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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. VA D'TO Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. VA IR Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1727/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 3 dicembre 2025, promossa in questo grado
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Delle Croci n. 3/G, presso lo studio legale dell'avv. Bruno
Gattuso e rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Mongioj, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Palermo, via Maqueda n. 100, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Cannizzaro, per procura in atti
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per l'appellata: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 22 settembre 2022, il Tribunale di Termini Imerese, decidendo sulle opposizioni ad ingiunzioni proposte da nei confronti della , così Parte_1 Controparte_1
disponeva:
“rigetta i ricorsi depositati da parte ricorrente avverso le ordinanze ingiunzioni opposte;
conferma tutte le ordinanze ingiunzioni impugnate, per le argomentazioni esposte in parte motiva;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Amministrazione opposta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Esponeva il primo giudice che il ricorrente aveva proposto opposizione avverso quattro ordinanze ingiunzioni con le quali gli era stata irrogata la sanzione di euro 600,00, per ogni ingiunzione, per illegittimo conferimento di rifiuti, lamentando l'irregolarità nell'uso degli strumenti utilizzati per l'accertamento delle violazioni commesse.
Affermava il primo giudice che le doglianze del - secondo cui l' utilizzo del sistema di video Pt_1
sorveglianza da parte del sarebbe sfornito di prova - non avevano trovato Controparte_2
alcuna dimostrazione né altro fondamento in giudizio e, pertanto, la relativa eccezione era risultata infondata, mentre evidenziava che quanto era stato accertato dal – Corpo di Controparte_2
Polizia Municipale, con la nota prot. 267 del 16 febbraio 2019, provenendo dallo stesso organo accertatore, ed essendo firmata dal Comandante dell'organo accertatore, aveva sostanzialmente lo stesso valore probatorio e fede privilegiata del verbale di accertamento e contestazione d'illecito amministrativo ambientale.
Nella suddetta nota il Comandante della Polizia Municipale di aveva attestato che “ CP_2
all'epoca in cui sono state accertate le violazioni a carico dello stesso ( il ricorrente )..nel sito è collocato un cartello conforme alle prescrizioni del Codice…giacché ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale”, ed a fronte di ciò non vi erano prove contrarie ma soltanto e semplicemente delle fotografie prodotte da parte ricorrente solo successivamente al ricorso e, pertanto, la loro produzione era inammissibile nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 414 n. 5 c.p.c.. Inoltre non solo non risultava in alcun modo la data in cui le fotografie erano state scattate ma neppure era chiaramente identificabile il luogo raffigurato.
Irrilevanti ed ininfluenti erano le censure del ricorrente sull'esistenza o meno delle asserite comunicazioni al Comune di e, ancor più, sulla distanza tra l'abitazione del ricorrente ed CP_2 4
i cassonetti di c.da NE, in quanto l'art. 192 del Dlgs. 152/2006 sanzionava l'abbandono irregolare di rifiuti sul suolo, e non vi era dubbio alcuno che i rifiuti di cui alle ordinanze-ingiunzioni impugnate erano stati abbandonati in data 09.09.2017 dal – autore dell'illecito Parte_1
sanzionato – rimanendo in proposito irrilevante se il ne fosse il produttore o, invece, soltanto Pt_1
il trasportatore come espressamente prescriveva la norma.
Esponeva, altresì, che come accertato con i verbali di accertamento e contestazione d'illecito e poi confermato dalla Polizia Municipale di con la suddetta nota prot. 267 del 16 febbraio CP_2
2019 “ tra i rifiuti depositati dal ricorrente in località NE, vi erano dei rifiuti pericolosi, quali dei pneumatici e una batteria di autovettura, agenti di contaminazione dell'ambiente “ e, quindi. la contaminazione dell'ambiente si era realizzata in concreto, e ciò in violazione anche della ratio ispiratrice dell'art. 192 D.lgs. n. 152/06 .
Esponeva ancora che le ordinanze ingiunzioni nn. 3778, 3779, 3780 e 3781 del 17.09.2018 conseguenti ai verbali di contestazione d'illecito n. 22 e 23 del 11/9/2017 e n. 26 e 27 del 19/9/2017, erano state emesse tutte per abbandono di rifiuti ed avevano ad oggetto in alcuni casi rifiuti speciali pericolosi e in altri casi, invece, rifiuti speciali non pericolosi, ma sempre e comunque rifiuti speciali che andavano smaltiti in modo differenziato. Non si trattava, quindi, di rifiuti solidi urbani da poter conferire nei cassonetti di raccolta su strada o abbandonare sul suolo accanto agli stessi. Era evidente, pertanto, che la condotta illecita di abbandono di rifiuti sul suolo, accertata e sanzionata a carico del
, era stata da lui compiuta e ciò costituiva violazione dell'art. 192 co. 1° D.lvo 152/06, Pt_1
sanzionato dal successivo art. 255 co. 1 stesso decreto, sia che il fosse produttore o detentore Pt_1
dei rifiuti depositati, sia che fosse mero trasportatore degli stessi, perché in ogni caso ne era stato anche se per poco tempo detentore e li aveva abbandonati sul suolo in violazione della legge.
Le ordinanze-ingiunzioni di che trattasi, pertanto, erano state debitamente emesse e risultavano assolutamente legittime e valide, mentre le tesi dell'opponente non avevano alcun fondamento e/o riscontro né giuridico né reale e come tali andavano rigettate.
Rilevava, infine, che tutte le violazioni sanzionate erano state compiute nella stessa giornata del
09.09.2017 con più azioni distinte – quattro abbandoni in quattro orari distinti nella mattina e nel pomeriggio ( relativi alcuni a rifiuti speciali pericolosi altri a rifiuti speciali non pericolosi ) e, pertanto, non poteva trovare applicazione il 1° comma dell'art. 8 L. 689/81 che si riferiva a chi con una sola azione …viola diverse disposizioni…o commette più violazioni della stessa disposizione. 5
Anche le censure relative ad una presunta violazione dell'art. 11 L. 689/81 per eccessività della sanzione irrogata erano infondate poiché, contrariamente alle tesi avversarie, la sanzione prevista dall'art. 255 D.Lvo 152/06 per l'abbandono di rifiuti andava da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3000 euro, con aumento fino al doppio se si trattava di rifiuti pericolosi, ed erano state applicate nel minimo edittale per i rifiuti pericolosi mentre per i rifiuti non pericolosi era stato ingiunto il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale, ma comunque equivalente al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81 e, pertanto, la sanzione non si poteva definire eccessiva.
Per le suesposte considerazioni, andavano rigettati i ricorsi in opposizione, con conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che gli impianti di Parte_1
videosorveglianza – utilizzati per la contestazione delle violazioni- potevano legittimamente essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni soltanto in presenza dei requisiti di legge e precisamente:
a) la vigilanza con i sistemi di videosorveglianza doveva essere conforme al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il cui punto 5.2 stabiliva che: «l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689)».
Pertanto la videosorveglianza era metodo di accertamento residuale, quale extrema ratio, solo in caso di impossibilità, inefficacia o inattuabilità di misure di controllo alternative, e di ciò avrebbe dovuto essere data contezza nel provvedimento di accertamento sanzionatorio, che sul punto era silente.
Inoltre, qualora tale prerequisito fosse stato sussistente, l'utilizzo legittimo delle videoregistrazioni era condizionato all'osservanza di tutte le altre indicazioni del citato provvedimento del Garante del
8 aprile 2010 e in particolare la preventiva notificazione del trattamento dati, l'adozione di sistemi di sicurezza, il rispetto dei termini massimi di conservazione dei dati, la rilevazione esclusiva di quei dati utili alle finalità istituzionali del soggetto titolare del trattamento, etc.. Inoltre l'uso doveva essere limitato alla raccolta dei soli dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità 6
istituzionali, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
Tutti i suddetti profili erano rimasti del tutto deficitari ed oscuri in tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio (e tali erano rimasti anche in tutto il corso del giudizio e finanche in sentenza, nonostante la specifica eccezione di legittimità).
Era stata anche eccepita l'indefettibile necessità di assicurare l'informazione al pubblico che la zona fosse videosorvegliata, ricordando che l'Autorità Garante riteneva che si poteva utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato, ai sensi dell'articolo 13, co. 3 del Codice, nel provvedimento del 2004 e che tale requisito, nella prassi pressoché costante di tutte le PP.AA. e dei privati titolari di impianti di videosorveglianza, vedeva l'adozione di cartelli indicanti la presenza un sistema di videosorveglianza, che nel caso di specie erano (e sono) totalmente mancanti.
Era stato, altresì, eccepito che nessuna indicazione circa la presenza del sistema di videosorveglianza era presente nell'area videosorvegliata, né nelle aree adiacenti e neppure a distanza da esse e della sua esistenza non si trovava neppure traccia nel sito istituzionale del (fatta Controparte_2
eccezione per la pubblicazione dei provvedimenti relativi alla gara per l'aggiudicazione della fornitura dell'impianto, che qui non rilevava, avendo – evidentemente – caratteristiche e finalità ben diverse da quelli sopra delineati della tutela della privacy dei cittadini).
Nella specie aveva censurato la (evidente) mancanza nelle ordinanze opposte di qualsivoglia riferimento a detti requisiti di legittimità, circostanza che costituiva di per sé una lacuna del provvedimento sanzionatorio.
L'onere probatorio di dimostrare l'esistenza dei requisiti di legittimità dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza non poteva che incombere sulla parte che se ne era avvalsa, non potendosi ritenere che avrebbe dovuto fornire la prova negativa (cioè la mancanza dei requisiti di legge).
La prova della legittimità dell'uso non poteva che essere data mediante la produzione dei relativi atti amministrativi legittimanti che – se esistenti – erano nella piena ed immediata disponibilità dell'appellata.
Nel caso di specie, controparte non aveva prodotto detti atti amministrativi ma aveva preferito produrre “Controdeduzioni in fatto e in diritto”, cioè uno scritto difensivo in cui affermava che era stato approvato il regolamento comunale sulla videosorveglianza e tutela della privacy, circostanza che esulava dall'eccezione di cui in ricorso in quanto la sua approvazione era un obbligo per l'ente 7
che decideva di dotarsi di un impianto di videosorveglianza, anche quando non era utilizzato per l'accertamento delle violazioni.
Nello scritto difensivo si riferiva che in detto regolamento “viene dato atto del provvedimento del
Garante del 08.04.2010 punto 5.2”, locuzione che non offriva alcuna certezza circa il preciso tenore del provvedimento e circa l'eccezione formulata in ricorso.
Se gli atti amministrativi in questione fossero stati prodotti in giudizio o ne fosse stata ordinata la produzione, le parti e il giudice avrebbero potuto formulare le loro valutazioni giuridiche in merito alla legittimità o meno dell'utilizzo delle telecamere in riferimento al citato provvedimento del
Garante, piuttosto che doversi affidare alla personale valutazione dell'estensore delle
“controdeduzioni in fatto e in diritto” del . Lo stesso era a dirsi per ciò che Controparte_2
concerneva la duplice affermazione circa la delibera di G.M. 136 del 05.07.2016 che avrebbe previsto la collocazione di cartelli segnalatori in C.da NE (dove non vi erano cartelli all'epoca dei fatti, né vi sono a tutt'oggi), nonché circa l'affermazione che un cartello esisterebbe e sarebbe ben visibile, che non risultava essere fondata sulle risultanze di un sopralluogo, né era stata rilevata fotograficamente, come sarebbe stato necessario a fronte delle precise contestazioni in merito.
Aveva chiesto l'escussione del Comandante dei VVUU di per indicare la collocazione CP_2
del cartello di segnalazione anche servendosi dei rilievi fotografici dei luoghi (ripresi a 360°), versati in atti. Aveva chiesto, altresì, prova per testi circa l'epoca dell'effettuazione delle fotografie e circa la mancanza dei cartelli segnalatori, disattesa dal primo giudice. La richiesta di prova reiterava anche in questa sede di appello.
Rilevava che l'integrazione ex post dei provvedimenti sanzionatori con gli elementi che dovrebbero dimostrare l'utilizzo legittimo delle telecamere, non valeva a sanarne a posteriori la carenza nel provvedimento sanzionatorio. Inoltre rilevava che la sentenza attribuiva erroneamente alle citate
“Controdeduzioni in fatto e in diritto” un valore probatorio privilegiato, sostitutivo della produzione dei provvedimenti amministrativi citati, ritenendole ascrivibile agli artt. 2699 e 2700 c.c., stante che la fede privilegiata è attribuita ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Pertanto, in assenza di verbali che attestavano l'esecuzione di sopralluoghi il giorno del rilevamento dell'infrazione e poi ancora al momento della redazione delle “controdeduzioni in fatto e in diritto” il P.U. non aveva potuto accertare come “fatti accaduti in sua presenza” (che erano cioè caduti sotto la sua diretta percezione) la rilevazione dell'esistenza dei cartelli segnalatori alla data dell'infrazione e alla data delle controdeduzioni. 8
Circa l'asserita tardività della produzione fotografica, rilevava che la necessità di produrre le fotografie era sorta solo in corso di giudizio e solo a seguito della pretesa avversaria di sopperire alle necessarie produzioni documentali con il citato scritto difensivo e con la mera affermazione che sui luoghi sarebbe presente un cartello di segnalazione. Nelle fotografie era palese che era ben visibili nello slargo in cui erano allocati i cassonetti dei rifiuti tutti i cartelli ivi presenti, in ogni possibile direzione, ma non figurava alcun cartello di segnalazione della video sorveglianza.
La subordinazione dell'ordine di esibizione dei citati atti amministrativi, la cui produzione era stata omessa da controparte, ad una preventiva richiesta di accesso da parte del ricorrente ex L.241/90 era illegittima sia perché le norme di cui agli artt.210 e 213 c.p.c. non prevedevano tale preventiva richiesta e sia perché un accesso agli atti, con i termini che implicava, sarebbe stata incompatibile con il termine previsto dalla legge per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione. Sul punto il primo giudice avrebbe dovuto: a) rilevare che il provvedimento sanzionatorio difettava ab origine di qualsiasi riferimento alla legittimità dell'utilizzo dell'impianto di video sorveglianza e assumere la propria conseguente decisione sull'eccezione, senza strascichi istruttori;
b) in alternativa avrebbe dovuto rilevare il mancato assolvimento da parte della al proprio onere probatorio Controparte_1
in proposito, con la medesima conseguenza sull'esito del giudizio;
c) in alternativa ulteriore avrebbe dovuto valutare positivamente la necessità dell'ordine di esibizione per acquisire ogni certezza del caso circa la precisa eccezione formulata ( primo motivo ).
Era errato ed illogico ritenere che le segnalazioni dallo stesso effettuate al Comune di CP_2
fossero “irrilevanti ed ininfluenti”, in quanto smentivano l'ipotesi che si era liberato in modo illecito dei propri rifiuti.
Ed, invero, non era da condividere l' equiparazione tra abbandono di rifiuti in senso proprio e mero spostamento, che appariva tutt'altro che conforme alla ratio legis, bensì ad essa contraria. Infatti la norma mirava a scongiurare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, fonte di compromissione della salubrità dell'ambiente, e non già il mero spostamento in un luogo in cui non potevano essere ignorati dall'autorità. In questo caso non era con il mero spostamento che si verificava la contaminazione dell'ambiente, che si era già realizzata con l'abbandono del rifiuto da parte di chi lo aveva prodotto
( secondo motivo ). 9
La valutazione secondo cui vi sarebbe stata una pluralità di azioni e dunque di condotte distintamente sanzionabili era smentita dagli atti e non era condivisibile, essendovi unicità dell'azione sia in senso letterale, sia in senso giuridico.
Invero, come emergeva dai provvedimenti impugnati, le condotte sanzionate si erano verificate tutte in data 09.09.2017, rispettivamente:
1) Tra le ore 9.58 e le ore 10,00 per rifiuti non pericolosi (ordinanza n.3778/18)
2) Tra le ore 9.58 e le ore 10,00 per rifiuti pericolosi (ordinanza n.3779/18)
3) Tra le ore 12,04 e le ore 12,13 e tra le ore 16.05 e le ore 16,15 per rifiuti pericolosi (ordinanza
3780)
4) Tra le ore 12,04 e le ore 12,13 e tra le ore 16.05 e le ore 16,15 per rifiuti non pericolosi (ordinanza
3781).
In applicazione di un criterio strettamente temporale, era evidente che le sanzioni comminate con le prime due delle ordinanze sopra indicate erano relative ad un'unica azione temporalmente circoscritta nell'arco di due minuti, mentre le sanzioni comminate con la terza e la quarta delle ordinanze sopra indicate erano relative – a tutto concedere - a due azioni svoltesi temporalmente nel ristretto lasso temporale antimeridiano e pomeridiano sopra indicato. Alla stregua di un criterio strettamente temporale, dunque, non vi sarebbero state quattro distinte azioni – come erroneamente affermato dal primo giudice - bensì tre, con palese ed innegabile violazione dell'art.8 L.689/81.
Alla stregua di questo criterio temporale, peraltro, non si comprendeva perché l'Autorità emanante non abbia irrogato sei sanzioni, sdoppiando le condotte antimeridiane e pomeridiane di cui alle ordinanze sopra citate ai nn. 3 e 4, che invece erano state considerate uniche.
Tuttavia l'unicità dell'azione – e dunque della violazione - andava intesa in senso giuridico, a prescindere dal fatto che il suo compimento avesse richiesto un lasso temporale più o meno lungo o una condotta più o meno frazionata. Argomentando a contrariis, se così non fosse occorrerebbe fissare un criterio unico, unanimemente condiviso e condivisibile, per stabilire le caratteristiche indentificanti della condotta, quali la durata e il momento in cui l'azione cessa e la successiva possa dirsi azione nuova e distinta. In tal caso anche ogni singola azione di apprensione di un rifiuto dal veicolo trasportatore e di deposito a terra potrebbe costituire autonoma violazione;
per non dire che l'unicità o pluralità dell'azione finirebbe per dipendere da fattori contingenti che non poteva assurgere a criterio logico-razionale di applicazione dell'art. 8, quale quello della portata del mezzo di trasporto. 10
Appariva invece logico ritenere che l'azione era unica quando la condotta tenuta dal trasgressore era iniziata e portata a compimento, a prescindere dal tempo a ciò necessario.
Nel caso di specie era provato per testi, oltre che non contestato da controparte, che l'appellante aveva provveduto a sgomberare tutti i rifiuti depositati in e che la sua unica azione era Controparte_3
iniziata e si era conclusa con lo spostamento di tutti i rifiuti ivi esistenti.
Ne conseguiva che l'azione era stata unica, aveva riguardato indistintamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, e che ad essa avrebbe dovuto essere applicato l'art. 8 L.689/81 ( terzo motivo ).
Per quanto riguardava le sanzioni inflitte rilevava che due delle quattro ordinanze erano relative al gettito di rifiuti non pericolosi, per cui il minimo edittale era di €.300,00 senza aumenti, e che la sanzione irrogata anche per i rifiuti pericolosi non era comunque pari al minimo edittale, essendo stato applicato l'aumento massimo, pari al doppio, a fronte della previsione edittale “fino al doppio”, senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento ai criteri dettati dalla norma in questione. Sul punto riteneva che l'A.G. aveva il potere di censurare l'esercizio del potere sanzionatorio della P.A anche nella misura della sanzione, allorché essa era immotivatamente e significativamente superiore ai minimi edittali e non teneva in nessun conto della gravità della violazione (che era minima, nel caso di specie) né le circostanze della stessa, in aperta violazione dell'art. 11 L.689/81 ( quarto motivo).
Esponeva che aveva tempestivamente proposto tutti i motivi censura alle ordinanze poi oggetto di opposizione con le note del 21.10.2017, inviate all'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L.689/81, ma che detta autorità non le aveva prese in considerazione con la seguente motivazione “la memoria difensiva non è pervenuta entro il termine di giorni 30 e pertanto non può essere considerata…”
La predetta affermazione era del tutto errata, atteso che l'autorità emanante aveva ritenuto che il verbale fosse stato notificato mediante consegna di copia in data 15/09/2017, mentre questa era la data di invio mediante lettera raccomandata a.r. (come si evinceva dalla relata), che era stata ricevuta dall'opponente in data 22.09.2017. Era pacifico che il termine di trenta giorni per proporre le note difensive decorreva dalla sua ricezione e che queste – essendo state depositate a mezzo pec in data
21.10.2017 - erano perfettamente tempestive. Era altrettanto pacifico che nessun rilievo aveva il fatto che l'autorità competente avesse scelto di protocollare la pec “con nota prot. 0084852 del
30/10/2017”, cioè otto giorni dopo la sua ricezione. Il mancato rispetto della procedura sanzionatoria 11
e l'evidente violazione del diritto di difesa, espressamente ammesse nelle ordinanze opposte, comportava la nullità delle medesime.
Il motivo assumeva ulteriore rilievo in sede di appello in quanto il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi in merito, pur essendo il punto in questione rilevante per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni. Era palese, inoltre, che in mancanza del vizio in parola la P.A. avrebbe dovuto considerare le note difensive ed avrebbe potuto evitarne l'emanazione o emetterle senza i vizi che il ricorrente era stato poi costretto a dedurre innanzi all'A.G..( quinto motivo).
La si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello esponendo Controparte_1
che l'opponente/appellante non aveva dato prova di fatti o fornito prove contrarie al contenuto degli accertamenti, ma aveva soltanto prodotto delle fotografie successivamente al ricorso e come tali erano inammissibili nel rito del lavoro ai sensi dell'art. 414 n. 5 c.p.c., fotografie da cui non solo non risultava in alcun modo la data in cui erano state scattate ma neppure era chiaramente identificabile il luogo raffigurato.
Ciò comportava nel caso concreto che mentre l' Amministrazione aveva prodotto i succitati atti pubblici – Verbale di contestazione e accertamento d'illecito e nota prot. 267 del 2019 del
Comandante della Polizia Municipale di – che dimostravano e documentavano la CP_2
fondatezza e legittimità della violazioni accertate sanzionate con le ordinanze impugnate,
l'opponente odierno appellante, non aveva prodotto né fornito alcuna prova delle circostanze che, a suo dire, dimostravano l'asserita illegittimità dell'uso degli strumenti di video sorveglianza da parte del di , poiché, a parte le suddette foto tardive ed inammissibili, il ricorrente CP_2 CP_2
aveva soltanto fatto istanza di ordine di esibizione ex art. 210 e richiesta di informazioni ex art. 213
c.p.c. , correttamente non ammesse dal Giudice non avendo lo stesso ricorrente depositato istanza di accesso agli atti nei confronti del Comune di , come disposto con ordinanza del G.I. del CP_2
08/08/2019.
Era infondato anche il secondo motivo di appello in quanto l'art. 192 del Dlgs. 152/2006 sanzionava l'abbandono irregolare di rifiuti sul suolo, ed era inconfutabile che i rifiuti di cui alle ordinanze- ingiunzioni impugnate erano stati abbandonati in data 9/9/17 dal , a prescindere dal Parte_1
fatto che lo stesso ne fosse il produttore o, invece, soltanto il trasportatore.
Infondato era il terzo motivo di appello in quanto il trasgressore aveva compiuto più violazioni di una stessa norma con più azioni distinte – quattro abbandoni in quattro orari distinti nella mattina e nel 12
pomeriggio ( relativi alcuni a rifiuti speciali pericolosi altri a rifiuti speciali non pericolosi ) e ciò rendeva impossibile l'applicazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 8 L. 689/81.
Affermava altresì, che erano infondate le censure relative ad una presunta violazione dell'art. 11 L.
689/81 per eccessività della sanzione irrogata poiché la sanzione prevista dall'art. 255 D.Lvo 152/06 per l'abbandono di rifiuti andava da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3000 euro, con aumento fino al doppio se si trattava di rifiuti pericolosi, ed erano state applicate nel minimo edittale per i rifiuti pericolosi mentre per i rifiuti non pericolosi era stato ingiunto il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale, comunque equivalente al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81 e, quindi non si poteva definire eccessiva.
In ogni caso la determinazione concreta del quantum tra il minimo ed il massimo della sanzione rientrava nella discrezionalità tecnica dell'autorità cui era demandato il potere sanzionatorio.
Esponeva circa l'ultimo motivo di appello che, per mero errore materiale di calcolo dei termini, le note difensive con richiesta di audizione personale presentate dal ricorrente solo in relazione ai verbali d'illecito nn. 22 e 23, quindi due dei quattro verbali d'illecito correlati a due delle successive ordinanze impugnate, non erano state considerate dalla come presentate in tempo utile dal trasgressore. Tuttavia, come richiesto con le suddette note difensive, nel rispetto dell'art. 18 L.
689/81, il giorno 18/07/2018 era stata effettuata l'audizione dell'interessato, come risultava dal
Verbale di audizione in pari data, ed in tale occasione il trasgressore ed odierno appellante era stato messo in condizione di esporre le sue difese, come aveva fatto richiamandosi alle argomentazioni già presentate in forma scritta nelle note prodotte dallo stesso, e sanando in tal modo oggettivamente l'ipotizzato vulnus, al di là della affermazione di non tenere conto delle note difensive, poiché se così fosse stato effettivamente non si sarebbe proceduto all'audizione del trasgressore – peraltro in relazione a tutti e quattro i verbali – come da sua richiesta formulata nelle note, di cui quindi si era tenuto conto.
Per come risultava, invece, non solo dai Verbali di Illecito e dalle Ordinanze-ingiunzioni emesse, ma anche da tutto quanto esposto, dedotto e documentato in sede giudiziale con la memorie di costituzione e le successive note, l'Ufficio competente pur tenendo conto delle difese del trasgressore non poteva che respingerle.
Nell'udienza del 3 dicembre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale di dava lettura. 13
In ordine a quanto esposto dall'appellante con il primo motivo di appello si osserva che a nulla rileva l'eventuale assenza di segnaletica attestante l'uso dei dispositivi di videosorveglianza.
A tal proposito, è sufficiente rammentare che, ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni amministrative, l'uso dei sistemi di videosorveglianza è ammesso dall'art. 13 della L. n. 689 del 1981,
a mente del quale " gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica ".
Ne discende che la presunta mancanza di segnaletica o la mancata specificazione per cui si è fatto ricorso, al fine di controllare l'area interessata, a sistema di videosorveglianza , piuttosto che adottare altri sistemi di controllo alternativi, non comporta l'inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dalle autorità verbalizzanti, rilevando al più sul piano della violazione della normativa in materia di privacy
(fattispecie che esula dalla vicenda in esame).
Va peraltro rilevato che appare pacifico e incontestato che risultava approvato il regolamento comunale del sulla videosorveglianza e tutela della privacy , con conseguente Controparte_2
presunzione di legittimità di tale atto amministrativo e degli atti allo stesso sottostanti ( v. Cass.
Sez. U, n. 3873 del 27/11/1974 ).
Ne consegue che, ogni caso, era onere probatorio del ricorrente provare l'illegittimità dell'approvazione di tale regolamento, per insussistenza degli elementi di fatto che ne avevano condotto all'approvazione .
In proposito è sufficiente rilevare che il ricorrente, mediante accesso agli atti amministrativi (Legge
241 / 90) avrebbe potuto verificare l'eventuale illegittimità di tale regolamento chiedendone quindi la disapplicazione al giudice.
Consegue l'irrilevanza degli atti istruttori chiesti in proposito dall'appellante.
Le suesposte considerazioni inducono quindi a rigettare il primo motivo di appello.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello. Invero la circostanza che l'appellante abbia spostato i rifiuti accumulati presso la sua abitazione ( v. dep. test. in atti ), portandoli in prossimità dei contenitori di nettezza urbana del , non vale ad escludere l'illegittimità Controparte_2
della sua condotta. 14
Assume l'appellante che non si può condividere l' equiparazione tra abbandono di rifiuti in senso proprio e mero spostamento, che appariva tutt'altro che conforme alla ratio legis, bensì ad essa contraria. Infatti la norma mirava a scongiurare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, fonte di compromissione della salubrità dell'ambiente, e non già il mero spostamento in un luogo in cui non potevano essere ignorati dall'autorità. In questo caso non era con il mero spostamento che si verificava la contaminazione dell'ambiente, che si era già realizzata con l'abbandono del rifiuto da parte di chi lo aveva prodotto,
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise. Ed, invero, è stato ritenuto, con pronuncia dalla quale non si rinvengono motivi per discostarsi, che l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 915 del 1982 (norma anteriormente vigente e concernente la stessa violazione di quella per cui è causa) integrano un'attività autonomamente vietata che ingenera la responsabilità di chi l'abbia posta in essere per tutti i danni che ne siano derivati indipendentemente dal fatto che l'autore di tale condotta non sia anche il produttore dei rifiuti, giacchè la violazione dell'obbligo da parte del produttore non esaurisce la potenzialità lesiva dei rifiuti per la salubrità dell'ambiente, che risulta anzi pregiudicata proprio dall'abbandono, dallo scarico e dal deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico
(Cass. n. 8003 del 18/04/2005).
Con riferimento al terzo motivo di appello si osserva che dalla circostanza che i rifiuti, oggetto delle ordinanze ingiunzioni impugnate, fossero tutti ammucchiati non consegue che l'azione del ricorrente possa considerarsi unica e che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 8 L. n. 689/81.
L'art. 8 della legge n. 689/81 prevede l'unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti), ritenendo quindi irrilevante che le più azioni od omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno (con la sola eccezione delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). In tal senso è la giurisprudenza uniforme della Cassazione: v., tra le altre, le sentenze 20 agosto 1997 n. 7765; 1 agosto
1997 n. 7160; 29 marzo 1993 n. 3749.
Nel caso di specie, ogni trasporto di rifiuti e conseguente deposito illegittimo, rilevato dall'impianto di videosorveglianza, e formante oggetto di autonoma contestazione, costituisce una condotta a sè 15
stante, e pertanto correttamente è stata considerata come un'autonoma violazione (v. in proposito:Cass
4 agosto 2000, n. 10244) . Va pertanto rigettato il terzo motivo di appello,
Con il quarto motivo di appello si espone che, per quanto riguardava le sanzioni inflitte, due delle quattro ordinanze erano relative al gettito di rifiuti non pericolosi, per cui il minimo edittale era di
€.300,00 senza aumenti, e che la sanzione irrogata anche per i rifiuti pericolosi non era comunque pari al minimo edittale, essendo stato applicato l'aumento massimo, pari al doppio, a fronte della previsione edittale “fino al doppio”, senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento ai criteri dettati dalla norma in questione.
La censura non appare fondata. Invero, tenuto conto della gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, ritiene la Corte che appare equa la sanzione di euro
600,00 irrogata per ogni violazione accertata.
In proposito non appare inoltre superfluo rilevare – a comprova della legittimità delle sanzioni nella specie irrogate - che è stato pure ritenuto, con pronuncia del tutto condivisibile, che ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, deve ritenersi corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo (Cass. civ. Sez. I, 24/03/2004, n. 5877).
Va infine rigettato il quinto motivo di appello concernente il mancato esame da parte dell'Autorità amministrativa delle deduzioni difensive del ricorrente.
Invero è da ritenere che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell'autorità amministrativa non rileva in sè come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma può incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni propongano fondate questioni di diritto ovvero prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione (Cass. 16802 del 21/07/2006).
Nella specie, a seguito dell'audizione personale, il ricorrente ha potuto esplicare innanzi l'Autorità
Amministrativa le sue difese per tutte le violazioni contestate che, conseguentemente, sono state tutte vagliate da parte dell'Autorità amministrativa nell'emettere i provvedimenti impugnati, con conseguente insussistenza di alcuna incidenza potenziale dell' omesso esame degli scritti difensivi sulla decisione dell'opposizione. 16
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza resa da Tribunale di Termini Imerese il 22 settembre 2022.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
VA IR VA D'TO
La presente sentenza viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att.
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. VA D'TO Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. VA IR Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1727/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 3 dicembre 2025, promossa in questo grado
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Delle Croci n. 3/G, presso lo studio legale dell'avv. Bruno
Gattuso e rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Mongioj, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Palermo, via Maqueda n. 100, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Cannizzaro, per procura in atti
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per l'appellata: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 22 settembre 2022, il Tribunale di Termini Imerese, decidendo sulle opposizioni ad ingiunzioni proposte da nei confronti della , così Parte_1 Controparte_1
disponeva:
“rigetta i ricorsi depositati da parte ricorrente avverso le ordinanze ingiunzioni opposte;
conferma tutte le ordinanze ingiunzioni impugnate, per le argomentazioni esposte in parte motiva;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Amministrazione opposta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Esponeva il primo giudice che il ricorrente aveva proposto opposizione avverso quattro ordinanze ingiunzioni con le quali gli era stata irrogata la sanzione di euro 600,00, per ogni ingiunzione, per illegittimo conferimento di rifiuti, lamentando l'irregolarità nell'uso degli strumenti utilizzati per l'accertamento delle violazioni commesse.
Affermava il primo giudice che le doglianze del - secondo cui l' utilizzo del sistema di video Pt_1
sorveglianza da parte del sarebbe sfornito di prova - non avevano trovato Controparte_2
alcuna dimostrazione né altro fondamento in giudizio e, pertanto, la relativa eccezione era risultata infondata, mentre evidenziava che quanto era stato accertato dal – Corpo di Controparte_2
Polizia Municipale, con la nota prot. 267 del 16 febbraio 2019, provenendo dallo stesso organo accertatore, ed essendo firmata dal Comandante dell'organo accertatore, aveva sostanzialmente lo stesso valore probatorio e fede privilegiata del verbale di accertamento e contestazione d'illecito amministrativo ambientale.
Nella suddetta nota il Comandante della Polizia Municipale di aveva attestato che “ CP_2
all'epoca in cui sono state accertate le violazioni a carico dello stesso ( il ricorrente )..nel sito è collocato un cartello conforme alle prescrizioni del Codice…giacché ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale”, ed a fronte di ciò non vi erano prove contrarie ma soltanto e semplicemente delle fotografie prodotte da parte ricorrente solo successivamente al ricorso e, pertanto, la loro produzione era inammissibile nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 414 n. 5 c.p.c.. Inoltre non solo non risultava in alcun modo la data in cui le fotografie erano state scattate ma neppure era chiaramente identificabile il luogo raffigurato.
Irrilevanti ed ininfluenti erano le censure del ricorrente sull'esistenza o meno delle asserite comunicazioni al Comune di e, ancor più, sulla distanza tra l'abitazione del ricorrente ed CP_2 4
i cassonetti di c.da NE, in quanto l'art. 192 del Dlgs. 152/2006 sanzionava l'abbandono irregolare di rifiuti sul suolo, e non vi era dubbio alcuno che i rifiuti di cui alle ordinanze-ingiunzioni impugnate erano stati abbandonati in data 09.09.2017 dal – autore dell'illecito Parte_1
sanzionato – rimanendo in proposito irrilevante se il ne fosse il produttore o, invece, soltanto Pt_1
il trasportatore come espressamente prescriveva la norma.
Esponeva, altresì, che come accertato con i verbali di accertamento e contestazione d'illecito e poi confermato dalla Polizia Municipale di con la suddetta nota prot. 267 del 16 febbraio CP_2
2019 “ tra i rifiuti depositati dal ricorrente in località NE, vi erano dei rifiuti pericolosi, quali dei pneumatici e una batteria di autovettura, agenti di contaminazione dell'ambiente “ e, quindi. la contaminazione dell'ambiente si era realizzata in concreto, e ciò in violazione anche della ratio ispiratrice dell'art. 192 D.lgs. n. 152/06 .
Esponeva ancora che le ordinanze ingiunzioni nn. 3778, 3779, 3780 e 3781 del 17.09.2018 conseguenti ai verbali di contestazione d'illecito n. 22 e 23 del 11/9/2017 e n. 26 e 27 del 19/9/2017, erano state emesse tutte per abbandono di rifiuti ed avevano ad oggetto in alcuni casi rifiuti speciali pericolosi e in altri casi, invece, rifiuti speciali non pericolosi, ma sempre e comunque rifiuti speciali che andavano smaltiti in modo differenziato. Non si trattava, quindi, di rifiuti solidi urbani da poter conferire nei cassonetti di raccolta su strada o abbandonare sul suolo accanto agli stessi. Era evidente, pertanto, che la condotta illecita di abbandono di rifiuti sul suolo, accertata e sanzionata a carico del
, era stata da lui compiuta e ciò costituiva violazione dell'art. 192 co. 1° D.lvo 152/06, Pt_1
sanzionato dal successivo art. 255 co. 1 stesso decreto, sia che il fosse produttore o detentore Pt_1
dei rifiuti depositati, sia che fosse mero trasportatore degli stessi, perché in ogni caso ne era stato anche se per poco tempo detentore e li aveva abbandonati sul suolo in violazione della legge.
Le ordinanze-ingiunzioni di che trattasi, pertanto, erano state debitamente emesse e risultavano assolutamente legittime e valide, mentre le tesi dell'opponente non avevano alcun fondamento e/o riscontro né giuridico né reale e come tali andavano rigettate.
Rilevava, infine, che tutte le violazioni sanzionate erano state compiute nella stessa giornata del
09.09.2017 con più azioni distinte – quattro abbandoni in quattro orari distinti nella mattina e nel pomeriggio ( relativi alcuni a rifiuti speciali pericolosi altri a rifiuti speciali non pericolosi ) e, pertanto, non poteva trovare applicazione il 1° comma dell'art. 8 L. 689/81 che si riferiva a chi con una sola azione …viola diverse disposizioni…o commette più violazioni della stessa disposizione. 5
Anche le censure relative ad una presunta violazione dell'art. 11 L. 689/81 per eccessività della sanzione irrogata erano infondate poiché, contrariamente alle tesi avversarie, la sanzione prevista dall'art. 255 D.Lvo 152/06 per l'abbandono di rifiuti andava da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3000 euro, con aumento fino al doppio se si trattava di rifiuti pericolosi, ed erano state applicate nel minimo edittale per i rifiuti pericolosi mentre per i rifiuti non pericolosi era stato ingiunto il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale, ma comunque equivalente al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81 e, pertanto, la sanzione non si poteva definire eccessiva.
Per le suesposte considerazioni, andavano rigettati i ricorsi in opposizione, con conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che gli impianti di Parte_1
videosorveglianza – utilizzati per la contestazione delle violazioni- potevano legittimamente essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni soltanto in presenza dei requisiti di legge e precisamente:
a) la vigilanza con i sistemi di videosorveglianza doveva essere conforme al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il cui punto 5.2 stabiliva che: «l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689)».
Pertanto la videosorveglianza era metodo di accertamento residuale, quale extrema ratio, solo in caso di impossibilità, inefficacia o inattuabilità di misure di controllo alternative, e di ciò avrebbe dovuto essere data contezza nel provvedimento di accertamento sanzionatorio, che sul punto era silente.
Inoltre, qualora tale prerequisito fosse stato sussistente, l'utilizzo legittimo delle videoregistrazioni era condizionato all'osservanza di tutte le altre indicazioni del citato provvedimento del Garante del
8 aprile 2010 e in particolare la preventiva notificazione del trattamento dati, l'adozione di sistemi di sicurezza, il rispetto dei termini massimi di conservazione dei dati, la rilevazione esclusiva di quei dati utili alle finalità istituzionali del soggetto titolare del trattamento, etc.. Inoltre l'uso doveva essere limitato alla raccolta dei soli dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità 6
istituzionali, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
Tutti i suddetti profili erano rimasti del tutto deficitari ed oscuri in tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio (e tali erano rimasti anche in tutto il corso del giudizio e finanche in sentenza, nonostante la specifica eccezione di legittimità).
Era stata anche eccepita l'indefettibile necessità di assicurare l'informazione al pubblico che la zona fosse videosorvegliata, ricordando che l'Autorità Garante riteneva che si poteva utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato, ai sensi dell'articolo 13, co. 3 del Codice, nel provvedimento del 2004 e che tale requisito, nella prassi pressoché costante di tutte le PP.AA. e dei privati titolari di impianti di videosorveglianza, vedeva l'adozione di cartelli indicanti la presenza un sistema di videosorveglianza, che nel caso di specie erano (e sono) totalmente mancanti.
Era stato, altresì, eccepito che nessuna indicazione circa la presenza del sistema di videosorveglianza era presente nell'area videosorvegliata, né nelle aree adiacenti e neppure a distanza da esse e della sua esistenza non si trovava neppure traccia nel sito istituzionale del (fatta Controparte_2
eccezione per la pubblicazione dei provvedimenti relativi alla gara per l'aggiudicazione della fornitura dell'impianto, che qui non rilevava, avendo – evidentemente – caratteristiche e finalità ben diverse da quelli sopra delineati della tutela della privacy dei cittadini).
Nella specie aveva censurato la (evidente) mancanza nelle ordinanze opposte di qualsivoglia riferimento a detti requisiti di legittimità, circostanza che costituiva di per sé una lacuna del provvedimento sanzionatorio.
L'onere probatorio di dimostrare l'esistenza dei requisiti di legittimità dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza non poteva che incombere sulla parte che se ne era avvalsa, non potendosi ritenere che avrebbe dovuto fornire la prova negativa (cioè la mancanza dei requisiti di legge).
La prova della legittimità dell'uso non poteva che essere data mediante la produzione dei relativi atti amministrativi legittimanti che – se esistenti – erano nella piena ed immediata disponibilità dell'appellata.
Nel caso di specie, controparte non aveva prodotto detti atti amministrativi ma aveva preferito produrre “Controdeduzioni in fatto e in diritto”, cioè uno scritto difensivo in cui affermava che era stato approvato il regolamento comunale sulla videosorveglianza e tutela della privacy, circostanza che esulava dall'eccezione di cui in ricorso in quanto la sua approvazione era un obbligo per l'ente 7
che decideva di dotarsi di un impianto di videosorveglianza, anche quando non era utilizzato per l'accertamento delle violazioni.
Nello scritto difensivo si riferiva che in detto regolamento “viene dato atto del provvedimento del
Garante del 08.04.2010 punto 5.2”, locuzione che non offriva alcuna certezza circa il preciso tenore del provvedimento e circa l'eccezione formulata in ricorso.
Se gli atti amministrativi in questione fossero stati prodotti in giudizio o ne fosse stata ordinata la produzione, le parti e il giudice avrebbero potuto formulare le loro valutazioni giuridiche in merito alla legittimità o meno dell'utilizzo delle telecamere in riferimento al citato provvedimento del
Garante, piuttosto che doversi affidare alla personale valutazione dell'estensore delle
“controdeduzioni in fatto e in diritto” del . Lo stesso era a dirsi per ciò che Controparte_2
concerneva la duplice affermazione circa la delibera di G.M. 136 del 05.07.2016 che avrebbe previsto la collocazione di cartelli segnalatori in C.da NE (dove non vi erano cartelli all'epoca dei fatti, né vi sono a tutt'oggi), nonché circa l'affermazione che un cartello esisterebbe e sarebbe ben visibile, che non risultava essere fondata sulle risultanze di un sopralluogo, né era stata rilevata fotograficamente, come sarebbe stato necessario a fronte delle precise contestazioni in merito.
Aveva chiesto l'escussione del Comandante dei VVUU di per indicare la collocazione CP_2
del cartello di segnalazione anche servendosi dei rilievi fotografici dei luoghi (ripresi a 360°), versati in atti. Aveva chiesto, altresì, prova per testi circa l'epoca dell'effettuazione delle fotografie e circa la mancanza dei cartelli segnalatori, disattesa dal primo giudice. La richiesta di prova reiterava anche in questa sede di appello.
Rilevava che l'integrazione ex post dei provvedimenti sanzionatori con gli elementi che dovrebbero dimostrare l'utilizzo legittimo delle telecamere, non valeva a sanarne a posteriori la carenza nel provvedimento sanzionatorio. Inoltre rilevava che la sentenza attribuiva erroneamente alle citate
“Controdeduzioni in fatto e in diritto” un valore probatorio privilegiato, sostitutivo della produzione dei provvedimenti amministrativi citati, ritenendole ascrivibile agli artt. 2699 e 2700 c.c., stante che la fede privilegiata è attribuita ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Pertanto, in assenza di verbali che attestavano l'esecuzione di sopralluoghi il giorno del rilevamento dell'infrazione e poi ancora al momento della redazione delle “controdeduzioni in fatto e in diritto” il P.U. non aveva potuto accertare come “fatti accaduti in sua presenza” (che erano cioè caduti sotto la sua diretta percezione) la rilevazione dell'esistenza dei cartelli segnalatori alla data dell'infrazione e alla data delle controdeduzioni. 8
Circa l'asserita tardività della produzione fotografica, rilevava che la necessità di produrre le fotografie era sorta solo in corso di giudizio e solo a seguito della pretesa avversaria di sopperire alle necessarie produzioni documentali con il citato scritto difensivo e con la mera affermazione che sui luoghi sarebbe presente un cartello di segnalazione. Nelle fotografie era palese che era ben visibili nello slargo in cui erano allocati i cassonetti dei rifiuti tutti i cartelli ivi presenti, in ogni possibile direzione, ma non figurava alcun cartello di segnalazione della video sorveglianza.
La subordinazione dell'ordine di esibizione dei citati atti amministrativi, la cui produzione era stata omessa da controparte, ad una preventiva richiesta di accesso da parte del ricorrente ex L.241/90 era illegittima sia perché le norme di cui agli artt.210 e 213 c.p.c. non prevedevano tale preventiva richiesta e sia perché un accesso agli atti, con i termini che implicava, sarebbe stata incompatibile con il termine previsto dalla legge per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione. Sul punto il primo giudice avrebbe dovuto: a) rilevare che il provvedimento sanzionatorio difettava ab origine di qualsiasi riferimento alla legittimità dell'utilizzo dell'impianto di video sorveglianza e assumere la propria conseguente decisione sull'eccezione, senza strascichi istruttori;
b) in alternativa avrebbe dovuto rilevare il mancato assolvimento da parte della al proprio onere probatorio Controparte_1
in proposito, con la medesima conseguenza sull'esito del giudizio;
c) in alternativa ulteriore avrebbe dovuto valutare positivamente la necessità dell'ordine di esibizione per acquisire ogni certezza del caso circa la precisa eccezione formulata ( primo motivo ).
Era errato ed illogico ritenere che le segnalazioni dallo stesso effettuate al Comune di CP_2
fossero “irrilevanti ed ininfluenti”, in quanto smentivano l'ipotesi che si era liberato in modo illecito dei propri rifiuti.
Ed, invero, non era da condividere l' equiparazione tra abbandono di rifiuti in senso proprio e mero spostamento, che appariva tutt'altro che conforme alla ratio legis, bensì ad essa contraria. Infatti la norma mirava a scongiurare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, fonte di compromissione della salubrità dell'ambiente, e non già il mero spostamento in un luogo in cui non potevano essere ignorati dall'autorità. In questo caso non era con il mero spostamento che si verificava la contaminazione dell'ambiente, che si era già realizzata con l'abbandono del rifiuto da parte di chi lo aveva prodotto
( secondo motivo ). 9
La valutazione secondo cui vi sarebbe stata una pluralità di azioni e dunque di condotte distintamente sanzionabili era smentita dagli atti e non era condivisibile, essendovi unicità dell'azione sia in senso letterale, sia in senso giuridico.
Invero, come emergeva dai provvedimenti impugnati, le condotte sanzionate si erano verificate tutte in data 09.09.2017, rispettivamente:
1) Tra le ore 9.58 e le ore 10,00 per rifiuti non pericolosi (ordinanza n.3778/18)
2) Tra le ore 9.58 e le ore 10,00 per rifiuti pericolosi (ordinanza n.3779/18)
3) Tra le ore 12,04 e le ore 12,13 e tra le ore 16.05 e le ore 16,15 per rifiuti pericolosi (ordinanza
3780)
4) Tra le ore 12,04 e le ore 12,13 e tra le ore 16.05 e le ore 16,15 per rifiuti non pericolosi (ordinanza
3781).
In applicazione di un criterio strettamente temporale, era evidente che le sanzioni comminate con le prime due delle ordinanze sopra indicate erano relative ad un'unica azione temporalmente circoscritta nell'arco di due minuti, mentre le sanzioni comminate con la terza e la quarta delle ordinanze sopra indicate erano relative – a tutto concedere - a due azioni svoltesi temporalmente nel ristretto lasso temporale antimeridiano e pomeridiano sopra indicato. Alla stregua di un criterio strettamente temporale, dunque, non vi sarebbero state quattro distinte azioni – come erroneamente affermato dal primo giudice - bensì tre, con palese ed innegabile violazione dell'art.8 L.689/81.
Alla stregua di questo criterio temporale, peraltro, non si comprendeva perché l'Autorità emanante non abbia irrogato sei sanzioni, sdoppiando le condotte antimeridiane e pomeridiane di cui alle ordinanze sopra citate ai nn. 3 e 4, che invece erano state considerate uniche.
Tuttavia l'unicità dell'azione – e dunque della violazione - andava intesa in senso giuridico, a prescindere dal fatto che il suo compimento avesse richiesto un lasso temporale più o meno lungo o una condotta più o meno frazionata. Argomentando a contrariis, se così non fosse occorrerebbe fissare un criterio unico, unanimemente condiviso e condivisibile, per stabilire le caratteristiche indentificanti della condotta, quali la durata e il momento in cui l'azione cessa e la successiva possa dirsi azione nuova e distinta. In tal caso anche ogni singola azione di apprensione di un rifiuto dal veicolo trasportatore e di deposito a terra potrebbe costituire autonoma violazione;
per non dire che l'unicità o pluralità dell'azione finirebbe per dipendere da fattori contingenti che non poteva assurgere a criterio logico-razionale di applicazione dell'art. 8, quale quello della portata del mezzo di trasporto. 10
Appariva invece logico ritenere che l'azione era unica quando la condotta tenuta dal trasgressore era iniziata e portata a compimento, a prescindere dal tempo a ciò necessario.
Nel caso di specie era provato per testi, oltre che non contestato da controparte, che l'appellante aveva provveduto a sgomberare tutti i rifiuti depositati in e che la sua unica azione era Controparte_3
iniziata e si era conclusa con lo spostamento di tutti i rifiuti ivi esistenti.
Ne conseguiva che l'azione era stata unica, aveva riguardato indistintamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, e che ad essa avrebbe dovuto essere applicato l'art. 8 L.689/81 ( terzo motivo ).
Per quanto riguardava le sanzioni inflitte rilevava che due delle quattro ordinanze erano relative al gettito di rifiuti non pericolosi, per cui il minimo edittale era di €.300,00 senza aumenti, e che la sanzione irrogata anche per i rifiuti pericolosi non era comunque pari al minimo edittale, essendo stato applicato l'aumento massimo, pari al doppio, a fronte della previsione edittale “fino al doppio”, senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento ai criteri dettati dalla norma in questione. Sul punto riteneva che l'A.G. aveva il potere di censurare l'esercizio del potere sanzionatorio della P.A anche nella misura della sanzione, allorché essa era immotivatamente e significativamente superiore ai minimi edittali e non teneva in nessun conto della gravità della violazione (che era minima, nel caso di specie) né le circostanze della stessa, in aperta violazione dell'art. 11 L.689/81 ( quarto motivo).
Esponeva che aveva tempestivamente proposto tutti i motivi censura alle ordinanze poi oggetto di opposizione con le note del 21.10.2017, inviate all'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L.689/81, ma che detta autorità non le aveva prese in considerazione con la seguente motivazione “la memoria difensiva non è pervenuta entro il termine di giorni 30 e pertanto non può essere considerata…”
La predetta affermazione era del tutto errata, atteso che l'autorità emanante aveva ritenuto che il verbale fosse stato notificato mediante consegna di copia in data 15/09/2017, mentre questa era la data di invio mediante lettera raccomandata a.r. (come si evinceva dalla relata), che era stata ricevuta dall'opponente in data 22.09.2017. Era pacifico che il termine di trenta giorni per proporre le note difensive decorreva dalla sua ricezione e che queste – essendo state depositate a mezzo pec in data
21.10.2017 - erano perfettamente tempestive. Era altrettanto pacifico che nessun rilievo aveva il fatto che l'autorità competente avesse scelto di protocollare la pec “con nota prot. 0084852 del
30/10/2017”, cioè otto giorni dopo la sua ricezione. Il mancato rispetto della procedura sanzionatoria 11
e l'evidente violazione del diritto di difesa, espressamente ammesse nelle ordinanze opposte, comportava la nullità delle medesime.
Il motivo assumeva ulteriore rilievo in sede di appello in quanto il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi in merito, pur essendo il punto in questione rilevante per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni. Era palese, inoltre, che in mancanza del vizio in parola la P.A. avrebbe dovuto considerare le note difensive ed avrebbe potuto evitarne l'emanazione o emetterle senza i vizi che il ricorrente era stato poi costretto a dedurre innanzi all'A.G..( quinto motivo).
La si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello esponendo Controparte_1
che l'opponente/appellante non aveva dato prova di fatti o fornito prove contrarie al contenuto degli accertamenti, ma aveva soltanto prodotto delle fotografie successivamente al ricorso e come tali erano inammissibili nel rito del lavoro ai sensi dell'art. 414 n. 5 c.p.c., fotografie da cui non solo non risultava in alcun modo la data in cui erano state scattate ma neppure era chiaramente identificabile il luogo raffigurato.
Ciò comportava nel caso concreto che mentre l' Amministrazione aveva prodotto i succitati atti pubblici – Verbale di contestazione e accertamento d'illecito e nota prot. 267 del 2019 del
Comandante della Polizia Municipale di – che dimostravano e documentavano la CP_2
fondatezza e legittimità della violazioni accertate sanzionate con le ordinanze impugnate,
l'opponente odierno appellante, non aveva prodotto né fornito alcuna prova delle circostanze che, a suo dire, dimostravano l'asserita illegittimità dell'uso degli strumenti di video sorveglianza da parte del di , poiché, a parte le suddette foto tardive ed inammissibili, il ricorrente CP_2 CP_2
aveva soltanto fatto istanza di ordine di esibizione ex art. 210 e richiesta di informazioni ex art. 213
c.p.c. , correttamente non ammesse dal Giudice non avendo lo stesso ricorrente depositato istanza di accesso agli atti nei confronti del Comune di , come disposto con ordinanza del G.I. del CP_2
08/08/2019.
Era infondato anche il secondo motivo di appello in quanto l'art. 192 del Dlgs. 152/2006 sanzionava l'abbandono irregolare di rifiuti sul suolo, ed era inconfutabile che i rifiuti di cui alle ordinanze- ingiunzioni impugnate erano stati abbandonati in data 9/9/17 dal , a prescindere dal Parte_1
fatto che lo stesso ne fosse il produttore o, invece, soltanto il trasportatore.
Infondato era il terzo motivo di appello in quanto il trasgressore aveva compiuto più violazioni di una stessa norma con più azioni distinte – quattro abbandoni in quattro orari distinti nella mattina e nel 12
pomeriggio ( relativi alcuni a rifiuti speciali pericolosi altri a rifiuti speciali non pericolosi ) e ciò rendeva impossibile l'applicazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 8 L. 689/81.
Affermava altresì, che erano infondate le censure relative ad una presunta violazione dell'art. 11 L.
689/81 per eccessività della sanzione irrogata poiché la sanzione prevista dall'art. 255 D.Lvo 152/06 per l'abbandono di rifiuti andava da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3000 euro, con aumento fino al doppio se si trattava di rifiuti pericolosi, ed erano state applicate nel minimo edittale per i rifiuti pericolosi mentre per i rifiuti non pericolosi era stato ingiunto il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale, comunque equivalente al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81 e, quindi non si poteva definire eccessiva.
In ogni caso la determinazione concreta del quantum tra il minimo ed il massimo della sanzione rientrava nella discrezionalità tecnica dell'autorità cui era demandato il potere sanzionatorio.
Esponeva circa l'ultimo motivo di appello che, per mero errore materiale di calcolo dei termini, le note difensive con richiesta di audizione personale presentate dal ricorrente solo in relazione ai verbali d'illecito nn. 22 e 23, quindi due dei quattro verbali d'illecito correlati a due delle successive ordinanze impugnate, non erano state considerate dalla come presentate in tempo utile dal trasgressore. Tuttavia, come richiesto con le suddette note difensive, nel rispetto dell'art. 18 L.
689/81, il giorno 18/07/2018 era stata effettuata l'audizione dell'interessato, come risultava dal
Verbale di audizione in pari data, ed in tale occasione il trasgressore ed odierno appellante era stato messo in condizione di esporre le sue difese, come aveva fatto richiamandosi alle argomentazioni già presentate in forma scritta nelle note prodotte dallo stesso, e sanando in tal modo oggettivamente l'ipotizzato vulnus, al di là della affermazione di non tenere conto delle note difensive, poiché se così fosse stato effettivamente non si sarebbe proceduto all'audizione del trasgressore – peraltro in relazione a tutti e quattro i verbali – come da sua richiesta formulata nelle note, di cui quindi si era tenuto conto.
Per come risultava, invece, non solo dai Verbali di Illecito e dalle Ordinanze-ingiunzioni emesse, ma anche da tutto quanto esposto, dedotto e documentato in sede giudiziale con la memorie di costituzione e le successive note, l'Ufficio competente pur tenendo conto delle difese del trasgressore non poteva che respingerle.
Nell'udienza del 3 dicembre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale di dava lettura. 13
In ordine a quanto esposto dall'appellante con il primo motivo di appello si osserva che a nulla rileva l'eventuale assenza di segnaletica attestante l'uso dei dispositivi di videosorveglianza.
A tal proposito, è sufficiente rammentare che, ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni amministrative, l'uso dei sistemi di videosorveglianza è ammesso dall'art. 13 della L. n. 689 del 1981,
a mente del quale " gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica ".
Ne discende che la presunta mancanza di segnaletica o la mancata specificazione per cui si è fatto ricorso, al fine di controllare l'area interessata, a sistema di videosorveglianza , piuttosto che adottare altri sistemi di controllo alternativi, non comporta l'inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dalle autorità verbalizzanti, rilevando al più sul piano della violazione della normativa in materia di privacy
(fattispecie che esula dalla vicenda in esame).
Va peraltro rilevato che appare pacifico e incontestato che risultava approvato il regolamento comunale del sulla videosorveglianza e tutela della privacy , con conseguente Controparte_2
presunzione di legittimità di tale atto amministrativo e degli atti allo stesso sottostanti ( v. Cass.
Sez. U, n. 3873 del 27/11/1974 ).
Ne consegue che, ogni caso, era onere probatorio del ricorrente provare l'illegittimità dell'approvazione di tale regolamento, per insussistenza degli elementi di fatto che ne avevano condotto all'approvazione .
In proposito è sufficiente rilevare che il ricorrente, mediante accesso agli atti amministrativi (Legge
241 / 90) avrebbe potuto verificare l'eventuale illegittimità di tale regolamento chiedendone quindi la disapplicazione al giudice.
Consegue l'irrilevanza degli atti istruttori chiesti in proposito dall'appellante.
Le suesposte considerazioni inducono quindi a rigettare il primo motivo di appello.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello. Invero la circostanza che l'appellante abbia spostato i rifiuti accumulati presso la sua abitazione ( v. dep. test. in atti ), portandoli in prossimità dei contenitori di nettezza urbana del , non vale ad escludere l'illegittimità Controparte_2
della sua condotta. 14
Assume l'appellante che non si può condividere l' equiparazione tra abbandono di rifiuti in senso proprio e mero spostamento, che appariva tutt'altro che conforme alla ratio legis, bensì ad essa contraria. Infatti la norma mirava a scongiurare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, fonte di compromissione della salubrità dell'ambiente, e non già il mero spostamento in un luogo in cui non potevano essere ignorati dall'autorità. In questo caso non era con il mero spostamento che si verificava la contaminazione dell'ambiente, che si era già realizzata con l'abbandono del rifiuto da parte di chi lo aveva prodotto,
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise. Ed, invero, è stato ritenuto, con pronuncia dalla quale non si rinvengono motivi per discostarsi, che l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 915 del 1982 (norma anteriormente vigente e concernente la stessa violazione di quella per cui è causa) integrano un'attività autonomamente vietata che ingenera la responsabilità di chi l'abbia posta in essere per tutti i danni che ne siano derivati indipendentemente dal fatto che l'autore di tale condotta non sia anche il produttore dei rifiuti, giacchè la violazione dell'obbligo da parte del produttore non esaurisce la potenzialità lesiva dei rifiuti per la salubrità dell'ambiente, che risulta anzi pregiudicata proprio dall'abbandono, dallo scarico e dal deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico
(Cass. n. 8003 del 18/04/2005).
Con riferimento al terzo motivo di appello si osserva che dalla circostanza che i rifiuti, oggetto delle ordinanze ingiunzioni impugnate, fossero tutti ammucchiati non consegue che l'azione del ricorrente possa considerarsi unica e che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 8 L. n. 689/81.
L'art. 8 della legge n. 689/81 prevede l'unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti), ritenendo quindi irrilevante che le più azioni od omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno (con la sola eccezione delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). In tal senso è la giurisprudenza uniforme della Cassazione: v., tra le altre, le sentenze 20 agosto 1997 n. 7765; 1 agosto
1997 n. 7160; 29 marzo 1993 n. 3749.
Nel caso di specie, ogni trasporto di rifiuti e conseguente deposito illegittimo, rilevato dall'impianto di videosorveglianza, e formante oggetto di autonoma contestazione, costituisce una condotta a sè 15
stante, e pertanto correttamente è stata considerata come un'autonoma violazione (v. in proposito:Cass
4 agosto 2000, n. 10244) . Va pertanto rigettato il terzo motivo di appello,
Con il quarto motivo di appello si espone che, per quanto riguardava le sanzioni inflitte, due delle quattro ordinanze erano relative al gettito di rifiuti non pericolosi, per cui il minimo edittale era di
€.300,00 senza aumenti, e che la sanzione irrogata anche per i rifiuti pericolosi non era comunque pari al minimo edittale, essendo stato applicato l'aumento massimo, pari al doppio, a fronte della previsione edittale “fino al doppio”, senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento ai criteri dettati dalla norma in questione.
La censura non appare fondata. Invero, tenuto conto della gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, ritiene la Corte che appare equa la sanzione di euro
600,00 irrogata per ogni violazione accertata.
In proposito non appare inoltre superfluo rilevare – a comprova della legittimità delle sanzioni nella specie irrogate - che è stato pure ritenuto, con pronuncia del tutto condivisibile, che ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, deve ritenersi corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo (Cass. civ. Sez. I, 24/03/2004, n. 5877).
Va infine rigettato il quinto motivo di appello concernente il mancato esame da parte dell'Autorità amministrativa delle deduzioni difensive del ricorrente.
Invero è da ritenere che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell'autorità amministrativa non rileva in sè come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma può incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni propongano fondate questioni di diritto ovvero prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione (Cass. 16802 del 21/07/2006).
Nella specie, a seguito dell'audizione personale, il ricorrente ha potuto esplicare innanzi l'Autorità
Amministrativa le sue difese per tutte le violazioni contestate che, conseguentemente, sono state tutte vagliate da parte dell'Autorità amministrativa nell'emettere i provvedimenti impugnati, con conseguente insussistenza di alcuna incidenza potenziale dell' omesso esame degli scritti difensivi sulla decisione dell'opposizione. 16
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza resa da Tribunale di Termini Imerese il 22 settembre 2022.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
VA IR VA D'TO
La presente sentenza viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att.
c.p.c.