Articolo 22 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 gennaio 1974
Art. 22. (Garanzia sui prestiti)

Per i prestiti accordati verso cessione e di quote di stipendio dagli istituti ed enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , non e' ammessa altra garanzia che quella dell'Opera di previdenza.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974