Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1440/2019 R.G.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, in composizione monocratica, dott. ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1440/2019 R.G.Cont.
TRA
nato, a Torre Annunziata, il 18.1.1959, , elettivamente domiciliato in Napoli, via Parte_1
R. Bracco n.15/A, presso lo studio dell'Avv. P.S. , che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla Comparsa di costituzione nuovo difensore assieme all'avv. Immacolata Guida
- ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torre del Controparte_1
Greco, alla Via Marconi n° 66, rappresentato e difeso dall'Avv. Barile Giovanni, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato
- CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto citazione notificato in data 4 marzo 2019 l'attore ha proposto domanda di risarcimento nei confronti dell' per responsabilità sanitaria del personale in servizio presso il CP_2
presidio ospedaliero di Boscotrecase.
Lo stesso allegava che il 7.12.2015, veniva ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Sarno, CP_1 di Salerno, con diagnosi di “blocco atrio ventricolare completo” e trattato con applicazione di un
Pacemaker temporaneo, quindi, il successivo 9.12.2015, veniva trasferito al reparto unità coronarica
Sorin, e, quindi, dimesso il successivo 12.12.15, con diagnosi di ”BAV 3° corretto con impianto di
PMK, ipertensione arteriosa, diabete insulino dipendente”. Il successivo 14.12.15, veniva ricoverato, di nuovo, presso l'unità coronarica di Sarno, con diagnosi di ammissione: “dolore toracico in cardiopatia dilatativa ipocinetica (test enzimatici nella norma) portatore di PM DDD diabete mellito, obesità”, ove veniva dimesso in data 17.12.2015.
Dopo circa 10 mesi, il 4.10.16, veniva ricoverato nel reparto cardiologia UTC dell'ospedale di
Boscotrecase, per “decubito tasca PMK”, dove, il successivo 6.10.2016, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di revisione della tasca e dimesso il 7.10.16.
Dopo circa un anno e mezzo, il 20/3/2018, si ricoverava presso la casa di cura privata
“Montevergine”, di Mercogliano (Av), per eseguire intervento di “estrazione dell'intero sistema di elettrostimolazione” con reimpianto, in regione prepettorale destra, di un nuovo pacemaker, per poi essere dimesso con diagnosi “blocco atrioventricolare completo già trattato con impianto di PM bicamerale, pregresso ictus cerebri con reliquati in emiparesi destra-obesità grave. Diabete mellito. Ipertensione arteriosa OSAS in terapia con CPAP. Pregresso decubito di tasca PM trattato con revisione chirurgica. Attuale evidenza di decubito esposto di tasca PM trattato con impianto del sistema e reimpianto controlaterale”.
Successivamente, il 30.4.18, subiva un intervento di revisione del pacemaker, con dimissioni il successivo 2.5.18, con diagnosi di “dislocazione elettrocatetere ventricolare destro trattata mediante riposizionamento. Malattia delle vie di conduzione già trattata mediante impianto di PM bicamerale definitivo. Decubito di tasca già trattato mediante estrazione prepettorale sinistro e reimpianto controlaterale. Obesità grave. Ipertensione arteriosa. BPCO OSAS in C-PAP diabete mellito II tipo. Pregresso ictus ischemico con emiparesi destra”.
Tanto premesso conveniva in giudizio, presso l'intestato Tribunale, l' , per ivi Controparte_1
sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità contrattuale solidale, in relazione ai fatti narrati, “al pagamento, a titolo risarcitorio, dei danni tutti subiti patrimoniali e non patrimoniali ex art.2059 c.c., alle somme che saranno specificate nel corso del giudizio e derivanti dalla valutazione medico-legale” della espletanda C.T.U. medico-legale, della quale chiedeva l'ammissione, “senza rinunzia ad alcun importo dovesse risultare all'esito giudiziale, precisando che, certamente, le valutazioni non potranno essere inferiori a quelle della C.T.P. depositata” e, in via del tutto gradata, laddove non dovesse risultare sussistente la responsabilità contrattuale, dichiararsi la responsabilità aquiliana di essa convenuta, con conseguente condanna equivalente a quella richiesta, derivante dal diverso titolo, con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al costituito difensore, per fattone anticipo, oltre al rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. Instauratosi, quindi, il contraddittorio, si costituiva l' , la quale deduceva che, Controparte_1
“ai fini dell'attribuzione della responsabilità al sanitario, bisogna accertare, sul piano della causalità materiale, intesa come la relazione tra la condanna e l'evento di danno, l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento”, in applicazione della regola di cui all'Art.41 c.p., a mente del quale, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se dipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione e l'omissione dell'evento così da iscrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita e che, per poter configurare una responsabilità medica è necessario il concorso di due elementi: da una parte, la sussistenza di un chiaro nesso di causalità tra la condotta dei medici e l'evento lesivo della salute, e dall'altro, la configurabilità di una colpa professionale, analizzata in relazione al combinato disposto degli artt. 1176 e 2236 C.c..
Nel merito, ribadiva che nessuna censura poteva essere sollevata agli operatori della convenuta
, in quanto nessuna imprudenza, imperizia o negligenza era ravvisabile Controparte_1 nell'operato dei sanitari.
Contestava, inoltre, le risultanze della relazione medico-legale di parte, ritenendola “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e priva di autonomo valore probatorio”, deducendo, per quanto riguardava le censure, ivi individuate, ed in particolare il danno biologico riconosciuto all'istante, che l'attore, all'epoca dei fatti, per cui è causa, era già affetto da patologie invalidanti.
Contestava la richiesta di risarcimento danni alla capacità lavorativa nonché quella relativa al danno da carente consenso informato e si opponeva alla richiesta di C.T.U., in quanto, a suo dire, quale mezzo di indagine, non poteva essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire prova di quanto assumeva ed era quindi legittimamente negata qualora la parte intendeva supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle proprie eccezioni preliminari di rito e, conseguentemente, per il rigetto della domanda, proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini 183 VI c cpc, a scioglimento della riserva istruttoria veniva ammessa ctu.
All'udienza del 18.2.2020 fissata per il conferimento CTU gli avvocati aderivano all'astensione proclamata dal CDA di Torre Annunziata.
All'udienza del 5.3.20 veniva conferito incarico al medico chirurgo dott. ed al medico Per_1
legale dott. Per_2
Il 9.9.20 depositava la ctu il dott. con contestuale istanza di liquidazione. Per_1 La causa veniva più volte rinviata per il mancato deposito ctu da parte dott. che Per_2
depositava ctu, priva di istanza di liquidazione solo il 19.11.20.
A seguito di diversi rinvii.
All'udienza del 15 dicembre 2021 parte convenuta impugnava la consulenza dando atto che parte attrice non aveva mai formulato alcuna domanda di risarcimento per perdita di chances, non potendo la stessa essere ricompresa nella generica domanda di risarcimento. Insisteva sulle proprie richieste istruttorie, ed in via subordinata chiedeva al precedente istruttore di formulare proposta transattiva ex art. 185 bis cpc .
Aderiva alla richiesta ex art. 185 bis cpc anche parte attrice e la causa veniva differita ex art. 185 bis cpc al 2.2.21.
Alla predetta udienza il precedente istruttore – riteneva di dover applicare alla fattispecie le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di fattispecie non ricadente nell'applicabilità della legge Gelli- e quindi formulava la seguente proposta ex art. 185 bis cpc : “
1. Riconoscimento per l'integrità psicofisica , a titolo di danno biologico , nonché per il ristoro della ITP, ITT, della complessiva somma di € 45.000,00 oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data del 9.12.15 ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat dal dì dell'intervento fino alla data odierna , riconoscimento a titolo di compensi della somma di € 8350,00 oltre accessori di legge , oltre € 650,00 di spese vive , senza attribuzione”.
La causa veniva rinviata per la verifica al 26.1.21.
Alla predetta udienza l'attore (difeso dall'Avv. Romano ) dichiarava di non aderire alla proposta transattiva, poiché non veniva quantificata la perdita di chance.
La parte convenuta chiedeva ulteriore termine per esaminare la proposta ed anzi preso atto della mancata accettazione di controparte insisteva sulle richieste istruttorie.
Il precedente istruttore , ammetteva quindi la prova testimoniale articolata da parte convenuta.
All'udienza del 22 aprile 2021 preso atto dell'assenza dei testi intimati , parte convenuta chiedeva che la causa venisse rinviata per conclusioni.
Il precedente istruttore rinviava la causa per conclusioni al 12.5.22.
Alla predetta udienza le parti chiedevano rinvio per una soluzione transattiva al 29 novembre 2022.
La causa, atteso che non si rinveniva il fascicolo cartaceo, veniva nuovamente rinviata all'udienza del 14 febbraio 2023.
All'udienza predetta atteso che ancora non si rinveniva il predetto fascicolo cartaceo, e che la parte attrice dichiarava di accettare la proposta formulata dal giudice all'udienza del 2.2.21 , la causa veniva rinviata al 2 maggio 2023. Alla predetta udienza entrambe le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento e la causa veniva rinviata al 17 ottobre 2023.
Alla udienza del 17 ottobre 2023 il giudizio veniva scardinato sul ruolo di altro istruttore che lo rinviava in prosieguo conclusioni al 2 luglio 2024 .
Alla predetta udienza la causa veniva scardinata e posta sul ruolo dello scrivente, assegnata a sentenza e poi rimessa sul ruolo per l'udienza del 23.1.25 dando atto tra l'altro del mancato rinvenimento della procura conferita dall'attore al nuovo difensore.
Alla predetta udienza- preso atto del rinvenimento della procura in atti- e della mancata disponibilità delle parti per una definizione bonaria della lite sulla base della proposta formulata dal precedente istruttore, accettata solo da parte attrice, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ridotti dell'art. 190 cpc (20 per conclusionali e 20 per repliche) applicabili all'odierno giudizio rationae temporis.
1. Sulla nullità dell'atto di citazione.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta in comparsa di costituzione dalla convenuta. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi
(ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore l'accertamento della responsabilità per inadempimento della convenuta ex art. 1228 cc, alla luce della condotta tenuta dai sanitari dell'ospedale di Boscotrecase, con condanna al risarcimento del danno.
2. Sul titolo della responsabilità.
Occorre premettere che il giudizio è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della legge Gelli-
Bianco ma afferisce ad una condotta (9.12.15- 7.10.16) tenuta in un periodo anteriore all'entrata in vigore della predetta legge e pertanto in ogni caso non ritiene lo scrivente che possano applicarsi alla fattispecie in esame le norme sostanziali contenute nella nuova disciplina (cfr. Cass. N.
28994/2019).
Infatti la tesi della retroattività della qualificazione ex art. 7, comma 3°, l. 24/2017 non trova fondamento atteso che non vi è nella legge alcuna disposizione intertemporale non consente di derogare alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi .
Con specifico riguardo al diritto civile, è stato chiarito che tale principio non ha rilevanza costituzionale, sicché può certamente essere derogato da una successiva norma di legge;
si è precisato, tuttavia, che esso «rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema» (Corte
Cost., 4 aprile 1990, n. 155), con la conseguenza che la libertà del legislatore in questo senso trova il limite della ragionevolezza. Assieme al principio di ragionevolezza, vengono poi in particolare rilievo il legittimo affidamento dei consociati nella certezza delle situazioni giuridiche e le
“funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (cfr. Cass. civ., 19 dicembre 2014, n.
27121 ).
L'eventuale responsabilità del medico - libero professionista-, va quindi pacificamente ricondotta all'inadempimento di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il paziente ai sensi dell'art. 2229 cod. civ. - gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità, seguita pressoché costantemente ed uniformemente da quella di merito, conducono all'affermazione di una responsabilità contrattuale derivante dalla fattispecie del cosiddetto contatto sociale (cfr., in tal senso fra le altre Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085).
Si ribadisce, infatti, , che non può applicarsi alla fattispecie in esame la nuova disciplina contenuta nella legge Gelli- Bianco.
Tanto premesso va evidenziato che l'eventuale responsabilità del medico - libero professionista-, inserito nella struttura, e dell'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. - è pacificamente ricondotta all'inadempimento di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il paziente ai sensi dell'art. 2229 cod. civ. - gli approdi della giurisprudenza di legittimità (anteriori alla riforma sanitaria) , seguita pressoché costantemente ed uniformemente da quella di merito, conducono all'affermazione di una responsabilità contrattuale derivante dalla fattispecie del cosiddetto contatto sociale (cfr., in tal senso fra le altre Cass. 22 gennaio 1999, n.
589, Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085).
Fatta la predetta premessa, occorre ora stabilire se la condotta dei medici, operanti nella struttura sanitaria convenuta, sia stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis”.
Orbene varie sentenze della Cassazione pressoché coeve (cfr. Cass. 19 maggio 2004, n. 9471; Cass.
28 maggio 2004, n. 10297; Cass. 21 giugno 2004, n. 11488) hanno chiarito che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Pertanto la distinzione, tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità, non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario , e nel caso di specie la struttura convenuta, (allegare e) provare che la prestazione era di particolare difficoltà. Con ciò, peraltro, non si pone a carico una prova negativa di assenza di colpa quanto, piuttosto, si esige dallo stesso la prova positiva della perizia richiesta dall'ars medica.
Insomma: a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. anche Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).
La suddetta rivisitazione, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione (sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577).
3. Il profilo di colpa medica.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha accertato che – sebbene in concomitanza con patologie consistenti ( diabete, immuno depressione, ..) - nel caso specifico vi è stata “imperita preparazione da parte del chirurgo della tasca cutanea di accoglimento dell'apparecchio (l'apparecchio è troppo grande e la tasca è troppo piccola)” (cfr. pg. 8 ctu ) il che ha creato la possibilità di Per_1
“un'erosione continua del tessuto cutaneo sovrastante “ ed ha facilitato “la penetrazione in profondità di germi presenti sulla cute del paziente con successiva colonizzazione dell'ambiente e dell'impianto” (cfr. pg. 10 ctu ) . Per_1
Gli ausiliari hanno ravvisato profili di negligenza nell'aver trascurato l'infezione prolungando lo stato di sepsi.
La predetta ctu ha , inoltre, rilevato il comportamento imprudente ed imperito dei sanitari , che dopo la diagnosi del processo infettivo , invece di predisporre un intervento di rimozione totale del dispositivo , curarono dapprima l'infezione , peraltro senza “una ricerca culturale sul germe e sulla sua sensibilità e resistenza agli antibiotici” e successivamente tentarono di risolvere il problema
“con un intervento di toeletta della tasca , “operazione inutile, quanto pericolosa per rischio di disseminazione sistemica di emboli settica” (cfr. pg. 10 ctu ) . In particolare in capo alla Per_1 struttura sonostati rinvenuti “profili di responsabilità “per omessi controlli specie sul personale sanitario e parasanitario e per insufficiente sanificazione dell'ambiente dove il paziente era stato operato , curato, medicato ed accudito” (cfr. pg. 11 ctu ). Per_1
Orbene deve darsi atti, con particolare riferimento alla tematica delle infezioni, che la Corte di
Cassazione si è così pronunziata ( cfr. Cass. del 23/02/2021, n.4864) "In applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Occorrerà, inoltre, che siano rispettati il criterio temporale ("il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale") il criterio topografico ("insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente") e, infine, il criterio clinico ovvero quali tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.
La Corte ha anche esplicitato un dettagliato elenco degli oneri probatori da assolvere, gravanti sulla struttura sanitaria per attestare che le misure di prevenzione siano state rispettate: a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b)
L'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) Le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti a comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni- sentinella;
m) L'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”.
Sul punto la convenuta nulla ha prodotto in atti, né documentato, ha invece articolato una prova – generica ed in quanto tale inammissibile- peraltro ammessa dal precedente istruttore ed a cui successivamente le stesse parti vi hanno rinunziato dopo che i testi citati non erano comparsi.
4. Sulla liquidazione del danno biologico.
Stabilito ed accertato tutto quanto sopra, occorre determinare l'ammontare del risarcimento dovuto.
La liquidazione di tale danno, non esistendo criteri sicuri ed attendibili per la valutazione del valore biologico dell'uomo, non può che essere condotta in via equitativa.
Alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che il danno biologico sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell'età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto.
In ordine alla quantificazione dei danni, ritiene lo scrivente che correttamente il ctu ha preso in esame : un'I.T.P (inabilità temporanea parziale) di 26 mesi (790 giorni ) tutti al valore medio del 15%, come sintesi di un periodo che ha necessitato di medicazioni continue e di terapie antibiotiche .
Per quanto attiene al danno permanente, l'ausiliare ha riconosciuto dei residuati postumi soggettivi ed oggettivi consistenti in :
“-residua cicatrice in regione sottoclave sinistra particolarmente antiestetica in quanto irregolare a tratti retraente è ricoperta da piccole croste , siero minata ancora da piccoli focolai suppurativi;
nonché dolente alla palpazione e nei movimenti di elevazione braccio”.
