Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4800/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 13.02.2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dagli Avv. Gianluca Marchionne ed Annalisa Muzio;
OPPONENTI
E
- (C.F. e P.I. Controparte_1
), P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Angeloni;
OPPOSTA
NONCHÉ
- (C.F. e P.I. ), e per Controparte_2 P.IVA_2
essa la procuratrice (C.F. e P.I. ), in persona del CP_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Barbaro e Mario Anzà;
INTERVENUTA
1
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza rigettata: in via preliminare e nel rito
1) accertare e dichiarare improcedibile e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1037/2022, emesso inter partes dal
Tribunale di Latina, Giudice Dott.ssa Laura Gigante, il 23.5.2022, all'esito del giudizio monitorio R.G. n. 1061/2022, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, 2) accertare e dichiarare inefficace e/o nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1037/2022, emesso inter partes dal
Tribunale di Latina, Giudice Dott.ssa Laura Gigante, il 23.5.2022, all'esito del giudizio monitorio R.G. n. 1061/2022, per i motivi tutti esposti nel presente atto;
in ogni caso, 3) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra
e dalla Sig.ra in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del Controparte_4
Presidente pro tempore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per parte opposta e per la cessionaria intervenuta: “Piaccia all'On.
Tribunale, contrariis reiectis, NEL MERITO Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'avversa, perché infondata e non provata, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 1037/2022
Tribunale di Latina, oltre ad interessi convenzionali sul capitale, dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto.
Con vittoria di spese, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore e Parte_1
2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1037/2022, emesso dal Tribunale civile di Latina, con il quale veniva a costoro ingiunto, in solido, il pagamento dello importo di €. 6.782,44 oltre interessi come richiesti in ricorso, in forza di contratto di apertura di credito del 06/07/2017 di € 5.000,00, regolato sul conto corrente ordinario n.
14729 intestato a e garantito da fideiussione prestata da Parte_1
fino alla concorrenza di € 10.000,00. Parte_2
Le opponenti contestavano, in via preliminare, il mancato esperimento del preventivo procedimento di mediazione e, nel merito, la carenza di documentazione prodotta a riprova delle ragioni di credito, asseritamente costituita da un piano di ammortamento mai ricevuto dalle opponenti, che per tale ragione disconoscevano, nonché l'indeterminatezza delle somme ingiunte.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_1
la quale replicava alle avverse eccezioni e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, sostenendo che il credito fosse dimostrato, tra l'altro, dal contratto e dagli estratti conto integrali.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con atto di intervento volontario si costituiva la quale CP_3
mandataria della rappresentando la Controparte_2
propria posizione di cessionaria del credito in contestazione in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB ed associandosi alle difese e alle conclusioni formulate dall'istituto di credito.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata la mediazione obbligatoria, la causa veniva rinviata per conclusioni, attesa la mancanza di richieste istruttorie, all'udienza del
13.02.2025, all'esito della quale, previa la precisazione delle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione, in quanto matura, e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata.
3 Appare opportuno richiamare, in primo luogo, i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova applicabili nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in base ai quali “l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018), mentre la controparte opponente, convenuta in senso sostanziale, è tenuta a dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito azionato.
Nel caso di specie, all'esito dell'esame della documentazione prodotta, si deve ritenere che l'opposta abbia correttamente dato prova del proprio diritto mediante la produzione dei contratti apertura di credito in conto corrente n. 14729 stipulato in data 06.07.2017, del contratto di fideiussione concluso in pari data e degli estratti conto analitici, peraltro neppure specificamente contestati e quindi produttivi degli effetti di cui all'art. 1832 c.c. (approvazione tacita).
Viceversa, sul versante processuale contrario, non vi sono elementi di prova né allegazioni sufficienti a determinare il rigetto della domanda di pagamento.
Il disconoscimento genericamente rivolto alla documentazione contenuta nel fascicolo monitorio e motivato con l'omessa ingiustificata comunicazione del piano di ammortamento alle opponenti non appare, infatti, sufficiente a sollecitare una più approfondita indagine che si risolva nell'apertura del procedimento di verificazione.
Invero, costituisce principio consolidato e condiviso in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui il disconoscimento di scrittura privata non possa ritenersi validamente effettuato ove non rivesta i caratteri della specificità e della determinatezza e si risolva, invece, nell'utilizzo di mere espressioni di stile (cfr., ex multis,
Cass., sez. II, n. 1537/2018; Cass., sez. I, n. 18042/2014).
Pertanto, in virtù di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata
4 ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, come in dispositivo, previa applicazione dei valori minimi di scaglione in considerazione della natura documentale e semplice della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1037/2022, emesso dal Tribunale civile di Latina in data 23.05.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna e in solido al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da in solido tra loro ed in persona dei CP_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, spese che liquida in Euro
2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 3.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
5