Ordinanza collegiale 27 agosto 2020
Ordinanza collegiale 20 maggio 2021
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2021
Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/10/2022, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01556/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01233/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2015, proposto da
AL RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetana Giovane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolangelo Zurlo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo TA in Lecce, via Zanardelli, 7;
Intini Angelo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la condanna
del Comune di Villa Castelli al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente, in ordine al terreno di sua proprietà sito in agro di Villa Castelli, alla Contrada Madonna dei Grani, distinto in catasto al foglio n. 29, particelle n. 61 e n. 63, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., a seguito dei lavori pubblici per la realizzazione dell’ammodernamento della strada di collegamento tra la Strada Provinciale Villa Castelli-Francavilla Fontana e la Strada Statale n. 7 Appia, in misura pari al danno materiale subito, ammontante ad € 51.070,00, o in quella maggiore somma da determinarsi in corso di causa anche a mezzo eventuale C.T.U., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da dì della domanda giudiziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Viste le ordinanze istruttorie di questo T.A.R. n.953/2020, n.748/2021 e n.1813/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione del 14.6.2005, proposto innanzi al Tribunale Civile di Brindisi, la sig.ra AL RE esponeva quanto segue:
-è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in agro di Villa Castelli, alla Contrada Madonna dei Grani, distinto in catasto al foglio n. 29, particelle n. 61 e n. 63;
- il Comune di Villa Castelli ha approvato con delibera della Giunta Municipale n. 149 del 30 maggio 2002, un progetto di ammodernamento della strada di collegamento tra la Strada Statale 7 Appia e la Strada Provinciale per Francavilla Fontana;
- per realizzare detto progetto ed eseguire i lavori, il Comune ha occupato dei terreni, tra cui vi è quello agricolo di proprietà della ricorrente, ut supra specificato;
- con decreto prot. n. 8982 del 10 ottobre 2003, il Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Villa Castelli è stato autorizzato all'occupazione di urgenza e successivamente alla immissione in possesso di mq. 850 del predetto terreno dell'istante, così come comunicato dall'Ufficio Espropriazioni del Comune di Villa Castelli;
- durante l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’ammodernamento della strada di che trattasi, il fondo di proprietà ricorrente veniva danneggiato, come da allegata perizia stragiudiziale;
- in particolare, i danni sono consistiti nell'estirpamento di 151 ceppi di vite, nel danneggiamento del tendone del vigneto esistente e negli altri, meglio descritti nella perizia tecnica di parte (comprensivi del valore della porzione del fondo occupata e trasformata illegittimamente), procurando alla ricorrente altri danni, dovuti all'utilizzo di mezzi meccanici, nella specie consistiti nella demolizione di un muretto a secco di altezza di circa 1.30 m e di 125 m di lunghezza, nella ostruzione quasi totale di un pozzo artesiano, nello spostamento di 51 tiranti al tendone esistente eccetera.
La ricorrente sosteneva, altresì, la responsabilità del Comune di Villa Castelli nello svolgimento della funzione pubblica in materia di espropri per la cattiva realizzazione delle opere pubbliche e per l’omessa emanazione del decreto di esproprio e, per l’effetto, conveniva innanzi al Tribunale Civile di Brindisi il Comune predetto affinchè fosse condannato al risarcimento dei danni patiti, individuando nell’Ente locale il soggetto giuridico obbligato al risarcimento in quanto ente proprietario della strada (ex art.2051 c.c.) e, in ogni caso, perché, pur avendo affidato a terzi l’esecuzione delle opere, avrebbe comunque dovuto vigilare, a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, affinchè le opere venissero realizzate senza procurare danni a terzi (ex art.2043 c.c.).
1.1. Si costituivano in giudizio il Comune di Villa Castelli e il terzo chiamato in causa Società Intini Angelo S.r.l. eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale Civile adito.
1.2. Con sentenza del 22 gennaio 2015 il Tribunale Civile di Brindisi, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ritenendo che la giurisdizione spettasse al Giudice Amministrativo, individuato nel T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce, assegnando all’attrice il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa innanzi al G.A.
1.3. Con ricorso ritualmente notificato (il 17 aprile 2015) e depositato in giudizio il 15 maggio 2015, la sig.ra AL RE riassumeva la causa innanzi a questo Tribunale Amministrativo, reiterando le domande proposte innanzi al giudice Ordinario.
1.4. In data 30 maggio 2015, si costituiva in questo giudizio (solo) il Comune di Villa Castelli, rilevando l’erroneità, in punto di giurisdizione, della decisione del Giudice Ordinario, nonché eccependo l’infondatezza della domanda.
1.5. Con ordinanza collegiale n. 953 del 27 agosto 2020, pronunciata in esito alla pubblica udienza del 21 luglio 2020, questa Sezione riteneva necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Villa Castelli e, segnatamente: “il deposito di una dettagliata relazione di chiarimenti, da parte del Dirigente e/o Responsabile dell’Ufficio Espropri, sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, precisi se sia stato emanato o meno il decreto finale di esproprio dell’area in questione e l’eventuale corresponsione o deposito dell’indennità di esproprio con esplicitazione delle voci ivi indicate e se la stessa comprenda il riconoscimento delle voci di danno inerenti il suolo o soprassuolo; il deposito di tutti i documenti inerenti la procedura ablatoria in oggetto, ivi compresi quelli richiamati nella relazione di chiarimenti suindicata ”, assegnandogli il termine di giorni 60 per il deposito di quanto richiesto.
I suindicati incombenti istruttori venivano reiterati da questa Sezione con ordinanza collegiale n.748/2021, non avendo il Comune di Villa Castelli provveduto al deposito della relazione di chiarimenti e dei documenti richiesti da questo Tribunale con la citata ordinanza istruttoria n. 953/2020.
In data 25.06.2021 il Comune di Villa Castelli provvedeva infine agli incombenti suindicati, depositando una relazione di chiarimenti da cui risulta che non è stato emanato alcun decreto di esproprio dell’area de qua, né pagato alcunchè alla ricorrente.
In esito alla pubblica udienza del 17 novembre 2021, il Tribunale, non ritenendo la causa ancora matura per la decisione, con ordinanza collegiale n. 1813/2021, disponeva ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi, o suo delegato dell’Ordine, al fine di determinare e stimare tutti i danni materiali causati al fondo e al soprassuolo di proprietà della ricorrente (in relazione alle varie voci di danno patrimoniale indicate nel ricorso, escluso - però - il valore del suolo agricolo occupato, rimasto di proprietà della ricorrente) durante l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’ammodernamento della strada pubblica di che trattasi, procedendo alla quantificazione del predetto danno patrimoniale, calcolando anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (debito di valore).
Il 19 aprile 2022, l’ing. SI NA (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi) depositava la relazione di Verificazione richiesta.
Alla pubblica udienza del 27 luglio 2022 la causa veniva introitata per la decisione.
2. In limine, osserva il Tribunale che è opportuno ribadire la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”) in ordine alle domande azionate da parte ricorrente, posto che, nella fattispecie in esame, il Comune resistente ha agito sulla scorta della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione della Giunta Municipale di Villa Castelli n° 149 del 30.05.2002 - con la quale è stato approvato il progetto di "Ammodernamento strada di collegamento tra opera d'arte N. 1, S.S. 7 "Appia" e Strada Provinciale Villa Castelli Francavilla Fontana, facendosi anche carico degli oneri relativi alle indennità espropriative spettanti alle ditte esproprianti - adottando inoltre il decreto di occupazione d'urgenza n. 8982 del 10/10/2003 (di mq. 850 del terreno agricolo in questione).
Ed invero, a tale riguardo, «la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549)» (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
3. - Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e termini di seguito indicati.
3.1. Osserva il Collegio che, nella fattispecie per cui è causa, la mancata (e tempestiva) emanazione dell’atto finale ablatorio nei termini di legge (come confermato nella relazione di chiarimenti depositata in giudizio dal Comune di Villa Castelli il 25.06.2021), con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile occupato e sua trasformazione (nei limiti accertati dal Verificatore nominato nel presente giudizio), configura un illecito permanente della P.A. con la precisazione che, in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 febbraio 2016, n. 2), il terreno in questione è rimasto di proprietà della ricorrente.
3.2. In punto di fatto, questo Tribunale, ai fini di decidere la controversia per cui è causa, con ordinanza istruttoria n.1813/2021, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi o suo delegato, al fine di determinare e stimare “ tutti i danni materiali causati al fondo e al soprasuolo di proprietà della ricorrente (in relazione alle varie voci di danno patrimoniale indicate nel ricorso, escluso – però – il valore del suolo agricolo occupato, rimasto di proprietà della ricorrente) durante l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’ammodernamento della strada pubblica di che trattasi, procedendo alla quantificazione del predetto danno patrimoniale, calcolando anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (debito di valore) ”.
Pertanto, per quello che riguarda la quantificazione dei danni patrimoniali che la ricorrente assume di aver subito a causa della illegittima occupazione del terreno (ancora) di sua proprietà, nei limiti della domanda risarcitoria formulata, appaiono corretti i criteri utilizzati e le conclusioni raggiunte dalla Verificazione disposta nel giudizio, pur con le precisazioni di seguito indicate.
In particolare, il Verificatore nominato da Tribunale nella relazione finale depositata il 19.04.2022, (a seguito del contraddittorio tra le parti) è giunto alla seguente quantificazione i danni materiali causati al fondo agricolo e al soprasuolo di proprietà ricorrente:
“1 . Costo per perforazione, incamiciamento del pozzo con fodera in ferro e smontaggio della pompa presente e successivo rimontaggio € 23.067,00
Si precisa che nella perizia stragiudiziale viene riportata la realizzazione di una camicia in ferro al pozzo per l’intera lunghezza della perforazione, l’intervento sembra alquanto improbabile, poiché essendo il pozzo realizzato in una zona caratterizzata dalla presenza di banchi compatti di calcarenite, si presuppone una realizzazione di fodera in ferro per non più di 20 metri.
Non essendo presente nel prezziario il costo per lo smontaggio e rimontaggio della pompa si è provveduto ad un’analisi prezzi, considerando una giornata di lavoro di tre operai comuni, il costo del nolo della trivella per otto ore pari a 664,00 € oltre gli oneri della sicurezza pari al 4% spese generali e utile di impresa rispettivamente nella misura del 14% e 10%
2. Rifacimento del muretto a secco € 2.309,00. Il calcolo è stato eseguito utilizzando il prezziario della Regione Puglia anno 2002, che utilizza una voce di costo espressa in mc di muratura a secco
realizzata.
3. Spostamento di 51 tiranti di tendone €1.603,95. Il calcolo è stato eseguito utilizzando una voce di analisi prezzi, desunta dall’analisi della lavorazione, ossia 20 minuti di lavori di due operai comuni, il costo del nolo di un escavatore per 15 minuti ed il costo del materiale impiegato, ossia un concio di calcarenite, oltre oneri della sicurezza, utile di impresa e spese generali.
4. Numero 151 ceppi estirpati € 0,00
Ritenute valide le osservazioni mosse dal consulente di parte circa l’estirpamento dei ceppi di vite si ritiene di non dover riconoscere alcun danno aggiuntivo in quanto già computato nel valore del terreno.
5. Valore del terreno espropriato € 716,00. Dal piano particellare di esproprio rinvenuto presso il Comune di Villa Castelli, che si allega alla presente, la superficie espropriata è pari a 802 mq. Il valore unitario a far data nel 2003, così come desunto dall’Osservatorio del Mercato immobiliare è pari a 8.925,00 €/ha per i vigneti ubicati in Villa Castelli per l’anno 2005. La quotazione per l’anno 2005 può considerarsi valida anche il 2003. Il costo del terreno espropriato è pari a 715,79 €. Al danno subito come calcolato va aggiunto il valore dell’IVA per l’anno 2003 che trattandosi di persona fisica rappresenta comunque un costo sopportato.
Il danno subito nel 2003 comprensivo di IVA al 19% e del costo del terreno espropriato è pari a:
(23.067,00 € +2.309,00 € +1.603,95)*1,19 +€+716,00 € =32.822,14€ Attualizzazione della somma del danno subito anno subito nel 2003 attualizzato al 2021 €42.425,25.”
Il Verificatore concludeva, pertanto, che la somma dovuta dal Comune di Villa Castelli a titolo risarcitorio alla ricorrente (per le causali indicate) ammontasse complessivamente a quella (attualizzata sino all’anno 2021) di € 42.425,25.
Osserva il Collegio che la relazione di Verificazione in atti è stata pienamente condivisa (nelle sue conclusioni) dalla parte ricorrente, il cui difensore, infatti, anche in sede di espletamento Verificazione, non ha ritenuto di effettuare alcuna osservazione alla stessa.
Tuttavia, ritiene il Tribunale di dover precisare, che pur non essendovi ragioni per rilevare l’erroneità dei calcoli effettuati dal Verificatore (anche in carenza di puntuali contestazioni in proposito delle parti in causa) in ordine alla quantificazione finale e complessiva della somma di € 42.425,25, con riferimento alla voce di danno rappresentata da n.151 ceppi estirpati, in proposito il Verificatore ha ritenuto di accogliere quanto indicato nella perizia del consulente tecnico di ufficio (perito Vito Nicola Ricchiuti), datata 2011, con la quale si rilevava che non doveva riconoscersi il risarcimento dei danni di estirpamento di 151 ceppi, ricadendo gli stessi nelle aree espropriate in quanto “ In questo caso l’estirpamento non può essere computato come un mancato guadagno nel corso degli anni in quanto viene già pagato come valore del terreno espropriato, calcolato al valore unitario di un terreno con coltura a vigneto ”, riconoscendo invece il valore del terreno occupato in € 716,00.
Con riferimento a tali voci, il Tribunale ritiene invece più corretto ed equo invertire le predette due voci di danno patrimoniale, attribuendo € 00,00 al valore del terreno agricolo occupato dalla P.A., essendo lo stesso rimasto di proprietà della ricorrente ed € 716,00 (in via equitativa) al valore dell’estirpamento dei 151 ceppi di vite, come peraltro richiesto espressamente dalla ricorrente e da questo Tribunale nella citata ordinanza istruttoria n.1813/2021, pur rimanendo ferma la complessiva quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente in € 42.425,25, somma già attualizzata al 2021.
3.3. In definitiva, al netto della correzione suindicata, essendosi il Verificatore pienamente conformato ai criteri stabiliti da questo Tribunale con la citata ordinanza n. 1813/2021, la relazione finale di Verificazione depositata risulta corretta nella determinazione dei danni subiti dalla ricorrente, ammontanti nella complessiva somma di € 42.425,25 (somma già attualizzata a tutto l’anno 2021).
3.4. In tali sensi e limiti il ricorso va accolto parzialmente e, per l’effetto, deve essere disposta la condanna del Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, alla corresponsione, in favore della ricorrente degli importi dovuti - ut supra determinati - a titolo risarcitorio nelle misure innanzi indicate.
Rimane ferma la possibilità per la ricorrente di richiedere la restituzione del terreno occupato in questione, sito alla Contrada Madonna dei Grani, distinto in catasto al foglio n. 29, particelle n. 61 e n. 63, previa la necessaria riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
3.5. Le spese processuali del presente giudizio, incluse quelle della disposta Verificazione, ex art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Villa Castelli e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali causati alla ricorrente (per le causali di cui in narrativa) in misura pari alla somma complessiva (attualizzata all’anno 2021) di € 42.425,25.
Condanna il Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese della Verificazione liquidate in favore dell’Ing. SI NA nella ulteriore somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Si comunichi alle parti e al Verificatore nominato dal Tribunale,
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO