina 6 di 30 I
1. La (d'ora innanzi anche stipulava una serie di rapporti con Parte_1 Pt_1
Banco di Sicilia S.p.A. (poi ; per quanto qui interessa: Controparte_1
- in data 2 luglio 1996 il contratto di conto corrente n. 6816 (nel ricorso monitorio indicato con il n.
6813), in seguito rinumerato 100083758;
- cinque contratti di affidamento, tutti a valere sul c/c 100083758 (segnatamente: in data 11.10.2012 contratto di affidamento di euro 200.000,00 valido sino al 5.3.2014; in data 4.3.2013 contratto di affidamento di euro 130.000,00 valido sino a revoca;
in data 4.3.2013 il contratto di affidamento di euro 5.000,00, valido fino a revoca;
in data 6.6.2013 il contratto di affidamento di euro 25.000,00, valido fino al 30.6.2013; in data 6.6.2013 il contratto di affidamento di euro 75.000,00, valido fino al
31.7.2013); ad essi va aggiunto l'affidamento del 20 aprile 2012, non prodotto ma menzionato nel successivo fido dell' 11 ottobre successivo;
- in data 30 marzo 2012 il contratto di mutuo chirografario n. 3989952 dell'importo di euro 150.000,00;
- in data 31 gennaio 2013 il contratto di conto corrente n. 102460754.
Per l'adempimento delle obbligazioni di verso “dipendenti da operazioni Pt_1 CP_1 bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite…”, si costituivano fideiussori i signori , , e Parte_3 Parte_2 Parte_5
si tratta, complessivamente, di sei fideiussioni assunte dall' 8 maggio 2009 al 4 Parte_4
marzo 2013.
A seguito del mancato adempimento di alle proprie obbligazioni, con raccomandata del Pt_1
15.1.2014 revocava le linee di credito alla stessa concesse, recedeva dai contratti di c/c e CP_1
conto anticipi e risolveva il finanziamento n. 3989952 con invito a provvedere al pagamento della debitoria maturata sino a quel momento. Analoga comunicazione era inviata ai fideiussori.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, con ricorso depositato in data 16.11.2016, CP_1
per il tramite della propria mandataria (nuova denominazione di
[...] CP_6 [...]
, richiedeva al Tribunale di Torino l'emissione di un decreto Controparte_7
ingiuntivo nei confronti di e dei fideiussori per il pagamento, in solido tra loro, della Pt_1
complessiva somma di euro 338.898,05 - di cui €. 215.734,37 in relazione al contratto di c/c n. 83758, oltre ad €. 314,38 per interessi maturati sino al 26.09.2016; €. 2.294,95 in relazione al c/c n. 60754, oltre ad €. 3,24 per interessi maturati sino al 26.09.2016; €. 120.446,36 in relazione al mutuo chirografario n. 3989952, oltre €. 174,75 per interessi maturati sino al 26.09.2016 -, oltre interessi successivo dal 26.9.2016 al saldo, spese e competenze del procedimento.
pagina 7 di 30 Il Tribunale di Torino emetteva il decreto ingiuntivo n. 11495/2016, pubblicato in data
21.11.2016, con il quale intimava a in qualità di debitrice principale, ed ai signori Pt_1 Parte_3
, , e , in qualità di fideiussori, il pagamento, in
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_2
solido tra loro, in favore di della somma richiesta;
il decreto era dichiarato Controparte_1
provvisoriamente esecutivo nei soli confronti di Pt_6
2. Con atto di citazione notificato in data 10.1.2017, e i fideiussori proponevano
[...] Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo:
- in relazione al contratto di mutuo, la mancata indicazione, in modo chiaro ed univoco, dell'Indice Sintetico di Costo (ISC), con conseguente (asserita) nullità dell'intero contratto;
- che i contratti di conto corrente prodotti da controparte non rappresentavano la totalità dei c/c
Parte intestati alla , presentavano gravi anomalie e vi era indeterminatezza assoluta delle condizioni praticate;
- in relazione alle fideiussioni, richiamavano l'art. 1956 c.c. e la nullità derivata dall'invalidità dei contratti garantiti.
3. costituita mediante la mandataria preliminarmente eccepiva la Controparte_1 CP_6
nullità della citazione ex art 164 c.p.c. per indeterminatezza delle doglianze avversarie e la prescrizione delle domande restitutorie relative a pagamenti e/o addebiti intervenuti prima di dieci anni dalla data di notificazione dell'atto di citazione (20.1.2017). Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dalle controparti, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento in solido della somma di euro 338.898,05 o in subordine della minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
4. In data 30.3.2021 interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società CP_3
cessionaria del credito oggetto di giudizio, e per essa in forza di procura speciale, la quale CP_2
richiamava integralmente e faceva propri tutti i precedenti atti difensivi della Banca cedente, di cui chiedeva l'estromissione (poi non concessa dal Tribunale).
II
Disposta CT contabile, in data 8 luglio 2021 veniva emessa la sentenza n. 3623/2021 con cui il
Tribunale di Torino revocava il decreto opposto e condannava opponenti, in solido, a pagare alla intervenuta quale procuratrice di la somma di € 155.474,83, oltre interessi di CP_2 CP_3
legge dalla domanda al saldo.
Sosteneva il Tribunale:
pagina 8 di 30 - in relazione al rapporto aperto il 2 luglio 1996, lo stesso era documentato quale contratto di apertura del c/c n. 6813 mentre la documentazione contabile prodotta, sulla quale la banca fondava le proprie pretese, riportava il n. 6816; siccome non sussistevano elementi sufficienti a dimostrare che la differente numerazione fosse dovuta ad un mero errore materiale e la non aveva dimostrato CP_4
l'identità dei conti indicati, dovevano ritenersi non provate le condizioni di apertura del conto, con conseguente applicazione degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. fino al 20 aprile 2012
(data di formalizzazione del fido); successivamente doveva trovare applicazione il tasso applicato dal
CT ex art. 177 (rectius: 117) TUB, per il caso di difformità del tasso applicato rispetto a quello pattuito sia intra che extra fido essendo previsti entrambi i tassi negli affidamenti; inoltre, in assenza di contratto andava azzerato il computo dei giorni di valuta;
trattandosi di conto corrente aperto in data antecedente alla delibera CICR del 2000 andava eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi;
in base ai calcoli effettuati dal CT, pertanto, il saldo a debito del cliente relativo al conto in esame era pari ad € 155.441,91;
- il disconoscimento operato dagli opponenti in merito alla documentazione contabile prodotta dalla convenuta opposta con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc [doc. 31 della banca], ai sensi dell'art. 2719 c.c., era generico e non privava di efficacia probatoria la documentazione prodotta;
- il giuramento decisorio parimenti dedotto da parte attrice [sui capi trascritti nelle conclusioni riportate in epigrafe] era inammissibile in quanto tardivamente dedotto in sede di comparsa conclusionale e, in ogni caso, irrilevante stante la mancata prova del contratto di apertura del rapporto azionato in via monitoria;
- in relazione al rapporto di c/c 60574 (che era stato opportunamente documentato), avendo il
CT evidenziato la concessione di un affidamento non formalizzato per iscritto doveva essere applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
andava, inoltre, eliminata la capitalizzazione per il periodo successivo al 31.12.2013 in ragione stante l'efficacia immediatamente precettiva dell'art. 120, secondo comma, TUB, come modificato dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, l. 147/2013);
- l'importo a debito del cliente era, pertanto, pari ad € 32,92;
- il debito complessivo saliva, quindi, ad € 155.474,83; irrilevante
Par
- in relazione al mutuo ipotecario, l'erronea indizione dell' non incideva sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB ma poteva rilevare, al limite, solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale qualora fosse dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell'obbligo informativo;
- la domanda di risarcimento del danno doveva essere respinta per mancanza di prova del danno pagina 9 di 30 lamentato.
III
Avverso tale sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2 [...]
, e con atto notificato il 4.10.2021, Parte_3 Parte_4 Parte_5
chiedendone la riforma sulla base di motivi variamente articolati.
Si costituivano, con distinte comparse, e chiedendo la reiezione Controparte_1 CP_2
del gravame, la conferma della sentenza impugnata e proponendo entrambe appello incidentale.
La causa, portata una prima volta in decisione, veniva rimessa in istruttoria con ordinanza 5 dicembre 2023 per disporre CT econometrica sul seguente quesito: “Il CT, letti gli atti, esaminati i documenti prodotti, svolti tutti gli accertamenti del caso ed esperito il tentativo di conciliazione,
A. ridetermini, alla data della revoca comunicata dalla banca, il saldo del conto corrente n. 6816 (poi rinumerato 86355, poi nuovamente rinumerato 1000 83758), sulla base delle indicazioni che seguono:
1 - consideri il contratto 2 luglio 1996 prodotto dalla banca, ed apparentemente riferito al c/c n. 6813, affetto da errore materiale nell'indicazione del numero di conto e riferibile, invece, al contratto n.
6816;
2 - escluda l'anatocismo ed azzeri i giorni valuta applicati dalla banca per tutto il corso del rapporto, come nella precedente CT;
3 - sino al primo affidamento documentato, applichi gli interessi passivi ex art. 117 TUB;
4 - dal primo affidamento documentato e sino alla chiusura/revoca degli affidamenti, verifichi se gli interessi passivi pattuiti e/o applicati negli affidamenti fossero affetti da usura, originaria o sopravvenuta, e:
a. nel caso fossero affetti da usura originaria, applichi gli interessi passivi ex art. 117 TUB
b. nel caso fossero affetti da usura sopravvenuta, applichi gli interessi passivi nei limiti del tasso soglia
c. nel caso non fossero affetti da usura, applichi gli interessi contrattuali;
5 - avuto riguardo all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, consideri intangibili le rimesse precedenti il decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e proceda alla rideterminazione del saldo partendo dal primo saldo banca del decennio;
B. ridetermini, alla data della revoca comunicata dalla banca, il saldo del conto n. 102460754, sulla base delle seguenti indicazioni:
1 – applichi gli interessi contrattuali pattuiti;
in caso di usura sopravvenuta, riduca gli interessi passivi nei limiti del tasso soglia;
2 - applichi l'anatocismo per tutta la durata del rapporto.
pagina 10 di 30 C. quantifichi le somme complessivamente a debito della società appellante, includendo anche quelle dovute a titolo di restituzione del mutuo chirografario n. 3989952, come da conteggio della banca”.
Espletata la CT, con ordinanza 2 luglio 2024, all'esito della trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI della DECISIONE
0. Le questioni oggetto dei motivi di appello proposti in via principale ed incidentale verranno trattate secondo il loro ordine logico. Ulteriori questioni e nuove difese sono state formulate dal nuovo difensore degli appellanti principali, costituito con memoria depositata il 2 maggio 2023, e verranno anch'esse affrontate secondo il loro ordine logico.
1. L'eccezione, formulata dagli appellanti incidentali, d'inammissibilità dell'appello principale - perchè privo di qualsivoglia riferimento alla sentenza gravata e contenente la mera riproposizione, peraltro formulata in modo caotico, delle difese svolte in primo grado e senza una effettiva censura alla motivazione svolta dal tribunale - va rigettata;
è vero che le varie questioni sono spesso affrontate in modo non sistematico, per essere proposte e riproposte in punti diversi dell'atto di gravame, rendendo laboriosa l'enucleazione del contenuto dei motivi di gravame, ma è comunque possibile individuare le questioni della sentenza impugnata oggetto di censura e le ragioni dell'impugnazione. Parte
2. L'eccezione, formulata da nella prima comparsa conclusionale, di carenza di legittimazione di a proporre appello incidentale per avere ceduto il credito ad è CP_1 CP_3
infondata: la cessione è intervenuta per atto tra vivi nel corso del processo, il quale – quindi – prosegue tra le parti originarie, atteso che la cedente non è stata estromessa (art. 111 cpc). CP_1
Parte 3. L'eccezione, formulata da nella seconda comparsa conclusionale, di mancata prova della cessione del credito oggetto di causa da ad è manifestamente infondata. CP_1 CP_3
costituita in primo grado mediante la mandataria , ha prodotto la Gazzetta Ufficiale CP_3 CP_2 contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti, individuati per categorie, ed il link tramite il quale individuare i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta Parte cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta. La difesa di non ha mai affermato di non avere reperito il proprio credito, tra quelli ceduti, tramite il link indicato in Gazzetta, ed anzi ha espressamente ammesso, nelle proprie difese di primo grado, che in qualità di cessionaria, fosse CP_3
Parte subentrata nelle ragioni di credito di (cfr. mem. di replica 28.06.2021, pag. 6). CP_1
Si aggiunga che la cessione non è mai stata contestata dalla cedente parte del processo, la CP_1
quale ne avrebbe avuto evidente interesse ove non la cessione non fosse stata corrispondente al vero.
pagina 11 di 30 La presente sentenza, resa in contraddittorio con la cedente, esclude inoltre che il debitore ceduto sia esposto al rischio di un doppio pagamento.
Infine, l'ulteriore cessione del credito a intervenuta nel corso del giudizio e Controparte_8
Parte risultante dal doc. 52 prodotto da , è irrilevante ai fini di causa ai sensi dell'art. 111 cpc. Parte 4. L'eccezione, parimenti formulata da nella seconda comparsa conclusionale, secondo cui, avendo deciso di passare a perdita in bilancio la somma di €. 177.086,00, oggetto della CP_3
cessione, in quanto considerata non recuperabile, non potrebbe ora pretenderne il pagamento dal debitore per avervi rinunciato, è infondata.
A prescindere da ogni altra considerazione, l'indicazione di un credito a perdita nel bilancio non produce gli effetti della rinuncia nei confronti del debitore, non foss'altro perché a quest'ultimo non comunicata (art. 1236 cod. civ.). Diversi sono, infatti, gli effetti dell'appostazione di un credito a perdita nel bilancio, sotto il profilo fiscale e sotto quello civilistico.
Parte
5. Per la prima volta in appello ha sostenuto che avrebbe escusso il Fondo di CP_1 garanzia, prima della cessione del credito, incassando l'importo di €, 70.000,00 di cui ha omesso di dare atto nel processo;
ha prodotto a fondamento dell'eccezione estratti asseritamente tratti dalla
Centrale rischi della Banca d'Italia.
L'eccezione è tardiva, e quindi inammissibile, poiché l'escussione del Fondo, a parziale estinzione del debito di TCA derivante dal mutuo chirografario, sarebbe avvenuta nel periodo settembre
– ottobre 2020, e quindi ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, che risale al 7 aprile 2021: a tale data, pertanto, erano già disponibili le informazioni contenute
Parte nella documentazione prodotta da in appello ed asseritamente estratta dalle risultanze della
Centrale rischi, e l'appellante non ha dimostrato di non averla potuto produrre prima per causa a sé non imputabile.
Si aggiunga che la circostanza dell'avvenuta estinzione parziale del credito è fortemente contestata dalla banca, la quale ha rilevato, nel merito:
- che la documentazione prodotta da TCA è parziale, riducendosi ad estratti, asseritamente tratti dalla Centrale rischi, che non vi è prova si riferiscano al contratto di mutuo oggetto di causa, avendo la stessa controparte menzionato l'esistenza di rapporti con la banca ulteriori rispetto a quelli azionati nel presente giudizio;
- che, pur escludendo di aver incassato alcuna somma, ciò non inficia le facoltà di recupero del credito dei confronti del debitore, in quanto le regole che disciplinano i rapporti tra la e il CP_4
, anche in caso di escussione, prevedono un obbligo in capo alla prima di procedere con il CP_9 recupero dell'intero credito (comparsa di costituzione in appello di pag. 13). CP_1
pagina 12 di 30 L'estinzione parziale del credito azionato in via monitoria dalla banca non può quindi ritenersi né dimostrata né ammessa dalla controparte.
Sul contratto di c/c n. 6813 (6816)
6. Con il primo motivo dell'appello incidentale la banca censura la sentenza appellata, nella parte in cui ha escluso che la numerazione n. 6813, apposta sul contratto di conto corrente concluso in data 2 luglio 1996, sia frutto di errore materiale;
sostiene che non esistono estratti conto contrassegnati con tale numero, sicchè il rapporto concretamente azionato è quello documentato dagli estratti conto identificati con il n. 6816.
Il motivo è fondato.
Parte La banca ha prodotto il contratto di c/c stipulato in data 2 luglio 1996 da con il Banco di Sicilia, recante il n. 3104 410 6813 30, e gli estratti relativi al c/c n. 3104.410.6816.30, decorrenti dalla stessa data.
Parte
, la quale allega alla propria seconda memoria istruttoria la perizia giurimetrica elaborata dall'Ing. la quale è partita dall'analisi dei documenti prodotti dalla banca, dalla Persona_2
Part Centrale Rischi, dai conti correnti e dagli scalari in possesso della nonché di tutta la Parte documentazione reperita presso la sede della , non ha prodotto alcun estratto o altro documento contabile proveniente dalla banca e relativo al c/c n. 3104.410.6813.30.
Neppure ha prodotto il contratto relativo al c/c n. 6816.
La quasi totale corrispondenza dei numeri identificativi del conto, sopra richiamati, e l'assenza di Parte estratti relativi al conto 6813, pur a fronte delle accurate ricerche svolte dalla anche a mezzo di un proprio consulente tecnico, inducono senz'altro a ritenere che l'indicazione sul contratto del n. 6813 sia frutto di errore materiale e che il contratto stesso si riferisca al rapporto n. 6816, di cui indica le condizioni economiche.
Parte 7. ha deferito il giuramento decisorio sui seguenti capitoli:
1) Giuro e giurando nego essere vero che negli archivi di è presente il contratto di conto CP_1
corrente n. 31044106813.30 relativo al contratto Banco di Sicilia, successivamente diventato n.
100083758”
2) Giuro e giurando nego essere vero che negli archivi di si trovano gli estratti di conto CP_1
corrente e gli scalari del contratto n. 31044106816.30
Il giuramento è inammissibile, poiché i capitoli sono privi del requisito della decisorietà:
- il primo, perché la circostanza che negli archivi di non sia presente il contratto di c/c n. CP_1
6813 è del tutto irrilevante, sia perchè quanto rileva è unicamente ciò che è prodotto agli atti, sia perché il documento relativo al contratto apparentemente identificato con il n. 6813 è già stato prodotto dalla pagina 13 di 30 banca e l'unica questione da risolvere è se esso possa considerarsi o meno affetto da errore materiale nell'indicazione di una cifra del numero che lo contraddistingue;
- il secondo, perché la documentazione contabile relativa al rapporto n. 6816 è già stata versata in atti dalla banca per essere fatta valere nel processo, sicchè la circostanza che non sia presente (anche) negli archivi è priva di rilevanza ai fini del decidere.
8. Una volta accertato che il contratto contraddistinto dal n. 6813 si riferisce, in realtà, al rapporto n. 6816, le conseguenze da trarre sono le seguenti:
a. il contratto è stato stipulato nella vigenza del tub;
la circostanza che in esso non siano indicati gli interessi debitori comporta l'applicabilità degli interessi ex art. 117 tub, e non di quelli legali, sino al primo contratto successivo con cui le parti hanno pattuito il tasso d'interesse debitorio;
b. gli interessi anatocistici non sono dovuti perché il contratto è anteriore all'entrata in vigore della
CICR 9 febbraio 2000 e non risultano pattuizioni in merito nel periodo successivo (gli interessi anatocistici erano già statti espunti nella CT disposta in primo grado);
c. i giorni valuta sono stati azzerati in primo grado e non è stato proposto appello incidentale da parte della banca sul punto;
sulla base di tali presupposti è stato conferito incarico al CT per la rideterminazione del saldo conto: su ciò si tornerà in prosieguo d. il rapporto n. 6816 è sorretto da contratto scritto, che è valido in sé pur rimanendo indeterminati alcuni aspetti del rapporto (interessi debitori) ed invalide alcune clausole (quelle relative all'anatocismo); non vi è motivo pertanto – contrariamente da quanto sostenuto dagli appellanti principali – per considerare affette da nullità derivata le modifiche delle pattuizioni contrattuali successivamente intervenute.
Sull'eccezione di prescrizione
9. Prima di esaminare le questioni relative alla rideterminazione del saldo del conto n. 6816, occorre affrontare il motivo di appello incidentale con cui la banca contesta la decisione del tribunale che ha ritenuto irrilevante … l'eccezione di prescrizione sollevata, peraltro genericamente, da parte opposta.
Il motivo di appello è fondato.
Nel giudizio di opposizione di primo grado la banca aveva concluso chiedendo al tribunale di accertare
e dichiarare prescritte, occorrendo e per quanto di ragione, le domande di restituzione, o comunque di ricalcolo, di somme pagate dalla Società o comunque ad essa Parte_1 addebitate, prima di dieci anni dalla data di notificazione dell'atto di citazione in opposizione per cui è causa (comparsa di risposta della banca, conclusioni, sub B), pag. 20).
pagina 14 di 30 La Suprema Corte ha affermato che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ., S.U., n. 15895/2019; nello stesso senso, più di recente, sez. 3, ord. n. 7013/2020).
Sulla base di tali pronunce l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dalla banca in comparsa di risposta, non può considerarsi generica.
10. Per effetto della proposizione dell'eccezione di prescrizione, non possono più essere messe in discussione, e quindi devono considerarsi intangibili, le rimesse precedenti al decennio anteriore alla data - 20 gennaio 2017 - di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, che rappresenta il
Parte primo valido atto di messa in mora indirizzato dalla alla banca (poiché, infatti, il primo affidamento risale al 20 aprile 2012, le rimesse effettuate nel periodo precedente sono da considerarsi tutte solutorie ed il termine di prescrizione decorre dall'effettuazione delle stesse e non dalla chiusura del conto).
Tale conclusione è stata revocata in dubbio dalla difesa degli appellanti principali, che con memoria 24 gennaio 2024, depositata in pari data, hanno prodotto, quale doc. 51, la lettera in data 18 febbraio 2014 indirizzata alla banca dal proprio precedente difensore avv. Pietro Patrisso, con cui – stando a quanto esposto nella memoria – la prescrizione sarebbe stata interrotta.
Peraltro, la produzione è inammissibile in quanto tardivamente effettuata solo in questo grado del giudizio, in violazione di quanto disposto dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.; né la banca ha dimostrato che il documento, ampiamente risalente all'instaurazione della causa e proveniente dall'allora difensore della società appellante, non ha potuto essere prodotto prima, limitandosi, sul punto, a vaghe affermazioni, quali l'interruzione del rapporto professionale con il detto difensore.
In comparsa conclusionale 31 luglio 2024 (pa. 28/37) gli appellanti hanno ulteriormente sostenuto che con lettera del 20 marzo 2014, richiamata dalla successiva lettera 31 luglio 2017, entrambe
Parte tempestivamente prodotte da , in primo grado, quale doc. 13, la banca avrebbe contestato la richiesta di rimborso avanzata dall'avv. Patrisso: sarebbe così dimostrato che, con la lettera 18 febbraio
2014 dell'avv. Patrisso, la
Peraltro, come osservato dalla banca nella propria memoria di replica del 20 settembre 2024 (pag. 5/8),
pagina 15 di 30 che questa Corte condivide sul punto, dal doc. 13 non
Centrale Rischi.
11. Sotto altro profilo gli appellanti principali sostengono che il termine di prescrizione non sarebbe comunque decorso per i fideiussori: assumono infatti che, siccome la prescrizione decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, poiché per i fideiussori l'obbligazione di garanzia diviene esigibile solo al momento in cui la banca ha revocato gli affidamenti concessi al debitore principale ed è receduta dal contratto di credito in essere, e, quindi, solo da quel momento fideiussori sono posti concretamente in grado di fare valere le eccezioni già spettanti al correntista, la prescrizione del loro diritto allo scorporo di interessi e competenze addebitate illecitamente in conto non può che decorrere da quando la banca richieda loro il pagamento del saldo debitorio finale
(memoria 24 gennaio 2024, pag. 3/9).
Anche questa difesa è infondata per le ragioni già esposte dalla Corte nella propria ordinanza del 13 febbraio 2024, che di seguito si richiamano: nelle fideiussioni agli atti i garanti, per di più legali
Part rappresentanti o consiglieri di amministrazione della o loro stretti congiunti, si impegnano espressamente a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del soggetto debitore e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca;
conseguentemente, non è credibile che non potessero verificare la validità delle clausole contrattuali in base alle quali sono state operate le rimesse che, ora, sul presupposto dell'invalidità delle clausole stesse, chiedono siano stornate dai crediti fatti valere dalla banca;
… in ogni caso, i fideiussori sono legittimati a far valere nei confronti del creditore - oltre, ovviamente, alle eccezioni inerenti la validità dell'atto di fideiussione - tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non altre: non è sostenibile, pertanto, che i garanti possano giovarsi di un termine di
[decorrenza della] prescrizione del loro diritto allo storno di interessi e competenze, (asseritamente) addebitate in modo illegittimo dalla banca, più favorevole di quello che spetta al debitore principale.
Se così non fosse, d'altra parte, la prescrizione, eccepita dalla banca, del diritto del debitore principale di rimettere in discussione le rimesse, asseritamente illegittime, effettuate ante decennio non potrebbe mai essere opposta al fideiussore, così vanificando in questi casi, a danno della banca, l'operatività della garanzia e creando un inammissibile “doppio binario” per l'operatività della prescrizione, a seconda che sia fatta valere nei confronti del debitore principale o del suo fideiussore.
Sulla rideterminazione del saldo conto n. 6816
pagina 16 di 30 12. Per le considerazioni che precedono, in merito al conto corrente n. 6816 occorre considerare intangibili – come detto - le rimesse anteriori al 20 gennaio 2007 e procedere alla rideterminazione del saldo partendo dal saldo banca contenuto nel primo estratto conto successivo.
Quanto testè esposto – a prescindere da ogni altra considerazione in merito - rende irrilevante ai
Parte fini del decidere la proposizione della querela di falso avanzata dalla in relazione al doc. 31 prodotto dalla banca. Si tratta di un documento di ben 540 pagine contenente gli estratti del conto n.
6816 dal 30 giugno 1996 – data in cui è riportato il saldo iniziale pari a zero - sino al 31 ottobre 2005.
Gli appellanti principali hanno variamente sostenuto la non veridicità dei dati che in tale documento sono riportati ma la doglianza è irrilevante poiché gli estratti si arrestano ad epoca ben anteriore al 20 gennaio 2007.
13. La banca ha proposto appello incidentale avverso la statuizione del tribunale che, successivamente al primo affidamento del 20 aprile 2012, ha applicato al conto i tassi d'interesse ex art. 117 tub.
Ha sostenuto in merito il tribunale (pag. 6/11): “avendo la banca agito per la condanna al pagamento del saldo negativo del conto in origine qualificato come 6816 gravava, quindi, sulla stessa
l'onere di provare l'effettiva identità dei conti indicati. In assenza di elementi in tal senso devono, quindi, ritenersi non provate le condizioni di apertura del conto con conseguente applicazione degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. fino al 20 aprile 2012 atteso che risulta essere stato formalizzato un fido l'11.10.2012 e nel contratto si fa riferimento alla linea di credito già concessa il
20 aprile 2012. Successivamente deve, quindi, trovare applicazione il tasso applicato dal CT ex art.
177 TUB per il caso di difformità del tasso applicato rispetto a quello pattuito sia intra che extra fido essendo previsti entrambi i tassi negli affidamenti” (il grassetto è dello scrivente).
La prima affermazione, concernente l'applicabilità degli interessi legali sino al 20 aprile 2012, è già stata confutata al precedente § 8, sub a.
Quanto alla seconda, la banca contesta l'applicabilità, dopo il primo affidamento, dei tassi ex art. 117 in quanto:
a. non vi è prova che sia stato applicato un tasso difforme da quanto pattuito, né tale eccezione è stata mai mossa da controparte;
b. ove ciò fosse accaduto, il CT avrebbe dovuto ricalcolare gli interessi in base ai tassi pattuiti e non in base all'art. 117 (perché il vizio non risiede nel contratto ma nella sua applicazione).
Il motivo è fondato, per le considerazioni che seguono.
pagina 17 di 30 Dall'esame della consulenza svolta in primo grado risulta che il CT ha applicato i c.d. tassi BOT in quanto l'affidamento del 20 aprile 2012 non risultava formalizzato per iscritto (cfr. pag. 35 relaz.
Consulenza).
In realtà, trattandosi di nullità di protezione, il difetto della forma prevista e la richiesta di applicazione dei tassi ex art. 117 tub avrebbe dovuto provenire dal correntista, cosa che invece non è avvenuta.
Per questo motivo, il CT nominato dalla Corte è stato incaricato di applicare i tassi pattuiti o applicati, salvo il limite dell'usura.
Sugli affidamenti
14. Dagli atti prodotti e dalla consulenza svolta in primo grado risultano:
1 – un contratto di affidamento dell'11.10.2012 per €. 200.000 (in cui si dà atto di un affidamento precedente, del 20 aprile 2012);
2 – un contratto di affidamento del 4.03.2013 per €. 130.000;
3 – un contratto di affidamento del 4.03.2013 per €. 5.000 (che riduce un affid. precedente del
30.03.2012)
4 – un contratto di affidamento del 6.06.2013 per €. 25.000;
5. – un contratto di affidamento del 6.06.2013 per €. 75.000.
Il Tribunale non parla di questi rapporti.
L'appellante sostiene:
1A. quanto al primo affidamento:
a. la mancata chiarezza delle condizioni contrattuali, essendo state stabilite le forme di affidamento corrispondenti alle lettere l), p) e q), che non danno certezza in merito alle condizioni applicate al cliente: la doglianza è infondata, poiché il contratto indica, nella prima pagina, il limite del fido concesso e la durata dell'affidamento; poco sotto, nelle condizioni economiche, i tassi d'interesse in relazione all' utilizzo dell'affidamento nelle forme di cui alle lettere l), p) e q), che sono spiegate nell'allegato al contratto (in fondo al documento prodotto);
b. la pattuizione di condizioni usurarie: per verificare la fondatezza della doglianza è stata disposta dalla Corte CT econometrica;
2A. quanto al secondo affidamento:
a. la mancata chiarezza delle condizioni contrattuali: la censura è inammissibile in quanto formulata (a differenza di quella relativa al contratto precedente) in modo del tutto generico;
b. l'usura originaria dei tassi d'interesse pattuiti per l'extra-fido: per la verifica di questo punto
è stata disposta dalla Corte CT;
3A. quanto al terzo affidamento:
pagina 18 di 30 a. la mancata corretta definizione delle condizioni contrattuali applicate al cliente: la doglianza, al pari di quella relativa al contratto precedente, è del tutto generica;
b. la pattuizione del TAN e del tasso di mora in usura ab origine: per la verifica di questo punto
è stata disposta dalla Corte CT;
4A. quanto al quarto affidamento:
a. la mancata corretta definizione delle condizioni contrattuali applicate al cliente: valgono le osservazioni formulate in merito ai due precedenti contratti b. la pattuizione del TAN per il fido ricade nelle censure previste dall'art. 17 TUB commi 4 e 7° per indeterminatezza: anche questa censura è totalmente generica, in quanto non sono richiamate le clausole contrattuali dalle quali emergerebbe l'indeterminatezza;
c. la pattuizione di un TAN per l'utilizzo extrafido in usura ab origine: anche su questo punto è stata disposta CT
5A. quanto al quinto affidamento: sono state svolte censure del tutto analoghe a quelle relative al contratto precedente, per le quali valgono identiche osservazioni.
Il CT nominato dalla Corte ha rilevato, per il periodo di vigenza degli affidamenti documentati (dal 10.11.2012 – rectius: 11.10.2012 – al 15.01.2014) un superamento del tasso soglia, provvedendo a ricalcolare gli interessi nei limiti del tasso soglia, come da quesito (cfr. CT, pagg. 6 e
7, punto 4).
15. All'esito della CT il conto è risultato a debito del cliente per €. 150.171,79 (relaz. di CT, pag. 8) alla data della revoca comunicata dalla banca.
Da tale motivata conclusione, anche alla luce delle osservazioni svolte al successivo § 20, questa Corte non ha motivo per doversi discostare.
Sul conto corrente n. 102460754
16. In merito a questo conto, documentato per iscritto (doc. 10 banca), il tribunale ha affermato quanto segue:
- il consulente ha evidenziato la concessione di un affidamento non formalizzato per iscritto, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub intra fido ove inferiore a quello applicato dalla banca;
- quanto all'anatocismo, è pattuita la pari periodicità delle chiusure;
tuttavia, l'anatocismo non è applicabile per il periodo successivo al 31.12.2013, stante l'immediata precettività dell'art. 1, comma
629, della L. n. 147/2013;
Ha quindi ridotto la somma a debito del cliente da €. 2.294,95 ad €. 32,92.
pagina 19 di 30 Gli appellanti principali sostengono che:
- si tratta di un conto gestionale interno di l'operatività bancaria da contratto è remunerata CP_1
per ogni scrittura o registrazione e pertanto va gestita su un unico rapporto, qualora per necessità o comodità dell'istituto di credito l'operatività viene ripartita su più rapporti, mantenendo l'affidamento in capo al contratto principale questi non devono aumentare esponenzialmente i costi della gestione
(atto di appello, pag. 30);
- il CT nominato dal tribunale in primo grado è stato nominato anche consulente del PM nel procedimento penale n. 31378/2018 ed ivi ha accertato, con riferimento a questo conto, il plurimo superamento del tasso soglia.
La banca ha invece sostenuto:
- controparte non ha mai contestato nulla in relazione all'invalidità di presunti affidamenti operanti sul conto corrente, né ha richiesto l'applicazione del tasso sostitutivo;
si è limitata a sostenere che al rapporto è stato applicato un tasso attualizzato e non rivalutato, senza tuttavia indicare gli elementi da cui risulterebbe l'applicazione del tasso attualizzato e le sue ripercussioni sul contratto;
- in ogni caso, stante la mancanza di affidamento, al contratto è stato applicato il tasso d'interesse previsto nel conto corrente;
- non è stata formulata contestazione in relazione all'anatocismo e, comunque, la stessa sarebbe illegittima stante la non immediata precettività della novella introdotta con la legge n. 147/2013.
Sul punto, la Corte formula le seguenti osservazioni:
- il contratto è in esame è stato pacificamente sottoscritto dal cliente e sono quindi dovute le spese in esso previste;
- sono parimenti dovuti gli interessi pattuiti, nei limiti del tasso soglia;
la TCA non ha contestato l'invalidità di affidamenti operanti sul conto;
- la CT disposta in appello non ha rilevato il superamento del tasso soglia in materia di usura (cfr.
CT appello, pag. 8, punto B)
- la non debenza degli interessi anatocistici, ove non pattuiti o non regolarmente pattuiti, è stata eccepita dalla TCA, anche con riferimento ai conti correnti, nella memoria di replica in primo grado, pag. 18;
- l'efficacia immediatamente precettiva dell'art. 120 TUB, come modificato dalla novella n. 147/2013,
è stata affermata dalla Suprema Corte con recente sentenza n. 21344/2024, a cui questa Corte intende aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della cassazione;
- non può non rilevarsi, peraltro, come la questione abbia portata limitatissima poichè la novella è entrata in vigore l' 1.1.2014 e il conto è stato revocato il 15.01.2014.
pagina 20 di 30 Con riferimento al conto in esame è quindi dovuta la somma di €. 2.084,14, indicata nella CT
d'appello come comprensiva di capitale ed interessi (pattuiti) sino al 2 gennaio 2014, escludendo gli ulteriori interessi (anatocistici) sino al 15 gennaio successivo.
Sul mutuo chirografario.
Par
17. Il tribunale ha ritenuto che l'erronea indicazione dell' non incida sulla validità delle Parte clausole contrattuali ex art. 117 TUB, rigettando la doglianza formulata dalla e dai fideiussori sul punto;
ha omesso, tuttavia, di condannare questi ultimi al pagamento della somma richiesta con il ricorso monitorio.
La banca ha proposto appello incidentale, chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma risultata dovuta.
Gli appellanti principali contestano la debenza delle somme richieste dalla banca a titolo di restituzione del mutuo sotto vari profili, esaminati qui di seguito.
a. Nel conteggio del TAEG applicato manca qualsiasi riferimento ai costi del Parte_8 neppure ha inserito, tra i costi che il mutuatario dovrebbe sostenere, l'imposta sostitutiva per CP_1
il finanziamento. Il TAEG è quindi errato, con conseguente nullità del contratto.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha ribadito che, fatta eccezione per i finanziamenti al consumo, che nel caso di specie non sussistono, l'errata o mancante indicazione dell'ISC (o TAEG) non comporta l'applicazione sostitutiva dei tassi ex art. 117 tub né incide sulla debenza delle somme pattuite in contratto (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 39169/2021; ord. n. 4597/2023).
Part b. Si tratta di un mutuo di scopo finalizzato a convertire le linee di credito preesistenti tra e da breve a medio termine. Un finanziamento finalizzato al rientro di un affidamento CP_1 preesistente per norma riverbera su di sé tutte le anomalie preesistenti sull'affidamento che viene compensato dall'erogazione del finanziamento.
Il motivo è infondato.
Come visto ai paragrafi precedenti, i contratti di conto corrente non sono nulli e l'invalidità di alcune clausole non determina l'invalidità dei contratti stessi nel loro complesso.
c. (nella prima comparsa conclusionale:) il contratto di mutuo in questione è definito mutuo di scopo, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti in relazione al quale la T.C.A. ha prodotto alla la documentazione completa (come scritto nel contratto, art. 1). CP_1
La somma erogata a mutuo, però, è stata pressoché integralmente assorbita dal passivo del conto corrente, quando accreditata sullo stesso il 06/04/2012, rendendo così impossibile realizzare quel programma di investimenti.
pagina 21 di 30 Il contratto di mutuo è, quindi, affetto da nullità per mancanza della causa.
La doglianza è infondata.
L'art. 1 del contratto, rubricato Scopo del mutuo, recita: ai fini dell'erogazione del mutuo,
[...]
… produce ad … la documentazione completa del programma di Parte_1 CP_1
investimenti da finanziare.
Tale locuzione non consente di qualificare il mutuo come di scopo, ma indica unicamente il motivo per il quale è richiesta la somma finanziata. La Suprema Corte ha recentemente precisato che il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale
(Cass. civ., sez. 1, ord. n. 15695/2024). Nel caso di specie non è minimamente stabilito che il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante in ragione di un interesse di quest'ultimo.
Sotto altro profilo, ossia sull'asserita invalidità del mutuo per essere stata la somma mutuata pressoché interamente assorbita dal passivo del conto corrente, nuovamente, la Suprema Corte ha chiarito che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. civ., sez. 3, n. 23149/2022).
d. (sempre in comparsa conclusionale:) il nuovo C.T.U. non ha rilevato la mancata autorizzazione di addebito delle rate dello stesso [mutuo] in conto corrente e la mancata autorizzazione ad effettuare l'anatocismo degli interessi in conto corrente sottoscritta dalla correntista, come previsto dall'art. 6 della delibera C.I.C.R. 09/02/2000.
La prima doglianza è manifestamente infondata, atteso che l'art. 2 del contratto prevede che la somma erogata sia accreditata sul conto 1000 83758 e che il mutuatario si impegni a mantenere in essere il pagina 22 di 30 conto sino all'estinzione del mutuo ed a precostituire su di esso i fondi necessari per il pagamento delle rate: segno evidente che le rate avrebbero dovuto essere addebitate sul conto in esame.
Parimenti infondata è la seconda doglianza, posto che l'art. 4 del contratto indica gli interessi di mora dovuti in caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto in dipendenza del mutuo.
e. (sempre in comparsa conclusionale:) il mutuo indica il TAN ma non il TAE, come previsto dalla delibera CICR 4 marzo 2003, ai sensi della precedente delibera CICR 9 febbraio 2000.
Anche questo motivo è infondato, poiché il contratto indica il TAN e il TAEG, quest'ultimo indicativo del costo globale del finanziamento, oltre al piano di ammortamento dal quale il mutuatario è in grado di conoscere l'esatto importo delle singole rate e, quindi, il totale da rimborsare.
Per tutto quanto sopra esposto la somma di €. 118.045,46, oltre agli interessi di mora dal 15 gennaio 2014 al saldo (vedi comparsa di costituzione pag. 5, e lettera 15 gennaio 2014), è CP_1
dovuta.
Si precisa che la circostanza che il CT di primo grado non si sia pronunciato sul mutuo, considerandolo – peraltro condivisibilmente – non oggetto del quesito, senza che la banca abbia formulato osservazioni alla consulenza sul punto, non vanifica di certo la possibilità per la banca di recuperare il proprio credito. La difesa secondo cui, non avendo il difensore di formulato CP_1
osservazioni alla CT di primo grado, che non si è pronunciata sul finanziamento, ogni nullità relativa alla omessa indicazione da parte del CT del debito per il finanziamento doveva ritenersi sanata
(seconda comparsa conclusionale degli appellanti principali), è manifestamente infondata.
Sulle fideiussioni
18. Per la prima volta nella seconda comparsa conclusionali gli appellanti principali rilevano che le fideiussioni omnibus prestate prevedono espressa deroga all'art. 1957 cod. civ.: in particolare,
l'art. 5 della fideiussione sottoscritta in data 04/03/2013, l'ultima in ordine di tempo prodotta dalla banca, prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita. Sostengono che la clausola sarebbe nulla in quanto riproduce lo schema unilaterale ABI, dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/1995.
L'eccezione è infondata.
La nullità sarebbe invocabile ove vi fosse corrispondenza completa della fideiussione omnibus prestata al modulo ABI, non in caso di corrispondenza di una sola clausola.
pagina 23 di 30 Inoltre, la clausola in esame non riproduce quella del modulo ABI considerata nulla nel provvedimento della Banca d'Italia, citato, in quanto non elimina il termine previsto dall'art. 1957 cod. civ., ma lo estende da sei a trentasei mesi.
La fideiussione oggetto di causa, infine, è stata stipulata ben otto anni dopo il provvedimento della
Banca d'Italia e, quindi, in un periodo in cui – come correttamente rilevato dalla banca – non era più possibile ritenere presunta l'intesa concorrenziale tra banche, intesa di cui gli appellanti principali neppure deducono la permanenza.
19. Sempre nella comparsa conclusionale citata gli appellanti principali deducono la qualità di
“consumatrice” in capo alla DE , con conseguente applicabilità della relativa Parte_4
disciplina e, in particolare, la sussistenza della nullità, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, primo comma, lett. t), del Codice del consumo, della clausola della fideiussione che deroga all'art. 1957 cod. civ.
La questione di nullità della clausola qui proposta, come le altre questioni di nullità sollevate dagli appellanti principali, sono proponibili in ogni grado e stato del procedimento ma, per essere accolte, devono fondarsi su fatti e prove tempestivamente allegati e provati, onde consentire il rispetto del contraddittorio. Nel caso di specie, la qualità di consumatrice della non era stata in Parte_4
precedenza né dedotta né dimostrata, sicchè essa non può essere ritenuta provata.
Sulla CT e la CT degli appellanti principali
20. La rinnovazione della CT di primo grado rende superate le doglianze rivolte dagli appellanti principali alla prima relazione.
Il CT degli appellanti principali, le cui osservazioni sono state – parzialmente - riprese da questi ultimi nella comparsa conclusionale, ha formulato svariate contestazioni alla CT, che vengono esaminate qui di seguito.
a. “i fideiussori … per giurisprudenza consolidata hanno titolo a richiedere il riconteggio (per
10 anni dalla chiamata giudiziale) dal primo estratto conto presente in atti che nello specifico è il documento 31. In questa sede e in conclusionale viene ribadito il blocco della prescrizione a nome e per conto dei fideiussori…” (CT pag. 2). Per_2
Si richiamano in proposito le osservazioni svolte al precedente § 11.
b. il conto n. 6816 ha natura promiscua, in quanto gestisce sia le operazioni in tipologia 1 che quelle in categoria 2, cosicché sarebbe pressoché impossibile individuare quando una rimessa è solutoria e quando ripristinatoria e la metodologia indicata dal CT per individuare la rimessa solutoria non sarebbe corretta (CT pagg. 2-3). La mancata indicazione da parte della banca delle Per_2 rimesse che, secondo la tesi di questa, utilizzano interamente l'affidamento del conto, e, quindi, sono
pagina 24 di 30 solutorie, la presenza di registrazioni antergate, e l'impossibilità di accertare l'utilizzo del conto in categoria 2 per mancanza di documentazione, comportano la genericità della eccezione di prescrizione formulata dalla banca (seconda comparsa conclusionale, pag. 31).
In realtà non si comprende la rilevanza dell'eccezione, posto che l'individuazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie è funzionale alla determinazione del dies a quo della prescrizione, ma nel caso di specie a gennaio 2007 i conti non erano affidati e, quindi, tutte le rimesse non potevano che essere solutorie;
successivamente, e quini nel decennio anteriore all'instaurazione del giudizio, la questione perde di rilevanza.
c. Registrazioni antergate – prescrizione. Aver rilevato il saldo contabile SENZA accertare le valute delle registrazioni contabili e le ulteriori violazioni in ambito di codice civile ha comportato un ulteriore nella valutazione della prescrizione in quanto come precedentemente Parte_9
rilevato la prescrizione è inapplicabile in presenza di nullità.
Parimenti se ci si accolla l'onere di identificare le rimesse solutorie occorre anche accertarsi della data precisa da quando le stesse possono partire. Aver registrato in conto importi con valuta antergata anche all'ultimo giorno del trimestre precedente da parte di Banco di Sicilia comporta il ricalcolo di NUOVI interessi a partire dal trimestre dell'antergazione e pertanto equivale ad una
“rimessa in gioco della prescrizione” che in CT è stato omesso di rilevare (CT pagg. 3-5). Per_2
Tali osservazioni sono superate dalle considerazioni svolte al precedente § 10, in cui si è accertato essere intangibili le rimesse anteriori al 20 gennaio 2007: gli stralci delle scritture contabili riportati nella memoria, infatti, riguardano interamente il periodo anteriore a tale data e le considerazioni svolte non spiegano se, in conseguenza della diversa impostazione sostenuta dal consulente di parte, alcune rimesse sarebbero da contabilizzare nel periodo successivo al 20 gennaio
2007 e sarebbero quindi rivedibili.
d. nullità delle scritture. … spese … definizioni illogiche di operazioni contabili … giroconto …
a favore di diversi … gravissime problematiche contabili … scarico fatture … (CT pagg. 6-9). Per_2
Il CT formula osservazioni varie sulla validità delle scritture contabili e sulla correttezza delle appostazioni che vi si rinvengono, le quali riguardano però – per quanto risulta – il periodo anteriore al
20 gennaio 2007 e, quindi, non possono essere rimesse in discussione.
e. addebito rate di mutuo. In CT nella verifica delle scritture contabili non è stato rilevato il pagamento di alcuni finanziamenti (CT pagg. 9-11). Per_2
Si fa riferimento, in particolare, a due finanziamenti, il primo erogato a settembre 2007 per €.
100.000 ed il secondo (probabilmente) a settembre 2008, per €. 200.000, di cui la banca ha omesso la produzione in giudizio. Si eccepisce:
1. l'autorizzazione di addebito in conto corrente per il pagamento pagina 25 di 30 delle rate, mancando anche l'erogazione in conto corrente;
2. l'autorizzazione per la capitalizzazione del mutuo in conto corrente.
Peraltro, non risultano richieste ex art. 119 tub che facciano specifico riferimento ai contratti in oggetto
Parte
– che, per l'importo delle somme finanziate, la non poteva certo ignorare: per questo solo le doglianze del CT di parte non si fondano su elementi verificabili e non possono essere prese in considerazione;
neppure risultano, d'altra parte, come rilevato anche dal CT, conteggi alternativi dai quali desumere la rilevanza in concreto delle censure mosse dal CT di parte all'operato della banca.
f. usura (CT pagg. 11 -12). Si lamenta che l'accertamento dell'usura sia stato Per_2
effettuato con metodo scorretto e si afferma l'esistenza di usura soggettiva. Il primo profilo non può essere preso in considerazione in quanto generico, non essendo stati forniti conteggi alternativi che dimostrino le conseguenze in concreto dell'asserito errore di verifica dell'usura. Il secondo profilo è completamente nuovo e non oggetto di alcun motivo di gravame.
g. anatocismo post 2014 (CT pagg. 13-14). Per_2
L'anatocismo è stato espunto a seguito della sentenza della Suprema Corte;
si richiamano le osservazioni svolte al precedente § 16.
h. CIV dal 2010 (CT pag. 14). Si lamenta che il CT abbia omesso di espungere gli Per_2
importi per CIV irregolarmente addebitati da CP_1
La doglianza non è comprensibile, perché dallo stralcio dell'estratto conto prodotto, proveniente da risulta che quest'ultima abbia rimborsato al cliente la CIV e non risulta che il CT si sia CP_1
discostato dagli estratti conto, omettendo di tenerne conto.
k. usura contrattuale (CT pagg. 15-24). Vengono dedotte contestazioni sulla chiarezza Per_2
delle condizioni contrattuali degli affidamenti e sulla pattuizione di tassi usurari.
Sul punto si richiamano le osservazioni già svolte al precedente § 14.
i. contratto di mutuo chirografario (CT pagg. 25-29). Sono formulate le contestazioni Per_2
che sono già state esaminate supra, ai §§ 5 e 17.
All'esito di queste osservazioni non può non essere richiamata la considerazione finale svolta dal CT nominato dalla Corte, secondo cui il CT di parte non indica un proprio differente risultato dei conteggi: effettivamente, in disparte tutte le osservazioni sin qui svolte, le plurime osservazioni e contestazioni formulate dal CT di parte non danno luogo ad un ricalcolo delle somme dovute, dal quale desumere gli effetti che in concreto esse avrebbero sul saldo dei vari rapporti.
Sull'istanza di esibizione
21. A fronte delle considerazioni tutte sopra esposte e della documentazione versata in atti, che ha consentito al CT di effettuare tutti i conteggi richiesti, la richiesta di esibizione degli estratti conto
pagina 26 di 30 e degli estratti scalari e di ogni altro documento utile alla ricostruzione delle movimentazioni dalla apertura dei rapporti, nonché l'esibizione di tutti i contratti rilevati per la causa (seconda comparsa conclusionale appellanti principali), appare irrilevante ai fini del decidere oltreché meramente esplorativa, in quanto non sorretta da specifiche censure e diretta ad ampliare indiscriminatamente l'indagine oggetto del giudizio.
Sulla quantificazione delle somme dovute
22. All'esito del giudizio risultano dovuti:
- €. 150.171,79 (relaz. di CT, pag. 8), oltre interessi di mora dal 15 gennaio 2014, data della revoca comunicata dalla banca, al saldo, in relazione al c/c 100083758 (originariamente n. 3104.410.6816.30);
- €. 2.084,14, oltre interessi di mora dal 15 gennaio 2014 al saldo, in relazione al c/c n. 102460754;
- €. 118.045,46, oltre agli interessi di mora dal 15 gennaio 2014 al saldo, in relazione al mutuo chirografario;
e quindi €. 270.301,39 a titolo di capitale, oltre interessi di mora come indicato.
Sulla domanda risarcitoria
23. Gli appellanti principali sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato il danno e avrebbe omesso di motivare sul punto. Il danno sarebbe dovuto al fatto che la Banca opposta ha richiesto un decreto ingiuntivo di euro 338.898,05 senza aver diritto a percepire alcunché ed in assenza di sostegno probatorio, in forza di contratti nulli o senza alcun contratto sottoscritto e che vi sarebbe la prova sia dei gravi errori volutamente commessi dall'istituto in merito agli estratti conto ex art. 50 Tub, sia della manipolazione dei documenti stessi. Per quanto riguarda il quantum del risarcimento gli appellanti si rimettono alla equità della Corte (come già avevano fatto in primo grado).
Il gravame è infondato, sia perché il credito della banca è risultato in gran parte fondato, sia
Parte perché la ed i suoi fideiussori non hanno dimostrato di avere patito alcun danno dalla richiesta di una somma risultata superiore a quanto effettivamente dovuto.
Sulla domanda ex art. 96 cpc
24. Infine, gli appellanti principali lamentano che il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento ex art. 96 cpc.
Anche tale doglianza è infondata, non sussistendo i presupposti della lite temeraria in caso di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande fatte valere dalla parte nei confronti della quale la condanna al risarcimento è richiesta.
Conclusioni
25. In conclusione, , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3
, e , in solido tra loro, vanno condannati a
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 27 di 30 pagare a rappresentata in giudizio da quale cessionaria di , la CP_3 CP_2 CP_1 complessiva somma di €. 270.301,39 a titolo di capitale, oltre interessi di mora dal 15 gennaio 2014 al saldo.
Le spese processuali
26. La debitrice principale ed i fideiussori, in solido, vanno condannati a rimborsare ad ed a rappresentata in giudizio dalla mandataria , i due terzi delle spese CP_1 CP_3 CP_2
processuali del primo grado, con compensazione delle parti residue.
Tali spese sono liquidate, per l'intero e per ciascuna parte vittoriosa, in complessivi €. 22.457,00 – di cui €. 3.544,00 per la fase di studio, €. 2.338,00 per quella introduttiva, €. 10.411,00 per quella istruttoria ed €. 6.164,00 per quella decisionale - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge (scaglione da €. 260.001 ad €. 520.000 – valori medi).
Le spese della CT svolta in primo grado, nell'importo già liquidato, sono poste definitivamente a carico della debitrice principale e dei fideiussori per due terzi e di ed CP_1
rappresentata dalla mandataria, per il restante terzo. CP_3
La debitrice principale ed i fideiussori vanno altresì condannati a rimborsare a i CP_1 due terzi delle spese processuali dell'appello, con compensazione della parte residua.
Tali spese sono liquidate, per l'intero, in complessivi €. 20.119,00 – di cui €. 4.389,00 per la fase di studio, €. 2.552,00 per quella introduttiva, €. 5.880,00 per quella istruttoria ed €. 7.298,00 per quella decisionale - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge.
Le spese della CT svolta in appello, nell'importo già liquidato, sono poste definitivamente a carico della debitrice principale e dei fideiussori per due terzi e di per il restante terzo. CP_1
Non vi è luogo per condannare gli appellanti principali a rimborsare le spese processuali del gravame ad rappresentata da , essendo le difese di quest'ultima già esaurientemente sostenute da CP_3 CP_2
di talché il rimborso delle spese sostenute da graverebbe immotivatamente sugli CP_1 CP_3
appellanti principali.
Sussistono, infine, i presupposti perché gli appellanti principali siano tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello pagato per la proposizione dell'impugnazione.
PqM
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Controparte_11
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nonchè sugli appelli incidentali proposti da e da rappresentata in giudizio dalla CP_1 CP_3
pagina 28 di 30 mandataria avverso la sentenza n. 3623/2021 pronunciata inter partes dal tribunale di CP_2
Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- condanna , , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a pagare ad rappresentata in Parte_4 Parte_5 CP_3 giudizio da la complessiva somma di €. 270.301,39 a titolo di capitale, oltre interessi di CP_2
mora dal 15 gennaio 2014 al saldo;
- pone le spese della CT di primo grado, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico di
[...]
, , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, nella misura di due terzi e di ed Parte_5 CP_1 CP_3
rappresentata dalla mandataria , per il restante terzo;
CP_2
- condanna , , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare a e ad Parte_4 Parte_5 CP_1 CP_3
[...
rappresentata in giudizio dalla mandataria , i due terzi delle spese processuali del primo CP_2 grado, liquidate per l'intero e per ciascuna delle parti vittoriose in complessivi €. 22.457,00 – di cui €.
3.544,00 per la fase di studio, €. 2.338,00 per quella introduttiva, €. 10.411,00 per quella istruttoria ed
€. 6.164,00 per quella decisionale - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge, dichiarando compensato il residuo;
- conferma nel resto, ovvero nel capo che ha revocato il decreto ingiuntivo, la sentenza impugnata;
- pone le spese della CT svolta in appello, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico di
[...]
, , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, nella misura di due terzi e di per il restante Parte_5 CP_1
terzo;
- condanna , , , Controparte_11 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare a i due terzi Parte_4 Parte_5 CP_1 delle spese processuali del gravame, liquidate per l'intero in complessivi €. 20.119,00 – di cui €.
4.389,00 per la fase di studio, €. 2.552,00 per quella introduttiva, €. 5.880,00 per quella istruttoria ed €.
7.298,00 per quella decisionale - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge, dichiarando compensata la parte residua;
- dichiara compensate le spese del gravame tra , , Controparte_11 Parte_2
, e , da una parte, ed Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentata in giudizio da dall'altra. CP_3 CP_2
pagina 29 di 30 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 30 di 30