Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il proc. dom. avv.to Giovanni Mautone, delega in atti
-attrice opponente- contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il proc. dom. avv.to Domenico Imparato Sica, delega in atti
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come note depositate in data 4.11.2024
Per la convenuta opposta: come da note depositate in data 3.11.2024
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2572/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore di di € 133.209,00 (oltre interessi e spese) a titolo di saldo del prezzo Controparte_1
dell'appalto stipulato inter partes ed avente ad oggetto la realizzazione di due impianti pagina 1 di 11
L'opponente contestava in primo luogo l'importo del contratto dedotto nel ricorso monitorio (€ 500.000,00 oltre iva) evidenziando come nelle fatture emesse dalla convenuta fosse stato invece indicato il minor importo di € 216.400,00 (oltre iva) per ciascun impianto e l'incasso di acconti per € 400.000,00 (iva esclusa) e dando atto di aver altresì corrisposto ulteriori € 20.000,00, con bonifico del 6.3.2013, non ancora fatturati.
Sul presupposto di aver quindi già pagato € 420.000,00 e che pertanto il saldo residuo non poteva coincidere con l'importo ingiunto, l'attrice deduceva altresì l'incertezza del credito avversario in ragione della discordanza tra gli importi esposti nelle fatture azionate in via monitoria e quelli desumibili dai preventivi, oltre che con quelli esposti nella narrativa del ricorso monitorio.
Lamentava inoltre che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che, anzi, era stata del tutto omessa la realizzazione del sistema di videosorveglianza, illuminazione, antifurto e antintrusione, anch'essi oggetto dell'appalto, e si doleva del mancato rilascio del certificato di collaudo delle opere realizzate.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, per la condanna della controparte all'esecuzione dei lavori promessi (e precisamente: sostituzione viti fissaggio pannelli fotovoltaici;
revisione e sistemazione impianto elettrico;
revisione e sistemazione pavimento di pannelli metallici e muratura casotto inveter; consegna grafici e contabilità lavori;
realizzazione sistema videosorveglianza, illuminazione, antifurto e antintrusione), oltre che al rilascio del certificato di collaudo ed alla consegna dei manuali di istruzione degli inverter e dei pannelli solari, con condanna al risarcimento del danno quantificato in € 100.000,00.
Costituitasi, la società convenuta chiariva in primo luogo che il bonifico di € 20.000,00 era stato ricompreso nella fattura n. 111/2011 con un residuo di € 1.604,50 e che i lavori definiti come non eseguiti costituivano un plus extra contratto.
Sosteneva di non aver mai ricevuto alcuna contestazione relativa ad eventuali vizi pagina 2 di 11 degli impianti realizzati ed eccepiva in ogni caso la decadenza e/o prescrizione della garanzia.
Esponeva anche di aver prodotto la comunicazione di fine lavori per entrambi gli impianti, il “verbale di intervento su gruppo di misura BT di connessione alla rete dell'Enel” e “la comunicazione del GSE relativa alla comunicazione della tariffa incentivante”.
Contestava infine che le spese esposte in citazione dalla opponente potessero esserle addebitate in quanto di competenza della committente e ribadiva di aver ricevuto acconti per soli € 416.791,00 e non per € 420.000,00.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione con provvedimento del 19.7.2018 ed espletata consulenza tecnica di ufficio dai precedenti giudici assegnatari, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), con concessione dei termini (minimi) ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che la convenuta opposta aveva fondato la propria domanda di ingiunzione di € 133.209,00 su due contratti risalenti al 15.6.2011, aventi ad oggetto la realizzazione di due impianti fotovoltaici, uno in via Amerigo Vespucci ed uno alla via Antonio Pacinotti (già via Enrico Fermi) di Pontecagnano (Sa), e sulla fattura n.
153/2022 portante l'importo a debito di € 36.080,00 (iva compresa) deducendo in ricorso di essere debitrice di € 59.289,00 (iva compresa) somma data dalla differenza tra importi fatturati e acconti ricevuti, nonché di ulteriori € 67.200,00 al netto dell'iva, ma di cui non aveva ancora emesso la relativa fattura.
Se però nei contratti versati nel fascicolo monitorio si legge che per ogni impianto fotovoltaico era stato concordato il prezzo di € 250.000,00, oltre iva, nella fattura n.
153/2012 l'importo totale esposto per ciascun contratto è invece pari ad € 216.400,00, oltre iva, e per tale ragione, detratti gli acconti ricevuti per € 400.000,00 (oltre iva), il pagina 3 di 11 saldo del documento de quo è di € 32.800.00 oltre iva (per un totale di € 36.080,00).
Colgono quindi nel segno le doglianze di parte opponente circa l'indeterminatezza del credito.
La richiesta monitoria di € 113.209,00 nasce dalla differenza tra l'importo di €
550.000,00 (cioè il prezzo dei due impianti iva compresa) ed acconti per € 416.791,00 attestati dal prospetto di cui al doc. 7 richiamato in comparsa di risposta.
Da un lato, però, la citata fattura n. 153/2012 indica l'importo totale di ciascun in impianto in € 216.400,00 oltre iva (cioè 238.040.00) e, dall'altro, le ulteriori due fatture prodotte nella fase monitoria (n. 111/2011 e 116/2011) attestavano il versamento di acconti per € 400.000,00 (oltre iva) cioè € 440.000,00 di cui 420.000,00 ammessi anche dall'opponente.
A ciò si aggiunga che i contratti di appalto versati in atti non risultano sottoscritti da parte attrice, essendo apposto sulle scritture unicamente il timbro della società e del suo amministratore, timbri che non sono stati disconosciuti dall'opponente la quale ha però prodotto sub doc. 25 una comunicazione di posta elettronica da cui si evince che le parti avevano redatto le scritture de quibus a titolo di preventivo per sottoporle ad un istituto di credito e concordato in ogni caso uno sconto sul prezzo ivi indicato (gli unici accordi che avevamo preso erano relativo ad uno sconto sul preventivo presentato in banca, pari a 250.000,00 euro + iva ad impianto, sconto che sarebbe stato in funzione degli effettivi costi sostenuti, vista la reciproca fiducia).
Deve allora escludersi che il prezzo di appalto da prendere a base per i calcoli del saldo dare/avere sia quello di € 250.000,00, oltre iva, dovendo piuttosto farsi riferimento all'importo inferiore esposto nella fattura n. 153/2012.
Se allora la stessa opposta ha quantificato in quest'ultima fattura il prezzo complessivo dei due impianti in € 432.800,00 oltre iva per un totale cioè di 476.080,00 e detratto acconti per € 440.000,00 (iva compresa), che però parte opponente ha onestamente riconosciuto nella minor somma di € 420.000,00, il debito di quest'ultima ammonterebbe in realtà a soli € 56.080,00.
pagina 4 di 11 Sebbene, infatti, alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt.
2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), non può escludersi che le fatture azionate in via monitoria costituiscano un atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. (Cassazione n.
32935/2018). In particolare, l'efficacia probatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, è “operativa come quella della confessione (art. 2730 c.c.), in ordine ai 'fatti', produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante”
(Cassazione n. 2088/1992).
Ciò posto, quanto però alla effettiva debenza di tale ultima somma, attesa la domanda riconvenzionale e la subordinata eccezione di compensazione avanzate dall'opponente, occorre in ogni caso aver riguardo agli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente giudizio con la precisazione, da un lato, che se vi è indeterminatezza sull'importo concordato, lo stesso non può ritenersi per l'oggetto del contratto e, dall'altro, che non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia atteso che in contratto era stato concordato che la clausola di garanzia decorresse dal collaudo (art. 14), pacificamente mai eseguito, come attestato dal ctu al paragrafo 5.6.2. della relazione (in ogni caso, però, in tema di appalto, il “dies
a quo” di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, stabilito dall'articolo 1667, comma terzo, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna dell'opera, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa;
cfr. Cassazione n. 1788/2009 che ha ritenuto che il termine prescrizionale decorresse soltanto dalla data di deposito della relazione del collaudatore nominato da entrambe le parti).
Ebbene, con indagine estremamente compiuta ed approfondita (qui integralmente condivisa anche alla luce delle repliche fornite alle osservazioni dei consulenti di parte), l'ausiliario ha accertato quanto segue (cfr. relazione ing. del Persona_1
pagina 5 di 11 9.4.2024).
Ai sensi dell'art. 2 del contratto, la si era impegnata alla progettazione, CP_1
esecuzione e collaudo delle opere relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica della potenza complessiva di circa 92,61 kWp, nel sito di proprietà del Committente, comprensivo del sistema di monitoraggio, antifurto, antintrusione, videosorveglianza e illuminazione.
I lavori eseguiti dalla sono stati però completati nella sola parte inerente i due CP_1
impianti mancando le opere contrattualmente concordate e relative a: sistema di monitoraggio, antifurto, antintrusione, videosorveglianza e illuminazione, previsto contrattualmente per ogni impianto.
In generale, secondo l'ausiliario, l'opera svolta dalla non può essere definita a CP_1
regola d'arte perché, sebbene l'esame a vista abbia dato esito sostanzialmente positivo, risulta avere le carenze di seguito elencate:
a) mancanza della documentazione di progetto così come definita dalla norma CEI 0-2. In particolare si segnala l'assenza di descrizione dell'attività di dimensionamento (calcoli esecutivi), propedeutica alla realizzazione dell'impianto. È altresì mancante un computo metrico estimativo, documento necessario secondo la norma CEI 0-2, che sarebbe stato utile anche per scorporare dall'importo complessivo le lavorazioni eseguite con vizi o non svolte. Gli schemi unifilari prodotti, allegati alla documentazione del progetto esecutivo, discostano dal realizzato e dalle schede inviate al GSE principalmente per gli interruttori generali della linea in AC (i due magnetotermici e il differenziale) e per l'indicazione della portata (125A) del DDI, pur avendo riscontrato sul luogo dei dispositivi idonei all'installazione e in linea con la documentazione trasmessa all'ente. Infine, si ribadisce che la dichiarazione di conformità dell'impianto doveva essere emessa ai sensi della Legge 186/68, anziché del D.M. 37/08 non ricadendo l'impianto nell'ambito di quest'ultimo Decreto;
b) non sono state eseguite o, almeno, non è documentata l'esecuzione sull'impianto delle prove richieste dalla norma CEI 82-25 e dalla norma CEI 64-8/6, che la stessa nella CP_1
documentazione progettuale dichiarava di eseguire al termine dei lavori, per cui non è possibile
pagina 6 di 11 escludere che esso presenti dei difetti occulti che un semplice esame a vista non può in ogni caso far emergere. Le verifiche si riferiscono a test specifici, riguardanti la resistenza di isolamento, la messa a terra, la continuità elettrica e la potenza prodotta. Particolare rilevanza, assumono i test riguardanti la resistenza di isolamento, eseguiti tramite strumenti certificati che effettuano prove sui componenti in condizioni di tensione più stressanti (tipicamente 1000V) rispetto alle condizioni di lavoro ordinarie: le verifiche vengono eseguite sui moduli singoli e sulle stringhe, in prossimità dell'inverter e dei cavi di collegamento tra questi. La norma CEI 64-8/6 prescrive un valore minimo della RISO pari a 1MΩ per tensioni nominali di circuito maggiori di 250V, mentre valori più specifici sono previsti dalle norme internazionali;
c) non è stato altresì eseguito il collaudo tecnico amministrativo sull'opera, come definito dalla
CEI 82-25 al par.15.3. In ogni caso, si rileva che, anche se la nel contratto avesse inteso CP_1
impropriamente per tale termine (che resta univocamente definito) l'esecuzione delle prove di cui al paragrafo 15.2, si ribadisce che la stessa convenuta non ha svolto o documentato tale attività, la cui data di effettuazione sarebbe coincisa, come da contratto, con l'inizio delle condizioni di garanzia;
d) non è stata eseguita o, almeno, non è documentata la misura della resistenza di terra e, in generale, non è documentato il progetto dell'impianto di terra. Il valore della resistenza di terra
è fondamentale per garantire il rispetto della condizione (1) del paragrafo 6.3.3 e quindi la protezione dai contatti indiretti a salvaguardia della vita umana. È corretto invece non collegare a terra il telaio dei moduli fotovoltaici, poiché gli stessi sono a doppio isolamento;
e) non è stato eseguito o, almeno, non è documentato il dimensionamento termico del locale tecnico, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato messo a disposizione dalla committenza. A tal proposito, si sottolinea che gli inverter utilizzati negli impianti sono forniti di un controllo automatico atto a ridurre il valore della potenza prodotta (Power derating) nei casi di temperatura ambiente del luogo di installazione superiore ai 50°C e/o del proprio dissipatore superiore ai 70°C (oltre che per variazioni importanti della tensione di ingresso), a salvaguardia del dispositivo stesso. Tale principio di funzionamento prescinde dal tipo di installazione degli stessi, che sia essa a scacchiera (come consigliato dalla casa madre per evitare
pagina 7 di 11 il più possibile il fenomeno della mutua influenza sul degrado prestazionale) o in colonna (come eseguita dalla . La stessa a documentato la sostituzione di tre inverter di CP_1 Parte_1
impianto, lamentando continue interruzioni nel tempo degli stessi e una temperatura costantemente alta del locale tecnico, in particolar modo nel periodo estivo, al punto da richiedere l'installazione di un climatizzatore di 24.000btu nello stesso locale (cfr. fattura Solar
Power Srl n.59 del 29/07/2014);
f) non sono stati utilizzati dalla cavidotti idonei per le linee interrate in AC e in DC. CP_1
Nel corso dell'attività peritale, il CTU non è riuscito a stabilire con certezza chi ha realizzato le condutture, ma ha computato il costo per la realizzazione di tale parte dell'opera alla regola
d'arte in 2.904,72€ oltre IVA;
g) non è stata eseguita o, almeno, non è documentata la valutazione obbligatoria dell'aggravio del rischio di incendio, con annessa SCIA o valutazione di progetto da parte dei VVF. Per le attività ricadenti nel controllo dei VVF (come risulta essere, da quanto appreso dal CTP della quella esercitata nel capannone sottostante il campo fotovoltaico) le valutazioni Parte_1
riguardano, per esempio, le distanze dei moduli da eventuali EFC, il posizionamento di cartelli monitori di campo in tensione e di quelli segnalanti dispositivi di sezionamento di impianto o parti di esso, lo spazio di manovra minimo per permettere l'accesso dei mezzi soccorritori dei
VVF e, soprattutto, la resistenza al fuoco dei moduli, dei cavi lungo la struttura e della struttura stessa sottostante e delimitante il compartimento antincendio. Si evidenzia, inoltre, che nelle piante progettuali di impianto sono presenti quattro scale fisse esterne di sicurezza, adiacenti alle pareti del capannone, di fatto non realizzate dalla CP_1
Le attività di cui ai punti precedenti sono fondamentali per assicurare la sicurezza degli impianti, il loro corretto funzionamento nel tempo e garantire in ogni condizione la massima produttività possibile.
In merito alle lavorazioni aggiuntive vantate da il consulente ha poi CP_1
verificato l'assenza di ogni riscontro in tal senso.
Dunque, dagli esiti sopra riepilogati, è evidente che parte opposta non può essere considerata adempiente.
pagina 8 di 11 L'appaltatore non ha infatti eseguito parte dei lavori promessi (sistema di monitoraggio, antifurto, antintrusione, videosorveglianza e illuminazione, previsto contrattualmente per ogni impianto) e non ha rispettato le regole dell'arte in quelli eseguiti.
Quanto alle opere mancanti, il consulente ha chiarito che la genericità delle previsioni contrattuali - e precisamente la mancanza di informazioni del tipo distribuzione topologica funzionale, scelta delle tecnologie dei componenti essenziali (sensori, camere, DVR/NVR, centraline ecc.), numero degli elementi costituenti l'impianto di rilevazione, visone o azionamento - ha reso impossibile la stima di massima del costo di queste opere al fine di scorporarle dell'importo contrattuale (cfr. foglio 6 all. 5 alla ctu).
In merito, invece alla difettosità della prestazione resa l'ausiliario (i) ha confermato che la mancanza del collaudo ha inficiato ben oltre il 10% il valore dell'appalto tenuto conto che a termini di contratto/preventivo il 10% del valore del singolo impianto (iva esclusa) avrebbe dovuto essere versato dopo il collaudo (art. 3), (ii) ha quantificato in €
2.904,72 (oltre iva) i costi per la realizzazione a regola d'arte dei cavidotti;
(iii) ha confermato la scarsa produttività degli impianti, pur affermando di non poter stimare con sufficiente attendibilità le minori entrate (cfr. foglio 89 ctu); (iv) ha confermato la sostituzione di tre inverter di impianto da parte della committente e la necessità di predisposizione di un sistema di climatizzazione nel locale tecnico giusta fattura della società Solarpower n. 59/2014 (doc. 12 attrice) per € 1.851,96 (iva compresa).
Da quanto sopra esposto emerge quindi che parte opposta non ha diritto al pagamento del saldo.
Invero, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; ne consegue pagina 9 di 11 che la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c. fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale (Cassazione n. 3472/2008).
In definitiva, quindi, il decreto va revocato e parte convenuta va condannata al risarcimento del danno causalmente riconducibile all'inadempimento dell'appaltatore e precisamente alla refusione delle spese da sostenersi per la realizzazione a regola d'arte dei cavidotti, per € 2.904,72, oltre iva [cfr. punto f) ctu e riepilogo dei lavori extra redatto da parte opposta e allegato alla memoria depositata in data 17.10.2018, nonché capitolo 9 della stessa, con cui ha attribuito a se stessa l'esecuzione dei CP_1
cavidotti] e di quelle già sostenute per la climatizzazione del locale tecnico [cfr. punto e) ctu] pari ad € 1.518,00 oltre iva, oltre che alla consegna dei manuali di istruzioni degli inverter e dei pannelli solai dalla stessa installati.
Nessun'altra domanda delle parti può infatti essere accolta e ciò in considerazione del fatto (i) che l'appalto era a corpo e non a misura e non è stato possibile quantificare il valore delle opere non eseguite ai fini di una riduzione del prezzo;
(ii) che le spese esposte ai fogli 10 e 11 dell'atto di opposizione, in quanto di competenza della committente e non causalmente riconducibili all'inadempimento dell'appaltatore, non possono costituire una posta di danno;
(iii) che il ctu non ha validato le doglianze attoree relative alla mancata esecuzione di ulteriori lavori quali la sostituzione delle viti di fissaggio dei pannelli fotovoltaici, la revisione e sistemazione impianto elettrico e revisione e sistemazione pavimento di pannelli metallici e muratura casotto inveter non avendo riferito alcunché di anomalo al riguardo;
(iv) che la domanda di pagina 10 di 11 condanna alla realizzazione del sistema videosorveglianza, illuminazione, antifurto e antintrusione non può essere accolta in quanto l'estrema genericità della previsione contrattuale, come attestato dal ctu e sopra riportato, impedisce la individuazione delle lavorazioni da eseguire;
(v) che, nonostante la scarsa produttività degli impianti, non è stato possibile stimare con sufficiente attendibilità le minori entrate destinate alla committente (cfr. foglio 89 ctu); (vi) che la richiesta di consegna del certificato di collaudo non può essere accolta per non essere stato effettuato il collaudo medesimo, tanto che tale omissione integra, appunto, il dedotto inadempimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico di entrambe in quanto incombente svolto nel loro comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2572/2017 reso inter partes dal
Tribunale di Bergamo in data 5.9.2017 che, per l'effetto, revoca; condanna la società al pagamento in favore di parte attrice di € 4.422,72 CP_1
(oltre iva), oltre interessi legali dalla domanda la saldo effettivo, ed alla consegna a parte attrice dei manuali di istruzioni degli inverter e dei pannelli solari dalla stessa installati;
condanna la società alla refusione in favore dell'avv. to Giovanni Mautone, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, € 406,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà gli onorari di ctu liquidati con decreto del 19.4.2024.
Così deciso in Salerno, lì 16.1.2025
IL GIUDICE Daniela Quartarone
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