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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 10.07, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 10.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente, contumace, non ha depositato note di udienza nel termine assegnato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. GABELLINI SPARTACO Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
, con l'avv. P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria e ritualmente notificato la ricorrente chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di Euro CP_2
33.212,95 a titolo di differenze retributive, per il periodo di lavoro dal 10.01.2019 al
30.06.2022, regolarizzato solo a partire dal 24.05.2019 al 30.06.2022 con contratto a tempo determinato con part-time ritenuto fittizio e poi in data 18.05.2020 trasformato a tempo indeterminato sempre con part-time 20% ritenuto altrettanto fittizio, a fronte dell'effettivo full time effettuato.
Nonostante la regolarità della notifica parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del l.r. della convenuta e prova testimoniale.
pagina 2 di 5 La causa è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va accolto.
A seguito dell'escussione dei tesi risulta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di domanda, sia per quanto riguarda le mansioni rientranti nel V livello retributivo CCNL (parzialmente regolarizzato), per tutto il periodo, le modalità di svolgimento di dette mansioni nonché l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Attendibili, circostanziate e concordanti sono state le dichiarazioni rese dalla teste che ha avuto percezione e conoscenza diretta dei fatti di causa, Testimone_1
avendo lavorato presso il medesimo bar “Wunder Kaffè” sito a Marino Piazza Matteotti ove la ricorrente prestava attività lavorativa.
La teste ha dichiarato di aver lavorato al bar da febbraio 2020 a settembre 2021 osservando l'orario di lavoro dalle 18.30 o 19.00 fino alle 22.00, ed ha riferito sui fatti di causa: “i proprietari e amministratori era e (…) La ricorrente Controparte_3 Controparte_4
lavorava di sicuro almeno 5 giorni a settimana: la ricorrente arrivava a lavoro prima di me e talvolta staccava da lavoro anche dopo di me, perché lei lavorava sia dentro il bar sia a fare consegne fuori. Quando partivamo dal bar per fare le consegne partivamo tutti
quanti insieme”
Anche l'altro testimone abituale avventore del bar in parola, ha Testimone_2
confermato la presenza della ricorrente dal 2018 o 2019 per circa 3 – 4 anni, riferendo che:
Per quello che ho visto la ricorrente si occupava di fare le pulizie, di servire al bancone e di fare servizio di cameriera ai tavoli (il bar era anche un ristorante), e di fare le consegne delle pizze fuori dal locale. Io mi recavo tutti i giorni al bar di cui sopra, anche due volte
al giorno, sia la mattina sia il pomeriggio (abito vicino a tale bar): andavo nel bar, sempre come cliente, anche il sabato e la domenica. Ci andavo sia la mattina alle 7.00, sia la sera
pagina 3 di 5 alle 19.00 o alle 20.00; talvolta mi fermavo anche a cena. Io vedevo la ricorrente lavorare nel bar, in tali orari, quasi tutti i giorni, anche il sabato e la domenica”, ed aggiungendo inoltre che “ i capi della ricorrente erano e : Controparte_3 Controparte_4
erano loro che impartivano ordini e direttive alla ricorrente. Qualche volta hanno anche rimproverato la ricorrente per questioni di lavoro”, ossia i soci della convenuta (doc. 7 ricorrente).
I fatti costitutivi della domanda, che hanno trovato conferma in sede testimoniale, trovano poi ulteriore conferma nel contegno della convenuta, che nonostante regolare notifica non si è presentata (in persona del l.r.) a rendere l'interrogatorio formale ammesso, senza addurre giustificazioni di sorta, ciò consentendo ex art. 232 cpc di ritenere provati i fatti oggetto di interrogatorio, unitamente agli ulteriori elementi documentali e istruttori sopra richiamati, con particolare riferimento al periodo di lavoro, alle mansioni di banchista svolte dal ricorrente, all'orario di lavoro, alle direttive impartite e dunque alla natura subordinata del rapporto.
La ricorrente, creditrice di differenze retributive derivanti dal corretto computo dell'orario osservato e dell'inquadramento contrattuale, ha allegato di vantare un credito di €
33.212,95 giusta conteggi (doc. 9) che appaiono redatti nel rispetto del CCNL e delle tabelle salariali (docc. 1 e 2 ricorrente), nonché delle buste paga emesse dalla convenuta nel periodo oggetto di regolarizzazione (doc. 4).
La resistente, rimanendo contumace, non ha provato il pagamento, né altri fatti estintivi dell'obbligazione.
La domanda va pertanto accolta, con la condanna della convenuta al pagamento del dovuto oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc, e rifusione delle spese con distrazione richiesta.
La domanda di cui alla lett. d) delle conclusioni (“condannare le controparti a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura pagina 4 di 5 accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa”) è affetta da insanabile genericità, né è stata provata la sussistenza del danno preteso ed il suo ammontare, e va pertanto rigettata.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti del presente giudizio dal 10.01.2019 al 30.06.2022, con inquadramento della ricorrente nel V livello (Operai) del CCNL Pubblici Esercizi
Conf Commercio per l'intero periodo;
2. condanna in persona del l.r. pro tempore al pagamento in favore della CP_2
ricorrente della somma di € 33.212,95 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3. rigetta la domanda di cui alla lett. d) delle conclusioni di parte ricorrente;
4. condanna la parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.000 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex artt. 127ter 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 10.07, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 10.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente, contumace, non ha depositato note di udienza nel termine assegnato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. GABELLINI SPARTACO Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
, con l'avv. P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria e ritualmente notificato la ricorrente chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di Euro CP_2
33.212,95 a titolo di differenze retributive, per il periodo di lavoro dal 10.01.2019 al
30.06.2022, regolarizzato solo a partire dal 24.05.2019 al 30.06.2022 con contratto a tempo determinato con part-time ritenuto fittizio e poi in data 18.05.2020 trasformato a tempo indeterminato sempre con part-time 20% ritenuto altrettanto fittizio, a fronte dell'effettivo full time effettuato.
