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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 3411/2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. IMPELLUSO AR ME IA, elettivamente domiciliati in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO, come da delega in atti
-APPELLANTI- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES ZI, elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, N. 24, 20123,
MILANO, come da delega in atti pagina 1 di 20 -APPELLATA- nonché contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._4
-APPELLATO CONTUMACE- nonché nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 37/2025, riunita alla precedente, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES ZI, elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, N. 24, 20123,
MILANO, come da delega in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. ) in persona del Controparte_3 C.F._5
legale rappresentante (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_7 C.F._9
IMPELLUSO AR ME IA, elettivamente domiciliati in VIALE
MAJNO, n. 5, 20122 MILANO, come da delega in atti
-APPELLATI- nonché contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._4
-APPELLATO CONTUMACE-
PER LA RIFORMA della sentenza n. 5834/2024, pubblicata il 7/06/2024, del Tribunale di Milano nella causa n. R.G. 17939/2020.
pagina 2 di 20 Conclusioni per Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma parziale della sentenza n. 5834/2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n. 17939/2020 R.G., pubblicata in data 7 giugno 2024 e non notificata, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare: in accoglimento del motivo di gravame proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale subito dalle appellanti applicando correttamente le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con riferimento al parametro “D” (numero dei superstiti);
- per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro, a risarcire alle signore
[...]
e l'integrale danno non patrimoniale dalle Parte_3 Parte_1 Parte_2 stesse patito per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto sig. Persona_1 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria e interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
Conclusioni per Controparte_3 CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6 CP_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
- in via preliminare:
✓ dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di
[...] essere accolto;
- in via principale:
✓ rigettare l'appello proposto da in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., poiché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso:
✓ con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Marco C. M. Impelluso dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per : Controparte_1
Nei giudizi riuniti (con provvedimento del 20/05/2025) RG 3411/2024 (promosso da Pt_1
e nei confronti di e sig.
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_8
) e RG 37/2025 (promosso da nei confronti dei sigg.ri Controparte_2 Controparte_8
, , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
), piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, così giudicare: CP_4
NEL MERITO
- Rigettare perché manifestamente infondato in fatto e diritto il motivo d'appello proposto dalle sigg.re e e per l'effetto, confermare la Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 20 statuizione del Tribunale di Milano operata con sentenza n. 5834/2024 in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale operata nei confronti delle appellanti
- Accertare e liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale subito dai nipoti del de cuius , , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e , adeguando il criterio tabellare adottato alla diversa situazione e per l'effetto, in CP_4 misura comunque inferiore a quanto ingiustamente liquidato loro dal Tribunale di Milano;
per l'effetto, condannare gli appellati, alla restituzione di quanto percepito in eccesso rispetto alla sentenza di I grado a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto sig. oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'esborso al Persona_1 saldo effettivo e vittoria delle spese del secondo grado di giudizio e
- confermare per il resto la sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (figlia del de cuius Parte_1
, in proprio e anche quale genitore del figlio minore Persona_1 CP_3
(nipote ex filia del de cuius), i suoi figli (nipote ex filia
[...] Controparte_5
del de cuius) e (nipote ex filia del de cuius), Controparte_6 Parte_2
(altra figlia del de cuius), i suoi figli (nipote ex filia del de cuius) e CP_7
(nipote ex filia del de cuius), nonché (vedova del de cuius) CP_4 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (fratello del Controparte_9
de cuius) e Controparte_1
Gli attori esponevano che il loro congiunto nato il [...], era Persona_1
deceduto il 07/08/2017 a causa di un sinistro stradale verificatosi in Cartoceto (PU) il
14/01/2017, allorquando si trovava trasportato sull'autovettura Fiat Idea tg. EA978GV di proprietà e condotta da il quale, in curva, perdeva il controllo del Controparte_9
mezzo a causa dell'elevata velocità, con la conseguenza che il veicolo usciva di strada e finiva la sua corsa impattando contro un albero.
Chiedevano quindi la condanna in solido tra loro dei convenuti e Controparte_2
– rispettivamente conducente/proprietario ed assicuratore del Controparte_1
predetto veicolo – al risarcimento dei danni non patrimoniali (iure proprio per tutti gli attori e anche iure haereditatis per moglie e figlie) e, quanto a moglie e figlie, anche patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni e del decesso di Persona_1
pagina 4 di 20 Il Tribunale, istruita la causa mediante l'escussione di testimoni con delega ex art. 203
c.p.c. ed espletata c.t.u. medico-legale conclusasi con relazione del 12/08/2021, con sentenza n. 5834/2024, pubblicata il 7/06/2024, così disponeva: “DICHIARA la responsabilità concorsuale di e di nella causazione Controparte_2 Persona_1
dell'evento dannoso di cui è causa, occorso il 14.01.2017 in Cartoceto, nelle misure rispettive del 70% e del 30%, e per l'effetto,
NA e , in solido tra loro, a pagare: Controparte_2 Controparte_1
- a Parte_3
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 153.311,20 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure haereditario, la somma di 5.684 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 1° maggio 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale, la somma di 4.312 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 112.245,70 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure haereditario, la somma di 5.684 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 1° maggio 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio, la somma di 4.862 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma
pagina 5 di 20 rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a in qualità di genitore del figlio minore Parte_1 CP_3
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 46.355,40
[...]
euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a Parte_2
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 117.721,10 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure haereditario, la somma di 5.684 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 1° maggio 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- ad a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di Controparte_5
43.978,20 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a a titolo di danno non Controparte_6 CP_7 CP_4
patrimoniale iure proprio, la somma di 46.355,40 euro ciascuno, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
RIGETTA, nel resto, le domande di parte attrice;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute, per metà ciascuna, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA tra parte attrice e i convenuti le spese di lite per un terzo;
pagina 6 di 20 NA e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1
rimborsare agli attori, in solido tra loro, i residui due terzi, che si liquidano in euro
24.000 per compensi (euro 4.000 per fase di studio;
euro 3.000 per fase introduttiva;
euro 10.000 per fase istruttoria ed euro 7.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 363 per esborsi (2/3 C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Marco Impelluso dichiaratosi antistatario;
oltre euro 600 per spesa CTP.”
Nel quantificare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il primo giudice faceva applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 e, per il parametro D relativo alla sopravvivenza di altri parenti, non riconosceva alcun punto a nessuno degli attori. In particolare, per quanto interessa ai fini del giudizio di appello, rilevava che le due figlie del de cuius potevano godere dell'affetto e del sostegno di oltre tre superstiti ciascuna (la figlia dei tre figli, della sorella e della madre e la Pt_1
figlia dei due figli, della sorella e della madre, oltre peraltro, ciascuna, anche Parte_2
del proprio coniuge), così come la vedova godeva dell'affetto delle due figlie Parte_3
e dei nipoti. Quanto al parametro E relativo all'intensità dei rapporti, riteneva dimostrato, in generale, un rapporto affettivo intenso tra la vittima e i suoi familiari, anche non conviventi, come le figlie e i nipoti;
rilevava però che il de cuius era deceduto all'età di 83 anni, età in cui la perdita di una persona cara, al di là della sua causa, è evenienza certamente prevedibile e anche più facilmente accettabile, il che inevitabilmente rendeva più sopportabile il dolore per la perdita, potendo i superstiti confortarsi con la consapevolezza della lunga vita vissuta dal congiunto. Pertanto, per il parametro E, riteneva congruo riconoscere 20 punti alla vedova e 15 punti agli altri parenti, considerata altresì la loro autonomia e il loro inserimento in nucleo familiare autonomo.
Quanto al valore del punto, in applicazione delle Tabelle, lo indicava in 3.911 per moglie e figlie e 1.698 per i nipoti.
pagina 7 di 20 In totale, pertanto, a ciascun attore riconosceva le seguenti somme, nei limiti della quota risarcibile del 70%:
- 56 punti;
219.016 € il cui 70% ammonta a 153.311,20 €; Parte_3
- 41 punti;
160.351 € il cui 70% ammonta a 112.245,70 €; Parte_1
- 43 punti;
168.173 € il cui 70% ammonta a 117.721,10 €; Parte_2
- 37 punti;
62.826 € il cui 70% ammonta a 43.978,20 €; Controparte_5
- CP_3 Controparte_3 Controparte_6 CP_7 CP_4
39 punti;
66.222 € il cui 70% ammonta a 46.355,40 €.
[...]
ed hanno proposto appello in via Parte_1 Parte_2 Parte_3
principale, iscritto a ruolo al n. r.g. 3411/2024, nei confronti di e Controparte_1
di affidandolo ad un unico motivo. Controparte_2
Con autonomo appello principale, iscritto a ruolo al n. r.g. 37/2025,
[...]
ha appellato la sentenza del Tribunale nei confronti di CP_1 CP_3
e e nonché nei confronti di CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_4 CP_2
anch'esso articolato in un unico motivo di impugnazione.
[...]
Chiamate entrambe le cause all'udienza del 20/05/2025, il Consigliere istruttore dichiarava in entrambe la contumacia di disponeva la riunione della Controparte_2
causa più recente a quella più risalente e, così riunite le due cause, ex art. 352 c.p.c. fissava l'udienza del 21/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini a ritroso per il deposito di note di p.c., comparse conclusionali, repliche e note sostitutive d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel proprio atto di appello, e Parte_3 Parte_1 Parte_2
rispettivamente madre e figlie del de cuius, si dolgono della sentenza impugnata nella parte in cui, nel liquidare a loro favore il danno per la perdita del rapporto parentale,
pagina 8 di 20 avrebbe erroneamente applicato il parametro D delle Tabelle del Tribunale di Milano, relativo al numero dei superstiti, attribuendogli il valore di 0 punti. In particolare, deducono che il Tribunale, secondo quanto previsto dalle Tabelle stesse, avrebbe dovuto avere riguardo ai soli superstiti membri della famiglia nucleare del defunto (il coniuge e le figlie), senza dare rilevanza alla sopravvivenza dei nipoti, come invece ha fatto. In applicazione di tali criteri, considerata la sopravvivenza di solo due membri della famiglia nucleare per ogni danneggiata, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il parametro D per 12 punti ciascuna, per un totale di 68 punti (e non di 56) per
[...]
53 punti (e non 41) per e 55 punti (e non 43) per Parte_3 Parte_1 Parte_2
[...]
Conseguentemente, le somme domandate dovrebbero essere così quantificate:
- per 265.948,00 € il cui 70% ammonta a 186.163,60, invece di Parte_3
153.311,20 €;
- per 207.283,00 € il cui 70% ammonta a 145.098,10, invece di Parte_1
112.245,70 €;
- per 215.105,00 € il cui 70% ammonta a 150.573,50, invece di Parte_2
117.721,10 €.
Anche l'unico motivo di appello di riguarda solamente la Controparte_1
quantificazione degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in questo caso in favore dei cinque nipoti. In particolare, CP_1
deduce che le Tabelle del Tribunale di Milano non affronterebbero il caso dei nipoti che perdono il nonno, perdita diversa e meno grave della fattispecie contemplata in cui a morire sia il nipote, soggetto inevitabilmente più giovane. In ragione di ciò, deduce che il valore del punto avrebbe dovuto essere ridotto del 60% rispetto a quanto previsto per il nonno che perde il nipote (679,20 invece di 1.698). Pertanto, per , il Controparte_5
Tribunale avrebbe dovuto liquidare € 17.591,28 (invece di € 43.978,20), per gli altri nipoti , e Controparte_3 Controparte_6 CP_7 [...]
€ 18.542,16 (invece di € 46.355,40 ciascuno). CP_4
pagina 9 di 20 In alternativa, lamenta che il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere alcun punteggio per il criterio E ai cinque nipoti, considerando che anche le prove assunte non hanno dato dimostrazione alcuna dello sconvolgimento dell'esistenza, ma solo della perdita di alcune abitudini. In applicazione di tali criteri alternativi, i risarcimenti andrebbero contenuti in € 26.149,20 per ed in € 28.526,40 per gli altri nipoti Controparte_5
, e . Controparte_3 Controparte_6 CP_7 CP_4
Gli appelli proposti riguardano pertanto esclusivamente la quantificazione del danno non patrimoniale patito rispettivamente da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
madre e figlie, da un lato e dai nipoti ,
[...] Controparte_5 Controparte_3
, e dall'altro.
[...] Controparte_6 CP_7 CP_4
Vi è invece giudicato interno su ogni altra questione diversa da quelle dedotte nei motivi di appello ed appena illustrate, tra cui l'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, il riparto di responsabilità tra ed il danno Per_1 Controparte_2
liquidato a diverso titolo, la spettanza di rivalutazione ed interessi compensativi, la solidarietà dell'assicuratore nel risarcimento dei danni.
Poiché la trattazione dei due gravami importa in particolare questioni di applicabilità delle Tabelle milanesi di liquidazione del danno da perdita parentale, pare opportuno premettere che il sistema in discussione è da tempo caldeggiato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi” (Cass., n.
pagina 10 di 20 26300 del 29/09/2021); e che, proprio per assicurare tale uniformità – e salvo casi del tutto eccezionali che impongano liquidazioni senza fare ricorso alla tabella – vi è sì la possibilità per il giudice, ed ovviamente con adeguata motivazione, di operare dei correttivi sugli importi tabellari, e purtuttavia tale possibilità deve ritenersi residuale ed essere attentamente vagliata in ragione della particolarità della situazione (cfr. ad esempio Cass 26300 cit., e così pure n. 37009 del 16/12/2022, n. 5948 del 28/02/2023).
Nel caso di specie, come si vedrà, non si ravvisano situazioni tanto particolari da discostarsi dal sistema tabellare utilizzato.
2. L'appello della vedova e delle figlie e è Parte_3 Pt_1 Parte_2
fondato.
Nell'assegnare i punti previsti dalla tabella del Tribunale di Milano del 2024 per la perdita del coniuge e/o del genitore, con riferimento al parametro D, si deve infatti tenere conto dei soli superstiti della famiglia nucleare del de cuius: così la tabella testualmente prevede, in considerazione dei precedenti giurisprudenziali analizzati dall'Osservatorio sulla giustizia civile che le ha redatte, come risulta dalla risposta ai quesiti riportata in calce alle stesse.
Il Tribunale sembra aver ignorato questo aspetto e, conteggiando tra i superstiti anche i nipoti, non ha attribuito alcun punto al parametro D, valorizzando per contro l'aspetto di supporto affettivo – certamente sussistente – derivante dalla presenza di una coesa famiglia allargata (connotazione di fattispecie, questa, che si prenderà ancora in considerazione con riguardo al secondo appello): famiglia allargata che, al di là delle circostanze del caso concreto (che rilevano, come appunto ancora si dirà, in relazione alla risarcibilità dei nipoti per la perdita del nonno, ma che non assurgono certamente ad elementi di fatto straordinari), non sarà mai comunque tale da poter essere considerata equipollente ai più stretti consanguinei, la cui perdita più direttamente incide sulle radici familiari e, in definitiva, sul senso di sé.
pagina 11 di 20 Come dedotto dalle appellanti, il Tribunale avrebbe pertanto dovuto valorizzare il parametro D per 12 punti ciascuna, per un totale di 68 punti (e non di 56) per
[...]
53 punti (e non 41) per e 55 punti (e non 43) per Parte_3 Parte_1 Parte_2
Conseguentemente, le somme domandate dovevano essere così diversamente
[...]
quantificate:
- per 265.948,00 € il cui 70% ammonta a 186.163,60, invece di Parte_3
153.311,20 €;
- per 207.283,00 € il cui 70% ammonta a 145.098,10, invece di Parte_1
112.245,70 €;
- per 215.105,00 € il cui 70% ammonta a 150.573,50, invece di Parte_2
117.721,10 €.
Agli importi così rideterminati - a cui la compagnia appellata, in solido con il danneggiante contumace, deve dunque essere condannata - debbono essere aggiunti interessi al tasso legale sulla somma devalutata dalla data della presente decisione al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla presente sentenza al saldo. Rispetto alla determinazione degli accessori, è infatti corretta la decisione del Tribunale, peraltro non contestata da alcuna delle parti, ma essa va operata ora sulla rinnovata liquidazione avvenuta all'esito del giudizio d'appello.
3. Anche l'appello di nei confronti dei nipoti di Controparte_1 Persona_1
nonché nei confronti di risulta fondato, seppur nei più limitati termini di Controparte_2
seguito esposti.
È opportuno premettere che in tema di domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la perdita di un nonno da parte del nipote è risarcibile in quanto la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd.
“famiglia nucleare”, cosicché il rapporto tra nonni e nipoti va ritenuto giuridicamente pagina 12 di 20 qualificato e rilevante, laddove vi sia prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Tale rapporto trova tutela anche a livello convenzionale nell'art. 8 CEDU.
A livello primario, l'art. 317-bis c.c. stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e tale disposizione è unanimemente interpretata nel senso che a tale diritto corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, in funzione del miglior interesse del minore stesso.
Conseguentemente, l'uccisione del nonno priva i nipoti di tale diritto.
Costituisce altresì principio giurisprudenziale pacifico già sopra richiamato quello per il quale il giudice debba liquidare il danno da lesione del rapporto parentale facendo applicazione di tabelle a punti e che tuttavia, in presenza di adeguata motivazione, possa comunque valorizzare le circostanze di fatto del caso concreto.
Nel contesto di tali principi, che parte appellante non contesta, la stessa lamenta però che testualmente la tabella milanese si riferisca esclusivamente alla perdita di un nipote e non alla perdita di un nonno da parte del nipote.
La “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote” del Tribunale di Milano del 2024 fa in effetti riferimento alla sola perdita del nipote e tanto si desume anche dalla lettura degli esempi di calcolo e dalle risposte ai quesiti riportati in calce agli stessi, ove però si legge (punto 15) che tale mancanza deriva non da una ragionata esclusione, ma dal fatto che “il monitoraggio raccolto è insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli “tabellati””; e che “spetta al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto. Quanto alla liquidazione, (…) ove il giudice riconosca il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare
pagina 13 di 20 quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati”. E', pertanto, espressamente prevista – in relazione al caso concreto – la possibilità di applicare una delle due tabelle
(genitore/figlio oppure fratello/nipote) a rapporti parentali diversi, dovendosi certamente in tal caso – per affinità e minore intensità del legame –, ove la valutazione del caso concreto lo consenta, optare per l'applicazione della seconda tabella (fratello/nipote) e non della prima.
Nella fattispecie, vi è prova di una intensa frequentazione del nonno da parte Per_1
dei nipoti.
Risulta confermato dai testi assunti presso il Tribunale di Pesaro che i nipoti facevano visita settimanalmente alla casa dei nonni per il pranzo domenicale e che lì si trattenevano spesso anche il pomeriggio, per assistere ad eventi sportivi in tv o anche semplicemente per trascorrere del tempo insieme. Ancora, vi è prova che durante l'estate i nipoti passassero alcune settimane di vacanza con il nonno . LL Per_1
documentazione fotografica in atti, risulta poi la condivisione di numerosissime ricorrenze ed eventi significativi nella vita degli appellati, quali compleanni, successi scolastici, impartizione dei sacramenti. Anche nella fase finale della vita di Per_1
i nipoti si recavano in ospedale a fargli visita, a conferma dell'intensità del loro
[...]
rapporto.
Tali episodi testimoniano come il venir meno del nonno abbia costituito una perdita significativa per i nipoti. Erano infatti i nipoti a trascorrere del tempo presso la casa dell'ascendente e a godere della sua compagnia con costanza settimanale e in modo ancor più intenso durante l'estate e negli eventi più importanti.
Tanto basta per ritenere corretta l'applicazione della tabella ai fini di indennizzo della perdita lamentata, essendo stata fornita la prova del legame affettivo e di un mutamento delle abitudini di vita (con la perdita, in particolare, di momenti di condivisione di affetti ed esperienze peraltro importanti anche in quanto collocati in fase di vita in cui la personalità è ancora in formazione) a seguito di tale perdita da parte dei nipoti di pagina 14 di 20 Infatti, considerate le sopra indicate premesse in punto di tendenziale Persona_1
uniformità nell'applicazione del sistema tabellare di liquidazione del danno (sì da non consentirne, tendenzialmente, applicazioni arbitrariamente creative dei sistemi di calcolo) e, nello stesso senso, l'indicazione esplicita degli stessi redattori circa la necessaria scelta, per rapporti diversi da quelli contemplati, di una delle due tabelle,
l'applicazione dei criteri elaborati per la perdita del nipote da parte di un nonno è, nel caso di specie, pressoché necessaria.
Nell'ambito dei parametri relativi, tuttavia, vi è spazio per adeguare la liquidazione al caso concreto nella direzione sostenuta dall'appellante, a cominciare dalla diversa considerazione che, in generale, occorre avere per la natura della perdita parentale in questione: se, infatti, la perdita di un nipote da parte dell'ascendente anziano costituisce un fatto innaturale e difficilmente lenibile, oggettivamente più grave – in ogni percezione sociale e personale – del decesso di una persona anziana, ormai nella fase calante della vita (a cui più facilmente, come fatto notorio, può fare seguito un'elaborazione razionale e in definitiva serena del lutto, per quanto doloroso questo possa essere), il riconoscimento del valore della perdita affettiva merita di essere operato con parametri effettivamente più restrittivi in questo caso rispetto al primo. Non osta a tale considerazione il fatto che l'età della vittima principale sia comunque valorizzata al parametro A, non potendo trovare l'ontologica differenza tra i due lutti speculari
(nonno/nipote) matematica equiparazione grazie ai soli criteri di computo dell'età anagrafica specularmente rispettiva.
Tutto ciò considerato, e ritenuta la comunanza di vita provata nel caso di specie tra nonno e nipoti come certamente significativa (ma non eccezionale, come sarebbe potuto ad esempio essere nel caso di un nonno con cui si condivida la quotidianità), si ritiene maggiormente congruo, rispetto alla liquidazione operata in primo grado (ma anche rispetto alla decurtazione proposta in via principale dall'assicurazione appellante, che appare – oltre che di per sé eccessiva – eccessivamente disancorata dai parametri pagina 15 di 20 tabellari definiti), riconoscere ai nipoti istanti un punteggio di 6 (anziché 15) punti su 30 per l'intensità del legale affettivo con il parente deceduto (parametro E della tabella).
Indi si assegnano ai nipoti i seguenti punti tabellari:
- parametro A (età della vittima primaria): 4 pt.; par. B (età Controparte_5
della vittima secondaria): 18 pt.; par. C (convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria): 0 pt.; par. D (altri congiunti superstiti): 0 pt.; par. E (intensità del rapporto): 6 pt.; per un totale di 28 pt.
- Emai_1 Controparte_3 Email_2 Email_3 CP_4
parametro A (età della vittima primaria): 4 pt.; par. B (età della vittima
[...]
secondaria): 20 pt.; par. C (convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria):
0 pt.; par. D (altri congiunti superstiti): 0 pt.; par. E (intensità del rapporto): 6 pt.; per un totale di 30 pt.
I punti così ottenuti devono essere moltiplicati per il valore del punto pari a 1.698 €, ottenendo così 47.544,00 € per e 50.940,00 € per Controparte_5 CP_3
Tale importo deve
[...] Controparte_6 CP_7 CP_4
poi essere ridotto del 30% in ragione del concorso di colpa della persona deceduta nel sinistro, ottenendo per l'indennizzo di euro 33.280,80 e per Controparte_5 [...]
l'indennizzo di Controparte_3 Controparte_6 CP_7 CP_4
euro 35.658,00.
A tali somme, devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata dalla presente sentenza al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla presente sentenza al saldo.
Ne consegue anche, in accoglimento della correlata domanda di Controparte_1
la condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in eccesso, oltre interessi legali dalla ricezione al saldo;
mentre non è dovuta alcuna rivalutazione delle somme indebitamente pagate da trattandosi di indebito già liquidato in Controparte_1
denaro e dunque obbligazione di valuta cui si applica il principio nominalistico.
pagina 16 di 20 4. Considerato che rispetto ai due giudizi di appello riuniti la difesa dei parenti del defunto è unitaria, l'esito di lite – ai fini dell'art. 91 c.p.c. – va Persona_1
valutato complessivamente e, pertanto, deve essere condannata Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti. Tali spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto dei valori complessivamente liquidati (euro 693.406), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio;
e, così, euro 18.511,00.
Viene inoltre applicato, come da tariffa e da richiesta della parte, l'aumento del 30% per la pluralità di parti, in unica misura trattandosi di difese rispettivamente unitarie (da un lato, i congiunti della famiglia nucleare – le tre appellanti – e, dall'altro, i nipoti appellati, che vengono appunto rispettivamente considerati come unico soggetto processuale); ottenendosi così l'importo di euro 24.064,30, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Con gli stessi criteri occorre anche procedersi alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. La statuizione sulle spese che è stata emessa in primo grado (nel caso di specie, era stata disposta una parziale compensazione) ha, infatti, natura accessoria e dipendente rispetto alla decisione di merito, e viene pertanto travolta dall'effetto sostitutivo della sentenza di appello (art. 336, comma 1, c.p.c.). Ne consegue che la
Corte è tenuta a rideterminare ex novo le spese alla luce dell'esito complessivo della lite, indipendentemente da qualunque impugnazione specifica in punto (cfr. Cass. sent. n.
16600/2019, Cass. sent. n. 7836/2021, Cass. sez. lav. Sent. n.17812/2018). Sempre in tal senso: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della
pagina 17 di 20 sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017; Cass. sez. lav. n. 11423/2016, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione)”.
Pertanto, stante la sostanziale e prevalente soccombenza di (avuto Controparte_1
riguardo anche all'esito della presente fase) rispetto alle parti private contrapposte come sopra individuate, la stessa viene condannata a rifondere alle medesime anche le spese del primo grado, che vengono liquidate secondo i criteri sopra descritti per il secondo grado, considerato lo svolgimento di tutte le fasi processuali di primo grado, in €
29.193,00, cui aggiungere il 30% per la pluralità di parti, per una somma complessiva di
€ 37.950,90.
Visto l'esito dei giudizi di appello riuniti, non sussistono invece gli estremi di cui all'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17.
D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
I. in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 18 di 20 ridetermina la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in favore di in 186.163,60 €, in favore di in Parte_3 Parte_1
145.098,10 € e in favore di in 150.573,50 €, oltre interessi al Parte_2
tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
e, per l'effetto, condanna e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di e Parte_3 Parte_1 Parte_2
delle somme così rideterminate;
II. in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello di
Controparte_1
ridetermina la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in favore di in 33.280,80 € ed in favore di Controparte_5 CP_3
e in 35.658,00 €
[...] Controparte_6 CP_7 CP_4
ciascuno, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
e, per l'effetto, condanna i predetti appellati a restituire a quanto percepito in eccedenza per effetto della sentenza Controparte_1
impugnata;
III. condanna e in solido fra loro al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e CP_5 Controparte_3 Controparte_6 CP_7
in solido fra loro delle spese di lite del primo grado, che si liquidano in CP_4
complessivi € 37.950,90, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, nonché delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 24.064,30, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali, importi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
IV. conferma nel resto la sentenza impugnata.
pagina 19 di 20 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est. Dott.ssa Natalia Imarisio
Minuta redatta con la collaborazione del Dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 3411/2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. IMPELLUSO AR ME IA, elettivamente domiciliati in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO, come da delega in atti
-APPELLANTI- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES ZI, elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, N. 24, 20123,
MILANO, come da delega in atti pagina 1 di 20 -APPELLATA- nonché contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._4
-APPELLATO CONTUMACE- nonché nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 37/2025, riunita alla precedente, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES ZI, elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, N. 24, 20123,
MILANO, come da delega in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. ) in persona del Controparte_3 C.F._5
legale rappresentante (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_7 C.F._9
IMPELLUSO AR ME IA, elettivamente domiciliati in VIALE
MAJNO, n. 5, 20122 MILANO, come da delega in atti
-APPELLATI- nonché contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._4
-APPELLATO CONTUMACE-
PER LA RIFORMA della sentenza n. 5834/2024, pubblicata il 7/06/2024, del Tribunale di Milano nella causa n. R.G. 17939/2020.
pagina 2 di 20 Conclusioni per Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma parziale della sentenza n. 5834/2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n. 17939/2020 R.G., pubblicata in data 7 giugno 2024 e non notificata, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare: in accoglimento del motivo di gravame proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale subito dalle appellanti applicando correttamente le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con riferimento al parametro “D” (numero dei superstiti);
- per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro, a risarcire alle signore
[...]
e l'integrale danno non patrimoniale dalle Parte_3 Parte_1 Parte_2 stesse patito per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto sig. Persona_1 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria e interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
Conclusioni per Controparte_3 CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6 CP_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
- in via preliminare:
✓ dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di
[...] essere accolto;
- in via principale:
✓ rigettare l'appello proposto da in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., poiché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso:
✓ con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Marco C. M. Impelluso dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per : Controparte_1
Nei giudizi riuniti (con provvedimento del 20/05/2025) RG 3411/2024 (promosso da Pt_1
e nei confronti di e sig.
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_8
) e RG 37/2025 (promosso da nei confronti dei sigg.ri Controparte_2 Controparte_8
, , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
), piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, così giudicare: CP_4
NEL MERITO
- Rigettare perché manifestamente infondato in fatto e diritto il motivo d'appello proposto dalle sigg.re e e per l'effetto, confermare la Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 20 statuizione del Tribunale di Milano operata con sentenza n. 5834/2024 in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale operata nei confronti delle appellanti
- Accertare e liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale subito dai nipoti del de cuius , , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e , adeguando il criterio tabellare adottato alla diversa situazione e per l'effetto, in CP_4 misura comunque inferiore a quanto ingiustamente liquidato loro dal Tribunale di Milano;
per l'effetto, condannare gli appellati, alla restituzione di quanto percepito in eccesso rispetto alla sentenza di I grado a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto sig. oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'esborso al Persona_1 saldo effettivo e vittoria delle spese del secondo grado di giudizio e
- confermare per il resto la sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (figlia del de cuius Parte_1
, in proprio e anche quale genitore del figlio minore Persona_1 CP_3
(nipote ex filia del de cuius), i suoi figli (nipote ex filia
[...] Controparte_5
del de cuius) e (nipote ex filia del de cuius), Controparte_6 Parte_2
(altra figlia del de cuius), i suoi figli (nipote ex filia del de cuius) e CP_7
(nipote ex filia del de cuius), nonché (vedova del de cuius) CP_4 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (fratello del Controparte_9
de cuius) e Controparte_1
Gli attori esponevano che il loro congiunto nato il [...], era Persona_1
deceduto il 07/08/2017 a causa di un sinistro stradale verificatosi in Cartoceto (PU) il
14/01/2017, allorquando si trovava trasportato sull'autovettura Fiat Idea tg. EA978GV di proprietà e condotta da il quale, in curva, perdeva il controllo del Controparte_9
mezzo a causa dell'elevata velocità, con la conseguenza che il veicolo usciva di strada e finiva la sua corsa impattando contro un albero.
Chiedevano quindi la condanna in solido tra loro dei convenuti e Controparte_2
– rispettivamente conducente/proprietario ed assicuratore del Controparte_1
predetto veicolo – al risarcimento dei danni non patrimoniali (iure proprio per tutti gli attori e anche iure haereditatis per moglie e figlie) e, quanto a moglie e figlie, anche patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni e del decesso di Persona_1
pagina 4 di 20 Il Tribunale, istruita la causa mediante l'escussione di testimoni con delega ex art. 203
c.p.c. ed espletata c.t.u. medico-legale conclusasi con relazione del 12/08/2021, con sentenza n. 5834/2024, pubblicata il 7/06/2024, così disponeva: “DICHIARA la responsabilità concorsuale di e di nella causazione Controparte_2 Persona_1
dell'evento dannoso di cui è causa, occorso il 14.01.2017 in Cartoceto, nelle misure rispettive del 70% e del 30%, e per l'effetto,
NA e , in solido tra loro, a pagare: Controparte_2 Controparte_1
- a Parte_3
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 153.311,20 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure haereditario, la somma di 5.684 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 1° maggio 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale, la somma di 4.312 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 112.245,70 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure haereditario, la somma di 5.684 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 1° maggio 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio, la somma di 4.862 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma
pagina 5 di 20 rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a in qualità di genitore del figlio minore Parte_1 CP_3
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 46.355,40
[...]
euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a Parte_2
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di 117.721,10 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure haereditario, la somma di 5.684 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 1° maggio 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- ad a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, la somma di Controparte_5
43.978,20 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a a titolo di danno non Controparte_6 CP_7 CP_4
patrimoniale iure proprio, la somma di 46.355,40 euro ciascuno, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
RIGETTA, nel resto, le domande di parte attrice;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute, per metà ciascuna, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA tra parte attrice e i convenuti le spese di lite per un terzo;
pagina 6 di 20 NA e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1
rimborsare agli attori, in solido tra loro, i residui due terzi, che si liquidano in euro
24.000 per compensi (euro 4.000 per fase di studio;
euro 3.000 per fase introduttiva;
euro 10.000 per fase istruttoria ed euro 7.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 363 per esborsi (2/3 C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Marco Impelluso dichiaratosi antistatario;
oltre euro 600 per spesa CTP.”
Nel quantificare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il primo giudice faceva applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 e, per il parametro D relativo alla sopravvivenza di altri parenti, non riconosceva alcun punto a nessuno degli attori. In particolare, per quanto interessa ai fini del giudizio di appello, rilevava che le due figlie del de cuius potevano godere dell'affetto e del sostegno di oltre tre superstiti ciascuna (la figlia dei tre figli, della sorella e della madre e la Pt_1
figlia dei due figli, della sorella e della madre, oltre peraltro, ciascuna, anche Parte_2
del proprio coniuge), così come la vedova godeva dell'affetto delle due figlie Parte_3
e dei nipoti. Quanto al parametro E relativo all'intensità dei rapporti, riteneva dimostrato, in generale, un rapporto affettivo intenso tra la vittima e i suoi familiari, anche non conviventi, come le figlie e i nipoti;
rilevava però che il de cuius era deceduto all'età di 83 anni, età in cui la perdita di una persona cara, al di là della sua causa, è evenienza certamente prevedibile e anche più facilmente accettabile, il che inevitabilmente rendeva più sopportabile il dolore per la perdita, potendo i superstiti confortarsi con la consapevolezza della lunga vita vissuta dal congiunto. Pertanto, per il parametro E, riteneva congruo riconoscere 20 punti alla vedova e 15 punti agli altri parenti, considerata altresì la loro autonomia e il loro inserimento in nucleo familiare autonomo.
Quanto al valore del punto, in applicazione delle Tabelle, lo indicava in 3.911 per moglie e figlie e 1.698 per i nipoti.
pagina 7 di 20 In totale, pertanto, a ciascun attore riconosceva le seguenti somme, nei limiti della quota risarcibile del 70%:
- 56 punti;
219.016 € il cui 70% ammonta a 153.311,20 €; Parte_3
- 41 punti;
160.351 € il cui 70% ammonta a 112.245,70 €; Parte_1
- 43 punti;
168.173 € il cui 70% ammonta a 117.721,10 €; Parte_2
- 37 punti;
62.826 € il cui 70% ammonta a 43.978,20 €; Controparte_5
- CP_3 Controparte_3 Controparte_6 CP_7 CP_4
39 punti;
66.222 € il cui 70% ammonta a 46.355,40 €.
[...]
ed hanno proposto appello in via Parte_1 Parte_2 Parte_3
principale, iscritto a ruolo al n. r.g. 3411/2024, nei confronti di e Controparte_1
di affidandolo ad un unico motivo. Controparte_2
Con autonomo appello principale, iscritto a ruolo al n. r.g. 37/2025,
[...]
ha appellato la sentenza del Tribunale nei confronti di CP_1 CP_3
e e nonché nei confronti di CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_4 CP_2
anch'esso articolato in un unico motivo di impugnazione.
[...]
Chiamate entrambe le cause all'udienza del 20/05/2025, il Consigliere istruttore dichiarava in entrambe la contumacia di disponeva la riunione della Controparte_2
causa più recente a quella più risalente e, così riunite le due cause, ex art. 352 c.p.c. fissava l'udienza del 21/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini a ritroso per il deposito di note di p.c., comparse conclusionali, repliche e note sostitutive d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel proprio atto di appello, e Parte_3 Parte_1 Parte_2
rispettivamente madre e figlie del de cuius, si dolgono della sentenza impugnata nella parte in cui, nel liquidare a loro favore il danno per la perdita del rapporto parentale,
pagina 8 di 20 avrebbe erroneamente applicato il parametro D delle Tabelle del Tribunale di Milano, relativo al numero dei superstiti, attribuendogli il valore di 0 punti. In particolare, deducono che il Tribunale, secondo quanto previsto dalle Tabelle stesse, avrebbe dovuto avere riguardo ai soli superstiti membri della famiglia nucleare del defunto (il coniuge e le figlie), senza dare rilevanza alla sopravvivenza dei nipoti, come invece ha fatto. In applicazione di tali criteri, considerata la sopravvivenza di solo due membri della famiglia nucleare per ogni danneggiata, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il parametro D per 12 punti ciascuna, per un totale di 68 punti (e non di 56) per
[...]
53 punti (e non 41) per e 55 punti (e non 43) per Parte_3 Parte_1 Parte_2
[...]
Conseguentemente, le somme domandate dovrebbero essere così quantificate:
- per 265.948,00 € il cui 70% ammonta a 186.163,60, invece di Parte_3
153.311,20 €;
- per 207.283,00 € il cui 70% ammonta a 145.098,10, invece di Parte_1
112.245,70 €;
- per 215.105,00 € il cui 70% ammonta a 150.573,50, invece di Parte_2
117.721,10 €.
Anche l'unico motivo di appello di riguarda solamente la Controparte_1
quantificazione degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in questo caso in favore dei cinque nipoti. In particolare, CP_1
deduce che le Tabelle del Tribunale di Milano non affronterebbero il caso dei nipoti che perdono il nonno, perdita diversa e meno grave della fattispecie contemplata in cui a morire sia il nipote, soggetto inevitabilmente più giovane. In ragione di ciò, deduce che il valore del punto avrebbe dovuto essere ridotto del 60% rispetto a quanto previsto per il nonno che perde il nipote (679,20 invece di 1.698). Pertanto, per , il Controparte_5
Tribunale avrebbe dovuto liquidare € 17.591,28 (invece di € 43.978,20), per gli altri nipoti , e Controparte_3 Controparte_6 CP_7 [...]
€ 18.542,16 (invece di € 46.355,40 ciascuno). CP_4
pagina 9 di 20 In alternativa, lamenta che il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere alcun punteggio per il criterio E ai cinque nipoti, considerando che anche le prove assunte non hanno dato dimostrazione alcuna dello sconvolgimento dell'esistenza, ma solo della perdita di alcune abitudini. In applicazione di tali criteri alternativi, i risarcimenti andrebbero contenuti in € 26.149,20 per ed in € 28.526,40 per gli altri nipoti Controparte_5
, e . Controparte_3 Controparte_6 CP_7 CP_4
Gli appelli proposti riguardano pertanto esclusivamente la quantificazione del danno non patrimoniale patito rispettivamente da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
madre e figlie, da un lato e dai nipoti ,
[...] Controparte_5 Controparte_3
, e dall'altro.
[...] Controparte_6 CP_7 CP_4
Vi è invece giudicato interno su ogni altra questione diversa da quelle dedotte nei motivi di appello ed appena illustrate, tra cui l'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, il riparto di responsabilità tra ed il danno Per_1 Controparte_2
liquidato a diverso titolo, la spettanza di rivalutazione ed interessi compensativi, la solidarietà dell'assicuratore nel risarcimento dei danni.
Poiché la trattazione dei due gravami importa in particolare questioni di applicabilità delle Tabelle milanesi di liquidazione del danno da perdita parentale, pare opportuno premettere che il sistema in discussione è da tempo caldeggiato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi” (Cass., n.
pagina 10 di 20 26300 del 29/09/2021); e che, proprio per assicurare tale uniformità – e salvo casi del tutto eccezionali che impongano liquidazioni senza fare ricorso alla tabella – vi è sì la possibilità per il giudice, ed ovviamente con adeguata motivazione, di operare dei correttivi sugli importi tabellari, e purtuttavia tale possibilità deve ritenersi residuale ed essere attentamente vagliata in ragione della particolarità della situazione (cfr. ad esempio Cass 26300 cit., e così pure n. 37009 del 16/12/2022, n. 5948 del 28/02/2023).
Nel caso di specie, come si vedrà, non si ravvisano situazioni tanto particolari da discostarsi dal sistema tabellare utilizzato.
2. L'appello della vedova e delle figlie e è Parte_3 Pt_1 Parte_2
fondato.
