Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 402 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio C.F._1
Legale dell'Avv. GATTO ROBERTA - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Vincenzo ANGOTTI – CF - giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso in atti e SI.ra - CF - nata in LAMEZIA TERME ed in data Parte_2
08/09/1989, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. BONADDIO ROSSELLA - CF - C.F._4 elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 9 giugno 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 20/05/2025 - che i ricorrenti, in data 14/03/2009, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di EZ TE (CZ), iscritto al registro degli atti di matrimonio al n. 6, parte II, serie A, Uff. 1 anno 2009;
L'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Via Lambrusco n. 1;
Dalla loro unione sono nati tre figli: nato in [...] il [...] (C.F. Persona_1
), , nato il [...] (C.F. ), C.F._5 Parte_3 C.F._6 [...]
nato il [...] a [...] (C.F ). Parte_4 C.F._7
A causa di forti contrasti e incompatibilità caratteriali, veniva meno l'affectio coniugalis ed ogni forma di comunione materiale e spirituale della vita di coppia.
La SIa ed il SI. , pertanto, decidevano di rivolgersi congiuntamente al Tribunale di Pt_2 Pt_1
EZ TE per chiedere la dichiarazione della separazione personale tra gli stessi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori , e verranno affidati in modalità condivisa ad entrambi i Per_1 Parte_3 Parte_4 genitori e saranno collocati presso la casa coniugale sita in EZ TE alla Via Lambrusco n. 1, dove vivranno assieme alla madre;
3. Il padre avrà la facoltà di tenerli secondo i periodi di seguito indicati:
- Due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
- Nei fine settimana, con modalità alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione coniugale;
- Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore in modo da garantire l'alternanza, così anche per la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
- Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i minori per una settimana, con pernotto presso lo stesso in modo continuativo. Entro i primi di luglio, il SI dovrà comunicare Pt_1 alla SI la settimana in cui i minori staranno con il padre. Pt_2
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo per il mantenimento dei tre figli Pt_1 Pt_2 minori la somma pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da versare entro il 28 di ogni mese (con rivalutazioni secondo indici ISTAT), oltre alla percezione da parte della SIa della sua porzione Pt_2 degli assegni familiari e oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi tali: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o 3
stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
5. La casa coniugale, sita in EZ TE alla Via Lambrusco n. 1, di proprietà della SIa resta Pt_2 nella esclusiva disponibilità della stessa.
6. La SI.ra e il SI. sono entrambi autosufficienti economicamente e nulla hanno a che Pt_2 Pt_1 pretendere reciprocamente.
7. I coniugi si concedono reciprocamente il consenso a rilascio o rinnovo al passaporto o degli altri documenti validi per l'espatrio.
Con sentenza n. 607/2023, pubblicata in data 24/07/2023 nell'ambito del procedimento di separazione recante
R.G. n. 683/2023, il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle suddette condizioni.
Dall'emissione del predetto provvedimento di omologa di separazione consensuale ad oggi, la SIa ed il SI. non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la Pt_2 Pt_1 comunione materiale e spirituale tra gli stessi, sussistendo – pertanto - le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, i coniugi sopra generalizzati chiedevano al Presidente del Tribunale adito di fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore affinché, accertata l'impossibilità di riconciliazione tra le parti, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per il parere e rimessa la causa in decisione, il Collegio dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla SIa e dal SI in data Pt_2 Pt_1 4
14.03.2009 nel Comune di EZ TE (CZ), iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 6, parte 2, serie A, Uff. 1 anno 2009, alle seguenti e concordate condizioni:
1. PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla SIa e dal Pt_2 SI in data 14.03.2009 nel Comune di EZ TE (CZ), iscritto nel registro degli atti di Pt_1 matrimonio al n. 6, parte 2, serie A, Uff. 1 anno 2009, e - per l'effetto - ordinare al competente Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. I minori , nato in [...] il [...] (C.F. ), Persona_1 C.F._5 [...]
, nato il [...] (C.F. ), nato il Parte_3 C.F._6 Parte_4
28.01.2016 a EZ TE (C.F. ) verranno affidati ad entrambi i genitori, con C.F._7 collocazione prevalente presso la residenza materna;
3. Il padre avrà facoltà di tenere con sé i minori secondo i periodi di seguito indicati:
- Due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
- Nei fine settimana, con modalità alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione coniugale;
- Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore in modo da garantire l'alternanza, così anche per la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
- Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i minori per una settimana, con pernotto presso lo stesso in modo continuativo. Entro i primi di luglio, il SI dovrà comunicare Pt_1 alla SI la settimana in cui i minori staranno con il padre. Pt_2
4. Il SI corrisponderà in favore dei figli minori Pt_1 Persona_1 Parte_3
e la somma mensile di euro 100,00 (cento/00) cadauno, per un totale
[...] Parte_4 mensile complessivo di euro 300,00 (trecento/00), da corrispondere entro il 28 di ogni mese;
5. Le spese straordinarie rimarranno interamente, nella misura del 100%, a carico della SI.ra Pt_2
6. l'A.U.U. ed ogni altra forma di sussidio erogata dallo Stato in favore dei minori, verrà incassato integralmente dalla SIa Al riguardo si precisa che, qualora l'A.U.U. dovesse subire delle modifiche in peius Pt_2 quindi essere revocato o ridotto, la SI.ra dichiara, fin d'ora, di non avere nulla a che pretendere Pt_2 dal SI così come questi, a sua volta, non avrà nulla a che pretendere ove l'importo erogato Pt_1 dovesse ottenere delle modifiche in melius e, quindi, più favorevoli in favore dei minori;
7. I coniugi percepiscono un indennizzo pari ad euro 520,00 mensili a titolo di indennità per il minore
[...]
, accreditato mediante bonifico su libretto postale. Tale indennità viene utilizzata mensilmente per Pt_4 le spese del minore (a titolo esemplificativo: psicomotricità, logopedia, visite neurologiche, analisi cliniche, elettroencefalogramma ecc. …), anche detti importi verranno incassati esclusivamente dalla SI.ra Pt_2 per provvedere ai bisogni ordinari e straordinari del minore;
5
8. I coniugi, entrambi autosufficienti economicamente, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
I ricorrenti – in rito - dichiaravano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note di trattazione scritta, delegando per ogni incombente i rispettivi
Avvocati.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 10 giugno 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 22 maggio 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando separatamente in data 9 giugno 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento reso in data 9 giugno 2025, sia pure in forma cartacea.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in EZ TE ed in data 14/03/2009, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, atto n. 6, parte II, uff. 1, anno 2009.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di EZ TE in data 18 luglio 2023 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 683/2023 RG e che, in pari data, il Tribunale di EZ TE, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa 6
di separazione: 18 luglio 2023; data di deposito del presente ricorso: 20 maggio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 10 giugno 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eSIenze dei figli ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 9 giugno 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro espressamente concordato tra le parti all'atto del deposito del ricorso introduttivo congiunto in atti (punto 9 delle relative condizioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di EZ TE, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 402 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. CF - nato a GENOVA (GE) in [...] Parte_1 C.F._1
15/12/1980, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. GATTO ROBERTA - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 SI.ra - CF - nata in LAMEZIA TERME ed in data 08/09/1989, a sua volta rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. BONADDIO ROSSELLA - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei C.F._4
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in EZ TE (CZ) ed in data 14/03/2009, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I minori , nato in [...] il [...] (C.F. ), Persona_1 C.F._5 [...]
, nato il [...] (C.F. ), nato il Parte_3 C.F._6 Parte_4 7
28.01.2016 a EZ TE (C.F. ) verranno affidati ad entrambi i genitori, con C.F._7 collocazione prevalente presso la residenza materna;
2. Il padre avrà facoltà di tenere con sé i minori secondo i periodi di seguito indicati:
- Due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
- Nei fine settimana, con modalità alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione coniugale;
- Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore in modo da garantire l'alternanza, così anche per la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
- Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i minori per una settimana, con pernotto presso lo stesso in modo continuativo. Entro i primi di luglio, il SI dovrà comunicare alla Pt_1 SI la settimana in cui i minori staranno con il padre. Pt_2
3. Il SI corrisponderà in favore dei figli minori Pt_1 Persona_1 Parte_3
e la somma mensile di euro 100,00 (cento/00) cadauno, per un totale
[...] Parte_4 mensile complessivo di euro 300,00 (trecento/00), da corrispondere entro il 28 di ogni mese;
4. Le spese straordinarie rimarranno interamente, nella misura del 100%, a carico della SI.ra Pt_2
5. l'A.U.U. ed ogni altra forma di sussidio erogata dallo Stato in favore dei minori, verrà incassato integralmente dalla SIa Al riguardo si precisa che, qualora l'A.U.U. dovesse subire delle modifiche in peius Pt_2 quindi essere revocato o ridotto, la SI.ra dichiara, fin d'ora, di non avere nulla a che pretendere Pt_2 dal SI così come questi, a sua volta, non avrà nulla a che pretendere ove l'importo erogato Pt_1 dovesse ottenere delle modifiche in melius e, quindi, più favorevoli in favore dei minori;
6. I coniugi percepiscono un indennizzo pari ad euro 520,00 mensili a titolo di indennità per il minore
[...]
, accreditato mediante bonifico su libretto postale. Tale indennità viene utilizzata mensilmente per Pt_4 le spese del minore (a titolo esemplificativo: psicomotricità, logopedia, visite neurologiche, analisi cliniche, elettroencefalogramma ecc.…), anche detti importi verranno incassati esclusivamente dalla SI.ra Pt_2 per provvedere ai bisogni ordinari e straordinari del minore;
7. I coniugi, entrambi autosufficienti economicamente, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di EZ TE (CZ) – atto n. 6, parte II, serie A, uff. 1, anno 2009 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. 8
Così deciso in EZ TE, nella camera di conSIlio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)