Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e difesa da: avv.ti MUGGIA STEFANO e DI Parte_1
GIORGI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici elettivamente domicilia, ope legis;
-appellato-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/1981, lavoro/prev.; appello avverso la sentenza n. 123/2023 del 04/07/2023, emessa dal Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 03/04/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/01/2024 la ha impugnato la sentenza Parte_1
indicata in oggetto, pronunciata il 04/07/2023, depositata in pari data e non notificata, con la
06/12/2021 limitatamente alla parte (violazione n. 3) in cui le si ingiungeva il pagamento della somma di €. 16.200,00 per violazione dell'art. 3 c. 3 d.l. n. 12/2002, relativamente all'impiego dei lavoratori e , nel periodo dal 01/08/2019 al Persona_1 Persona_2
18/09/2019, senza preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro.
L'impugnata sentenza ha respinto l'opposizione ritenendo che: i detti lavoratori, pur formalmente dipendenti di altra impresa, la Boglione s.c.r.l., avevano lavorato per l'odierna appellante quantomeno dal 01/08/2019 il , e dal 03/09/2019 il all'insaputa Per_2 Per_1
della formale datrice di lavoro, svolgendo mansioni di operai edili, addetti a lavorazioni di costruzione di pareti in cartongesso con orario di lavoro fisso, ciò che, in mancanza di concreti elementi in senso contrario, lasciava ritenere trattarsi di rapporto di lavoro Con subordinato;
l'entità della sanzione comminata, pur quantificata dall' procedente con riferimento a rapporti di lavoro iniziati in data 01/08/2019 per entrambi i lavoratori, era comunque adeguata alle violazioni accertate.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, articolando i seguenti motivi:
1. illegittima ed immotivata non ammissione della prova testimoniale richiesta al fine di accertare se fosse o meno esistente un rapporto di lavoro subordinato;
2. errata valutazione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interessati, i quali avevano fatto riferimento ad attività svolta per la Boglione s.c.r.l., e relativamente al cantiere aperto da essa appellante non avevano fatto alcun riferimento a fissazione di orari di lavoro, pagamento di retribuzione ed esercizio di poteri organizzativi e direttivi da parte di essa appellante, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non vi era prova del requisito della subordinazione;
3. errata valutazione della congruità della sanzione applicata, essendosi trattato di pochissimi giorni di lavoro, in quanto il ed il per fare un favore all'ex datore di lavoro, Per_2 Per_1
avevano deciso di trascorrere alcuni giorni di ferie per aiutarlo, ed il era stato Per_2 all'estero dal 4 al 16 agosto 2019, sicché, in caso di sussistenza della violazione, andava applicata la sanzione minima.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa ammissione della prova testimoniale richiesta, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti in primo grado, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Come si rileva dal verbale ispettivo n. RM00000/2020-170-01 del 15/01/2020 in atti, su cui l'ordinanza ingiunzione opposta è basata, all'odierna appellante è contestata l'irregolare occupazione dal 01/08/2019 al 18/09/2019, presso il cantiere aperto in alla via F.P. CP_1
Tosti, senza preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro, dei lavoratori e , dipendenti di altra azienda (la Boglione s.r.l.) ma, in quel Persona_1 Persona_2
periodo, asseritamente in aspettativa.
Contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le fonti di prova risultanti dagli accertamenti ispettivi sono equivoche: da un lato i lavoratori interessati, sentiti il 18/09/2019, hanno riferito che stavano lavorando per la Boglione s.r.l., anche in riferimento al cantiere oggetto dell'accertamento, da tre settimane circa (quindi dall'inizio di settembre) il da Per_1 due mesi circa (quindi dalla metà di luglio) il;
dall'altro legale Per_2 Persona_3 rappresentante dell'appellante, ha riferito di avere utilizzato i due lavoratori all'insaputa della loro datrice di lavoro, ma solo dal 08/09/2019; inoltre, gli ispettori procedenti hanno attestato di avere accertato che al momento dell'accesso ispettivo i citati lavoratori erano in aspettativa dalla Boglione, ma senza specificare le fonti di tale accertamento, e dai fogli paga dei lavoratori medesimi, emessi dalla Boglione, si rileva che essi nell'agosto 2019 non hanno prestato attività (non sono riportate né ore di lavoro né ferie), e nel luglio 2019 e nel settembre
2019 hanno fruito di ferie per 12 giorni per ciascun mese e per il resto hanno prestato attività lavorativa (ciò che contrasta sia con le dichiarazioni del , ove riferisce di avere Per_2
lavorato nel cantiere dell'appellante dalla metà di luglio, sia con le attestazioni ispettive, non essendovi indicati periodi di aspettativa in corso alla data dell'accertamento).
Le risultanze esaminate, pertanto, contrastano sia quanto all'imputazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati all'accertamento ispettivo, sia quanto ai periodi di lavoro, ciò che influisce sia sulla sussistenza della violazione contestata, sia, in ogni caso, sull'entità della sanzione, che è quantificata dall'art. 3 c. 3 d.l. n. 12/2002 in base alle giornate di lavoro, con conseguente assoluta erroneità delle statuizioni dell'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene comunque adeguata la sanzione comminata indipendentemente dall'accertamento della data di instaurazione dei rapporti di lavoro e delle giornate effettivamente lavorate.
Per tali motivi, contrariamente all'impugnata sentenza, le risultanze ispettive non possono ritenersi sufficienti ai fini della decisione, sicché questa Corte ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti in primo grado, quanto ai capitoli rilevanti per l'accertamento delle circostanze di cui sopra.
I citati e , sentiti quali testi, hanno riferito di avere lavorato presso il cantiere in Per_1 Per_2
oggetto dell'accertamento ispettivo, non per l'appellante, ma per la Boglione, CP_1 propria datrice di lavoro all'epoca, solo per 7 o 8 giorni nel settembre 2019, su disposizione del responsabile della datrice, di nome , occupandosi del montaggio di pareti in Tes_1
cartongesso, sotto la supervisione del geometra della datrice, che era presente in cantiere, precisando che il non era interessato ai lavori del cantiere. Il ha precisato che il Per_3 Per_2
si limitò ad accompagnare lui ed il in cantiere, e che in sede ispettiva aveva Per_3 Per_1
riferito di avere lavorato nel cantiere da due mesi circa solo perché sapeva che il cantiere era aperto da allora, ma ha ribadito di avervi lavorato solo per una settimana circa a settembre
2019.
All'esito delle dichiarazioni dei testi, il ha spontaneamente dichiarato, in relazione a Per_3
quanto riferito in sede ispettiva, di essersi limitato ad accompagnare il e il a Per_1 Per_2
ove dovevano lavorare in un cantiere della Boglione, su richiesta di CP_1 Persona_4
che era uno dei responsabili della Boglione, e di avere riferito di aver condotto i due
[...]
predetti in cantiere ad insaputa del responsabile della Boglione perché non voleva coinvolgerlo, pensando che così non gli avrebbe creato problemi.
Va inoltre osservato che dai fogli paga dei lavoratori non risulta la fruizione di ferie o il collocamento in aspettativa al momento degli accertamenti ispettivi, ed essi hanno concordemente riferito di avere fruito di ferie nel mese di agosto, mentre gli ispettori procedenti non hanno in alcun modo specificato su quali fonti o risultanze abbiano accertato il collocamento in aspettativa, sicché l'attestazione, per la sua genericità, non può integrare accertamento di natura fidefacente (cfr. Cass. Sez. L. n. 23252 del 28/08/2024 rv. 672193 -
01).
In base a tali risultanze, e soprattutto in considerazione di quanto precisato dai lavoratori interessati, ritiene la Corte, diversamente dall'impugnata sentenza, che i rapporti di lavoro per cui è causa non possano in alcun modo essere ricondotti all'appellante, e che di contro i citati lavoratori abbiano operato, anche presso il cantiere aperto dall'appellante in in base CP_1
a specifiche istruzioni e direttive dei preposti aziendali della società alle cui dipendenze lavoravano in quel periodo, con rapporti di lavoro formalizzati.
La violazione amministrativa contestata agli appellanti è quindi insussistente, con conseguente fondatezza del relativo motivo di opposizione e di appello. Di contro, tenuto conto che il cantiere per cui è causa era stato aperto dall'appellante, come risulta dalla relativa denuncia INAIL (cfr. doc. 5 primo grado), sicché quanto dichiarato dal
è del tutto falso, è evidente che, nella fattispecie, si sia trattato di distacco dei citati Per_3
lavoratori, inviati dai preposti della propria datrice di lavoro ad operare presso il cantiere dell'appellante, senza che ne risulti la comunicazione prescritta ex art. 4 bis c. 5 d.lgs. n.
181/2000, con conseguente integrazione della relativa violazione, sanzionata dall'art. 19 c. 3
d.lgs. n. 276/2003.
Trattandosi di fatto diverso da quello contestato con l'ordinanza ingiunzione opposta, non può però procedersi a riqualificazione (cfr. Cass. Sez. L. nn. 14698 del 16/10/2002 rv. 557937 –
01 e 24082 del 07/09/2021 rv. 662172 - 01; Cass. Sez. U. n. 23318 del 04/11/2009 rv.
609819).
In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'ordinanza ingiunzione opposta, limitatamente alla sanzione oggetto di opposizione ed alla posizione dell'odierna appellante, va annullata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 123/2023 in data 04/07/2023 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione n. 245/2021 emessa il 14/10/2021 dal Capo dell'
[...]
, opposta, limitatamente alla sanzione irrogata per la Controparte_1 violazione indicata al n. 3 dell'atto, ed alla posizione dell'appellante; condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 2.000,00 per compensi, oltre rimborsi (15%),
IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado, in €. 2.500,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 03/04/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -