Art. 22.
Il comma settimo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, del 5 giugno 1952 , e' sostituito dal seguente:
"Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario".
Il comma settimo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, del 5 giugno 1952 , e' sostituito dal seguente:
"Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario".