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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 746/2024, posta in deliberazione all'udienza del 26 marzo 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni in Via Piemonte n. 23, presso lo studio legale dell'avvocato Fabio Lancia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024 e ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Parte_2
Terni, l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t., e premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare la natura professionale della malattia professionale denunciata con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo e /o rendita oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento del ricorso deduceva di aver lavorato – seppur discontinuamente - come manovale edile dal 2002 quando, con tale qualifica, l'8 maggio 2023, dopo mesi di cassa integrazione, iniziò a lavorare alle dipendenze della con sede in Terni con CP_3 contratto a tempo indeterminato sotto l'inquadramento al livello 1° alla stregua della classificazione del CCNL settore edilizia industria (cfr. all. 3 – contratto collettivo applicabile) con orario lavorativo a tempo pieno;
che quale manovale edile caricava e scaricava i materiali e le attrezzature dai mezzi dell'impresa edile (furgoni, camion ecc), il trasporto dei materiali e delle attrezzature, l'installazione di impalcature e ponteggi, lo smaltimento delle macerie e dei residui, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori stilato dalla ai sensi del d.l.vo 81/2008 CP_3
(cfr. all. 5 al ricorso – DVR Artedil); che intorno alla metà del mese di maggio, facendo tracce con un demolitore pesante più di 15 kg in una casa privata, a seguito di uno sforzo per rompere il cemento e togliere la rete elettrosaldata;
che aveva continuato a lavorare sino al 23 agosto, allorquando mentre lavorava, fu colto da un dolore alla colonna vertebrale talmente acuto da bloccarlo e rendere necessario l'intervento del 118; che l rigettava la domanda affermando che CP_1 il rischio lavorativo non risultava idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata, con archiviazione della pratica anche a seguito di collegiale edica. Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000 e chiedendo il rigetto della domanda, atteso che le lavorazioni alle quali il ricorrente era stato adibito non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata e non risulta che le malattie denunciate abbiano origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. Chiedeva la decisione della causa non avendo parte ricorrente chiesto di provare la sussistenza del nesso causale tra patologia contratta e lavorazioni svote. All'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1 malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nel caso di specie sebbene parte ricorrente abbia dedotto di aver svolto sin dal 2002 mansioni di manovale, non ha articolato sul punto alcuna mezzo istruttorio e si è limitata a produrre esclusivamente il DVR dal datore di lavoro e i certificati medici rilasciategli, che nulla provano in ordine alla eziologia professionale della patologia e soprattutto in ordine al rischio morbigeno che il ricorrente non ha chiesto di provare. Ne consegue, in altre parole, pur risultando alla stregua dei suddetti certificati di idoneità, l'esposizione ai rischi di movimentazione e ripetitivi degli arti superiori, non vi è prova sufficiente per l'esposizione al rischio che per intensità, frequenza e durata sia idonea a cagionare le patologie lamentate. Tale prova non è stata fornita dal ricorrente che non ha fornito alcun elemento da cui poter dedurre l'esposizione a rischio, il numero e frequenza delle operazioni, i tempi di lavoro e di recupero, utilizzo o meno, di strumenti, apparendo a tal fine generica la descrizione delle mansioni espletate.
La sussistenza di una malattia eziologicamente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa, giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. Parte_1 CP_1
746/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Terni, 26 marzo 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 746/2024, posta in deliberazione all'udienza del 26 marzo 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni in Via Piemonte n. 23, presso lo studio legale dell'avvocato Fabio Lancia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024 e ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Parte_2
Terni, l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t., e premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare la natura professionale della malattia professionale denunciata con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo e /o rendita oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento del ricorso deduceva di aver lavorato – seppur discontinuamente - come manovale edile dal 2002 quando, con tale qualifica, l'8 maggio 2023, dopo mesi di cassa integrazione, iniziò a lavorare alle dipendenze della con sede in Terni con CP_3 contratto a tempo indeterminato sotto l'inquadramento al livello 1° alla stregua della classificazione del CCNL settore edilizia industria (cfr. all. 3 – contratto collettivo applicabile) con orario lavorativo a tempo pieno;
che quale manovale edile caricava e scaricava i materiali e le attrezzature dai mezzi dell'impresa edile (furgoni, camion ecc), il trasporto dei materiali e delle attrezzature, l'installazione di impalcature e ponteggi, lo smaltimento delle macerie e dei residui, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori stilato dalla ai sensi del d.l.vo 81/2008 CP_3
(cfr. all. 5 al ricorso – DVR Artedil); che intorno alla metà del mese di maggio, facendo tracce con un demolitore pesante più di 15 kg in una casa privata, a seguito di uno sforzo per rompere il cemento e togliere la rete elettrosaldata;
che aveva continuato a lavorare sino al 23 agosto, allorquando mentre lavorava, fu colto da un dolore alla colonna vertebrale talmente acuto da bloccarlo e rendere necessario l'intervento del 118; che l rigettava la domanda affermando che CP_1 il rischio lavorativo non risultava idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata, con archiviazione della pratica anche a seguito di collegiale edica. Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000 e chiedendo il rigetto della domanda, atteso che le lavorazioni alle quali il ricorrente era stato adibito non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata e non risulta che le malattie denunciate abbiano origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. Chiedeva la decisione della causa non avendo parte ricorrente chiesto di provare la sussistenza del nesso causale tra patologia contratta e lavorazioni svote. All'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1 malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nel caso di specie sebbene parte ricorrente abbia dedotto di aver svolto sin dal 2002 mansioni di manovale, non ha articolato sul punto alcuna mezzo istruttorio e si è limitata a produrre esclusivamente il DVR dal datore di lavoro e i certificati medici rilasciategli, che nulla provano in ordine alla eziologia professionale della patologia e soprattutto in ordine al rischio morbigeno che il ricorrente non ha chiesto di provare. Ne consegue, in altre parole, pur risultando alla stregua dei suddetti certificati di idoneità, l'esposizione ai rischi di movimentazione e ripetitivi degli arti superiori, non vi è prova sufficiente per l'esposizione al rischio che per intensità, frequenza e durata sia idonea a cagionare le patologie lamentate. Tale prova non è stata fornita dal ricorrente che non ha fornito alcun elemento da cui poter dedurre l'esposizione a rischio, il numero e frequenza delle operazioni, i tempi di lavoro e di recupero, utilizzo o meno, di strumenti, apparendo a tal fine generica la descrizione delle mansioni espletate.
La sussistenza di una malattia eziologicamente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa, giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. Parte_1 CP_1
746/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Terni, 26 marzo 2025
Il giudice Michela Francorsi