Ordinanza cautelare 18 marzo 2024
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 04/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2024, proposto da Alta Capital 11 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna e Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, Servizio 3 “Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile, Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
- del decreto dell''Assessore dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 410/GAB del 13 dicembre 2023, notificato alla società con pec del 15 dicembre 2023, con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla società, riguardante un impianto agrivoltaico integrato ecocompatibile, e relative opere accessorie, da realizzare nel Comune di Nicosia (EN);
- ove occorra e per quanto di ragione, del Parere Istruttorio Conclusivo n. 524/2023 del 21 settembre 2023, con cui la Commissione Tecnica Specialistica ha espresso parere sfavorevole di compatibilità ambientale del progetto;
- ove occorra e per quanto di ragione, del parere preventivo endoprocedimentale alla VIncA prot. n. 236082 del 4 aprile 2023 emesso dal Servizio 3 del Dipartimento Ambiente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha esposto:
- di avere presentato al Servizio 1 del Dipartimento Ambiente dell’Assessorato regionale (di seguito “DRA”) istanza per l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) nell’ambito del procedimento volto al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (“PAUR”), ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di un “impianto agrivoltaico integrato ecocompatibile di potenza 90 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio da realizzarsi nel comune di Nicosia (EN) in c.da Monaco”;
- i terreni individuati per l’installazione del progetto non ricadono in zone della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS) e, da un punto di vista agronomico, versano in parte in stato di abbandono e, per altra parte, si presentano incolti e lasciati al pascolo, ovvero deteriorati;
- con il provvedimento impugnato l’amministrazione regionale intimata ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla società, riguardante un impianto agrivoltaico integrato ecocompatibile, e relative opere accessorie, da realizzare nel Comune di Nicosia.
Avverso tale provvedimento di diniego, la parte ricorrente ha proposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990 ss.mm.ii. come recepita in sicilia dall’art. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. – violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie partecipative del giusto procedimento.
Con tale motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto gravato nella parte in cui ha recepito le argomentazioni e le conclusioni del PIC reso dal proprio organo tecnico, trascurando totalmente di considerare i contributi trasmessi dalla società ricorrente nell’ambito del procedimento per contestare puntualmente i profili di criticità rilevati dalla CTS nel PII (piano interlocutorio intermedio) prima e nel PIC (parere istruttorio conclusivo).
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241/1990 ss.mm.ii. come recepita in Sicilia dall’art. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. – violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità.
Con tale motivo, parte ricorrente ribadisce l’omessa valutazione da parte della P.A. delle osservazioni presentate sottolineando come tale vizio del contraddittorio sia refluito in plurimi aspetti della motivazione.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 97 cost. – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio di massima diffusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili – violazione del principio di integrazione delle tutele di cui all’art. 11 del trattato sul funzionamento dell’unione europea e all’art. 3- quater del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma non depositando alcuna documentazione.
All’udienza del 23 ottobre 2024, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.
Dal tenore del provvedimento impugnato e in assenza di specifiche difese articolate dalla P.A. (regolarmente costituitasi in giudizio) il primo motivo di ricorso è fondato.
Invero, seppure la motivazione del provvedimento adottato non debba confutare in modo puntuale le osservazioni inviate dal privato (Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7933), è altrettanto vero che, a fronte di questioni connotate da alta discrezionalità tecnica, dal tenore complessivo delle argomentazioni spese dalla P.A. è necessario potere evincere una qualche forma di effettivo esame delle ragioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio.
Nel caso di specie, invero, non solo l’amministrazione regionale – pur costituendosi in giudizio - non ha comprovato di avere tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente, omettendo di depositare gli atti del procedimento ex art. 46 c.p.a., ma altresì dal parere CTS n. 524/2023 – che funge da motivazione per relationem del provvedimento impugnato – si prospetta l’assoluta valenza ostativa delle seguenti circostanze:
l’impossibilità di definire l’area come zona agricola degradata;
le aree interessate dall’intervento ricadono in Nodi RES e zone Cuscinetto, come si evince chiaramente dalla Carta della Rete Ecologica, zone che mettono in relazione il vicino sito di Rete Natura 2000 e che costituiscono dei sottosistemi, funzionali anche al loro sviluppo secondo la struttura delineata nella rete ecologica;
la criticità n. 38 del PII n. 166/2022, in considerazione del parere preliminare sulla VincA contrario espresso dal Servizio 3 del DRA,
che le aree dove verranno posizionate le strutture risultano parzialmente interessate da vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali (corsi d’acqua), non riconducibili alla declaratoria delle “aree idonee” di cui all’articolo 20 del d.lgs. 199/2021 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 8 lettera c- quater );
che sono chiare le opere di mitigazione che si intende adottare (un buffer zone tra i due impianti);
che il sito di ReteNatura 2000 più vicino all’area interessata dall’impianto fotovoltaico in progetto è il ZSC ITA060006 “Monte Sambughetti, Monte Campanito” distante circa 750 metri nonché in connessione ecologica con quest’ultimo;
che i benefici ambientali attesi dalla realizzazione dell’impianto, non risultano proporzionati agli impatti significativamente negativi potenzialmente indotti nei confronti delle componenti ambientali.
Con riferimento a tali circostanze, il Collegio:
- quanto ai motivi ostativi sub a), b), c), e), f) e g) – rileva come nelle osservazioni depositate dalla ricorrente (e inoltrate alla P.A. via PEC il 13 dicembre 2023) emergano profili valutativi su tali questioni con riferimento a soluzioni alternative o a misure in grado (astrattamente) di superare le criticità evidenziate dalla P.A.
Il provvedimento impugnato e richiamato il parere conclusivo del CTS non forniscono adeguata motivazione a fronte dell’ampia discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare, costituendo così l’evidente sintomo della mancanza di un’effettiva valutazione di tali argomentazioni.
Inoltre, quanto al motivo ostativo sub. b) appare la mera esistenza “Nodi RES” o “zone Cuscinetto” non può essere considerata automaticamente ostativa alla installazione di impianti FER;
- quanto a quello sub. c) deve evidenziare come sia costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ L’art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. Lgs. 199/2021 definisce le aree “idonee” richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree “non idonee”, per le quali viceversa il comma 7 espressamente statuisce che “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”: nel caso di specie, al contrario, la Soprintendenza fonda il proprio parere negativo anche sul rilievo che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto non rientra per l’intera estensione tra le aree idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici, essendo ricompresa nella fascia dei 500 metri di un’area tutelata, operando così una lettura non appropriata della disposizione sopra evocata (cfr. sentenza sez. V – 23/5/2024 n. 1730). La norma è invero chiara nello stabilire che la mancata inclusione tra le aree idonee non implica l’automatica qualificazione dell’area di sedime dell’impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all’installazione dell’impianto FER. Ciò, del resto, è coerente con la considerazione per cui in materia di autorizzazione alla installazione di impianti solo la riserva di procedimento amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (cfr. sentenza Sez. V – 6/5/2024 n. 1508 e i precedenti ivi richiamati). L’impostazione sopra predetta è suffragata dalle pronunce recenti del Consiglio di Stato, che pongono l’accento sul favor per la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili del diritto euro-unitario e nazionale, e sull’inesistenza di una primazia dell’interesse a protezione degli interessi paesaggistici” (T.a.r. per la Sicilia, sentenza 26 agosto 2023, n. 2482). Alla luce di tali argomentazioni, quindi, il mero richiamo alla predetta condizione operato nel parere del CTS – senza una specifica motivazione – non può essere sufficiente a precludere l’esito positivo della procedura.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.
La peculiarità della vicenda sottesa legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2024 e del 27 novembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO