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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11960/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Consoli Filippo, in forza di procura speciale in atti Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 24.03.2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.12.1995 in Cambiano (To) tra i Sig.ri e , atto trascritto ai Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Cambiano (To) Numero 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1995, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alle trascrizioni di legge;
- nulla disporre in punto mantenimento tra i coniugi tra loro nonché in capo a questi ed in favore dei figli per quanto in narrativa;
- con vittoria di diritti, onorari e spese di lite oltre al 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.”
Per il P.M.: nulla oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in CAMBIANO il 10/12/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO (atto n. 27, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11.03.2001 e il 26.04.2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti in data 03.04.2023.
Con ricorso depositato il 02.07.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Compariva però in udienza, senza l'assistenza di un difensore.
Entrambe le parti venivano sentite all'udienza del 24.03.2025, all'esito della quale il ricorrente instava per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura necessaria della causa (in relazione alla pronuncia di divorzio) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
pagina 2 di 3 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11960/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Consoli Filippo, in forza di procura speciale in atti Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 24.03.2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.12.1995 in Cambiano (To) tra i Sig.ri e , atto trascritto ai Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Cambiano (To) Numero 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1995, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alle trascrizioni di legge;
- nulla disporre in punto mantenimento tra i coniugi tra loro nonché in capo a questi ed in favore dei figli per quanto in narrativa;
- con vittoria di diritti, onorari e spese di lite oltre al 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.”
Per il P.M.: nulla oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in CAMBIANO il 10/12/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO (atto n. 27, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11.03.2001 e il 26.04.2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti in data 03.04.2023.
Con ricorso depositato il 02.07.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Compariva però in udienza, senza l'assistenza di un difensore.
Entrambe le parti venivano sentite all'udienza del 24.03.2025, all'esito della quale il ricorrente instava per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura necessaria della causa (in relazione alla pronuncia di divorzio) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
pagina 2 di 3 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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