Art. 6.
Il secondo comma dell'art. 52 del regolamento approvato con, decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 , e' modificato nel modo seguente:
"Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui e' stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale e' pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione".
Il secondo comma dell'art. 52 del regolamento approvato con, decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 , e' modificato nel modo seguente:
"Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui e' stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale e' pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione".