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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 220/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORCELLI MARIANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PORCELLI MARIANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
PORCELLI MARIANNA
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._4
PELLE ANTONIO
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 05.02.2020 comunicata tramite pec il
23.3.2020 con cui il Tribunale civile di Palmi ha rigettato integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai Signori e CP_2 CP_1 Parte_1
confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 702/18 e
[...]
condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali per un importo pari ad
€ 2425,00 oltre iva e cpa e spese generali: - accertare e dichiarare l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai Signori CP_2 CP_1
e . Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per
[...] Parte_1 legge del primo grado di giudizio e del procedimento d'appello;
per parte appellata: “nel riportarsi interamente a quanto eccepito, dedotto ed argomentato nella propria comparsa di costituzione in appello del 30.09.2020, conclude richiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da CP_2
e e/o ad ogni modo il rigetto integrale di
[...] Parte_1 CP_1 esso, confermando l'impugnata ordinanza di primo grado.
Con condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 21.02.2019 unitamente al decreto di fissazione di udienza dinanzi al Tribunale di Palmi in composizione collegiale, CP_2
e nella qualità di eredi di si
[...] Parte_1 CP_1 Persona_1
opponevano al DI n. 702/2018, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento pro quota della somma di € 17.446,91 oltre interessi e spese in favore dell'avv. CP_3
per competenze professionali derivanti da prestazioni rese in giudizi civili dinanzi al Tar
Calabria. Gli opponenti deducevano la prescrizione del credito, l'intervenuto pagamento del debito e la illegittimità della pretesa.
Si costituiva l'avv. che contestava la fondatezza dell'opposizione ed insisteva CP_3
nella legittimità della richiesta di pagamento, concludendo per il rigetto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5.02.2020, comunicata in data 23.03.2020, il
Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 21.04.2020, e CP_2 Parte_1
impugnavano la predetta ordinanza, ritenendola errata sia rispetto alla CP_1
pag. 2/4 ritenuta inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, sia per erronea interpretazione delle risultanze probatorie in merito alle doglianze relative all'intervenuto pagamento del debito ed alla infondatezza della pretesa.
Si costituiva in giudizio l'avv. che eccepiva, in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'appello, poiché la controversia era soggetta alle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, e quindi l'ordinanza conclusiva doveva essere impugnata mediante ricorso per Cassazione. Nel merito, concludeva per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 4.01.2021, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello proposto avverso l'ordinanza del 5.02.2020, emessa dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale, è inammissibile.
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14. (Cass. Sez. 2,
14/12/2023, n. 35026, Rv. 669624 - 01)
Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.
(Cass. Sez. 2, 06/12/2024, n. 31431, Rv. 673097 - 01).
Nel caso di specie, il Tribunale di Palmi ha trattato la causa con il rito sommario di cognizione, in composizione collegiale, ed ha definito il giudizio con ordinanza ex art. 1702 ter c.p.c., per cui il provvedimento conclusivo non era appellabile, ai sensi dell'art.
pag. 3/4 14 comma 4 del d.lgs 150/2011. Anche nel caso in cui l'appellante volesse lamentare la nullità della decisione per erroneità del rito seguito (circostanza che non si è verificata nel caso de quo) avrebbe dovuto impugnare la decisione mediante ricorso per
Cassazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate utilizzando le tariffe previste dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_2
e nella qualità di eredi di
[...] Parte_1 CP_1 Persona_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale il 5.2.2020, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 220/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORCELLI MARIANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PORCELLI MARIANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
PORCELLI MARIANNA
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._4
PELLE ANTONIO
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 05.02.2020 comunicata tramite pec il
23.3.2020 con cui il Tribunale civile di Palmi ha rigettato integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai Signori e CP_2 CP_1 Parte_1
confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 702/18 e
[...]
condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali per un importo pari ad
€ 2425,00 oltre iva e cpa e spese generali: - accertare e dichiarare l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai Signori CP_2 CP_1
e . Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per
[...] Parte_1 legge del primo grado di giudizio e del procedimento d'appello;
per parte appellata: “nel riportarsi interamente a quanto eccepito, dedotto ed argomentato nella propria comparsa di costituzione in appello del 30.09.2020, conclude richiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da CP_2
e e/o ad ogni modo il rigetto integrale di
[...] Parte_1 CP_1 esso, confermando l'impugnata ordinanza di primo grado.
Con condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 21.02.2019 unitamente al decreto di fissazione di udienza dinanzi al Tribunale di Palmi in composizione collegiale, CP_2
e nella qualità di eredi di si
[...] Parte_1 CP_1 Persona_1
opponevano al DI n. 702/2018, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento pro quota della somma di € 17.446,91 oltre interessi e spese in favore dell'avv. CP_3
per competenze professionali derivanti da prestazioni rese in giudizi civili dinanzi al Tar
Calabria. Gli opponenti deducevano la prescrizione del credito, l'intervenuto pagamento del debito e la illegittimità della pretesa.
Si costituiva l'avv. che contestava la fondatezza dell'opposizione ed insisteva CP_3
nella legittimità della richiesta di pagamento, concludendo per il rigetto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5.02.2020, comunicata in data 23.03.2020, il
Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 21.04.2020, e CP_2 Parte_1
impugnavano la predetta ordinanza, ritenendola errata sia rispetto alla CP_1
pag. 2/4 ritenuta inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, sia per erronea interpretazione delle risultanze probatorie in merito alle doglianze relative all'intervenuto pagamento del debito ed alla infondatezza della pretesa.
Si costituiva in giudizio l'avv. che eccepiva, in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'appello, poiché la controversia era soggetta alle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, e quindi l'ordinanza conclusiva doveva essere impugnata mediante ricorso per Cassazione. Nel merito, concludeva per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 4.01.2021, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello proposto avverso l'ordinanza del 5.02.2020, emessa dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale, è inammissibile.
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14. (Cass. Sez. 2,
14/12/2023, n. 35026, Rv. 669624 - 01)
Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.
(Cass. Sez. 2, 06/12/2024, n. 31431, Rv. 673097 - 01).
Nel caso di specie, il Tribunale di Palmi ha trattato la causa con il rito sommario di cognizione, in composizione collegiale, ed ha definito il giudizio con ordinanza ex art. 1702 ter c.p.c., per cui il provvedimento conclusivo non era appellabile, ai sensi dell'art.
pag. 3/4 14 comma 4 del d.lgs 150/2011. Anche nel caso in cui l'appellante volesse lamentare la nullità della decisione per erroneità del rito seguito (circostanza che non si è verificata nel caso de quo) avrebbe dovuto impugnare la decisione mediante ricorso per
Cassazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate utilizzando le tariffe previste dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_2
e nella qualità di eredi di
[...] Parte_1 CP_1 Persona_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale il 5.2.2020, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 4/4