Nonostante la regolarità della notifica parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del l.r. della convenuta e prova testimoniale.
pagina 2 di 5 La causa è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va accolto.
A seguito dell'escussione dei tesi risulta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di domanda, sia per quanto riguarda le mansioni rientranti nel V livello retributivo CCNL (parzialmente regolarizzato), per tutto il periodo, le modalità di svolgimento di dette mansioni nonché l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Attendibili, circostanziate e concordanti sono state le dichiarazioni rese dalla teste che ha avuto percezione e conoscenza diretta dei fatti di causa, Testimone_1
avendo lavorato presso il medesimo bar “Wunder Kaffè” sito a Marino Piazza Matteotti ove la ricorrente prestava attività lavorativa.
La teste ha dichiarato di aver lavorato al bar da febbraio 2020 a settembre 2021 osservando l'orario di lavoro dalle 18.30 o 19.00 fino alle 22.00, ed ha riferito sui fatti di causa: “i proprietari e amministratori era e (…) La ricorrente Controparte_3 Controparte_4
lavorava di sicuro almeno 5 giorni a settimana: la ricorrente arrivava a lavoro prima di me e talvolta staccava da lavoro anche dopo di me, perché lei lavorava sia dentro il bar sia a fare consegne fuori. Quando partivamo dal bar per fare le consegne partivamo tutti
quanti insieme”
Anche l'altro testimone abituale avventore del bar in parola, ha Testimone_2
confermato la presenza della ricorrente dal 2018 o 2019 per circa 3 – 4 anni, riferendo che:
Per quello che ho visto la ricorrente si occupava di fare le pulizie, di servire al bancone e di fare servizio di cameriera ai tavoli (il bar era anche un ristorante), e di fare le consegne delle pizze fuori dal locale. Io mi recavo tutti i giorni al bar di cui sopra, anche due volte
al giorno, sia la mattina sia il pomeriggio (abito vicino a tale bar): andavo nel bar, sempre come cliente, anche il sabato e la domenica. Ci andavo sia la mattina alle 7.00, sia la sera
pagina 3 di 5 alle 19.00 o alle 20.00; talvolta mi fermavo anche a cena. Io vedevo la ricorrente lavorare nel bar, in tali orari, quasi tutti i giorni, anche il sabato e la domenica”, ed aggiungendo inoltre che “ i capi della ricorrente erano e : Controparte_3 Controparte_4
erano loro che impartivano ordini e direttive alla ricorrente. Qualche volta hanno anche rimproverato la ricorrente per questioni di lavoro”, ossia i soci della convenuta (doc. 7 ricorrente).
I fatti costitutivi della domanda, che hanno trovato conferma in sede testimoniale, trovano poi ulteriore conferma nel contegno della convenuta, che nonostante regolare notifica non si è presentata (in persona del l.r.) a rendere l'interrogatorio formale ammesso, senza addurre giustificazioni di sorta, ciò consentendo ex art. 232 cpc di ritenere provati i fatti oggetto di interrogatorio, unitamente agli ulteriori elementi documentali e istruttori sopra richiamati, con particolare riferimento al periodo di lavoro, alle mansioni di banchista svolte dal ricorrente, all'orario di lavoro, alle direttive impartite e dunque alla natura subordinata del rapporto.
La ricorrente, creditrice di differenze retributive derivanti dal corretto computo dell'orario osservato e dell'inquadramento contrattuale, ha allegato di vantare un credito di €
33.212,95 giusta conteggi (doc. 9) che appaiono redatti nel rispetto del CCNL e delle tabelle salariali (docc. 1 e 2 ricorrente), nonché delle buste paga emesse dalla convenuta nel periodo oggetto di regolarizzazione (doc. 4).
La resistente, rimanendo contumace, non ha provato il pagamento, né altri fatti estintivi dell'obbligazione.
La domanda va pertanto accolta, con la condanna della convenuta al pagamento del dovuto oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc, e rifusione delle spese con distrazione richiesta.
La domanda di cui alla lett. d) delle conclusioni (“condannare le controparti a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura pagina 4 di 5 accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa”) è affetta da insanabile genericità, né è stata provata la sussistenza del danno preteso ed il suo ammontare, e va pertanto rigettata.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti del presente giudizio dal 10.01.2019 al 30.06.2022, con inquadramento della ricorrente nel V livello (Operai) del CCNL Pubblici Esercizi
Conf Commercio per l'intero periodo;
2. condanna in persona del l.r. pro tempore al pagamento in favore della CP_2
ricorrente della somma di € 33.212,95 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3. rigetta la domanda di cui alla lett. d) delle conclusioni di parte ricorrente;
4. condanna la parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.000 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex artt. 127ter 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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