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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/07/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2759/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GENOVESE Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA e CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- con il proposto ricorso depositato il 28.12.2022 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2
riconoscimento della pensione di inabilità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al
100%, con decorrenza dal mese di Giugno 2022.
Il ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante (100%) tale da comportare il riconoscimento della pensione di inabilità a far data dalla domanda amministrativa (19.01.2021).
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 03.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Si osserva, invero, che la dichiarazione di dissenso è stata depositata nel fascicolo n. 2049/2021 R.G. in data 25.11.2022. Ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il ricorso introduttivo del giudizio di merito è stato depositato il 28.12.2022, ovvero al 31° giorno successivo rispetto alla dichiarazione di dissenso del 25.11.2022, termine che scadeva il 25.12.2022
(giorno festivo), termine prorogato ex lege (art. 155 cpc) al primo giorno non festivo di martedì
27.12.2022 (essendo anche il 26.12.2022 giorno festivo).
Non essendo stato rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 445 bis cpc comma VI, il ricorso
è tardivo e quindi inammissibile.
Ne consegue che devono essere confermate le conclusioni rese dal c.t.u. nominato nella prima fase, dott. , ovvero la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti per il riconoscimento Per_1
della pensione di inabilità ( invalidità 100%) con decorrenza dal mese di giugno 2022 con revisione a distanza di due anni (cfr consulenza depositata in data 06.11.2022 nel giudizio iscritto al n.
2049/2021 RG).
3- Le spese di lite della prima fase devono essere compensate tra le parti, essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario ma con decorrenza successiva rispetto alla domanda amministrativa e giudiziale. La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite della presente fase di merito avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
CP_
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2759/2022 R.G., così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso di merito in quanto tardivo;
2) Dichiara che sussiste il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità
(invalidità 100%), con decorrenza da giugno 2022 e revisione a distanza di due anni;
3) Compensa le spese di lite della prima fase ed esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite della presente fase di merito;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/07/2024.
Il Giudice Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2759/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GENOVESE Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA e CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- con il proposto ricorso depositato il 28.12.2022 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2
riconoscimento della pensione di inabilità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al
100%, con decorrenza dal mese di Giugno 2022.
Il ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante (100%) tale da comportare il riconoscimento della pensione di inabilità a far data dalla domanda amministrativa (19.01.2021).
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 03.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Si osserva, invero, che la dichiarazione di dissenso è stata depositata nel fascicolo n. 2049/2021 R.G. in data 25.11.2022. Ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il ricorso introduttivo del giudizio di merito è stato depositato il 28.12.2022, ovvero al 31° giorno successivo rispetto alla dichiarazione di dissenso del 25.11.2022, termine che scadeva il 25.12.2022
(giorno festivo), termine prorogato ex lege (art. 155 cpc) al primo giorno non festivo di martedì
27.12.2022 (essendo anche il 26.12.2022 giorno festivo).
Non essendo stato rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 445 bis cpc comma VI, il ricorso
è tardivo e quindi inammissibile.
Ne consegue che devono essere confermate le conclusioni rese dal c.t.u. nominato nella prima fase, dott. , ovvero la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti per il riconoscimento Per_1
della pensione di inabilità ( invalidità 100%) con decorrenza dal mese di giugno 2022 con revisione a distanza di due anni (cfr consulenza depositata in data 06.11.2022 nel giudizio iscritto al n.
2049/2021 RG).
3- Le spese di lite della prima fase devono essere compensate tra le parti, essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario ma con decorrenza successiva rispetto alla domanda amministrativa e giudiziale. La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite della presente fase di merito avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
CP_
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2759/2022 R.G., così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso di merito in quanto tardivo;
2) Dichiara che sussiste il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità
(invalidità 100%), con decorrenza da giugno 2022 e revisione a distanza di due anni;
3) Compensa le spese di lite della prima fase ed esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite della presente fase di merito;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/07/2024.
Il Giudice Claudia Giovanna Bisignano