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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
P.IVA e C.F. con sede in Milano in via Monterotondo 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore ed amministratori con poteri congiunti di straordinaria amministrazione, C.F. e C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, elettivamente domiciliata in Milano, Via Vincenzo Monti n. 81, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Andrea Ferrari, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
fra titolari di farmacie, P.IVA , C.F. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede in Milano, in Viale Piceno n. 18, in persona del proprio legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
02.07.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Voglia il sig. Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, accogliere la domanda e per l'effetto:
Nel merito: dichiarare e riconoscere la responsabilità per colpa grave professionale della Controparte_1
fra titolari di farmacie nella gestione della pratica assuntiva della dottoressa
[...]
Parte_4
di conseguenza: condannare la fra titolari di farmacie a risarcire Controparte_1 integralmente il danno patrimoniale subito dalla consistente in € 10.843,31 e Pt_1 Parte_1
CP_ cioè il proprio versamento all' dei contributi previdenziali agevolati risultati non spettanti.
Condannare la fra titolari di farmacie a risarcire gli Controparte_1
oneri legali dovuti al sottoscritto procuratore per tutto il supporto professionale prestato alla
[...]
per la fase antecedente il presente procedimento oltre alla fase introduttiva della Parte_1 negoziazione assistita consistente in complessivi € 1.985,00 oltre incombenti di legge.
Condannare la fra titolari di farmacie a risarcire alla Controparte_1 il danno ex art. 96 c.p.c. secondo l'equo apprezzamento del Giudice. Parte_1
Condannare in ogni caso la fra titolari di farmacie al Controparte_3
pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante, oltre
IVA e CAV come per legge”.
Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data
02.07.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 31.10.2024,
[...]
(nel prosieguo, per brevità, “la ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro Parte_1 Pt_1 tempore, conveniva in giudizio l' fra titolari di farmacie Controparte_1
(nel prosieguo, per brevità “l' ”), con richiesta di dichiarare e riconoscere la responsabilità CP_1 per colpa grave professionale dell' nella gestione della pratica assuntiva della dottoressa CP_1
e, di conseguenza, condannare la resistente a risarcire integralmente il danno Parte_4
patrimoniale subito dalla consistente in Euro 10.843,31 e cioè la somma corrispondente al Pt_1
pagina 2 di 9 CP_ versamento all' dei contributi previdenziali agevolati risultati non spettanti e condannare l' a risarcire gli oneri legali dovuti al procuratore della ricorrente per tutto il supporto CP_1
professionale prestato alla per la fase antecedente il presente procedimento oltre alla fase Pt_1
introduttiva della negoziazione assistita consistente in complessivi Euro 1.985,00, oltre incombenti di legge e infine condannare l' a risarcire alla il danno ex art. 96 c.p.c. secondo CP_1 Pt_1
l'equo apprezzamento del giudice oltre alla condanna dell' al pagamento delle spese ed CP_1
onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 17.02.2025, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza in data 07.05.2025, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, non oltre dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovesse essere notificato al convenuto a cura del ricorrente, rispettando i termini liberi non minori di quaranta giorni tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione. Delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente, alla quale la causa, a far data dal 17.02.2025, veniva definitivamente assegnata.
All'udienza in data 07.05.2025 il giudice rinviava la causa all'udienza in data 02.07.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Deve, in primo luogo, alla luce della verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza a parte resistente, dichiararsi la contumacia della stessa.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali e giudiziali pregresse che hanno dato vita alla vertenza in questione, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, accertata la responsabilità per colpa grave professionale dell'Associazione, nella gestione della CP_ pratica assuntiva della dottoressa , per l'importo corrispondente al versamento all' Parte_4
dei contributi previdenziali agevolati in quanto risultati non spettanti.
Si rileva che la ha per oggetto principale della propria attività la gestione di una farmacia, Pt_1 nonché la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di medicinali, nei limiti consentiti dalla legge (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
L'Associazione, incece, raggruppa i titolari di farmacia (sia sotto forma individuale che societaria) che sono iscritti quali soci ordinari e li assiste e rappresenta nei confronti degli organi locali dello Stato, della Regione, delle ASL, degli altri Enti pubblici e Privati territoriali, delle strutture di assistenza e pagina 3 di 9 previdenza sanitaria e, tra le sue altre attività, vi è anche l'assistenza nell'andamento di tutti gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi, anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con personale dipendente, redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta tenuta delle scritture necessarie (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente, Statuto, artt.
3.1 e 3.2).
