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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 86/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nata a Parte_1 C.F._1
CASTELNOVO DI SOTTO (RE) il 04/02/1965 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA SPARTACO, 2 20135 MILANO - rappresentata e difesa dall'Avv./dagli Avv.ti FERRARI LORENZO appellante nei confronti di
(COD. FISC. nato in IMPERIA (IM) CP_1 C.F._2
il 07/07/1988 elettivamente domiciliato presso il difensore in (?) - rappresentato e difeso dall'Avv. FOSSATI GIUSEPPE appellato
1 (COD. FISC. ) Controparte_2 C.F._3
nato in IMPERIA (IM) il 12/04/1963 appellato contumace
(COD. FISC. ) Controparte_3 P.IVA_1
appellato contumace
(COD. FISC. ) Controparte_4 P.IVA_2
appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Genova, contrariis rejectis, in riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cron.
9669/23 emessa in data 19/12/2023 dal Giudice Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis del
Tribunale di Imperia, nel procedimento r.g. n. 790/2023, e comunicata all'attrice- odierna appellante in data 20/12/2023, così giudicare e provvedere:
1) Procedere alla correzione dell'errore materiale innanzi rilevato dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cron. 9669/23, emessa in data 19/12/2023 nel procedimento rg. 790/23 da parte del Giudice Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis del Tribunale di Imperia, comunicata alle parti in data 20/12/2023, e quindi correggere la parte in cui è indicato come n. rg. <<767/2023>> e differentemente indicare RG. N. 790/2023.
2) Accertare l'illegittimità dell'ordine di liberazione di immobile ex art. 560 c.p.c. emesso in data 07/02/2023 e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o dichiararne la nullità, con tutti i provvedimenti consequenziali;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato : “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis CP_1
reiectis e previe le dichiare del caso, dichiarare inammissibile e/o, in ogni caso, respingere il proposto appello, come infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza. Vinte e rifuse le spese di entrambi i gradi di giudizio”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ordinanza impugnata: «… parte attrice, nelle note a trattazione scritta depositate il 3.12.2023, ha insistito per l'accoglimento delle domande di cui all'atto introduttivo, così formulate: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, voler così provvedere e giudicare: - Nel merito: accertare l'illegittimità dell'ordine di liberazione di immobile ex art. 560 c.p.c. emesso in data 07/02/2023 e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o dichiararne la nullità, con tutti i provvedimenti consequenziali;
- In ogni caso: spese e compensi di avvocato interamente rifusi”; … il convenuto CP_1
nelle note a trattazione scritta depositate il 1.12.2023, ha insistito per il rigetto
[...]
della domanda e per l'accoglimento delle precisate conclusioni: “Piaccia al Tribunale
Ill.mo, contrariis reiectis e previe le dichiare del caso, respingere la proposta opposizione, come infondata in fatto ed in diritto. Vinte e rifuse le spese”»
Con ordinanza n. 9669/2023 pubblicata il 19.12.2023, il Tribunale di IMPERIA, in composizione monocratica così decideva: “- Rigetta l'opposizione; - Condanna
[...]
a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Euro Parte_1 CP_1
2.356,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 17.04.2023.
[...]
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto CP_1
dell'appello.
Con ordinanza depositata in data 11.07.2024 il Consigliere Istruttore, sollevava ai sensi dell'art. 101 c.p.c. la questione relativa all'inammissibilità dell'appello avverso ordinanza emessa ai sensi degli artt. 560, 617 c.p.c., assegnando temine alle parti e, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 23.10.2024, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 22.1.2025.
3 All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vista la regolarità delle notifiche, deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_2 Controparte_3
, .
[...] Controparte_4
I) APPELLO
Ad avviso della Corte l'appello è inammissibile.
Emerge dagli atti che: i) la domanda in primo grado era volta ad “accertare l'illegittimità dell'ordine di liberazione di immobile ex art. 560 c.p.c. emesso in data
07/02/2023 e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o dichiararne la nullità, con tutti i provvedimenti consequenziali;
- In ogni caso: spese e compensi di avvocato interamente rifusi”; ii) il giudice adito non ha qualificato la domanda proposta;
iii) a mente dell'art. 560 co. 7 c.p.c., “Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni”; iv) per costante Giurisprudenza “Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.,
(nella formulazione previgente in continuità normativa con l'attuale disposizione n.d.r.) come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9670 del 10/04/2024, Rv. 670628 – 01; nello stesso senso: “Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, terzo
4 comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 2, terzo comma, lettera e), n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n.
80, come sostituito dall'art. 1, terzo comma, lett. i) della legge 28 dicembre 2005, n.
263), ordina la liberazione dell'immobile pignorato, il rimedio esperibile da parte del debitore esecutato non è il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma,
Cost., bensì l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la cui applicabilità non è esclusa dalla proclamazione di inimpugnabilità del provvedimento”
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25654 del 17/12/2010, Rv. 615226 – 01); v) che la sentenza resa in un procedimento avente ad oggetto un'opposizione agli atti esecutivi
è impugnabile solo mediante ricorso straordinario per cassazione (cfr. da ultimo,
Sez. L - , Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022).
Ciò posto, ad avviso della Corte, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
II) ISTANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Parte appellante chiede la correzione dell'ordinanza impugnata laddove ha erroneamente, nell'intestazione il numero di RG quale “767/2023” anziché
“790/2023”.
L'istanza, a parere della Corte, è accoglibile.
Come insegnato dalla Giurisprudenza, “Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 683 del 12/01/2022, Rv. 663808
- 01).
Nella specie la domanda della parte appellante volta a accertare l'illegittimità dell'ordine di liberazione immobile ex art. 560 c.p.c. emesso in data 07/02/2023 è stato
5 iscritto in data 18.4.2023 e rubricato al numero R.G. 790/2023; l'indicazione del numero R.G. “767/2023” anziché “790/2023”, nell'intestazione dell'ordinanza, appare frutto di un evidente errore materiale che non inficia il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione errore che deve essere corretto sostituendo, nell'intestazione dell'ordinanza 9669/23 pubblicata in data 19/12/2023, a pagina 1 seconda riga dopo controversia «N. 767/2023 RG» con «N. 790/2023 RG», non implicando ciò
l'accoglimento del motivo di appello proposto sul punto e non riverberandosi pertanto sulla valutazione della soccombenza. Per costante Giurisprudenza, infatti, “L'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere;
pertanto il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6701 del 19/03/2018, Rv. 647952 - 01)
III) SPESE
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
.
[...]
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni;
quanto alla misura della liquidazione, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4, si ritiene che si possano applicare i valori minimi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, trattandosi di decisione in rito;
e precisamente:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
6 e così complessivamente € 4.996,00 per compensi di avvocato.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 4.996,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte;
CP_1
3) dispone la correzione l'ordinanza 9669/23, pubblicata in data 19/12/2023 pronunciata inter partes dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, modificando l'intestazione come segue: a pag. 1 seconda riga dopo controversia sostituire «N. 767/2023 RG» con «N. 790/2023 RG»;
4) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Genova, 22/01/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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