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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3456/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3456/2022 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore – CP_1 P.IVA_1
Dott. , con sede legale in SC, alla Via Messina n. 7, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Marco Giammaria del Foro di SC (C.F. , CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto Avvocato, in SC, alla Via
Ravenna n. 98 (telefax 085-21.20.946, PEC: Email_1
RICORRENTE
contro
(c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Loris Di Filippo del Foro di C.F._3
SC (cod. fiscale ) elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._4 in SC alla Via Genova n.22 ( n. fax. 085/7992279; indirizzo PEC Email_2
)
nonché
pagina 1 di 21 con sede in Modena Via S. Carlo, 16, in persona del suo Controparte_5
Direttore Generale e l.r. p.t. Dott.ssa (CF ), in Controparte_6 C.F._5 forza di procura speciale del Notaio Dott. del 17 dicembre 2021, Rep n Persona_1
49440/14898, quale mandataria in nome e per conto della in persona Controparte_7 del legale rappresentante p.t., con sede in Modena, via AN Carlo, 8/20, giusta procura speciale in autentica del Notaio Dott. del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967; Persona_1 iscritta nel Registro Imprese Modena, codice fiscale , società appartenente al P.IVA_2
Gruppo IVA – P.i. – numero REA: MO 407516, CP_7 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella PUCARELLI (C.F. ; C.F._6 indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3 fax 08741956423)
RESISTENTI
Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025 le parti hanno concluso come da verbale, con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 10/3/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva la società ricorrente quanto segue.
Con atto di citazione per appello la agiva nei confronti di (e CP_1 Controparte_3 di e dinanzi alla Corte d'Appello di L'LA al fine di Controparte_8 CP_9 ottenere la riforma della sentenza n. 1288/2011 pronunciata dal Tribunale di SC;
nel corso del giudizio n. 1518/2011 R.G.A.C. instaurato con il citato atto, la Corte d'Appello di
L'LA, in data 23 marzo 2018, pronunciava la sentenza non definitiva n. 535/2018 con la quale, ritenendo fondato il gravame e censurando il giudizio espresso dal Giudice di prime cure, riconosceva alla il diritto a conseguire dai convenuti-appellati il CP_1 risarcimento dei danni patiti, danni per la quantificazione dei quali disponeva la rimessione pagina 2 di 21 della causa sul ruolo, nominando un CTU per la corretta determinazione;
in data 05 aprile 2018, quindi appena tredici giorni dopo la comunicazione alle parti della citata sentenza, il d'intesa con la di lui moglie , stipulava un atto _3 Controparte_4 pubblico per Notar Avv. di SC, repertorio n. 5468 e raccolta n. 3669 Persona_2 avente ad oggetto una convenzione di separazione dei beni, atto registrato in SC in data
06 aprile 2018 al n. 3321 serie 1T e trascritto in SC, sempre in data 06 aprile 2018, al
RP n. 2968 e RG n. 4252 ed al RP n. 4484 e RG n. 5941. Attraverso tale atto pubblico i
SInori e , coniugati dal 18 ottobre 1975 in regime di comunione legale dei _3 CP_4 beni, mutavano detto regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni.
Il successivo 09 aprile 2018 i signori e , stipulavano, sempre per Notar _3 CP_4
Avvocato , un atto di costituzione di ipoteca volontaria Repertorio n. 5480 e Persona_2
Raccolta n. 3678, registrato in SC in data 10 aprile 2018 al n. 3425 serie 1T, ipoteca iscritta in Chieti, in data 13 aprile 2018, al RP n. 663 e RG n. 6297. Attraverso tale atto i medesimi, ognuno per i propri diritti (pari al 50% ciascuno), ma congiuntamente tra loro e per l'intero, concedevano in favore della un'ipoteca di secondo grado, Controparte_7 fino alla concorrenza della somma di € 357.000,00, sull'immobile sito nel Comune di AN
IO TE (CH), alla Via Amendola, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, particella 1, subalterno 8, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 264, rendita Euro 2.370,54, al fine di garantire detto Istituto di Credito in relazione al pagamento, da parte della Parte_1
(società in concordato preventivo), del residuo debito in relazione ad un
[...] finanziamento acceso per complessivi € 500.000,00.
Con ordinanza del 26 luglio 2018 resa nel sub procedimento cautelare n. 1518-1/2011
R.G.A.C., la Corte d'Appello di L'LA, in accoglimento del ricorso per sequestro conservativo (cfr. doc. 5) proposto dalla autorizzava il sequestro dei beni di CP_1 proprietà del SI. e dei SInori e nei Controparte_3 Controparte_8 CP_9 limiti in cui ne è consentito il pignoramento e fino alla concorrenza della somma di €
1.000.000,00. Tale sequestro veniva disposto dalla Corte proprio perché, come evidenziato dalla società ricorrente, risultava dimostrata l'esistenza di entrambi i presupposti richiesti pagina 3 di 21 per la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus boni iuris questo risultava già accertato dalla Corte come emergeva dalla predetta sentenza non definitiva n. 535/2018 del
23 marzo 2018, mentre il periculum in mora risultava dimostrato dalle operazioni eseguite dai resistenti, specie attraverso gli atti pubblici rogati per Notar di SC, Persona_2 atti stipulati subito dopo la conoscenza da parte dei SInori e della ridetta _3 CP_4 sentenza non definitiva. Tali operazioni, oltre ad aver compromesso la garanzia patrimoniale del SI. in danno della dimostravano la
Controparte_3 CP_1 sussistenza del pericolo per la società che il SI. avrebbe potuto compiere
Controparte_3 ulteriori atti sul proprio patrimonio in danno della società creditrice;
detta ordinanza di sequestro, impugnata dal SI. con reclamo dinanzi alla Corte d'Appello
Controparte_3 di Perugia, veniva pienamente confermata e regolarmente trascritta dalla in CP_1 relazione ai beni immobili intestati al SI.
Controparte_3
Con sentenza definitiva n. 981/2019 (Rep. n. 938/2019), pronunciata in data 06 giugno
2019, la Corte d'Appello di L'LA concludeva il procedimento n. 1518/2011 R.G.A.C. con sentenza di condanna.
Con atto di precetto del 29 giugno 2019 la richiamando il dispositivo della CP_1 suddetta sentenza, intimava e precettava ai SInori e Controparte_3 Controparte_8 di pagare, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 1.770.349,43, oltre CP_9 ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 maggio 2019 al 04 giugno 2019, ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo, alla tassa di registrazione della sentenza, alle spese di notifica dell'atto di precetto ed alle successive occorrende;
per effetto della ridetta sentenza definitiva il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., si trasformava automaticamente in pignoramento immobiliare. Non avendo i debitori corrisposto le somme dovute, la iscriveva a ruolo due procedure esecutive CP_1 immobiliari nei confronti del SI. una dinanzi al Tribunale di SC Controparte_3
(proc. n. 177/2019 R.G.E.Imm.) avente ad oggetto l'immobile sito in SC, ed una dinanzi al Tribunale di Chieti (proc. n. 65/2019 R.G.E.Imm.) avente ad oggetto l'immobile sito in AN IO TE (CH).
Dunque, poichè entrambi i sopra indicati atti pubblici risultano chiaramente stipulati dai pagina 4 di 21 coniugi che li hanno sottoscritto in danno della in quanto aventi la precipua CP_1 finalità di impedire a detta società, o quanto meno di rendere più gravoso, il conseguimento del risarcimento danni, emergerebbe chiaramente la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Invero, come sopra indicato, la in forza della sentenza n. 981/2019 della Corte CP_1
d'Appello di L'LA (impugnata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione) e dell'atto di precetto del 29 giugno 2019, risulta creditrice nei confronti del SI. (in Controparte_3 solido con i SInori e della cospicua somma di € Controparte_8 CP_9
1.770.349,43, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 maggio 2019 al 04 giugno 2019, ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo, alla tassa di registrazione della sentenza, alle spese di notifica dell'atto di precetto ed alle spese e competenze delle procedure esecutive. Riguardo al presupposto dell'eventus DA, si evidenzia che con gli atti pubblici del 06 aprile 2018 e del 09 aprile 2018, stipulati nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della sentenza non definitiva della
Corte d'Appello di L'LA n. 535/2018 del 23 marzo 2018, i coniugi e Controparte_3 hanno volutamente posto in essere degli atti dispositivi di carattere Controparte_4 patrimoniale al fine di danneggiare la Tali atti, infatti, hanno arrecato ed CP_1 arrecano notevoli pregiudizi alle ragioni della creditrice in quanto, oltre ad aver CP_1 provocato l'effetto di rendere più gravoso e complesso il soddisfacimento dei crediti da parte della hanno ridotto in modo apprezzabile le garanzie patrimoniali del debitore CP_1 rispetto all'entità dei crediti vantati nei suoi confronti dalla società, anche Controparte_3 in ragione degli ulteriori debiti e delle garanzie già esistenti in relazione all'immobile in
AN IO TE (CH), generando l'incapienza del patrimonio del SI. rispetto _3 all'entità dei crediti vantati dalla società. Oltre al presupposto dell'eventus DA ricorre anche il presupposto del consilium fraudis, quale conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che le disposizioni patrimoniali contenute negli atti arrecano alle garanzie del credito e quindi alle ragioni della creditrice. Come già accertato dalla Corte d'Appello di
L'LA in sede di concessione del sequestro conservativo, gli atti pubblici de quibus hanno provocato la riduzione della garanzia patrimoniale sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo, atteso che i SInori e , mutando il regime _3 CP_4 pagina 5 di 21 patrimoniale, hanno voluto impedire alla di poter agire in via esecutiva nei CP_1 confronti dei succitati immobili nella loro interezza, riducendo in tal guisa le garanzie patrimoniali del SI. e rendendo più complesso il soddisfacimento dei crediti da _3 parte della Anche l'ipoteca volontaria concessa dai SInori e in CP_1 _3 CP_4 favore della sull'immobile sito in AN IO TE (CH) risulta Controparte_7 lesiva per le ragioni di credito della in quanto il credito della esponente, di CP_1 natura chirografaria, subisce pregiudizi dal privilegio riconosciuto a detto Istituto di
Credito. Nel caso di specie ricorre anche il requisito della scientia DA in capo alla SI.ra
, coniuge convivente del SI. per la conoscenza della Controparte_4 Controparte_3 stessa del pregiudizio che il mutamento del regime patrimoniale e l'ipoteca volontaria avrebbero arrecato alla Al momento della stipula dei succitati atti pubblici, CP_1 infatti, i SInori e , ben conoscendo il contenuto della Controparte_3 Controparte_4 sentenza non definitiva n. 535/2018 del 23 marzo 2018 della Corte d'Appello di L'LA e quindi il diritto della al risarcimento dei danni, hanno stipulato gli atti pubblici CP_1 oggetto di giudizio per ridurre il patrimonio aggredibile in via esecutiva da parte della e per favorire la il tutto in danno della esponente. CP_1 Controparte_7
Concludendo, gli atti de quibus dovranno essere entrambi revocati ex art. 2901 c.c. ricorrendone i presupposti, in quanto palesemente stipulati per arrecare pregiudizi alla deducente, avendo ridotto in modo apprezzabile le garanzie patrimoniali del debitore e rendendo più complesso e maggiormente gravoso il soddisfacimento delle ragioni di credito della CP_1
Si costituivano congiuntamente il e la rilevando che la ragione creditoria _3 CP_4 vantata dalla ricorrente si identifica con la Sentenze nn. 535/2018 (non definitiva) e n.
981/2019 (definitiva) entrambe rese dalla Corte d'Appello di L'LA nella causa n.
1518/2011. Orbene, tace che l'efficacia esecutiva delle sentenze nn. 535/2018 e n. CP_10
981/2019 è stata sospesa dalla medesima Corte d'Appello ex art. 373 c.p.c. (cfr. Ordinanza di accoglimento totale del 04/03/2020, causa RG n. 1315/2019. La sospensione era motivata dalla pendenza di giudizio di Cassazione, dall'incapienza del patrimonio della pagina 6 di 21 , nonché dal grave pericolo di danno irreparabile per i debitori ed altri . Pt_2 _3
La sospensione ex art. 373 cpc a sua volta travolgeva due esecuzioni immobiliari promosse da avverso il CA: n. 65/2019 rg. Tribunale di Chieti esec. immobiliari;
n. Pt_2
177/2019 rg Tribunale di SC esec. immobiliari. Le ridette esecuzioni avevano ad oggetto gli stessi identici immobili per i quali si domanda revocatoria, ossia l'abitazione di
SC (Viale Kennedy) e AN IO TE (Viale Amendola); altresì, le esecuzioni forzate sono successive agli atti dispositivi contestati in revocatoria. In buona sostanza,
l'abitazione di SC era stata pignorata al 50%, l'ufficio di AN IO TE era stato pignorato – sempre per la parte del – già gravato dal peso dell'ipoteca di secondo _3 grado di BA . In secondo luogo, altra circostanza taciuta da riguarda il CP_7 Pt_2 patrimonio dei condebitori SI.ri e (condannati in solido con Controparte_8 CP_9 il CA). Le visure in atti evidenziano che i SI.ri e Controparte_8 CP_9 possiedono un patrimonio rilevante, di gran lunga maggiore del CA. Una delle tante proprietà dello è ubicata nello stesso identico fabbricato di AN IO TE CP_8
(CH) Viale Amendola (sic!). A fronte di una chiara solvibilità degli eredi non è CP_8 dato comprendere l'interesse di per gli atti dispositivi del Il patrimonio Pt_2 _3 di quest'ultimo è di per sé esiguo e, in ogni caso, era già in comunione legale con la SI.ra
. CP_4
Sarebbe di particolare gravità che il creditore abbia voluto tacere queste Pt_2 fondamentali circostanze. Anzi, il resistente esprimeva il timore che questa azione _3 revocatoria sia null'altro che un espediente per aggirare il contenzioso pendente in
Cassazione e l'Ordinanza sospensiva ex art. 373 cpc della Corte d'Appello di L'LA. La ragione di una siffatta azione, tanto temeraria, è presto spiegata: è società posta Pt_2 in liquidazione, dal patrimonio incapiente. In caso di vittoria avrebbe da Pt_2 guadagnare un nuovo credito immediatamente spendibile contro l'esiguo patrimonio del
CA: da un valore di causa elevato (scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00) derivano spese di lite altrettanto elevate (da € 18.977,00 a € 56.928,00 esclusi accessori). In seconda analisi coinvolge BA con il rischio che venga a prodursi ogni Pt_2 CP_7 conseguenza negativa del caso (es. decadenza dal pagamento rateale ed immediata pretesa creditizia della BA). In conclusione, da questa causa nulla ha da perdere, Pt_2 pagina 7 di 21 semmai unicamente da guadagnare. Al contrario, i malcapitati e rischiano _3 CP_4 la loro abitazione e, in caso di vittoria, non rifonderà le spese di lite (NB. Pt_2 [...]
non deposita bilanci dal lontano 2018). Per tutti questi motivi i convenuti si CP_11 riservavano sin d'ora di agire per il fallimento di , nonché per la denunzia di Pt_2 insolvenza fraudolenta (641 cp) e di ogni altro reato ravvisabile nel caso di specie.
Sulla separazione dei beni tra i coniugi .
Nell'anno 2018 i coniugi e entravano in crisi coniugale. Tra i due era _3 CP_4 venuto meno l'affectio coniugalis e così decidevano di separarsi consensualmente.
All'udienza del 29.10.2018 dinanzi il Presidente del Tribunale Civile di SC, Dott.
Bozza, i coniugi dichiaravano di essersi riconciliati. Nell'ambito della predetta crisi coniugale, i coniugi disponevano la separazione dei beni Per effetto della convenzione, gli immobili intestati al CA (ossia, l'abitazione di SC, Viale Kennedy, e l'ufficio di AN
IO TE, Via Amendola), già in comunione legale, sono divenuti al 50% di proprietà della coniuge . Orbene, questi stessi immobili divisi tra i coniugi, Controparte_4 sono stati oggetto delle esecuzioni immobiliari nrg. 117/2019 Tribunale di SC
(immobile di SC, Viale Kennedy) e nrg. 65/2019 Tribunale di Chieti (immobile di AN
IO TE, Via Amendola). Lo si ricorda ancora una volta, oggi queste esecuzioni sono entrambe sospese per effetto di ordinanza ex art. 373 cpc della Corte di Appello di
L'LA.
Considerato che
, ai sensi dell'art. 189 comma 2 cpc “i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato”, non può lamentare alcun danno. Sia in caso di comunione legale CP_10 ex art. 177 c.c. e ss., sia in caso di comunione ordinaria, all'esito di una vendita giudiziaria il ricavato sarebbe diviso tra e SI.ra . Ciò vale ad escludere de CP_10 Controparte_4 plano l'eventus.
Sull'ipoteca volontaria in favore di CP_7
Nell'anno 2017 il soffriva di una rilevante esposizione debitoria nei confronti di _3 BA . In data 7.11.2017 al termine di una complicata trattativa, le parti CP_7 addivenivano ad una transazione. La BA avrebbe concesso il pagamento rateale del pagina 8 di 21 debito complessivo di Euro 356.180,00 (trecentocinquantaseimilacento-ottanta) a fronte di apposizione di ipoteca di secondo grado sull'immobile di AN IO TE (CH), Via
Amendola.
2. In adempimento degli intercorsi accordi, in data 9 aprile 2018 veniva stipulato l'atto di costituzione di ipoteca di secondo grado Pertanto, come detto sopra, l'atto dispositivo – chiaramente a titolo oneroso – nulla ha a che vedere con Gli Pt_2 accordi con la BA risalgono all'epoca della vigenza della sentenza di I grado, con CP_7 la quale era stata rigettata la domanda di Il non poteva certo prevedere che la CP_10 _3
Corte d'Appello si sarebbe pronunciata in favore di con sentenza non definitiva. La CP_10 circostanza che la sentenza non definitiva fosse stata emanata in data 23.03.2018 è null'altro che una casualità. si esclude pertanto il consilium fraudis con riferimento a tutte le parti contraenti.
Sul patrimonio degli eredi CP_8
Si ribadiva che i condebitori e possiedono un patrimonio Controparte_8 CP_9 immobiliare rilevante. Lo possiede ben 6 immobili nella provincia di Controparte_8
Teramo ed un altro in AN IO TE (CH) alla Via Amendola n. 288. Quest'ultimo si trova nel medesimo fabbricato dell'ufficio ipotecato dal CA. Con particolare riferimento agli immobili di cui lo è proprietario per un mezzo (tra gli Controparte_8 altri, un'abitazione di categoria A/2), per l'altra metà sono di proprietà del condebitore
Per sarebbe di gran lunga più agevole aggredire questi immobili CP_9 CP_10 anziché le esigue proprietà del CA. Infine i SI.ri e Controparte_8 CP_9 svolgono ben due attività commerciali presso gli immobili di TR (TE), C.da NT (: agriturismo ” (ditta individuale intestata a Controparte_12 [...]
); commercio all'ingrosso, al dettaglio online e per corrispondenza di prodotti CP_8 dei supermarkets, (soci e Controparte_13 Controparte_8 CP_9
. potrebbe agevolmente aggredire quote e proventi di queste attività redditizie.
[...] CP_10
È da escludersi quindi l'eventus DA con riferimento agli atti dispositivi del _3
Infine, veniva eccepita la carenza di consilium fraudis per entrambi gli atti dispositivi.
Infatti, gli atti hanno origine anteriore la sentenza non definitiva 533/2019 e sono completamente estranei ai fatti di causa. La separazione dei beni avverrà a soluzione di una pagina 9 di 21 crisi coniugale tra i SI.ri e , la quale aveva origine chiaramente anteriore _3 CP_4
(tra l'altro, nel vigore della sentenza di I grado favorevole al . Lo stesso dicasi _3 dell'ipoteca volontaria e del mutuo che questa ipoteca è diretta a garantire: la contrattazione con la BA è di gran lunga anteriore, la circostanza che l'atto fosse stato stipulato poco dopo la sentenza non è altro che una casualità. In ogni caso, dev'essere esclusa la sussistenza di consilium fraudis in capo alla , la quale era completamente Controparte_4 all'oscuro degli affari del marito . Controparte_3
Lo stesso dicasi per BA , la quale è tanto più estranea ai fatti intercorsi tra e CP_7 _3
V'è più che trattandosi di atto a titolo oneroso non è ammessa revocatoria. CP_10
Sul patrimonio di CP_10
A riguardo della solvibilità di si richiamano le considerazioni già svolte dinanzi la CP_10
Corte d'Appello circa in particolare l'assenza di bilanci di dal lontano 2018. Pertanto, CP_10 deve considerarsi immutata la situazione già fotografata in Corte d'Appello.
Tutto ciò premesso ed esposto, i resistenti chiedevano il rigetto della domanda di Pt_2 per i seguenti motivi di diritto
[...]
Com'è noto, in materia di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'accoglimento della domanda, occorrono tre requisiti fondamentali: a) l'esistenza di un diritto di credito;
b)
l'eventus DA;
c) l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del disponente rispetto al credito futuro e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione (consilium fraudis). Nel caso di specie, l'azione di risulta carente di tutti gli elementi sopra citati. Pt_2
Sul requisito sub a) la giurisprudenza offre un'interpretazione di credito in senso lato, idonea a ricomprendere anche i crediti contestati e gravati da contenzioso. Orbene, nel caso di specie questo principio non può trovare applicazione.
Negli anni la giurisprudenza ha mitigato e sviluppato diversi correttivi al principio del
“credito in senso lato”. Il ridetto principio è stato formulato per i casi in cui la situazione pagina 10 di 21 giuridica sostanziale dedotta dall'attore nel giudizio revocatorio non era stata oggetto di alcun accertamento giudiziario di merito (ex multiss Cass. civ., 13 dicembre 2017, n.
29893) ovvero era stata effettivamente già accertata, anche con sentenza passata in giudicato (ex multiss Cass. civ., 5 dicembre 2017, n. 29112). Di talché, la Cassazione ha formulato diversi correttivi al principio del credito “in senso lato”. Su tutti, si veda il seguente: è possibile tutelare con revocatoria un' aspettativa, anche se non definitivamente accertata, purché la tutela sia “in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie”
(ex multiss Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, n.12235). Orbene, nel caso di specie,
l'azione di non risponde a ragioni di conservazione dell'integrità del patrimonio del CP_10 debitore. Sull'esistenza di sufficienti garanzie di integrità del patrimonio del debitore si è già pronunciata la Corte d'Appello con l'ordinanza di sospensione ex art. 373 cpc più volte citata: “Le ragioni creditorie della resistente, d'altro canto, paiono adeguatamente garantite dalla già efficace sottoposizione a pignoramento di immobili e crediti.” Giova ricordare altresì che ha pignorato gli immobili per i quali si agisce in revocatoria, Pt_2 esattamente nello stato in cui si trovavano dopo gli atti dispositivi contestati (separazione dei beni ed ipoteca). Le ridette esecuzioni sono state sospese, sempre in ragione dell'ordinanza ex art. 373 cpc. Ne deriva che allo stato degli atti non è più titolare di CP_11 un'aspettativa o meglio, di un credito in senso lato, tutelabile in revocatoria. Ciò per effetto di espressa sospensione ex 373 cpc da parte del medesimo giudice (Corte d'Appello di Contr L'LA) che, in precedenza, si era pronunciato in favore di . Per questi stessi motivi i resistenti e denunziavano temerarietà dell'azione revocatoria di In _3 CP_4 CP_10 definitiva, la presente azione sarebbe diretta unicamente ad aggirare l'ordinanza della Corte
d'Appello ed il giudizio di Cassazione pendente.
Sulla carenza di eventus DA (sub b), innanzitutto, valga quanto già detto in merito alla carenza di periculum di cui all'ordinanza ex art. 373 cpc della Corte d'Appello di L'LA.
Le ragioni patrimoniali di sono già sufficientemente garantite dalle esecuzioni CP_11 immobiliari n. 65/2019 Trib Chieti e n. 117/2019 Trib SC. In secondo luogo, l'eventus DA è escluso dall'esistenza di una residualità patrimoniale tale da “soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (ex multiss Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019; pagina 11 di 21 Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207). In particolare, il patrimonio immobiliare ed imprenditoriale dei condebitori e è di gran lunga superiore il Controparte_8 CP_9 valore degli immobili alienati dal CA. Ancora, giova ricordare che ha già CP_10 pignorato gli immobili del CA nello stato risultante dagli atti dispositivi. Della divisione in quote e dell'ipoteca ha ricordato di lamentarsi soltanto dopo la sospensione ex art. 373 cpc. Infine, con specifico riferimento alla separazione dei beni, l'eventus NI è escluso dal fatto che i beni divisi al 50% tra i coniugi erano già in comunione legale. In caso di vendita forzata dell'intero a nome del in sede di distribuzione del ricavato la _3 coniuge avrebbe diritto alla metà di questo ultimo (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021,
n.12879).
Da ultimo, sul consilium fraudis (sub c) si rilevava che la nulla conosceva degli CP_4 affari del marito, tanto meno la BA . Inoltre, come detto sopra, la CP_7 CP_4
Contr avrebbe partecipato al ricavato della vendita forzata, pertanto 4 le è del tutto indifferente. A ben vedere, lo stesso non intendeva in alcun modo Controparte_3 danneggiare Gli atti dispositivi erano stati già programmati in epoca antecedente la CP_10 sentenza non definitiva 535/2018. Altresì, come visto sopra, la divisione dei beni nessun pregiudizio avrebbe arrecato al creditore, visto e considerato che il ricavato della vendita sarebbe stato da dividere con la SI.ra . Controparte_4
Infine si assumeva la sussistenza di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc rimandandosi a quanto già detto in premessa, per cui dovrà essere condannata poiché cosciente CP_11 dell'infondatezza della domanda.
Si costituiva altresì l'istituto di credito, che a propria volta rilevava come l'ipoteca di secondo grado di cui si chiede la revoca è stata concessa a garanzia di un credito anteriore rispetto a quello che assume di avere l'odierno ricorrente nei confronti del SI. _3
(fidejussione rilasciata nell'anno 2012) ed è logicamente e funzionalmente collegata ad esso. L'atto di transazione intervenuto tra la ed i SI.ri , e CP_7 _3 CP_4 CP_14
, in conseguenza del quale è stata concessa e successivamente iscritta la garanzia CP_15 reale, con effetto novativo del debito scaduto, è pur esso certamente anteriore al momento pagina 12 di 21 in cui parte ricorrente ritiene sia sorta la sua ragione di credito. Per le suesposte ragioni, la domanda proposta dalla non può trovare accoglimento non ricorrendo nel caso Pt_2 di specie i presupposti previsti dall'art. 2901 cc: -l'atto costitutivo del rapporto obbligatorio con la BA e quello della costituzione di garanzia sono causalmente e logicamente connessi e dunque i due atti devono ritenersi contestuali;
- in ogni caso l'ipoteca è stata concessa a titolo di novazione di un debito scaduto;
- la transazione con la quale i SI.ri e LV si sono impegnati a concedere l'ipoteca (ripassata in data 19 ottobre/08 _3 novembre 2017) è anteriore anche alla sentenza non definitiva della Corte di Appello dell'LA del 23 marzo 2018.Pertanto instava per il rigetto del ricorso.
Il procedimento introdotto nelle forme del rito sommario, veniva tramutato in procedimento ordinario.
All'esito delle memorie di cui all'art 183 sesto comma cpc la causa veniva ritenuta di natura documentale e pertanto era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
In sede di decisione va premesso in punto di diritto che la domanda di revocatoria ha i suoi elementi costitutivi, come regolati dall'art. 2901 c.c., nell'esistenza di un credito, nel presupposto oggettivo dell'eventus DA e nel presupposto soggettivo del consilium fraudis.
L'azione revocatoria ordinatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare, sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito” (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2001, n. 7127; in senso conforme Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2003, n. 5455 e sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1804).
pagina 13 di 21 Ferma questa funzione cautelare e conservativa, e non recuperatoria, poiché il bene oggetto dell'atto di disposizione pregiudizievole, che conserva la sua validità, non torna nel patrimonio del debitore, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, la sentenza che accolga la domanda ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine (cfr.: Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19131). E' sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non, necessariamente, di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale (cfr.: Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678), e l'azione è esperibile anche se contemporaneamente pende davanti ad un altro giudice il giudizio di accertamento del relativo credito;
in proposito la Cass., Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440, ha sancito:
“Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”.
Quanto alla seconda condizione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus DA), è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la “trasformazione” di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2000,
n. 7262)
pagina 14 di 21 Condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, a parte l'esistenza di un credito, e l'effettività di un danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, è l'elemento soggettivo. Nel caso si tratti di atto a titolo oneroso, esso consiste nella consapevolezza da parte del debitore e del terzo della diminuzione che con l'atto medesimo si arreca alla consistenza delle garanzie spettanti al creditore, consapevolezza che, nel caso di anteriorità dell'atto rispetto all'insorgenza del credito, deve assumere i connotati della dolosa preordinazione.
E'stato ulteriormente precisato (Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748) che, per il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile.
Quanto all'elemento soggettivo, tale requisito, nel caso di atto di disposizione successivo al sorgere della ragione di credito azionabile, si concreta (cfr.: Cass. civ., sez. III, 1° giugno
2000, n. 7262) nella semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia DA), prescindendo dall'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del debitore (consilium fraudis): si tratta di elemento psicologico che può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr.: Cass. civ., sez. I., 21 settembre 2001, n. 11916; nello stesso senso: sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452 e sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748).
Venendo al caso che ci occupa occorre evidenziare quanto segue.
Sulla esistenza di un credito all'epoca degli atti dispositivi non possono nutrirsi dubbi.
Invero, dai principi appena enunciati si evince che è sufficiente, in sede di azione giudiziale per revocatoria, una ragione di credito anche eventuale, non essendo necessario che il diritto di credito sia certo e determinato nel suo ammontare, ed ancor meno che esso sia scaduto ed esigibile. Coerentemente a questa ricostruzione, va rilevato come nel caso di specie la sussistenza del credito intesa come aspettativa deve farsi risalire a momento addirittura precedente quello di emissione della sentenza generica che riconosceva il credito pagina 15 di 21 in favore dell'attuale attrice. In ogni caso con la pronuncia della sentenza non definitiva n.
