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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6479 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALOISI MARCO presso lo studio del quale in Milano Via San Vittore
n. 40 quali ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BATTAINI FIORELLA P.IVA_1
presso lo studio della quale in Milano Via Ippolito Rosellini n. 17 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo al Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale (i) accertare la violazione degli obblighi gravanti su
[...]
ai sensi dell' Controparte_2
art. 23 del D.p.r. n. 600 del 1973 e del verbale di conciliazione del 17 dicembre
2015, R.G. n. 9272/2015, Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa
Tomasi, con riferimento all'errato trattamento fiscale e contributivo applicato alle somme corrisposte al Sig. in esecuzione del predetto verbale, (ii) Pt_1
accertare la sussistenza del danno patrimoniale subito dal Sig. come Pt_1 conseguenza della definizione dell'avviso di accertamento n. TNQTNQM001357 notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 18 febbraio 2022 e per l'effetto condannare Controparte_2
al pagamento di Euro 3.391,79 (Euro tremilatrecentonovantuno//79)
[...]
e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia”, con vittoria delle spese di lite.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato per discussione l'udienza dell'11.2.2025, ove la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessata giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario proposta da parte convenuta sul presupposto che la presente controversia verta in materia afferente alla giurisdizione del Giudice Tributario.
In proposito, va richiamato quanto, anche di recente, hanno affermato le Sezioni
Unite della Cassazione (n. 18396/16), secondo cui “le controversie tra sostituto
d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente
o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario. In tali controversie,
2 del resto, manca, di regola, un atto qualificato, rientrante nella tipologia di cui al
d.lg. n. 546 del 1992, riconducibile alla autorità fiscale e l'amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto della autonomia del rapporto tributario, rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria”.
Pertanto, è da ritenere priva di pregio l'eccezione della resistente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ove, peraltro, la domanda svolta dal ricorrente
è palesemente a titolo risarcitorio nei confronti di . CP_2
*
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È documentale e pacifico tra le parti che le stesse, nell'ambito del procedimento
RG n. 9272/2015, hanno sottoscritto avanti al Tribunale di Milano, sezione lavoro, il verbale di conciliazione in data 17.12.2015 (doc. 2 ric.), nel quale, a fronte del pagamento dell'importo lordo di euro 20.000,00 il Pt_1
rinunciava alla prosecuzione del giudizio ed alle domande proposte nei confronti del datore di lavoro . CP_2
Nel presente procedimento, il si duole del fatto che Agenzia delle Pt_1
Entrate gli ha notificato il 18.2.2022 l'avviso di accertamento n.
TNQTNQM001357 mediante cui l'Ente Fiscale “accertava che nel periodo
d'imposta 2015 non fossero stati regolarmente assolti gli oneri fiscali e contributivi relativi alle suddette somme” oggetto della transazione giudiziale sottoscritta nel 2015 con , con conseguente richiesta al ricorrente del CP_2 pagamento dell'importo di euro 10.667,61, oltre ad ulteriori interessi maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento (doc. 4 ric.).
Il ricorrente lamenta di aver subito un ingiusto danno patrimoniale, costituito dalle
“sanzioni, dagli interessi e dalle spese di notifica contestati dall' delle CP_2
Entrate nonché dalle spese legali e fiscali sostenute” per il complessivo importo di euro 3.391,79 in conseguenza della condotta di la quale “nella CP_2
Certificazione Unica del 2016, aveva erroneamente qualificato la somma corrisposta al Ricorrente, in esecuzione del suddetto verbale di conciliazione,
3 quale reddito derivante “dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, tipologia reddituale appartenente alla categoria dei “redditi diversi” ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l) del D.p.r. n. 917 del 1986 (c.d.
T.U.I.R.) (cfr. doc. 4, pag. 2)” applicando erroneamente la ritenuta d'acconto del
20% (pari ad Euro 4.000,00), nonostante “le suddette somme (siano) invece pacificamente soggette al regime ordinario di tassazione” e che, in ragione di ciò
“l'Ente Fiscale accertava la sussistenza di maggiori imposte, a titolo di IRPEF e relative addizionali, a carico del Sig. e, di conseguenza, intimava la Pt_1 corresponsione delle stesse oltre ad interessi, sanzioni e spese di notifica”.
ha contestato le avverse pretese dando atto che, a seguito della transazione CP_2
del 17.12.2015, effettuava regolarmente il pagamento in favore del CP_2
ricorrente nei termini concordati e che, in qualità di sostituto di imposta, successivamente e nel rispetto delle scadenze di legge, provvedeva all'emissione di Certificazione Unica 2016 - redditi 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4
DPR 22.07.1998 n. 322; che la citata disposizione, in vigore dal 01/01/2016 prevede, al comma 2, che la CU (Certificazione Unica) debba contenere “.. i dati e gli elementi necessari per …………. l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate,
l' e l' sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le CP_3 CP_4 dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi”. (Allegato 2 C.U. 2016 redditi 2015 ); e che coerentemente con la previsione di legge, Parte_1
nella Certificazione Unica 2016 rilasciata al dr. da , venivano Pt_1 CP_2
correttamente certificati gli importi allo stesso corrisposti nel corso del 2015, compreso l'importo corrisposto a titolo di definizione conciliativa del giudizio in precedenza radicato.
ha quindi dedotto che la pretesa di Agenzia delle Entrate era da ricondursi CP_2 unicamente alla condotta del il quale nell'anno 2016 “pur in Pt_1
possesso di una chiara e completa Certificazione Unica 2015 rilasciata da CP_2
- compilava e presentava un infedele “modello 730/redditi 2015” omettendo di dichiarare parte dei redditi percepiti;
più precisamente, il dr. non Pt_1 dichiarava l'importo percepito a seguito della conciliazione con ”. CP_2
4 Le argomentazioni difensive di parte resistente appaiono fondate.
Si legge nell'avviso di accertamento del 18.2.2022 notificato da Agenzia delle
Entrate al Pt_1
“Gentile Contribuente, con questo avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, rettifica i dati da Lei indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2015. A seguito di questa rettifica, risultano maggiori redditi non dichiarati e, quindi, maggiori imposte a Suo carico. Nelle pagine che seguono trova indicate sia le motivazioni dell'accertamento, cioè gli elementi che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a ricalcolare il Suo reddito imponibile e le relative imposte, sia le tabelle che illustrano, in dettaglio, il calcolo delle maggiori imposte accertate (Irpef, addizionale regionale e comunale, se dovuta) dei maggiori contributi previdenziali accertati e delle sanzioni…” ed ancora a p. 2
“Imposte sui redditi
Esaminata la dichiarazione dei redditi modello 730 presentata per il periodo di imposta 2015 dal Sig. (codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
vista la segnalazione numero TNQTNQM001357 del 18/09/2020 effettuata dalla
Divisione Contribuenti sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria dalla quale risulta che il seguente sostituto di imposta ha, come di seguito dettagliato:
-CORRISPETTIVO REDDITI DIVERSI
- TIPOLO AMMON ALTRE IMPONI RITENU
OPERAT GIA TARE SOMME BILE TA
O COMPEN LORDO NON
RITENUT SI CORRISP SOGGET
E DATI CAUSAL OSTO TE A
SOSTITU E RITENU
TO TA
CP_5
CU
[...]
PROT.
5 NUMER
O
Agenzia M1 20.000 0 20.000 4.000 regionale per la protezion e dell'ambi ente della
Lomb.
C.F.
P.IVA_2
158
16030113
54023931
30000743
Dal chiaro tenero letterale dell'avviso di accertamento risulta, come dedotto da parte convenuta, che Agenzia delle Entrate non abbia ritenuto errata, come preteso dal ricorrente, l'imputazione fatta da delle somme corrisposte a titolo CP_2 transattivo nel 2015 come “redditi diversi” ma che detto importo lordo di euro
20.000,00 non sia stato dichiarato dal ella propria dichiarazione dei Pt_1
redditi.
In sostanza, la stessa Agenzia delle Entrate ha rilevato che l'importo di euro
20.000,00 lordo corrispostogli come “redditi diversi” non sia stato dal indicato nella propria dichiarazione dei redditi nonostante “questi Pt_1 redditi (c.d. redditi diversi) concorrano a formare il reddito complessivo”.
Nello stesso atto di accertamento si legge “La tabella “A) DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)” mette a confronto due colonne il “dichiarato” e ”l'accertato”; tra le voci di reddito,
l'unica riga che presenta una differenza tra le due colonne è appunto quella
6 relativa al reddito di €.20.000.00 percepiti dal ma non dichiarati nel Pt_1 modello 730/2016 per i redditi 2015”.
Né il ostituitosi in giudizio ha contestato la circostanza. Pt_1
La domanda risarcitoria di parte attrice va quindi rigettata per assolta carenza di prova in merito alla sussistenza di qualsivoglia nesso causale tra il danno patrimoniale patito dal ricorrente e la condotta di . CP_2
*
Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da , ritenuto che non CP_2
sussistano in capo al ricorrente i presupposti della mala fede o colpa grave.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali che determina in complessivi euro 1.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, in data 11 febbraio 2025.
Il giudice del lavoro
Julie Martini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALOISI MARCO presso lo studio del quale in Milano Via San Vittore
n. 40 quali ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BATTAINI FIORELLA P.IVA_1
presso lo studio della quale in Milano Via Ippolito Rosellini n. 17 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo al Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale (i) accertare la violazione degli obblighi gravanti su
[...]
ai sensi dell' Controparte_2
art. 23 del D.p.r. n. 600 del 1973 e del verbale di conciliazione del 17 dicembre
2015, R.G. n. 9272/2015, Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa
Tomasi, con riferimento all'errato trattamento fiscale e contributivo applicato alle somme corrisposte al Sig. in esecuzione del predetto verbale, (ii) Pt_1
accertare la sussistenza del danno patrimoniale subito dal Sig. come Pt_1 conseguenza della definizione dell'avviso di accertamento n. TNQTNQM001357 notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 18 febbraio 2022 e per l'effetto condannare Controparte_2
al pagamento di Euro 3.391,79 (Euro tremilatrecentonovantuno//79)
[...]
e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia”, con vittoria delle spese di lite.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato per discussione l'udienza dell'11.2.2025, ove la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessata giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario proposta da parte convenuta sul presupposto che la presente controversia verta in materia afferente alla giurisdizione del Giudice Tributario.
In proposito, va richiamato quanto, anche di recente, hanno affermato le Sezioni
Unite della Cassazione (n. 18396/16), secondo cui “le controversie tra sostituto
d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente
o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario. In tali controversie,
2 del resto, manca, di regola, un atto qualificato, rientrante nella tipologia di cui al
d.lg. n. 546 del 1992, riconducibile alla autorità fiscale e l'amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto della autonomia del rapporto tributario, rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria”.
Pertanto, è da ritenere priva di pregio l'eccezione della resistente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ove, peraltro, la domanda svolta dal ricorrente
è palesemente a titolo risarcitorio nei confronti di . CP_2
*
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È documentale e pacifico tra le parti che le stesse, nell'ambito del procedimento
RG n. 9272/2015, hanno sottoscritto avanti al Tribunale di Milano, sezione lavoro, il verbale di conciliazione in data 17.12.2015 (doc. 2 ric.), nel quale, a fronte del pagamento dell'importo lordo di euro 20.000,00 il Pt_1
rinunciava alla prosecuzione del giudizio ed alle domande proposte nei confronti del datore di lavoro . CP_2
Nel presente procedimento, il si duole del fatto che Agenzia delle Pt_1
Entrate gli ha notificato il 18.2.2022 l'avviso di accertamento n.
TNQTNQM001357 mediante cui l'Ente Fiscale “accertava che nel periodo
d'imposta 2015 non fossero stati regolarmente assolti gli oneri fiscali e contributivi relativi alle suddette somme” oggetto della transazione giudiziale sottoscritta nel 2015 con , con conseguente richiesta al ricorrente del CP_2 pagamento dell'importo di euro 10.667,61, oltre ad ulteriori interessi maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento (doc. 4 ric.).
Il ricorrente lamenta di aver subito un ingiusto danno patrimoniale, costituito dalle
“sanzioni, dagli interessi e dalle spese di notifica contestati dall' delle CP_2
Entrate nonché dalle spese legali e fiscali sostenute” per il complessivo importo di euro 3.391,79 in conseguenza della condotta di la quale “nella CP_2
Certificazione Unica del 2016, aveva erroneamente qualificato la somma corrisposta al Ricorrente, in esecuzione del suddetto verbale di conciliazione,
3 quale reddito derivante “dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, tipologia reddituale appartenente alla categoria dei “redditi diversi” ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l) del D.p.r. n. 917 del 1986 (c.d.
T.U.I.R.) (cfr. doc. 4, pag. 2)” applicando erroneamente la ritenuta d'acconto del
20% (pari ad Euro 4.000,00), nonostante “le suddette somme (siano) invece pacificamente soggette al regime ordinario di tassazione” e che, in ragione di ciò
“l'Ente Fiscale accertava la sussistenza di maggiori imposte, a titolo di IRPEF e relative addizionali, a carico del Sig. e, di conseguenza, intimava la Pt_1 corresponsione delle stesse oltre ad interessi, sanzioni e spese di notifica”.
ha contestato le avverse pretese dando atto che, a seguito della transazione CP_2
del 17.12.2015, effettuava regolarmente il pagamento in favore del CP_2
ricorrente nei termini concordati e che, in qualità di sostituto di imposta, successivamente e nel rispetto delle scadenze di legge, provvedeva all'emissione di Certificazione Unica 2016 - redditi 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4
DPR 22.07.1998 n. 322; che la citata disposizione, in vigore dal 01/01/2016 prevede, al comma 2, che la CU (Certificazione Unica) debba contenere “.. i dati e gli elementi necessari per …………. l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate,
l' e l' sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le CP_3 CP_4 dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi”. (Allegato 2 C.U. 2016 redditi 2015 ); e che coerentemente con la previsione di legge, Parte_1
nella Certificazione Unica 2016 rilasciata al dr. da , venivano Pt_1 CP_2
correttamente certificati gli importi allo stesso corrisposti nel corso del 2015, compreso l'importo corrisposto a titolo di definizione conciliativa del giudizio in precedenza radicato.
ha quindi dedotto che la pretesa di Agenzia delle Entrate era da ricondursi CP_2 unicamente alla condotta del il quale nell'anno 2016 “pur in Pt_1
possesso di una chiara e completa Certificazione Unica 2015 rilasciata da CP_2
- compilava e presentava un infedele “modello 730/redditi 2015” omettendo di dichiarare parte dei redditi percepiti;
più precisamente, il dr. non Pt_1 dichiarava l'importo percepito a seguito della conciliazione con ”. CP_2
4 Le argomentazioni difensive di parte resistente appaiono fondate.
Si legge nell'avviso di accertamento del 18.2.2022 notificato da Agenzia delle
Entrate al Pt_1
“Gentile Contribuente, con questo avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, rettifica i dati da Lei indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2015. A seguito di questa rettifica, risultano maggiori redditi non dichiarati e, quindi, maggiori imposte a Suo carico. Nelle pagine che seguono trova indicate sia le motivazioni dell'accertamento, cioè gli elementi che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a ricalcolare il Suo reddito imponibile e le relative imposte, sia le tabelle che illustrano, in dettaglio, il calcolo delle maggiori imposte accertate (Irpef, addizionale regionale e comunale, se dovuta) dei maggiori contributi previdenziali accertati e delle sanzioni…” ed ancora a p. 2
“Imposte sui redditi
Esaminata la dichiarazione dei redditi modello 730 presentata per il periodo di imposta 2015 dal Sig. (codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
vista la segnalazione numero TNQTNQM001357 del 18/09/2020 effettuata dalla
Divisione Contribuenti sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria dalla quale risulta che il seguente sostituto di imposta ha, come di seguito dettagliato:
-CORRISPETTIVO REDDITI DIVERSI
- TIPOLO AMMON ALTRE IMPONI RITENU
OPERAT GIA TARE SOMME BILE TA
O COMPEN LORDO NON
RITENUT SI CORRISP SOGGET
E DATI CAUSAL OSTO TE A
SOSTITU E RITENU
TO TA
CP_5
CU
[...]
PROT.
5 NUMER
O
Agenzia M1 20.000 0 20.000 4.000 regionale per la protezion e dell'ambi ente della
Lomb.
C.F.
P.IVA_2
158
16030113
54023931
30000743
Dal chiaro tenero letterale dell'avviso di accertamento risulta, come dedotto da parte convenuta, che Agenzia delle Entrate non abbia ritenuto errata, come preteso dal ricorrente, l'imputazione fatta da delle somme corrisposte a titolo CP_2 transattivo nel 2015 come “redditi diversi” ma che detto importo lordo di euro
20.000,00 non sia stato dichiarato dal ella propria dichiarazione dei Pt_1
redditi.
In sostanza, la stessa Agenzia delle Entrate ha rilevato che l'importo di euro
20.000,00 lordo corrispostogli come “redditi diversi” non sia stato dal indicato nella propria dichiarazione dei redditi nonostante “questi Pt_1 redditi (c.d. redditi diversi) concorrano a formare il reddito complessivo”.
Nello stesso atto di accertamento si legge “La tabella “A) DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)” mette a confronto due colonne il “dichiarato” e ”l'accertato”; tra le voci di reddito,
l'unica riga che presenta una differenza tra le due colonne è appunto quella
6 relativa al reddito di €.20.000.00 percepiti dal ma non dichiarati nel Pt_1 modello 730/2016 per i redditi 2015”.
Né il ostituitosi in giudizio ha contestato la circostanza. Pt_1
La domanda risarcitoria di parte attrice va quindi rigettata per assolta carenza di prova in merito alla sussistenza di qualsivoglia nesso causale tra il danno patrimoniale patito dal ricorrente e la condotta di . CP_2
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Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da , ritenuto che non CP_2
sussistano in capo al ricorrente i presupposti della mala fede o colpa grave.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali che determina in complessivi euro 1.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, in data 11 febbraio 2025.
Il giudice del lavoro
Julie Martini
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