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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2032/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2032/2024 promossa da:
con sede in Rimini Parte_1
(RN), Via Casalecchio n° 4 (C.F. , in persona del legale rappresentante Sig. P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto RINALDI (C.F. ) elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Rimini Via Flaminia n° 185/B (fax 0541.387185 – PEC
, giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
- C.F. ) con sede in Roma Via Po n° 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Frisoni, P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Aurelio Saffi, 66- PEC :
giusta procura in atti;
Email_2
Appellata
, (C.F. ), nata il [...] e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Parte_2
nato il [...]9, residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._3
pagina 1 di 11 dall'Avv. Vito Guglielmi (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini Via C.F._4
Flaminia n° 185/B (P.E.C. fax 0541/1793652, giusta procura in atti;
Email_3
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 453/24 emessa in data 20.06.2024 dal Giudice di
Pace di Rimini, depositata in Cancelleria in pari data nella causa civile rubricata al n° R.G. 2716/2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
453/2024, emessa in data 20 giugno 2024, eccependo tre distinti motivi di gravame.
Preliminarmente, parte appellante ha ricostruito i profili fattuali relativi alla vicenda di cui è causa e a riguardo ha riferito che in data 19 agosto 2023 “sull'autostrada A14 al Km. 110 direzione nord, l'autovettura Ford
Fiesta Tg. DZ454WE, di proprietà di e condotta da (assicurata Controparte_2 Parte_2 [...] con polizza n. PRP877616919) tamponava la vettura Seat LE Tg. DB701GZ di proprietà e condotta da CP_3
(assicurata con polizza n° 0105035YA)”. Ha proseguito l'appellante Controparte_4 Controparte_1 esponendo che le riparazioni relative alla vettura Seat LE sono state a lei affidate dal sig. e con CP_4 lo stesso è stato stipulato un contratto di cessione di credito avente ad oggetto l'importo dovuto per le riparazioni effettuate. Stante il mancato pagamento da parte di dell'importo richiesto e Controparte_1
l'esito negativo della convenzione di negoziazione assistita, l'odierna appellante ha proposto ricorso all'autorità giudiziaria e, all'esito il giudice di Pace ha così statuito: “Il Giudice di Pace di Rimini, definitivamente pronunciando, assorbita o respinta ogni altra istanza, respinge la domanda. Condanna la
[...]
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 Parte_2 in favore di che liquida in euro 1.644,50 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa e iva se Controparte_1 dovuta”.
Il citato provvedimento è stato ritenuto erroneo dalla Parte_1 in quanto, in primo luogo, contrario all'art. 319 c.p.c. in relazione all'art. 281 undecies c.p.c., oltre che
[...] adottato in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. In particolare, l'appellante ha eccepito la erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Dott. ha così dedotto: “i documenti prodotti dalla difesa di Pt_3
e sono inammissibili e non potranno essere valutati ai fini della decisione”. La citata Controparte_2 Parte_2 motivazione è stata qualificata dall'appellante quale “del tutto anacronistica” in quanto “in base al combinato disposto di cui agli art. 319 c.p.c. e 281 undecies, comma 3°, c.p.c. è prevista a carico della parte convenuta, che si costituisce pagina 2 di 11 oltre la prima udienza, unicamente la decadenza dal proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, e non anche dal formulare deduzioni meramente assertive, nonché dal produrre documenti”; inoltre, poiché il Giudice ha posto a base della sentenza una questione rilevata d'ufficio, “per di più dopo la rimessione della causa per la decisione, si appalesa evidente la violazione del citato art. 101, comma 2, parte seconda, c.p.c., laddove impone al giudice di assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie per contraddire sul punto”.
Ferma la nullità della sentenza per le ragioni di cui al primo motivo di gravame, parte appellante ha altresì eccepito la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione agli articoli 2735 c.c., 2054 c.c.
e 149 C.d.S.”.
Più nel dettaglio, a detta della appellante, è erronea la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui non ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non attribuendo rilievo
“alla confessione piena resa dai convenuti e i quali hanno pacificamente ammesso in comparsa di risposta CP_2 Pt_2 di aver tamponato la vettura condotta da . A ulteriore fondamento del secondo motivo di Controparte_4 gravame l'appellante ha così argomentato: “il Giudice non solo ha omesso di valorizzare la piena confessione, ma non ha preso in considerazione neppure gli elementi oggettivi di riscontro alla stessa. Decisivo in proposito è l'esame dei punti
d'urto delle vetture: paraurti anteriore contro paraurti posteriore. Nonostante la circostanza sia stata ampiamente comprovata mediante produzione delle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto”. Il Giudice di Pace, al contrario, secondo quanto sostenuto da ha attribuito rilevanza solamente al Parte_1 modulo CAI, il quale, tuttavia, ha valore di presunzione relativa ex art. 143, comma 2, C.d.s. soltanto alla condizione che sia compilato in ogni sua parte e ciò non è quanto accaduto nel caso in esame (“Ora, nella specie il modulo è mancante: a) della data;
b) della rappresentazione grafica;
c) del “numero complessivo di caselle barrate con una croce” (sotto il rigo n. 17), dato quest'ultimo altrettanto importante posto che risultano barrate diverse caselle ai punti superiori del tutto incompatibili. Infatti, sia per la vettura tamponante che per quella tamponata risultano barrati: il rigo 8
(“tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”), il rigo 9 (“procedeva nello stesso senso ma in una fila diversa”) ed il rigo 10 (“cambiava fila”). Controparte ha sostenuto essere state cancellate le due crocette apposte nel rigo 8. Invero non sono affatto chiari al riguardo i segni grafici, potendo sembrare anche semplici sbavature. In ogni caso ciò non toglie l'assoluta incongruenza delle voci così come barrate non essendo possibile che, assodato il tamponamento con localizzazione dei rispettivi punti d'urto, entrambe le vetture procedessero nello stesso senso ma in una fila diversa, e che nel contempo cambiassero fila.
Contraddice tale conclusione, in primis, la posizione rettilinea, perfettamente in asse all'interno della terza corsia (V. doc.
“M”) della vettura Ford Fiesta, incompatibile quindi con un cambio di corsia dalla seconda alla terza. A ciò si aggiunga che, ove si fosse verificato un cambio invertito e contemporaneo tra le corsie, l'urto avrebbe chiaramente fatto “roteare” le vetture, mentre le stesse sono rimaste entrambe in posizione rettilinea. Molto più realisticamente, quindi, le parti, apponendo così maldestramente le crocette hanno inteso indicare la sequenza della dinamica così come accaduta, e cioè che, dapprima, le auto
“procedevano nello stesso senso e nella stessa fila” e quindi la vettura (a causa della brusca frenata della vettura che CP_5 la precedeva) “cambiava fila” ed in tale frangente veniva tamponata”). Di conseguenza, l'appellante ha sottolineato pagina 3 di 11 che a discapito di quanto stabilito dal Giudice di Pace è evidente la responsabilità esclusiva del soggetto tamponante e la impossibilità di riconfigurare la pari responsabilità delle parti.
Da ultimo, quale terzo motivo di gravame, la ha Parte_1 eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., stante il vizio di ultrapetizione in ordine alla condanna alle spese di lite sebbene controparte ne avesse chiesto la compensazione.
Si è regolarmente costituita in giudizio , contestando integralmente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'ente ha sottolineato la infondatezza del primo motivo di gravame, deducendo che, legittimamente, il Giudice di Pace ha eccepito la decadenza dal depositare documenti da parte dei sig.ri e in quanto l'art. 293 c.p.c. CP_2 Pt_2 consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali al momento del loro deposito non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e la loro costituzione in giudizio è avvenuta solo ad istruttoria già avviata e dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle memorie di replica ex art. 281 duodecies c.p.c. Pertanto, a detta della appellata, è corretta la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha qualificato quali inammissibili e, quindi, non utilizzabili i documenti depositati tardivamente dai sig.ri e CP_2 Pt_2
Con riferimento al secondo motivo di gravame, ha ribadito la inutilizzabilità Controparte_1 della documentazione sulla quale fonda la richiesta di riforma della sentenza impugnata, oltre alla inconfigurabilità delle dichiarazioni rese dai sig.ri e quali confessioni stragiudiziali e alla CP_2 Pt_2 conseguente operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Infine, con riferimento al terzo motivo, la compagnia assicurativa ha escluso che vi sia stato un vizio di ultrapetizione in quanto, in primo luogo, la stessa in sede di comparsa ha chiesto la condanna alle spese, e solo a seguito della costituzione dei sig.ri e ha chiesto la compensazione precisando che CP_2 Pt_2 tale richiesta è stata effettuata solo nei confronti di questi ultimi e non nei confronti della odierna appellante.
Si sono altresì costituiti in giudizio i sig.ri e i quali, dopo aver ripercorso le ragioni CP_2 Pt_2 della loro tardiva costituzione nell'ambito del giudizio di primo grado, si sono associati al primo motivo di gravame proposto da parte appellante chiedendone l'accoglimento e la conseguente riforma della pronuncia. Con riferimento al secondo motivo si sono rimessi a giustizia e in ordine al terzo ne hanno chiesto l'accoglimento, avendo le parti chiesto la compensazione delle spese di lite ed avendo quindi il
Giudice di Pace violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 30 gennaio
2025 il Giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 novembre 2025, udienza successivamente differita dallo scrivente al 26 novembre 2025. All'udienza indicata il Giudice sulle conclusioni così come precisate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione. pagina 4 di 11 SUL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME (“ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 319 C.P.C. IN
RELAZIONE ALL'ART. 281 UNDECIES C.P.C.: AMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEI
CONVENUTI E E DELLA RELATIVA PRODUZIONE DOCUMENTALE CON CP_2 Pt_2
CONSEGUENTE RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE;
VIOLAZIONE INOLTRE DELL'ART. 101, COMMA
2°, C.P.C. E CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA”)
Parte ricorrente ha eccepito la erroneità della sentenza del Dott. nella parte in cui ha escluso la Pt_3 ammissibilità della documentazione depositata dal sig. e dal sig. in quanto tardivamente CP_2 Pt_2 depositata e, pertanto, in contrasto con le preclusioni processuali di cui al rito semplificato (“Dal punto di vista delle allegazioni probatorie, il regime delle preclusioni comporta che al convenuto non costituito alla prima udienza, ma solo - tardivamente — all'udienza successiva fissata ai sensi dell'art. 320 comma 3 c.p.c. successivamente alla scadenza dei termini perentori contemplati ora dall'art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni
(da considerarsi nuove) e di produrre documenti e, in ogni caso, di svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime”). Più nel dettaglio, parte appellante ha dedotto che la disciplina di legge di cui all'art. 281 undecies c.p.c. prevede unicamente la decadenza dal proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, e non anche dal formulare deduzioni meramente assertive, nonché dal produrre documenti.
ha contestato detto motivo di gravame argomentando che la Cassazione ha Controparte_1 espressamente affermato che “nel procedimento davanti al GDP … al convenuto non costituito alla prima udienza, ma costituito tardivamente, in quella successiva, è preclusa la facoltà di produrre documenti….nel procedimento davanti al
Giudice di Pace la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, rimane definitivamente preclusa”.
Preliminarmente è opportuno ricostruire il quadro normativo sotteso al presente motivo di gravame.
A riguardo l'art. 316 c.p.c. prevede la operatività nell'ambito dei giudizi dinanzi al Giudice di Pace della disciplina di cui agli artt. 281 decies ss c.p.c., fermo il criterio della compatibilità.
Con particolare riferimento alla disciplina inerente alla costituzione del convenuto l'art. 319 c.p.c. fa rinvio all'art. 281 undecies c.p.c. il quale prevede che “il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza”.
Dall'esame della norma citata si evince la presenza di un sistema di preclusioni esplicite solo con riferimento alla formulazione di domande riconvenzionali, di eccezioni non rilevabili di ufficio o alla chiamata in causa di terzi.
pagina 5 di 11 In ordine alla questione relativa alla riconfigurabilità di preclusioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle di legge (preclusioni implicite), ritiene lo scrivente che una lettura sistematica delle norme di cui al rito semplificato induca ad aderire alla tesi positiva.
Sul piano sistematico le esigenze di celerità e concentrazione sottese alla introduzione del rito semplificato, escludono che l'assenza di una esplicita preclusione di legge comporti la automatica ammissibilità di richieste istruttorie o allegazioni effettuate oltre la udienza di prima comparizione delle parti.
Sul piano normativo l'art. 281 duodecies c.p.c. al quarto comma prevede che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare
e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. La norma citata, quindi, nel prevede la concessione di un ulteriore termine per indicare i mezzi di prova e per produrre ulteriori documenti, implicitamente, esclude la ammissibilità di documenti introdotti oltre il citato termine.
A livello logico la necessità di riconfigurare un sistema di preclusioni implicite discende dalla necessità di individuare un termine finale entro il quale, salvo eccezioni, perimetrare in via definitiva l'oggetto del procedimento e il materiale istruttorio sulla base del quale la decisione verrà assunta.
A ulteriore fondamento della tesi favorevole a un sistema di preclusioni implicite si cita anche il recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione secondo il quale “in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.”
(Cassazione civile, sez. II, 12 Luglio 2024 n. 19226)
Orbene, dall'applicazione dei citati principi al caso di specie discende il rigetto del primo motivo di gravame;
correttamente il Dott. ha escluso la ammissibilità e la utilizzabilità dei documenti Pt_3 depositati dai sig.ri e , i quali sono stati depositati oltre il termine di cui all'art. 281 CP_2 Pt_2 duodecies c.p.c., costituendo quest'ultima circostanza incontestata tra le parti.
Da quanto esposto consegue che la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha così argomentato: “Ne deriva che i documenti prodotti dalla difesa di e sono Controparte_2 Parte_2 inammissibili e non potranno essere valutati ai fini della decisione” è corretta ed esente da profili di illegittimità.
SUL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115-116
C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 2735 C.C., 2054 C.C. E 149 C.D.S. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE. RIFORMA DELLA SENTENZA CON CONSEGUENTE AFFERMAZIONE DELLA
pagina 6 di 11 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEI CONVENUTI E, QUINDI, CON CONDANNA DEI CP_2 Pt_2
CONVENUTI / APPELLATI AL RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO”)
Parte appellante ha dedotto che è erronea la pronuncia del Dott. nella parte in cui ha escluso Pt_3 che la responsabilità del sinistro di cui è causa sia da ascrivere in via esclusiva al sig. nonostante la Pt_2 sua confessione, non ritenendo vinta la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. sull'assunto che “la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice, in relazione a tutti i litisconsorti e non solo in relazione ai non confidenti” e che “entrambi i conducenti avevano cancellato la casella
“tamponava” e barrato, per entrambi i veicoli, quelle “procedeva nel medesimo senso, ma in una fila diversa” e “cambiava fila”. Più nel dettaglio parte appellante ha argomentato che costituisce confessione giudiziale quella resa dai sig.ri e nella loro comparsa di costituzione e risposta, oltre a doversi attribuire rilevanza CP_2 Pt_2 alla documentazione dagli stessi depositata e dalla quale è dato evincere la esclusiva responsabilità del sig.
Pt_2
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata escludendo che le dichiarazioni Controparte_1 rese dai sig.ri e siano qualificabili quali confessioni e che, di conseguenza, non può dirsi CP_2 Pt_2 vinta la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non avendo la odierna appellante fornito prova della esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro e dovendosi fare Pt_2 riferimento quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro alle dichiarazioni rese nella constatazione amichevole di incidente.
Ferma la inutilizzabilità della documentazione depositata dai sig. e nell'ambito del CP_2 Pt_2 presente procedimento per le ragioni espresse nel precedente paragrafo, occorre preliminarmente esaminare il profilo relativo alla natura giuridica delle dichiarazioni rese dai citati soggetti in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Con riferimento all'istituto della confessione giova evidenziare che la confessione giudiziale può essere spontanea o provocata mediante interrogatorio formale. È spontanea quella resa in udienza o contenuta, ai sensi dell'art. 229 c.p.c., in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'art. 117 c.p.c. Le dichiarazioni presenti nell'atto di citazione o in sede di comparsa di costituzione e risposta possono quindi assumere carattere confessorio solo qualora sia integrato il requisito prescritto dall'art. 229
c.p.c., ossia nel caso in cui la parte abbia sottoscritto l'atto in proprio, quale difensore di sé stessa, se autorizzata a stare in giudizio personalmente. Le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito, contenute in atti di parte, possono valere solo come ammissioni (ex multis C. civ. C. civ. 08/2306; P.IVA_4
C. civ. 07/20701; per C. civ: 18/23634); dette dichiarazioni costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice;
non ravvisandosi gli estremi della confessione nelle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta ed in quella conclusionale, poiché atti non sottoscritti dalla parte e perciò riconducibili alla sola volontà del procuratore). pagina 7 di 11 Da quanto esposto, pertanto, deve escludersi che nel caso di specie, conformemente a quanto dedotto dal Giudice di Pace, possa attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni fatte dal sig. e CP_2 Pt_2 in quanto, sebbene il mandato defensionale debba considerarsi un tutto unico con il testo dell'atto, esso non implica di per sé alcuna assunzione di responsabilità della parte in ordine alle affermazioni contenute nell'atto.
