CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7620/2021 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del giorno 07/05/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CALCIOLI FILIPPO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. TANDOI MARIA CRISTINA MAZZOLI GABRIELLA
E
) CP_2 P.IVA_3
Avv. BARONE ROBERTA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8489/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1
con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda di condanna della CP_1
2 al pagamento in suo favore della somma di € 65.024,71 pari al valore monetario
[...]
Contr della illegittima decurtazione tariffaria imposta dalla oltre agli interessi al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002, dalla ricezione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo.
Si sono costituite in giudizio e instando per il CP_1 CP_2
rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è infondato.
Appare opportuno riportare esteso la sentenza impugnata non solo per inquadrare la vicenda, ma per cogliere più agevolmente le ragioni di infondatezza del gravame.
“Con ricorso ex art. 702 quater c.p.c. la Società ricorrente chiedeva fosse condannata l , a titolo di inadempimento contrattuale, Parte_2
ovvero, in via subordinata l , in via alternativa o Parte_3
solidale, a titolo di risarcimento o, in via ulteriormente gradata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 65.024,71
Euro, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, a titolo di differenza tra quanto dovuto, per le prestazioni rese dalla ricorrente in qualità di struttura sanitaria accreditata con il S.S.R., e quanto effettivamente corrisposto dall' Parte_2
per gli anni 2010 – 2013, stante l'illegittimità dello sconto di cui alla L. 296/2006
(Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 796, applicato oltre il triennio 2007 –
2009, come prevedeva il testo della legge. Si costituiva in giudizio l
[...]
, deducendo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore CP_3
del Giudice Amministrativo;
la propria carenza di legittimazione passiva, dovendosi considerare legittimata passivamente la . Affermava la CP_2
2 perdurante vigenza del defalco ex art. 1, comma 796, lett. o), della Legge n.
296/2006; l'esistenza di accordi contrattuali, nei quali era fissato un budget che rappresentava il limite massimo della remunerazione della struttura;
e la non applicabilità degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002. Si costituiva altresì la CP_2
, deducendo sostanzialmente le stesse eccezioni dell ,
[...] Controparte_3
nonché contestando la domanda risarcitoria e la domanda ex art. 2041 c.c., svolte in via alternativa. Mutato il rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., sesto comma, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2019, con termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Sulle rispettive conclusioni la causa era spedita in decisione all'udienza del 10.11.2020. Motivi della decisione Il tema attiene alla chiara giurisdizione di questo G.O. in quanto la controversia non impinge il potere amministrativo quanto piuttosto l'esegesi delle reciproche obbligazioni civilistiche, in relazione agli specifici impegni tra Contr le parti. La legittimazione risiede sia in capo alla , la quale ha firmato i contratti, sia nella Regione che di quei contratti appare garante di ultima CP_2
istanza. Venendo al tema giuridico esso appare mal posto dalla parte ricorrente
La difesa della indica nella normativa statale (L. Parte_1
296/2006, Finanziaria 2007, art. 1, comma 796) la causa del presunto limite Contr imposto ai pagamenti effettuati dalla nei propri confronti nel periodo 2010 al 2013 e, conseguentemente, ritiene che la legge non si applichi al periodo in esame. La legge prevedeva appunto un abbattimento dei costi solo per quello specifico triennio, dal 2010 al 2013; secondo la difesa della
[...]
non è normativamente possibile dare alla norma Parte_1
applicazione oltre il periodo strettamente da essa stabilito. Il tema è mal posto. Il tema reale appare il limite del budget fissato contrattualmente (si vedano i Contr contratti depositati dalla convenuta . A tale eccezione che si fonda sul rispetto del contratto vincolante per le parti, la difesa della
[...]
oppone la considerazione secondo la quale:… “Accertato Parte_1
che lo sconto è cessato nell'anno 2009, l avrebbe dovuto limitare Parte_2
3 la richiesta di prestazioni a quelle indicate dalla Regione con il budget.
Evidentemente il bisogno dei pazienti residenti nel territorio di pertinenza dell era ben superiore;
ciò ha spinto la controparte ad optare per una Pt_2
richiesta illegittima, che oggi dovrà esser sanzionata da codesto Ecc.mo
Tribunale. In buona sostanza, la presunta violazione del budget regionale, qualora venga riconosciuto il diritto fatto valere dalla struttura, dipende esclusivamente da un comportamento illegittimo dell' che, come Parte_2
sopra rilevato, ha inteso, con tale espediente, coprire il proprio fabbisogno assistenziale. (pag.12comparsa conclusionale udienza 8 luglio 2019). Il dato contrattuale appare sensibilmente diverso. La difesa della parte ricorrente indica il budget regionale mentre il contratto indica il budget specificamente assegnato al soggetto erogatore. Il contratto vigente tra le parti per l'anno 2010 (ma gli altri sono simili nella sostanza) prevedeva testualmente: a) il budget assegnato per l'anno 2010 all'erogatore è quello di cui alla colonna finale della tabella in allegato “TETTI 2010” assistenza specialistica” del rispettivo decreto commissariale di approvazione n. 44 del 31 maggio 2010. b) l'erogatore si impegna ad assicurare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale fino alla concorrenza del budget ( ) assegnato di cui al punto a il tetto Parte_4
massimo di cui sopra è quantificato al lordo della compartecipazione aggiuntiva disposta a decorrere dall'1.12.2008 Le prestazioni erogate oltre il tetto massimo
(budget) non sono riconosciute e non potranno essere in alcun modo essere poste a carico del al punto h) del contratto 2010 è significativamente Parte_5
scritto: “le prestazioni effettuate oltre il budget (tetto massimo) non sono fatturabili da parte dell'erogatore né liquidabili da parte della
[...]
”. al punto m) incisivamente è scritto: “le parti si danno atto che da CP_3
parte dei competenti uffici regionali verrà svolta una verifica sui criteri di determinazione dei budget 2008 e 2009 e laddove da tale verifica emergessero errori di calcolo e\o omissioni , gli stessi potrebbero essere idonei a produrre Contr effetti anche sul budget 2010. .In tal caso la si riserva di apportare modifiche
4 al presente accordo al solo fine di recepire i dati corretti del budget 2010. I contratti degli anni successivi – come detto - sono sostanzialmente con le medesime prescrizioni. Inoltre in tutti i contratti le parti richiamano – al fine di non riconoscere prestazioni erogate oltre il budget - il disposto di cui all'art. 8 quinquies comma 2 lettera e-bis del dlgs 502\1992 norma che costituisce l'architrave su cui poggiano gli accordi negoziali. Il comma 2 deve in questa sede essere riportato per intero poiché chiarisce che gli accordi pattizi si fondano proprio su tale norma. comma 2 In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e delle
5 prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies. e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato. Il legislatore era stato molto chiaro: anche in caso di variazioni tariffarie il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d) ossia proprio il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate, La lettera d) si riferisce appunto al budget annuale assegnato alla struttura che non può, in nessun caso, essere superato. Il budget appare un muro invalicabile. Appare chiaro che il budget era quello predeterminato ed indicato nel contratto che la società, erogatore del servizio, contrattualmente, si era scientemente impegnata a rispettare. La società si era vincolata liberamente alla produzione di un determinato volume di affari oltre il quale nulla di più le sarebbe stato riconosciuto. A riprova nei documenti sono Contr state prodotte alcun lettere di richiamo della con le quali si richiedeva negli anni (ad es. 2011,2012) alla odierna ricorrente la somma eccedente il budget assegnato, alla specifica struttura, e previsto dai vari DPCA. In buona sostanza la struttura si era impegnata contrattualmente a non eccedere il limite del budget strettamente assegnatole. La legge 296/2006, Finanziaria 2007, art. 1, comma
796 aveva creato solo i presupposti normativi dell'abbattimento scontistico;
negli Contr anni seguenti le hanno adottato moduli contrattuali, liberamente accettati,
6 che impediscono il superamento dei costi prefissati ogni anno e trovano nel dlgs.
n.502\1992 la loro base applicativa. Il vincolo è di chiara matrice contrattuale ma trova nella legge la sua radice istitutiva. Tra l'altro corre l'obbligo di osservare che la prevalente giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III,
27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III,
14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la eventuale mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili
(Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832).
Al di là del fermo vincolo contrattuale vigente, come visto chiaramente vincolante, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi che comprovano che la struttura accreditata non possa mai vantare un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget. La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma
8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012, n. 3; Cons. Stato,
02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost.
26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n.
356) sostanzialmente ammettono che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Gli obiettivi sono perseguiti appunto con contratti che fissano il limite massimo di spesa (sul tema Cassazione sez. III,
7 29/10/2019, ud. 12/07/2019, dep. 29/10/2019, n.27608). La domanda, pertanto, è rigettata. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. “
3.L'appello è stato proposto per i seguenti motivi che sono stati ben sintetizzati Contr nella comparsa di risposta della
“-con il primo motivo contesta la decisione di primo grado per violazione della legge n. 296/2006 (art. 1, co. 796, lett. o), con conseguente erroneità della
Sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.. Si tratta, invero, del fondamentale thema decidendum della vertenza che ci occupa, riguardante la corretta ermeneutica del citato art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n.
296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). In sostanza, l'interpretazione del primo
Giudice sarebbe illogica e immotivata perché ignorerebbe l'oggetto dell'azione, ovvero la declaratoria di illegittimità dell'applicazione dello sconto oltre il triennio 2007-2009 con il conseguente inadempimento contrattuale della
[...]
Pertanto, tale omissione di pronuncia determinerebbe la nullità della CP_1
Sentenza in base al principio contenuto nell'art. 161 c.p.c., legittimando in tal modo l'odierna appellante a far valere il suindicato vizio come motivo di impugnazione. -Con il secondo motivo la S.r.l. VE.DI. Radiologica deduce che dal palese vizio di omessa denuncia sarebbero scaturiti gli ulteriori vizi della ultrapetizione ed extrapetizione;
il giudicante, secondo quanto affermato da controparte, avrebbe sostituito la domanda di inadempimento incardinata sull'illegittimità dello sconto, con altra domanda, alterando gli elementi posti a fondamento della domanda reale, travalicando i limiti posti dall'art. 112 c.p.c. -
Infine, con il terzo motivo di impugnazione della sentenza gravata, l'appellante deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, affermando che il giudicante, omettendo di esporre in maniera concisa le motivazioni in fatto e in diritto poste alla base della decisione, non avrebbe specificato o illustrato le
8 ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, non conformando la Sentenza alla peculiarità del caso concreto. In particolare,
l'odierna appellata fa riferimento a degli erronei richiami normativi evidenziati dal giudicante quali, ad esempio, l'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e) bis, del
D.lgs. n. 502/1992, relativo all'incremento delle tariffe a seguito di modificazioni, mediante le quali avviene la remunerazione delle prestazioni in corso di anno.
Secondo la controparte la fattispecie in esame non attiene al valore unitario dei tariffari regionali incrementato nel corso dell'anno, ma all'applicazione dello sconto da parte del , nella remunerazione della Parte_6
specialistica ambulatoriale oltre il triennio consentito dalla legge n. 296/2006. In base a ciò, non sarebbe avvenuto alcun imprevisto incremento della tariffa nel Contr corso dell'anno ma, ab origine, l avrebbe ridotto unilateralmente il pagamento del 20%, sebbene la legge finanziaria del 2007 circoscrivesse la pratica limitatamente al triennio 2007-2009. Viene asserito, inoltre, che la documentazione depositata dalle amministrazioni chiamate in giudizio è incompleta e inidonea a sostenere le eccezioni dispiegate in merito al superamento del tetto assegnato per prestazioni rese extra budget, sicchè le lettere di richiamo allegate dall'odierna appellata, riguardanti il rimborso da parte ricorrente di somme extra budget, non sarebbero in realtà veritiere, in quanto il sistema informatico SIAS, utilizzato per generare le fatture relative alle prestazioni erogate, non avrebbe mai prodotto fatture inerenti a prestazioni eccedenti il budget. Veniva quindi eccepita l'inesistenza di prove relative al superamento del tetto.”
4. Essi sono infondati e devono essere congiuntamente esaminati.
In realtà il Tribunale ha ben colto il nodo centrale della questione, sicchè, nonostante non si sia pronunziato sulla illegittimità dello sconto tariffario, -che questa Corte, ad integrandum, non può non riaffermare in considerazione della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema ( Cass. 22137/2020 e ss)
- ha valutato quali sarebbero stati gli effetti in relazione al petitum sostanziale, in
9 quanto una volta escluso lo sconto tariffario la pretesa creditoria non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, operando comunque il limite dei tetti di spesa.
E pertanto evidente, come si evince agevolmente dalla lettura della sentenza, la palese insussistenza dei vizi procedurali lamentati.
5. Nel merito l'appello è infondato.
La pretesa creditoria dell'appellante era stata contrastata dalle controparti in relazione alla invalicabilità dei tetti di spesa.
In tutti gli accordi sottoscritti inter partes era espressamente previsto che l'appellante si impegnava ad assicurare le prestazioni sino alla concorrenza del
Budget assegnato, che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo non sarebbero state riconosciute e che, ai fini del rispetto dei tetti di spesa, trovava applicazione l'art.
8-quinquies, comma II, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. sulla rideterminazione delle prestazioni in caso di variazioni tariffarie.
Al riguardo la Corte, rimeditando proprie precedenti pronunce in materia, e sulla scia dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, osserva che la questione del cd. Budget o “tetto di spesa” si riferisce all'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private in regime convenzionato con il sistema sanitario nazionale, che, al fine di garantire assistenza sanitaria essenziale ed uniforme alla cittadinanza, si avvale anche di strutture private con meccanismi di rimborso economico di quanto erogato entro un preventivato “tetto di spesa” rimborsabile per ciascuna struttura per ciascun anno, secondo il sistema di accreditamento di cui al dlgs n. 502/1992. Nell'ambito di questa cornice rispetto all'eccezione di raggiungimento del budget da parte della struttura, deve ritenersi Contr che l'allegazione difensiva e documentale operata dall' in primo grado sia sussumibile nell'alveo dell'”eccezione in senso lato” e come tale suscettibile anche di essere rilevata d'ufficio e non soggetta al divieto posto dall'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. di proporre in appello nuove eccezioni, in quanto espressamente limitato alle sole eccezioni in senso stretto.
10 In punto di diritto, con recentissimo arresto, la Corte di Cassazione, con riguardo a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio desumibili dal contratto oggetto di causa (v. Cass. n. 34053/2023 del 05/12/2023 in motivazione) ha statuito che: “Varrà sul punto rammentare che sono eccezioni in senso lato quelle che consistono nella allegazione e/o rilevazione (se fatta dalla parte sulla base di un fatto da essa stessa allegato o di un fatto acquisito al giudizio tramite l'istruzione) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice sulla base di un fatto allegato o comunque acquisito al giudizio anche tramite l'istruzione, rispetto al quale la legge non riservi il potere di introdurlo e comunque di evidenziarne l'efficacia alla parte, nel qual caso si configura la c.d. eccezione in senso stretto) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. Come tali esse sono rilevabili d'ufficio perché non si tratta di eccezioni riservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n. 1099; Sez. U. 27/07/2005, n. 15661).
In tale ipotesi, che certamente ricorre nel caso in esame, dette eccezioni sono sottratte al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., alla condizione che esse siano proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n.
10531; Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U. 25/05/2001, n. 226/SU;
v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n. 27998; Cass. n. 8525 del 06/05/2020). Nel caso di specie il fatto impeditivo posto ad oggetto della eccezione emerge dallo stesso contratto di locazione, della cui acquisizione agli atti già nel giudizio di primo grado dà atto lo stesso ricorrente “. Ed ancora: “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non
11 necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023
– in massima). Inoltre: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati
"ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. (v. Sez.
U. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 – in massima).
I recenti arresti giurisprudenziali ora menzionati si pongono sostanzialmente in linea di continuità rispetto a più risalenti arresti sul distinguo tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto come espressione di un orientamento giurisprudenziale ben consolidato;
sul punto, infatti, la Cassazione a Sezioni
Unite, già tempo addietro, aveva statuito che:” È da osservare che il legislatore presuppone la distinzione tra i due tipi di eccezione ma non la definisce e l'affida così all'interprete; infatti l'art. 112 cod. cit., secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, suole essere considerato come norma in bianco, ossia da completare in sede di applicazione quanto alla nozione di eccezione officiosa oppure riservata all'iniziativa di parte. Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l'interprete da questo compito, escludendo espressamente la rilevabilità d'ufficio: così, fra i numerosi possibili esempi, nell'art. 1242, primo comma, cod. civ. quanto all'eccezione di compensazione;
nell'art. 1442, quarto comma, quanto all'eccezione di annullabilità del contratto;
nell'art. 1460, primo comma, quanto all'eccezione di inadempimento;
e, per ciò che più da vicino attiene alla materia
12 qui in questione, nell'art. 2938 quanto all'eccezione di prescrizione. Al di fuori di questi casi, nei quali l'interprete deve semplicemente uniformarsi alla chiara lettera della legge, la nozione di eccezione in senso stretto è rimasta a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte, la quale tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n.1099, ha provveduto alla sistemazione della materia. La semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa viene considerata come "mera difesa" (non è stato accolto il termine "obiezione", proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi (ad es. il pagamento del debito) è definita come "eccezione in senso lato". La suddetta sentenza considera come "eccezione in senso stretto" quella consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall'attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell'avversario. In questi casi, aggiungono le Sezioni unite, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinati fatti non ha di per sè efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale. Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione), il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della volontà dell'interessato come elemento integrativo della fattispecie difensiva esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, possa il giudice desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte. Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l'interesse a valersi dell'eccezione non è necessariamente legato all'interesse a resistere alla pretesa attrice e, ulteriore conseguenza, la volontà di non valersi di quel mezzo rende facilmente tollerabile - per usare
13 espressioni di una ormai risalente dottrina - l'eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà. La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del 1998 viene riaffermata dalle stesse Sezioni unite con la sent. 25 maggio 2001 n. 266, in tema di rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno, nonché dalle sentenze 1 aprile 2004 n. 6450, 8 aprile 2004 n. 6943 e 21 agosto 2004 n. 16501. (v. Cass. SSUU. N. 15661/2005- in motivazione).
Ciò premesso in punto di eccezione in senso lato, va anche osservato che assolutamente incompatibili con tale ricostruzione sistematica si presentano gli arresti della Cassazione sull'onere probatorio di superamento del budget gravante sull'ente debitore (v. Cass. n. 5661/2021 e n. 10182/2021 e da ultimo Cass
29474/2024 ), muovendosi i due momenti procedurali su piani differenti e per certi aspetti complementari, essendo l'onere della prova relativo all'introduzione nel processo del presupposto dato documentale e/o probatorio in genere del budget e l'eccezione in senso lato relativa alle difese ed alle valutazioni inferenziali, in termini impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata, che su tale allegazione riposano.
Rispetto al caso di specie va evidenziato che il dato del superamento del budget è Contr stato introdotto in causa dalla come effetto conseguente alla disapplicazione dello sconto tariffario ed è stato espressamente richiamato a pagina 12 della comparsa di risposta del primo grado di giudizio.
Quanto, poi, agli effetti impeditivi della pretesa creditoria della struttura discendenti da tale dato, è consolidato principio di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n. 27608) quello per cui è “altrettanto vero e prevalente che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante
(Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n.184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206;
Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
14 Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata
(anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget — ipotesi occorsa nella fattispecie concreta — per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili
(Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832).
Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi — l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs
23 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (su cui.
Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio
Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost.
28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) — i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai
15 soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi. Dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di Contr spesa non vi è alcun obbligo dell di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
La Corte di Cassazione, d'altronde, con l'ordinanza 33371/24 ha, nfatti,ribadito:
“Questa Corte, nell'ordinanza n. 19588/2024, ha già affermato che l'illegittima applicazione dello sconto tariffario per le prestazioni successive al 2009, come da giurisprudenza costante di questa Corte, non consente comunque lo sforamento del budget, atteso che il tetto di spesa, espresso in cifra fissa (sia pur conteggiata a suo tempo con riferimento a valori illegittimamente scontati) resta insuperabile.”
Inquadrato il superamento del tetto di spesa come eccezione in senso lato e non in senso stretto, l'onere della prova gravava sull'appellante e non è stato assolto essendosi quest'ultimo limitato ad affermare che esso gravasse sulla controparte .
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle Parte_1
spese del grado in favore delle appellate che liquida per ciascuna di esse in €
8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U
115/2002.
Roma, 21.7-2025
IL PRESIDENTE EST.
16
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7620/2021 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del giorno 07/05/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CALCIOLI FILIPPO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. TANDOI MARIA CRISTINA MAZZOLI GABRIELLA
E
) CP_2 P.IVA_3
Avv. BARONE ROBERTA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8489/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1
con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda di condanna della CP_1
2 al pagamento in suo favore della somma di € 65.024,71 pari al valore monetario
[...]
Contr della illegittima decurtazione tariffaria imposta dalla oltre agli interessi al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002, dalla ricezione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo.
Si sono costituite in giudizio e instando per il CP_1 CP_2
rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è infondato.
Appare opportuno riportare esteso la sentenza impugnata non solo per inquadrare la vicenda, ma per cogliere più agevolmente le ragioni di infondatezza del gravame.
“Con ricorso ex art. 702 quater c.p.c. la Società ricorrente chiedeva fosse condannata l , a titolo di inadempimento contrattuale, Parte_2
ovvero, in via subordinata l , in via alternativa o Parte_3
solidale, a titolo di risarcimento o, in via ulteriormente gradata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 65.024,71
Euro, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, a titolo di differenza tra quanto dovuto, per le prestazioni rese dalla ricorrente in qualità di struttura sanitaria accreditata con il S.S.R., e quanto effettivamente corrisposto dall' Parte_2
per gli anni 2010 – 2013, stante l'illegittimità dello sconto di cui alla L. 296/2006
(Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 796, applicato oltre il triennio 2007 –
2009, come prevedeva il testo della legge. Si costituiva in giudizio l
[...]
, deducendo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore CP_3
del Giudice Amministrativo;
la propria carenza di legittimazione passiva, dovendosi considerare legittimata passivamente la . Affermava la CP_2
2 perdurante vigenza del defalco ex art. 1, comma 796, lett. o), della Legge n.
296/2006; l'esistenza di accordi contrattuali, nei quali era fissato un budget che rappresentava il limite massimo della remunerazione della struttura;
e la non applicabilità degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002. Si costituiva altresì la CP_2
, deducendo sostanzialmente le stesse eccezioni dell ,
[...] Controparte_3
nonché contestando la domanda risarcitoria e la domanda ex art. 2041 c.c., svolte in via alternativa. Mutato il rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., sesto comma, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2019, con termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Sulle rispettive conclusioni la causa era spedita in decisione all'udienza del 10.11.2020. Motivi della decisione Il tema attiene alla chiara giurisdizione di questo G.O. in quanto la controversia non impinge il potere amministrativo quanto piuttosto l'esegesi delle reciproche obbligazioni civilistiche, in relazione agli specifici impegni tra Contr le parti. La legittimazione risiede sia in capo alla , la quale ha firmato i contratti, sia nella Regione che di quei contratti appare garante di ultima CP_2
istanza. Venendo al tema giuridico esso appare mal posto dalla parte ricorrente
La difesa della indica nella normativa statale (L. Parte_1
296/2006, Finanziaria 2007, art. 1, comma 796) la causa del presunto limite Contr imposto ai pagamenti effettuati dalla nei propri confronti nel periodo 2010 al 2013 e, conseguentemente, ritiene che la legge non si applichi al periodo in esame. La legge prevedeva appunto un abbattimento dei costi solo per quello specifico triennio, dal 2010 al 2013; secondo la difesa della
[...]
non è normativamente possibile dare alla norma Parte_1
applicazione oltre il periodo strettamente da essa stabilito. Il tema è mal posto. Il tema reale appare il limite del budget fissato contrattualmente (si vedano i Contr contratti depositati dalla convenuta . A tale eccezione che si fonda sul rispetto del contratto vincolante per le parti, la difesa della
[...]
oppone la considerazione secondo la quale:… “Accertato Parte_1
che lo sconto è cessato nell'anno 2009, l avrebbe dovuto limitare Parte_2
3 la richiesta di prestazioni a quelle indicate dalla Regione con il budget.
Evidentemente il bisogno dei pazienti residenti nel territorio di pertinenza dell era ben superiore;
ciò ha spinto la controparte ad optare per una Pt_2
richiesta illegittima, che oggi dovrà esser sanzionata da codesto Ecc.mo
Tribunale. In buona sostanza, la presunta violazione del budget regionale, qualora venga riconosciuto il diritto fatto valere dalla struttura, dipende esclusivamente da un comportamento illegittimo dell' che, come Parte_2
sopra rilevato, ha inteso, con tale espediente, coprire il proprio fabbisogno assistenziale. (pag.12comparsa conclusionale udienza 8 luglio 2019). Il dato contrattuale appare sensibilmente diverso. La difesa della parte ricorrente indica il budget regionale mentre il contratto indica il budget specificamente assegnato al soggetto erogatore. Il contratto vigente tra le parti per l'anno 2010 (ma gli altri sono simili nella sostanza) prevedeva testualmente: a) il budget assegnato per l'anno 2010 all'erogatore è quello di cui alla colonna finale della tabella in allegato “TETTI 2010” assistenza specialistica” del rispettivo decreto commissariale di approvazione n. 44 del 31 maggio 2010. b) l'erogatore si impegna ad assicurare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale fino alla concorrenza del budget ( ) assegnato di cui al punto a il tetto Parte_4
massimo di cui sopra è quantificato al lordo della compartecipazione aggiuntiva disposta a decorrere dall'1.12.2008 Le prestazioni erogate oltre il tetto massimo
(budget) non sono riconosciute e non potranno essere in alcun modo essere poste a carico del al punto h) del contratto 2010 è significativamente Parte_5
scritto: “le prestazioni effettuate oltre il budget (tetto massimo) non sono fatturabili da parte dell'erogatore né liquidabili da parte della
[...]
”. al punto m) incisivamente è scritto: “le parti si danno atto che da CP_3
parte dei competenti uffici regionali verrà svolta una verifica sui criteri di determinazione dei budget 2008 e 2009 e laddove da tale verifica emergessero errori di calcolo e\o omissioni , gli stessi potrebbero essere idonei a produrre Contr effetti anche sul budget 2010. .In tal caso la si riserva di apportare modifiche
4 al presente accordo al solo fine di recepire i dati corretti del budget 2010. I contratti degli anni successivi – come detto - sono sostanzialmente con le medesime prescrizioni. Inoltre in tutti i contratti le parti richiamano – al fine di non riconoscere prestazioni erogate oltre il budget - il disposto di cui all'art. 8 quinquies comma 2 lettera e-bis del dlgs 502\1992 norma che costituisce l'architrave su cui poggiano gli accordi negoziali. Il comma 2 deve in questa sede essere riportato per intero poiché chiarisce che gli accordi pattizi si fondano proprio su tale norma. comma 2 In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e delle
5 prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies. e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato. Il legislatore era stato molto chiaro: anche in caso di variazioni tariffarie il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d) ossia proprio il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate, La lettera d) si riferisce appunto al budget annuale assegnato alla struttura che non può, in nessun caso, essere superato. Il budget appare un muro invalicabile. Appare chiaro che il budget era quello predeterminato ed indicato nel contratto che la società, erogatore del servizio, contrattualmente, si era scientemente impegnata a rispettare. La società si era vincolata liberamente alla produzione di un determinato volume di affari oltre il quale nulla di più le sarebbe stato riconosciuto. A riprova nei documenti sono Contr state prodotte alcun lettere di richiamo della con le quali si richiedeva negli anni (ad es. 2011,2012) alla odierna ricorrente la somma eccedente il budget assegnato, alla specifica struttura, e previsto dai vari DPCA. In buona sostanza la struttura si era impegnata contrattualmente a non eccedere il limite del budget strettamente assegnatole. La legge 296/2006, Finanziaria 2007, art. 1, comma
796 aveva creato solo i presupposti normativi dell'abbattimento scontistico;
negli Contr anni seguenti le hanno adottato moduli contrattuali, liberamente accettati,
6 che impediscono il superamento dei costi prefissati ogni anno e trovano nel dlgs.
n.502\1992 la loro base applicativa. Il vincolo è di chiara matrice contrattuale ma trova nella legge la sua radice istitutiva. Tra l'altro corre l'obbligo di osservare che la prevalente giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III,
27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III,
14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la eventuale mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili
(Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832).
Al di là del fermo vincolo contrattuale vigente, come visto chiaramente vincolante, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi che comprovano che la struttura accreditata non possa mai vantare un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget. La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma
8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012, n. 3; Cons. Stato,
02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost.
26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n.
356) sostanzialmente ammettono che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Gli obiettivi sono perseguiti appunto con contratti che fissano il limite massimo di spesa (sul tema Cassazione sez. III,
7 29/10/2019, ud. 12/07/2019, dep. 29/10/2019, n.27608). La domanda, pertanto, è rigettata. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. “
3.L'appello è stato proposto per i seguenti motivi che sono stati ben sintetizzati Contr nella comparsa di risposta della
“-con il primo motivo contesta la decisione di primo grado per violazione della legge n. 296/2006 (art. 1, co. 796, lett. o), con conseguente erroneità della
Sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.. Si tratta, invero, del fondamentale thema decidendum della vertenza che ci occupa, riguardante la corretta ermeneutica del citato art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n.
296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). In sostanza, l'interpretazione del primo
Giudice sarebbe illogica e immotivata perché ignorerebbe l'oggetto dell'azione, ovvero la declaratoria di illegittimità dell'applicazione dello sconto oltre il triennio 2007-2009 con il conseguente inadempimento contrattuale della
[...]
Pertanto, tale omissione di pronuncia determinerebbe la nullità della CP_1
Sentenza in base al principio contenuto nell'art. 161 c.p.c., legittimando in tal modo l'odierna appellante a far valere il suindicato vizio come motivo di impugnazione. -Con il secondo motivo la S.r.l. VE.DI. Radiologica deduce che dal palese vizio di omessa denuncia sarebbero scaturiti gli ulteriori vizi della ultrapetizione ed extrapetizione;
il giudicante, secondo quanto affermato da controparte, avrebbe sostituito la domanda di inadempimento incardinata sull'illegittimità dello sconto, con altra domanda, alterando gli elementi posti a fondamento della domanda reale, travalicando i limiti posti dall'art. 112 c.p.c. -
Infine, con il terzo motivo di impugnazione della sentenza gravata, l'appellante deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, affermando che il giudicante, omettendo di esporre in maniera concisa le motivazioni in fatto e in diritto poste alla base della decisione, non avrebbe specificato o illustrato le
8 ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, non conformando la Sentenza alla peculiarità del caso concreto. In particolare,
l'odierna appellata fa riferimento a degli erronei richiami normativi evidenziati dal giudicante quali, ad esempio, l'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e) bis, del
D.lgs. n. 502/1992, relativo all'incremento delle tariffe a seguito di modificazioni, mediante le quali avviene la remunerazione delle prestazioni in corso di anno.
Secondo la controparte la fattispecie in esame non attiene al valore unitario dei tariffari regionali incrementato nel corso dell'anno, ma all'applicazione dello sconto da parte del , nella remunerazione della Parte_6
specialistica ambulatoriale oltre il triennio consentito dalla legge n. 296/2006. In base a ciò, non sarebbe avvenuto alcun imprevisto incremento della tariffa nel Contr corso dell'anno ma, ab origine, l avrebbe ridotto unilateralmente il pagamento del 20%, sebbene la legge finanziaria del 2007 circoscrivesse la pratica limitatamente al triennio 2007-2009. Viene asserito, inoltre, che la documentazione depositata dalle amministrazioni chiamate in giudizio è incompleta e inidonea a sostenere le eccezioni dispiegate in merito al superamento del tetto assegnato per prestazioni rese extra budget, sicchè le lettere di richiamo allegate dall'odierna appellata, riguardanti il rimborso da parte ricorrente di somme extra budget, non sarebbero in realtà veritiere, in quanto il sistema informatico SIAS, utilizzato per generare le fatture relative alle prestazioni erogate, non avrebbe mai prodotto fatture inerenti a prestazioni eccedenti il budget. Veniva quindi eccepita l'inesistenza di prove relative al superamento del tetto.”
4. Essi sono infondati e devono essere congiuntamente esaminati.
In realtà il Tribunale ha ben colto il nodo centrale della questione, sicchè, nonostante non si sia pronunziato sulla illegittimità dello sconto tariffario, -che questa Corte, ad integrandum, non può non riaffermare in considerazione della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema ( Cass. 22137/2020 e ss)
- ha valutato quali sarebbero stati gli effetti in relazione al petitum sostanziale, in
9 quanto una volta escluso lo sconto tariffario la pretesa creditoria non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, operando comunque il limite dei tetti di spesa.
E pertanto evidente, come si evince agevolmente dalla lettura della sentenza, la palese insussistenza dei vizi procedurali lamentati.
5. Nel merito l'appello è infondato.
La pretesa creditoria dell'appellante era stata contrastata dalle controparti in relazione alla invalicabilità dei tetti di spesa.
In tutti gli accordi sottoscritti inter partes era espressamente previsto che l'appellante si impegnava ad assicurare le prestazioni sino alla concorrenza del
Budget assegnato, che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo non sarebbero state riconosciute e che, ai fini del rispetto dei tetti di spesa, trovava applicazione l'art.
8-quinquies, comma II, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. sulla rideterminazione delle prestazioni in caso di variazioni tariffarie.
Al riguardo la Corte, rimeditando proprie precedenti pronunce in materia, e sulla scia dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, osserva che la questione del cd. Budget o “tetto di spesa” si riferisce all'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private in regime convenzionato con il sistema sanitario nazionale, che, al fine di garantire assistenza sanitaria essenziale ed uniforme alla cittadinanza, si avvale anche di strutture private con meccanismi di rimborso economico di quanto erogato entro un preventivato “tetto di spesa” rimborsabile per ciascuna struttura per ciascun anno, secondo il sistema di accreditamento di cui al dlgs n. 502/1992. Nell'ambito di questa cornice rispetto all'eccezione di raggiungimento del budget da parte della struttura, deve ritenersi Contr che l'allegazione difensiva e documentale operata dall' in primo grado sia sussumibile nell'alveo dell'”eccezione in senso lato” e come tale suscettibile anche di essere rilevata d'ufficio e non soggetta al divieto posto dall'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. di proporre in appello nuove eccezioni, in quanto espressamente limitato alle sole eccezioni in senso stretto.
10 In punto di diritto, con recentissimo arresto, la Corte di Cassazione, con riguardo a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio desumibili dal contratto oggetto di causa (v. Cass. n. 34053/2023 del 05/12/2023 in motivazione) ha statuito che: “Varrà sul punto rammentare che sono eccezioni in senso lato quelle che consistono nella allegazione e/o rilevazione (se fatta dalla parte sulla base di un fatto da essa stessa allegato o di un fatto acquisito al giudizio tramite l'istruzione) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice sulla base di un fatto allegato o comunque acquisito al giudizio anche tramite l'istruzione, rispetto al quale la legge non riservi il potere di introdurlo e comunque di evidenziarne l'efficacia alla parte, nel qual caso si configura la c.d. eccezione in senso stretto) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. Come tali esse sono rilevabili d'ufficio perché non si tratta di eccezioni riservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n. 1099; Sez. U. 27/07/2005, n. 15661).
In tale ipotesi, che certamente ricorre nel caso in esame, dette eccezioni sono sottratte al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., alla condizione che esse siano proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n.
10531; Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U. 25/05/2001, n. 226/SU;
v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n. 27998; Cass. n. 8525 del 06/05/2020). Nel caso di specie il fatto impeditivo posto ad oggetto della eccezione emerge dallo stesso contratto di locazione, della cui acquisizione agli atti già nel giudizio di primo grado dà atto lo stesso ricorrente “. Ed ancora: “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non
11 necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023
– in massima). Inoltre: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati
"ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. (v. Sez.
U. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 – in massima).
I recenti arresti giurisprudenziali ora menzionati si pongono sostanzialmente in linea di continuità rispetto a più risalenti arresti sul distinguo tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto come espressione di un orientamento giurisprudenziale ben consolidato;
sul punto, infatti, la Cassazione a Sezioni
Unite, già tempo addietro, aveva statuito che:” È da osservare che il legislatore presuppone la distinzione tra i due tipi di eccezione ma non la definisce e l'affida così all'interprete; infatti l'art. 112 cod. cit., secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, suole essere considerato come norma in bianco, ossia da completare in sede di applicazione quanto alla nozione di eccezione officiosa oppure riservata all'iniziativa di parte. Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l'interprete da questo compito, escludendo espressamente la rilevabilità d'ufficio: così, fra i numerosi possibili esempi, nell'art. 1242, primo comma, cod. civ. quanto all'eccezione di compensazione;
nell'art. 1442, quarto comma, quanto all'eccezione di annullabilità del contratto;
nell'art. 1460, primo comma, quanto all'eccezione di inadempimento;
e, per ciò che più da vicino attiene alla materia
12 qui in questione, nell'art. 2938 quanto all'eccezione di prescrizione. Al di fuori di questi casi, nei quali l'interprete deve semplicemente uniformarsi alla chiara lettera della legge, la nozione di eccezione in senso stretto è rimasta a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte, la quale tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n.1099, ha provveduto alla sistemazione della materia. La semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa viene considerata come "mera difesa" (non è stato accolto il termine "obiezione", proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi (ad es. il pagamento del debito) è definita come "eccezione in senso lato". La suddetta sentenza considera come "eccezione in senso stretto" quella consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall'attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell'avversario. In questi casi, aggiungono le Sezioni unite, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinati fatti non ha di per sè efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale. Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione), il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della volontà dell'interessato come elemento integrativo della fattispecie difensiva esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, possa il giudice desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte. Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l'interesse a valersi dell'eccezione non è necessariamente legato all'interesse a resistere alla pretesa attrice e, ulteriore conseguenza, la volontà di non valersi di quel mezzo rende facilmente tollerabile - per usare
13 espressioni di una ormai risalente dottrina - l'eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà. La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del 1998 viene riaffermata dalle stesse Sezioni unite con la sent. 25 maggio 2001 n. 266, in tema di rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno, nonché dalle sentenze 1 aprile 2004 n. 6450, 8 aprile 2004 n. 6943 e 21 agosto 2004 n. 16501. (v. Cass. SSUU. N. 15661/2005- in motivazione).
Ciò premesso in punto di eccezione in senso lato, va anche osservato che assolutamente incompatibili con tale ricostruzione sistematica si presentano gli arresti della Cassazione sull'onere probatorio di superamento del budget gravante sull'ente debitore (v. Cass. n. 5661/2021 e n. 10182/2021 e da ultimo Cass
29474/2024 ), muovendosi i due momenti procedurali su piani differenti e per certi aspetti complementari, essendo l'onere della prova relativo all'introduzione nel processo del presupposto dato documentale e/o probatorio in genere del budget e l'eccezione in senso lato relativa alle difese ed alle valutazioni inferenziali, in termini impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata, che su tale allegazione riposano.
Rispetto al caso di specie va evidenziato che il dato del superamento del budget è Contr stato introdotto in causa dalla come effetto conseguente alla disapplicazione dello sconto tariffario ed è stato espressamente richiamato a pagina 12 della comparsa di risposta del primo grado di giudizio.
Quanto, poi, agli effetti impeditivi della pretesa creditoria della struttura discendenti da tale dato, è consolidato principio di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n. 27608) quello per cui è “altrettanto vero e prevalente che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante
(Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n.184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206;
Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
14 Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata
(anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget — ipotesi occorsa nella fattispecie concreta — per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili
(Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832).
Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi — l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs
23 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (su cui.
Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio
Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost.
28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) — i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai
15 soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi. Dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di Contr spesa non vi è alcun obbligo dell di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
La Corte di Cassazione, d'altronde, con l'ordinanza 33371/24 ha, nfatti,ribadito:
“Questa Corte, nell'ordinanza n. 19588/2024, ha già affermato che l'illegittima applicazione dello sconto tariffario per le prestazioni successive al 2009, come da giurisprudenza costante di questa Corte, non consente comunque lo sforamento del budget, atteso che il tetto di spesa, espresso in cifra fissa (sia pur conteggiata a suo tempo con riferimento a valori illegittimamente scontati) resta insuperabile.”
Inquadrato il superamento del tetto di spesa come eccezione in senso lato e non in senso stretto, l'onere della prova gravava sull'appellante e non è stato assolto essendosi quest'ultimo limitato ad affermare che esso gravasse sulla controparte .
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle Parte_1
spese del grado in favore delle appellate che liquida per ciascuna di esse in €
8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U
115/2002.
Roma, 21.7-2025
IL PRESIDENTE EST.
16