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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/10/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 214/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 17/10/2024, alle ore 13:09, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. GALETTA MASSIMILIANO;
Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. SCALMANINI PAOLA.
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GALETTA Parte_1 C.F._1 so il cu domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19/03/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità per inabilità permanente nella misura del 10% ovvero nell'altra, maggiore o minore che verrà accertata dal Tribunale in corso di causa, comunque superiore a quella del 6% riconosciuta dall' con decorrenza dal mese di febbraio 2023 ovvero da altra e diversa decorrenza ritenuta CP_1 dal Tribunale in corso di causa;
b) condannare a corrispondere al ricorrente il conseguente beneficio, comprese tutte CP_1 le rate di rendita dal mese di febbraio 2023 ovvero da altra e diversa decorrenza ritenuta dal Tribunale in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria anche sui ratei maturati ed arretrati;
c) condannare al pagamento CP_1 delle spese e compensi del processo, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Massimiliano
Galetta, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- delle mansioni di operatore socio-sanitario;
- dell'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Lodi, n. 23/2021 del 26.02.2021 (r.g. n.
632/2019) consistente nell'accertamento della percentuale del 10% della malattia professionale riconosciuta per la spalla destra, superiore a quanto riconosciuto in sede amministrativa da CP_1
- degli accertamenti condotti sulla spalla sinistra e delle diagnosi di lesioni all'esito di visite 1 specialistiche, consistenti in tendinopatia alla spalla;
- del riconoscimento in sede amministrativa della malattia professionale alla spalla sinistra, in una percentuale del 6% di inabilità permanente;
- dell'opposizione a tale valutazione, con richiesta del riconoscimento della percentuale superiore del
10% per la spalla sinistra.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio adducendo dell'accoglimento della domanda amministrativa CP_1 per il riconoscimento della malattia professionale, con percentuale di inabilità permanente del 6%; ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di C.T.U. a firma dott. Persona_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Non è superfluo rammentare che l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2 (per quel che più rileva nel caso in esame), prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso in esame, non sono in contestazione ex artt. 115 primo co. c.p.c. e 416 ult. co c.p.c.:
- la malattia del ricorrente (tendinopatia; disfunzionalità articolare alla spalla sinistra);
- l'origine professionale della malattia;
- l'accoglimento in tutela della malattia;
2 CP_
- la percentuale riconosciuta da per i postumi permanenti, nella misura del 6%;
- l'indennizzabilità della malattia, occorrendo considerare se all'esito dell'istruttoria la percentuale sia o no quella domandata da parte ricorrente e se dunque lo stesso abbia diritto alla rendita.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che: “si può quindi ritenere che l'attività lavorativa tipica di operatore socio-sanitario addetto a mobilitazione di carichi, peraltro gravosa, ripetitiva e continuativa, sia stata una concausa al determinismo di tale situazione clinica da sovraccarico funzionale delle spalle, che appare nella normalità di un tale tipo di lavoratore. Tale condizione patologica documentata si configura come Malattia Professionale (tecnopatia tabellata n° 74) pur nell'esiguità del rischio, pertanto è riconoscibile un grado di invalidità permanente residuato in esito alla malattia per cui è causa, con riferimento ai criteri valutativi delle tabelle (voci 223 e per analogia 227), quantificabile percentualmente nella misura del 10%(DIECI). Risultano CP_1 quindi equiparabili le compromissioni articolari scapolo-omerali.
Già riconoscimento di menomazione all'integrità psico-fisica a carico della spalla dx, da parte di Commissione di Lodi, CP_1 pari al 10% ed iniziale riconoscimento a carico della spalla sx pari al 6%(complessivo 16%), allo stato attuale appare giustificato il riconoscimento paritetico delle compromissioni algico-disfunzionali a carico delle due articolazioni scapolo omerali(quindi complessivo del 20%), a decorrenza dal 24/08/2021(data riconoscimento del 6% a carico della spalla sx)”.
Le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio sono aderenti alla documentazione prodotta nel ricorso e alla vicenda clinica che ha interessato il ricorrente e coerenti con quanto già oggetto di accertamento per la spalla destra dal Tribunale di Lodi, con sentenza n. 23/2021 (doc. n. 2 ric.).
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura- non può che accertarsi la percentuale del 10% per la malattia professionale che affligge la spalla sinistra e dunque accogliersi la domanda.
deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo corrispondente alla percentuale del 10%, con CP_1 decorrenza dal mese di febbraio 2023 come domandato, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le CP_1 previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
con distrazione in favore dell'avv. Galetta Massimiliano, che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU del presente giudizio, pari ad € 300,00, oltre accessori come richieste dal CTU (cfr. ordinanza datata 30.05.2024), sono poste definitivamente a carico del soccombente.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente alla indennità per inabilità permanente nella misura percentuale del
10% con decorrenza dal mese di febbraio 2023 e condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente il beneficio corrispondente, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Galetta
Massimiliano, antistatario;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in euro 300,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 17 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 17/10/2024, alle ore 13:09, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. GALETTA MASSIMILIANO;
Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. SCALMANINI PAOLA.
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GALETTA Parte_1 C.F._1 so il cu domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19/03/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità per inabilità permanente nella misura del 10% ovvero nell'altra, maggiore o minore che verrà accertata dal Tribunale in corso di causa, comunque superiore a quella del 6% riconosciuta dall' con decorrenza dal mese di febbraio 2023 ovvero da altra e diversa decorrenza ritenuta CP_1 dal Tribunale in corso di causa;
b) condannare a corrispondere al ricorrente il conseguente beneficio, comprese tutte CP_1 le rate di rendita dal mese di febbraio 2023 ovvero da altra e diversa decorrenza ritenuta dal Tribunale in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria anche sui ratei maturati ed arretrati;
c) condannare al pagamento CP_1 delle spese e compensi del processo, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Massimiliano
Galetta, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- delle mansioni di operatore socio-sanitario;
- dell'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Lodi, n. 23/2021 del 26.02.2021 (r.g. n.
632/2019) consistente nell'accertamento della percentuale del 10% della malattia professionale riconosciuta per la spalla destra, superiore a quanto riconosciuto in sede amministrativa da CP_1
- degli accertamenti condotti sulla spalla sinistra e delle diagnosi di lesioni all'esito di visite 1 specialistiche, consistenti in tendinopatia alla spalla;
- del riconoscimento in sede amministrativa della malattia professionale alla spalla sinistra, in una percentuale del 6% di inabilità permanente;
- dell'opposizione a tale valutazione, con richiesta del riconoscimento della percentuale superiore del
10% per la spalla sinistra.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio adducendo dell'accoglimento della domanda amministrativa CP_1 per il riconoscimento della malattia professionale, con percentuale di inabilità permanente del 6%; ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di C.T.U. a firma dott. Persona_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Non è superfluo rammentare che l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2 (per quel che più rileva nel caso in esame), prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso in esame, non sono in contestazione ex artt. 115 primo co. c.p.c. e 416 ult. co c.p.c.:
- la malattia del ricorrente (tendinopatia; disfunzionalità articolare alla spalla sinistra);
- l'origine professionale della malattia;
- l'accoglimento in tutela della malattia;
2 CP_
- la percentuale riconosciuta da per i postumi permanenti, nella misura del 6%;
- l'indennizzabilità della malattia, occorrendo considerare se all'esito dell'istruttoria la percentuale sia o no quella domandata da parte ricorrente e se dunque lo stesso abbia diritto alla rendita.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che: “si può quindi ritenere che l'attività lavorativa tipica di operatore socio-sanitario addetto a mobilitazione di carichi, peraltro gravosa, ripetitiva e continuativa, sia stata una concausa al determinismo di tale situazione clinica da sovraccarico funzionale delle spalle, che appare nella normalità di un tale tipo di lavoratore. Tale condizione patologica documentata si configura come Malattia Professionale (tecnopatia tabellata n° 74) pur nell'esiguità del rischio, pertanto è riconoscibile un grado di invalidità permanente residuato in esito alla malattia per cui è causa, con riferimento ai criteri valutativi delle tabelle (voci 223 e per analogia 227), quantificabile percentualmente nella misura del 10%(DIECI). Risultano CP_1 quindi equiparabili le compromissioni articolari scapolo-omerali.
Già riconoscimento di menomazione all'integrità psico-fisica a carico della spalla dx, da parte di Commissione di Lodi, CP_1 pari al 10% ed iniziale riconoscimento a carico della spalla sx pari al 6%(complessivo 16%), allo stato attuale appare giustificato il riconoscimento paritetico delle compromissioni algico-disfunzionali a carico delle due articolazioni scapolo omerali(quindi complessivo del 20%), a decorrenza dal 24/08/2021(data riconoscimento del 6% a carico della spalla sx)”.
Le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio sono aderenti alla documentazione prodotta nel ricorso e alla vicenda clinica che ha interessato il ricorrente e coerenti con quanto già oggetto di accertamento per la spalla destra dal Tribunale di Lodi, con sentenza n. 23/2021 (doc. n. 2 ric.).
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura- non può che accertarsi la percentuale del 10% per la malattia professionale che affligge la spalla sinistra e dunque accogliersi la domanda.
deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo corrispondente alla percentuale del 10%, con CP_1 decorrenza dal mese di febbraio 2023 come domandato, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le CP_1 previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
con distrazione in favore dell'avv. Galetta Massimiliano, che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU del presente giudizio, pari ad € 300,00, oltre accessori come richieste dal CTU (cfr. ordinanza datata 30.05.2024), sono poste definitivamente a carico del soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente alla indennità per inabilità permanente nella misura percentuale del
10% con decorrenza dal mese di febbraio 2023 e condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente il beneficio corrispondente, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Galetta
Massimiliano, antistatario;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in euro 300,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 17 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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