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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5780/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5780/2024
Il Giudice,
All'esito dell'udienza del 20.11.2025 di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. BE ON REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. BE ON, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5780/2024 promossa da:
(C.F.: ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. Paolo Grassi del Foro di Roma
e dell'avv. Michele Guidugli, domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Rondani del foro di Brescia, sito in 25121 - Brescia, via Carlo Cattaneo 25
RICORRENTE contro
(C.F. /P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gerardo Villanacci, domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Torresani del foro di Brescia, sito in Orzinuovi (BS), via
Roma n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13 maggio 2024 , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, depositava ricorso ex art. 281 decies cpc presso il Tribunale di Brescia, chiedendo di:
1. accertare che era obbligata ad applicare nelle Controparte_1
somministrazioni di carburante ESSO intercorse con la DI , Parte_2
sino al mese di dicembre 2023, data di cessazione del rapporto, le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della
[...] del 16 luglio 2014, ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo Controparte_2 accordo con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione,
[...]
è debitrice, nei confronti del ricorrente del pagamento delle quote relative alla CP_1 voce “ulteriore sconto variabile” previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da alle Controparte_1 scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017, 20 febbraio 2018, 20 giugno 2018, 20 ottobre
2018, 20 febbraio 2019, 20 giugno 2019, 20 ottobre 2019, 20 febbraio 2020, 20 giugno 2020,
20 ottobre 2020, 20 febbraio 2021, 20 giugno 2021, 20 ottobre 2021, 20 febbraio 2022, 20 giugno 2022, 20 ottobre 2022, 20 febbraio 2023, 20 giugno 2023 e 20 ottobre 2023, per
Euro 3.700,00 cadauna, ammontante a complessivi Euro 74.000,00; 3. condannare la
[...]
a pagare alla ricorrente il predetto importo di Euro 74.000,00 oltre interessi ai CP_1 sensi del D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
A tal fine, il ricorrente deduceva che: il ricorrente gestiva un impianto di distribuzione di carburante di proprietà di sito in in Serravezza (LU), Via Aurelia km 371, ceduto da CP_2
Contr quest'ultima a (già LI CA) in data 27 aprile 2017 in virtù del contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi e del contratto di fornitura di carburante già esistente con la (docc. 1, 2); il contratto di comodato iniziava CP_2
il 18/11/2015 e cessava in data 08/01/2024 con la restituzione dell'impianto, come da verbale prodotto (doc. 16); la fornitura di carburante e la gestione dell'impianto erano regolati dal sesto comma dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 che prevede che, tra i gestori degli impianti di distribuzione di carburante per la viabilità ordinaria e i proprietari di detti impianti, i rapporti economici siano disciplinati “dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione” e i proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti;
sulla base di tale normativa, in data 16 luglio 2014 la CP_2 stipulava con le tre Associazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative a livello Nazionale (FAIB, FEGICA e FIGISC), l'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della (doc. 3); che tale accordo confermava il Controparte_2 precedente Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione
Carburanti della sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (doc. 4) dalla Controparte_2 CP_2
e le 3 Associazioni di categoria dei gestori (FAIB, e ); il predetto accordo CP_3 Per_1 aveva rilevanza specifica in merito al cosiddetto “sconto variabile”; al punto 4 dell'accordo era stabilito che “A tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ULTERIORE SCONTO
VARIABILE, così come disciplinato e determinato nell'accordo del 19/12/2011”; l'Accordo del 2011, a pagina 3, determinava tale sconto variabile con liquidazione effettuata in 3 tranches da Euro 3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro il 20 febbraio di ogni anno, entro il 20 giugno di ogni anno e entro il 20 ottobre di ogni anno;
l'accordo del 16 luglio 2014 era da applicarsi a tutti i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti a marchio , CP_2 per effetto del comma 6 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 fino all'intervento di nuovo Accordo tra proprietari degli impianti e le predette Associazioni di categoria;
a conferma di tale vigenza, pur avendo formalmente l'Accordo del 16 luglio 2014 una scadenza fissata al 31 dicembre 2015, il medesimo, prevedeva espressamente, all'articolo 1, che “alla scadenza manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”, essendo irrilevanti ai fini della vigenza del medesimo, sia la scadenza del termine, sia le disdette unilaterali effettuate da una delle parti;
l'accordo del
16 luglio 2014, non essendo intervenuto nuovo Accordo, disciplinava ancora le condizioni economiche di fornitura di carburante ESSO da parte dei proprietari degli impianti nei confronti dei gestori degli impianti medesimi, sulla base di contratti di comodato degli impianti e di somministrazione e vendita al dettaglio di carburante , che continuano ad CP_2 essere vincolanti nei confronti dei gestori;
che in data 12 gennaio 2017, per atto a rogito
Notaio Dott. di Roma, la cedeva a LI CA il ramo d'azienda Persona_2 CP_2 comprendente la proprietà di 140 punti vendita di carburante al dettaglio, tra cui quello Contr gestito dal ricorrente (doc. 5); con tale contratto, la trasferiva all'acquirente , la CP_2 proprietà degli impianti di distribuzione di carburante e di tutti i contratti relativi ai punti vendita in questione, tra cui il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, e ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato, con applicazione, in ordine alle condizioni economiche della fornitura di carburante dell'Accordo
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 Controparte_2 luglio 2014, in vigore tra la e i propri gestori, antecedentemente alla cessione alla CP_2
Contr
della proprietà degli impianti;
nella precitata comunicazione, infatti, e la CP_2 stessa specificavano che la seconda si assumeva l'obbligo, peraltro Controparte_1 previsto per legge in forza dell'art. 2558 c.c., di adempiere ai contratti ai medesimi termini e condizioni in essere alla data di cessione (vedi doc.5); con tale comunicazione proveniente da quest'ultima affermava espressamente di subentrare a anche Controparte_1 CP_2 nel contratto di fornitura di carburante “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2558 codice civile”; il contratto di fornitura prevedeva, espressamente, all'art. 5 che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentativi a livello CP_2 nazionale, valido al momento del rifornimento” (vedi doc. 2); Conseguentemente,
[...]
era, per sua stessa ammissione, subentrata ad , ai sensi dell'art. 2558 CP_1 CP_2
c.c. nel contratto di fornitura che, con clausola assolutamente vincolante per la subentrante, rinviava, per le condizioni economiche di fornitura, all'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014; per effetto della cessione di ramo d'azienda e dei contratti di comodato gratuito e di somministrazione di carburante, regolato dalle condizioni economiche previste dall'Accordo
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 Controparte_2 luglio 2014, la ricorrente iniziava, quindi, ad approvvigionarsi di carburante Esso Contr Contr acquistandolo tramite la cessionaria di ramo d'azienda ; rifiutava l'applicazione delle condizioni economiche che già regolavano il rapporto contrattuale già previste dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e applicava, con decisioni unilaterali, condizioni dissimili e peggiorative rispetto all'Accordo e, in particolare, si rifiutava di corrispondere le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del 2014 vigente;
contro tale rifiuto, le tre associazioni FAIB,
e promuovevano dapprima un ricorso al Giudice del Lavoro di Roma nei CP_3 Per_1 confronti di LI CA richiedendo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinasse, in via d'urgenza, a LI CA di rispettare, nell'approvvigionamento dei gestori dei propri impianti, il predetto Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014; che successivamente, il ricorso Controparte_2 veniva trasmesso, per ragioni di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, al
Tribunale Ordinario di Roma, il quale con ordinanza del 29.10.2017 (doc. 6) rigettava il ricorso, in particolare per carenza di legittimazione delle ricorrenti Associazioni di categoria, affermando, in particolare che “sarebbe stata ammissibile (a differenza di quanto occorso) la partecipazione ad adiuvandum delle associazioni di riferimento in relazione a richieste attivate dai singoli gestori di servizi di idrocuarburi”; che nel reclamo avverso detta ordinanza, il Collegio adito, nel confermare la carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti, affermava che “E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L. n. 57/2001; 1, comma 6, D.Lgs. n.
32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001
e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. […] Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi” (doc. 7); Il
Gestore, in data 8 gennaio 2024, in conseguenza delle condizioni arbitrariamente ed illegittimamente applicate da si vedeva costretto a riconsegnare Controparte_1
l'impianto, attesa l'impossibilità di sostenere ulteriormente i relativi costi di gestione;
il Contr ricorrente, per mezzo del proprio difensore, inviava (doc. 8) a formale lettera di contestazione e diffida ad adempiere, con cui chiedeva l'applicazione dell'accordo del 16 luglio 2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti intercorso tra le parti e chiedeva il pagamento delle somme spettanti a titolo di “ulteriore sconto variabile”, per il periodo maggio 2017-dicembre 2023, per complessivi € 74,000,00, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02; nessuna risposta positiva è pervenuta da controparte nel termine accordato;
il ricorrente incaricava il Dott. di asseverare il credito maturato nei CP_4 confronti in conseguenza della mancata applicazione alle forniture di Controparte_1 carburante eseguite delle condizioni economiche precedentemente applicate da
[...]
e previste nell'accordo di colore siglato dalla stessa;
Il Dott. CP_2 CP_2 CP_4 provvedeva a tale incarico utilizzando, ai fini della determinazione dell'importo, la documentazione contabile di supporto prodotta unitamente alla relazione ovvero le chiusure
UTF degli anni dal 2017 al 2023 inclusi (docc.9 e 9 bis); dalla relazione risultava un credito in favore del ricorrente pari a € 74.000,00 a titolo di ulteriore sconto variabile non corrisposto calcolati nel periodo maggio 2017, data di subentro di ad , al Controparte_1 CP_2
31/12/2023, data di maturazione dell'ultimo quadrimestre prima della riconsegna dell'impianto
Tutto ciò premesso, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate. In via riconvenzionale, chiedeva di “accertare e dichiarare che il sig. è debitore Parte_1 nei confronti della società già in persona Controparte_1 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore sig. della somma di € 7.287,01 a Controparte_6 titolo di mancato guadagno e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della società resistente della predetta somma, maggiorata degli interessi legali di mora”.
In particolare, deduceva che: l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione all'Accordo
Aziendale del 16 luglio 2014 intercorso tra Esso e le associazioni FAIB, e CP_3 Per_1 stante l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente per gli originali sottoscrittori;
il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su questione identica a quella in esame, statuiva che la non subentrava Controparte_1 negli accordi aziendali della non rientrando quest'ultimi nell'ambito di operatività CP_2 dell'art. 2558 cod. civ;
con la dismissione della “rete ” veniva meno la finalità e la logica CP_2 sottesa all'Accordo Aziendale del 16.07.2014 e, in ogni caso, mutando le parti contrattuali
(nel caso di specie la veniva altresì meno l'equilibrio negoziale ed economico CP_2 che lo caratterizzava posto che la era innegabilmente un soggetto Controparte_1 diverso dalla che l'operazione commerciale attraverso la quale la CP_2 CP_2 cedeva alla alcuni degli impianti di cui era proprietaria si perfezionava Controparte_1 con atto notarile del 12.01.2017 e riguardava 128 distributori (all. 4); la e la PAD erano CP_2 società completamente diverse tra loro e, di conseguenza LI non poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la dalla quale era ontologicamente e ineludibilmente diversa;
la clausola di CP_2 ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era illegittima e inefficace in quanto contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni;
il ricorrente non adempiva ai regolamenti negoziali sottoscritti con il Contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi e con il Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti;
il ricorrente non produceva in giudizio alcun documento attestante l'avvenuto pagamento da parte di del premio fisso;
il ricorrente pagava il carburante in ritardo e, in ogni caso, ordinava CP_2 quantità ridotte di carburante, recando danno alla PAD, anche in ordine alla perdita di Contr clientela;
la diffidava più volte il ricorrente al fine di porre rimedio alle predette condotte;
in data 6.11.2023 il ricorrente chiudeva alle vendite il distributore senza riaprilo nei giorni successivi, situazione che veniva reiterata sino all'8.01.2024 quando il ricorrente restituiva il distributore alla disattendendo il termine di preavviso (tre mesi) Controparte_1 disciplinato nel contratto di “Cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” dal quale era receduto soltanto nel dicembre del 2023, con lettera del 4.12.2023, le cui motivazioni erano state appieno contestate dalla soc. (allig.ti Controparte_1
21; 22; 23; 24; 25)30; tale chiusura arrecava notevoli danni alla PAD in termini di mancato guadagno, per un importo pari a € 7.287,01; in ogni caso, ogni pretesa creditoria del ricorrente deve essere limitata al periodo decorrente dal 20.06.2017 al 6.11.2023 data di effettiva chiusura del distributore;
i mesi ricompresi nel suddetto periodo erano in tutto 76 cosicché il totale maturato era eventualmente di € 70.300,00 (76 mesi x 925,00) anziché €
74.000,00.
Tutto ciò premesso, la società resistente insisteva per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle proprie domande.
Con decreto del 19.7.2024, il Giudice disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario e assegnava alle parti termini ex art. 171 ter cpc e fissava nuova udienza.
Con ordinanza del 19.6.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
All'esito, il Giudice si riservava la decisione.
***
La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per LI CA delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso
è fondata e, pertanto, va accolta.
È incontroverso che LI CA è subentrata, per acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 26 gennaio 2016 con il gestore CP_2
, titolare dell'omonima impresa individuale (docc.1, 2 fasc. ricorrente). Parte_1
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e , in ottemperanza a quanto prescritto CP_2 Parte_1 dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le CP_2
Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra e le associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza CP_2 al 31 dicembre 2015 ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che LI CA ha inviato al gestore il 12 gennaio 2017
(doc. 5 fasc. ricorrente), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo Contr d'azienda concluso tra e e comprendente 97 punti vendita al dettaglio, CP_2 fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in Contr esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al momento del rifornimento. Controparte_2
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante,
e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge 57/2001 e fino a quando non lo stipuli,
a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda del ricorrente di accertamento e dichiarazione della Cont validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, e dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile” (quote fisse), parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote Cont quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, il ricorrente chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed efficacia Contr nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per LI CA di osservarne le condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale calcolo, coerente con la previsione dell'accordo collettivo, la resistente – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante Esso alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Contr Quanto invece alla domanda riconvenzionale formulata da avente ad oggetto la domanda di pagamento della somma di € 7.287,01 a titolo di mancato guadagno, per aver il ricorrente chiuso l'impianto per il periodo dal 20.06.2017 al 6.11.2023.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte resistente non ha fornito prova in giudizio sia della chiusura per l'intero periodo indicato, sia del preteso danno asseritamente subito, avendo prodotto un documento riepilogativo (doc. 26), privo di data certa, di sottoscrizione e, ictu oculi, di provenienza unilaterale;
tale documento è stato altresì specificamente contestato dal ricorrente.
Allo stesso modo, risultano sfornite di prova le ulteriori allegazioni svolte dalla resistente
(applicazione di prezzi di vendita di carburante più alti da parte del ricorrente, assenza di rapporti con il cliente da parte del ricorrente;
mancata adesione del ricorrente a ad attività di riqualificazione dell'impianto) che, si presentato, in ogni caso generiche.
Pertanto, in difetto di ogni prova, la domanda va in toto rigettata.
In definitiva, parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 per totale importo di € 74.000,00, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in € 9.142,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimi per fase decisoria e per la fase istruttoria, in ragione del rito), oltre a spese generali, accessori e €
759,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- accerta e dichiara la validità ed efficacia, nei confronti della cessionaria di ramo d'azienda e nel rapporto con il gestore ceduto Controparte_1 Parte_1
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, delle condizioni
[...] economiche previste dall'Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distruzione concluso il 16 luglio 2014, sino a conclusione di nuovo Controparte_2 accordo collettivo;
2- condanna per l'effetto al pagamento in favore di Controparte_1
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, della Parte_1 somma di € 74.000,00, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di sconto ulteriore variabile (quote fisse) non corrisposto per le scadenze quadrimestrali dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 maturate alla data della domanda;
3- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
4- condanna LI CA al pagamento di favore di , Parte_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese di lite, che liquida in €
9.142,00 per compenso e € 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese
Generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 2.12.2025
Il Giudice
BE ON
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5780/2024
Il Giudice,
All'esito dell'udienza del 20.11.2025 di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. BE ON REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. BE ON, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5780/2024 promossa da:
(C.F.: ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. Paolo Grassi del Foro di Roma
e dell'avv. Michele Guidugli, domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Rondani del foro di Brescia, sito in 25121 - Brescia, via Carlo Cattaneo 25
RICORRENTE contro
(C.F. /P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gerardo Villanacci, domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Torresani del foro di Brescia, sito in Orzinuovi (BS), via
Roma n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13 maggio 2024 , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, depositava ricorso ex art. 281 decies cpc presso il Tribunale di Brescia, chiedendo di:
1. accertare che era obbligata ad applicare nelle Controparte_1
somministrazioni di carburante ESSO intercorse con la DI , Parte_2
sino al mese di dicembre 2023, data di cessazione del rapporto, le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della
[...] del 16 luglio 2014, ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo Controparte_2 accordo con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione,
[...]