Parte ricorrente riferisce che, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, le fatture della resistente alla ricorrente, oltre alle quote associative, riportavano anche voci inerenti l'assunzione e/o cessazione di dipendenti, il fondo TFR dipendenti, la tenuta dei registri di farmacia ed altre voci concernenti la consulenza ed assistenza lavoristica a tutto tondo relativa alla gestione del personale (vedasi doc. n. 3 fascicolo ricorrente).
CP_ Parte ricorrente riferisce che, nel corso degli anni 2016 e 2017, riceveva dall' due avvisi di omissioni contributive per gli anni in questione (2015, 2016 e 2017). La contestazione scaturiva dalla circostanza che la (datore di lavoro) aveva indebitamente fruito del beneficio dell'esonero Pt_1 contributivo triennale, previsto dall'articolo 1, commi 118-124 della legge 190/2014, in relazione alle assunzioni di lavoratori (nello specifico della dottoressa intervenute nel corso Parte_4 dell'anno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato (vedasi doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Un consulente della convenuta, che aveva assistito l'attrice nella pratica, il dott. ed Persona_1
CP_ il tutor dell' si scambiavano comunicazioni, nelle quali il secondo evidenziava come la dipendente assunta, dottoressa aveva avuto, nei 6 mesi antecedenti l'assunzione, altro rapporto di Parte_4
lavoro dipendente a tempo indeterminato con altro datore di lavoro, contrariamente al requisito opposto richiesto per la concessione delle agevolazioni previdenziali della decontribuzione triennale, come previsto dalla legge 190/2014 (vedasi docc. nn. 5 e 6 fascicolo ricorrente). La ricorrente provvedeva a revocare il mandato professionale all'Associazione in data 18.11.2020 (vedasi doc. n. 6 bis fascicolo ricorrente).
Successivamente anche la dottoressa , responsabile del servizio paghe della resistente, Testimone_1
CP_ prendeva atto, all'esito di un confronto con l' che non si trattava di una nota di rettifica, ma di una diffida per disconoscimento delle agevolazioni contributive per esonero triennale (vedasi doc. n. 7
CP_ fascicolo ricorrente). La dottoressa pertanto, prendeva atto che, avendo l' verificato che la Tes_1
lavoratrice (dottoressa ) non era in possesso del requisito fondamentale per beneficiare Parte_4 degli sgravi contributivi in questione (ossia l'assenza di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione della ricorrente), l'avviso di addebito doveva essere pagato. Di conseguenza, dato che la restituzione degli sgravi non era da attribuire per addebito ex art. 1, comma
1175 legge 296 (irregolarità contributiva), non era presente l'invito a regolarizzare e, pertanto, l'avviso pagina 4 di 9 di addebito doveva essere pagato poiché riguardante una omissione contributiva (vedasi doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
La provvedeva a pagare l'avviso di pagamento per un importo di Euro 10.843,31 (vedasi doc. Pt_1
n. 10 fascicolo ricorrente) e inviava un messaggio whatsapp al dott. , direttore della resistente, CP_4
per seguire la procedura di rimborso che lo stesso aveva indicato (vedasi doc. n. 11 fascicolo ricorrente). La ricorrente scriveva alla resistente per la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale
(Euro 10.843,31), in quanto riteneva essere stato generato da un errore del loro ufficio paghe (vedasi doc. n. 12 fascicolo ricorrente). Non avendo avuto più alcuna notizia inerente la propria richiesta di risarcimento, la ricorrente si rivolgeva a proprio legale di fiducia che, con PEC del 23.05.2024, reiterata il 17.06.2024 (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente), diffidava la resistente ad assumersi le proprie responsabilità in proposito rilevando come la ricorrente, fin dalla richiesta di integrale indennizzo in data 04.07.2023, avendo seguito l'iter procedurale indicato dai consulenti della resistente, dott.ssa e dottor , attendeva la corresponsione, da parte della resistente stessa, dell'importo Tes_1 CP_4
complessivo di Euro 10.843,31, corrisposto il 26.06.2023 a seguito di avviso di addebito esecutivo della del 26.05.2023 nr. 06820239011481357000, per differenze retributive Controparte_5
dovute per il disconoscimento delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1, commi 118 - CP_2
124 della legge 1990/2014 (esonero triennale per il versamento della contribuzione previdenziale di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato).
Nel caso di specie, a seguito di istruttoria per l'avvenuta assunzione della dottoressa CP_2 Pt_4
dalla convenuta consulente, prospettata idonea a poter usufruire delle agevolazioni contributive
[...]
in questione, la Farmacia datore di lavoro era risultata non poter beneficiare di tali agevolazioni in quanto tale assunzione era carente della condizione dell'assumenda di non avere avuto a sua volta alcuna assunzione di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti.
La ricorrente lamenta che, quale ufficio paghe e consulenti del lavoro incaricati della Pt_1
l' convenuta avrebbe dovuto assisterla e vigilare con la normale diligenza professionale CP_1
prospettandole la mancanza della possibilità di usufruire di tale agevolazione contributiva nel caso di specie e imputava la condotta della resistente ascrivibile a errore professionale evidente che rivestiva i connotati della colpa grave e, di conseguenza, il danno patito dalla doveva esserle Pt_1
prontamente ed integralmente indennizzato (capitale, sanzioni ed interessi).
La rilevava che mai avrebbe assunto la dipendente in questione, qualora avesse saputo che Pt_1
tale assunzione non era assistita dalle condizioni previste dalla legge di riferimento per beneficiare delle agevolazioni contributive.
pagina 5 di 9 Successivamente, con PEC del 26.06.2024 (vedasi doc. n. 14 fascicolo ricorrente), il legale della ricorrente invitava la convenuta a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014. Decorrevano i 30 giorni previsti dalla legge senza alcuna risposta da parte della resistente.
***
Alla luce della documentazione in atti deve essere accolta la domanda della ricorrente per le ragioni di seguito esposte.
In punto di an, deve ritenersi provata la responsabilità della resistente alla luce della documentazione prodotta, dalla quale emerge che parte resistente ha indicato alla ricorrente la procedura da seguire all'esito del ricevimento dell'avviso di pagamento dell' da parte della ricorrente (vedasi docc. nn. CP_2
da 4 a 11 fascicolo ricorrente).
Relativamente al quantum, deve ritenersi che il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente corrisponda alla somma esborsata dalla stessa, come risulta dalla documentazione prodotta in merito, e della quale la ricorrente ha diritto alla restituzione, quale risarcimento del danno subito, quantificato con riferimento al danno patrimoniale (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente). CP_ Il danno subito dalla ricorrente consiste nella ripresa, da parte dell' di tutti i contributi dovuti non avendo, la lavoratrice neo-assunta, il requisito fondamentale dell'assenza, nei sei mesi precedenti l'assunzione, di alcun precedente rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Requisito, quest'ultimo, che poteva e doveva essere indagato dalla resistente che aveva l'incarico di assistere la ricorrente nella gestione della pratica, con gli strumenti professionali a sua disposizione.
Le informazioni per non far incorrere la ricorrente in sanzioni dovevano essere richieste dall'Associazione tramite il proprio consulente, in caso di assunzione del personale, per verificare la possibilità di fruire di sgravi e incentivi (come nel caso di specie). Ciò non è avvenuto, alla luce della documentazione in atti e dovendo ritenersi, a carico della resistente, una condotta negligente e una grave colpa professionale che ha, come necessaria conseguenza, il risarcimento del danno subito dalla
(ripresa di tutti i contributi del triennio di assunzione, interessi e sanzioni, oltre a tutte le Pt_1
spese sostenute e da sostenere per far fronte a tale situazione).
La Suprema Corte di Cassazione con una recente ordinanza (vedasi Cass. n. 29846 del 20.11.2018) si è recentemente pronunciata sulla sussistenza della responsabilità professionale nel caso in cui il professionista segua indicazioni contrarie a norme di legge, anche se provenienti dal cliente. La
Suprema Corte, partendo dal fatto che era incontestata la provenienza (da parte del cliente) della richiesta di non assoggettare a contributi le giornate di “assenza non retribuita”, ha considerato la natura della richiesta che, riguardando la modalità di calcolo della contribuzione, era da considerarsi pagina 6 di 9 illegittima;
la modalità di calcolo dei contributi è materia indisponibile per le parti contrattuali (sia azienda, sia lavoratore) rispondendo la stessa a principi costituzionali. Il professionista, quindi, a tale richiesta non avrebbe dovuto dare seguito. La Suprema Corte nello stabilire la ripartizione della responsabilità, tra il professionista ed il cliente, ha confermato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., stabilendo che, nel caso in cui la responsabilità sia solo in parte addebitabile al professionista (come nel caso dell'ordinanza), il risarcimento del danno deve essere parziale, ed ha fissato quanto addebitabile al professionista nella misura del 50% delle maggiori somme richieste dall' . Deve ritenersi che il CP_2
principio affermato confermi che i professionisti, in particolar modo coloro che si occupano di lavoro, come i consulenti del lavoro, devono assistere certamente il proprio cliente, ma sempre nel rispetto delle norme che, per quanto riguarda il settore dei rapporti di lavoro sono poste a garanzia di diritti costituzionali. La figura del Consulente del Lavoro è fonte di garanzia per tutte le parti del rapporto di lavoro, anche per le stesse aziende che potrebbero trovarsi esposte a pesanti conseguenze, se non adeguatamente assistite.
Nel caso in questione, per beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 i consulenti delle paghe che assistevano i datori di lavoro nelle pratiche di assunzione (come per la resistente), erano chiamati a verificare l'esistenza delle condizioni che avrebbero consentito di usufruire del beneficio in questione, ossia l'assenza di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione, intrattenuto con qualsiasi datore di lavoro. La resistente aveva accesso al cassetto previdenziale della ed avrebbe dovuto consultare le informazioni del Centro per Pt_1
l'impiego inerenti il quadro storico dei rapporti di lavoro degli anni precedenti della neo-assumenda
(nel rispetto della normativa della privacy). L'esonero contributivo triennale è stato previsto dall'articolo 1 commi da 118 a 124 della Legge di Stabilità 190/2014, “al fine di promuovere forme di occupazione stabile” per i datori di lavoro che provvedevano ad attivare nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Il professionista che ha curato gli adempimenti di assunzione agevolata e non ha verificato tutte le variabili pre-assuntive, ma ha dato seguito all'applicazione dello sgravio sulla scorta delle informazioni acquisite dal datore di lavoro e dell'assumenda, è pertanto esposto a rivendicazioni per il risarcimento del conseguente danno cagionato.
Si configura pertanto un danno patrimoniale e un lucro cessante, che meritano di essere risarciti nella misura corrispondente all'importo esborsato dalla (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente). Pt_1
Nel caso in esame parte convenuta è rimasta contumace e non ci sono, pertanto, elementi probanti volti a contrastare la pretesa dell'attore in punto di an e/o di quantum.
pagina 7 di 9 Alla luce pertanto della documentazione in atti, deve ritersi parte ricorrente avente diritto ad ottenere la corresponsione dell'importo di Euro 10.843,31, con conseguente condanna della resistente al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM
147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri minimi delle attività effettivamente svolte, considerata la natura della causa e l'assenza di complessità della stessa.
Non può accogliersi la domanda della ricorrente di rimborso delle spese documentate per la procedura di negoziazione assistita in assenza di documentazione idonea atta a provare gli esborsi richiesti.
Quanto alla domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., si rileva che il sistema giudiziario prevede in sé rimedi specifici nei confronti dell'azione “temeraria”, sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dalla parte.
E', dunque, possibile trovare una risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria. Quanto, in particolare, al processo civile, l'intervento del Legislatore della Legge 69/2009 - con l'inserimento di un comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio, “la cui attivazione dipende solo dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata” (vedasi Tribunale di Varese, 16.02.2011).
In effetti, l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22.11.2010). Infatti, la norma introdotta dalla
Legge 18.06.2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma
“sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 07.12.2010) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (vedasi anche Trib. Verona, ord. 01.10.2010; Trib. Verona, ord.
01.07.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.09.2010) là dove ha affermato che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (Tribunale di
Roma, sez. XI civile, sentenza 11.01.2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi pagina 8 di 9 termini, Trib. Prato 06.11.2009, Trib. Milano 29.08.2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 09.12.2010; vedasi anche Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30.10.2009; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23.01.2010; Tribunale di
Rovigo, sez. distaccata di Adria, sentenza 07.12.2010). L'art. 96, III comma, c.p.c. è stato qualificato in termini di “sanzione di natura pubblicistica, perché mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo (poiché incide non solo sulla durata del singolo processo ma anche su tutti gli altri a catena)”.
Il problema, però, che investe l'applicazione della norma ex art. 96 c.p.c., comma III, nel caso di specie, è che parte resistente è rimasta contumace.
Come è noto la contumacia è espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e come tale non può mai comportare una fictio confessio. Ciò comporta che il giudizio debba essere ritualmente istruito e, non potendosi nemmeno applicare il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), colui che agisce deve anche fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ciò sembrerebbe poter condurre all'affermazione del principio generale per cui, comunque, una responsabilità processuale per aver resistito alla domanda (seppur con contegno contumace) si può affermare.
A ben vedere una conclusione siffatta non è condivisibile in quanto la “sanzione”, per sua natura, richiede un comportamento “attivo”, vuoi proponendo il giudizio, vuoi resistendo al giudizio, comportamento che deve essere “endoprocessuale”, nel senso di essere stato posto in essere da un soggetto che ha assunto la veste di “parte” del procedimento.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va dunque rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in esame,
accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere dalla resistente contumace la corresponsione del complessivo importo di Euro 10.843,31, con conseguente condanna della resistente contumace al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte resistente contumace a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.700,00 per compensi professionali, in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 21 Luglio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
NZ SS
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
P.IVA e C.F. con sede in Milano in via Monterotondo 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore ed amministratori con poteri congiunti di straordinaria amministrazione, C.F. e C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, elettivamente domiciliata in Milano, Via Vincenzo Monti n. 81, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Andrea Ferrari, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
fra titolari di farmacie, P.IVA , C.F. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede in Milano, in Viale Piceno n. 18, in persona del proprio legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
02.07.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Voglia il sig. Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, accogliere la domanda e per l'effetto:
Nel merito: dichiarare e riconoscere la responsabilità per colpa grave professionale della Controparte_1
fra titolari di farmacie nella gestione della pratica assuntiva della dottoressa
[...]
Parte_4
di conseguenza: condannare la fra titolari di farmacie a risarcire Controparte_1 integralmente il danno patrimoniale subito dalla consistente in € 10.843,31 e Pt_1 Parte_1
CP_ cioè il proprio versamento all' dei contributi previdenziali agevolati risultati non spettanti.
Condannare la fra titolari di farmacie a risarcire gli Controparte_1
oneri legali dovuti al sottoscritto procuratore per tutto il supporto professionale prestato alla
[...]
per la fase antecedente il presente procedimento oltre alla fase introduttiva della Parte_1 negoziazione assistita consistente in complessivi € 1.985,00 oltre incombenti di legge.
Condannare la fra titolari di farmacie a risarcire alla Controparte_1 il danno ex art. 96 c.p.c. secondo l'equo apprezzamento del Giudice. Parte_1
Condannare in ogni caso la fra titolari di farmacie al Controparte_3
pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante, oltre
IVA e CAV come per legge”.
Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data
02.07.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 31.10.2024,
[...]
(nel prosieguo, per brevità, “la ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro Parte_1 Pt_1 tempore, conveniva in giudizio l' fra titolari di farmacie Controparte_1
(nel prosieguo, per brevità “l' ”), con richiesta di dichiarare e riconoscere la responsabilità CP_1 per colpa grave professionale dell' nella gestione della pratica assuntiva della dottoressa CP_1
e, di conseguenza, condannare la resistente a risarcire integralmente il danno Parte_4
patrimoniale subito dalla consistente in Euro 10.843,31 e cioè la somma corrispondente al Pt_1
pagina 2 di 9 CP_ versamento all' dei contributi previdenziali agevolati risultati non spettanti e condannare l' a risarcire gli oneri legali dovuti al procuratore della ricorrente per tutto il supporto CP_1
professionale prestato alla per la fase antecedente il presente procedimento oltre alla fase Pt_1
introduttiva della negoziazione assistita consistente in complessivi Euro 1.985,00, oltre incombenti di legge e infine condannare l' a risarcire alla il danno ex art. 96 c.p.c. secondo CP_1 Pt_1
l'equo apprezzamento del giudice oltre alla condanna dell' al pagamento delle spese ed CP_1
onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 17.02.2025, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza in data 07.05.2025, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, non oltre dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovesse essere notificato al convenuto a cura del ricorrente, rispettando i termini liberi non minori di quaranta giorni tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione. Delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente, alla quale la causa, a far data dal 17.02.2025, veniva definitivamente assegnata.
All'udienza in data 07.05.2025 il giudice rinviava la causa all'udienza in data 02.07.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
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Deve, in primo luogo, alla luce della verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza a parte resistente, dichiararsi la contumacia della stessa.
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Occorre brevemente esporre le vicende fattuali e giudiziali pregresse che hanno dato vita alla vertenza in questione, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, accertata la responsabilità per colpa grave professionale dell'Associazione, nella gestione della CP_ pratica assuntiva della dottoressa , per l'importo corrispondente al versamento all' Parte_4
dei contributi previdenziali agevolati in quanto risultati non spettanti.
Si rileva che la ha per oggetto principale della propria attività la gestione di una farmacia, Pt_1 nonché la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di medicinali, nei limiti consentiti dalla legge (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
L'Associazione, incece, raggruppa i titolari di farmacia (sia sotto forma individuale che societaria) che sono iscritti quali soci ordinari e li assiste e rappresenta nei confronti degli organi locali dello Stato, della Regione, delle ASL, degli altri Enti pubblici e Privati territoriali, delle strutture di assistenza e pagina 3 di 9 previdenza sanitaria e, tra le sue altre attività, vi è anche l'assistenza nell'andamento di tutti gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi, anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con personale dipendente, redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta tenuta delle scritture necessarie (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente, Statuto, artt.
3.1 e 3.2).
Parte ricorrente riferisce che, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, le fatture della resistente alla ricorrente, oltre alle quote associative, riportavano anche voci inerenti l'assunzione e/o cessazione di dipendenti, il fondo TFR dipendenti, la tenuta dei registri di farmacia ed altre voci concernenti la consulenza ed assistenza lavoristica a tutto tondo relativa alla gestione del personale (vedasi doc. n. 3 fascicolo ricorrente).
CP_ Parte ricorrente riferisce che, nel corso degli anni 2016 e 2017, riceveva dall' due avvisi di omissioni contributive per gli anni in questione (2015, 2016 e 2017). La contestazione scaturiva dalla circostanza che la (datore di lavoro) aveva indebitamente fruito del beneficio dell'esonero Pt_1 contributivo triennale, previsto dall'articolo 1, commi 118-124 della legge 190/2014, in relazione alle assunzioni di lavoratori (nello specifico della dottoressa intervenute nel corso Parte_4 dell'anno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato (vedasi doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Un consulente della convenuta, che aveva assistito l'attrice nella pratica, il dott. ed Persona_1
CP_ il tutor dell' si scambiavano comunicazioni, nelle quali il secondo evidenziava come la dipendente assunta, dottoressa aveva avuto, nei 6 mesi antecedenti l'assunzione, altro rapporto di Parte_4
lavoro dipendente a tempo indeterminato con altro datore di lavoro, contrariamente al requisito opposto richiesto per la concessione delle agevolazioni previdenziali della decontribuzione triennale, come previsto dalla legge 190/2014 (vedasi docc. nn. 5 e 6 fascicolo ricorrente). La ricorrente provvedeva a revocare il mandato professionale all'Associazione in data 18.11.2020 (vedasi doc. n. 6 bis fascicolo ricorrente).
Successivamente anche la dottoressa , responsabile del servizio paghe della resistente, Testimone_1
CP_ prendeva atto, all'esito di un confronto con l' che non si trattava di una nota di rettifica, ma di una diffida per disconoscimento delle agevolazioni contributive per esonero triennale (vedasi doc. n. 7
CP_ fascicolo ricorrente). La dottoressa pertanto, prendeva atto che, avendo l' verificato che la Tes_1
lavoratrice (dottoressa ) non era in possesso del requisito fondamentale per beneficiare Parte_4 degli sgravi contributivi in questione (ossia l'assenza di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione della ricorrente), l'avviso di addebito doveva essere pagato. Di conseguenza, dato che la restituzione degli sgravi non era da attribuire per addebito ex art. 1, comma
1175 legge 296 (irregolarità contributiva), non era presente l'invito a regolarizzare e, pertanto, l'avviso pagina 4 di 9 di addebito doveva essere pagato poiché riguardante una omissione contributiva (vedasi doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
La provvedeva a pagare l'avviso di pagamento per un importo di Euro 10.843,31 (vedasi doc. Pt_1
n. 10 fascicolo ricorrente) e inviava un messaggio whatsapp al dott. , direttore della resistente, CP_4
per seguire la procedura di rimborso che lo stesso aveva indicato (vedasi doc. n. 11 fascicolo ricorrente). La ricorrente scriveva alla resistente per la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale
(Euro 10.843,31), in quanto riteneva essere stato generato da un errore del loro ufficio paghe (vedasi doc. n. 12 fascicolo ricorrente). Non avendo avuto più alcuna notizia inerente la propria richiesta di risarcimento, la ricorrente si rivolgeva a proprio legale di fiducia che, con PEC del 23.05.2024, reiterata il 17.06.2024 (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente), diffidava la resistente ad assumersi le proprie responsabilità in proposito rilevando come la ricorrente, fin dalla richiesta di integrale indennizzo in data 04.07.2023, avendo seguito l'iter procedurale indicato dai consulenti della resistente, dott.ssa e dottor , attendeva la corresponsione, da parte della resistente stessa, dell'importo Tes_1 CP_4
complessivo di Euro 10.843,31, corrisposto il 26.06.2023 a seguito di avviso di addebito esecutivo della del 26.05.2023 nr. 06820239011481357000, per differenze retributive Controparte_5
dovute per il disconoscimento delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1, commi 118 - CP_2
124 della legge 1990/2014 (esonero triennale per il versamento della contribuzione previdenziale di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato).
Nel caso di specie, a seguito di istruttoria per l'avvenuta assunzione della dottoressa CP_2 Pt_4
dalla convenuta consulente, prospettata idonea a poter usufruire delle agevolazioni contributive
[...]
in questione, la Farmacia datore di lavoro era risultata non poter beneficiare di tali agevolazioni in quanto tale assunzione era carente della condizione dell'assumenda di non avere avuto a sua volta alcuna assunzione di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti.
La ricorrente lamenta che, quale ufficio paghe e consulenti del lavoro incaricati della Pt_1
l' convenuta avrebbe dovuto assisterla e vigilare con la normale diligenza professionale CP_1
prospettandole la mancanza della possibilità di usufruire di tale agevolazione contributiva nel caso di specie e imputava la condotta della resistente ascrivibile a errore professionale evidente che rivestiva i connotati della colpa grave e, di conseguenza, il danno patito dalla doveva esserle Pt_1
prontamente ed integralmente indennizzato (capitale, sanzioni ed interessi).
La rilevava che mai avrebbe assunto la dipendente in questione, qualora avesse saputo che Pt_1
tale assunzione non era assistita dalle condizioni previste dalla legge di riferimento per beneficiare delle agevolazioni contributive.
pagina 5 di 9 Successivamente, con PEC del 26.06.2024 (vedasi doc. n. 14 fascicolo ricorrente), il legale della ricorrente invitava la convenuta a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014. Decorrevano i 30 giorni previsti dalla legge senza alcuna risposta da parte della resistente.
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Alla luce della documentazione in atti deve essere accolta la domanda della ricorrente per le ragioni di seguito esposte.
In punto di an, deve ritenersi provata la responsabilità della resistente alla luce della documentazione prodotta, dalla quale emerge che parte resistente ha indicato alla ricorrente la procedura da seguire all'esito del ricevimento dell'avviso di pagamento dell' da parte della ricorrente (vedasi docc. nn. CP_2
da 4 a 11 fascicolo ricorrente).
Relativamente al quantum, deve ritenersi che il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente corrisponda alla somma esborsata dalla stessa, come risulta dalla documentazione prodotta in merito, e della quale la ricorrente ha diritto alla restituzione, quale risarcimento del danno subito, quantificato con riferimento al danno patrimoniale (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente). CP_ Il danno subito dalla ricorrente consiste nella ripresa, da parte dell' di tutti i contributi dovuti non avendo, la lavoratrice neo-assunta, il requisito fondamentale dell'assenza, nei sei mesi precedenti l'assunzione, di alcun precedente rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Requisito, quest'ultimo, che poteva e doveva essere indagato dalla resistente che aveva l'incarico di assistere la ricorrente nella gestione della pratica, con gli strumenti professionali a sua disposizione.
Le informazioni per non far incorrere la ricorrente in sanzioni dovevano essere richieste dall'Associazione tramite il proprio consulente, in caso di assunzione del personale, per verificare la possibilità di fruire di sgravi e incentivi (come nel caso di specie). Ciò non è avvenuto, alla luce della documentazione in atti e dovendo ritenersi, a carico della resistente, una condotta negligente e una grave colpa professionale che ha, come necessaria conseguenza, il risarcimento del danno subito dalla
(ripresa di tutti i contributi del triennio di assunzione, interessi e sanzioni, oltre a tutte le Pt_1
spese sostenute e da sostenere per far fronte a tale situazione).
La Suprema Corte di Cassazione con una recente ordinanza (vedasi Cass. n. 29846 del 20.11.2018) si è recentemente pronunciata sulla sussistenza della responsabilità professionale nel caso in cui il professionista segua indicazioni contrarie a norme di legge, anche se provenienti dal cliente. La
Suprema Corte, partendo dal fatto che era incontestata la provenienza (da parte del cliente) della richiesta di non assoggettare a contributi le giornate di “assenza non retribuita”, ha considerato la natura della richiesta che, riguardando la modalità di calcolo della contribuzione, era da considerarsi pagina 6 di 9 illegittima;
la modalità di calcolo dei contributi è materia indisponibile per le parti contrattuali (sia azienda, sia lavoratore) rispondendo la stessa a principi costituzionali. Il professionista, quindi, a tale richiesta non avrebbe dovuto dare seguito. La Suprema Corte nello stabilire la ripartizione della responsabilità, tra il professionista ed il cliente, ha confermato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., stabilendo che, nel caso in cui la responsabilità sia solo in parte addebitabile al professionista (come nel caso dell'ordinanza), il risarcimento del danno deve essere parziale, ed ha fissato quanto addebitabile al professionista nella misura del 50% delle maggiori somme richieste dall' . Deve ritenersi che il CP_2
principio affermato confermi che i professionisti, in particolar modo coloro che si occupano di lavoro, come i consulenti del lavoro, devono assistere certamente il proprio cliente, ma sempre nel rispetto delle norme che, per quanto riguarda il settore dei rapporti di lavoro sono poste a garanzia di diritti costituzionali. La figura del Consulente del Lavoro è fonte di garanzia per tutte le parti del rapporto di lavoro, anche per le stesse aziende che potrebbero trovarsi esposte a pesanti conseguenze, se non adeguatamente assistite.