Con riferimento alle contestazioni di parte appellante relative alla utilizzabilità del modulo CAI ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, si fa richiamo alla più recente giurisprudenza di Cassazione secondo la quale “il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria” (Cassazione civile, sez. III, 28.08.2025, n. 24054). Pertanto, il modulo CAI costituisce una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria;
quest'ultima può consistere anche in un'altra presunzione che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate.
Orbene nel caso di specie, ferma la utilizzabilità del modulo CAI allegato in atti, dallo stesso risulta che il veicolo condotto dalla sig.ra si sia scontrato contro il veicolo condotto dal sig. nel CP_2 CP_4 momento in cui procedendo nello stesso senso di marcia ma in una fila differente il primo veicolo cambiava fila. Deve escludersi che sulla base del modulo in atti il veicolo A abbia tamponato il veicolo B in quanto la casella n. 8 (tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila) è stata interpolata e la X
è stata apposta nelle caselle 9 (procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa) e 10 (cambiava fila). La citata descrizione della dinamica del sinistro è altresì conforme a quelli che sono i punti di urto ossia la parte anteriore destra del veicolo A e quella posteriore sinistra del veicolo B, così come risulta dallo stesso modulo CAI. In conclusione, dal modulo in atti che costituisce la sola prova documentale relativa alla dinamica del sinistro deve escludersi che il veicolo condotta dalla sig.ra abbia tamponato quello CP_2 condotto dal sig. CP_4
Con riferimento al superamento della regola della pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. è opportuno evidenziare che occorre dimostrare non solo che il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti ma anche che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza. Proprio per tale ragione l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18.12.1998, n. 12692), di talché l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione pagina 8 di 11 dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05.05.2000, n. 5671). La presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(Cass. n. 29803/08, Cass. n. 18631). È noto, nondimeno, che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. sentenza n. 23431 del 04.11.2014). Sicché, nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011).
La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone, dunque, al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
Pertanto - pur vero che ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass.
23431/2014) - la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” degli stessi difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione.
In conclusione, come affermato dalla costante giurisprudenza della S.C., l'art. 2054 c.c., comma 2, dal carattere sussidiario della presunzione di colpa discendono alcune conseguenze e, segnatamente, che la presunzione di colpa paritaria può essere applicata (non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma) soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla.
Orbene nel caso di specie è esente da profili di erroneità la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha così motivato “Nel caso di specie la parte ricorrente non ha superato la presunzione prevista dall'art. 2054 comma
2 c.c. non avendo dimostrato, ai sensi dell'art. 2054 comma 1, che il conducente del veicolo di proprietà del dante causa pagina 9 di 11 avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno” in quanto l'appellante non ha fornito prova che la CP_4 condotta del sig. sia esente da ogni profilo di responsabilità nella causazione del sinistro. CP_4
Pertanto, stante il mancato superamento della prova di cui al Modulo CAI in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e stante altresì il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., deve essere rigettato il secondo motivo di gravame e per l'effetto confermata la pronuncia del Dott. nella parte in cui ha escluso la responsabilità assorbente della sig.ra Pt_3 CP_2 nella causazione del sinistro con conseguente riparto nella misura del 50% delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate.
SUL TERZO MOTIVO DI GRAVAME (“VIZIO DI ULTRA PETIZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.
(“INDEBITA CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE NONOSTANTE ESPRESSA RICHIESTA DI
COMPENSAZIONE DELLA PARTE AVVERSARIA”)
Parte appellante da ultimo ha eccepito la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace la ha condannata alle spese di lite nonostante avesse chiesto che le Controparte_1 spese di lite venissero compensate.
ha contestato quanto ex adverso dedotto precisando che la compensazione delle Controparte_1 spese era stata chiesta solo con riferimento ai sig.ri e ma non con riferimento alla CP_2 Pt_2 odierna appellante.
La sig.ra e il sig. hanno proposto appello incidentale in ordine alla disciplina delle CP_2 Pt_2 spese del primo grado di giudizio così argomentando: “Il giudice ha pertanto errato nel disporre la condanna delle controparti alla rifusione delle spese a favore della compagnia, incorrendo in evidente vizio di ultrapetizione”.
A riguardo è opportuno precisare che la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa. Tuttavia nel caso in cui la parte ne abbia chiesto la compensazione deve essere fatta applicazione del seguente principio enunciato dalla Corte di Cassazione: “La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 22.10.2007,
n. 22106).
Orbene nel caso di specie nel corso della udienza del 7 giugno 2024 a mezzo del Controparte_1 suo legale ha così concluso in ordine alle spese: “prende atto delle dichiarazioni delle parti e chiede, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite”. Stante la citata conclusione in ordine alle spese ritiene l'adito Tribunale che sia pagina 10 di 11 erronea la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante in solido con i sig.ri e alla refusione delle spese di lite. CP_2 Pt_2
Da ciò consegue che il terzo motivo di gravame vada accolto e le spese di lite del primo grado di giudizio debbano essere compensate integralmente tra tutte le parti.
SULLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante il parziale accoglimento dell'appello, debbono essere compensate tra tutte le parti ex art 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il primo e il secondo motivo di gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Accoglie il terzo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in ordine al capo relativo alle spese di lite ne dispone la compensazione tra tutte le parti del procedimento;
➢ Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Rimini, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2032/2024 promossa da:
con sede in Rimini Parte_1
(RN), Via Casalecchio n° 4 (C.F. , in persona del legale rappresentante Sig. P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto RINALDI (C.F. ) elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Rimini Via Flaminia n° 185/B (fax 0541.387185 – PEC
, giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
- C.F. ) con sede in Roma Via Po n° 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Frisoni, P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Aurelio Saffi, 66- PEC :
giusta procura in atti;
Email_2
Appellata
, (C.F. ), nata il [...] e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Parte_2
nato il [...]9, residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._3
pagina 1 di 11 dall'Avv. Vito Guglielmi (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini Via C.F._4
Flaminia n° 185/B (P.E.C. fax 0541/1793652, giusta procura in atti;
Email_3
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 453/24 emessa in data 20.06.2024 dal Giudice di
Pace di Rimini, depositata in Cancelleria in pari data nella causa civile rubricata al n° R.G. 2716/2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
453/2024, emessa in data 20 giugno 2024, eccependo tre distinti motivi di gravame.
Preliminarmente, parte appellante ha ricostruito i profili fattuali relativi alla vicenda di cui è causa e a riguardo ha riferito che in data 19 agosto 2023 “sull'autostrada A14 al Km. 110 direzione nord, l'autovettura Ford
Fiesta Tg. DZ454WE, di proprietà di e condotta da (assicurata Controparte_2 Parte_2 [...] con polizza n. PRP877616919) tamponava la vettura Seat LE Tg. DB701GZ di proprietà e condotta da CP_3
(assicurata con polizza n° 0105035YA)”. Ha proseguito l'appellante Controparte_4 Controparte_1 esponendo che le riparazioni relative alla vettura Seat LE sono state a lei affidate dal sig. e con CP_4 lo stesso è stato stipulato un contratto di cessione di credito avente ad oggetto l'importo dovuto per le riparazioni effettuate. Stante il mancato pagamento da parte di dell'importo richiesto e Controparte_1
l'esito negativo della convenzione di negoziazione assistita, l'odierna appellante ha proposto ricorso all'autorità giudiziaria e, all'esito il giudice di Pace ha così statuito: “Il Giudice di Pace di Rimini, definitivamente pronunciando, assorbita o respinta ogni altra istanza, respinge la domanda. Condanna la
[...]
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 Parte_2 in favore di che liquida in euro 1.644,50 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa e iva se Controparte_1 dovuta”.
Il citato provvedimento è stato ritenuto erroneo dalla Parte_1 in quanto, in primo luogo, contrario all'art. 319 c.p.c. in relazione all'art. 281 undecies c.p.c., oltre che
[...] adottato in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. In particolare, l'appellante ha eccepito la erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Dott. ha così dedotto: “i documenti prodotti dalla difesa di Pt_3
e sono inammissibili e non potranno essere valutati ai fini della decisione”. La citata Controparte_2 Parte_2 motivazione è stata qualificata dall'appellante quale “del tutto anacronistica” in quanto “in base al combinato disposto di cui agli art. 319 c.p.c. e 281 undecies, comma 3°, c.p.c. è prevista a carico della parte convenuta, che si costituisce pagina 2 di 11 oltre la prima udienza, unicamente la decadenza dal proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, e non anche dal formulare deduzioni meramente assertive, nonché dal produrre documenti”; inoltre, poiché il Giudice ha posto a base della sentenza una questione rilevata d'ufficio, “per di più dopo la rimessione della causa per la decisione, si appalesa evidente la violazione del citato art. 101, comma 2, parte seconda, c.p.c., laddove impone al giudice di assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie per contraddire sul punto”.
Ferma la nullità della sentenza per le ragioni di cui al primo motivo di gravame, parte appellante ha altresì eccepito la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione agli articoli 2735 c.c., 2054 c.c.
e 149 C.d.S.”.
Più nel dettaglio, a detta della appellante, è erronea la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui non ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non attribuendo rilievo
“alla confessione piena resa dai convenuti e i quali hanno pacificamente ammesso in comparsa di risposta CP_2 Pt_2 di aver tamponato la vettura condotta da . A ulteriore fondamento del secondo motivo di Controparte_4 gravame l'appellante ha così argomentato: “il Giudice non solo ha omesso di valorizzare la piena confessione, ma non ha preso in considerazione neppure gli elementi oggettivi di riscontro alla stessa. Decisivo in proposito è l'esame dei punti
d'urto delle vetture: paraurti anteriore contro paraurti posteriore. Nonostante la circostanza sia stata ampiamente comprovata mediante produzione delle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto”. Il Giudice di Pace, al contrario, secondo quanto sostenuto da ha attribuito rilevanza solamente al Parte_1 modulo CAI, il quale, tuttavia, ha valore di presunzione relativa ex art. 143, comma 2, C.d.s. soltanto alla condizione che sia compilato in ogni sua parte e ciò non è quanto accaduto nel caso in esame (“Ora, nella specie il modulo è mancante: a) della data;
b) della rappresentazione grafica;
c) del “numero complessivo di caselle barrate con una croce” (sotto il rigo n. 17), dato quest'ultimo altrettanto importante posto che risultano barrate diverse caselle ai punti superiori del tutto incompatibili. Infatti, sia per la vettura tamponante che per quella tamponata risultano barrati: il rigo 8
(“tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”), il rigo 9 (“procedeva nello stesso senso ma in una fila diversa”) ed il rigo 10 (“cambiava fila”). Controparte ha sostenuto essere state cancellate le due crocette apposte nel rigo 8. Invero non sono affatto chiari al riguardo i segni grafici, potendo sembrare anche semplici sbavature. In ogni caso ciò non toglie l'assoluta incongruenza delle voci così come barrate non essendo possibile che, assodato il tamponamento con localizzazione dei rispettivi punti d'urto, entrambe le vetture procedessero nello stesso senso ma in una fila diversa, e che nel contempo cambiassero fila.
