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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/07/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N° 1022/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, promoSS da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Paola Meloni C.F._1 del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, via Merenda n° 9, presso lo studio del suddetto difensore, - opponente nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...]
Golfarelli n° 7, c.f. , rappresentata e difesa per mandato professionale C.F._2 in atti dall'avv. Rossella Ceccarini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì,
Galleria Mazzini n° 2, presso lo studio del suddetto difensore,
- opposta
CONCLUSIONI: Con “Note scritte autorizzate” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 14 febbraio 2025 l'opponente , riportandosi integralmente alle memorie ex art. Parte_1
183 co. 6° c.p.c. già depositate nel corso del giudizio ed insistendo pertanto anche nelle relative istanze istruttorie, ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declamatorie del caso di legge. In via preliminare: rigettare ogni pretesa richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, n. 132/2021 del 26. 01.2021 – R.G. 44/2021 – reso dal Tribunale di Forlì – DO.SS Giorgia Sartoni in data 25/26.01.2021 e notificato in data 06.03.2021 ex art.140 c.p.c., per i motivi in indicati in atto introduttivo;
In via principale di merito: accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare e/o dichiararsi nullo e/o annullabile e/o inefficace e pertanto privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 132/2021 del 26.01.2021 – R.G. 44/2021 – reso dal Tribunale di Forlì – DO.SS Giorgia Sartoni in data 25/26.01.2021 e notificato in data 06.03.2021 ex art.140 c.p.c. in favore della DO.SS , nata a [...] il [...], residente a [...]
1 Golfarelli n. 7 (CF ), nei confronti della Sig.ra in C.F._3 Parte_1 quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'odierna opponente e per le motivazioni tutte esposte e per quelle che ulteriormente si dedurranno;
In subordinata di merito: Nella denegata ipotesi, di accoglimento anche parziale, delle pretese creditorie della DO.SS , nata Controparte_1
a Lecce il 05.09.1971, residente a [...] (CF ) nei C.F._3 confronti della Sig.ra rideterminarsi gli importi spettanti all'odierna Parte_1 opposta nella minore somma dovuta che eventualmente emergerà in corso di causa e conseguentemente revocarsi e/o dichiararsi nullo, e/o annullabile, e/o inefficace e pertanto privo di ogni effetto giuridico per i motivi di cui in narrativa il decreto ingiuntivo n. 132/2021 del 26. 01.2021 – R.G. 44/2021 – reso dal Tribunale di Forlì – DO.SS Giorgia Sartoni in data 25/26.01.2021 e notificato in data 06.03.2021 ex art.140 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”. Con “Note scritte autorizzate” ex art. 127-ter c.p.c. depositate anch'esse in data 14 febbraio 2025 l'opposta insistendo nelle istanze istruttorie già formulate nel corso Controparte_1 del giudizio, ha così concluso: «Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare l'opposizione per le motivazioni di cui al presente atto e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 132/2021 del 26.01.2021 – R.G. 44/2021 – reso dal Tribunale di Forlì – DO.SS Giorgia Sartoni in data 25/26.01.2021 e notificato in data 06.03.2021 ex art. 140 c.p.c.; 2. condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo conveniva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n° 132/2021 Controparte_1 reso in data 26 gennaio 2021 nell'ambito del procedimento monitorio n° 44/2021 dal Tribunale di Forlì, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 7.117,96 oltre interessi nonché ulteriori spese a titolo di rimborso per compensi professionali. A sostegno della propria domanda l'opponente rappresentava di essere amministratrice condominiale e di aver conferito alla dott.SS in qualità di commercialista, un mandato di assistenza fiscale Controparte_1 nei confronti dei propri condomìni; aggiungeva altresì che, in esecuzione del suddetto incarico,
l'odierna opposta provvedeva periodicamente all'emissione di fatture per le prestazioni eseguite direttamente in capo ai singoli condomìni; tuttavia, a fronte dell'inadempimento di alcuni, richiedeva il pagamento delle relative somme direttamente all'odierna opponente, in qualità di amministratrice condominiale, mediante l'emissione di un avviso di parcella allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Orbene, la evidenziava che la documentazione Pt_1 prodotta nel procedimento monitorio si limitava a tale avviso di parcella, recante l'importo complessivo delle fatture insolute, senza ulteriore allegazione delle singole fatture emesse nei confronti dei condomìni morosi, né tantomeno l'estratto autentico dei registri contabili;
sulla base di tali circostanze contestava la propria legittimazione passiva, Parte_1 sostenendo che l'obbligazione di pagamento gravava esclusivamente sui condomìni destinatari
2 delle prestazioni professionali e deduceva l'inidoneità della documentazione prodotta a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, chiedendone pertanto la revoca per carenza dei presupposti di legge;
chiedeva altresì in via preliminare di rigettare qualsivoglia richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta in favore dell'opposto con domanda riconvenzionale” depositata telematicamente in data 31 agosto 2021
[...] contestando integralmente gli assunti avversari e rilevando l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione nonché la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, esponeva l'opposta che il credito contestato trovava fondamento in un mandato professionale sottoscritto in data 24 ottobre 2018, avente ad oggetto l'assistenza fiscale e l'elaborazione dei dati contabili relativi ad una pluralità di condomìni amministrati dalla tale mandato Pt_1 prevedeva espreSSmente, oltre agli adempimenti ordinari, specifiche prestazioni in favore dei condomìni, con indicazione dettagliata dei relativi compensi;
la rappresentava di avere CP_1 regolarmente eseguito le prestazioni previste dal mandato per gli anni 2019 e 2020, maturando un credito complessivo di € 9.084,60, come da avviso di parcella n° 48 del 23 ottobre 2020 (cfr. doc. n° 5 di parte opposta) e relativo schema riepilogativo (cfr. doc. n° 6 parte opposta); aggiungeva che a seguito di sollecito inviato via e-mail in data 20 ottobre 2020 l'odierna opponente aveva provveduto al pagamento parziale di € 1.966,64, ragione per la quale la residua somma di € 7.117,96, rimasta insoluta, aveva costituito oggetto del ricorso monitorio. Parte opposta contestava altresì la legittimità del mandato professionale allegato all'atto di citazione, eccependone l'intervenuta alterazione rispetto all'originale; in particolare, veniva evidenziata la cancellazione del punto n° 4, relativo agli adempimenti fiscali per i condòmini, nonché la soppressione della clausola contenente la specifica dei compensi per tali adempimenti;
tali circostanze denotavano una grave negligenza nella condotta processuale dell'opponente, la quale costringeva l'odierna convenuta a sostenere oneri difensivi per contrastare un'iniziativa infondata;
pertanto, domandava il risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto dei disagi, degli oneri e delle attività difensive rese neceSSrie dalla condotta processuale della controparte. A seguito del suddetto formale disconoscimento del documento prodotto dall'opponente, il G.I. disponeva l'acquisizione dell'originale ai fini dell'instaurazione del procedimento di verificazione, ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c. In ottemperanza a tale provvedimento Parte_1
depositava dichiarazione sottoscritta dal geom. , con la quale si
[...] CP_2 attestava l'irreperibilità dell'originale del documento in questione, asseritamente andato distrutto a causa dell'evento alluvionale verificatosi nel mese di maggio 2023. Nonostante l'impossibilità di procedere alla verificazione documentale, l'istruttoria proseguiva regolarmente e, in data 7 novembre 2024, venivano escussi i testimoni ammessi. All'esito dell'attività istruttoria la causa veniva rimeSS alle parti per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 220 c.p.c. e venivano all'uopo concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina della domanda di verificazione avanzata da , occorre osservare in Parte_1
3 via preliminare che nel caso di specie il disconoscimento è stato ritualmente effettuato dall'odierna opponente all'udienza ex art. 183 c.p.c. celebrata in data 29 settembre 2021.
Orbene, ritiene il Tribunale che abbia prodotto in giudizio una versione Parte_1 alterata del mandato professionale oggetto di causa, redatta omettendo clausole essenziali nonché introducendo -anche inavvertitamente – elementi formali incongruenti (ad es. indirizzo e-mail errato). Occorre a tale proposito effettuare un'attenta valutazione circa l'autenticità e la genuinità del mandato professionale prodotto da parte opponente, in quanto fondamento del credito sotteso al decreto ingiuntivo impugnato. Dal confronto tra il documento versato agli atti del presente giudizio dalla e quello originariamente utilizzato dalla per Pt_1 CP_1
l'ottenimento del provvedimento monitorio si evidenziano invero plurimi e manifesti elementi di alterazione, tali da inficiare l'efficacia probatoria dello stesso.
Orbene, nella versione del documento prodotta da parte opponente risulta in primis visibilmente omesso il punto n° 4 del mandato (invece presente nella versione prodotta dalla controparte), concernente gli adempimenti fiscali “relativi ai condomini amministrati”; correlativamente è stata artificiosamente eliminata la parte testuale della tabella in cui venivano specificati gli importi e la tempistica di pagamento del compenso spettante per l'invio telematico dei modelli F24 nonché per la predisposizione e l'invio telematico della
Certificazione Unica e del modello 770. Tali modifiche non possono ritenersi marginali né irrilevanti, poiché incidono direttamente sul contenuto patrimoniale del rapporto professionale regolato dal documento. La presenza poi di un errore formale nell'indirizzo e-mail della stampato in calce CP_1 alla prima pagina del documento prodotto da parte opponente (nello specifico, la virgola al posto del punto, e quindi “,it” in luogo di “.it”) indica un'alterazione non organica, sintomo di una manipolazione parziale e per giunta incoerente, verosimilmente frutto di un errore nel riconoscimento del documento originale da parte del software “ocr” impiegato dalla Pt_1 per alterare il mandato professionale. Tale anomalia non si ripete invece nella seconda pagina, la quale – significativamente – è identica alla corrispondente del documento prodotto dall'odierna opposta. Orbene, è noto a tale proposito che il c.d. “pie' di pagina” di un documento di testo redatto tramite il software Word – verosimilmente utilizzato nel caso di specie in quanto pressoché universalmente impiegato per la redazione di analoghi documenti tramite i più comuni personal computer – risulta neceSSriamente identico (alla steSS stregua dell'intestazione) in tutte le pagine, sicché l'anomalia registrata nell'ipotesi in disamina non può che attribuirsi all'incauto uso di un programma di riconoscimento ocr da parte della al fine di alterare la prima pagina del documento originale escludendo ogni riferimento Pt_1 al punto n° 4 dell'incarico. A siffatte conclusioni conduce altresì l'assenza – nel documento prodotto dalla – Pt_1 della tabella già sopra citata (presente invece nella versione del documento allegata all'originario ricorso monitorio e contenente l'elencazione dettagliata degli importi nonché la tempistica di pagamento dei compensi spettanti in favore della professionista), la cui cancellazione (in uno all'eliminazione del soprastante punto n° 4.) è stata graficamente
“compensata” dall'odierna opponente inserendo plurimi e vistosi spazi fra un paragrafo e l'altro, non a caso invece assenti nella seconda pagina del documento, la quale evidentemente
4 non è stata alterata in quanto contenente la sottoscrizione della Si osservi inoltre che, CP_1 pur non essendo presente come detto alcuna tabella nella prima pagina della versione del mandato professionale prodotto da parte opponente, sorprendentemente vi è traccia della parte finale di una tabella all'inizio della seconda pagina, ciò che attribuisce all'evidenza ben maggiore attendibilità alla versione del documento prodotto dalla laddove per CP_1
l'appunto la tabella è perfettamente presente nella prima pagina e prosegue coerentemente in quella successiva.
Del pari, merita attenzione la circostanza che il compenso indicato alla fine della pagina 1 nel documento alterato (€ 300,00 annui) viene preceduto da un elenco puntato, configurazione testuale incoerente per la previsione di una sola voce tariffaria. Tale anomalia induce senz'altro a ritenere che nel documento originale vi fosse almeno un'ulteriore prestazione da elencare, come effettivamente emerge dal documento (evidentemente genuino) depositato dalla CP_1 che include plurime specifiche prestazioni ed i relativi compensi professionali. Si osservi ancora che all'inizio della seconda pagina – come detto, identica in entrambe le versioni del mandato prodotte dalle parti – del documento, subito dopo la parte conclusiva della tabella, è presente un riferimento a plurime voci di compenso professionale (“gli importi su indicati si intendono oltre a a CaSS di Previdenza e IVA di legge”), ciò che costituisce ulteriore indice dell'artificiosa alterazione del documento prodotto da , Parte_1 laddove risulterebbe come detto essere stato pattuito il solo onorario di “€ 300,00. annui, oltre a CaSS di Previdenza e IVA di legge (…) per quanto riguarda i punti da 1 a 3”. È facile peraltro osservare che, se la pattuizione del suddetto compenso di € 300,00 era stata concordata dalle parti alla 1a pagina del mandato professionale con la testuale specificazione “oltre a
CaSS di Previdenza e IVA di legge”, non vi era allora ragione alcuna per ulteriormente precisare all'inizio della pagina immediatamente successiva che “gli importi su indicati si intendono oltre a a CaSS di Previdenza e IVA di legge”; è evidente quindi che detta ultima puntualizzazione si riferisce in realtà ai tre diversi onorari elencati all'interno della tabella (mancante nella versione del documento prodotta dalla ed in relazione ai quali tale Pt_1 specificazione non era stata ancora effettuata. Significativo risulta anche il comportamento processuale dell'opponente, che non ha disconosciuto la versione del mandato prodotta dalla controparte né ha offerto alcuna giustificazione circa l'esistenza di due versioni contrastanti del medesimo documento, pur essendo attrice in senso sostanziale e quindi onerata della prova del credito.
Alla luce di quanto esposto può allora ritenersi – secondo il canone della “preponderanza dell'evidenza” – che il documento prodotto da sia stato alterato in modo Parte_1 sostanziale e non innocuo, pregiudicandone l'efficacia quale prova scritta nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. Alla luce delle discordi dichiarazioni rese all'udienza del 7 novembre 2024 dai testimoni escussi e tenuto conto della decisione assunta nella presente sede, ritiene il Tribunale che vada disposta in questa sede la trasmissione di copia della presente sentenza e del suddetto verbale al Pubblico Ministero in sede, attesa l'evidente falsità della deposizione resa da Tes_1
[nato a [...] il [...], residente in [...]di Classe (RA), via Giovanni da
[...]
Verrazzano n° 60, libero professionista, marito di ma dal 2016 separato “di Parte_1 fatto” dalla steSS, in regime di separazione dei beni dal 2007), il quale ha confermato la
5 genuinità della versione del mandato professionale prodotto nel presente giudizio da parte opponente (aggiungendo di essere stato personalmente “presente in occasione del raggiungimento dell'accordo e della sottoscrizione del mandato”), circostanza tuttavia che deve ritenersi senz'altro esclusa per le ragioni già sopra diffusamente esposte. Non si ritiene invece di dovere adottare analoga misura nei confronti di , la quale nella CP_3 medesima udienza ha comunque precisato di non essere stata “presente in occasione della redazione e della sottoscrizione del suddetto mandato di assistenza fiscale”, avendoglielo la consegnato solo “successivamente (…) per farne una copia e per apporlo Pt_1 nell'archivio dello studio”, sicché fu solo in quell'occasione che la teste ebbe modo di leggerlo. Avuto riguardo ai plurimi elementi di giudizio già sopra analizzati ritiene il Tribunale superflua l'effettuazione degli approfondimenti istruttori sollecitati da entrambe le parti anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'istanza di verificazione avanzata dall'opponente non può pertanto Parte_1 trovare accoglimento nella presente sede per le plurime ragioni sinora diffusamente evidenziate. Le spese del presente sub-procedimento di verificazione seguono la soccombenza della e – in difetto di notula – si liquidano come in dispositivo in favore dell'opposta Pt_1 [...] in applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° CP_1
55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della materia che ha costituito specifico oggetto del presente sub-procedimento e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento. Ritiene infine il Tribunale che la delibazione dell'istanza ex art. 96 co. 1° c.p.c. formulata in atti da parte opposta vada vagliata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo nel procedimento incidentale di verificazione ex art. 216 c.p.c. promosso da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni diversa eccezione, domanda ed istanza – anche Controparte_1 istruttoria – relativa nello specifico al presente giudizio incidentale, così dispone: rigetta l'istanza di verificazione formulata da con riferimento al Parte_1 contratto allegato dalla predetta quale documento n° 2, attesa l'accertata non genuinità del medesimo;
condanna alla refusione delle spese processuali del presente sub- Parte_1 procedimento incidentale in favore di spese che liquida nel complessivo Controparte_1 importo di € 4.420,00 (di cui € 840,00 per la fase di studio, € 680,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio dello scrivente Giudice e fiSS per la nuova comparizione delle parti innanzi a sé e la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'udienza del 30 marzo 2026, ore 10:30; 6 dispone trasmettersi copia della presente sentenza e del verbale dell'udienza del 7 novembre 2024 al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla deposizione resa dal teste , meglio generalizzato in parte motiva;
Testimone_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Forlì, 24 luglio 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, promoSS da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Paola Meloni C.F._1 del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, via Merenda n° 9, presso lo studio del suddetto difensore, - opponente nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...]
Golfarelli n° 7, c.f. , rappresentata e difesa per mandato professionale C.F._2 in atti dall'avv. Rossella Ceccarini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì,
Galleria Mazzini n° 2, presso lo studio del suddetto difensore,
- opposta
CONCLUSIONI: Con “Note scritte autorizzate” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 14 febbraio 2025 l'opponente , riportandosi integralmente alle memorie ex art. Parte_1
183 co. 6° c.p.c. già depositate nel corso del giudizio ed insistendo pertanto anche nelle relative istanze istruttorie, ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declamatorie del caso di legge. In via preliminare: rigettare ogni pretesa richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, n. 132/2021 del 26. 01.2021 – R.G. 44/2021 – reso dal Tribunale di Forlì – DO.SS Giorgia Sartoni in data 25/26.01.2021 e notificato in data 06.03.2021 ex art.140 c.p.c., per i motivi in indicati in atto introduttivo;
In via principale di merito: accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare e/o dichiararsi nullo e/o annullabile e/o inefficace e pertanto privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 132/2021 del 26.01.2021 – R.G. 44/2021 – reso dal Tribunale di Forlì – DO.SS Giorgia Sartoni in data 25/26.01.2021 e notificato in data 06.03.2021 ex art.140 c.p.c. in favore della DO.SS , nata a [...] il [...], residente a [...]
1 Golfarelli n. 7 (CF ), nei confronti della Sig.ra in C.F._3 Parte_1 quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'odierna opponente e per le motivazioni tutte esposte e per quelle che ulteriormente si dedurranno;
In subordinata di merito: Nella denegata ipotesi, di accoglimento anche parziale, delle pretese creditorie della DO.SS , nata Controparte_1
a Lecce il 05.09.1971, residente a [...] (CF ) nei C.F._3 confronti della Sig.ra rideterminarsi gli importi spettanti all'odierna Parte_1 opposta nella minore somma dovuta che eventualmente emergerà in corso di causa e conseguentemente revocarsi e/o dichiararsi nullo, e/o annullabile, e/o inefficace e pertanto privo di ogni effetto giuridico per i motivi di cui in narrativa il decreto ingiuntivo n. 132/2021 del 26. 01.2021 – R.G. 44/2021 – reso dal Tribunale di Forlì – DO.SS Giorgia Sartoni in data 25/26.01.2021 e notificato in data 06.03.2021 ex art.140 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”. Con “Note scritte autorizzate” ex art. 127-ter c.p.c. depositate anch'esse in data 14 febbraio 2025 l'opposta insistendo nelle istanze istruttorie già formulate nel corso Controparte_1 del giudizio, ha così concluso: «Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare l'opposizione per le motivazioni di cui al presente atto e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 132/2021 del 26.01.2021 – R.G. 44/2021 – reso dal Tribunale di Forlì – DO.SS Giorgia Sartoni in data 25/26.01.2021 e notificato in data 06.03.2021 ex art. 140 c.p.c.; 2. condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo conveniva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n° 132/2021 Controparte_1 reso in data 26 gennaio 2021 nell'ambito del procedimento monitorio n° 44/2021 dal Tribunale di Forlì, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 7.117,96 oltre interessi nonché ulteriori spese a titolo di rimborso per compensi professionali. A sostegno della propria domanda l'opponente rappresentava di essere amministratrice condominiale e di aver conferito alla dott.SS in qualità di commercialista, un mandato di assistenza fiscale Controparte_1 nei confronti dei propri condomìni; aggiungeva altresì che, in esecuzione del suddetto incarico,
l'odierna opposta provvedeva periodicamente all'emissione di fatture per le prestazioni eseguite direttamente in capo ai singoli condomìni; tuttavia, a fronte dell'inadempimento di alcuni, richiedeva il pagamento delle relative somme direttamente all'odierna opponente, in qualità di amministratrice condominiale, mediante l'emissione di un avviso di parcella allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Orbene, la evidenziava che la documentazione Pt_1 prodotta nel procedimento monitorio si limitava a tale avviso di parcella, recante l'importo complessivo delle fatture insolute, senza ulteriore allegazione delle singole fatture emesse nei confronti dei condomìni morosi, né tantomeno l'estratto autentico dei registri contabili;
sulla base di tali circostanze contestava la propria legittimazione passiva, Parte_1 sostenendo che l'obbligazione di pagamento gravava esclusivamente sui condomìni destinatari
2 delle prestazioni professionali e deduceva l'inidoneità della documentazione prodotta a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, chiedendone pertanto la revoca per carenza dei presupposti di legge;
chiedeva altresì in via preliminare di rigettare qualsivoglia richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta in favore dell'opposto con domanda riconvenzionale” depositata telematicamente in data 31 agosto 2021
[...] contestando integralmente gli assunti avversari e rilevando l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione nonché la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, esponeva l'opposta che il credito contestato trovava fondamento in un mandato professionale sottoscritto in data 24 ottobre 2018, avente ad oggetto l'assistenza fiscale e l'elaborazione dei dati contabili relativi ad una pluralità di condomìni amministrati dalla tale mandato Pt_1 prevedeva espreSSmente, oltre agli adempimenti ordinari, specifiche prestazioni in favore dei condomìni, con indicazione dettagliata dei relativi compensi;
la rappresentava di avere CP_1 regolarmente eseguito le prestazioni previste dal mandato per gli anni 2019 e 2020, maturando un credito complessivo di € 9.084,60, come da avviso di parcella n° 48 del 23 ottobre 2020 (cfr. doc. n° 5 di parte opposta) e relativo schema riepilogativo (cfr. doc. n° 6 parte opposta); aggiungeva che a seguito di sollecito inviato via e-mail in data 20 ottobre 2020 l'odierna opponente aveva provveduto al pagamento parziale di € 1.966,64, ragione per la quale la residua somma di € 7.117,96, rimasta insoluta, aveva costituito oggetto del ricorso monitorio. Parte opposta contestava altresì la legittimità del mandato professionale allegato all'atto di citazione, eccependone l'intervenuta alterazione rispetto all'originale; in particolare, veniva evidenziata la cancellazione del punto n° 4, relativo agli adempimenti fiscali per i condòmini, nonché la soppressione della clausola contenente la specifica dei compensi per tali adempimenti;
tali circostanze denotavano una grave negligenza nella condotta processuale dell'opponente, la quale costringeva l'odierna convenuta a sostenere oneri difensivi per contrastare un'iniziativa infondata;
pertanto, domandava il risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto dei disagi, degli oneri e delle attività difensive rese neceSSrie dalla condotta processuale della controparte. A seguito del suddetto formale disconoscimento del documento prodotto dall'opponente, il G.I. disponeva l'acquisizione dell'originale ai fini dell'instaurazione del procedimento di verificazione, ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c. In ottemperanza a tale provvedimento Parte_1
depositava dichiarazione sottoscritta dal geom. , con la quale si
[...] CP_2 attestava l'irreperibilità dell'originale del documento in questione, asseritamente andato distrutto a causa dell'evento alluvionale verificatosi nel mese di maggio 2023. Nonostante l'impossibilità di procedere alla verificazione documentale, l'istruttoria proseguiva regolarmente e, in data 7 novembre 2024, venivano escussi i testimoni ammessi. All'esito dell'attività istruttoria la causa veniva rimeSS alle parti per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 220 c.p.c. e venivano all'uopo concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina della domanda di verificazione avanzata da , occorre osservare in Parte_1
3 via preliminare che nel caso di specie il disconoscimento è stato ritualmente effettuato dall'odierna opponente all'udienza ex art. 183 c.p.c. celebrata in data 29 settembre 2021.
Orbene, ritiene il Tribunale che abbia prodotto in giudizio una versione Parte_1 alterata del mandato professionale oggetto di causa, redatta omettendo clausole essenziali nonché introducendo -anche inavvertitamente – elementi formali incongruenti (ad es. indirizzo e-mail errato). Occorre a tale proposito effettuare un'attenta valutazione circa l'autenticità e la genuinità del mandato professionale prodotto da parte opponente, in quanto fondamento del credito sotteso al decreto ingiuntivo impugnato. Dal confronto tra il documento versato agli atti del presente giudizio dalla e quello originariamente utilizzato dalla per Pt_1 CP_1
l'ottenimento del provvedimento monitorio si evidenziano invero plurimi e manifesti elementi di alterazione, tali da inficiare l'efficacia probatoria dello stesso.
Orbene, nella versione del documento prodotta da parte opponente risulta in primis visibilmente omesso il punto n° 4 del mandato (invece presente nella versione prodotta dalla controparte), concernente gli adempimenti fiscali “relativi ai condomini amministrati”; correlativamente è stata artificiosamente eliminata la parte testuale della tabella in cui venivano specificati gli importi e la tempistica di pagamento del compenso spettante per l'invio telematico dei modelli F24 nonché per la predisposizione e l'invio telematico della
Certificazione Unica e del modello 770. Tali modifiche non possono ritenersi marginali né irrilevanti, poiché incidono direttamente sul contenuto patrimoniale del rapporto professionale regolato dal documento. La presenza poi di un errore formale nell'indirizzo e-mail della stampato in calce CP_1 alla prima pagina del documento prodotto da parte opponente (nello specifico, la virgola al posto del punto, e quindi “,it” in luogo di “.it”) indica un'alterazione non organica, sintomo di una manipolazione parziale e per giunta incoerente, verosimilmente frutto di un errore nel riconoscimento del documento originale da parte del software “ocr” impiegato dalla Pt_1 per alterare il mandato professionale. Tale anomalia non si ripete invece nella seconda pagina, la quale – significativamente – è identica alla corrispondente del documento prodotto dall'odierna opposta. Orbene, è noto a tale proposito che il c.d. “pie' di pagina” di un documento di testo redatto tramite il software Word – verosimilmente utilizzato nel caso di specie in quanto pressoché universalmente impiegato per la redazione di analoghi documenti tramite i più comuni personal computer – risulta neceSSriamente identico (alla steSS stregua dell'intestazione) in tutte le pagine, sicché l'anomalia registrata nell'ipotesi in disamina non può che attribuirsi all'incauto uso di un programma di riconoscimento ocr da parte della al fine di alterare la prima pagina del documento originale escludendo ogni riferimento Pt_1 al punto n° 4 dell'incarico. A siffatte conclusioni conduce altresì l'assenza – nel documento prodotto dalla – Pt_1 della tabella già sopra citata (presente invece nella versione del documento allegata all'originario ricorso monitorio e contenente l'elencazione dettagliata degli importi nonché la tempistica di pagamento dei compensi spettanti in favore della professionista), la cui cancellazione (in uno all'eliminazione del soprastante punto n° 4.) è stata graficamente
“compensata” dall'odierna opponente inserendo plurimi e vistosi spazi fra un paragrafo e l'altro, non a caso invece assenti nella seconda pagina del documento, la quale evidentemente
4 non è stata alterata in quanto contenente la sottoscrizione della Si osservi inoltre che, CP_1 pur non essendo presente come detto alcuna tabella nella prima pagina della versione del mandato professionale prodotto da parte opponente, sorprendentemente vi è traccia della parte finale di una tabella all'inizio della seconda pagina, ciò che attribuisce all'evidenza ben maggiore attendibilità alla versione del documento prodotto dalla laddove per CP_1
l'appunto la tabella è perfettamente presente nella prima pagina e prosegue coerentemente in quella successiva.
Del pari, merita attenzione la circostanza che il compenso indicato alla fine della pagina 1 nel documento alterato (€ 300,00 annui) viene preceduto da un elenco puntato, configurazione testuale incoerente per la previsione di una sola voce tariffaria. Tale anomalia induce senz'altro a ritenere che nel documento originale vi fosse almeno un'ulteriore prestazione da elencare, come effettivamente emerge dal documento (evidentemente genuino) depositato dalla CP_1 che include plurime specifiche prestazioni ed i relativi compensi professionali. Si osservi ancora che all'inizio della seconda pagina – come detto, identica in entrambe le versioni del mandato prodotte dalle parti – del documento, subito dopo la parte conclusiva della tabella, è presente un riferimento a plurime voci di compenso professionale (“gli importi su indicati si intendono oltre a a CaSS di Previdenza e IVA di legge”), ciò che costituisce ulteriore indice dell'artificiosa alterazione del documento prodotto da , Parte_1 laddove risulterebbe come detto essere stato pattuito il solo onorario di “€ 300,00. annui, oltre a CaSS di Previdenza e IVA di legge (…) per quanto riguarda i punti da 1 a 3”. È facile peraltro osservare che, se la pattuizione del suddetto compenso di € 300,00 era stata concordata dalle parti alla 1a pagina del mandato professionale con la testuale specificazione “oltre a
CaSS di Previdenza e IVA di legge”, non vi era allora ragione alcuna per ulteriormente precisare all'inizio della pagina immediatamente successiva che “gli importi su indicati si intendono oltre a a CaSS di Previdenza e IVA di legge”; è evidente quindi che detta ultima puntualizzazione si riferisce in realtà ai tre diversi onorari elencati all'interno della tabella (mancante nella versione del documento prodotta dalla ed in relazione ai quali tale Pt_1 specificazione non era stata ancora effettuata. Significativo risulta anche il comportamento processuale dell'opponente, che non ha disconosciuto la versione del mandato prodotta dalla controparte né ha offerto alcuna giustificazione circa l'esistenza di due versioni contrastanti del medesimo documento, pur essendo attrice in senso sostanziale e quindi onerata della prova del credito.
Alla luce di quanto esposto può allora ritenersi – secondo il canone della “preponderanza dell'evidenza” – che il documento prodotto da sia stato alterato in modo Parte_1 sostanziale e non innocuo, pregiudicandone l'efficacia quale prova scritta nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. Alla luce delle discordi dichiarazioni rese all'udienza del 7 novembre 2024 dai testimoni escussi e tenuto conto della decisione assunta nella presente sede, ritiene il Tribunale che vada disposta in questa sede la trasmissione di copia della presente sentenza e del suddetto verbale al Pubblico Ministero in sede, attesa l'evidente falsità della deposizione resa da Tes_1
[nato a [...] il [...], residente in [...]di Classe (RA), via Giovanni da
[...]
Verrazzano n° 60, libero professionista, marito di ma dal 2016 separato “di Parte_1 fatto” dalla steSS, in regime di separazione dei beni dal 2007), il quale ha confermato la
5 genuinità della versione del mandato professionale prodotto nel presente giudizio da parte opponente (aggiungendo di essere stato personalmente “presente in occasione del raggiungimento dell'accordo e della sottoscrizione del mandato”), circostanza tuttavia che deve ritenersi senz'altro esclusa per le ragioni già sopra diffusamente esposte. Non si ritiene invece di dovere adottare analoga misura nei confronti di , la quale nella CP_3 medesima udienza ha comunque precisato di non essere stata “presente in occasione della redazione e della sottoscrizione del suddetto mandato di assistenza fiscale”, avendoglielo la consegnato solo “successivamente (…) per farne una copia e per apporlo Pt_1 nell'archivio dello studio”, sicché fu solo in quell'occasione che la teste ebbe modo di leggerlo. Avuto riguardo ai plurimi elementi di giudizio già sopra analizzati ritiene il Tribunale superflua l'effettuazione degli approfondimenti istruttori sollecitati da entrambe le parti anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'istanza di verificazione avanzata dall'opponente non può pertanto Parte_1 trovare accoglimento nella presente sede per le plurime ragioni sinora diffusamente evidenziate. Le spese del presente sub-procedimento di verificazione seguono la soccombenza della e – in difetto di notula – si liquidano come in dispositivo in favore dell'opposta Pt_1 [...] in applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° CP_1
55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della materia che ha costituito specifico oggetto del presente sub-procedimento e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento. Ritiene infine il Tribunale che la delibazione dell'istanza ex art. 96 co. 1° c.p.c. formulata in atti da parte opposta vada vagliata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo nel procedimento incidentale di verificazione ex art. 216 c.p.c. promosso da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni diversa eccezione, domanda ed istanza – anche Controparte_1 istruttoria – relativa nello specifico al presente giudizio incidentale, così dispone: rigetta l'istanza di verificazione formulata da con riferimento al Parte_1 contratto allegato dalla predetta quale documento n° 2, attesa l'accertata non genuinità del medesimo;
condanna alla refusione delle spese processuali del presente sub- Parte_1 procedimento incidentale in favore di spese che liquida nel complessivo Controparte_1 importo di € 4.420,00 (di cui € 840,00 per la fase di studio, € 680,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio dello scrivente Giudice e fiSS per la nuova comparizione delle parti innanzi a sé e la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'udienza del 30 marzo 2026, ore 10:30; 6 dispone trasmettersi copia della presente sentenza e del verbale dell'udienza del 7 novembre 2024 al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla deposizione resa dal teste , meglio generalizzato in parte motiva;
Testimone_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Forlì, 24 luglio 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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