In particolare si tratta di “cicatrice chirurgica di forma irregolare, iscritta in un'area di circa 10x4 cm, …in alcuni punti …ricoperta da croste sieroematiche ed alla spremitura fuoriesce un leggero gemizio purulento”
“-ulteriore cicatrice da reimpianto sottocutaneo di ICD nella regione omologa contro laterale”
Appare corretta ed esente da vizi la valutazione del danno permanente del 8/9% quale lesione della integrità psico fisica, tenuto conto della gravità delle cicatrici e del posizionamento delle stesse , tenendo conto la liquidazione suddetta anche il danno derivante dalla necessità di sottoporsi sia ad un intervento supplementare, sia a tutti i tempi di controllo (cfr. ITP 15% per 790 gg).
Quanto alla liquidazione come si è detto le norme sostanziali della legge non sono Parte_2
applicabili retroattivamente con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Ne consegue che per la liquidazione può farsi riferimento alle tabelle ex art. 138 legge 2005 e considerato che all'epoca la attore aveva 57 anni , il danno deve essere cosi quantificato :
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni.
Percentuale di invalidità permanente 8/9%
Con punto base danno non patrimoniale € 947,30, per il quale in assenza di ulteriori elementi di prova forniti non necessita di un incremento con personalizzazione.
Danno biologico risarcibile € 13.587,835.
Giorni di invalidità temporanea parziale al 15% n. 790
Indennità giornaliera € 55,24.
Invalidità temporanea parziale al 15% € 6.545,94
TOTALE GENERALE: € 20.133,78 Non risultano documentate spese mediche.
L'insieme di tutte le somme indicate ai punti precedenti, vanno riportate prima al valore della data del fatto, e poi con aggiunta della rivalutazione e degli interessi dovuti per il ritardo nella liquidazione, secondo i principi indicati da Corte di cassazione S.U. 17/2/95 n° 1712.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, la complessiva determinazione di quanto dovuto a parte attrice si determina, nell'importo di € 20.133,78 a titolo di risarcimento danni oltre ad interessi e rivalutazione come indicato sopra e che pertanto si determina in € 26.757,90.
La domanda attorea va accolta nei limiti sopra ed il convenuto va dichiarato tenuto a risarcire a parte attrice i danni liquidati come nella soprastante motivazione.
5. Sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di “chance” e sulla sua liquidazione.
Orbene sostiene parte convenuta che la domanda non può essere accolta in quanto trattasi di specifica istanza risarcitoria non espressamente formulata da parte attrice.
La predetta eccezione non può essere accolta , atteso che nell'atto di citazione , ed in particolar modo alla pagine 3 , sestultimo rigo , allegava l'attrice testualmente :“Tutto ciò comportava la recidiva dell'infezione con diffusione anche agli elettro cateteri e la necessità impellente di una rimozione dell'intero impianto , il reimpianto di un nuovo elettrostimolatore con alto rischio questa volta di convivere con un elettrostimolatore esterno”, e poi concludeva alla pag. 8 chiedendo la condanna della convenuta “ Al pagamento a titolo risarcitorio dei danni tutti subiti dall'attore patrimoniale e non patrimoniali ex articolo 2059 cc ”, ne consegue che tr i predetti danni non poteva che essere ricompreso “il rischio” in capo all'attore – in considerazione del posizionamento di una tasca sul lato destro , proprio per l'impossibilità di utilizzo della tasca sul lato sinistro, poiché danneggiata- di dover “convivere “ in “caso di emergenza” con un elettrostimolatore esterno , che come ha rilevato il ctu è una soluzione “precaria” incidente sull'indice di sopravvivenza (cfr. pg. 12
CTU).
Nel caso in esame “la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza”, anche “un evento di danno incerto”: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
Siamo dunque di fronte ad una “incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta)” che sarà risarcibile equitativamente – così come riconosciuto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5641 del 9 marzo 2018.
Tale liquidazione viene effettuata , alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta
- se provato il nesso causale (certo ovvero "più probabile che non"), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Nel caso in esame – infatti- tenuto conto che sull'attore è stato impiantato un elettrostimolatore interno, nella nuova sacca creata ad hoc sul lato destro stante l'impossibilità di utilizzo della sacca lato sinistro (oggetto del precedente impianto), e che - dunque -il predetto attore ha perduto la possibilità di utilizzo di un potenziale futuro impianto sul lato destro , con il rischio di doversi
“accontentare” - in caso di necessità di sostituzione - di un “elettrostimolatore esterno” che ha un basso indice di sopravvivenza, ne consegue che si ravvisa – come sopra detto- una circostanza apprezzabile. La stessa deve essere liquidata in via equitativa come chance perduta, tenendo anche conto dell'età dell'attore, e delle sue pregresse condizioni di salute . Appare congruo alla luce dei predetti parametri liquidare l'importo di € 10.000,00 all'attualità in favore dell'attore, in aggiunta al danno già liquidato.
6. Sul dedotto inadempimento in ordine all'insufficiente acquisizione del “ consenso informato”.
Con riferimento alla omessa acquisizione del consenso informato occorre rilevare che l'onere della prova sul punto incombeva sull'attore e tanto alla luce della espressa contestazione formulata da parte convenuta, e della presenza in atti del modello sottoscritto da parte attrice [cfr. Cass. civ. Sez.
III Sent., 11/11/2019, n. 28985 (rv. 656134-05) “Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione”. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2016)].
Tale prova non è stata fornita e nemmeno articolata in istruttoria.
Si deve aggiungere che nel caso di specie non è stata nemmeno fornita la prova, quantomeno per il primo intervento, che l'attore si sarebbe rifiutato di effettuare l'intervento nelle medesime condizioni.
Ne consegue che è in ogni caso sarebbe sempre risarcibile solo il danno alla salute [cfr sempre
Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28985 “Dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni: A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, "hic et nunc", sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione; C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all'eventuale situazione "differenziale" tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante;
D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono, comunque, derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione”].
7. Sulla domanda di risarcimento del danno incidente sulla capacità lavorativa specifica.
La domanda non può essere accolta non avendo parte attrice provato , né tantomeno specificamente allegato la incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della nota spese depositate in atti dal difensore di parte attrice P.S. , dichiaratosi antistatario evidentemente ex art. 93 cpc anche per conto del difensore Avv. Salvatore Romano – all'epoca a suo volta antistatario (cfr. comparsa costituzione) - che ha trattato la prima parte del giudizio sino alla costituzione del 4.5.22 di nuovo difensore Avv. to Contessa, e della successiva costituzione del
30.11.2023 anche dell' avv. Immacolata Guida.
Si deve tuttavia precisare che nella nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., depositata dal difensore dell'attore in allegato alle memorie di replica vengono richiesti anche i compensi relativi alla procedura di mediazione obbligatoria. Orbene, va rilevato che, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle
Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza 10/07/2017 n° 16990) “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
Tale pronuncia si pone in linea di continuità con la precedente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. n. 997 del 2010; in senso conf Cass. Civ. n. 6422 del 2017).
Le Sezioni Unite precisano che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. Ovviamente, le spese stragiudiziali restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. In altre parole le spese legali per attività stragiudiziale dovute dal cliente al proprio legale, rientrano a pieno titolo, qualora non eccessive o superflue, nel danno emergente e possono essere oggetto di liquidazione a carico della controparte secondo il generale principio della domanda, ossia se ed in quanto le stesse vengano allegate e provate.
Orbene, come è dato evincere dal tenore dell'atto di citazione, alcuna domanda in tal senso è stata formulata dall'attore, né è stata prodotta documentazione dalla quale si evinca il pagamento dei relativi compensi al difensore;
la relativa domanda, formulata nella nota spese dal difensore , deve considerarsi pertanto inammissibile.
Le spese vive di mediazione invece (cfr. doc. 4 atto citazione- distinta di versamento ) fanno parte delle spese di giudizio e devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza , per il riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso ( cfr. Cass. 5389 del 29.2.24)
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta avendovi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_2
1. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l' , in persona del CP_2 legale rapp.te p.t. a versare in favore di l'importo nella somma complessiva di € Parte_1 36.757,90 (10.000,00 +26.757,90) a titolo di risarcimento danni comprensivo di interessi e rivalutazione calcolati come meglio indicato in parte motiva;
2. Condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di CP_2 [...]
, con distrazione in favore dell'Avv. P.S. delle spese di lite che liquida in € Pt_1
7.616,00 per compensi professionali , oltre spese vive, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa se dovute;
3.Pone definitivamente a carico dell' , le spese di ctu. CP_2
Così deciso in Torre Annunziata, il 13 marzo 2025
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)