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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2024
Tribunale Ordinario di Cremona
SEZIONE CIVILE
Oggi 22/05/2025, ad ore 12.00, innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, compare per
[...] l'avv. BALDINI NADIA in sostituzione dell'avv. PANINI GABRIELE Parte_1
MARIA.
Nessuno compare per con l'avv. MONARDO GIUSEPPE Controparte_1
ANGELO, il quale peraltro ha depositato in data 21.5.2025 note scritte in sostituzione d'udienza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
l'avv. Baldini precisa come da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e note autorizzate;
indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio, esonerando le parti dal ricomparire;
alle ore 14.00, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi R.G. N. 811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 811/2024 promossa da:
(C.F. ), assistita dall'avv. MONARDO Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE ANGELO
ATTORE contro
– a mezzo della mandataria - (C.F. Parte_1 Controparte_2
, assistita dall'avv. PANINI GABRIELE MARIA P.IVA_1
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione preventiva all'esecuzione nei confronti di Controparte_1 [...]
a seguito del precetto notificatogli ad opera di quest'ultima in data 11.04.2024. Parte_1 Nell'atto di opposizione l'attore ha allegato, quali motivi che sorreggerebbero la domanda di accertamento negativo contenuta in atto di citazione:
i) la nullità del precetto per mancata previa notifica del titolo esecutivo;
ii) la nullità del contratto di cessione del credito da AN LO IMI s.p.a. all'odierna esecutante per violazione delle norme di cui all'art. 2, comma 6, l. 130/1999 e 106 T.U.B.;
iii) la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, per mancanza di prova degli atti di cessione del credito sottesi.
Costituendosi, (costituitasi a mezzo della mandataria ha Parte_1 Controparte_2 chiesto respingersi le domande svolte dall'attore, allegando sia la propria legittimazione attiva, che l'assenza di vizi dell'atto di cessione, che infine l'assenza di violazioni procedurali tali da incidere sulla validità del precetto qui oggetto di opposizione.
Decisa con ordinanza del 27.12.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la controversia è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione.
* * *
L'opposizione proposta è infondata.
In primo luogo, vale qui ribadire che l'articolo 41, comma 1, T.U.B., dispone che “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”, con la conseguenza che l'allegata nullità del precetto quale primo motivo di opposizione non può che essere considerata non sussistente e quindi da respingersi.
Quanto al secondo motivo di opposizione, la S.C. di Cassazione, con la citata Ordinanza n. 7243/2024, ha sancito la validità degli atti di esecuzione affidati a servicers anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Quanto infine alla eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, premesso che per giurisprudenza ormai pacifica “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Nel caso che ci occupa, parte creditrice ha prodotto l'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del 12.12.2020, che espressamente indica, quali caratteristiche dei crediti ceduti da ES AN LO (in cui si era fusa AN LO IMI) a “tutti Parte_1
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_3 chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999”, richiamando peraltro altresì uno specifico elenco contenente i codici identificativi del rapporto da cui ogni credito ceduto ha avuto origine, elenco tempestivamente depositato e contenente, a pagina 231, anche il n. di NDG 0137701200000 relativo proprio alla posizione dello CP_1
Inoltre, l'opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione ad opera della cedente, elemento che ulteriormente contribuisce a corroborare la prova della legittimazione attiva dell'odierna opposta.
Tutti questi elementi, già valorizzati nell'ordinanza del 27.12.2024, non sono stati sufficientemente contrastati dalla difesa di parte opponente, nemmeno nelle difese successiva alla citata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
– e per essa Parte_1 Controparte_2
- condanna a rifondere a – e per essa Controparte_1 Parte_1 CP_2
– le spese di questo giudizio, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 22/05/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi
Tribunale Ordinario di Cremona
SEZIONE CIVILE
Oggi 22/05/2025, ad ore 12.00, innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, compare per
[...] l'avv. BALDINI NADIA in sostituzione dell'avv. PANINI GABRIELE Parte_1
MARIA.
Nessuno compare per con l'avv. MONARDO GIUSEPPE Controparte_1
ANGELO, il quale peraltro ha depositato in data 21.5.2025 note scritte in sostituzione d'udienza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
l'avv. Baldini precisa come da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e note autorizzate;
indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio, esonerando le parti dal ricomparire;
alle ore 14.00, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi R.G. N. 811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 811/2024 promossa da:
(C.F. ), assistita dall'avv. MONARDO Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE ANGELO
ATTORE contro
– a mezzo della mandataria - (C.F. Parte_1 Controparte_2
, assistita dall'avv. PANINI GABRIELE MARIA P.IVA_1
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione preventiva all'esecuzione nei confronti di Controparte_1 [...]
a seguito del precetto notificatogli ad opera di quest'ultima in data 11.04.2024. Parte_1 Nell'atto di opposizione l'attore ha allegato, quali motivi che sorreggerebbero la domanda di accertamento negativo contenuta in atto di citazione:
i) la nullità del precetto per mancata previa notifica del titolo esecutivo;
ii) la nullità del contratto di cessione del credito da AN LO IMI s.p.a. all'odierna esecutante per violazione delle norme di cui all'art. 2, comma 6, l. 130/1999 e 106 T.U.B.;
iii) la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, per mancanza di prova degli atti di cessione del credito sottesi.
Costituendosi, (costituitasi a mezzo della mandataria ha Parte_1 Controparte_2 chiesto respingersi le domande svolte dall'attore, allegando sia la propria legittimazione attiva, che l'assenza di vizi dell'atto di cessione, che infine l'assenza di violazioni procedurali tali da incidere sulla validità del precetto qui oggetto di opposizione.
Decisa con ordinanza del 27.12.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la controversia è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione.
* * *
L'opposizione proposta è infondata.
In primo luogo, vale qui ribadire che l'articolo 41, comma 1, T.U.B., dispone che “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”, con la conseguenza che l'allegata nullità del precetto quale primo motivo di opposizione non può che essere considerata non sussistente e quindi da respingersi.
Quanto al secondo motivo di opposizione, la S.C. di Cassazione, con la citata Ordinanza n. 7243/2024, ha sancito la validità degli atti di esecuzione affidati a servicers anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Quanto infine alla eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, premesso che per giurisprudenza ormai pacifica “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Nel caso che ci occupa, parte creditrice ha prodotto l'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del 12.12.2020, che espressamente indica, quali caratteristiche dei crediti ceduti da ES AN LO (in cui si era fusa AN LO IMI) a “tutti Parte_1
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_3 chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999”, richiamando peraltro altresì uno specifico elenco contenente i codici identificativi del rapporto da cui ogni credito ceduto ha avuto origine, elenco tempestivamente depositato e contenente, a pagina 231, anche il n. di NDG 0137701200000 relativo proprio alla posizione dello CP_1
Inoltre, l'opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione ad opera della cedente, elemento che ulteriormente contribuisce a corroborare la prova della legittimazione attiva dell'odierna opposta.
Tutti questi elementi, già valorizzati nell'ordinanza del 27.12.2024, non sono stati sufficientemente contrastati dalla difesa di parte opponente, nemmeno nelle difese successiva alla citata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
– e per essa Parte_1 Controparte_2
- condanna a rifondere a – e per essa Controparte_1 Parte_1 CP_2
– le spese di questo giudizio, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 22/05/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi