Decreto cautelare 13 luglio 2018
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 06/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Amaranto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Senigallia, piazza Roma n. 8;
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Dimatteo, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Menicucci n. 1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TU GI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza 18 giugno 2018, n. 345, con cui il Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Senigallia, notificata il 22 giugno 2018, ha disposto la sospensione per novanta giorni dell'attività di cottura nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in Piazza Del Duca n. 11, condotto dalla ricorrente;
- delle note dell'ASUR Marche - Area Vasta 2 in data 16 aprile 2018, prot. n. 60354; 8 maggio 2018, prot. n. 71767; 13 giugno 2018, prot. n. 93146;
- dell'avviso di avvio del procedimento comunicato dal SUAP di Senigallia con nota 18 maggio 2018, prot. n. 34967;
- di tutti gli atti comunque connessi, ivi compreso il parere negativo all'istallazione di una canna fumaria espresso dal Responsabile del procedimento in data 22 novembre 2017;
nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti agli illegittimi provvedimenti gravati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 novembre 2018:
- dell'ordinanza del Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Senigallia del 10.8.2018 n. 463, in parte qua ;
- di tutti gli atti alla stessa presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, ivi compresi - tra gli altri - la nota 3.7.2018 prot. n. 103779 dell'Area Vasta 2, la nota 6.8.2018 prot. n. 124643 della medesima Area Vasta 2, la relazione 8.8.2018 del Dipartimento di Prevenzione - Servizio ISP dell'Asur Marche, i verbali di sopralluogo del medesimo Dipartimento datati 9.4.2018, 12.6.2018, 29.6.2018, 1.8.2018, 4.8.2018, conosciuti a seguito della produzione in giudizio dalla difesa dell'ASUR in data 11.9.2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia e dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 la dott.ssa SI De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Senigallia denominato Sepia by Nico, sito in piazza Del Duca, autorizzato in virtù di SCIA presentata in data 15 marzo 2018.
A seguito di esposto inoltrato dal vicino e odierno controinteressato signor TU GI, il personale di vigilanza dell’allora Asur Marche Area vasta 2 eseguiva dei sopralluoghi, all’esito dei quali accertava che dalle finestre dell’abitazione di quest’ultimo, che affacciano nella corte interna, erano percepibili rumori e odori provenienti dalla cappa di aspirazione del locale della ricorrente e dunque l’inadeguatezza del sistema di abbattimento dei fumi e dell’impianto esistente. Stanti i riscontrati problemi igienico-sanitari, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asur, con nota prot. n. 60354 del 16 aprile 2018, disponeva che il locale si dotasse di una canna fumaria che arrivasse oltre il colmo del tetto o, in alternativa, di un sistema di cottura con abbattimento dei fumi ad alta efficienza, dettando altresì prescrizioni da osservare durante le operazioni di cottura dei cibi.
A fronte di ciò, il SUAP del Comune di Senigallia comunicava l’avvio del procedimento per l’inibizione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
A seguito del contraddittorio intercorso con l’interessata, il medesimo SUAP, acquisita dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asur la relazione tecnica datata 13 giugno 2018 - in cui sostanzialmente si confermavano le conclusioni cui l’Asur stessa era giunta a seguito dei sopralluoghi - adottava l’impugnata ordinanza n. 345 del 18 giugno 2018, con cui veniva disposta la sospensione dell’attività di cottura dei cibi per 90 giorni, fatta salva la possibilità di riavviarla anticipatamente in caso di conformazione alle prescrizioni igienico-sanitarie impartite (ossia quelle indicate nella nota Asur prot. n. 60354 del 16 aprile 2018).
Detto provvedimento, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe, veniva impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.
A distanza di pochi giorni dall’anzidetta ordinanza e, precisamente, con nota del 22 giugno 2018, la ricorrente comunicava al SUAP la riattivazione anticipata dell’attività di cottura, assumendo di essersi conformata alle prescrizioni dell’Asur.
Tuttavia, a seguito di ulteriore sopralluogo da parte del personale di vigilanza dell’anzidetta Asur, veniva accertato che la ricorrente non si era correttamente adeguata alle prescrizioni, non avendo provveduto all’installazione di una canna fumaria fino al tetto e non avendo provveduto all’installazione di idonei impianti e sistemi atti ad abbattere odori ed emissioni sonore. Conseguentemente il SUAP, chiesti gli opportuni chiarimenti all’Asur in merito alle disposizioni violate al fine di adottare i dovuti provvedimenti e riscontrata l’insussistenza dei presupposti sia per l’applicazione del R.R. n. 11/2015 e della L.R. n. 27/2008 sia per dare corso alla precedente ordinanza n. 345/2018, con provvedimento n. 463 del 10 agosto 2018 ordinava alla ricorrente di provvedere, entro 60 giorni, all’installazione di una canna fumaria sfociante oltre il colmo del tetto, ritenendo siffatta misura idonea a superare gli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati.
Tale ultima ordinanza e gli ulteriori atti indicati in epigrafe venivano impugnati con motivi aggiunti depositati in data 9 novembre 2018.
Come allegato e documentato in atti, gli eventi e i provvedimenti che si sono succeduti, nelle more, sono i seguenti:
- in data 10 agosto 2018 veniva presentata al Comune una C.I.L.A. con richiesta dei relativi atti di assenso (nulla-osta della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004) per l’installazione della canna fumaria e in data 25 settembre 2018 veniva rilasciato il titolo (cfr. documenti nn. 22, 23, 24, 25 e 26 del Comune);
- in data 29 ottobre 2018 veniva dichiarata la fine dei lavori (cfr. documenti nn. 27, 28 e 29 del Comune);
- l’Amministrazione comunale, conseguentemente, archiviava il procedimento (cfr. documento n. 30 del Comune).
Alla luce dei suindicati sviluppi della vicenda, il difensore della ricorrente ha dichiarato, alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025, di non avere più interesse alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati - essendo stati, questi ultimi, ormai superati - e che permane l’interesse ai soli fini risarcitori.
Sulle conclusioni delle parti, quindi, la causa è stata introitata per la decisione.
2. Preliminarmente, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, come sopra già detto, i provvedimenti impugnati sono stati superati dai successivi sviluppi della vicenda, avendo la ricorrente provveduto ad installare, previa acquisizione di apposito titolo abilitativo, la canna fumaria prescritta ed essendo stato archiviato, perché definitivamente concluso, il procedimento per cui è causa.
3. Quanto ai profili risarcitori, va evidenziato che la relativa domanda è stata formulata nell’epigrafe del ricorso introduttivo ed è stata vagamente e genericamente accennata nel corpo del ricorso medesimo; la stessa non è stata invece coltivata nei motivi aggiunti. Nel corso della discussione orale alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025, l’avvocato della ricorrente, nel dichiarare di non avere più interesse al ricorso, ha tuttavia manifestato il permanere dell’interesse ad una pronuncia di merito ai soli fini risarcitori.
Reputa il Collegio che, non avendo parte ricorrente insistito nella proposizione dell’istanza risarcitoria con i motivi aggiunti ed avendo essa chiaramente manifestato il proprio interesse all’eventuale sua proposizione in via autonoma, a soli detti fini si formulano le seguenti considerazioni.
Le criticità di carattere igienico-sanitario riscontrate nel corso dei sopralluoghi da parte del personale di vigilanza dell’Asur e riportate in verbali e documenti pubblici non sono state smentite da alcuna prova contraria, non potendosi ritenere tale la relazione a firma del P.I. Massimiliano Bruni, che semplicemente attesta la compatibilità del progetto degli impianti a servizio dell’attività della ricorrente con la normativa vigente in materia. Al riguardo si osserva, da un lato, che i gravati provvedimenti non hanno messo in dubbio tale conformità in astratto, dall’altro lato, che quand’anche detta conformità vi sia stata, ciò non toglie che, tenuto conto di un complesso di fattori, i medesimi impianti non si siano rivelati adeguati, in concreto, ad evitare le moleste immissioni odorigene e sonore riscontrate sul posto. Legittimamente, pertanto, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asur, nell’ambito delle proprie competenze, ha imposto talune prescrizioni al fine di evitare detta attività molesta e al fine di contemperare l’interesse della ricorrente alla prosecuzione dell’attività con quello del vicinato a non subire nocumento.
A ciò aggiungasi, come pure messo in evidenza dalla difesa del Comune, che i provvedimenti posti in essere dall’Amministrazione sulla base delle prescrizioni impartite dall’Asur sono stati di minimo impatto sull’attività di ristorazione, sia perché si sono limitati ad inibire per un periodo circoscritto la sola attività di cottura e non hanno inciso sul funzionamento dell’intero esercizio, sia perché, come risulta per tabulas , la ricorrente di fatto non ha mai smesso neppure l’attività di cottura, avendone comunicato la prosecuzione il giorno stesso della notifica dell’ordinanza n. 345/2018, rappresentando di essersi conformata alle prescrizioni impartite (salvo poi a verificare che le problematiche ancora permanevano, il che ha reso necessario ulteriori interventi dell’Amministrazione); né risulta che da allora l’attività abbia mai subito degli arresti.
Inoltre, il fatto che il Comune abbia chiesto all’Asur delucidazioni in merito alle disposizioni igienico-sanitarie violate al fine di adottare i provvedimenti conseguenti e il fatto che l’Asur, sul punto, non abbia risposto, non vuol dire che l’installazione della canna fumaria così come avvenuta non era dovuta, dal momento che, come già detto, tale installazione ha costituito un accorgimento necessario ad evitare immissioni odorigene e sonore moleste per il vicinato a prescindere dalla violazione di specifiche disposizioni da parte dell’esercente; non a caso il Comune non ha ravvisato la sussistenza del presupposto per applicare le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 11/2015 e alla legge regionale n. 27/2008, e neppure per disporre la sospensione e/o chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma ha semplicemente ritenuto opportuno ordinare l’installazione della canna fumaria al fine di evitare l’inconveniente igienico-sanitario riscontrato (ordinanza n. 463/2018).
Per quanto innanzi chiarito, il Collegio non ravvisa nei gravati provvedimenti i vizi denunciati dalla ricorrente; essi, pertanto, vanno dichiarati legittimi.
4. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, stanti i profili peculiari della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara, ai soli fini risarcitori, la legittimità degli atti impugnati;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IA, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De TI | Renata MM IA |
IL SEGRETARIO