è debitrice, nei confronti del ricorrente del pagamento delle quote relative alla CP_1 voce “ulteriore sconto variabile” previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da alle Controparte_1 scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017, 20 febbraio 2018, 20 giugno 2018, 20 ottobre
2018, 20 febbraio 2019, 20 giugno 2019, 20 ottobre 2019, 20 febbraio 2020, 20 giugno 2020,
20 ottobre 2020, 20 febbraio 2021, 20 giugno 2021, 20 ottobre 2021, 20 febbraio 2022, 20 giugno 2022, 20 ottobre 2022, 20 febbraio 2023, 20 giugno 2023 e 20 ottobre 2023, per
Euro 3.700,00 cadauna, ammontante a complessivi Euro 74.000,00; 3. condannare la
[...]
a pagare alla ricorrente il predetto importo di Euro 74.000,00 oltre interessi ai CP_1 sensi del D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
A tal fine, il ricorrente deduceva che: il ricorrente gestiva un impianto di distribuzione di carburante di proprietà di sito in in Serravezza (LU), Via Aurelia km 371, ceduto da CP_2
Contr quest'ultima a (già LI CA) in data 27 aprile 2017 in virtù del contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi e del contratto di fornitura di carburante già esistente con la (docc. 1, 2); il contratto di comodato iniziava CP_2
il 18/11/2015 e cessava in data 08/01/2024 con la restituzione dell'impianto, come da verbale prodotto (doc. 16); la fornitura di carburante e la gestione dell'impianto erano regolati dal sesto comma dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 che prevede che, tra i gestori degli impianti di distribuzione di carburante per la viabilità ordinaria e i proprietari di detti impianti, i rapporti economici siano disciplinati “dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione” e i proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti;
sulla base di tale normativa, in data 16 luglio 2014 la CP_2 stipulava con le tre Associazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative a livello Nazionale (FAIB, FEGICA e FIGISC), l'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della (doc. 3); che tale accordo confermava il Controparte_2 precedente Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione
Carburanti della sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (doc. 4) dalla Controparte_2 CP_2
e le 3 Associazioni di categoria dei gestori (FAIB, e ); il predetto accordo CP_3 Per_1 aveva rilevanza specifica in merito al cosiddetto “sconto variabile”; al punto 4 dell'accordo era stabilito che “A tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ULTERIORE SCONTO
VARIABILE, così come disciplinato e determinato nell'accordo del 19/12/2011”; l'Accordo del 2011, a pagina 3, determinava tale sconto variabile con liquidazione effettuata in 3 tranches da Euro 3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro il 20 febbraio di ogni anno, entro il 20 giugno di ogni anno e entro il 20 ottobre di ogni anno;
l'accordo del 16 luglio 2014 era da applicarsi a tutti i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti a marchio , CP_2 per effetto del comma 6 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 fino all'intervento di nuovo Accordo tra proprietari degli impianti e le predette Associazioni di categoria;
a conferma di tale vigenza, pur avendo formalmente l'Accordo del 16 luglio 2014 una scadenza fissata al 31 dicembre 2015, il medesimo, prevedeva espressamente, all'articolo 1, che “alla scadenza manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”, essendo irrilevanti ai fini della vigenza del medesimo, sia la scadenza del termine, sia le disdette unilaterali effettuate da una delle parti;
l'accordo del
16 luglio 2014, non essendo intervenuto nuovo Accordo, disciplinava ancora le condizioni economiche di fornitura di carburante ESSO da parte dei proprietari degli impianti nei confronti dei gestori degli impianti medesimi, sulla base di contratti di comodato degli impianti e di somministrazione e vendita al dettaglio di carburante , che continuano ad CP_2 essere vincolanti nei confronti dei gestori;
