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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 627/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Parte_1 C.F._1
Motta e Giada Maria Invernizzi presso il cui studio in Lodi, Via Marsala n.35 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Signora Controparte_1
e il Signor in Zelo UO IC l'01/04/2017 (Atti di
[...] Parte_1
Matrimonio 2017 . Parte I n. 2)
Con conseguente annotazione sui Registri di Stato Civile del Comune di Zelo UO IC dell'emananda sentenza.
- Stante la condizione di convivenza della Signora con altro uomo e Controparte_1 della sua nuova attività lavorativa, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento e quindi che non venga disposto alcun assegno divorzile a suo favore a carico del Signor . Parte_1
1 Con le spese competenze ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte di nei confronti di e la connessa domanda di Parte_1 Controparte_1 accertamento e dichiarazione di nulla dovere a titolo di assegno divorzile in favore della moglie.
In particolare, a fondamento delle proprie domande ha dedotto quanto segue: Parte_1
• e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Zelo UO IC (LO) in data 01.04.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Zelo UO IC al N.
2 - Parte I - Anno 2017;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• con ricorso iscritto a ruolo il 22.02.2023 – R.G. n. 739/2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire pronunciare la separazione personale dei Controparte_1 coniugi;
• in data 23.05.2023, le parti hanno raggiunto un accordo e la separazione è stata trasformata in consensuale alle seguenti condizioni:
“la signora nella casa per la durata di cinque mesi fino al 31.10.2023 Pt_2 il marito ritirerà i suoi effetti personali domani in assenza della moglie
Il marito verserà un mantenimento di 500 euro mensili compresi aprile e maggio entro il giorno cinque di ogni mese
Il sig potrà riaprire il locale e la signora nulla oppone in proposito ma la signora non Pt_3 può entrare nel locale”;
• in data 12.06.2023 detto accordo è stato omologato dal Tribunale di Lodi, con decreto di omologazione n. cronol. 7745/2023;
• dopo l'intervenuta separazione, a distanza di poco tempo ha Controparte_1 lasciato la casa coniugale, facendovi ritorno saltuariamente e solo per ritirare oggetti di sua proprietà;
• l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza che la moglie, pur non avendo spostato la residenza dalla casa coniugale, ha iniziato a vivere presso l'abitazione del Dr. con il Persona_1 quale, già durante il matrimonio aveva contratto una relazione extra-coniugale;
• al fine di accertare la veridicità di tale circostanza, ha incaricato un'agenzia di Parte_1 investigazioni “la Ronca Investigazioni”, la quale a seguito di molti appostamenti, con
2 relazione corredata da numerose fotografie ha concluso che Controparte_1 viveva e vive nella casa del Dr. e svolge attività come assistente Persona_1 nell'ambulatorio di quest'ultimo;
• quindi, a seguito di tali rilevanti circostanze – la convivenza con un altro uomo e lo svolgimento di una attività lavorativa presso il suo ambulatorio – la resistente non ha diritto alcuno di richiedere un assegno di mantenimento/divorzile nei confronti di;
Parte_1
• la situazione economica del ricorrente è critica, in quanto il suo locale ha avuto una palese riduzione del lavoro, tanto che lo stesso ha dovuto chiudere l'attività ed altresì si è dovuto trasferire presso l'abitazione della propria madre che lo aiuta anche economicamente.
Con decreto dell'08.04.2024, il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno 21.06.2024.
In data 31.05.2024 parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico memoria ex art. 473 bis.17, con la quale ha dato atto di aver provveduto alla notifica del ricorso e del decreto a parte resistente, sia ove la stessa è residente e cioè a Merlino, Località Adda Lido, sia presso l'abitazione del suo attuale compagno, Dr. a Melzo, Via Roma. Persona_1
All'udienza del 21.06.2024 sono comparsi per parte ricorrente , la parte personalmente Parte_1
con l'avv. Marina Motta e per parte resistente nessuno. Controparte_1
L'avv. Marina Motta ha esibito al Giudice l'originale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza notificati alla resistente a mezzo Posta presso l'indirizzo di residenza nonché presso il luogo di domicilio della stessa.
In particolare, la notifica presso l'indirizzo di residenza, come da certificato anagrafico in data
07.02.2024, non si è perfezionata a fronte dell'irreperibilità della destinataria, mentre la notifica presso l'indirizzo di domicilio, si è perfezionata per compiuta giacenza in data 27.04.2024.