535/2018 del 23 marzo 2018 si riconosceva in sede giudiziale il diritto della società attuale attrice di conseguire dai SInori ed in Controparte_3 Controparte_8 CP_9 solido tra loro, il risarcimento di tutti i danni patiti ( in relazione alla specifica fattispecie oggetto del giudizio di merito ), per la sola quantificazione dei quali il giudicante disponeva la rimessione della causa sul ruolo, nominando un CTU per la corretta determinazione. Gli atti dispositivi sono datati in epoca immediatamente successiva a detta pronuncia.
Le successive vicende giudiziarie avrebbero poi confermato definitivamente l'ingente credito vantato dalla credito, in aumento per effetto delle spese e degli interessi CP_1 maturati e maturandi.
Quanto all'ordinanza ex art. 373 c.p.c. più volte richiamata dai convenuti, va rimarcato che nella stessa il Giudice dell'impugnazione, esclusa ogni valutazione del fumus dell'impugnazione, essendo previsto quale unico presupposto della inibitoria il pericolo di un danno grave ed irreparabile, riteneva la ricorrenza nella specie di simile pericolo, in considerazione (sia pure prescindendo dalla valutazione delle capacità solutorie della resistente rispetto ad eventuali obbligazioni restitutorie) della entità della condanna, della destinazione degli immobili pignorati ad esigenze familiari – abitative e reddituali - del e della coniuge cui essi sono comuni (con conseguente esposizione a rischio, in caso _3 di vendita degli stessi, di diritti non meramente patrimoniali, la cui lesione sarebbe difficilmente riparabile ex post per equivalente), e dell'inserimento della gran parte degli immobili pignorati nei confronti dello nell'azienda da questi gestita (ciò che – ove CP_8 tali beni venissero meno per vendita forzata disposta nel procedimento esecutivo in corso – esporrebbe a rischio la stessa continuità imprenditoriale e gli interessi, anche di natura non patrimoniale, ad essa sottesi, anche in tal caso con conseguenze non interamente rimediabili ex post ) .
Pertanto il provvedimento de quo non ha alcun valore di pronuncia reiettiva dell' esistenza del credito.
Quanto agli effetti degli atti di cui si chiede lq revocatoria sulle garanzie patrimoniali del debitore va rilevato quanto segue. pagina 16 di 21 La modifica del regime patrimoniale tra i coniugi operato dai convenuti ha arrecato pregiudizio alla creditrice in quanto la società creditrice non ha potuto CP_1 pignorare l'immobile nella sua interezza, e ciò rende all'evidenza più gravoso e complesso il soddisfacimento del suo credito.
In contrario senso non rilevano le osservazioni sul fatto che nelle esecuzioni forzate intraprese in danno del patrimonio immobiliare del la coniuge Controparte_3 [...]
sarà comunque destinataria del 50% del ricavato, indipendentemente dalla natura CP_4 della proprietà (comunione o separazione dei beni): pertanto non si configurerebbe alcun effettivo pregiudizio per la creditrice, non essendo mutata la capacità satisfattiva del bene sottoponibile ad espropriazione.
Ebbene, osserva il giudicante che la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel ritenere ( tra tutte Cass. civ. n. 1647/2023, Cass. civ. n. 506/2021, Cass. civ. n. 2047/2019 ) che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell'art. 599 c.p.c. (norma che impone al creditore di dare avviso dell'esecuzione forzata ai comproprietari).Insomma la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata
Attraverso la stipula del regime di separazione si è verificato l'effetto impeditivo del pignoramento dell'intero bene: non si possono nutrire dubbi sul fatto che questo abbia determinato un aggravio per parte creditrice nel portare a soddisfacimento il proprio diritto configurandosi di conseguenza l' eventus DA.
Sempre nell'esaminare l'eventus DA sotto il profilo della presenza dei coobligati, vi è da pagina 17 di 21 tener presente anzitutto che la parte creditrice ha facoltà di agire nei confronti di ciascuno di essi sicchè non è escluso l'eventus DA in relazione all'atto dispositivo del singolo coobligato pur in presenza di solvibilità degli ulteriori obbligati.
Nello specifico, con gli atti dispositivi posti in essere dal debitore unitamente al coniuge si
è determinata la diminuzione di garanzia rispetto alla quale non incide la sussistenza del patrimonio dei coobligati. Del resto a fronte dell'ingente debito neppure si è dimostrata la sufficienza e capienza dell'altrui patrimonio ai fini dell'integrale soddisfacimento del creditore.
Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia in modo inequivoco la concertazione della modifica del regime patrimoniale tra i coniugi a pochi giorni dalla pronuncia della sentenza che riconosceva il diritto di credito della concertazione che trova riscontro anche nelle CP_1 anomale vicende coniugali degli attuali convenuti tra cui sarebbe venuta temporaneamente meno l'affectio coniugalis!
Con il secondo atto il CA e la , ognuno per i propri diritti (pari al 50% CP_4 ciascuno), ma congiuntamente tra loro e per l'intero, concedevano in favore della
[...] un'ipoteca di secondo grado, fino alla concorrenza della somma di € CP_7
357.000,00, sull'immobile sito nel Comune di AN IO TE (CH), alla Via
Amendola, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, particella 1, subalterno 8, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq.
264, rendita Euro 2.370,54, al fine di garantire detto Istituto di Credito in relazione al pagamento, da parte della (società in concordato Parte_1 preventivo), del residuo debito in relazione ad un finanziamento acceso per complessivi €
500.000,00.
Ebbe, va rammentato a proposito delle prestazioni di garanzia anche per debito altrui, che, alla stregua della previsione dell'art. 2901 c.c., le medesime sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito, ovvero quando la relativa stipula sia contestuale al sorgere del finanziamento.
pagina 18 di 21 Al contrario di quanto sostenuto dalla BA l'ipoteca volontaria costituita il 09 aprile
2018 risulta chiaramente costituita a garanzia non di un credito nuovo, ma di un credito asseritamente vantato dall'Istituto di Credito in relazione a un finanziamento erogato alla suddetta in data 26 marzo 2012! Parte_1
La nel costituirsi in giudizio, ha prodotto un documento (cfr. doc. 3 ) Controparte_7 privo di data certa che farebbe riferimento ad una transazione in data 19 ottobre 2017.
Dunque, in base alla stessa documentazione offerta dalla e priva di data certa, la CP_7 dedotta transazione risalirebbe ad ottobre 2017. Pure a voler ritenere veritiera la circostanza, occorre comunque rilevare come l'accensione dell'ipoteca da parte dei coniugi e avveniva dopo 6 mesi dalla presunta transazione. Quindi risulta del _3 CP_4 tutto smentito l'assunto della secondo cui l'assunzione della garanzia sarebbe CP_7 stato contestuale al sorgere del credito.
Queste circostanze unitamente alla risalenza del credito per il quale sarebbe stata concordata la transazione adducono forti elementi di sospetto sull'accensione d'ipoteca in data di poco successiva alla pronuncia giudiziale che riconosceva nell'an il diritto di credito della attuale attrice.
In ogni caso, essendo l'atto dispositivo assimbilabile ad un atto a titolo gratuito, non vi sono dubbi per ritenere sussistente l'elemento soggettivo inteso come conoscenza da parte del debitore del danno che l'atto dispositivo arreca al creditore.
Sull'eventus DA non vi sono egualmente dubbi per quanto già sopra rilevato anche relativamente alla corresponsabilità degli obbligati in solido.
Alla luce di quanto sopra va accolta la domanda di revocatoria con condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio.
Per completezza si evidenzia che per tutte le osservazioni e considerazioni svolte non risulta rilevante la documentazione versata in atti dai convenuti e di cui è stata eccepita la tardività.
pagina 19 di 21
PQM
In accoglimento della domanda revocatoria dichiara inefficace nei confronti della CP_1
[...
l'atto pubblico stipulato in data 05 aprile 2018, per Notar Avv. di SC, Persona_2 dai SInori e repertorio n. 5468 e raccolta n. 3669, Controparte_3 Controparte_4 avente ad oggetto una convenzione di separazione dei beni, atto, registrato in SC in data 06 aprile 2018 al n. 3321 serie 1T e trascritto in SC, sempre in data 06 aprile
2018, al RP n. 2968 e RG n. 4252 e in Chieti, sempre in data 06 aprile 2018, al RP n. 4484
e RG n. 5941, riguardante i seguenti beni immobili: civile abitazione in SC, al Viale
John Fitzgerald Kennedy n. 110, riportata in Catasto Fabbricati del Comune di SC al foglio 9, particella 846, subalterno 26, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 15, superficie catastale totale mq. 306 e totale escluse aree scoperte mq.
290, rendita Euro 2.169,12; locale ad uso autorimessa in SC, al Viale John Fitzgerald
Kennedy n. 110, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di SC al foglio 9, particella 846, subalterno 29, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 7, consistenza 26 mq., superficie catastale totale mq. 30, rendita Euro 145,02; appartamento ad uso ufficio in AN
IO TE (CH), alla Via Amendola, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di
AN IO TE (CH) al foglio 5, particella 1, subalterno 8, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 264, rendita Euro 2.370,54;
l'atto pubblico stipulato in data 09 aprile 2018, per Notar Avv. di SC, Persona_2 dai SInori e avente ad oggetto la costituzione di Controparte_3 Controparte_4 ipoteca volontaria in favore della repertorio n. 5480 e raccolta n. 3678, Controparte_7 registrato in SC in data 10 aprile 2018 al n. 3425 serie 1T, iscritto in Chieti in data 13 aprile 2018, al RP n. 663 e RG n. 6297, riguardante un appartamento ad uso ufficio in AN
IO TE (CH), alla Via Amendola, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di
AN IO TE (CH) al foglio 5, particella 1, subalterno 8, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 264, rendita Euro 2.370,54.
pagina 20 di 21 Condanna tutti i convenuti al pagamento in solido delle spese del giudizio in favore dell'attrice, che liquida in euro 843,00 per esborsi, 14.598,00 per compensi oltre accessori di legge.
