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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NZ
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1145 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato PAIUSCO VALENTINA
e
GN RI, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato ZANCHETTA MARCELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: “sia pronunciata con sentenza lo scioglimento del matrimonio dal coniuge signora BR NI contratto in Comune di Vicenza, in data 30.06.2012, trascritto nel
Registro degli atti del matrimonio del Comune di Vicenza n.72 parte I, anno 2012, alle seguenti concordate condizioni:
1. pronunciarsi sentenza di divorzio del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
BR NI in data 30.06.2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
1 di Vicenza, dell'anno 2012, Atto n.72, Parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere con l'annotazione a margine dell'emananda sentenza;
2. nulla a titolo di contributo al mantenimento tra coniugi essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente ed avendo già integralmente definito con reciproca soddisfazione ogni residuale rapporto patrimoniale, il tutto come da provvedimento di omologa della separazione consensuale reso dall'intestato Tribunale in data 17.05.2024 (sentenza n.143/2024), null'altro avendo a pretendere reciprocamente;
3. spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza (VI) in data 30/06/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 07/05/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 143/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e passata in giudicato in data
12/06/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 143/2024 del 24/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
2 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da GN Parte_1
RI in Vicenza (VI) il 30/06/2012 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza (VI) al n. 72, parte I, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NZ
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1145 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato PAIUSCO VALENTINA
e
GN RI, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato ZANCHETTA MARCELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: “sia pronunciata con sentenza lo scioglimento del matrimonio dal coniuge signora BR NI contratto in Comune di Vicenza, in data 30.06.2012, trascritto nel
Registro degli atti del matrimonio del Comune di Vicenza n.72 parte I, anno 2012, alle seguenti concordate condizioni:
1. pronunciarsi sentenza di divorzio del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
BR NI in data 30.06.2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
1 di Vicenza, dell'anno 2012, Atto n.72, Parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere con l'annotazione a margine dell'emananda sentenza;
2. nulla a titolo di contributo al mantenimento tra coniugi essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente ed avendo già integralmente definito con reciproca soddisfazione ogni residuale rapporto patrimoniale, il tutto come da provvedimento di omologa della separazione consensuale reso dall'intestato Tribunale in data 17.05.2024 (sentenza n.143/2024), null'altro avendo a pretendere reciprocamente;
3. spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza (VI) in data 30/06/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 07/05/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 143/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e passata in giudicato in data
12/06/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 143/2024 del 24/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
2 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da GN Parte_1
RI in Vicenza (VI) il 30/06/2012 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza (VI) al n. 72, parte I, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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