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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 2589/2021
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 2589 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., introdotta con atto di citazione da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]in Campania (NA) al Viale dei
[...]
Pini Sud, 43/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Falcione del foro di Napoli ( ), con C.F._2 domicilio eletto, per quanto possa occorrere, a norma dell'art. 82 del r.d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, indirizzo PEC: - Attori opponenti;
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NEI CONFRONTI DI
(GIÀ , con sede in Verona (VR) al Viale dell'Agricoltura n. 7, C.F. , in CP_1 CP_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratore della Controparte_3
(già già , con sede in via TE Controparte_5 CP_5
Università, 1, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Actis (C.F. , con P.IVA_2 C.F._3 domicilio eletto, per quanto possa occorrere, a norma dell'art. 82 del r.d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, indirizzo PEC: - Convenuta opposta;
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NONCHE' DI
con sede legale in Milano (MI) alla via Betteloni n.2, C.F. in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e per essa, quale sua procuratrice e mandataria, con sede legale in CP_1
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella LA (C.F. P.IVA_1
), con domicilio eletto, per quanto possa occorrere, a norma dell'art. 82 del r.d. 37/1934, C.F._4 presso la cancelleria del Tribunale, indirizzo PEC: Email_3
- Parte intervenuta ex art. 111, terzo comma, c.p.c.;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 19 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 3985/20 (R.G.N. 10262/2020), emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 10 novembre 2020, su ricorso dell'odierna opposta, e notificato loro in data 18 gennaio 2021.
Il richiamato titolo monitorio gli intimava il pagamento della somma di euro 68.973,99 oltre interessi e spese della procedura, quale residuo insoluto del contratto di mutuo edilizio a rogito del Notaio dott. , Rep. n. Persona_1
236563 Racc. n. 18759, concluso dagli opponenti in data 29 aprile 2009.
Secondo gli opponenti, il contratto di mutuo stipulato, finalizzato alla costruzione/ristrutturazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, sarebbe nullo ai sensi dell'art. 38, comma 2 TUB, in quanto l'istituto di credito finanziatore non avrebbe rispettato il limite di finanziabilità dalla norma previsto: in particolare, secondo la prospettazione contenuta nel proprio atto introduttivo, il valore del bene concesso in ipoteca di primo grado dalla sig.ra a garanzia delle obbligazioni assunte con il mutuo, risulterebbe pari ad euro 88.000,00, mentre la Parte_2 banca opposta avrebbe erogato un finanziamento complessivo di euro 100.000,00, superando in tal modo il limite di finanziabilità pari all'80% del valore dell'immobile ipotecato.
In secondo luogo, gli opponenti hanno eccepito il carattere usurario del contratto, in quanto il tasso di interesse annuo effettivo applicato dalla banca, comprensivo di tutte le voci di costo addebitate, risulterebbe essere superiore al tasso soglia individuato dal D.M. pro tempore vigente per la stessa categoria di operazioni.
Ciò comporterebbe l'applicazione della sanzione civilistica di cui all'art. 1815, secondo comma c.c., e dunque l'epurazione dal saldo definitivo del rapporto di ogni somma addebitata dalla banca a titolo di interessi sul capitale finanziato, e il conseguente diritto ad ottenere la restituzione di tutti gli importi illegittimamente corrisposti. Ancora, nel merito gli opponenti lamentavano che, a fronte dell'erogazione di complessivi euro 53.000,00 avvenuta in tre diverse soluzioni in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori finanziati, la banca opposta avrebbe richiesto ed ottenuto in sede monitoria la somma di euro 59.220,01 a titolo di capitale non restituito.
In accoglimento dei motivi esposti, i sig.ri LA e opponendosi alla richiesta di provvisoria esecutività Parte_2 del titolo monitorio opposto, concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 7 luglio 2021, quale procuratrice di CP_1 [...]
(titolare del credito azionato), concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la Controparte_7 conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 29 giugno 2022 interveniva altresì in giudizio quale procuratrice di CP_1 Controparte_6 rappresentando che quest'ultima si era resa cessionaria del credito dedotto in lite mediante un'operazione di cessione
“in blocco” di un portafoglio di crediti deteriorati conclusa con l'odierna opposta in data 3 dicembre 2021, chiedendo l'estromissione dal giudizio della sua dante causa a norma dell'art.111 c.p.c., della quale assorbiva le domande e le conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'udienza del 16 settembre 2021, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice accoglieva la richiesta di concessione di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, e assegnava alle parti i termini per l'espletamento del tentativo di mediazione, previsto a pena di improcedibilità del giudizio a norma del d.lgs. n.
28/2010.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione come da verbale negativo presente in atti, e alla successiva udienza venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie, e in data 14 luglio 2022, il Giudice, rigettando le richieste istruttorie di parte opponente relative all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e alla CTU contabile, riteneva la causa matura per la decisione.
In data 9 gennaio 2025, parte opponente e parte intervenuta precisavano le rispettive conclusioni a verbale, e il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
***
1. Come è noto, l' opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria. In tema di inadempimento contrattuale, va poi specificamente richiamato l'orientamento espresso dalle SS.UU. della
Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. sentenza n. 13533/2001).
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che parte opposta ha fornito sufficienti elementi atti a provare la sua pretesa creditoria.
Essa ha innanzitutto depositato in giudizio il contratto di mutuo edilizio (cfr. all. 1 all'atto di costituzione) sulla cui base ha ottenuto il decreto ingiuntivo: il rogito notarile concluso con gli odierni opponenti prevedeva il finanziamento sino ad euro 100.000,00, dietro concessione di ipoteca di primo grado da parte della sig.ra sull'immobile Parte_2 sito nel Comune di Giugliano in Campania alla località “Contessa” (riportato al Catasto del suindicato Comune al foglio 57, particella 318 – frutteto irriguo di classe 2 – R.D. 759,45 – RA Euro 245,83), per consentire la costruzione di un'immobile ad uso abitativo e le rispettive pertinenze.
Per espressa pattuizione contrattuale (cfr. art. 2 del contratto in atti), “la consegna del capitale avverrà mediante stipulazione di atto pubblico di quietanza ovvero con versamenti rateali in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato oggetto di garanzia e contestuale stipula di scrittura privata di quietanza..”
Orbene, come risulta dalla stessa documentazione depositata dagli opponenti (cfr. all.ti 3 e 4 all'atto di opposizione), le parti avevano optato per la seconda modalità di erogazione delle somme, per cui, a fronte della presentazione di n.
3 SAL da parte dei mutuatari, la banca mutuante aveva provveduto ad erogare la somma complessiva di euro 53.000,00 in tre distinte operazioni, avvenute rispettivamente in data 7 agosto 2009, 11 gennaio 2010 e 8 marzo 2010.
Ha in secondo luogo dedotto l'inadempimento dell'odierno opponente, depositando in giudizio copia dell'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB, del rapporto (cfr. all. 1 al fascicolo monitorio), nonché copia degli estratti conto scalari dal 30.09.2009 al 31.03.2010 (cfr. all. ti 4 e 5 al fascicolo monitorio), i quali mostrano un'esposizione debitoria complessiva, alla data del 14 ottobre 2020, pari ad euro 68.973,99, di cui euro 59.220,01 a titolo di capitale già scaduto, ed euro 9.753,98 a titolo di interessi e spese così come contrattualmente pattuiti.
Preme, in primo luogo, evidenziare che non può essere accolto il motivo di opposizione proposto da parte opponente con il quale quest'ultima lamenta una errata individuazione degli importi oggetto di ingiunzione. In particolare gli opponenti lamentano che le somme oggetto di erogazione, nell'ambito del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, ammontano ad euro 53.000,00, mentre nel ricorso monitorio l'importo a titolo di capitale già scaduto viene individuato nel superiore importo di euro 59.220,01. Ciò in quanto, come è agevole intuire, l'importo inteso quale capitale (capitale, cioè, sul quale applicare gli interessi di mora contrattualmente previsti), in seguito alla intimazione della decadenza dal beneficio del termine, è composto del solo capitale a scadere (per la parte non ancora scaduta secondo l'originario piano di ammortamento) e delle rate già scadute e rimaste inadempiute (quest'ultime però, come da previsione contrattuale, comprensive anche degli interessi convenzionali maturati secondo il piano di ammortamento prestabilito in contratto). La somma di tali componenti, quindi, deve inevitabilmente dar luogo ad un totale complessivo di importo maggiore alle sole somme erogate dalla parte mutuante. 2. Parte opponente, inoltre, ha sostenuto anche il difetto di prova in ordine alla effettiva titolarità del credito oggetto di ingiunzione in capo alla società intervenuta in corso di giudizio, Controparte_6
L'eccezione, per come formulata, appare infondata. Si osserva in quest'ottica che la società ha Controparte_6 rappresentato di essersi resa cessionaria del credito vantato dall'opposta nei confronti degli odierni opponenti mediante un'operazione di cartolarizzazione conclusa in data 3 dicembre 2021: sul punto, la produzione dell'estratto di pubblicazione in G.U. inerente a tale operazione, unitamente alla lista dei crediti ceduti nell'almbito della stessa
(cfr. all.ti 1 e 4 all'atto di costituzione in giudizio) e al comportamento processuale di TE
(la quale, in seguito alla costituzione in giudizio della nuova società, non ha più svolto attività processuale, riconoscendo per facta concludentia l'avvenuta cessione in favore di questa del credito per cui è causa), costituiscono, a parere di questo Tribunale, indizi gravi, precisi e concordanti, a norma dell'art. 2729 c.c., che depongono nel senso dell'avvenuto trasferimento della titolarità del credito in favore della nuova società.
Va tuttavia respinta la sua richiesta di estromissione dal giudizio di non essendovi TE consenso unanime delle parti in tal senso, a norma dell'art. 111 c.p.c., sicché la pronuncia in esame andrà emessa nei confronti delle parti originarie del processo (gli opponenti e la società opposta, e dei loro aventi TE causa ( . Controparte_6
Si richiama in quest'ottica quanto chiarito dalla Corte di Cassazione,“ In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
nè peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro
l'originario convenuto.” (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22727).
3. Così ricostruita la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda monitoria azionata dall'opposta, vanno a questo punto esaminate le eccezioni avanzate dagli opponenti volte ad introdurre fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa.
Va in primo luogo respinta l'eccezione relativa alla presunta nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 38, comma
2 TUB, per asserito superamento del limite di finanziabilità.
Tale disposizione prevede che “La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Il rapporto al valore dei beni ipotecati veniva individuato dalla delibera C.I.C.R. del 22/04/1995 nella misura dell'80% del valore del cespite.
La ratio della norma sta chiaramente nell'intento di non consentire la stipula di mutui fondiari per importi eccessivi, onde evitare il sorgere di crediti che, qualora non venissero restituiti, non potrebbero essere soddisfatti nel corso dell'esecuzione sull'immobile ipotecato.
La questione relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione di tale limite di finanziabilità, come è noto, è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 33719 del 16/11/2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del D.
Lgs. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal Giudice di merito), non è consentito al Giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
E' evidente, pertanto, che anche a prescindere dalla sussistenza del superamento, o meno, nel caso di specie, che anche ove, come prospettato nell'atto di opposizione, l'istituto di credito non avesse rispettato tale limite del'80% del valore dell'immobile, tale circostanza non potrebbe in alcun modo condurre all'invalidità delle clausole contrattuali.
4. Deve poi respingersi l'eccezione relativa all'usura genetica del contratto di mutuo e la conseguente domanda di ripetizione delle somme addebitate dalla banca a titolo di interessi: gli opponenti si limitano a sostenere (pag. 9 e ss. dell'atto introduttivo) che il TEG del contratto di mutuo edilizio avrebbe superato il tasso soglia vigente pro tempore, ma non hanno in alcun modo indicato né le ragioni, né le modalità e le tempistiche dell'invocato superamento, ragion per cui l'eccezione appare oltremodo generica e indeterminata, e dunque inammissibile.
In presenza di tali carenze assertive, e in assenza di qualunque dato utile, il ricorso ad una CTU di verifica, pur invocata da parte opponente, avrebbe finito per assumere un inammissibile carattere esplorativo.
5. L'opposizione spiegata va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo con provvedimento ex art. 648 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri contenuti nel D.M. 147/2022, con riferimento ai valori minimi, avuto riguardo al valore della lite ed alla non particolare complessità delle questioni affrontate, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto sostanzialmente luogo.
In ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, le spese verranno liquidate in favore di parte opposta, per ciò che concerne la fase di studio e introduttiva del giudizio, e in favore di parte intervenuta, per ciò che concerne la fase studio e la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 2589/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede: - Rigetta l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo n. 3985/20 (R.G.N. 10262/2020), emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 10 novembre 2020, già esecutivo;
- Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute come per legge.
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte intervenuta, che si liquidano in euro 2.304,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA, se dovute come per legge.
Aversa, 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara