Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RG 543 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. SISINI ENRICO Parte_1 C.F._1
NI RA ) con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
ALBANESE ROSAMARIA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La SI.ra NI continuerà a vivere nella casa familiare insieme alla figlia minorenne che verrà
Per_1 presso la stessa collocata;
3. Il SI. trasferirà, quanto prima, la propria residenza Pt_1 altrove;
4. La figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i
Per_1 genitori;
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia minorenne tra cui quelle relative all'istruzione (andamento
Per_1 scolastico, iscrizione alla scuola, ecc...), all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. A tal fine si impegnano a scambiarsi periodicamente ogni informazione relativa alla figlia e a consultarsi per raggiungere soluzioni condivise nell'ipotesi in cui dovessero insorgere problemi nella sua gestione;
6. Il padre potrà vedere quando lo vorrà, tenendo conto degli
Per_1 impegni della figlia e previo avviso alla mamma almeno 3 giorni prima;
il papà trascorrerà con un fine settimana al mese da comunicare alla madre all'inizio di
Per_1 ciascun mese e, comunque, da definire tenendo conto degli impegni della figlia;
durante le vacanze estive il papà trascorrerà con due settimane non consecutive (1+1)
Per_1 comunicando i periodi esatti alla madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie compatibilmente con i propri impegni
Per_1 scolastici ed extrascolastici, trascorrerà con ciascuno dei genitori una settimana consecutiva includente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali trascorrerà due giorni consecutivi con il papà
Per_1
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7. Il SI. Pt_1 corrisponderà alla SI.ra NI, a titolo di contributo al mantenimento di la Per_1 somma mensile di euro 600,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia da suddividersi secondo il Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara e che di seguito si trascrive: (a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) spese per farmaci prescritti dal pediatra
3) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
5) tickets sanitari;
B (b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
C (c) spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
2) gite scolastiche senza pernottamento;
3) trasporto pubblico o scuolabus;
4) mensa;
5) libri scolastici e materiale di corredo scolastico inizio anno scolastico;
D (d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
E (e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F (f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze;
8. La SI.ra NI percepirà in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli a carico e, per il passato, i coniugi, in collaborazione tra loro, faranno tutto quanto necessario per recuperare le somme arretrate non ancora percepite a seguito di un errore nella comunicazione dell'IBAN;
9. I coniugi sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese che si renderanno necessarie per i due gatti di famiglia che rimarranno collocati nella casa familiare con la moglie e la figlia;
10. L'immobile in comproprietà adibito a casa familiare, sito in
Ferrara alla via Carri 19 e gravato da mutuo cointestato, verrà messo in vendita al compimento della maggiore età della figlia e con il ricavato della vendita i Per_1 coniugi estingueranno la parte di mutuo che in quel momento risulterà ancora dovuta, pagheranno le spese accessorie alla vendita e, detratta, a favore del sig. la Pt_1 somma di € 2.650,00 relativa all'acquisto della cucina anticipato dallo stesso, suddivideranno l'importo residuo nella misura del 63% in favore della SI.ra NI e del 37% in favore del SI. 11. La SI.ra NI potrà locare la porzione di casa Pt_1 adibita a monolocale e trattenere per sé le somme derivanti dalla eventuale locazione rispetto alla quale la stessa si assume ogni conseguente onere – anche fiscale – e responsabilità anche nei confronti del SI. 12. Le spese relative al presente Pt_1 procedimento vengono integralmente compensate tra le parti
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole pagina 2 di 3 IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473– bis.4 c.p.c.;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara.
Ferrara, 29 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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