Nel caso in questione, per beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 i consulenti delle paghe che assistevano i datori di lavoro nelle pratiche di assunzione (come per la resistente), erano chiamati a verificare l'esistenza delle condizioni che avrebbero consentito di usufruire del beneficio in questione, ossia l'assenza di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione, intrattenuto con qualsiasi datore di lavoro. La resistente aveva accesso al cassetto previdenziale della ed avrebbe dovuto consultare le informazioni del Centro per Pt_1
l'impiego inerenti il quadro storico dei rapporti di lavoro degli anni precedenti della neo-assumenda
(nel rispetto della normativa della privacy). L'esonero contributivo triennale è stato previsto dall'articolo 1 commi da 118 a 124 della Legge di Stabilità 190/2014, “al fine di promuovere forme di occupazione stabile” per i datori di lavoro che provvedevano ad attivare nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Il professionista che ha curato gli adempimenti di assunzione agevolata e non ha verificato tutte le variabili pre-assuntive, ma ha dato seguito all'applicazione dello sgravio sulla scorta delle informazioni acquisite dal datore di lavoro e dell'assumenda, è pertanto esposto a rivendicazioni per il risarcimento del conseguente danno cagionato.
Si configura pertanto un danno patrimoniale e un lucro cessante, che meritano di essere risarciti nella misura corrispondente all'importo esborsato dalla (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente). Pt_1
Nel caso in esame parte convenuta è rimasta contumace e non ci sono, pertanto, elementi probanti volti a contrastare la pretesa dell'attore in punto di an e/o di quantum.
pagina 7 di 9 Alla luce pertanto della documentazione in atti, deve ritersi parte ricorrente avente diritto ad ottenere la corresponsione dell'importo di Euro 10.843,31, con conseguente condanna della resistente al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM
147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri minimi delle attività effettivamente svolte, considerata la natura della causa e l'assenza di complessità della stessa.
Non può accogliersi la domanda della ricorrente di rimborso delle spese documentate per la procedura di negoziazione assistita in assenza di documentazione idonea atta a provare gli esborsi richiesti.
Quanto alla domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., si rileva che il sistema giudiziario prevede in sé rimedi specifici nei confronti dell'azione “temeraria”, sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dalla parte.
E', dunque, possibile trovare una risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria. Quanto, in particolare, al processo civile, l'intervento del Legislatore della Legge 69/2009 - con l'inserimento di un comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio, “la cui attivazione dipende solo dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata” (vedasi Tribunale di Varese, 16.02.2011).
In effetti, l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22.11.2010). Infatti, la norma introdotta dalla
Legge 18.06.2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma
“sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 07.12.2010) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (vedasi anche Trib. Verona, ord. 01.10.2010; Trib. Verona, ord.
01.07.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.09.2010) là dove ha affermato che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (Tribunale di
Roma, sez. XI civile, sentenza 11.01.2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi pagina 8 di 9 termini, Trib. Prato 06.11.2009, Trib. Milano 29.08.2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 09.12.2010; vedasi anche Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30.10.2009; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23.01.2010; Tribunale di
Rovigo, sez. distaccata di Adria, sentenza 07.12.2010). L'art. 96, III comma, c.p.c. è stato qualificato in termini di “sanzione di natura pubblicistica, perché mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo (poiché incide non solo sulla durata del singolo processo ma anche su tutti gli altri a catena)”.
Il problema, però, che investe l'applicazione della norma ex art. 96 c.p.c., comma III, nel caso di specie, è che parte resistente è rimasta contumace.
Come è noto la contumacia è espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e come tale non può mai comportare una fictio confessio. Ciò comporta che il giudizio debba essere ritualmente istruito e, non potendosi nemmeno applicare il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), colui che agisce deve anche fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ciò sembrerebbe poter condurre all'affermazione del principio generale per cui, comunque, una responsabilità processuale per aver resistito alla domanda (seppur con contegno contumace) si può affermare.
A ben vedere una conclusione siffatta non è condivisibile in quanto la “sanzione”, per sua natura, richiede un comportamento “attivo”, vuoi proponendo il giudizio, vuoi resistendo al giudizio, comportamento che deve essere “endoprocessuale”, nel senso di essere stato posto in essere da un soggetto che ha assunto la veste di “parte” del procedimento.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va dunque rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in esame,
accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere dalla resistente contumace la corresponsione del complessivo importo di Euro 10.843,31, con conseguente condanna della resistente contumace al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte resistente contumace a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.700,00 per compensi professionali, in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 21 Luglio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
NZ SS
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