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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1501/2025 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI 61 20020
[...] P.IVA_1
ARESE presso lo studio dell'avv. GAMBINI EMANUELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
Reclamante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Parte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Resistenti Contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano con sentenza n.333/ 2025 in data 30.4.2025 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di su istanza della e Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 assistenza di , titolare di credito scaduto e non pagato pari ad euro 15.178,24, portato da titolo CP_1 esecutivo, seguito da pignoramento con esito negativo.
Non costituitasi la società debitrice, il tribunale ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura, stante l'attestazione offerta dal bilancio 2023 dell'emergere del superamento delle soglie ex art. 2 co. I lett. D) CCII.
Ha accertato l'insolvenza a fronte dell'emerge di debiti superiori a quello vantato dal creditore istate, essendovi debiti erariali e previdenziali scaduti per euro 134.180,86.
ha presentato reclamo ex art 51 CCII avverso la sentenza. Il ricorrente, nel Parte_1 chiedere la sospensiva della liquidazione ha:
• eccepito la violazione dell'art 40 co. 7 CCII e la nullità della notifica del ricorso introduttivo per violazione del contraddittorio in quanto la notifica del ricorso introduttivo è stata perfezionata non già presso l'indirizzo pec della società, esistete ed attivo, ma nell'area web e ciò avendo la cancelleria attestato che l'inoltro presso l'indirizzo pec avrebbe avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario;
• dedotto l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione in quanto la società sarebbe in grado di onerare il proprio debito verso il creditore istante, essendo peraltro in procinto di chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali, per come attestato dalla interrogazione, al fine di avanzare istanza, effettuata dal proprio professionista in data 7.3.2025.
di Mutualità e assistenza di non si è costituita, al pari della Liquidazione CP_1 CP_1
Giudiziale.
All'udienza del 26.6.2025, dichiarata la contumacia della ricorrente Parte_3
, la causa è stata assunta in decisione.
[...]
****
Il reclamo è infondato.
In ordine al perfezionamento del contraddittorio in primo grado è in atti attestazione di notificazione ex art. 40 co 6, 7 CCII ( notifica prot.14131 del 7.3.2025). A fronte di tale attestazione fidefaciente il reclamante ha solo dedotto l'esistenza dell'indirizzo pec della società, comerisultante dalla visura della camera di commercio, e la operatività della casella.
La deduzione dell'appellante sui appunta pertanto sul non positivo perfezionamento della notifica mediante pec, impregiudicato che vi sia stato il deposito nell'area web, e sul supposto onere, gravante sulla ricorrente, di notifica presso la sede legale della società' risultante dal registro delle imprese.
E' da premettersi che la procedura che contempla la notifica presso la sede legale della società a cura del ricorrente ex art. 40 co. 8 CCII presuppone che la notifica da parte della cancelleria non sia andata a buon fine “per cause non imputabili al destinatario”. Viceversa nel caso di specie la notifica tramite pec non è andata a buon fine “per causa imputabile al destinatario”, come attestato dal certificato di pagina 2 di 4 avvenuta notifica sopra richiamato, a cui ha fatto seguito l'inserimento per tre giorni della predetta notifica non andata a buon fine nell'”Area web” di cui all'art.359 CCII, all'esito dei quali il modulo procedimentale previsto dall'art. 40 co.7 CCDI risulta perfezionato.Trattasi di procedura esplicitata e dettagliata con nota del 27.9.2024 del Ministero della Giustizia che ha apportato modifiche al sistema informativo a seguito della riforma del codice della crisi di impresa entrato in vigore il 28.9.2024.
La circostanza che la reclamante sia dotata di pec è ininfluente rispetto alla possibilità che la notifica mediante pec non sia andata a buon fine, né è di per sé esaustiva la circostanza allegata che la casella fosse attiva, circostanza rimessa comunque alla mera produzione di uno screenshot della casella, apparentemente capiente, effettuato in data imprecisata;
non è neppure dirimente il fatto che successivamente la notifica della sentenza sia stata resa possibile tramite pec in data 2.5.2025 in quanto tale dato non fa che provare l'esistenza dell'indirizzo pec e la regolare ricezione della notifica avvenuta in relazione a quello specifico atto.
Ciò che rileva, infine, è che il procedimento di notificazione del ricorso a cura della cancelleria si sia svolto linearmente: il sistema SIECIC ha proceduto alla verifica della causa della mancata consegna della notifica telematica e, vuoi perché la casella fosse esistente ma temporaneamente disattivata, o non in grado di accettare messaggi, o piena, tali eventi hanno generano automaticamente l'inserimento nell'area web notifiche della notifica telematica, e, decorsi tre giorni, la relativa notifica è transitata nello stato “ notificato” consentendo l'attestazione che la notificazione “si ha per avvenuta”.
Nel merito non è in contestazione la sussistenza dei requisiti dimensionali.
Non è stata efficacemente contraddetta la condizione di insolvenza della società.
Da un lato la reclamante, pur dichiaratasi disponibile ad assolvere al proprio debito nei confronti della non ha fornito alcuna allegazione utile a spiegare il protratto mancato pagamento, sfociato, CP_1 nonostante l'importo vantato non esorbitante, in un pignoramento negativo presso terzi, nella specie
Banca Intesa.
Per altro verso è priva di pregio la deduzione difensiva che investe il debito erariale e, soprattutto, previdenziale, che non è contestato nella sua sussistenza e ammontare, pari, al marzo 2025, ad euro
136.937, 30 (v.elenco cartelle avvisi). Anche ammesso che l'accesso presso l'Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2025 sia avvenuto per potere appressare l'opportunità di presentare istanza di rateizzazione, trattasi di circostanza destinata a non avere alcun rilievo posto che il reclamante si sarebbe comunque indotto a valutare, ma non presentare, istanza di rateizzazione.
Stante la mancata costituzione del creditore ricorrente e della liquidazione giudiziale nulla a disporsi per le spese.
Sussistono dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
PQM
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 333/ 2025 del Tribunale di Parte_1
Milano del 30.4.2025, pubblicata il 30.4.2025;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dei reclamanti in solido tra loro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 26.6.2025 .
La Consigliera est
Roberta Nunnari
La Presidente
Anna Mantovani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1501/2025 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI 61 20020
[...] P.IVA_1
ARESE presso lo studio dell'avv. GAMBINI EMANUELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
Reclamante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Parte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Resistenti Contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano con sentenza n.333/ 2025 in data 30.4.2025 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di su istanza della e Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 assistenza di , titolare di credito scaduto e non pagato pari ad euro 15.178,24, portato da titolo CP_1 esecutivo, seguito da pignoramento con esito negativo.
Non costituitasi la società debitrice, il tribunale ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura, stante l'attestazione offerta dal bilancio 2023 dell'emergere del superamento delle soglie ex art. 2 co. I lett. D) CCII.
Ha accertato l'insolvenza a fronte dell'emerge di debiti superiori a quello vantato dal creditore istate, essendovi debiti erariali e previdenziali scaduti per euro 134.180,86.
ha presentato reclamo ex art 51 CCII avverso la sentenza. Il ricorrente, nel Parte_1 chiedere la sospensiva della liquidazione ha:
• eccepito la violazione dell'art 40 co. 7 CCII e la nullità della notifica del ricorso introduttivo per violazione del contraddittorio in quanto la notifica del ricorso introduttivo è stata perfezionata non già presso l'indirizzo pec della società, esistete ed attivo, ma nell'area web e ciò avendo la cancelleria attestato che l'inoltro presso l'indirizzo pec avrebbe avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario;
• dedotto l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione in quanto la società sarebbe in grado di onerare il proprio debito verso il creditore istante, essendo peraltro in procinto di chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali, per come attestato dalla interrogazione, al fine di avanzare istanza, effettuata dal proprio professionista in data 7.3.2025.
di Mutualità e assistenza di non si è costituita, al pari della Liquidazione CP_1 CP_1
Giudiziale.
All'udienza del 26.6.2025, dichiarata la contumacia della ricorrente Parte_3
, la causa è stata assunta in decisione.
[...]
****
Il reclamo è infondato.
In ordine al perfezionamento del contraddittorio in primo grado è in atti attestazione di notificazione ex art. 40 co 6, 7 CCII ( notifica prot.14131 del 7.3.2025). A fronte di tale attestazione fidefaciente il reclamante ha solo dedotto l'esistenza dell'indirizzo pec della società, comerisultante dalla visura della camera di commercio, e la operatività della casella.
La deduzione dell'appellante sui appunta pertanto sul non positivo perfezionamento della notifica mediante pec, impregiudicato che vi sia stato il deposito nell'area web, e sul supposto onere, gravante sulla ricorrente, di notifica presso la sede legale della società' risultante dal registro delle imprese.
E' da premettersi che la procedura che contempla la notifica presso la sede legale della società a cura del ricorrente ex art. 40 co. 8 CCII presuppone che la notifica da parte della cancelleria non sia andata a buon fine “per cause non imputabili al destinatario”. Viceversa nel caso di specie la notifica tramite pec non è andata a buon fine “per causa imputabile al destinatario”, come attestato dal certificato di pagina 2 di 4 avvenuta notifica sopra richiamato, a cui ha fatto seguito l'inserimento per tre giorni della predetta notifica non andata a buon fine nell'”Area web” di cui all'art.359 CCII, all'esito dei quali il modulo procedimentale previsto dall'art. 40 co.7 CCDI risulta perfezionato.Trattasi di procedura esplicitata e dettagliata con nota del 27.9.2024 del Ministero della Giustizia che ha apportato modifiche al sistema informativo a seguito della riforma del codice della crisi di impresa entrato in vigore il 28.9.2024.
La circostanza che la reclamante sia dotata di pec è ininfluente rispetto alla possibilità che la notifica mediante pec non sia andata a buon fine, né è di per sé esaustiva la circostanza allegata che la casella fosse attiva, circostanza rimessa comunque alla mera produzione di uno screenshot della casella, apparentemente capiente, effettuato in data imprecisata;
non è neppure dirimente il fatto che successivamente la notifica della sentenza sia stata resa possibile tramite pec in data 2.5.2025 in quanto tale dato non fa che provare l'esistenza dell'indirizzo pec e la regolare ricezione della notifica avvenuta in relazione a quello specifico atto.
Ciò che rileva, infine, è che il procedimento di notificazione del ricorso a cura della cancelleria si sia svolto linearmente: il sistema SIECIC ha proceduto alla verifica della causa della mancata consegna della notifica telematica e, vuoi perché la casella fosse esistente ma temporaneamente disattivata, o non in grado di accettare messaggi, o piena, tali eventi hanno generano automaticamente l'inserimento nell'area web notifiche della notifica telematica, e, decorsi tre giorni, la relativa notifica è transitata nello stato “ notificato” consentendo l'attestazione che la notificazione “si ha per avvenuta”.
Nel merito non è in contestazione la sussistenza dei requisiti dimensionali.
Non è stata efficacemente contraddetta la condizione di insolvenza della società.
Da un lato la reclamante, pur dichiaratasi disponibile ad assolvere al proprio debito nei confronti della non ha fornito alcuna allegazione utile a spiegare il protratto mancato pagamento, sfociato, CP_1 nonostante l'importo vantato non esorbitante, in un pignoramento negativo presso terzi, nella specie
Banca Intesa.
Per altro verso è priva di pregio la deduzione difensiva che investe il debito erariale e, soprattutto, previdenziale, che non è contestato nella sua sussistenza e ammontare, pari, al marzo 2025, ad euro
136.937, 30 (v.elenco cartelle avvisi). Anche ammesso che l'accesso presso l'Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2025 sia avvenuto per potere appressare l'opportunità di presentare istanza di rateizzazione, trattasi di circostanza destinata a non avere alcun rilievo posto che il reclamante si sarebbe comunque indotto a valutare, ma non presentare, istanza di rateizzazione.
Stante la mancata costituzione del creditore ricorrente e della liquidazione giudiziale nulla a disporsi per le spese.
Sussistono dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
PQM
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 333/ 2025 del Tribunale di Parte_1
Milano del 30.4.2025, pubblicata il 30.4.2025;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dei reclamanti in solido tra loro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 26.6.2025 .
La Consigliera est
Roberta Nunnari
La Presidente
Anna Mantovani
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