che in data 12 gennaio 2017, per atto a rogito
Notaio Dott. di Roma, la cedeva a LI CA il ramo d'azienda Persona_2 CP_2 comprendente la proprietà di 140 punti vendita di carburante al dettaglio, tra cui quello Contr gestito dal ricorrente (doc. 5); con tale contratto, la trasferiva all'acquirente , la CP_2 proprietà degli impianti di distribuzione di carburante e di tutti i contratti relativi ai punti vendita in questione, tra cui il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, e ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato, con applicazione, in ordine alle condizioni economiche della fornitura di carburante dell'Accordo
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 Controparte_2 luglio 2014, in vigore tra la e i propri gestori, antecedentemente alla cessione alla CP_2
Contr
della proprietà degli impianti;
nella precitata comunicazione, infatti, e la CP_2 stessa specificavano che la seconda si assumeva l'obbligo, peraltro Controparte_1 previsto per legge in forza dell'art. 2558 c.c., di adempiere ai contratti ai medesimi termini e condizioni in essere alla data di cessione (vedi doc.5); con tale comunicazione proveniente da quest'ultima affermava espressamente di subentrare a anche Controparte_1 CP_2 nel contratto di fornitura di carburante “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2558 codice civile”; il contratto di fornitura prevedeva, espressamente, all'art. 5 che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentativi a livello CP_2 nazionale, valido al momento del rifornimento” (vedi doc. 2); Conseguentemente,
[...]
era, per sua stessa ammissione, subentrata ad , ai sensi dell'art. 2558 CP_1 CP_2
c.c. nel contratto di fornitura che, con clausola assolutamente vincolante per la subentrante, rinviava, per le condizioni economiche di fornitura, all'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014; per effetto della cessione di ramo d'azienda e dei contratti di comodato gratuito e di somministrazione di carburante, regolato dalle condizioni economiche previste dall'Accordo
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 Controparte_2 luglio 2014, la ricorrente iniziava, quindi, ad approvvigionarsi di carburante Esso Contr Contr acquistandolo tramite la cessionaria di ramo d'azienda ; rifiutava l'applicazione delle condizioni economiche che già regolavano il rapporto contrattuale già previste dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e applicava, con decisioni unilaterali, condizioni dissimili e peggiorative rispetto all'Accordo e, in particolare, si rifiutava di corrispondere le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del 2014 vigente;
contro tale rifiuto, le tre associazioni FAIB,
e promuovevano dapprima un ricorso al Giudice del Lavoro di Roma nei CP_3 Per_1 confronti di LI CA richiedendo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinasse, in via d'urgenza, a LI CA di rispettare, nell'approvvigionamento dei gestori dei propri impianti, il predetto Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014; che successivamente, il ricorso Controparte_2 veniva trasmesso, per ragioni di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, al
Tribunale Ordinario di Roma, il quale con ordinanza del 29.10.2017 (doc. 6) rigettava il ricorso, in particolare per carenza di legittimazione delle ricorrenti Associazioni di categoria, affermando, in particolare che “sarebbe stata ammissibile (a differenza di quanto occorso) la partecipazione ad adiuvandum delle associazioni di riferimento in relazione a richieste attivate dai singoli gestori di servizi di idrocuarburi”; che nel reclamo avverso detta ordinanza, il Collegio adito, nel confermare la carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti, affermava che “E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L. n. 57/2001; 1, comma 6, D.Lgs. n.
32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001
e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. […] Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi” (doc. 7); Il
Gestore, in data 8 gennaio 2024, in conseguenza delle condizioni arbitrariamente ed illegittimamente applicate da si vedeva costretto a riconsegnare Controparte_1
l'impianto, attesa l'impossibilità di sostenere ulteriormente i relativi costi di gestione;
il Contr ricorrente, per mezzo del proprio difensore, inviava (doc. 8) a formale lettera di contestazione e diffida ad adempiere, con cui chiedeva l'applicazione dell'accordo del 16 luglio 2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti intercorso tra le parti e chiedeva il pagamento delle somme spettanti a titolo di “ulteriore sconto variabile”, per il periodo maggio 2017-dicembre 2023, per complessivi € 74,000,00, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02; nessuna risposta positiva è pervenuta da controparte nel termine accordato;
il ricorrente incaricava il Dott. di asseverare il credito maturato nei CP_4 confronti in conseguenza della mancata applicazione alle forniture di Controparte_1 carburante eseguite delle condizioni economiche precedentemente applicate da
[...]
e previste nell'accordo di colore siglato dalla stessa;
Il Dott. CP_2 CP_2 CP_4 provvedeva a tale incarico utilizzando, ai fini della determinazione dell'importo, la documentazione contabile di supporto prodotta unitamente alla relazione ovvero le chiusure
UTF degli anni dal 2017 al 2023 inclusi (docc.9 e 9 bis); dalla relazione risultava un credito in favore del ricorrente pari a € 74.000,00 a titolo di ulteriore sconto variabile non corrisposto calcolati nel periodo maggio 2017, data di subentro di ad , al Controparte_1 CP_2
31/12/2023, data di maturazione dell'ultimo quadrimestre prima della riconsegna dell'impianto
Tutto ciò premesso, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate. In via riconvenzionale, chiedeva di “accertare e dichiarare che il sig. è debitore Parte_1 nei confronti della società già in persona Controparte_1 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore sig. della somma di € 7.287,01 a Controparte_6 titolo di mancato guadagno e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della società resistente della predetta somma, maggiorata degli interessi legali di mora”.
In particolare, deduceva che: l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione all'Accordo
Aziendale del 16 luglio 2014 intercorso tra Esso e le associazioni FAIB, e CP_3 Per_1 stante l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente per gli originali sottoscrittori;
il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su questione identica a quella in esame, statuiva che la non subentrava Controparte_1 negli accordi aziendali della non rientrando quest'ultimi nell'ambito di operatività CP_2 dell'art. 2558 cod. civ;
con la dismissione della “rete ” veniva meno la finalità e la logica CP_2 sottesa all'Accordo Aziendale del 16.07.2014 e, in ogni caso, mutando le parti contrattuali
(nel caso di specie la veniva altresì meno l'equilibrio negoziale ed economico CP_2 che lo caratterizzava posto che la era innegabilmente un soggetto Controparte_1 diverso dalla che l'operazione commerciale attraverso la quale la CP_2 CP_2 cedeva alla alcuni degli impianti di cui era proprietaria si perfezionava Controparte_1 con atto notarile del 12.01.2017 e riguardava 128 distributori (all. 4); la e la PAD erano CP_2 società completamente diverse tra loro e, di conseguenza LI non poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la dalla quale era ontologicamente e ineludibilmente diversa;
la clausola di CP_2 ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era illegittima e inefficace in quanto contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni;
il ricorrente non adempiva ai regolamenti negoziali sottoscritti con il Contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi e con il Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti;
il ricorrente non produceva in giudizio alcun documento attestante l'avvenuto pagamento da parte di del premio fisso;
il ricorrente pagava il carburante in ritardo e, in ogni caso, ordinava CP_2 quantità ridotte di carburante, recando danno alla PAD, anche in ordine alla perdita di Contr clientela;
la diffidava più volte il ricorrente al fine di porre rimedio alle predette condotte;
in data 6.11.2023 il ricorrente chiudeva alle vendite il distributore senza riaprilo nei giorni successivi, situazione che veniva reiterata sino all'8.01.2024 quando il ricorrente restituiva il distributore alla disattendendo il termine di preavviso (tre mesi) Controparte_1 disciplinato nel contratto di “Cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” dal quale era receduto soltanto nel dicembre del 2023, con lettera del 4.12.2023, le cui motivazioni erano state appieno contestate dalla soc. (allig.ti Controparte_1
21; 22; 23; 24; 25)30; tale chiusura arrecava notevoli danni alla PAD in termini di mancato guadagno, per un importo pari a € 7.287,01; in ogni caso, ogni pretesa creditoria del ricorrente deve essere limitata al periodo decorrente dal 20.06.2017 al 6.11.2023 data di effettiva chiusura del distributore;
i mesi ricompresi nel suddetto periodo erano in tutto 76 cosicché il totale maturato era eventualmente di € 70.300,00 (76 mesi x 925,00) anziché €
74.000,00.
Tutto ciò premesso, la società resistente insisteva per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle proprie domande.
Con decreto del 19.7.2024, il Giudice disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario e assegnava alle parti termini ex art. 171 ter cpc e fissava nuova udienza.
Con ordinanza del 19.6.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
All'esito, il Giudice si riservava la decisione.
***
La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per LI CA delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso
è fondata e, pertanto, va accolta.
È incontroverso che LI CA è subentrata, per acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 26 gennaio 2016 con il gestore CP_2
, titolare dell'omonima impresa individuale (docc.1, 2 fasc. ricorrente). Parte_1
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e , in ottemperanza a quanto prescritto CP_2 Parte_1 dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le CP_2
Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra e le associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza CP_2 al 31 dicembre 2015 ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che LI CA ha inviato al gestore il 12 gennaio 2017
(doc. 5 fasc. ricorrente), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo Contr d'azienda concluso tra e e comprendente 97 punti vendita al dettaglio, CP_2 fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in Contr esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al momento del rifornimento. Controparte_2
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante,
e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge 57/2001 e fino a quando non lo stipuli,
a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda del ricorrente di accertamento e dichiarazione della Cont validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, e dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile” (quote fisse), parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote Cont quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, il ricorrente chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed efficacia Contr nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per LI CA di osservarne le condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale calcolo, coerente con la previsione dell'accordo collettivo, la resistente – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante Esso alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Contr Quanto invece alla domanda riconvenzionale formulata da avente ad oggetto la domanda di pagamento della somma di € 7.287,01 a titolo di mancato guadagno, per aver il ricorrente chiuso l'impianto per il periodo dal 20.06.2017 al 6.11.2023.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte resistente non ha fornito prova in giudizio sia della chiusura per l'intero periodo indicato, sia del preteso danno asseritamente subito, avendo prodotto un documento riepilogativo (doc. 26), privo di data certa, di sottoscrizione e, ictu oculi, di provenienza unilaterale;
tale documento è stato altresì specificamente contestato dal ricorrente.
Allo stesso modo, risultano sfornite di prova le ulteriori allegazioni svolte dalla resistente
(applicazione di prezzi di vendita di carburante più alti da parte del ricorrente, assenza di rapporti con il cliente da parte del ricorrente;
mancata adesione del ricorrente a ad attività di riqualificazione dell'impianto) che, si presentato, in ogni caso generiche.
Pertanto, in difetto di ogni prova, la domanda va in toto rigettata.
In definitiva, parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 per totale importo di € 74.000,00, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in € 9.142,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimi per fase decisoria e per la fase istruttoria, in ragione del rito), oltre a spese generali, accessori e €
759,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- accerta e dichiara la validità ed efficacia, nei confronti della cessionaria di ramo d'azienda e nel rapporto con il gestore ceduto Controparte_1 Parte_1
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, delle condizioni
[...] economiche previste dall'Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distruzione concluso il 16 luglio 2014, sino a conclusione di nuovo Controparte_2 accordo collettivo;
2- condanna per l'effetto al pagamento in favore di Controparte_1
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, della Parte_1 somma di € 74.000,00, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di sconto ulteriore variabile (quote fisse) non corrisposto per le scadenze quadrimestrali dal 20 giugno 2017 al 20 ottobre 2023 maturate alla data della domanda;
3- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
4- condanna LI CA al pagamento di favore di , Parte_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese di lite, che liquida in €
9.142,00 per compenso e € 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese
Generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 2.12.2025
Il Giudice
BE ON