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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 836/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Borgata Parte_1
Ambrogi n. 1, c.f , elettivamente domiciliato in Cuneo, Viale CodiceFiscale_1 Angeli n. 24, presso lo studio dell'avv. Alessandra Barbero (c.f. CodiceFiscale_2 pec: - fax: 0171/691239) che lo rappresenta e Email_1 difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con l'avv. Anna Maria Garellis (c.f. pec: fax: CodiceFiscale_3 Email_2 011/7432008),
RICORRENTE
Contro
– (CF Controparte_1
) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_1 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , _1 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_1
Rep. N. 67190/24807 dall'avv. M. Grazia Carretta (CF ), C.F._4
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: _1
“- accertata la sussistenza di nesso causale tra l'infortunio occorso al ricorrente in data 13.10.2023 e le lesioni e l'aggravamento subite dal medesimo dichiarare che il sig. ha riportato un danno biologico Pt_1 pari al 7% o altra veriore percentuale accertanda in corso di causa e per l'effetto riconoscere il diritto al ristoro del danno biologico accertato nonché al prolungamento dell'indennità e l'aggravamento in capo al sig.
Pt_1
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l , in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo per danno biologico permanente e temporaneo.
Con il favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
in ogni caso respingere la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo del danno biologico temporaneo non previsto dalla vigente normativa.
Spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver subito il 13.10.2023 un infortunio sul lavoro mentre svolgeva le proprie mansioni di operatore ecologico;
che, nello specifico, mentre era intento a scendere dal camion della spazzatura e appoggiava il piede sulla pedana, a causa del distacco delle suole antinfortunistiche, cadeva a terra;
di aver quindi chiamato il proprio responsabile che era giunto sul posto poco dopo con un paio di scarpe antinfortunistiche nuove e constatando i difetti di quelle indossate dal;
di essersi recato il 15.10.2023 al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, ove gli era stata diagnosticata una contusione traumatica da caduta alla mano e alla spalla sinistra, con prognosi di giorni sette;
che la situazione patologica registrava però un peggioramento;
di essere stato infatti visitato il 30.10.2023 presso la clinica Biomed di Fossano, ove era stato diagnosticato “distorsione spalla sinistra con sospetta tendinopatia CDR” e veniva consigliato un ciclo di dieci sedute di Massochinesi terapia di recupero funzionale della spalla sinistra, con prognosi di giorni venticinque;
di essersi rivolto, in seguito ad ecografia alla spalla sinistra presso la C.D.C di Cuneo, ad uno specialista in Ortopedia e Traumatologia della che il Controparte_2 27.11.2023 il dott. aveva riscontrato una “sospetta rottura insersionale del sovraspinato CP_3 post traumatico...con prognosi di giorni venti”; di aver chiesto all'INAS per la richiesta di primo pagamento indennità sul lavoro rubricata con il n. 390159, definita negativamente, nonché di infortunio sul lavoro rubricata con il n. 390163; di aver chiesto all'INAS il riconoscimento danno biologo rubricata con il n. 390160, procedura definita negativamente dall il 6.12.2023, nonché il riconoscimento costituzione a rendita rubricata con il n. _1
390162, definita negativamente dall il 6.12.2023 ed il prolungamento di indennità _1
Pag. 2 a 6
temporanea rubricata con il n. 390164, definita negativamente dal' il 6.12.2023; che _1 alla successiva visita di controllo del 15.1.2024 il dott. veva rilevato “rottura parziale CP_3 del sovraspinato spalla sx post traumatico….con una prognosi di giorni quaranta”; che con certificato del 16.1.2024 l' aveva rilevato “pregresso trauma contusivo in pz con tendinopatia cuffia dei _1 rotatori spalla sx”, che determinava inabilità con prognosi giustificata dal 16.1.2024 fino al 19.1.2024”; di aver proposto tramite patronato INAS avverso il suindicato provvedimento opposizione chiedendo il prolungamento dell'inabilità temporanea assoluta;
che il _1
21.3.2024 era stata svolta visita medico collegiale con pareri discordi a seguito della quale era stata confermata la valutazione precedentemente espressa dall e si rilevava che _1
“l'istanza di ricaduta decorrente dal 4.12.2023 al 19.01.2024 non è di competenza ”; che la _1 diagnosi delle lesioni subite e la conseguente sussistenza di un danno biologico pari al 7% risultano, dunque, ampiamente documentati.
La parte resistente ha invece allegato: che l'evento, denunciato all'Istituto, è stato riconosciuto come infortunio sul lavoro, con pagamento di un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 13.10.2023 al 3.12.2023; che il successivo periodo di astensione dal lavoro è stato ritenuto di competenza INPS, in quanto non ricollegabile causalmente all'evento infortunistico, ma dovuto a patologia comune;
che l'INPS ha riconosciuto il periodo dal 4.12.2023 al 16.2.2024 di propria competenza, erogando le relative prestazioni (malattia); che l' non ha riconosciuto postumi permanenti _1 correlabili causalmente all'evento del 13.10.2023, ritenendo sulla base dei riscontri strumentali, l'origine non traumatica della patologia denunciata (tendinopatia del sovraspinato); che, in particolare, il dr. ha rilevato che trattasi di assicurato già noto Per_2 all'Istituto per tendinopatia della cuffia dei rotatori e che l'indagine strumentale rappresentata dall'esame RMN spalla sinistra, effettuata l'8.1.2024, porta a suffragare l'assenza di lesioni di natura metatraumatica con manifestazioni di tendinopatia cuffia dei rotatori spalla sx non avente un nesso eziologico con l'evento denunciato del 13.10.2023.
Tanto premesso, occorre fare riferimento alla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, la quale, sulla scorta della copiosa documentazione medica e all'esito di visita ha accertato quanto segue.
“Dall'analisi degli atti di causa, dalla raccolta dei dati anamnestici e dalla visita medica del Sig. Parte_1 risulta che lo stesso, il 13 ottobre 2023, in seguito ad infortunio sul lavoro regolarmente denunciato
[...] all' , ha subito un trauma all'arto superiore sinistro in seguito a caduta con contusione della mano _1 (verosimilmente posizionata in avanti a scopo di difesa) al gomito e alla spalla.
In seguito all'evento traumatico il periziato ha iniziato a lamentare una sintomatologia algico disfunzionale alla spalla sinistra che lo ha costretto a rimanere a casa sino al 15 aprile 2024.
Durante il periodo di inabilità lavorativa il periziato oltre ad aver osservato un periodo di riposo si è sottoposto a cure fisiche e fisioterapiche alla spalla sinistra con progressivo recupero funzionale.
L'evento avvenuto il 13 ottobre 2023 è stato ammesso dall' come infortunio sul lavoro con _1 contestuale riconoscimento della inabilità temporanea sino al 3 dicembre 2023. Per il periodo successivo, sebbene ci sia stata continuità dell'inabilità temporanea, è stata richiesta la competenza all'INPS per il
Pag. 3 a 6 riconoscimento dell'indennità di malattia sostenendo che la causa della prosecuzione della malattia fosse dovuto ad una tendinopatia della cuffia dei rotatori preesistente al trauma.
Occorre però segnalare che il dirigente medico , per un breve periodo compreso dal 16 gennaio 2024 _1 al 19 gennaio 2024 lo ha riconosciuto di competenza . _1
Gli elementi su cui basare il giudizio medico legale finalizzato a rispondere al quesito posto da Giudice in merito alla sussistenza del nesso causale fra evento del 13 ottobre 2023 e le lesioni riportate alla spalla sinistra o un eventuale aggravamento di preesistente sofferenza della cuffia dei rotatori sono:
La certezza che il 13 ottobre 2023 vi è stato un trauma contusivo alla spalla sinistra e che questo ha avuto una idoneità e efficienza lesiva in grado di determinare una lesione alla spalla rappresenta da una distrazione dell'articolazione acromion claveare e una sofferenza alla cuffia dei rotatori, in particolare al tendine sovraspinato
L'assenza, in anamnesi, di precedenti traumi alla spalla sinistra o di sintomatologia algico disfunzionale
La relativa giovane età del periziato che difficilmente spiega una preesistente importante patologia degenerativa della cuffia dei rotatori
L'esame RMN, peraltro eseguito 85 giorni dopo l'evento traumatico, che ha rilevato la possibile lesione parziale del tendine del sovraspinoso (fissurazioni) e una sofferenza del tendine del sottospinoso e sottoscapolare. Tale lasso di tempo è peraltro compatibile con l'insorgenza di una sofferenza della cuffia dei rotatori generata e scatenata da una evento traumatico.
Non vi sono elementi che evidenziano che la patologia della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra fosse già presente al momento dell'evento traumatico avvenuto il 13 ottobre 2022 la continuità sintomatologica con necessità di cure e riposo sino al 15 marzo 2024.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, dato atto che il trauma avvenuto il 13 ottobre 2023 era dotato di efficienza lesiva non solo in grado di determinare una distrazione dell'articolazione acromion claveare ma anche una lesione parziale del tendine sovraspinoso e che la documentazione esaminata evidenzia di fatto che vi è stata non solo la distrazione dell'articolazione acromion claveare ma anche una verosimile fissurazione del tendine sovraspinoso si può affermare la sussistenza del nesso causale fra infortunio sul lavoro avvenuto il 13 ottobre 2023 e la contusione della spalla sinistra con distrazione della articolazione acromion claveare e la sofferenza/rottura parziale della CDR. Peraltro le lesioni documentate dall'esame ecografico della spalla sinistra eseguito il 17 novembre 2023 e dalla RM spalla sinistra eseguita l'8 gennaio 2024 sono compatibili con l'evento traumatico avvenuto il 13 ottobre 2023 e/o con un aggravamento di una precedente sofferenza della cuffia dei rotatori sempre determinato dall'evento del 13 ottobre 2023.
Come conseguenza dell'evento ne è derivata una periodo di inabilità lavorativa temporanea a carico _1 sino al 15 aprile 2024.
Ad oggi, secondo quanto è emerso dall'esame obiettivo, è presente una sintomatologia algico disfunzionale alla spalla sinistra rappresentata da una modesta limitazione dei movimenti di spalla sostenuta dalla sofferenza della CDR che come in precedenza affermato deve essere in parte imputata all'evento per cui è ricorso.
Pag. 4 a 6
Sulla base di quanto sopra ne consegue che il danno alla validità biologica, valutato secondo le tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 sia quantificabile nella misura del 4%.” (cfr. relazione CTU).
Il CTU ha quindi così concluso:
“Il 13 ottobre 2023 il Sig. ha subito un infortunio sul lavoro durante il quale ha riportato Parte_1 una trauma alla spalla sinistra con distrazione dell'articolazione acromion claveare e sofferenza del tendine sovraspinato con verosimile rottura parziale.
Il periodo di inabilità lavorativa temporanea a carico conseguente all'infortunio sul lavoro avvenuto _1 il 13 ottobre 2023 si è protratto sino al 15 aprile 2024.
In conseguenza delle lesioni riportate in occasione dell'infortunio sul lavoro avvenuto il 13 ottobre 2023 è residuato un danno alla validità biologica, valutato secondo i parametri di cui al D.lgs. 38/2000 del 4%.”.
Questo Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, in quanto fondate su accurati accertamenti clinici e congruamente motivate.
Posto, pertanto, che ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 38/2000, sono indennizzabili soltanto le menomazioni di grado pari o superiore al 6%, la domanda prospettata dal ricorrente non può che essere respinta in toto.
Né la domanda può essere accolta nei limiti dell'accertamento della natura professionale della malattia con riconoscimento di un grado di invalidità nella misura del 4%, essendo tale pronuncia preclusa nel caso in cui la percentuale di invalidità sia valutata in misura inferiore al minimo indennizzabile. Sul punto basti richiamare l'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo al riguardo configurabile - come è, invece, ove siano contestate l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'inclusione dell'attività svolta nella tabella delle lavorazioni morbigene o l'esposizione al rischio - una questione pregiudiziale, di cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. possa chiedersi l'accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito della domanda principale, bensì trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sè e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento” (Cass 4124/96; Cass 336/1998; Cass 15829/2002; Cass 13703/2003). Più di recente, la stessa Suprema Corte, richiamando un proprio precedente (Sez. L, n. 128 del 9/1/2003), ha inoltre affermato che
“In tema di rendita per malattia professionale, l'accertamento di una infermità in percentuale non indennizzabile, contenuto in una sentenza di rigetto, non può essere utilizzato al fine di ottenere l'unificazione con una rendita già in godimento, atteso, che il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia indennizzabile, restando irrilevante quale sia la percentuale in concreto riscontrata, ed attesa altresì l'inammissibilità di azioni di mero accertamento di infermità inferiori all'11 per cento;
al fine dell'unificazione della rendita, è necessario, viceversa,
Pag. 5 a 6 procedere ad un nuovo accertamento della percentuale relativa all'infermità dedotta.” (Cass n. 201/2018).
Considerato tuttavia che la parte ricorrente beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 42, c. 11, D.L. n. 269/2003, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell resistente. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso,
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone in via definitiva a carico dell resistente le spese di CTU Controparte_4 come liquidate con separato decreto.
Cuneo, 8.7.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 836/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Borgata Parte_1
Ambrogi n. 1, c.f , elettivamente domiciliato in Cuneo, Viale CodiceFiscale_1 Angeli n. 24, presso lo studio dell'avv. Alessandra Barbero (c.f. CodiceFiscale_2 pec: - fax: 0171/691239) che lo rappresenta e Email_1 difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con l'avv. Anna Maria Garellis (c.f. pec: fax: CodiceFiscale_3 Email_2 011/7432008),
RICORRENTE
Contro
– (CF Controparte_1
) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_1 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , _1 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_1
Rep. N. 67190/24807 dall'avv. M. Grazia Carretta (CF ), C.F._4
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: _1
“- accertata la sussistenza di nesso causale tra l'infortunio occorso al ricorrente in data 13.10.2023 e le lesioni e l'aggravamento subite dal medesimo dichiarare che il sig. ha riportato un danno biologico Pt_1 pari al 7% o altra veriore percentuale accertanda in corso di causa e per l'effetto riconoscere il diritto al ristoro del danno biologico accertato nonché al prolungamento dell'indennità e l'aggravamento in capo al sig.
Pt_1
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l , in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo per danno biologico permanente e temporaneo.
Con il favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
in ogni caso respingere la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo del danno biologico temporaneo non previsto dalla vigente normativa.
Spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver subito il 13.10.2023 un infortunio sul lavoro mentre svolgeva le proprie mansioni di operatore ecologico;
che, nello specifico, mentre era intento a scendere dal camion della spazzatura e appoggiava il piede sulla pedana, a causa del distacco delle suole antinfortunistiche, cadeva a terra;
di aver quindi chiamato il proprio responsabile che era giunto sul posto poco dopo con un paio di scarpe antinfortunistiche nuove e constatando i difetti di quelle indossate dal;
di essersi recato il 15.10.2023 al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, ove gli era stata diagnosticata una contusione traumatica da caduta alla mano e alla spalla sinistra, con prognosi di giorni sette;
che la situazione patologica registrava però un peggioramento;
di essere stato infatti visitato il 30.10.2023 presso la clinica Biomed di Fossano, ove era stato diagnosticato “distorsione spalla sinistra con sospetta tendinopatia CDR” e veniva consigliato un ciclo di dieci sedute di Massochinesi terapia di recupero funzionale della spalla sinistra, con prognosi di giorni venticinque;
di essersi rivolto, in seguito ad ecografia alla spalla sinistra presso la C.D.C di Cuneo, ad uno specialista in Ortopedia e Traumatologia della che il Controparte_2 27.11.2023 il dott. aveva riscontrato una “sospetta rottura insersionale del sovraspinato CP_3 post traumatico...con prognosi di giorni venti”; di aver chiesto all'INAS per la richiesta di primo pagamento indennità sul lavoro rubricata con il n. 390159, definita negativamente, nonché di infortunio sul lavoro rubricata con il n. 390163; di aver chiesto all'INAS il riconoscimento danno biologo rubricata con il n. 390160, procedura definita negativamente dall il 6.12.2023, nonché il riconoscimento costituzione a rendita rubricata con il n. _1
390162, definita negativamente dall il 6.12.2023 ed il prolungamento di indennità _1
Pag. 2 a 6
temporanea rubricata con il n. 390164, definita negativamente dal' il 6.12.2023; che _1 alla successiva visita di controllo del 15.1.2024 il dott. veva rilevato “rottura parziale CP_3 del sovraspinato spalla sx post traumatico….con una prognosi di giorni quaranta”; che con certificato del 16.1.2024 l' aveva rilevato “pregresso trauma contusivo in pz con tendinopatia cuffia dei _1 rotatori spalla sx”, che determinava inabilità con prognosi giustificata dal 16.1.2024 fino al 19.1.2024”; di aver proposto tramite patronato INAS avverso il suindicato provvedimento opposizione chiedendo il prolungamento dell'inabilità temporanea assoluta;
che il _1
21.3.2024 era stata svolta visita medico collegiale con pareri discordi a seguito della quale era stata confermata la valutazione precedentemente espressa dall e si rilevava che _1
“l'istanza di ricaduta decorrente dal 4.12.2023 al 19.01.2024 non è di competenza ”; che la _1 diagnosi delle lesioni subite e la conseguente sussistenza di un danno biologico pari al 7% risultano, dunque, ampiamente documentati.
La parte resistente ha invece allegato: che l'evento, denunciato all'Istituto, è stato riconosciuto come infortunio sul lavoro, con pagamento di un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 13.10.2023 al 3.12.2023; che il successivo periodo di astensione dal lavoro è stato ritenuto di competenza INPS, in quanto non ricollegabile causalmente all'evento infortunistico, ma dovuto a patologia comune;
che l'INPS ha riconosciuto il periodo dal 4.12.2023 al 16.2.2024 di propria competenza, erogando le relative prestazioni (malattia); che l' non ha riconosciuto postumi permanenti _1 correlabili causalmente all'evento del 13.10.2023, ritenendo sulla base dei riscontri strumentali, l'origine non traumatica della patologia denunciata (tendinopatia del sovraspinato); che, in particolare, il dr. ha rilevato che trattasi di assicurato già noto Per_2 all'Istituto per tendinopatia della cuffia dei rotatori e che l'indagine strumentale rappresentata dall'esame RMN spalla sinistra, effettuata l'8.1.2024, porta a suffragare l'assenza di lesioni di natura metatraumatica con manifestazioni di tendinopatia cuffia dei rotatori spalla sx non avente un nesso eziologico con l'evento denunciato del 13.10.2023.
Tanto premesso, occorre fare riferimento alla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, la quale, sulla scorta della copiosa documentazione medica e all'esito di visita ha accertato quanto segue.
“Dall'analisi degli atti di causa, dalla raccolta dei dati anamnestici e dalla visita medica del Sig. Parte_1 risulta che lo stesso, il 13 ottobre 2023, in seguito ad infortunio sul lavoro regolarmente denunciato
[...] all' , ha subito un trauma all'arto superiore sinistro in seguito a caduta con contusione della mano _1 (verosimilmente posizionata in avanti a scopo di difesa) al gomito e alla spalla.
In seguito all'evento traumatico il periziato ha iniziato a lamentare una sintomatologia algico disfunzionale alla spalla sinistra che lo ha costretto a rimanere a casa sino al 15 aprile 2024.
Durante il periodo di inabilità lavorativa il periziato oltre ad aver osservato un periodo di riposo si è sottoposto a cure fisiche e fisioterapiche alla spalla sinistra con progressivo recupero funzionale.
L'evento avvenuto il 13 ottobre 2023 è stato ammesso dall' come infortunio sul lavoro con _1 contestuale riconoscimento della inabilità temporanea sino al 3 dicembre 2023. Per il periodo successivo, sebbene ci sia stata continuità dell'inabilità temporanea, è stata richiesta la competenza all'INPS per il
Pag. 3 a 6 riconoscimento dell'indennità di malattia sostenendo che la causa della prosecuzione della malattia fosse dovuto ad una tendinopatia della cuffia dei rotatori preesistente al trauma.
Occorre però segnalare che il dirigente medico , per un breve periodo compreso dal 16 gennaio 2024 _1 al 19 gennaio 2024 lo ha riconosciuto di competenza . _1
Gli elementi su cui basare il giudizio medico legale finalizzato a rispondere al quesito posto da Giudice in merito alla sussistenza del nesso causale fra evento del 13 ottobre 2023 e le lesioni riportate alla spalla sinistra o un eventuale aggravamento di preesistente sofferenza della cuffia dei rotatori sono:
La certezza che il 13 ottobre 2023 vi è stato un trauma contusivo alla spalla sinistra e che questo ha avuto una idoneità e efficienza lesiva in grado di determinare una lesione alla spalla rappresenta da una distrazione dell'articolazione acromion claveare e una sofferenza alla cuffia dei rotatori, in particolare al tendine sovraspinato
L'assenza, in anamnesi, di precedenti traumi alla spalla sinistra o di sintomatologia algico disfunzionale
La relativa giovane età del periziato che difficilmente spiega una preesistente importante patologia degenerativa della cuffia dei rotatori
L'esame RMN, peraltro eseguito 85 giorni dopo l'evento traumatico, che ha rilevato la possibile lesione parziale del tendine del sovraspinoso (fissurazioni) e una sofferenza del tendine del sottospinoso e sottoscapolare. Tale lasso di tempo è peraltro compatibile con l'insorgenza di una sofferenza della cuffia dei rotatori generata e scatenata da una evento traumatico.
Non vi sono elementi che evidenziano che la patologia della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra fosse già presente al momento dell'evento traumatico avvenuto il 13 ottobre 2022 la continuità sintomatologica con necessità di cure e riposo sino al 15 marzo 2024.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, dato atto che il trauma avvenuto il 13 ottobre 2023 era dotato di efficienza lesiva non solo in grado di determinare una distrazione dell'articolazione acromion claveare ma anche una lesione parziale del tendine sovraspinoso e che la documentazione esaminata evidenzia di fatto che vi è stata non solo la distrazione dell'articolazione acromion claveare ma anche una verosimile fissurazione del tendine sovraspinoso si può affermare la sussistenza del nesso causale fra infortunio sul lavoro avvenuto il 13 ottobre 2023 e la contusione della spalla sinistra con distrazione della articolazione acromion claveare e la sofferenza/rottura parziale della CDR. Peraltro le lesioni documentate dall'esame ecografico della spalla sinistra eseguito il 17 novembre 2023 e dalla RM spalla sinistra eseguita l'8 gennaio 2024 sono compatibili con l'evento traumatico avvenuto il 13 ottobre 2023 e/o con un aggravamento di una precedente sofferenza della cuffia dei rotatori sempre determinato dall'evento del 13 ottobre 2023.
Come conseguenza dell'evento ne è derivata una periodo di inabilità lavorativa temporanea a carico _1 sino al 15 aprile 2024.
Ad oggi, secondo quanto è emerso dall'esame obiettivo, è presente una sintomatologia algico disfunzionale alla spalla sinistra rappresentata da una modesta limitazione dei movimenti di spalla sostenuta dalla sofferenza della CDR che come in precedenza affermato deve essere in parte imputata all'evento per cui è ricorso.
Pag. 4 a 6
Sulla base di quanto sopra ne consegue che il danno alla validità biologica, valutato secondo le tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 sia quantificabile nella misura del 4%.” (cfr. relazione CTU).
Il CTU ha quindi così concluso:
“Il 13 ottobre 2023 il Sig. ha subito un infortunio sul lavoro durante il quale ha riportato Parte_1 una trauma alla spalla sinistra con distrazione dell'articolazione acromion claveare e sofferenza del tendine sovraspinato con verosimile rottura parziale.
Il periodo di inabilità lavorativa temporanea a carico conseguente all'infortunio sul lavoro avvenuto _1 il 13 ottobre 2023 si è protratto sino al 15 aprile 2024.
In conseguenza delle lesioni riportate in occasione dell'infortunio sul lavoro avvenuto il 13 ottobre 2023 è residuato un danno alla validità biologica, valutato secondo i parametri di cui al D.lgs. 38/2000 del 4%.”.
Questo Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, in quanto fondate su accurati accertamenti clinici e congruamente motivate.
Posto, pertanto, che ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 38/2000, sono indennizzabili soltanto le menomazioni di grado pari o superiore al 6%, la domanda prospettata dal ricorrente non può che essere respinta in toto.
Né la domanda può essere accolta nei limiti dell'accertamento della natura professionale della malattia con riconoscimento di un grado di invalidità nella misura del 4%, essendo tale pronuncia preclusa nel caso in cui la percentuale di invalidità sia valutata in misura inferiore al minimo indennizzabile. Sul punto basti richiamare l'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo al riguardo configurabile - come è, invece, ove siano contestate l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'inclusione dell'attività svolta nella tabella delle lavorazioni morbigene o l'esposizione al rischio - una questione pregiudiziale, di cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. possa chiedersi l'accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito della domanda principale, bensì trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sè e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento” (Cass 4124/96; Cass 336/1998; Cass 15829/2002; Cass 13703/2003). Più di recente, la stessa Suprema Corte, richiamando un proprio precedente (Sez. L, n. 128 del 9/1/2003), ha inoltre affermato che
“In tema di rendita per malattia professionale, l'accertamento di una infermità in percentuale non indennizzabile, contenuto in una sentenza di rigetto, non può essere utilizzato al fine di ottenere l'unificazione con una rendita già in godimento, atteso, che il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia indennizzabile, restando irrilevante quale sia la percentuale in concreto riscontrata, ed attesa altresì l'inammissibilità di azioni di mero accertamento di infermità inferiori all'11 per cento;
al fine dell'unificazione della rendita, è necessario, viceversa,
Pag. 5 a 6 procedere ad un nuovo accertamento della percentuale relativa all'infermità dedotta.” (Cass n. 201/2018).
Considerato tuttavia che la parte ricorrente beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 42, c. 11, D.L. n. 269/2003, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell resistente. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso,
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone in via definitiva a carico dell resistente le spese di CTU Controparte_4 come liquidate con separato decreto.
Cuneo, 8.7.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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