Contraddice tale conclusione, in primis, la posizione rettilinea, perfettamente in asse all'interno della terza corsia (V. doc.
“M”) della vettura Ford Fiesta, incompatibile quindi con un cambio di corsia dalla seconda alla terza. A ciò si aggiunga che, ove si fosse verificato un cambio invertito e contemporaneo tra le corsie, l'urto avrebbe chiaramente fatto “roteare” le vetture, mentre le stesse sono rimaste entrambe in posizione rettilinea. Molto più realisticamente, quindi, le parti, apponendo così maldestramente le crocette hanno inteso indicare la sequenza della dinamica così come accaduta, e cioè che, dapprima, le auto
“procedevano nello stesso senso e nella stessa fila” e quindi la vettura (a causa della brusca frenata della vettura che CP_5 la precedeva) “cambiava fila” ed in tale frangente veniva tamponata”). Di conseguenza, l'appellante ha sottolineato pagina 3 di 11 che a discapito di quanto stabilito dal Giudice di Pace è evidente la responsabilità esclusiva del soggetto tamponante e la impossibilità di riconfigurare la pari responsabilità delle parti.
Da ultimo, quale terzo motivo di gravame, la ha Parte_1 eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., stante il vizio di ultrapetizione in ordine alla condanna alle spese di lite sebbene controparte ne avesse chiesto la compensazione.
Si è regolarmente costituita in giudizio , contestando integralmente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'ente ha sottolineato la infondatezza del primo motivo di gravame, deducendo che, legittimamente, il Giudice di Pace ha eccepito la decadenza dal depositare documenti da parte dei sig.ri e in quanto l'art. 293 c.p.c. CP_2 Pt_2 consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali al momento del loro deposito non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e la loro costituzione in giudizio è avvenuta solo ad istruttoria già avviata e dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle memorie di replica ex art. 281 duodecies c.p.c. Pertanto, a detta della appellata, è corretta la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha qualificato quali inammissibili e, quindi, non utilizzabili i documenti depositati tardivamente dai sig.ri e CP_2 Pt_2
Con riferimento al secondo motivo di gravame, ha ribadito la inutilizzabilità Controparte_1 della documentazione sulla quale fonda la richiesta di riforma della sentenza impugnata, oltre alla inconfigurabilità delle dichiarazioni rese dai sig.ri e quali confessioni stragiudiziali e alla CP_2 Pt_2 conseguente operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Infine, con riferimento al terzo motivo, la compagnia assicurativa ha escluso che vi sia stato un vizio di ultrapetizione in quanto, in primo luogo, la stessa in sede di comparsa ha chiesto la condanna alle spese, e solo a seguito della costituzione dei sig.ri e ha chiesto la compensazione precisando che CP_2 Pt_2 tale richiesta è stata effettuata solo nei confronti di questi ultimi e non nei confronti della odierna appellante.
Si sono altresì costituiti in giudizio i sig.ri e i quali, dopo aver ripercorso le ragioni CP_2 Pt_2 della loro tardiva costituzione nell'ambito del giudizio di primo grado, si sono associati al primo motivo di gravame proposto da parte appellante chiedendone l'accoglimento e la conseguente riforma della pronuncia. Con riferimento al secondo motivo si sono rimessi a giustizia e in ordine al terzo ne hanno chiesto l'accoglimento, avendo le parti chiesto la compensazione delle spese di lite ed avendo quindi il
Giudice di Pace violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 30 gennaio
2025 il Giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 novembre 2025, udienza successivamente differita dallo scrivente al 26 novembre 2025. All'udienza indicata il Giudice sulle conclusioni così come precisate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione. pagina 4 di 11 SUL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME (“ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 319 C.P.C. IN
RELAZIONE ALL'ART. 281 UNDECIES C.P.C.: AMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEI
CONVENUTI E E DELLA RELATIVA PRODUZIONE DOCUMENTALE CON CP_2 Pt_2
CONSEGUENTE RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE;
VIOLAZIONE INOLTRE DELL'ART. 101, COMMA
2°, C.P.C. E CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA”)
Parte ricorrente ha eccepito la erroneità della sentenza del Dott. nella parte in cui ha escluso la Pt_3 ammissibilità della documentazione depositata dal sig. e dal sig. in quanto tardivamente CP_2 Pt_2 depositata e, pertanto, in contrasto con le preclusioni processuali di cui al rito semplificato (“Dal punto di vista delle allegazioni probatorie, il regime delle preclusioni comporta che al convenuto non costituito alla prima udienza, ma solo - tardivamente — all'udienza successiva fissata ai sensi dell'art. 320 comma 3 c.p.c. successivamente alla scadenza dei termini perentori contemplati ora dall'art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni
(da considerarsi nuove) e di produrre documenti e, in ogni caso, di svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime”). Più nel dettaglio, parte appellante ha dedotto che la disciplina di legge di cui all'art. 281 undecies c.p.c. prevede unicamente la decadenza dal proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, e non anche dal formulare deduzioni meramente assertive, nonché dal produrre documenti.
ha contestato detto motivo di gravame argomentando che la Cassazione ha Controparte_1 espressamente affermato che “nel procedimento davanti al GDP … al convenuto non costituito alla prima udienza, ma costituito tardivamente, in quella successiva, è preclusa la facoltà di produrre documenti….nel procedimento davanti al
Giudice di Pace la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, rimane definitivamente preclusa”.
Preliminarmente è opportuno ricostruire il quadro normativo sotteso al presente motivo di gravame.
A riguardo l'art. 316 c.p.c. prevede la operatività nell'ambito dei giudizi dinanzi al Giudice di Pace della disciplina di cui agli artt. 281 decies ss c.p.c., fermo il criterio della compatibilità.
Con particolare riferimento alla disciplina inerente alla costituzione del convenuto l'art. 319 c.p.c. fa rinvio all'art. 281 undecies c.p.c. il quale prevede che “il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza”.
Dall'esame della norma citata si evince la presenza di un sistema di preclusioni esplicite solo con riferimento alla formulazione di domande riconvenzionali, di eccezioni non rilevabili di ufficio o alla chiamata in causa di terzi.
pagina 5 di 11 In ordine alla questione relativa alla riconfigurabilità di preclusioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle di legge (preclusioni implicite), ritiene lo scrivente che una lettura sistematica delle norme di cui al rito semplificato induca ad aderire alla tesi positiva.
Sul piano sistematico le esigenze di celerità e concentrazione sottese alla introduzione del rito semplificato, escludono che l'assenza di una esplicita preclusione di legge comporti la automatica ammissibilità di richieste istruttorie o allegazioni effettuate oltre la udienza di prima comparizione delle parti.
Sul piano normativo l'art. 281 duodecies c.p.c. al quarto comma prevede che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare
e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. La norma citata, quindi, nel prevede la concessione di un ulteriore termine per indicare i mezzi di prova e per produrre ulteriori documenti, implicitamente, esclude la ammissibilità di documenti introdotti oltre il citato termine.
A livello logico la necessità di riconfigurare un sistema di preclusioni implicite discende dalla necessità di individuare un termine finale entro il quale, salvo eccezioni, perimetrare in via definitiva l'oggetto del procedimento e il materiale istruttorio sulla base del quale la decisione verrà assunta.
A ulteriore fondamento della tesi favorevole a un sistema di preclusioni implicite si cita anche il recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione secondo il quale “in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.”
(Cassazione civile, sez. II, 12 Luglio 2024 n. 19226)
Orbene, dall'applicazione dei citati principi al caso di specie discende il rigetto del primo motivo di gravame;
correttamente il Dott. ha escluso la ammissibilità e la utilizzabilità dei documenti Pt_3 depositati dai sig.ri e , i quali sono stati depositati oltre il termine di cui all'art. 281 CP_2 Pt_2 duodecies c.p.c., costituendo quest'ultima circostanza incontestata tra le parti.
Da quanto esposto consegue che la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha così argomentato: “Ne deriva che i documenti prodotti dalla difesa di e sono Controparte_2 Parte_2 inammissibili e non potranno essere valutati ai fini della decisione” è corretta ed esente da profili di illegittimità.
SUL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115-116
C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 2735 C.C., 2054 C.C. E 149 C.D.S. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE. RIFORMA DELLA SENTENZA CON CONSEGUENTE AFFERMAZIONE DELLA
pagina 6 di 11 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEI CONVENUTI E, QUINDI, CON CONDANNA DEI CP_2 Pt_2
CONVENUTI / APPELLATI AL RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO”)
Parte appellante ha dedotto che è erronea la pronuncia del Dott. nella parte in cui ha escluso Pt_3 che la responsabilità del sinistro di cui è causa sia da ascrivere in via esclusiva al sig. nonostante la Pt_2 sua confessione, non ritenendo vinta la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. sull'assunto che “la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice, in relazione a tutti i litisconsorti e non solo in relazione ai non confidenti” e che “entrambi i conducenti avevano cancellato la casella
“tamponava” e barrato, per entrambi i veicoli, quelle “procedeva nel medesimo senso, ma in una fila diversa” e “cambiava fila”. Più nel dettaglio parte appellante ha argomentato che costituisce confessione giudiziale quella resa dai sig.ri e nella loro comparsa di costituzione e risposta, oltre a doversi attribuire rilevanza CP_2 Pt_2 alla documentazione dagli stessi depositata e dalla quale è dato evincere la esclusiva responsabilità del sig.
Pt_2
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata escludendo che le dichiarazioni Controparte_1 rese dai sig.ri e siano qualificabili quali confessioni e che, di conseguenza, non può dirsi CP_2 Pt_2 vinta la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non avendo la odierna appellante fornito prova della esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro e dovendosi fare Pt_2 riferimento quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro alle dichiarazioni rese nella constatazione amichevole di incidente.
Ferma la inutilizzabilità della documentazione depositata dai sig. e nell'ambito del CP_2 Pt_2 presente procedimento per le ragioni espresse nel precedente paragrafo, occorre preliminarmente esaminare il profilo relativo alla natura giuridica delle dichiarazioni rese dai citati soggetti in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Con riferimento all'istituto della confessione giova evidenziare che la confessione giudiziale può essere spontanea o provocata mediante interrogatorio formale. È spontanea quella resa in udienza o contenuta, ai sensi dell'art. 229 c.p.c., in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'art. 117 c.p.c. Le dichiarazioni presenti nell'atto di citazione o in sede di comparsa di costituzione e risposta possono quindi assumere carattere confessorio solo qualora sia integrato il requisito prescritto dall'art. 229
c.p.c., ossia nel caso in cui la parte abbia sottoscritto l'atto in proprio, quale difensore di sé stessa, se autorizzata a stare in giudizio personalmente. Le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito, contenute in atti di parte, possono valere solo come ammissioni (ex multis C. civ. C. civ. 08/2306; P.IVA_4
C. civ. 07/20701; per C. civ: 18/23634); dette dichiarazioni costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice;
non ravvisandosi gli estremi della confessione nelle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta ed in quella conclusionale, poiché atti non sottoscritti dalla parte e perciò riconducibili alla sola volontà del procuratore). pagina 7 di 11 Da quanto esposto, pertanto, deve escludersi che nel caso di specie, conformemente a quanto dedotto dal Giudice di Pace, possa attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni fatte dal sig. e CP_2 Pt_2 in quanto, sebbene il mandato defensionale debba considerarsi un tutto unico con il testo dell'atto, esso non implica di per sé alcuna assunzione di responsabilità della parte in ordine alle affermazioni contenute nell'atto.
Con riferimento alle contestazioni di parte appellante relative alla utilizzabilità del modulo CAI ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, si fa richiamo alla più recente giurisprudenza di Cassazione secondo la quale “il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria” (Cassazione civile, sez. III, 28.08.2025, n. 24054). Pertanto, il modulo CAI costituisce una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria;
quest'ultima può consistere anche in un'altra presunzione che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate.
Orbene nel caso di specie, ferma la utilizzabilità del modulo CAI allegato in atti, dallo stesso risulta che il veicolo condotto dalla sig.ra si sia scontrato contro il veicolo condotto dal sig. nel CP_2 CP_4 momento in cui procedendo nello stesso senso di marcia ma in una fila differente il primo veicolo cambiava fila. Deve escludersi che sulla base del modulo in atti il veicolo A abbia tamponato il veicolo B in quanto la casella n. 8 (tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila) è stata interpolata e la X
è stata apposta nelle caselle 9 (procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa) e 10 (cambiava fila). La citata descrizione della dinamica del sinistro è altresì conforme a quelli che sono i punti di urto ossia la parte anteriore destra del veicolo A e quella posteriore sinistra del veicolo B, così come risulta dallo stesso modulo CAI. In conclusione, dal modulo in atti che costituisce la sola prova documentale relativa alla dinamica del sinistro deve escludersi che il veicolo condotta dalla sig.ra abbia tamponato quello CP_2 condotto dal sig. CP_4
Con riferimento al superamento della regola della pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. è opportuno evidenziare che occorre dimostrare non solo che il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti ma anche che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza. Proprio per tale ragione l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18.12.1998, n. 12692), di talché l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione pagina 8 di 11 dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05.05.2000, n. 5671). La presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(Cass. n. 29803/08, Cass. n. 18631). È noto, nondimeno, che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. sentenza n. 23431 del 04.11.2014). Sicché, nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011).
La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone, dunque, al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
Pertanto - pur vero che ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass.
23431/2014) - la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” degli stessi difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione.
In conclusione, come affermato dalla costante giurisprudenza della S.C., l'art. 2054 c.c., comma 2, dal carattere sussidiario della presunzione di colpa discendono alcune conseguenze e, segnatamente, che la presunzione di colpa paritaria può essere applicata (non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma) soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla.
Orbene nel caso di specie è esente da profili di erroneità la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha così motivato “Nel caso di specie la parte ricorrente non ha superato la presunzione prevista dall'art. 2054 comma
2 c.c. non avendo dimostrato, ai sensi dell'art. 2054 comma 1, che il conducente del veicolo di proprietà del dante causa pagina 9 di 11 avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno” in quanto l'appellante non ha fornito prova che la CP_4 condotta del sig. sia esente da ogni profilo di responsabilità nella causazione del sinistro. CP_4
Pertanto, stante il mancato superamento della prova di cui al Modulo CAI in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e stante altresì il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., deve essere rigettato il secondo motivo di gravame e per l'effetto confermata la pronuncia del Dott. nella parte in cui ha escluso la responsabilità assorbente della sig.ra Pt_3 CP_2 nella causazione del sinistro con conseguente riparto nella misura del 50% delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate.
SUL TERZO MOTIVO DI GRAVAME (“VIZIO DI ULTRA PETIZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.
(“INDEBITA CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE NONOSTANTE ESPRESSA RICHIESTA DI
COMPENSAZIONE DELLA PARTE AVVERSARIA”)
Parte appellante da ultimo ha eccepito la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace la ha condannata alle spese di lite nonostante avesse chiesto che le Controparte_1 spese di lite venissero compensate.
ha contestato quanto ex adverso dedotto precisando che la compensazione delle Controparte_1 spese era stata chiesta solo con riferimento ai sig.ri e ma non con riferimento alla CP_2 Pt_2 odierna appellante.
La sig.ra e il sig. hanno proposto appello incidentale in ordine alla disciplina delle CP_2 Pt_2 spese del primo grado di giudizio così argomentando: “Il giudice ha pertanto errato nel disporre la condanna delle controparti alla rifusione delle spese a favore della compagnia, incorrendo in evidente vizio di ultrapetizione”.
A riguardo è opportuno precisare che la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa. Tuttavia nel caso in cui la parte ne abbia chiesto la compensazione deve essere fatta applicazione del seguente principio enunciato dalla Corte di Cassazione: “La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 22.10.2007,
n. 22106).
Orbene nel caso di specie nel corso della udienza del 7 giugno 2024 a mezzo del Controparte_1 suo legale ha così concluso in ordine alle spese: “prende atto delle dichiarazioni delle parti e chiede, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite”. Stante la citata conclusione in ordine alle spese ritiene l'adito Tribunale che sia pagina 10 di 11 erronea la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante in solido con i sig.ri e alla refusione delle spese di lite. CP_2 Pt_2
Da ciò consegue che il terzo motivo di gravame vada accolto e le spese di lite del primo grado di giudizio debbano essere compensate integralmente tra tutte le parti.
SULLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante il parziale accoglimento dell'appello, debbono essere compensate tra tutte le parti ex art 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il primo e il secondo motivo di gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Accoglie il terzo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in ordine al capo relativo alle spese di lite ne dispone la compensazione tra tutte le parti del procedimento;
➢ Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Rimini, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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