Articolo 24 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
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11 gennaio 1974
Art. 24. (Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od
entrati a far parte di un ordine o di una congregazione
religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari)

I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge.
La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoga facolta' spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa.
Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974