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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 247/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 247/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SARDINI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 18/10/1992 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
02/04/2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue:
[...] CP_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 18/10/1992, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1992 atto numero 313 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio vivrà presso la residenza della madre in Pescara alla Via Sacco n. Per_1
3;
3) Nessun mantenimento in favore del figlio, oramai maggiorenne, sarà dovuto dal
Signor e i genitori saranno tenuti in egual modo a far fronte alle esigenze CP_2
economiche del figlio;
4) Il padre avrà la possibilità di vedere il figlio ogni volta che lo riterrà Per_1
opportuno previo avviso ed accordo con lo stesso;
5) I coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
6) Le presenti condizioni sono operanti dal deposito del ricorso.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 247/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SARDINI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 18/10/1992 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
02/04/2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue:
[...] CP_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 18/10/1992, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1992 atto numero 313 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio vivrà presso la residenza della madre in Pescara alla Via Sacco n. Per_1
3;
3) Nessun mantenimento in favore del figlio, oramai maggiorenne, sarà dovuto dal
Signor e i genitori saranno tenuti in egual modo a far fronte alle esigenze CP_2
economiche del figlio;
4) Il padre avrà la possibilità di vedere il figlio ogni volta che lo riterrà Per_1
opportuno previo avviso ed accordo con lo stesso;
5) I coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
6) Le presenti condizioni sono operanti dal deposito del ricorso.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3