Il Giudice, ritenuta la notifica presso il domicilio della resistente non validamente perfezionata, non sussistendo elementi per cui collocare con certezza in Melzo, Via Roma n.22 l'attuale domicilio della stessa e, ritenuta altresì la notifica eseguita presso la residenza della resistente non validamente perfezionata, a fronte della dichiarazione di irreperibilità, ha disposto di procedere a nuovo iter notificatorio a mezzo ufficiale giudiziario alla parte resistente presso la residenza, e ha rinviato all'udienza del 25.10.2024.
All'udienza del 25.10.2024 sono comparsi per parte ricorrente , l'avv. Marina Motta e Parte_1
per parte resistente nessuno. Controparte_1
L'avv. Marina Motta ha esibito al giudice, riservandosene il deposito telematico, l'originale della notifica effettuata alla parte resistente presso l'indirizzo di residenza anagrafica e di presunto domicilio, in entrambi i casi restituita al mittente per destinatario “sconosciuto”. Ha chiesto,
3 dunque, concedersi nuovo termine per provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Il Giudice, ritenuto di doversi procedere a nuovo esperimento notificatorio ai sensi dell'art. 143
c.p.c. nel Comune di ultima residenza anagrafica della resistente, ha rinviato all'udienza del
14.02.2025.
In data 13.02.2025 parte ricorrente ha depositato copia della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c. presso l'ultimo indirizzo di residenza della resistente, notifica effettuata mediante deposito degli atti nella Casa Comunale in data 15.11.2024.
All'udienza del 14.02.2025 sono comparsi per parte ricorrente , la parte personalmente Parte_1 con l'avv. Marina Motta e per parte resistente nessuno. Controparte_1
È stato sentito il ricorrente, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “sono residente in [...]
IC – Strada per Cavaione n. 1, l'abitazione in cui vivo è di proprietà, non vedo più la mia ex moglie da quando di fatto ci siamo separati, che io sappia lei vive con altro uomo. Non abbiamo avuto figli. Io sono ristoratore, ho un ristorante a Merlino”.
L'avv. Marina Motta ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per memorie conclusive.
Il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio incardinato nei confronti di parte resistente, non costituita né personalmente comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha disposto la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni e al Collegio per la decisione.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Zelo UO IC (LO) in data 01.04.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Zelo UO IC al N.
2 - Parte I -
Anno 2017.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di
Lodi, con decreto di omologazione n. cronol. 7745/2023 del 12.06.2023, la separazione personale
(R.G. n. 739/2023).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, infatti, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
4 c.c., per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente nel ricorso de quo ha domandato, stante la condizione di convivenza di
[...] con altro uomo e della sua nuova attività lavorativa, non disporre alcun Controparte_1 assegno divorzile in favore della resistente a carico di e, quindi, pronunciare la revoca Parte_1 del mantenimento disposto in sede di separazione.
Nessuna statuizione può essere adottata in punto di spettanza dell'assegno divorzile in capo alla resistente, non essendosi la stessa costituita e non avendo formulato domanda in tal senso.
Pertanto, si dà atto che con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio, assorbendo quest'ultima le condizioni in punto di mantenimento del coniuge previste in sede di separazione, nessuna somma debba più essere corrisposta da a titolo di mantenimento di Parte_1 [...]
Controparte_1
4. Spese
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa – finalizzata ad ottenere esclusivamente una pronuncia sullo status – e dell'esito complessivo del giudizio, vengono dichiarate non ripetibili.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., infatti, “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
…”.
Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto riconoscere in capo al giudice, con la sentenza che chiude il processo, il potere di lasciare le spese di lite interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa anche in caso di contumacia di controparte, purché in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, ma sono stati ampliati i confini di discrezionalità del Giudicante.
La deroga alla regola della soccombenza è dunque ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
L'applicazione di tali principi nel caso de quo conduce ad escludere la ripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, attesa la mancata formulazione da parte della resistente di contestazioni e domande.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Zelo UO IC (LO) in data 01.04.2017, atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Zelo UO IC al N.
2 - Parte I - Anno 2017;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Zelo UO IC per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 18.02.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Giuppi Dott.ssa Francesca Varesano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 627/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Parte_1 C.F._1
Motta e Giada Maria Invernizzi presso il cui studio in Lodi, Via Marsala n.35 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Signora Controparte_1
e il Signor in Zelo UO IC l'01/04/2017 (Atti di
[...] Parte_1
Matrimonio 2017 . Parte I n. 2)
Con conseguente annotazione sui Registri di Stato Civile del Comune di Zelo UO IC dell'emananda sentenza.
- Stante la condizione di convivenza della Signora con altro uomo e Controparte_1 della sua nuova attività lavorativa, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento e quindi che non venga disposto alcun assegno divorzile a suo favore a carico del Signor . Parte_1
1 Con le spese competenze ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte di nei confronti di e la connessa domanda di Parte_1 Controparte_1 accertamento e dichiarazione di nulla dovere a titolo di assegno divorzile in favore della moglie.
In particolare, a fondamento delle proprie domande ha dedotto quanto segue: Parte_1
• e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Zelo UO IC (LO) in data 01.04.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Zelo UO IC al N.
2 - Parte I - Anno 2017;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• con ricorso iscritto a ruolo il 22.02.2023 – R.G. n. 739/2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire pronunciare la separazione personale dei Controparte_1 coniugi;
• in data 23.05.2023, le parti hanno raggiunto un accordo e la separazione è stata trasformata in consensuale alle seguenti condizioni:
“la signora nella casa per la durata di cinque mesi fino al 31.10.2023 Pt_2 il marito ritirerà i suoi effetti personali domani in assenza della moglie
Il marito verserà un mantenimento di 500 euro mensili compresi aprile e maggio entro il giorno cinque di ogni mese
Il sig potrà riaprire il locale e la signora nulla oppone in proposito ma la signora non Pt_3 può entrare nel locale”;
• in data 12.06.2023 detto accordo è stato omologato dal Tribunale di Lodi, con decreto di omologazione n. cronol. 7745/2023;
• dopo l'intervenuta separazione, a distanza di poco tempo ha Controparte_1 lasciato la casa coniugale, facendovi ritorno saltuariamente e solo per ritirare oggetti di sua proprietà;
• l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza che la moglie, pur non avendo spostato la residenza dalla casa coniugale, ha iniziato a vivere presso l'abitazione del Dr. con il Persona_1 quale, già durante il matrimonio aveva contratto una relazione extra-coniugale;
• al fine di accertare la veridicità di tale circostanza, ha incaricato un'agenzia di Parte_1 investigazioni “la Ronca Investigazioni”, la quale a seguito di molti appostamenti, con
2 relazione corredata da numerose fotografie ha concluso che Controparte_1 viveva e vive nella casa del Dr. e svolge attività come assistente Persona_1 nell'ambulatorio di quest'ultimo;
• quindi, a seguito di tali rilevanti circostanze – la convivenza con un altro uomo e lo svolgimento di una attività lavorativa presso il suo ambulatorio – la resistente non ha diritto alcuno di richiedere un assegno di mantenimento/divorzile nei confronti di;
Parte_1
• la situazione economica del ricorrente è critica, in quanto il suo locale ha avuto una palese riduzione del lavoro, tanto che lo stesso ha dovuto chiudere l'attività ed altresì si è dovuto trasferire presso l'abitazione della propria madre che lo aiuta anche economicamente.
Con decreto dell'08.04.2024, il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno 21.06.2024.
In data 31.05.2024 parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico memoria ex art. 473 bis.17, con la quale ha dato atto di aver provveduto alla notifica del ricorso e del decreto a parte resistente, sia ove la stessa è residente e cioè a Merlino, Località Adda Lido, sia presso l'abitazione del suo attuale compagno, Dr. a Melzo, Via Roma. Persona_1
All'udienza del 21.06.2024 sono comparsi per parte ricorrente , la parte personalmente Parte_1
con l'avv. Marina Motta e per parte resistente nessuno. Controparte_1
L'avv. Marina Motta ha esibito al Giudice l'originale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza notificati alla resistente a mezzo Posta presso l'indirizzo di residenza nonché presso il luogo di domicilio della stessa.
In particolare, la notifica presso l'indirizzo di residenza, come da certificato anagrafico in data
07.02.2024, non si è perfezionata a fronte dell'irreperibilità della destinataria, mentre la notifica presso l'indirizzo di domicilio, si è perfezionata per compiuta giacenza in data 27.04.2024.
Il Giudice, ritenuta la notifica presso il domicilio della resistente non validamente perfezionata, non sussistendo elementi per cui collocare con certezza in Melzo, Via Roma n.22 l'attuale domicilio della stessa e, ritenuta altresì la notifica eseguita presso la residenza della resistente non validamente perfezionata, a fronte della dichiarazione di irreperibilità, ha disposto di procedere a nuovo iter notificatorio a mezzo ufficiale giudiziario alla parte resistente presso la residenza, e ha rinviato all'udienza del 25.10.2024.
All'udienza del 25.10.2024 sono comparsi per parte ricorrente , l'avv. Marina Motta e Parte_1
per parte resistente nessuno. Controparte_1
L'avv. Marina Motta ha esibito al giudice, riservandosene il deposito telematico, l'originale della notifica effettuata alla parte resistente presso l'indirizzo di residenza anagrafica e di presunto domicilio, in entrambi i casi restituita al mittente per destinatario “sconosciuto”. Ha chiesto,
3 dunque, concedersi nuovo termine per provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Il Giudice, ritenuto di doversi procedere a nuovo esperimento notificatorio ai sensi dell'art. 143
c.p.c. nel Comune di ultima residenza anagrafica della resistente, ha rinviato all'udienza del
14.02.2025.
In data 13.02.2025 parte ricorrente ha depositato copia della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c. presso l'ultimo indirizzo di residenza della resistente, notifica effettuata mediante deposito degli atti nella Casa Comunale in data 15.11.2024.
All'udienza del 14.02.2025 sono comparsi per parte ricorrente , la parte personalmente Parte_1 con l'avv. Marina Motta e per parte resistente nessuno. Controparte_1
È stato sentito il ricorrente, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “sono residente in [...]
IC – Strada per Cavaione n. 1, l'abitazione in cui vivo è di proprietà, non vedo più la mia ex moglie da quando di fatto ci siamo separati, che io sappia lei vive con altro uomo. Non abbiamo avuto figli. Io sono ristoratore, ho un ristorante a Merlino”.
L'avv. Marina Motta ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per memorie conclusive.
Il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio incardinato nei confronti di parte resistente, non costituita né personalmente comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha disposto la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni e al Collegio per la decisione.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Zelo UO IC (LO) in data 01.04.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Zelo UO IC al N.
2 - Parte I -
Anno 2017.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di
Lodi, con decreto di omologazione n. cronol. 7745/2023 del 12.06.2023, la separazione personale
(R.G. n. 739/2023).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, infatti, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
4 c.c., per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente nel ricorso de quo ha domandato, stante la condizione di convivenza di
[...] con altro uomo e della sua nuova attività lavorativa, non disporre alcun Controparte_1 assegno divorzile in favore della resistente a carico di e, quindi, pronunciare la revoca Parte_1 del mantenimento disposto in sede di separazione.
Nessuna statuizione può essere adottata in punto di spettanza dell'assegno divorzile in capo alla resistente, non essendosi la stessa costituita e non avendo formulato domanda in tal senso.
Pertanto, si dà atto che con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio, assorbendo quest'ultima le condizioni in punto di mantenimento del coniuge previste in sede di separazione, nessuna somma debba più essere corrisposta da a titolo di mantenimento di Parte_1 [...]
Controparte_1
4. Spese
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa – finalizzata ad ottenere esclusivamente una pronuncia sullo status – e dell'esito complessivo del giudizio, vengono dichiarate non ripetibili.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., infatti, “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
…”.
Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto riconoscere in capo al giudice, con la sentenza che chiude il processo, il potere di lasciare le spese di lite interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa anche in caso di contumacia di controparte, purché in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, ma sono stati ampliati i confini di discrezionalità del Giudicante.
La deroga alla regola della soccombenza è dunque ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
L'applicazione di tali principi nel caso de quo conduce ad escludere la ripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, attesa la mancata formulazione da parte della resistente di contestazioni e domande.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Zelo UO IC (LO) in data 01.04.2017, atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Zelo UO IC al N.
2 - Parte I - Anno 2017;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Zelo UO IC per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 18.02.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Giuppi Dott.ssa Francesca Varesano
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