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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1986/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso da se stesso e Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Aldo Gerardo Alessandro, c.f. , in virtù di procura allegata C.F._2 all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Zara n. 20
APPELLANTE
E
, c.f. , già liquidatrice dell'estinta Controparte_1 C.F._3 CP_2
e , c.f. , in proprio e quale erede di
[...] Controparte_3 C.F._4
, c.f. , già socia dell'estinta Persona_1 C.F._5 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv.to Daniele D'Aversa, c.f. , in virtù di C.F._6 mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLATI
NONCHE'
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Controparte_4 C.F._7
Landi, c.f. , in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e C.F._8 risposta nel giudizio di primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Fisciano
(Sa), alla via Canfora n. 35
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Avellino ai sensi degli artt. 702bis e ss., c.p.c. nel procedimento n. 4533/2018 R.G., pubblicata il 21.03.2019.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Napoli: revocare l'ordinanza impugnata e, in conseguenza, condannare i soggetti appellati, in solido, alla rivalsa della creditoria azionata nel giudizio di primo grado, come provata e documentata agli atti, nella misura indicata ovvero in quella che riterrà di quantificare nonché, sempre in solido, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”
1 Conclusioni degli appellati, e “In via principale - Controparte_1 Controparte_3
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per cui è causa, avendo ad oggetto una pronuncia inappellabile ex lege, adottando ogni provvedimento conseguenziale. In subordine, qualora, nonostante le ragioni di ordine pubblico processuale innanzi esposte, la Corte si ritenesse competente a conoscere la presente controversia: -
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per cui è causa sulla scorta di tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta e comunque: -
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 in favore dell'avv. . In ogni caso: - Accertare la responsabilità aggravata Parte_1 dell'appellante ex art. 96, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, condannare l'avv. Parte_1 al risarcimento di tutti i danni conseguentemente causati agli appellati per la sua improvvida condotta processuale, nella misura che verrà provata in corso di causa ovvero liquidata in via equitativa;
- Nel pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., condannare l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Conclusioni dell'appellata : “- Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o Controparte_4 improcedibilità del gravame per cui è causa, avendo ad oggetto una pronuncia inappellabile ex lege, adottando ogni provvedimento conseguenziale. In subordine, qualora la Corte si ritenesse competente a conoscere la presente controversia: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per cui è causa sulla scorta di tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta e comunque: - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra in favore dell'avv. . In ogni caso: - Accertare Controparte_4 Parte_1 la responsabilità aggravata dell'appellante ex art. 96, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni conseguentemente causati Parte_1 all'appellata per la sua improvvida condotta processuale, nella misura che verrà provata in corso di causa ovvero liquidata in via equitativa;
- Nel pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art.
91 c.p.c., condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello notificato in data 18 aprile 2019 l'avv. ha impugnato Parte_1
l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Avellino aveva rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011, finalizzato a conseguire il pagamento dei suoi onorari per l'attività difensiva espletata in sede giudiziale civile nell'interesse di nella qualità di liquidatrice della Controparte_1 [...]
di e di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
2 Il Tribunale condannava il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente, con attribuzione ai difensori anticipatari, nonché al pagamento dell'importo di euro 1.800,00 per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In grado di appello si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
resistendo al gravame.
[...]
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
§ 2. La preliminare declaratoria di inammissibilità dell'appello - per le ragioni che di seguito si espongono - esonera la Corte dall'esame delle questioni di merito sollevate dall'appellante con i motivi di gravame.
L'avv.to ha proposto la domanda di pagamento dei propri compensi professionali Pt_1 depositando ricorso ai sensi dell'art. 702bis c.p.c., con esplicito richiamo all'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011, rubricato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari
e dei diritti di avvocato”, che testualmente recita:” Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione”.
L'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha comportato l'esclusione della praticabilità dei riti che concorrevano con quello camerale di cui alla disciplina contenuta negli artt. 28 e ss. della legge 794 del 1942, sicchè, per l'avvocato che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento di compensi professionali in materia civile, deve escludersi la possibilità di seguire il rito ordinario di cognizione e, in questo caso, così come nell'ipotesi di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 633 e 637 c.p.c., la controversia è regolata dal rito speciale delineato dal combinato disposto degli artt. 14 e 34 del d.lgs. 150/2011 (l'art. 34 ha sostituito il testo dell'art. 28 della legge 794/42) in relazione all'art. 702bis c.p.c., che disciplina il rito sommario di cognizione, il quale va applicato anche nell'ipotesi in cui la controversia riguardi l'an della pretesa creditoria, e non soltanto il quantum della stessa.
Il Tribunale di Avellino adito - conformemente al disposto dell'art. 14, 2° comma, del citato decreto legislativo, vigente ratione temporis – ha deciso in composizione collegiale.
Ciò posto, si osserva come il 4° comma del suddetto art. 14 dispone che l'ordinanza definitoria del giudizio non è appellabile;
ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura prossima ai valori minimi, in quanto la decisione si fonda su una questione preliminare
3 di rito di ridotta complessità, in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00).
In considerazione della reiterata domanda di liquidazione dei compensi - che il giudice di primo grado ha rigettato, anche sul rilievo che l'avv.to aveva introdotto numerosi giudizi Pt_1 aventi il medesimo oggetto - e della richiesta di una pronuncia in sede di appello, pur a fronte della manifesta fondata eccezione di inammissibilità di tale rimedio impugnatorio, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. - invocata dagli appellati - quale strumento dissuasivo rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie. Si ravvisa, invero, una condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", che determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, quale sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa (cfr., tra le altre, Cass. ordinanza n. 22208 del 04/08/2021).
La Corte ritiene, quindi, che, nella fattispecie, il ricorrente vada condannato al pagamento a favore delle controparti di una somma, quantificata in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., facendo riferimento al valore della condanna alle spese, considerato che questo costituisce il parametro di riferimento del 'valore' della controversia, connesso, pertanto, al dispendio di energia provocato alla controparte (e all'amministrazione della giustizia), individuato, in virtù delle argomentazioni che hanno condotto al rigetto dell'appello, in una percentuale pari al 5% delle complessive spese di lite (da liquidare per il presente grado di giudizio) a favore di ciascuna parte appellata.
Si dà atto, con riferimento all'appellante, della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del TU di cui al dPR 30.05.2002, n. 115, trattandosi di impugnazione proposta oltre il 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla
G.U. 29.12.12 ed in vigore dal 1° gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore di e di , con attribuzione al difensore Controparte_5 Controparte_3 anticipatario, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore di , spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre al Controparte_4 rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
4 4) condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata, e Controparte_5
, della somma complessiva di euro 500,00, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, Controparte_3
c.p.c.;
5) condanna l'appellante al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_4
500,00, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del TU di cui al dPR 30-5-2012, n. 115, a carico all'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 31.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Fabiana Maresca.
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