CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 610/2023 R.G. promossa da nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandra Manzo e Raffaella Rago ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Piazza Martiri di
Belfiore n. 4, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
= Appellante =
nei confronti di nata a [...] il [...] S (c.f.: Controparte_1
, residente in [...] Fraz. Azzano n. 40/A, rappresentata e C.F._2
difesa dall'Avv. Marco Barbatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Spoleto, Via Guglielmo Marconi n. 2A, in virtù di procura in calce alla comparsa di pagina 1 di 15 costituzione e risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 19.08.2024;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Spoleto quale erede testamentaria di Controparte_1
al fine di sentir dichiarare l'annullamento della rinuncia all'eredità nella Persona_1
successione materna, formalizzata dall'attore in data 22.07.2013 ed asseritamente viziata per dolo di marito in seconde nozze della madre defunta;
in subordine Persona_1
l'attore chiedeva pronunciarsi la nullità della rinuncia quale effetto di patto successorio,
in violazione del divieto di cui all'art. 458 c.c..
A fondamento della domanda esponeva che: - a seguito della separazione ed il successivo divorzio dei propri genitori la madre aveva contratto nel Controparte_2
1992 nuovo matrimonio con considerato dall'attore come un padre;
- a Persona_1
seguito del decesso della madre (avvenuto il 12.07.2013) lo aveva Persona_1
persuaso a rinunciare all'eredità materna, rassicurandolo che alla di lui morte sarebbe stato nominato suo erede universale;
- effettivamente, a seguito della rinuncia all'eredità
-formalizzata dinanzi al Tribunale di Spoleto in data 22.07.2013 - aveva Persona_1
inviato all'attore le proprie disposizioni testamentarie in cui risultava nominato unico erede;
- tuttavia, in seguito (nel 2016) ed all'insaputa dell'attore, il - aveva Per_1
pagina 2 di 15 revocato con un nuovo testamento le precedenti disposizioni testamentarie, nominando quale sua unica erede la convenuta . Controparte_1
Sulla base di quanto esposto l'attore chiedeva dichiararsi, ai sensi dell'art. 526 c.c.,
l'annullamento della rinuncia all'eredità avvenuta in data 22.07.2013, con conseguente diritto dell'attore medesimo ad acquistare la qualità di erede nella successione della madre defunta e, per l'effetto, ottenere la condanna della convenuta a corrispondere all'attore la somma di €.80.325,68, ovvero la diversa somma di €.111.089,00, ovvero la diversa maggiore o minor somma accertata in corso di causa anche a mezzo CTU
estimativa; in via subordinata, l'attore chiedeva che venisse accertata la sussistenza di un collegamento negoziale tra la rinuncia all'eredità avvenuta il 22.07.2013 e il testamento redatto da in data 24.07.2013, e che, per l'effetto, fosse dichiarata la Persona_1
nullità del citato testamento per violazione del disposto di cui all'art. 458 c.c. e la nullità
e/o inefficacia della rinuncia, in quanto negozio ad esso collegato, con conseguente diritto dell'attore ad acquistare la qualità di erede nella successione della madre defunta e condanna della convenuta al pagamento della somma di € 80.325,68, ovvero la diversa somma di € 111.089,00, ovvero la diversa maggiore o minor somma accertata in corso di causa anche a mezzo CTU estimativa, con vittoria delle spese di lite del giudizio.
Con comparsa del 20.07.2021 si costituiva in giudizio che Controparte_1
contestava in fatto ed in diritto le domande avversarie e ne chiedeva il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Concesso il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, autorizzato il deposito delle memorie 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie delle parti,
la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 376/2023 pubblicata il 16.05.2023 rigettava la domanda attorea e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 15 Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 376/2023 ha interposto appello Pt_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Nullità della sentenza di primo grado per non aver adeguatamente motivato la
decisione di escludere l'istruttoria per il tramite delle articolate prove costituende
nonché per aver ritenuto non adeguatamente provati fatti e circostanze che avrebbero
potuto essere introdotti nel giudizio tramite l'escussione dei testi, come da richiesta
avanzata nelle opportune sedi e reiterata”.
2) “Illegittimità della sentenza di primo grado nei capi e nei punti in cui, pur avendo
indicato i principi in materia di c.d. dolo contrattuale, ha escluso – nella specie – la
sussistenza degli artifizi e raggiri da parte del nonché l'induzione in errore Per_1
causalmente determinata dai primi, dell'attore”.
3) “Illegittimità della sentenza di primo grado nei capi e nei punti in cui, pur avendo
affermato la sussistenza di un accordo di natura economica inter partes, ha escluso la
sussistenza, in specie, di un collegamento negoziale tra la rinuncia all'eredità e la
contestuale e connessa istituzione di erede, con conseguente nullità per violazione del
divieto di cui all'art. 458 c.c., travisando peraltro il fatto che l'invocata nullità atteneva
al negozio istitutivo (il testamento) che, in quanto connesso, contestuale e collegato alla
rinuncia di cui costituiva ad ogni effetto la controprestazione – doveva del pari essere
dichiarata nulla”.
In conformità dei motivi dedotti, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., rigettate dal primo giudice, l'appellante ha chiesto che in totale riforma della sentenza impugnata venissero accolte le conclusioni già spiegate in primo grado nella memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, c.p.c., con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di risposta del 30.12.2023 si è costituita che, Controparte_1
pagina 4 di 15 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie richieste da parte appellante in quanto - a suo dire – non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e non specificate in appello, contestando comunque nel merito l'appello avversario, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Il Consigliere istruttore, ritenuta non necessaria l'istruttoria orale della causa, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 18.14.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato in sentenza le ragioni del rigetto delle istanze istruttorie.
Deduce che l'assunzione, anche solo parziale, dei mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., avrebbe condotto il giudice di prime cure a conclusioni diverse e contrarie rispetto a quelle affermate nella pronuncia impugnata.
In particolare, sostiene che le circostanze dedotte a fondamento della domanda (dolo e collegamento negoziale), ritenute non provate dal primo giudice in sentenza, avrebbero potuto essere dimostrate attraverso l'assunzione della prova testimoniale articolata in primo grado nella memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati ( e Tes_1
. Tes_2
Ritiene l'appellata che le richieste istruttorie dell'appellante siano inammissibili per mancanza di specificità (cfr. pag.7 della comparsa di costituzione e risposta), ma a tal uopo questa Corte osserva che, secondo la giurisprudenza della Cassazione – da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi - ai fini del rispetto del principio di pagina 5 di 15 specificità del motivo di appello (art. 342 e 345 c.p.c.) con cui si contesti la mancata ammissione di prove orali da parte del primo giudice, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, occorre reiterarle nell'atto introduttivo del gravame ed è sufficiente l'indicazione del mezzo richiesto, non essendo necessario che nel motivo di appello sia riprodotto l'intero capitolato di prova così come articolato in primo grado (cfr. Cass.
15043/2024; Cass. 10767/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie l'odierno appellante – che già in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado aveva reiterato la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c., rigettate dal primo giudice con l'ordinanza del 26.05.2022 (cfr. note di trattazione scritta del 14.12.2022, in fascicolo di primo grado di parte appellante) – nell'atto di appello, ha indicato il mezzo di prova
(testimoniale) e l'atto (memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) con cui il mezzo era stato dedotto,
di talché le richieste istruttorie in discorso risultano in astratto ammissibili.
Ciò nondimeno il dedotto motivo di appello è, comunque, infondato.
La Corte rileva che il Giudice di primo grado ha adeguatamente motivato il rigetto delle istanze istruttorie dichiarando “l'irrilevanza della prova per testi e per interpello di parte
attrice nella misura in cui le circostanze dedotte risultano in parte non contestate, in
parte irrilevanti e in parte documentali” e “l'irrilevanza della consulenza tecnica e
dell'ordine di esibizione” (cfr. ordinanza giudizio di primo grado del 26.05.2022).
A ben vedere, infatti, le predette prove costituende non sono idonee a provare i fatti costitutivi (dolo del Drupi e patto successorio) posti a fondamento delle domande e delle conclusioni formulate dall'odierno appellante.
Irrilevante ai fini della decisione risulta, infatti, la prova per interpello dell'appellata
(capitoli A - B - C della memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c. in fascicolo di parte di primo grado dell'appellante) considerato che, per stessa ammissione dell'appellante, “non è mai
pagina 6 di 15 stato prospettato un comune disegno dei due, non essendovi prove in tal senso”, “la
è parte di questo giudizio soltanto in quanto erede del … da questi CP_1 Per_1
nominata nel testamento pubblico … nella primavera del 2016 …” (cfr. pag. 19 memoria
183, co. 6, n. 1 c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellante), quindi i capitoli articolati risultano del tutto inidonei a provare il preteso dolo determinante del Per_1
all'epoca della rinuncia all'eredità, risalente al 2013.
Parimenti irrilevante è la prova per testi laddove i capitoli dedotti si riferiscono a circostanze - in parte - irrilevanti, valutative, documentali e non contestate (cap. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 28) e - in parte, -
conosciute indirettamente (cap. 10, 13, 14, 15, 24 e 26) sulle quali il teste dovrebbe riferire “de relato ex parte", cioè su circostanze riferite dalla stessa parte, che non hanno valore probatorio, e nemmeno indiziario (cfr. Cass., n. 1320/2017), del fatto che si intende dimostrare, proprio perché la nozione proviene dalla stessa parte che intende provarla.
Il primo motivo di impugnazione non può pertanto essere accolto.
****
Con il secondo motivo di appello la sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza del dolo del determinante la rinuncia Per_1
all'eredità formalizzata dal in data 22.07.2013. Pt_1
Deduce l'appellante che il Tribunale non doveva valutare la capacità mentale del nel conoscere le conseguenze della rinuncia (“il era assolutamente a Pt_1 Pt_1
conoscenza degli effetti del proprio atto, egli ha consapevolmente rinunciato all'eredità,
conscio appunto che il avrebbe ottenuto la medesima nella sua interezza” – cfr. Per_1
pag. 16 della sentenza impugnata), ma la sua capacità, la sua (non libera) volontà nel momento in cui ha deciso di rinunciare e, segnatamente, il fatto che il non Pt_1
pagina 7 di 15 avrebbe rinunciato se non fosse stato convinto, persuaso, indotto in tal senso dal Per_1
rappresentandogli falsamente che alla sua morte tutti i suoi beni gli sarebbero stati devoluti (cfr. pag. 19 e 20 dell'atto di appello).
Tale disegno - dal quale lo stesso appellante esclude il coinvolgimento dell'appellata,
che afferma aver convenuto in giudizio unicamente nella sua qualità di erede designata dal (cfr.pag. 26 dell'appello) - sarebbe stato ordito e sostenuto dal per tutta Per_1 Per_1
la vita;
egli, pur avendo nel 2016 revocato le precedenti disposizioni testamentarie in favore dell'odierno appellante, aveva continuato a mantenere rapporti con lui,
mentendogli al fine di non destare sospetti.
Determinante per l'appellante è stato dunque l'errore indotto dal attraverso artifizi Per_1
e raggiri, che avrebbero potuto essere dimostrati laddove fosse stata ammessa la prova per testi.
In buona sostanza l'errore invocato dal non sarebbe da ricercare nelle Pt_1
conseguenze della rinuncia ( diventa erede di tutto) ma nell'aver confidato, perché Per_1
in tal senso indotto dal che lasciare il patrigno libero di godere e disporre in vita Per_1
di tutti i beni, avrebbe determinato, alla sua morte, la devoluzione di tutti beni in suo favore, tant'è che, per tale motivo, ha rinunciato alla sua parte nel 2013.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione - alla quale questa Corte aderisce con convinzione - il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.. A
produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza pagina 8 di 15 psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte (Cass. 31731/2021; Cass. 25968/2021; Cass. 5734/2021).
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice (cfr. pag. 6
della sentenza impugnata) non è dato rilevare nel comportamento del “una Per_1
condotta commissiva, omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di
manovre e artifizi” e tantomeno che questa abbia comportato una rappresentazione alterata dalla realtà.
Non vi alcuna prova in atti - né la stessa è stata validamente offerta dall'appellante - di
“artifizi o raggiri” posti in essere dal che abbiano condizionato e/o influenzato la Per_1
volontà del determinandolo alla rinuncia all'eredità materna. Pt_1
La conseguenza di tale atto (unilaterale) - al quale il risulta essersi Pt_1
autonomamente determinato - non poteva essere che quella che è stata, ossia la devoluzione della quota di eredità materna spettantegli a favore del coniuge superstite del de cuius (cioè il che, per l'effetto, è divenuto titolare della totalità dei beni Per_1
facenti parte della successione della defunta e dei quali, quindi, ha Controparte_2
potuto liberamente godere e disporre sia in vita, sia mortis causa.
Né, in ipotesi, l'affidamento del Cementi al può ricevere tutela giuridica se Per_1
fondato, per quanto dedotto dallo stesso appellante, sulla negligenza, visto il contrario orientamento della giurisprudenza in subiecta materia (Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792;
in tema cfr. pure Cass. 23 giugno 2009, in cui si sottolinea come il dolus malus ricorra solo se sussista, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza).
Nella fattispecie, infatti, stando alla stessa rappresentazione dei fatti prospettata dall'appellante, egli non poteva non sapere e/o ignorare che per effetto della rinuncia alla pagina 9 di 15 quota di sua spettanza nella successione materna il avrebbe goduto pienamente e Per_1
liberamente disposto, così come ha fatto, dell'intero patrimonio appartenente alla defunta Controparte_2
Né l'odierno appellante doveva e/o poteva fondatamente sentirsi rassicurato nella sua determinazione alla rinuncia dal fatto che il - a suo dire - avrebbe “promesso” che Per_1
alla sua morte lo avrebbe nominato unico erede, ciò in quanto lo stesso non Pt_1
poteva non sapere e/o ignorare che la disposizione testamentaria - poi, effettivamente adottata dal - poteva essere da questi modificata e/o revocata, in ogni tempo, come Per_1
peraltro è nei fatti avvenuto.
Infondata e priva di un qualsiasi riscontro è rimasta, quindi, la tesi dell'appellante secondo cui il dolo determinante del - che nel prospettato intento doloso avrebbe Per_1
abilmente celato fino alla morte per non destare sospetti - era esistente sin dal tempo della rinuncia.
Il motivo è, dunque, infondato e pertanto viene respinto.
****
Con il terzo motivo la sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'esistenza di un collegamento negoziale tra la rinuncia all'eredità e il testamento del del 24.7.2013, in violazione del divieto di patti successori di cui all'art. 458 c.p.c.. Per_1
Deduce parte appellante che il Tribunale non si è avveduto del fatto che il negozio nullo per violazione dell'art. 458 c.c. non è la rinuncia, bensì il testamento - quale atto dispositivo di una successione non ancora aperta - predisposto dal quale Per_1
contropartita alla rinuncia del all'eredità materna. Pt_1
Sostiene che tra il e esisteva un accordo economico che si è concretizzato Pt_1 Per_1
nella duplice e contestuale stipulazione di due negozi uno abdicativo (rinuncia) e l'altro istitutivo della qualità di erede (testamento) tra loro strettamente connessi e correlati sia pagina 10 di 15 sotto il profilo temporale, sia perché l'uno (testamento) costituiva la controprestazione dell'altro (rinuncia).
La sentenza sul punto - a dire dell'appellante - è illogica e contraddittoria in quanto nella prima parte il Tribunale, al solo fine di negare il dolo del afferma l'esistenza di un Per_1
accordo di natura puramente economica del quale - nel decidere sul secondo motivo -
nega la rilevanza e la stessa esistenza.
Sotto ulteriore profilo, assume l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice afferma che la revoca delle disposizioni testamentarie vale ad escludere la sussistenza del divieto di cui all'art. 458 c.c.
Ad avviso dell'appellante, la circostanza che il dopo qualche anno abbia revocato Per_1
le disposizioni testamentarie, al contrario, non esclude ab origine il vincolum iuris e non vale ad escludere il collegamento tra i due negozi e l'invocata nullità.
Il motivo è infondato
E' noto che i patti successori sono una categoria di contratti o atti unilaterali che hanno come oggetto la successione di una persona non ancora defunta.
L'art. 458 c.c. individua tre categorie di patti successori nulli: quelli istitutivi (attraverso i quali un soggetto viene nominato erede del proprio dante causa), quelli dispositivi
(attraverso i quali un soggetto dispone per atto tra vivi di diritti che potrebbero essergli destinati all'apertura di una futura successione) e quelli abdicativi (attraverso i quali un soggetto rinuncia ai diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta).
La scelta del legislatore deve ricondursi da un lato, alla tutela della libertà testamentaria
- nel senso che il testatore può cambiare la propria volontà rispetto alla propria successione fino alla sua morte (“ambulatoria est voluntas defuncti esque ad vitae”), per tale ragione non può essere vincolato contrattualmente a disporre per testamento in un pagina 11 di 15 determinato modo piuttosto che in un altro – dall'altro è da ricercarsi nella tipicità della delazione successoria che nel nostro ordinamento è possibile per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria). Non è previsto un terzo genere di delazione “contrattuale” o “pattizia”.
La giurisprudenza (Cass. 87/4053) - condivisa da questa Corte - osserva che il negozio con il quale un soggetto dispone in vita di un proprio diritto, attribuendolo unilateralmente ad un altro soggetto con effetti decorrenti dalla propria morte, concreta una disposizione mortis causa ed è valida se perfezionata con i requisiti di forma previsti dalla legge (testamento); se l'attribuzione, invece, è frutto di un accordo, il negozio rientra nella categoria dei patti successori ed è nullo ex art. 458 c.c..
Un problema sempre vivo riguarda poi la validità o il fondamento dell'eventuale invalidità delle disposizioni testamentarie che risultino fatte in adempimento di un patto successorio (tesi, nella fattispecie, sostenuta dall'odierno appellante).
Ebbene, in tali ipotesi, la soluzione più rigorosa, che prevede la nullità come di atti legati ad un accordo considerato illecito, richiama l'art. 624 c.c., quindi, le conseguenze di un errore di diritto, consistente nella credenza da parte del testatore di essere obbligato a disporre nel modo da lui stesso “promesso” con un atto erroneamente ritenuto valido;
per tale invalidità si richiede peraltro che l'errore -risultante dallo stesso testamento-
abbia costituito il solo motivo della disposizione.
La prova di detto errore deve essere rigorosa, perché la stessa disposizione, anche se apparentemente corrispondente ad un patto, ben può rappresentare una autonoma espressione di volontà, frutto della libertà testamentaria.
Orbene, fatta tale necessaria premessa, nel caso in esame, l'appellante sostiene che il testamento predisposto dal in data 24.07.2013 sia nullo in quanto frutto di un patto Per_1
successorio tra il medesimo e il in virtù del quale quest'ultimo avrebbe Pt_1
pagina 12 di 15 rinunciato all'eredità materna e in contropartita il gli avrebbe promesso di Per_1
istituirlo alla sua morte erede universale.
Tale patto sarebbe stato suggellato dalla stipula del testamento da parte dello stesso in data 24.07.2013, atto di cui il ha invocato la nullità in quanto a suo Per_1 Pt_1
dire - esecutivo di patto successorio vietato.
Nullità che, a sua volta, per effetto del collegamento negoziale con l'antecedente negozio di rinuncia, si estenderebbe anche a quest'ultima.
Ebbene, questa Corte rileva che la tesi sostenuta dall'appellante non trova nessun riscontro nei documenti acquisti agli atti.
In particolare, l'atto di rinuncia da parte del come correttamente rilevato dal Pt_1
primo giudice in sentenza, non è atto dispositivo di una successione non ancora aperta
(in tale ipotesi vietata) in quanto è stato effettuato in data 22.07.2013, dopo la morte della madre, NA CP_2
Si tratta, quindi, di un atto dispositivo avente ad oggetto diritti derivanti da una successione già aperta, in tal senso perfettamente valido ed efficace.
Quanto al testamento redatto dal in data 24.07.2013, anche in questo caso si Per_1
trattava di un atto dispositivo pienamente valido, con efficacia mortis causa,
perfezionato secondo i requisiti di forma richiesti (testamento olografo – cfr. doc. 5
fascicolo di primo grado di parte appellante) nel quale come è facile evincere dalla copia prodotta in atti, non vi è alcun riferimento al fatto che tale disposizione fosse stata effettuata dal nell'erronea convinzione di dare con ciò esecuzione ad una Per_1
“promessa” a cui si era obbligato nei confronti del Pt_1
Da tale atto non emerge nessuna limitazione della libertà testamentarie che, in effetti,
(come è successivamente avvenuto) il ha liberamente modificato con il successivo Per_1
testamento del 2016, con il quale - revocando ogni precedente disposizione - ha istituito pagina 13 di 15 come sua unica erede l'appellata (cfr. doc. 8 fascicolo di primo Controparte_1
grado di parte appellante).
Riassumendo, da un lato i due atti (la rinuncia ed il testamento) singolarmente presi sono immuni da vizi, dall'altro non risulta alcun collegamento negoziale (sostanziale, formale o anche solo apparente) tra l'atto di rinuncia all'eredità effettuato dal in data Pt_1
22.07.2013 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) e il testamento del datato 24.07.2013 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante), Per_1
ciascuno espressione di una volontà libera ed autodeterminata e come tale pienamente validi.
Né il preteso collegamento negoziale tra i due atti poteva essere provato per mezzo della prova per testi richiesta dall'odierno appellante.
Il motivo di appello, quindi, anche in questo caso è infondato e, pertanto, viene respinto.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
– Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 376/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il 16.05.2023);
– Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con pagina 14 di 15 distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
– Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 15 maggio 2025
Il PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 610/2023 R.G. promossa da nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandra Manzo e Raffaella Rago ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Piazza Martiri di
Belfiore n. 4, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
= Appellante =
nei confronti di nata a [...] il [...] S (c.f.: Controparte_1
, residente in [...] Fraz. Azzano n. 40/A, rappresentata e C.F._2
difesa dall'Avv. Marco Barbatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Spoleto, Via Guglielmo Marconi n. 2A, in virtù di procura in calce alla comparsa di pagina 1 di 15 costituzione e risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 19.08.2024;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Spoleto quale erede testamentaria di Controparte_1
al fine di sentir dichiarare l'annullamento della rinuncia all'eredità nella Persona_1
successione materna, formalizzata dall'attore in data 22.07.2013 ed asseritamente viziata per dolo di marito in seconde nozze della madre defunta;
in subordine Persona_1
l'attore chiedeva pronunciarsi la nullità della rinuncia quale effetto di patto successorio,
in violazione del divieto di cui all'art. 458 c.c..
A fondamento della domanda esponeva che: - a seguito della separazione ed il successivo divorzio dei propri genitori la madre aveva contratto nel Controparte_2
1992 nuovo matrimonio con considerato dall'attore come un padre;
- a Persona_1
seguito del decesso della madre (avvenuto il 12.07.2013) lo aveva Persona_1
persuaso a rinunciare all'eredità materna, rassicurandolo che alla di lui morte sarebbe stato nominato suo erede universale;
- effettivamente, a seguito della rinuncia all'eredità
-formalizzata dinanzi al Tribunale di Spoleto in data 22.07.2013 - aveva Persona_1
inviato all'attore le proprie disposizioni testamentarie in cui risultava nominato unico erede;
- tuttavia, in seguito (nel 2016) ed all'insaputa dell'attore, il - aveva Per_1
pagina 2 di 15 revocato con un nuovo testamento le precedenti disposizioni testamentarie, nominando quale sua unica erede la convenuta . Controparte_1
Sulla base di quanto esposto l'attore chiedeva dichiararsi, ai sensi dell'art. 526 c.c.,
l'annullamento della rinuncia all'eredità avvenuta in data 22.07.2013, con conseguente diritto dell'attore medesimo ad acquistare la qualità di erede nella successione della madre defunta e, per l'effetto, ottenere la condanna della convenuta a corrispondere all'attore la somma di €.80.325,68, ovvero la diversa somma di €.111.089,00, ovvero la diversa maggiore o minor somma accertata in corso di causa anche a mezzo CTU
estimativa; in via subordinata, l'attore chiedeva che venisse accertata la sussistenza di un collegamento negoziale tra la rinuncia all'eredità avvenuta il 22.07.2013 e il testamento redatto da in data 24.07.2013, e che, per l'effetto, fosse dichiarata la Persona_1
nullità del citato testamento per violazione del disposto di cui all'art. 458 c.c. e la nullità
e/o inefficacia della rinuncia, in quanto negozio ad esso collegato, con conseguente diritto dell'attore ad acquistare la qualità di erede nella successione della madre defunta e condanna della convenuta al pagamento della somma di € 80.325,68, ovvero la diversa somma di € 111.089,00, ovvero la diversa maggiore o minor somma accertata in corso di causa anche a mezzo CTU estimativa, con vittoria delle spese di lite del giudizio.
Con comparsa del 20.07.2021 si costituiva in giudizio che Controparte_1
contestava in fatto ed in diritto le domande avversarie e ne chiedeva il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Concesso il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, autorizzato il deposito delle memorie 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie delle parti,
la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 376/2023 pubblicata il 16.05.2023 rigettava la domanda attorea e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 15 Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 376/2023 ha interposto appello Pt_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Nullità della sentenza di primo grado per non aver adeguatamente motivato la
decisione di escludere l'istruttoria per il tramite delle articolate prove costituende
nonché per aver ritenuto non adeguatamente provati fatti e circostanze che avrebbero
potuto essere introdotti nel giudizio tramite l'escussione dei testi, come da richiesta
avanzata nelle opportune sedi e reiterata”.
2) “Illegittimità della sentenza di primo grado nei capi e nei punti in cui, pur avendo
indicato i principi in materia di c.d. dolo contrattuale, ha escluso – nella specie – la
sussistenza degli artifizi e raggiri da parte del nonché l'induzione in errore Per_1
causalmente determinata dai primi, dell'attore”.
3) “Illegittimità della sentenza di primo grado nei capi e nei punti in cui, pur avendo
affermato la sussistenza di un accordo di natura economica inter partes, ha escluso la
sussistenza, in specie, di un collegamento negoziale tra la rinuncia all'eredità e la
contestuale e connessa istituzione di erede, con conseguente nullità per violazione del
divieto di cui all'art. 458 c.c., travisando peraltro il fatto che l'invocata nullità atteneva
al negozio istitutivo (il testamento) che, in quanto connesso, contestuale e collegato alla
rinuncia di cui costituiva ad ogni effetto la controprestazione – doveva del pari essere
dichiarata nulla”.
In conformità dei motivi dedotti, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., rigettate dal primo giudice, l'appellante ha chiesto che in totale riforma della sentenza impugnata venissero accolte le conclusioni già spiegate in primo grado nella memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, c.p.c., con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di risposta del 30.12.2023 si è costituita che, Controparte_1
pagina 4 di 15 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie richieste da parte appellante in quanto - a suo dire – non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e non specificate in appello, contestando comunque nel merito l'appello avversario, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Il Consigliere istruttore, ritenuta non necessaria l'istruttoria orale della causa, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 18.14.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato in sentenza le ragioni del rigetto delle istanze istruttorie.
Deduce che l'assunzione, anche solo parziale, dei mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., avrebbe condotto il giudice di prime cure a conclusioni diverse e contrarie rispetto a quelle affermate nella pronuncia impugnata.
In particolare, sostiene che le circostanze dedotte a fondamento della domanda (dolo e collegamento negoziale), ritenute non provate dal primo giudice in sentenza, avrebbero potuto essere dimostrate attraverso l'assunzione della prova testimoniale articolata in primo grado nella memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati ( e Tes_1
. Tes_2
Ritiene l'appellata che le richieste istruttorie dell'appellante siano inammissibili per mancanza di specificità (cfr. pag.7 della comparsa di costituzione e risposta), ma a tal uopo questa Corte osserva che, secondo la giurisprudenza della Cassazione – da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi - ai fini del rispetto del principio di pagina 5 di 15 specificità del motivo di appello (art. 342 e 345 c.p.c.) con cui si contesti la mancata ammissione di prove orali da parte del primo giudice, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, occorre reiterarle nell'atto introduttivo del gravame ed è sufficiente l'indicazione del mezzo richiesto, non essendo necessario che nel motivo di appello sia riprodotto l'intero capitolato di prova così come articolato in primo grado (cfr. Cass.
15043/2024; Cass. 10767/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie l'odierno appellante – che già in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado aveva reiterato la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c., rigettate dal primo giudice con l'ordinanza del 26.05.2022 (cfr. note di trattazione scritta del 14.12.2022, in fascicolo di primo grado di parte appellante) – nell'atto di appello, ha indicato il mezzo di prova
(testimoniale) e l'atto (memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) con cui il mezzo era stato dedotto,
di talché le richieste istruttorie in discorso risultano in astratto ammissibili.
Ciò nondimeno il dedotto motivo di appello è, comunque, infondato.
La Corte rileva che il Giudice di primo grado ha adeguatamente motivato il rigetto delle istanze istruttorie dichiarando “l'irrilevanza della prova per testi e per interpello di parte
attrice nella misura in cui le circostanze dedotte risultano in parte non contestate, in
parte irrilevanti e in parte documentali” e “l'irrilevanza della consulenza tecnica e
dell'ordine di esibizione” (cfr. ordinanza giudizio di primo grado del 26.05.2022).
A ben vedere, infatti, le predette prove costituende non sono idonee a provare i fatti costitutivi (dolo del Drupi e patto successorio) posti a fondamento delle domande e delle conclusioni formulate dall'odierno appellante.
Irrilevante ai fini della decisione risulta, infatti, la prova per interpello dell'appellata
(capitoli A - B - C della memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c. in fascicolo di parte di primo grado dell'appellante) considerato che, per stessa ammissione dell'appellante, “non è mai
pagina 6 di 15 stato prospettato un comune disegno dei due, non essendovi prove in tal senso”, “la
è parte di questo giudizio soltanto in quanto erede del … da questi CP_1 Per_1
nominata nel testamento pubblico … nella primavera del 2016 …” (cfr. pag. 19 memoria
183, co. 6, n. 1 c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellante), quindi i capitoli articolati risultano del tutto inidonei a provare il preteso dolo determinante del Per_1
all'epoca della rinuncia all'eredità, risalente al 2013.
Parimenti irrilevante è la prova per testi laddove i capitoli dedotti si riferiscono a circostanze - in parte - irrilevanti, valutative, documentali e non contestate (cap. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 28) e - in parte, -
conosciute indirettamente (cap. 10, 13, 14, 15, 24 e 26) sulle quali il teste dovrebbe riferire “de relato ex parte", cioè su circostanze riferite dalla stessa parte, che non hanno valore probatorio, e nemmeno indiziario (cfr. Cass., n. 1320/2017), del fatto che si intende dimostrare, proprio perché la nozione proviene dalla stessa parte che intende provarla.
Il primo motivo di impugnazione non può pertanto essere accolto.
****
Con il secondo motivo di appello la sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza del dolo del determinante la rinuncia Per_1
all'eredità formalizzata dal in data 22.07.2013. Pt_1
Deduce l'appellante che il Tribunale non doveva valutare la capacità mentale del nel conoscere le conseguenze della rinuncia (“il era assolutamente a Pt_1 Pt_1
conoscenza degli effetti del proprio atto, egli ha consapevolmente rinunciato all'eredità,
conscio appunto che il avrebbe ottenuto la medesima nella sua interezza” – cfr. Per_1
pag. 16 della sentenza impugnata), ma la sua capacità, la sua (non libera) volontà nel momento in cui ha deciso di rinunciare e, segnatamente, il fatto che il non Pt_1
pagina 7 di 15 avrebbe rinunciato se non fosse stato convinto, persuaso, indotto in tal senso dal Per_1
rappresentandogli falsamente che alla sua morte tutti i suoi beni gli sarebbero stati devoluti (cfr. pag. 19 e 20 dell'atto di appello).
Tale disegno - dal quale lo stesso appellante esclude il coinvolgimento dell'appellata,
che afferma aver convenuto in giudizio unicamente nella sua qualità di erede designata dal (cfr.pag. 26 dell'appello) - sarebbe stato ordito e sostenuto dal per tutta Per_1 Per_1
la vita;
egli, pur avendo nel 2016 revocato le precedenti disposizioni testamentarie in favore dell'odierno appellante, aveva continuato a mantenere rapporti con lui,
mentendogli al fine di non destare sospetti.
