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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/12/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2629 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRO FEDERICA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ARNALDO MONICA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n data 15.05.2004 in Arenzano (GE) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Arenzano al numero 23, parte II, serie C, anno 2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Arenzano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. Il Signor verserà alla figlia ormai maggiorenne, a titolo di contributo per il suo Pt_2 Per_1
mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a far data dal mese di Ottobre 2024,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ed inoltre parteciperà nella misura del 50% a
tutte le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per la frequentazione di un corso
professionale di estetista (la quota di ciascun genitore è pari ad euro 1.600,00 per l'anno scolastico 2024/2025 e di euro 1.500,00 per l'anno scolastico 2025/2026). Le predette spese dovranno essere
previamente concordate e documentate;
2. All'atto della sottoscrizione del ricorso il signor verserà alla figlia la quota di sua spettanza, Pt_2
ammontante ad euro 1.600,00, per l'anno scolastico 2024/205;
3. la signora rilascerà l'alloggio, con tutti gli arredi, ad esclusione del letto della camera CP_1
della figlia in allora acquistato dalla medesima, entro e non oltre la fine del mese di novembre 2024,
impegnandosi a trasferire altrove la propria residenza affinché il signor possa rientrare nel Pt_2
possesso del proprio immobile sito in Albissola Marina, Via Jacopo della Quercia n. 31;
4. i coniugi si dichiarano autonomamente sufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma
di contributo al mantenimento;
5. i coniugi hanno definito prima d'ora ogni questione economica tra loro pendente e dichiarano di
nulla aver a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa NI ME) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2629 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRO FEDERICA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ARNALDO MONICA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n data 15.05.2004 in Arenzano (GE) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Arenzano al numero 23, parte II, serie C, anno 2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Arenzano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. Il Signor verserà alla figlia ormai maggiorenne, a titolo di contributo per il suo Pt_2 Per_1
mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a far data dal mese di Ottobre 2024,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ed inoltre parteciperà nella misura del 50% a
tutte le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per la frequentazione di un corso
professionale di estetista (la quota di ciascun genitore è pari ad euro 1.600,00 per l'anno scolastico 2024/2025 e di euro 1.500,00 per l'anno scolastico 2025/2026). Le predette spese dovranno essere
previamente concordate e documentate;
2. All'atto della sottoscrizione del ricorso il signor verserà alla figlia la quota di sua spettanza, Pt_2
ammontante ad euro 1.600,00, per l'anno scolastico 2024/205;
3. la signora rilascerà l'alloggio, con tutti gli arredi, ad esclusione del letto della camera CP_1
della figlia in allora acquistato dalla medesima, entro e non oltre la fine del mese di novembre 2024,
impegnandosi a trasferire altrove la propria residenza affinché il signor possa rientrare nel Pt_2
possesso del proprio immobile sito in Albissola Marina, Via Jacopo della Quercia n. 31;
4. i coniugi si dichiarano autonomamente sufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma
di contributo al mantenimento;
5. i coniugi hanno definito prima d'ora ogni questione economica tra loro pendente e dichiarano di
nulla aver a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa NI ME) (Dott.ssa Lorena Canaparo)