Articolo 132 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 131Articolo 133
Versione
15 gennaio 1970
Art. 132.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1970, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970