Determinante per l'appellante è stato dunque l'errore indotto dal attraverso artifizi Per_1
e raggiri, che avrebbero potuto essere dimostrati laddove fosse stata ammessa la prova per testi.
In buona sostanza l'errore invocato dal non sarebbe da ricercare nelle Pt_1
conseguenze della rinuncia ( diventa erede di tutto) ma nell'aver confidato, perché Per_1
in tal senso indotto dal che lasciare il patrigno libero di godere e disporre in vita Per_1
di tutti i beni, avrebbe determinato, alla sua morte, la devoluzione di tutti beni in suo favore, tant'è che, per tale motivo, ha rinunciato alla sua parte nel 2013.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione - alla quale questa Corte aderisce con convinzione - il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.. A
produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza pagina 8 di 15 psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte (Cass. 31731/2021; Cass. 25968/2021; Cass. 5734/2021).
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice (cfr. pag. 6
della sentenza impugnata) non è dato rilevare nel comportamento del “una Per_1
condotta commissiva, omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di
manovre e artifizi” e tantomeno che questa abbia comportato una rappresentazione alterata dalla realtà.
Non vi alcuna prova in atti - né la stessa è stata validamente offerta dall'appellante - di
“artifizi o raggiri” posti in essere dal che abbiano condizionato e/o influenzato la Per_1
volontà del determinandolo alla rinuncia all'eredità materna. Pt_1
La conseguenza di tale atto (unilaterale) - al quale il risulta essersi Pt_1
autonomamente determinato - non poteva essere che quella che è stata, ossia la devoluzione della quota di eredità materna spettantegli a favore del coniuge superstite del de cuius (cioè il che, per l'effetto, è divenuto titolare della totalità dei beni Per_1
facenti parte della successione della defunta e dei quali, quindi, ha Controparte_2
potuto liberamente godere e disporre sia in vita, sia mortis causa.
Né, in ipotesi, l'affidamento del Cementi al può ricevere tutela giuridica se Per_1
fondato, per quanto dedotto dallo stesso appellante, sulla negligenza, visto il contrario orientamento della giurisprudenza in subiecta materia (Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792;
in tema cfr. pure Cass. 23 giugno 2009, in cui si sottolinea come il dolus malus ricorra solo se sussista, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza).
Nella fattispecie, infatti, stando alla stessa rappresentazione dei fatti prospettata dall'appellante, egli non poteva non sapere e/o ignorare che per effetto della rinuncia alla pagina 9 di 15 quota di sua spettanza nella successione materna il avrebbe goduto pienamente e Per_1
liberamente disposto, così come ha fatto, dell'intero patrimonio appartenente alla defunta Controparte_2
Né l'odierno appellante doveva e/o poteva fondatamente sentirsi rassicurato nella sua determinazione alla rinuncia dal fatto che il - a suo dire - avrebbe “promesso” che Per_1
alla sua morte lo avrebbe nominato unico erede, ciò in quanto lo stesso non Pt_1
poteva non sapere e/o ignorare che la disposizione testamentaria - poi, effettivamente adottata dal - poteva essere da questi modificata e/o revocata, in ogni tempo, come Per_1
peraltro è nei fatti avvenuto.
Infondata e priva di un qualsiasi riscontro è rimasta, quindi, la tesi dell'appellante secondo cui il dolo determinante del - che nel prospettato intento doloso avrebbe Per_1
abilmente celato fino alla morte per non destare sospetti - era esistente sin dal tempo della rinuncia.
Il motivo è, dunque, infondato e pertanto viene respinto.
****
Con il terzo motivo la sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'esistenza di un collegamento negoziale tra la rinuncia all'eredità e il testamento del del 24.7.2013, in violazione del divieto di patti successori di cui all'art. 458 c.p.c.. Per_1
Deduce parte appellante che il Tribunale non si è avveduto del fatto che il negozio nullo per violazione dell'art. 458 c.c. non è la rinuncia, bensì il testamento - quale atto dispositivo di una successione non ancora aperta - predisposto dal quale Per_1
contropartita alla rinuncia del all'eredità materna. Pt_1
Sostiene che tra il e esisteva un accordo economico che si è concretizzato Pt_1 Per_1
nella duplice e contestuale stipulazione di due negozi uno abdicativo (rinuncia) e l'altro istitutivo della qualità di erede (testamento) tra loro strettamente connessi e correlati sia pagina 10 di 15 sotto il profilo temporale, sia perché l'uno (testamento) costituiva la controprestazione dell'altro (rinuncia).
La sentenza sul punto - a dire dell'appellante - è illogica e contraddittoria in quanto nella prima parte il Tribunale, al solo fine di negare il dolo del afferma l'esistenza di un Per_1
accordo di natura puramente economica del quale - nel decidere sul secondo motivo -
nega la rilevanza e la stessa esistenza.
Sotto ulteriore profilo, assume l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice afferma che la revoca delle disposizioni testamentarie vale ad escludere la sussistenza del divieto di cui all'art. 458 c.c.
Ad avviso dell'appellante, la circostanza che il dopo qualche anno abbia revocato Per_1
le disposizioni testamentarie, al contrario, non esclude ab origine il vincolum iuris e non vale ad escludere il collegamento tra i due negozi e l'invocata nullità.
Il motivo è infondato
E' noto che i patti successori sono una categoria di contratti o atti unilaterali che hanno come oggetto la successione di una persona non ancora defunta.
L'art. 458 c.c. individua tre categorie di patti successori nulli: quelli istitutivi (attraverso i quali un soggetto viene nominato erede del proprio dante causa), quelli dispositivi
(attraverso i quali un soggetto dispone per atto tra vivi di diritti che potrebbero essergli destinati all'apertura di una futura successione) e quelli abdicativi (attraverso i quali un soggetto rinuncia ai diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta).
La scelta del legislatore deve ricondursi da un lato, alla tutela della libertà testamentaria
- nel senso che il testatore può cambiare la propria volontà rispetto alla propria successione fino alla sua morte (“ambulatoria est voluntas defuncti esque ad vitae”), per tale ragione non può essere vincolato contrattualmente a disporre per testamento in un pagina 11 di 15 determinato modo piuttosto che in un altro – dall'altro è da ricercarsi nella tipicità della delazione successoria che nel nostro ordinamento è possibile per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria). Non è previsto un terzo genere di delazione “contrattuale” o “pattizia”.
La giurisprudenza (Cass. 87/4053) - condivisa da questa Corte - osserva che il negozio con il quale un soggetto dispone in vita di un proprio diritto, attribuendolo unilateralmente ad un altro soggetto con effetti decorrenti dalla propria morte, concreta una disposizione mortis causa ed è valida se perfezionata con i requisiti di forma previsti dalla legge (testamento); se l'attribuzione, invece, è frutto di un accordo, il negozio rientra nella categoria dei patti successori ed è nullo ex art. 458 c.c..
Un problema sempre vivo riguarda poi la validità o il fondamento dell'eventuale invalidità delle disposizioni testamentarie che risultino fatte in adempimento di un patto successorio (tesi, nella fattispecie, sostenuta dall'odierno appellante).
Ebbene, in tali ipotesi, la soluzione più rigorosa, che prevede la nullità come di atti legati ad un accordo considerato illecito, richiama l'art. 624 c.c., quindi, le conseguenze di un errore di diritto, consistente nella credenza da parte del testatore di essere obbligato a disporre nel modo da lui stesso “promesso” con un atto erroneamente ritenuto valido;
per tale invalidità si richiede peraltro che l'errore -risultante dallo stesso testamento-
abbia costituito il solo motivo della disposizione.
La prova di detto errore deve essere rigorosa, perché la stessa disposizione, anche se apparentemente corrispondente ad un patto, ben può rappresentare una autonoma espressione di volontà, frutto della libertà testamentaria.
Orbene, fatta tale necessaria premessa, nel caso in esame, l'appellante sostiene che il testamento predisposto dal in data 24.07.2013 sia nullo in quanto frutto di un patto Per_1
successorio tra il medesimo e il in virtù del quale quest'ultimo avrebbe Pt_1
pagina 12 di 15 rinunciato all'eredità materna e in contropartita il gli avrebbe promesso di Per_1
istituirlo alla sua morte erede universale.
Tale patto sarebbe stato suggellato dalla stipula del testamento da parte dello stesso in data 24.07.2013, atto di cui il ha invocato la nullità in quanto a suo Per_1 Pt_1
dire - esecutivo di patto successorio vietato.
Nullità che, a sua volta, per effetto del collegamento negoziale con l'antecedente negozio di rinuncia, si estenderebbe anche a quest'ultima.
Ebbene, questa Corte rileva che la tesi sostenuta dall'appellante non trova nessun riscontro nei documenti acquisti agli atti.
In particolare, l'atto di rinuncia da parte del come correttamente rilevato dal Pt_1
primo giudice in sentenza, non è atto dispositivo di una successione non ancora aperta
(in tale ipotesi vietata) in quanto è stato effettuato in data 22.07.2013, dopo la morte della madre, NA CP_2
Si tratta, quindi, di un atto dispositivo avente ad oggetto diritti derivanti da una successione già aperta, in tal senso perfettamente valido ed efficace.
Quanto al testamento redatto dal in data 24.07.2013, anche in questo caso si Per_1
trattava di un atto dispositivo pienamente valido, con efficacia mortis causa,
perfezionato secondo i requisiti di forma richiesti (testamento olografo – cfr. doc. 5
fascicolo di primo grado di parte appellante) nel quale come è facile evincere dalla copia prodotta in atti, non vi è alcun riferimento al fatto che tale disposizione fosse stata effettuata dal nell'erronea convinzione di dare con ciò esecuzione ad una Per_1
“promessa” a cui si era obbligato nei confronti del Pt_1
Da tale atto non emerge nessuna limitazione della libertà testamentarie che, in effetti,
(come è successivamente avvenuto) il ha liberamente modificato con il successivo Per_1
testamento del 2016, con il quale - revocando ogni precedente disposizione - ha istituito pagina 13 di 15 come sua unica erede l'appellata (cfr. doc. 8 fascicolo di primo Controparte_1
grado di parte appellante).
Riassumendo, da un lato i due atti (la rinuncia ed il testamento) singolarmente presi sono immuni da vizi, dall'altro non risulta alcun collegamento negoziale (sostanziale, formale o anche solo apparente) tra l'atto di rinuncia all'eredità effettuato dal in data Pt_1
22.07.2013 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) e il testamento del datato 24.07.2013 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante), Per_1
ciascuno espressione di una volontà libera ed autodeterminata e come tale pienamente validi.
Né il preteso collegamento negoziale tra i due atti poteva essere provato per mezzo della prova per testi richiesta dall'odierno appellante.
Il motivo di appello, quindi, anche in questo caso è infondato e, pertanto, viene respinto.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
– Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 376/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il 16.05.2023);
– Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con pagina 14 di 15 distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
– Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 15 maggio 2025
Il PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15