Articolo 22 della Legge 27 febbraio 1958, n. 120
Articolo 21Articolo 23
Versione
26 marzo 1958
Art. 22.
Il comma settimo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, del 5 giugno 1952 , e' sostituito dal seguente:
"Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario".
Entrata in vigore il 26 marzo 1958