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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/12/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1972/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
12.11.2024, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Dante Alighieri n. 8 (FI);
E
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Bianchi n. 3/L; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela
Breschi, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia alla Via
Panciatichi n. 1;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data 13.9.2003 CP_1 in Firenze e precisavano che dall'unione nasceva la figlia (nata il Per_1
31.1.2007).
Premettevano, altresì, che, con decreto n. 578/2022 del 17.2.2022, il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 2465/2021) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“I) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
Per_ II) La figlia rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre. Il padre avrà diritto di trattenersi con lei, salvo diverso e più ampio periodo da concordare direttamente con la ragazza, tutti i martedì dalle ore 18 alle ore 22 con possibilità di pernottamento sino al mattino successivo, nonché a settimane alternate dalle ore 17,30 del venerdì sino al lunedì mattina al rientro a scuola Per_ ovvero alle ore 8. Il padre avrà, altresì, facoltà di trascorrere con almeno due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive (in periodi da concordare con la madre con congruo anticipo, compatibilmente con i piani ferie di entrambi i genitori), nonché almeno sette giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente comprensivi del Natale o del Capodanno)
e almeno tre giorni durante le vacanze pasquali (alternativamente comprensivi della Pasqua o della Pasquetta);
Per_ III) Tenendo conto della domiciliazione prevalente di e della obiettiva sperequazione esistente tra i redditi dei genitori, il signor Pt_1
corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese un CP_1
2 Per_ contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo. Con il Per_ conseguimento della maggiore età da parte di detto assegno, comprensivo di eventuale rivalutazione monetaria, verrà versato direttamente
Per_ alla ragazza. Qualora i tempi di permanenza di presso il padre dovessero eSPndersi significativamente, l'assegno mensile di mantenimento verrà proporzionalmente ridotto;
IV) Entrambi i genitori contribuiranno, inoltre, in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie di carattere scolastico, sanitario e sportivo-
Per_ ludico da sostenere nell'interesse della figlia secondo quanto previsto nel Protocollo d'TE sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e dal C.O.A. in data 1.10.2018. Il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto di ottenere il rimborso del 50% dall'altro dietro semplice esibizione del giustificativo di spesa. A fini fiscali le relative ricevute/fatture risulteranno detraibili nei limiti di legge in misura pari al 50% per ciascun genitore a prescindere dalla formale intestazione del giustificativo fiscale all'uno ovvero Per_ all'altro genitore, ovvero ancora alla figlia;
V) La casa sin qui adibita a residenza familiare posta in Via dei Bianchi, 3/L censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia Foglio 268 Mappale 296
Cat. A/3 Classe 3^ superficie mq 159 di proprietà del signor Parte_1
rimarrà assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi CP_1
Per_ assieme alla figlia;
VI) Nell'ambito di una regolamentazione dei rapporti di carattere patrimoniale della famiglia funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, il signor si impegna ed obbliga a cedere alla Parte_1
signora che, avendone interesse, si impegna ad acquisire i CP_1 diritti di piena proprietà sull'immobile già adibito a residenza familiare posto in Pistoia alla Via Bianchi, 3/L censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Pistoia Foglio 268 Mappale 296 Cat. A/3 Classe 3^ superficie mq 159, unitamente alle relative pertinenze rispettivamente censite al Catasto
Fabbricati del Comune di Pistoia Foglio 268 mappale 375 sub 6 cat C/2
(soffitta) e 268 mappale 375 sub 1 cat C/6 (garage), immobili tutti attualmente gravati da ipoteca in forza del mutuo contratto dai coniugi ai rogiti del Notaio del 28.07.2020 Rep. n. 143613 Raccolta n. Persona_2
3 16705 per l'acquisto e la ristrutturazione di due villette bifamiliari poste in
Via Bianchi, 3 la prima intestata al signor e la seconda Parte_1
intestata alla signora (cfr. rogito di compravendita del CP_1
28.07.2020 e contratto di mutuo del 28.07.2020 prodotti rispettivamente sub.
6 e 7);
VII) Preso atto dell'impegno al trasferimento del predetto immobile assunto dal signor , la signora si impegna ed obbliga Parte_1 CP_1 ad accollarsi l'intero residuo debito del piano di ammortamento del mutuo contratto con CA TE AO SP meglio descritto al punto che precede. Le parti si danno reciprocamente atto che, alla data del 16.09.2024 il debito residuo afferente al predetto piano di ammortamento ammontava ad
€ 120.863,70 (centoventimilaottocentosessantatre/70), come da richiesta di liberatoria sottoscritta dalla signora ed assentita dal CP_1
funzionario di CA TE SP (cfr. doc. n. 8);
VIII) Tenendo conto del valore dell'immobile ceduto la signora si CP_1 impegna ed obbliga altresì a corrispondere al coniuge l'importo di €
140.000,00 (centoquarantamila//00) nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
- quanto ad € 25.000,00 al momento della sottoscrizione del rogito di trasferimento;
- quanto ai successivi € 115.000,00 al momento della vendita a terzi dell'immobile di proprietà della famiglia della signora posto CP_1
in Firenze Via Ugo Corsi, 6 e comunque entro e non oltre anni tre dalla stipula del rogito medesimo;
IX) Per l'adempimento dell'impegno a trasferire qui assunto i sigg.ri e Pt_1
convengono il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della CP_1
emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes;
X) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
XI) Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla prescritta annotazione”.
4 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2024 ed acquisito il parere del PM in data
18.11.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Firenze (FI) in data 13.9.2003 tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
7.1.1975 e nata a [...] il [...], alle condizioni da CP_1
essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 376, P. 2 serie A, anno 2003);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 3.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1972/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
12.11.2024, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Dante Alighieri n. 8 (FI);
E
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Bianchi n. 3/L; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela
Breschi, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia alla Via
Panciatichi n. 1;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data 13.9.2003 CP_1 in Firenze e precisavano che dall'unione nasceva la figlia (nata il Per_1
31.1.2007).
Premettevano, altresì, che, con decreto n. 578/2022 del 17.2.2022, il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 2465/2021) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“I) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
Per_ II) La figlia rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre. Il padre avrà diritto di trattenersi con lei, salvo diverso e più ampio periodo da concordare direttamente con la ragazza, tutti i martedì dalle ore 18 alle ore 22 con possibilità di pernottamento sino al mattino successivo, nonché a settimane alternate dalle ore 17,30 del venerdì sino al lunedì mattina al rientro a scuola Per_ ovvero alle ore 8. Il padre avrà, altresì, facoltà di trascorrere con almeno due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive (in periodi da concordare con la madre con congruo anticipo, compatibilmente con i piani ferie di entrambi i genitori), nonché almeno sette giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente comprensivi del Natale o del Capodanno)
e almeno tre giorni durante le vacanze pasquali (alternativamente comprensivi della Pasqua o della Pasquetta);
Per_ III) Tenendo conto della domiciliazione prevalente di e della obiettiva sperequazione esistente tra i redditi dei genitori, il signor Pt_1
corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese un CP_1
2 Per_ contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo. Con il Per_ conseguimento della maggiore età da parte di detto assegno, comprensivo di eventuale rivalutazione monetaria, verrà versato direttamente
Per_ alla ragazza. Qualora i tempi di permanenza di presso il padre dovessero eSPndersi significativamente, l'assegno mensile di mantenimento verrà proporzionalmente ridotto;
IV) Entrambi i genitori contribuiranno, inoltre, in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie di carattere scolastico, sanitario e sportivo-
Per_ ludico da sostenere nell'interesse della figlia secondo quanto previsto nel Protocollo d'TE sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e dal C.O.A. in data 1.10.2018. Il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto di ottenere il rimborso del 50% dall'altro dietro semplice esibizione del giustificativo di spesa. A fini fiscali le relative ricevute/fatture risulteranno detraibili nei limiti di legge in misura pari al 50% per ciascun genitore a prescindere dalla formale intestazione del giustificativo fiscale all'uno ovvero Per_ all'altro genitore, ovvero ancora alla figlia;
V) La casa sin qui adibita a residenza familiare posta in Via dei Bianchi, 3/L censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia Foglio 268 Mappale 296
Cat. A/3 Classe 3^ superficie mq 159 di proprietà del signor Parte_1
rimarrà assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi CP_1
Per_ assieme alla figlia;
VI) Nell'ambito di una regolamentazione dei rapporti di carattere patrimoniale della famiglia funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, il signor si impegna ed obbliga a cedere alla Parte_1
signora che, avendone interesse, si impegna ad acquisire i CP_1 diritti di piena proprietà sull'immobile già adibito a residenza familiare posto in Pistoia alla Via Bianchi, 3/L censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Pistoia Foglio 268 Mappale 296 Cat. A/3 Classe 3^ superficie mq 159, unitamente alle relative pertinenze rispettivamente censite al Catasto
Fabbricati del Comune di Pistoia Foglio 268 mappale 375 sub 6 cat C/2
(soffitta) e 268 mappale 375 sub 1 cat C/6 (garage), immobili tutti attualmente gravati da ipoteca in forza del mutuo contratto dai coniugi ai rogiti del Notaio del 28.07.2020 Rep. n. 143613 Raccolta n. Persona_2
3 16705 per l'acquisto e la ristrutturazione di due villette bifamiliari poste in
Via Bianchi, 3 la prima intestata al signor e la seconda Parte_1
intestata alla signora (cfr. rogito di compravendita del CP_1
28.07.2020 e contratto di mutuo del 28.07.2020 prodotti rispettivamente sub.
6 e 7);
VII) Preso atto dell'impegno al trasferimento del predetto immobile assunto dal signor , la signora si impegna ed obbliga Parte_1 CP_1 ad accollarsi l'intero residuo debito del piano di ammortamento del mutuo contratto con CA TE AO SP meglio descritto al punto che precede. Le parti si danno reciprocamente atto che, alla data del 16.09.2024 il debito residuo afferente al predetto piano di ammortamento ammontava ad
€ 120.863,70 (centoventimilaottocentosessantatre/70), come da richiesta di liberatoria sottoscritta dalla signora ed assentita dal CP_1
funzionario di CA TE SP (cfr. doc. n. 8);
VIII) Tenendo conto del valore dell'immobile ceduto la signora si CP_1 impegna ed obbliga altresì a corrispondere al coniuge l'importo di €
140.000,00 (centoquarantamila//00) nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
- quanto ad € 25.000,00 al momento della sottoscrizione del rogito di trasferimento;
- quanto ai successivi € 115.000,00 al momento della vendita a terzi dell'immobile di proprietà della famiglia della signora posto CP_1
in Firenze Via Ugo Corsi, 6 e comunque entro e non oltre anni tre dalla stipula del rogito medesimo;
IX) Per l'adempimento dell'impegno a trasferire qui assunto i sigg.ri e Pt_1
convengono il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della CP_1
emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes;
X) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
XI) Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla prescritta annotazione”.
4 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2024 ed acquisito il parere del PM in data
18.11.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Firenze (FI) in data 13.9.2003 tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
7.1.1975 e nata a [...] il [...], alle condizioni da CP_1
essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 376, P. 2 serie A, anno 2003);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 3.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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