SC, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3456/2022 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore – CP_1 P.IVA_1
Dott. , con sede legale in SC, alla Via Messina n. 7, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Marco Giammaria del Foro di SC (C.F. , CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto Avvocato, in SC, alla Via
Ravenna n. 98 (telefax 085-21.20.946, PEC: Email_1
RICORRENTE
contro
(c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Loris Di Filippo del Foro di C.F._3
SC (cod. fiscale ) elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._4 in SC alla Via Genova n.22 ( n. fax. 085/7992279; indirizzo PEC Email_2
)
nonché
pagina 1 di 21 con sede in Modena Via S. Carlo, 16, in persona del suo Controparte_5
Direttore Generale e l.r. p.t. Dott.ssa (CF ), in Controparte_6 C.F._5 forza di procura speciale del Notaio Dott. del 17 dicembre 2021, Rep n Persona_1
49440/14898, quale mandataria in nome e per conto della in persona Controparte_7 del legale rappresentante p.t., con sede in Modena, via AN Carlo, 8/20, giusta procura speciale in autentica del Notaio Dott. del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967; Persona_1 iscritta nel Registro Imprese Modena, codice fiscale , società appartenente al P.IVA_2
Gruppo IVA – P.i. – numero REA: MO 407516, CP_7 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella PUCARELLI (C.F. ; C.F._6 indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3 fax 08741956423)
RESISTENTI
Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025 le parti hanno concluso come da verbale, con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 10/3/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva la società ricorrente quanto segue.
Con atto di citazione per appello la agiva nei confronti di (e CP_1 Controparte_3 di e dinanzi alla Corte d'Appello di L'LA al fine di Controparte_8 CP_9 ottenere la riforma della sentenza n. 1288/2011 pronunciata dal Tribunale di SC;
nel corso del giudizio n. 1518/2011 R.G.A.C. instaurato con il citato atto, la Corte d'Appello di
L'LA, in data 23 marzo 2018, pronunciava la sentenza non definitiva n. 535/2018 con la quale, ritenendo fondato il gravame e censurando il giudizio espresso dal Giudice di prime cure, riconosceva alla il diritto a conseguire dai convenuti-appellati il CP_1 risarcimento dei danni patiti, danni per la quantificazione dei quali disponeva la rimessione pagina 2 di 21 della causa sul ruolo, nominando un CTU per la corretta determinazione;
in data 05 aprile 2018, quindi appena tredici giorni dopo la comunicazione alle parti della citata sentenza, il d'intesa con la di lui moglie , stipulava un atto _3 Controparte_4 pubblico per Notar Avv. di SC, repertorio n. 5468 e raccolta n. 3669 Persona_2 avente ad oggetto una convenzione di separazione dei beni, atto registrato in SC in data
06 aprile 2018 al n. 3321 serie 1T e trascritto in SC, sempre in data 06 aprile 2018, al
RP n. 2968 e RG n. 4252 ed al RP n. 4484 e RG n. 5941. Attraverso tale atto pubblico i
SInori e , coniugati dal 18 ottobre 1975 in regime di comunione legale dei _3 CP_4 beni, mutavano detto regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni.
Il successivo 09 aprile 2018 i signori e , stipulavano, sempre per Notar _3 CP_4
Avvocato , un atto di costituzione di ipoteca volontaria Repertorio n. 5480 e Persona_2
Raccolta n. 3678, registrato in SC in data 10 aprile 2018 al n. 3425 serie 1T, ipoteca iscritta in Chieti, in data 13 aprile 2018, al RP n. 663 e RG n. 6297. Attraverso tale atto i medesimi, ognuno per i propri diritti (pari al 50% ciascuno), ma congiuntamente tra loro e per l'intero, concedevano in favore della un'ipoteca di secondo grado, Controparte_7 fino alla concorrenza della somma di € 357.000,00, sull'immobile sito nel Comune di AN
IO TE (CH), alla Via Amendola, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, particella 1, subalterno 8, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 264, rendita Euro 2.370,54, al fine di garantire detto Istituto di Credito in relazione al pagamento, da parte della Parte_1
(società in concordato preventivo), del residuo debito in relazione ad un
[...] finanziamento acceso per complessivi € 500.000,00.
Con ordinanza del 26 luglio 2018 resa nel sub procedimento cautelare n. 1518-1/2011
R.G.A.C., la Corte d'Appello di L'LA, in accoglimento del ricorso per sequestro conservativo (cfr. doc. 5) proposto dalla autorizzava il sequestro dei beni di CP_1 proprietà del SI. e dei SInori e nei Controparte_3 Controparte_8 CP_9 limiti in cui ne è consentito il pignoramento e fino alla concorrenza della somma di €
1.000.000,00. Tale sequestro veniva disposto dalla Corte proprio perché, come evidenziato dalla società ricorrente, risultava dimostrata l'esistenza di entrambi i presupposti richiesti pagina 3 di 21 per la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus boni iuris questo risultava già accertato dalla Corte come emergeva dalla predetta sentenza non definitiva n. 535/2018 del
23 marzo 2018, mentre il periculum in mora risultava dimostrato dalle operazioni eseguite dai resistenti, specie attraverso gli atti pubblici rogati per Notar di SC, Persona_2 atti stipulati subito dopo la conoscenza da parte dei SInori e della ridetta _3 CP_4 sentenza non definitiva. Tali operazioni, oltre ad aver compromesso la garanzia patrimoniale del SI. in danno della dimostravano la
Controparte_3 CP_1 sussistenza del pericolo per la società che il SI. avrebbe potuto compiere
Controparte_3 ulteriori atti sul proprio patrimonio in danno della società creditrice;
detta ordinanza di sequestro, impugnata dal SI. con reclamo dinanzi alla Corte d'Appello
Controparte_3 di Perugia, veniva pienamente confermata e regolarmente trascritta dalla in CP_1 relazione ai beni immobili intestati al SI.
Controparte_3
Con sentenza definitiva n. 981/2019 (Rep. n. 938/2019), pronunciata in data 06 giugno
2019, la Corte d'Appello di L'LA concludeva il procedimento n. 1518/2011 R.G.A.C. con sentenza di condanna.
Con atto di precetto del 29 giugno 2019 la richiamando il dispositivo della CP_1 suddetta sentenza, intimava e precettava ai SInori e Controparte_3 Controparte_8 di pagare, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 1.770.349,43, oltre CP_9 ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 maggio 2019 al 04 giugno 2019, ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo, alla tassa di registrazione della sentenza, alle spese di notifica dell'atto di precetto ed alle successive occorrende;
per effetto della ridetta sentenza definitiva il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., si trasformava automaticamente in pignoramento immobiliare. Non avendo i debitori corrisposto le somme dovute, la iscriveva a ruolo due procedure esecutive CP_1 immobiliari nei confronti del SI. una dinanzi al Tribunale di SC Controparte_3
(proc. n. 177/2019 R.G.E.Imm.) avente ad oggetto l'immobile sito in SC, ed una dinanzi al Tribunale di Chieti (proc. n. 65/2019 R.G.E.Imm.) avente ad oggetto l'immobile sito in AN IO TE (CH).
Dunque, poichè entrambi i sopra indicati atti pubblici risultano chiaramente stipulati dai pagina 4 di 21 coniugi che li hanno sottoscritto in danno della in quanto aventi la precipua CP_1 finalità di impedire a detta società, o quanto meno di rendere più gravoso, il conseguimento del risarcimento danni, emergerebbe chiaramente la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Invero, come sopra indicato, la in forza della sentenza n. 981/2019 della Corte CP_1
d'Appello di L'LA (impugnata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione) e dell'atto di precetto del 29 giugno 2019, risulta creditrice nei confronti del SI. (in Controparte_3 solido con i SInori e della cospicua somma di € Controparte_8 CP_9
1.770.349,43, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31 maggio 2019 al 04 giugno 2019, ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo, alla tassa di registrazione della sentenza, alle spese di notifica dell'atto di precetto ed alle spese e competenze delle procedure esecutive. Riguardo al presupposto dell'eventus DA, si evidenzia che con gli atti pubblici del 06 aprile 2018 e del 09 aprile 2018, stipulati nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della sentenza non definitiva della
Corte d'Appello di L'LA n. 535/2018 del 23 marzo 2018, i coniugi e Controparte_3 hanno volutamente posto in essere degli atti dispositivi di carattere Controparte_4 patrimoniale al fine di danneggiare la Tali atti, infatti, hanno arrecato ed CP_1 arrecano notevoli pregiudizi alle ragioni della creditrice in quanto, oltre ad aver CP_1 provocato l'effetto di rendere più gravoso e complesso il soddisfacimento dei crediti da parte della hanno ridotto in modo apprezzabile le garanzie patrimoniali del debitore CP_1 rispetto all'entità dei crediti vantati nei suoi confronti dalla società, anche Controparte_3 in ragione degli ulteriori debiti e delle garanzie già esistenti in relazione all'immobile in
AN IO TE (CH), generando l'incapienza del patrimonio del SI. rispetto _3 all'entità dei crediti vantati dalla società. Oltre al presupposto dell'eventus DA ricorre anche il presupposto del consilium fraudis, quale conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che le disposizioni patrimoniali contenute negli atti arrecano alle garanzie del credito e quindi alle ragioni della creditrice. Come già accertato dalla Corte d'Appello di
L'LA in sede di concessione del sequestro conservativo, gli atti pubblici de quibus hanno provocato la riduzione della garanzia patrimoniale sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo, atteso che i SInori e , mutando il regime _3 CP_4 pagina 5 di 21 patrimoniale, hanno voluto impedire alla di poter agire in via esecutiva nei CP_1 confronti dei succitati immobili nella loro interezza, riducendo in tal guisa le garanzie patrimoniali del SI. e rendendo più complesso il soddisfacimento dei crediti da _3 parte della Anche l'ipoteca volontaria concessa dai SInori e in CP_1 _3 CP_4 favore della sull'immobile sito in AN IO TE (CH) risulta Controparte_7 lesiva per le ragioni di credito della in quanto il credito della esponente, di CP_1 natura chirografaria, subisce pregiudizi dal privilegio riconosciuto a detto Istituto di
Credito. Nel caso di specie ricorre anche il requisito della scientia DA in capo alla SI.ra
, coniuge convivente del SI. per la conoscenza della Controparte_4 Controparte_3 stessa del pregiudizio che il mutamento del regime patrimoniale e l'ipoteca volontaria avrebbero arrecato alla Al momento della stipula dei succitati atti pubblici, CP_1 infatti, i SInori e , ben conoscendo il contenuto della Controparte_3 Controparte_4 sentenza non definitiva n. 535/2018 del 23 marzo 2018 della Corte d'Appello di L'LA e quindi il diritto della al risarcimento dei danni, hanno stipulato gli atti pubblici CP_1 oggetto di giudizio per ridurre il patrimonio aggredibile in via esecutiva da parte della e per favorire la il tutto in danno della esponente. CP_1 Controparte_7
Concludendo, gli atti de quibus dovranno essere entrambi revocati ex art. 2901 c.c. ricorrendone i presupposti, in quanto palesemente stipulati per arrecare pregiudizi alla deducente, avendo ridotto in modo apprezzabile le garanzie patrimoniali del debitore e rendendo più complesso e maggiormente gravoso il soddisfacimento delle ragioni di credito della CP_1
Si costituivano congiuntamente il e la rilevando che la ragione creditoria _3 CP_4 vantata dalla ricorrente si identifica con la Sentenze nn. 535/2018 (non definitiva) e n.
981/2019 (definitiva) entrambe rese dalla Corte d'Appello di L'LA nella causa n.
1518/2011. Orbene, tace che l'efficacia esecutiva delle sentenze nn. 535/2018 e n. CP_10
981/2019 è stata sospesa dalla medesima Corte d'Appello ex art. 373 c.p.c. (cfr. Ordinanza di accoglimento totale del 04/03/2020, causa RG n. 1315/2019. La sospensione era motivata dalla pendenza di giudizio di Cassazione, dall'incapienza del patrimonio della pagina 6 di 21 , nonché dal grave pericolo di danno irreparabile per i debitori ed altri . Pt_2 _3
La sospensione ex art. 373 cpc a sua volta travolgeva due esecuzioni immobiliari promosse da avverso il CA: n. 65/2019 rg. Tribunale di Chieti esec. immobiliari;
n. Pt_2
177/2019 rg Tribunale di SC esec. immobiliari. Le ridette esecuzioni avevano ad oggetto gli stessi identici immobili per i quali si domanda revocatoria, ossia l'abitazione di
SC (Viale Kennedy) e AN IO TE (Viale Amendola); altresì, le esecuzioni forzate sono successive agli atti dispositivi contestati in revocatoria. In buona sostanza,
l'abitazione di SC era stata pignorata al 50%, l'ufficio di AN IO TE era stato pignorato – sempre per la parte del – già gravato dal peso dell'ipoteca di secondo _3 grado di BA . In secondo luogo, altra circostanza taciuta da riguarda il CP_7 Pt_2 patrimonio dei condebitori SI.ri e (condannati in solido con Controparte_8 CP_9 il CA). Le visure in atti evidenziano che i SI.ri e Controparte_8 CP_9 possiedono un patrimonio rilevante, di gran lunga maggiore del CA. Una delle tante proprietà dello è ubicata nello stesso identico fabbricato di AN IO TE CP_8
(CH) Viale Amendola (sic!). A fronte di una chiara solvibilità degli eredi non è CP_8 dato comprendere l'interesse di per gli atti dispositivi del Il patrimonio Pt_2 _3 di quest'ultimo è di per sé esiguo e, in ogni caso, era già in comunione legale con la SI.ra
. CP_4
Sarebbe di particolare gravità che il creditore abbia voluto tacere queste Pt_2 fondamentali circostanze. Anzi, il resistente esprimeva il timore che questa azione _3 revocatoria sia null'altro che un espediente per aggirare il contenzioso pendente in
Cassazione e l'Ordinanza sospensiva ex art. 373 cpc della Corte d'Appello di L'LA. La ragione di una siffatta azione, tanto temeraria, è presto spiegata: è società posta Pt_2 in liquidazione, dal patrimonio incapiente. In caso di vittoria avrebbe da Pt_2 guadagnare un nuovo credito immediatamente spendibile contro l'esiguo patrimonio del
CA: da un valore di causa elevato (scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00) derivano spese di lite altrettanto elevate (da € 18.977,00 a € 56.928,00 esclusi accessori). In seconda analisi coinvolge BA con il rischio che venga a prodursi ogni Pt_2 CP_7 conseguenza negativa del caso (es. decadenza dal pagamento rateale ed immediata pretesa creditizia della BA). In conclusione, da questa causa nulla ha da perdere, Pt_2 pagina 7 di 21 semmai unicamente da guadagnare. Al contrario, i malcapitati e rischiano _3 CP_4 la loro abitazione e, in caso di vittoria, non rifonderà le spese di lite (NB. Pt_2 [...]
non deposita bilanci dal lontano 2018). Per tutti questi motivi i convenuti si CP_11 riservavano sin d'ora di agire per il fallimento di , nonché per la denunzia di Pt_2 insolvenza fraudolenta (641 cp) e di ogni altro reato ravvisabile nel caso di specie.
Sulla separazione dei beni tra i coniugi .
Nell'anno 2018 i coniugi e entravano in crisi coniugale. Tra i due era _3 CP_4 venuto meno l'affectio coniugalis e così decidevano di separarsi consensualmente.
All'udienza del 29.10.2018 dinanzi il Presidente del Tribunale Civile di SC, Dott.
Bozza, i coniugi dichiaravano di essersi riconciliati. Nell'ambito della predetta crisi coniugale, i coniugi disponevano la separazione dei beni Per effetto della convenzione, gli immobili intestati al CA (ossia, l'abitazione di SC, Viale Kennedy, e l'ufficio di AN
IO TE, Via Amendola), già in comunione legale, sono divenuti al 50% di proprietà della coniuge . Orbene, questi stessi immobili divisi tra i coniugi, Controparte_4 sono stati oggetto delle esecuzioni immobiliari nrg. 117/2019 Tribunale di SC
(immobile di SC, Viale Kennedy) e nrg. 65/2019 Tribunale di Chieti (immobile di AN
IO TE, Via Amendola). Lo si ricorda ancora una volta, oggi queste esecuzioni sono entrambe sospese per effetto di ordinanza ex art. 373 cpc della Corte di Appello di
L'LA.
Considerato che
, ai sensi dell'art. 189 comma 2 cpc “i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato”, non può lamentare alcun danno. Sia in caso di comunione legale CP_10 ex art. 177 c.c. e ss., sia in caso di comunione ordinaria, all'esito di una vendita giudiziaria il ricavato sarebbe diviso tra e SI.ra . Ciò vale ad escludere de CP_10 Controparte_4 plano l'eventus.
Sull'ipoteca volontaria in favore di CP_7
Nell'anno 2017 il soffriva di una rilevante esposizione debitoria nei confronti di _3 BA . In data 7.11.2017 al termine di una complicata trattativa, le parti CP_7 addivenivano ad una transazione. La BA avrebbe concesso il pagamento rateale del pagina 8 di 21 debito complessivo di Euro 356.180,00 (trecentocinquantaseimilacento-ottanta) a fronte di apposizione di ipoteca di secondo grado sull'immobile di AN IO TE (CH), Via
Amendola.
2. In adempimento degli intercorsi accordi, in data 9 aprile 2018 veniva stipulato l'atto di costituzione di ipoteca di secondo grado Pertanto, come detto sopra, l'atto dispositivo – chiaramente a titolo oneroso – nulla ha a che vedere con Gli Pt_2 accordi con la BA risalgono all'epoca della vigenza della sentenza di I grado, con CP_7 la quale era stata rigettata la domanda di Il non poteva certo prevedere che la CP_10 _3
Corte d'Appello si sarebbe pronunciata in favore di con sentenza non definitiva. La CP_10 circostanza che la sentenza non definitiva fosse stata emanata in data 23.03.2018 è null'altro che una casualità. si esclude pertanto il consilium fraudis con riferimento a tutte le parti contraenti.
Sul patrimonio degli eredi CP_8
Si ribadiva che i condebitori e possiedono un patrimonio Controparte_8 CP_9 immobiliare rilevante. Lo possiede ben 6 immobili nella provincia di Controparte_8
Teramo ed un altro in AN IO TE (CH) alla Via Amendola n. 288. Quest'ultimo si trova nel medesimo fabbricato dell'ufficio ipotecato dal CA. Con particolare riferimento agli immobili di cui lo è proprietario per un mezzo (tra gli Controparte_8 altri, un'abitazione di categoria A/2), per l'altra metà sono di proprietà del condebitore
Per sarebbe di gran lunga più agevole aggredire questi immobili CP_9 CP_10 anziché le esigue proprietà del CA. Infine i SI.ri e Controparte_8 CP_9 svolgono ben due attività commerciali presso gli immobili di TR (TE), C.da NT (: agriturismo ” (ditta individuale intestata a Controparte_12 [...]
); commercio all'ingrosso, al dettaglio online e per corrispondenza di prodotti CP_8 dei supermarkets, (soci e Controparte_13 Controparte_8 CP_9
. potrebbe agevolmente aggredire quote e proventi di queste attività redditizie.
[...] CP_10
È da escludersi quindi l'eventus DA con riferimento agli atti dispositivi del _3
Infine, veniva eccepita la carenza di consilium fraudis per entrambi gli atti dispositivi.
Infatti, gli atti hanno origine anteriore la sentenza non definitiva 533/2019 e sono completamente estranei ai fatti di causa. La separazione dei beni avverrà a soluzione di una pagina 9 di 21 crisi coniugale tra i SI.ri e , la quale aveva origine chiaramente anteriore _3 CP_4
(tra l'altro, nel vigore della sentenza di I grado favorevole al . Lo stesso dicasi _3 dell'ipoteca volontaria e del mutuo che questa ipoteca è diretta a garantire: la contrattazione con la BA è di gran lunga anteriore, la circostanza che l'atto fosse stato stipulato poco dopo la sentenza non è altro che una casualità. In ogni caso, dev'essere esclusa la sussistenza di consilium fraudis in capo alla , la quale era completamente Controparte_4 all'oscuro degli affari del marito . Controparte_3
Lo stesso dicasi per BA , la quale è tanto più estranea ai fatti intercorsi tra e CP_7 _3
V'è più che trattandosi di atto a titolo oneroso non è ammessa revocatoria. CP_10
Sul patrimonio di CP_10
A riguardo della solvibilità di si richiamano le considerazioni già svolte dinanzi la CP_10
Corte d'Appello circa in particolare l'assenza di bilanci di dal lontano 2018. Pertanto, CP_10 deve considerarsi immutata la situazione già fotografata in Corte d'Appello.
Tutto ciò premesso ed esposto, i resistenti chiedevano il rigetto della domanda di Pt_2 per i seguenti motivi di diritto
[...]
Com'è noto, in materia di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'accoglimento della domanda, occorrono tre requisiti fondamentali: a) l'esistenza di un diritto di credito;
b)
l'eventus DA;
c) l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del disponente rispetto al credito futuro e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione (consilium fraudis). Nel caso di specie, l'azione di risulta carente di tutti gli elementi sopra citati. Pt_2
Sul requisito sub a) la giurisprudenza offre un'interpretazione di credito in senso lato, idonea a ricomprendere anche i crediti contestati e gravati da contenzioso. Orbene, nel caso di specie questo principio non può trovare applicazione.
Negli anni la giurisprudenza ha mitigato e sviluppato diversi correttivi al principio del
“credito in senso lato”. Il ridetto principio è stato formulato per i casi in cui la situazione pagina 10 di 21 giuridica sostanziale dedotta dall'attore nel giudizio revocatorio non era stata oggetto di alcun accertamento giudiziario di merito (ex multiss Cass. civ., 13 dicembre 2017, n.
29893) ovvero era stata effettivamente già accertata, anche con sentenza passata in giudicato (ex multiss Cass. civ., 5 dicembre 2017, n. 29112). Di talché, la Cassazione ha formulato diversi correttivi al principio del credito “in senso lato”. Su tutti, si veda il seguente: è possibile tutelare con revocatoria un' aspettativa, anche se non definitivamente accertata, purché la tutela sia “in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie”
(ex multiss Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, n.12235). Orbene, nel caso di specie,
l'azione di non risponde a ragioni di conservazione dell'integrità del patrimonio del CP_10 debitore. Sull'esistenza di sufficienti garanzie di integrità del patrimonio del debitore si è già pronunciata la Corte d'Appello con l'ordinanza di sospensione ex art. 373 cpc più volte citata: “Le ragioni creditorie della resistente, d'altro canto, paiono adeguatamente garantite dalla già efficace sottoposizione a pignoramento di immobili e crediti.” Giova ricordare altresì che ha pignorato gli immobili per i quali si agisce in revocatoria, Pt_2 esattamente nello stato in cui si trovavano dopo gli atti dispositivi contestati (separazione dei beni ed ipoteca). Le ridette esecuzioni sono state sospese, sempre in ragione dell'ordinanza ex art. 373 cpc. Ne deriva che allo stato degli atti non è più titolare di CP_11 un'aspettativa o meglio, di un credito in senso lato, tutelabile in revocatoria. Ciò per effetto di espressa sospensione ex 373 cpc da parte del medesimo giudice (Corte d'Appello di Contr L'LA) che, in precedenza, si era pronunciato in favore di . Per questi stessi motivi i resistenti e denunziavano temerarietà dell'azione revocatoria di In _3 CP_4 CP_10 definitiva, la presente azione sarebbe diretta unicamente ad aggirare l'ordinanza della Corte
d'Appello ed il giudizio di Cassazione pendente.
Sulla carenza di eventus DA (sub b), innanzitutto, valga quanto già detto in merito alla carenza di periculum di cui all'ordinanza ex art. 373 cpc della Corte d'Appello di L'LA.
Le ragioni patrimoniali di sono già sufficientemente garantite dalle esecuzioni CP_11 immobiliari n. 65/2019 Trib Chieti e n. 117/2019 Trib SC. In secondo luogo, l'eventus DA è escluso dall'esistenza di una residualità patrimoniale tale da “soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (ex multiss Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019; pagina 11 di 21 Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207). In particolare, il patrimonio immobiliare ed imprenditoriale dei condebitori e è di gran lunga superiore il Controparte_8 CP_9 valore degli immobili alienati dal CA. Ancora, giova ricordare che ha già CP_10 pignorato gli immobili del CA nello stato risultante dagli atti dispositivi. Della divisione in quote e dell'ipoteca ha ricordato di lamentarsi soltanto dopo la sospensione ex art. 373 cpc. Infine, con specifico riferimento alla separazione dei beni, l'eventus NI è escluso dal fatto che i beni divisi al 50% tra i coniugi erano già in comunione legale. In caso di vendita forzata dell'intero a nome del in sede di distribuzione del ricavato la _3 coniuge avrebbe diritto alla metà di questo ultimo (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021,
n.12879).
Da ultimo, sul consilium fraudis (sub c) si rilevava che la nulla conosceva degli CP_4 affari del marito, tanto meno la BA . Inoltre, come detto sopra, la CP_7 CP_4
Contr avrebbe partecipato al ricavato della vendita forzata, pertanto 4 le è del tutto indifferente. A ben vedere, lo stesso non intendeva in alcun modo Controparte_3 danneggiare Gli atti dispositivi erano stati già programmati in epoca antecedente la CP_10 sentenza non definitiva 535/2018. Altresì, come visto sopra, la divisione dei beni nessun pregiudizio avrebbe arrecato al creditore, visto e considerato che il ricavato della vendita sarebbe stato da dividere con la SI.ra . Controparte_4
Infine si assumeva la sussistenza di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc rimandandosi a quanto già detto in premessa, per cui dovrà essere condannata poiché cosciente CP_11 dell'infondatezza della domanda.
Si costituiva altresì l'istituto di credito, che a propria volta rilevava come l'ipoteca di secondo grado di cui si chiede la revoca è stata concessa a garanzia di un credito anteriore rispetto a quello che assume di avere l'odierno ricorrente nei confronti del SI. _3
(fidejussione rilasciata nell'anno 2012) ed è logicamente e funzionalmente collegata ad esso. L'atto di transazione intervenuto tra la ed i SI.ri , e CP_7 _3 CP_4 CP_14
, in conseguenza del quale è stata concessa e successivamente iscritta la garanzia CP_15 reale, con effetto novativo del debito scaduto, è pur esso certamente anteriore al momento pagina 12 di 21 in cui parte ricorrente ritiene sia sorta la sua ragione di credito. Per le suesposte ragioni, la domanda proposta dalla non può trovare accoglimento non ricorrendo nel caso Pt_2 di specie i presupposti previsti dall'art. 2901 cc: -l'atto costitutivo del rapporto obbligatorio con la BA e quello della costituzione di garanzia sono causalmente e logicamente connessi e dunque i due atti devono ritenersi contestuali;
- in ogni caso l'ipoteca è stata concessa a titolo di novazione di un debito scaduto;
- la transazione con la quale i SI.ri e LV si sono impegnati a concedere l'ipoteca (ripassata in data 19 ottobre/08 _3 novembre 2017) è anteriore anche alla sentenza non definitiva della Corte di Appello dell'LA del 23 marzo 2018.Pertanto instava per il rigetto del ricorso.
Il procedimento introdotto nelle forme del rito sommario, veniva tramutato in procedimento ordinario.
All'esito delle memorie di cui all'art 183 sesto comma cpc la causa veniva ritenuta di natura documentale e pertanto era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
In sede di decisione va premesso in punto di diritto che la domanda di revocatoria ha i suoi elementi costitutivi, come regolati dall'art. 2901 c.c., nell'esistenza di un credito, nel presupposto oggettivo dell'eventus DA e nel presupposto soggettivo del consilium fraudis.
L'azione revocatoria ordinatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare, sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito” (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2001, n. 7127; in senso conforme Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2003, n. 5455 e sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1804).
pagina 13 di 21 Ferma questa funzione cautelare e conservativa, e non recuperatoria, poiché il bene oggetto dell'atto di disposizione pregiudizievole, che conserva la sua validità, non torna nel patrimonio del debitore, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, la sentenza che accolga la domanda ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine (cfr.: Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19131). E' sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non, necessariamente, di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale (cfr.: Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678), e l'azione è esperibile anche se contemporaneamente pende davanti ad un altro giudice il giudizio di accertamento del relativo credito;
in proposito la Cass., Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440, ha sancito:
“Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”.
Quanto alla seconda condizione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus DA), è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la “trasformazione” di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2000,
n. 7262)
pagina 14 di 21 Condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, a parte l'esistenza di un credito, e l'effettività di un danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, è l'elemento soggettivo. Nel caso si tratti di atto a titolo oneroso, esso consiste nella consapevolezza da parte del debitore e del terzo della diminuzione che con l'atto medesimo si arreca alla consistenza delle garanzie spettanti al creditore, consapevolezza che, nel caso di anteriorità dell'atto rispetto all'insorgenza del credito, deve assumere i connotati della dolosa preordinazione.
E'stato ulteriormente precisato (Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748) che, per il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile.
Quanto all'elemento soggettivo, tale requisito, nel caso di atto di disposizione successivo al sorgere della ragione di credito azionabile, si concreta (cfr.: Cass. civ., sez. III, 1° giugno
2000, n. 7262) nella semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia DA), prescindendo dall'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del debitore (consilium fraudis): si tratta di elemento psicologico che può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr.: Cass. civ., sez. I., 21 settembre 2001, n. 11916; nello stesso senso: sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452 e sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748).
Venendo al caso che ci occupa occorre evidenziare quanto segue.
Sulla esistenza di un credito all'epoca degli atti dispositivi non possono nutrirsi dubbi.
Invero, dai principi appena enunciati si evince che è sufficiente, in sede di azione giudiziale per revocatoria, una ragione di credito anche eventuale, non essendo necessario che il diritto di credito sia certo e determinato nel suo ammontare, ed ancor meno che esso sia scaduto ed esigibile. Coerentemente a questa ricostruzione, va rilevato come nel caso di specie la sussistenza del credito intesa come aspettativa deve farsi risalire a momento addirittura precedente quello di emissione della sentenza generica che riconosceva il credito pagina 15 di 21 in favore dell'attuale attrice. In ogni caso con la pronuncia della sentenza non definitiva n.
535/2018 del 23 marzo 2018 si riconosceva in sede giudiziale il diritto della società attuale attrice di conseguire dai SInori ed in Controparte_3 Controparte_8 CP_9 solido tra loro, il risarcimento di tutti i danni patiti ( in relazione alla specifica fattispecie oggetto del giudizio di merito ), per la sola quantificazione dei quali il giudicante disponeva la rimessione della causa sul ruolo, nominando un CTU per la corretta determinazione. Gli atti dispositivi sono datati in epoca immediatamente successiva a detta pronuncia.
Le successive vicende giudiziarie avrebbero poi confermato definitivamente l'ingente credito vantato dalla credito, in aumento per effetto delle spese e degli interessi CP_1 maturati e maturandi.
Quanto all'ordinanza ex art. 373 c.p.c. più volte richiamata dai convenuti, va rimarcato che nella stessa il Giudice dell'impugnazione, esclusa ogni valutazione del fumus dell'impugnazione, essendo previsto quale unico presupposto della inibitoria il pericolo di un danno grave ed irreparabile, riteneva la ricorrenza nella specie di simile pericolo, in considerazione (sia pure prescindendo dalla valutazione delle capacità solutorie della resistente rispetto ad eventuali obbligazioni restitutorie) della entità della condanna, della destinazione degli immobili pignorati ad esigenze familiari – abitative e reddituali - del e della coniuge cui essi sono comuni (con conseguente esposizione a rischio, in caso _3 di vendita degli stessi, di diritti non meramente patrimoniali, la cui lesione sarebbe difficilmente riparabile ex post per equivalente), e dell'inserimento della gran parte degli immobili pignorati nei confronti dello nell'azienda da questi gestita (ciò che – ove CP_8 tali beni venissero meno per vendita forzata disposta nel procedimento esecutivo in corso – esporrebbe a rischio la stessa continuità imprenditoriale e gli interessi, anche di natura non patrimoniale, ad essa sottesi, anche in tal caso con conseguenze non interamente rimediabili ex post ) .
Pertanto il provvedimento de quo non ha alcun valore di pronuncia reiettiva dell' esistenza del credito.
Quanto agli effetti degli atti di cui si chiede lq revocatoria sulle garanzie patrimoniali del debitore va rilevato quanto segue. pagina 16 di 21 La modifica del regime patrimoniale tra i coniugi operato dai convenuti ha arrecato pregiudizio alla creditrice in quanto la società creditrice non ha potuto CP_1 pignorare l'immobile nella sua interezza, e ciò rende all'evidenza più gravoso e complesso il soddisfacimento del suo credito.
In contrario senso non rilevano le osservazioni sul fatto che nelle esecuzioni forzate intraprese in danno del patrimonio immobiliare del la coniuge Controparte_3 [...]
sarà comunque destinataria del 50% del ricavato, indipendentemente dalla natura CP_4 della proprietà (comunione o separazione dei beni): pertanto non si configurerebbe alcun effettivo pregiudizio per la creditrice, non essendo mutata la capacità satisfattiva del bene sottoponibile ad espropriazione.
Ebbene, osserva il giudicante che la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel ritenere ( tra tutte Cass. civ. n. 1647/2023, Cass. civ. n. 506/2021, Cass. civ. n. 2047/2019 ) che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell'art. 599 c.p.c. (norma che impone al creditore di dare avviso dell'esecuzione forzata ai comproprietari).Insomma la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata
Attraverso la stipula del regime di separazione si è verificato l'effetto impeditivo del pignoramento dell'intero bene: non si possono nutrire dubbi sul fatto che questo abbia determinato un aggravio per parte creditrice nel portare a soddisfacimento il proprio diritto configurandosi di conseguenza l' eventus DA.
Sempre nell'esaminare l'eventus DA sotto il profilo della presenza dei coobligati, vi è da pagina 17 di 21 tener presente anzitutto che la parte creditrice ha facoltà di agire nei confronti di ciascuno di essi sicchè non è escluso l'eventus DA in relazione all'atto dispositivo del singolo coobligato pur in presenza di solvibilità degli ulteriori obbligati.
Nello specifico, con gli atti dispositivi posti in essere dal debitore unitamente al coniuge si
è determinata la diminuzione di garanzia rispetto alla quale non incide la sussistenza del patrimonio dei coobligati. Del resto a fronte dell'ingente debito neppure si è dimostrata la sufficienza e capienza dell'altrui patrimonio ai fini dell'integrale soddisfacimento del creditore.
Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia in modo inequivoco la concertazione della modifica del regime patrimoniale tra i coniugi a pochi giorni dalla pronuncia della sentenza che riconosceva il diritto di credito della concertazione che trova riscontro anche nelle CP_1 anomale vicende coniugali degli attuali convenuti tra cui sarebbe venuta temporaneamente meno l'affectio coniugalis!
Con il secondo atto il CA e la , ognuno per i propri diritti (pari al 50% CP_4 ciascuno), ma congiuntamente tra loro e per l'intero, concedevano in favore della
[...] un'ipoteca di secondo grado, fino alla concorrenza della somma di € CP_7
357.000,00, sull'immobile sito nel Comune di AN IO TE (CH), alla Via
Amendola, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, particella 1, subalterno 8, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq.
264, rendita Euro 2.370,54, al fine di garantire detto Istituto di Credito in relazione al pagamento, da parte della (società in concordato Parte_1 preventivo), del residuo debito in relazione ad un finanziamento acceso per complessivi €
500.000,00.
Ebbe, va rammentato a proposito delle prestazioni di garanzia anche per debito altrui, che, alla stregua della previsione dell'art. 2901 c.c., le medesime sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito, ovvero quando la relativa stipula sia contestuale al sorgere del finanziamento.
pagina 18 di 21 Al contrario di quanto sostenuto dalla BA l'ipoteca volontaria costituita il 09 aprile
2018 risulta chiaramente costituita a garanzia non di un credito nuovo, ma di un credito asseritamente vantato dall'Istituto di Credito in relazione a un finanziamento erogato alla suddetta in data 26 marzo 2012! Parte_1
La nel costituirsi in giudizio, ha prodotto un documento (cfr. doc. 3 ) Controparte_7 privo di data certa che farebbe riferimento ad una transazione in data 19 ottobre 2017.
Dunque, in base alla stessa documentazione offerta dalla e priva di data certa, la CP_7 dedotta transazione risalirebbe ad ottobre 2017. Pure a voler ritenere veritiera la circostanza, occorre comunque rilevare come l'accensione dell'ipoteca da parte dei coniugi e avveniva dopo 6 mesi dalla presunta transazione. Quindi risulta del _3 CP_4 tutto smentito l'assunto della secondo cui l'assunzione della garanzia sarebbe CP_7 stato contestuale al sorgere del credito.
Queste circostanze unitamente alla risalenza del credito per il quale sarebbe stata concordata la transazione adducono forti elementi di sospetto sull'accensione d'ipoteca in data di poco successiva alla pronuncia giudiziale che riconosceva nell'an il diritto di credito della attuale attrice.
In ogni caso, essendo l'atto dispositivo assimbilabile ad un atto a titolo gratuito, non vi sono dubbi per ritenere sussistente l'elemento soggettivo inteso come conoscenza da parte del debitore del danno che l'atto dispositivo arreca al creditore.
Sull'eventus DA non vi sono egualmente dubbi per quanto già sopra rilevato anche relativamente alla corresponsabilità degli obbligati in solido.
Alla luce di quanto sopra va accolta la domanda di revocatoria con condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio.
Per completezza si evidenzia che per tutte le osservazioni e considerazioni svolte non risulta rilevante la documentazione versata in atti dai convenuti e di cui è stata eccepita la tardività.
pagina 19 di 21
PQM
In accoglimento della domanda revocatoria dichiara inefficace nei confronti della CP_1
[...
l'atto pubblico stipulato in data 05 aprile 2018, per Notar Avv. di SC, Persona_2 dai SInori e repertorio n. 5468 e raccolta n. 3669, Controparte_3 Controparte_4 avente ad oggetto una convenzione di separazione dei beni, atto, registrato in SC in data 06 aprile 2018 al n. 3321 serie 1T e trascritto in SC, sempre in data 06 aprile
2018, al RP n. 2968 e RG n. 4252 e in Chieti, sempre in data 06 aprile 2018, al RP n. 4484
e RG n. 5941, riguardante i seguenti beni immobili: civile abitazione in SC, al Viale
John Fitzgerald Kennedy n. 110, riportata in Catasto Fabbricati del Comune di SC al foglio 9, particella 846, subalterno 26, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 15, superficie catastale totale mq. 306 e totale escluse aree scoperte mq.
290, rendita Euro 2.169,12; locale ad uso autorimessa in SC, al Viale John Fitzgerald
Kennedy n. 110, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di SC al foglio 9, particella 846, subalterno 29, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 7, consistenza 26 mq., superficie catastale totale mq. 30, rendita Euro 145,02; appartamento ad uso ufficio in AN
IO TE (CH), alla Via Amendola, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di
AN IO TE (CH) al foglio 5, particella 1, subalterno 8, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 264, rendita Euro 2.370,54;
l'atto pubblico stipulato in data 09 aprile 2018, per Notar Avv. di SC, Persona_2 dai SInori e avente ad oggetto la costituzione di Controparte_3 Controparte_4 ipoteca volontaria in favore della repertorio n. 5480 e raccolta n. 3678, Controparte_7 registrato in SC in data 10 aprile 2018 al n. 3425 serie 1T, iscritto in Chieti in data 13 aprile 2018, al RP n. 663 e RG n. 6297, riguardante un appartamento ad uso ufficio in AN
IO TE (CH), alla Via Amendola, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di
AN IO TE (CH) al foglio 5, particella 1, subalterno 8, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 264, rendita Euro 2.370,54.
pagina 20 di 21 Condanna tutti i convenuti al pagamento in solido delle spese del giudizio in favore dell'attrice, che liquida in euro 843,00 per esborsi, 14.598,00 per compensi oltre accessori di legge.
SC, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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