Nell'assegnare i punti previsti dalla tabella del Tribunale di Milano del 2024 per la perdita del coniuge e/o del genitore, con riferimento al parametro D, si deve infatti tenere conto dei soli superstiti della famiglia nucleare del de cuius: così la tabella testualmente prevede, in considerazione dei precedenti giurisprudenziali analizzati dall'Osservatorio sulla giustizia civile che le ha redatte, come risulta dalla risposta ai quesiti riportata in calce alle stesse.
Il Tribunale sembra aver ignorato questo aspetto e, conteggiando tra i superstiti anche i nipoti, non ha attribuito alcun punto al parametro D, valorizzando per contro l'aspetto di supporto affettivo – certamente sussistente – derivante dalla presenza di una coesa famiglia allargata (connotazione di fattispecie, questa, che si prenderà ancora in considerazione con riguardo al secondo appello): famiglia allargata che, al di là delle circostanze del caso concreto (che rilevano, come appunto ancora si dirà, in relazione alla risarcibilità dei nipoti per la perdita del nonno, ma che non assurgono certamente ad elementi di fatto straordinari), non sarà mai comunque tale da poter essere considerata equipollente ai più stretti consanguinei, la cui perdita più direttamente incide sulle radici familiari e, in definitiva, sul senso di sé.
pagina 11 di 20 Come dedotto dalle appellanti, il Tribunale avrebbe pertanto dovuto valorizzare il parametro D per 12 punti ciascuna, per un totale di 68 punti (e non di 56) per
[...]
53 punti (e non 41) per e 55 punti (e non 43) per Parte_3 Parte_1 Parte_2
Conseguentemente, le somme domandate dovevano essere così diversamente
[...]
quantificate:
- per 265.948,00 € il cui 70% ammonta a 186.163,60, invece di Parte_3
153.311,20 €;
- per 207.283,00 € il cui 70% ammonta a 145.098,10, invece di Parte_1
112.245,70 €;
- per 215.105,00 € il cui 70% ammonta a 150.573,50, invece di Parte_2
117.721,10 €.
Agli importi così rideterminati - a cui la compagnia appellata, in solido con il danneggiante contumace, deve dunque essere condannata - debbono essere aggiunti interessi al tasso legale sulla somma devalutata dalla data della presente decisione al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla presente sentenza al saldo. Rispetto alla determinazione degli accessori, è infatti corretta la decisione del Tribunale, peraltro non contestata da alcuna delle parti, ma essa va operata ora sulla rinnovata liquidazione avvenuta all'esito del giudizio d'appello.
3. Anche l'appello di nei confronti dei nipoti di Controparte_1 Persona_1
nonché nei confronti di risulta fondato, seppur nei più limitati termini di Controparte_2
seguito esposti.
È opportuno premettere che in tema di domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la perdita di un nonno da parte del nipote è risarcibile in quanto la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd.
“famiglia nucleare”, cosicché il rapporto tra nonni e nipoti va ritenuto giuridicamente pagina 12 di 20 qualificato e rilevante, laddove vi sia prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Tale rapporto trova tutela anche a livello convenzionale nell'art. 8 CEDU.
A livello primario, l'art. 317-bis c.c. stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e tale disposizione è unanimemente interpretata nel senso che a tale diritto corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, in funzione del miglior interesse del minore stesso.
Conseguentemente, l'uccisione del nonno priva i nipoti di tale diritto.
Costituisce altresì principio giurisprudenziale pacifico già sopra richiamato quello per il quale il giudice debba liquidare il danno da lesione del rapporto parentale facendo applicazione di tabelle a punti e che tuttavia, in presenza di adeguata motivazione, possa comunque valorizzare le circostanze di fatto del caso concreto.
Nel contesto di tali principi, che parte appellante non contesta, la stessa lamenta però che testualmente la tabella milanese si riferisca esclusivamente alla perdita di un nipote e non alla perdita di un nonno da parte del nipote.
La “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote” del Tribunale di Milano del 2024 fa in effetti riferimento alla sola perdita del nipote e tanto si desume anche dalla lettura degli esempi di calcolo e dalle risposte ai quesiti riportati in calce agli stessi, ove però si legge (punto 15) che tale mancanza deriva non da una ragionata esclusione, ma dal fatto che “il monitoraggio raccolto è insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli “tabellati””; e che “spetta al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto. Quanto alla liquidazione, (…) ove il giudice riconosca il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare
pagina 13 di 20 quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati”. E', pertanto, espressamente prevista – in relazione al caso concreto – la possibilità di applicare una delle due tabelle
(genitore/figlio oppure fratello/nipote) a rapporti parentali diversi, dovendosi certamente in tal caso – per affinità e minore intensità del legame –, ove la valutazione del caso concreto lo consenta, optare per l'applicazione della seconda tabella (fratello/nipote) e non della prima.
Nella fattispecie, vi è prova di una intensa frequentazione del nonno da parte Per_1
dei nipoti.
Risulta confermato dai testi assunti presso il Tribunale di Pesaro che i nipoti facevano visita settimanalmente alla casa dei nonni per il pranzo domenicale e che lì si trattenevano spesso anche il pomeriggio, per assistere ad eventi sportivi in tv o anche semplicemente per trascorrere del tempo insieme. Ancora, vi è prova che durante l'estate i nipoti passassero alcune settimane di vacanza con il nonno . LL Per_1
documentazione fotografica in atti, risulta poi la condivisione di numerosissime ricorrenze ed eventi significativi nella vita degli appellati, quali compleanni, successi scolastici, impartizione dei sacramenti. Anche nella fase finale della vita di Per_1
i nipoti si recavano in ospedale a fargli visita, a conferma dell'intensità del loro
[...]
rapporto.
Tali episodi testimoniano come il venir meno del nonno abbia costituito una perdita significativa per i nipoti. Erano infatti i nipoti a trascorrere del tempo presso la casa dell'ascendente e a godere della sua compagnia con costanza settimanale e in modo ancor più intenso durante l'estate e negli eventi più importanti.
Tanto basta per ritenere corretta l'applicazione della tabella ai fini di indennizzo della perdita lamentata, essendo stata fornita la prova del legame affettivo e di un mutamento delle abitudini di vita (con la perdita, in particolare, di momenti di condivisione di affetti ed esperienze peraltro importanti anche in quanto collocati in fase di vita in cui la personalità è ancora in formazione) a seguito di tale perdita da parte dei nipoti di pagina 14 di 20 Infatti, considerate le sopra indicate premesse in punto di tendenziale Persona_1
uniformità nell'applicazione del sistema tabellare di liquidazione del danno (sì da non consentirne, tendenzialmente, applicazioni arbitrariamente creative dei sistemi di calcolo) e, nello stesso senso, l'indicazione esplicita degli stessi redattori circa la necessaria scelta, per rapporti diversi da quelli contemplati, di una delle due tabelle,
l'applicazione dei criteri elaborati per la perdita del nipote da parte di un nonno è, nel caso di specie, pressoché necessaria.
Nell'ambito dei parametri relativi, tuttavia, vi è spazio per adeguare la liquidazione al caso concreto nella direzione sostenuta dall'appellante, a cominciare dalla diversa considerazione che, in generale, occorre avere per la natura della perdita parentale in questione: se, infatti, la perdita di un nipote da parte dell'ascendente anziano costituisce un fatto innaturale e difficilmente lenibile, oggettivamente più grave – in ogni percezione sociale e personale – del decesso di una persona anziana, ormai nella fase calante della vita (a cui più facilmente, come fatto notorio, può fare seguito un'elaborazione razionale e in definitiva serena del lutto, per quanto doloroso questo possa essere), il riconoscimento del valore della perdita affettiva merita di essere operato con parametri effettivamente più restrittivi in questo caso rispetto al primo. Non osta a tale considerazione il fatto che l'età della vittima principale sia comunque valorizzata al parametro A, non potendo trovare l'ontologica differenza tra i due lutti speculari
(nonno/nipote) matematica equiparazione grazie ai soli criteri di computo dell'età anagrafica specularmente rispettiva.
Tutto ciò considerato, e ritenuta la comunanza di vita provata nel caso di specie tra nonno e nipoti come certamente significativa (ma non eccezionale, come sarebbe potuto ad esempio essere nel caso di un nonno con cui si condivida la quotidianità), si ritiene maggiormente congruo, rispetto alla liquidazione operata in primo grado (ma anche rispetto alla decurtazione proposta in via principale dall'assicurazione appellante, che appare – oltre che di per sé eccessiva – eccessivamente disancorata dai parametri pagina 15 di 20 tabellari definiti), riconoscere ai nipoti istanti un punteggio di 6 (anziché 15) punti su 30 per l'intensità del legale affettivo con il parente deceduto (parametro E della tabella).
Indi si assegnano ai nipoti i seguenti punti tabellari:
- parametro A (età della vittima primaria): 4 pt.; par. B (età Controparte_5
della vittima secondaria): 18 pt.; par. C (convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria): 0 pt.; par. D (altri congiunti superstiti): 0 pt.; par. E (intensità del rapporto): 6 pt.; per un totale di 28 pt.
- Emai_1 Controparte_3 Email_2 Email_3 CP_4
parametro A (età della vittima primaria): 4 pt.; par. B (età della vittima
[...]
secondaria): 20 pt.; par. C (convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria):
0 pt.; par. D (altri congiunti superstiti): 0 pt.; par. E (intensità del rapporto): 6 pt.; per un totale di 30 pt.
I punti così ottenuti devono essere moltiplicati per il valore del punto pari a 1.698 €, ottenendo così 47.544,00 € per e 50.940,00 € per Controparte_5 CP_3
Tale importo deve
[...] Controparte_6 CP_7 CP_4
poi essere ridotto del 30% in ragione del concorso di colpa della persona deceduta nel sinistro, ottenendo per l'indennizzo di euro 33.280,80 e per Controparte_5 [...]
l'indennizzo di Controparte_3 Controparte_6 CP_7 CP_4
euro 35.658,00.
A tali somme, devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata dalla presente sentenza al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla presente sentenza al saldo.
Ne consegue anche, in accoglimento della correlata domanda di Controparte_1
la condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in eccesso, oltre interessi legali dalla ricezione al saldo;
mentre non è dovuta alcuna rivalutazione delle somme indebitamente pagate da trattandosi di indebito già liquidato in Controparte_1
denaro e dunque obbligazione di valuta cui si applica il principio nominalistico.
pagina 16 di 20 4. Considerato che rispetto ai due giudizi di appello riuniti la difesa dei parenti del defunto è unitaria, l'esito di lite – ai fini dell'art. 91 c.p.c. – va Persona_1
valutato complessivamente e, pertanto, deve essere condannata Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti. Tali spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto dei valori complessivamente liquidati (euro 693.406), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio;
e, così, euro 18.511,00.
Viene inoltre applicato, come da tariffa e da richiesta della parte, l'aumento del 30% per la pluralità di parti, in unica misura trattandosi di difese rispettivamente unitarie (da un lato, i congiunti della famiglia nucleare – le tre appellanti – e, dall'altro, i nipoti appellati, che vengono appunto rispettivamente considerati come unico soggetto processuale); ottenendosi così l'importo di euro 24.064,30, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Con gli stessi criteri occorre anche procedersi alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. La statuizione sulle spese che è stata emessa in primo grado (nel caso di specie, era stata disposta una parziale compensazione) ha, infatti, natura accessoria e dipendente rispetto alla decisione di merito, e viene pertanto travolta dall'effetto sostitutivo della sentenza di appello (art. 336, comma 1, c.p.c.). Ne consegue che la
Corte è tenuta a rideterminare ex novo le spese alla luce dell'esito complessivo della lite, indipendentemente da qualunque impugnazione specifica in punto (cfr. Cass. sent. n.
16600/2019, Cass. sent. n. 7836/2021, Cass. sez. lav. Sent. n.17812/2018). Sempre in tal senso: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della
pagina 17 di 20 sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017; Cass. sez. lav. n. 11423/2016, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione)”.
Pertanto, stante la sostanziale e prevalente soccombenza di (avuto Controparte_1
riguardo anche all'esito della presente fase) rispetto alle parti private contrapposte come sopra individuate, la stessa viene condannata a rifondere alle medesime anche le spese del primo grado, che vengono liquidate secondo i criteri sopra descritti per il secondo grado, considerato lo svolgimento di tutte le fasi processuali di primo grado, in €
29.193,00, cui aggiungere il 30% per la pluralità di parti, per una somma complessiva di
€ 37.950,90.
Visto l'esito dei giudizi di appello riuniti, non sussistono invece gli estremi di cui all'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17.
D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
I. in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 18 di 20 ridetermina la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in favore di in 186.163,60 €, in favore di in Parte_3 Parte_1
145.098,10 € e in favore di in 150.573,50 €, oltre interessi al Parte_2
tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
e, per l'effetto, condanna e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di e Parte_3 Parte_1 Parte_2
delle somme così rideterminate;
II. in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello di
Controparte_1
ridetermina la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in favore di in 33.280,80 € ed in favore di Controparte_5 CP_3
e in 35.658,00 €
[...] Controparte_6 CP_7 CP_4
ciascuno, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 7 agosto 2017 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
e, per l'effetto, condanna i predetti appellati a restituire a quanto percepito in eccedenza per effetto della sentenza Controparte_1
impugnata;
III. condanna e in solido fra loro al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e CP_5 Controparte_3 Controparte_6 CP_7
in solido fra loro delle spese di lite del primo grado, che si liquidano in CP_4
complessivi € 37.950,90, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, nonché delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 24.064,30, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali, importi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
IV. conferma nel resto la sentenza impugnata.
pagina 19 di 20 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est. Dott.ssa Natalia Imarisio
Minuta redatta con la collaborazione del Dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio pagina 20 di 20