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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr.MicheleMagliulo Consigliere dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1247/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli, 2 Sezione Civile,
n. 9199/2016 pubblicata il 25 luglio 2016, pendente
TRA
(1) (codice fiscale ),(2) Parte_1 C.F._1 [...]
(codice fiscale ), (3) Parte_2 C.F._2 Parte_3
(codice fiscale , (4)
[...] C.F._3 Parte_4
(codice fiscale ), elettivamente domiciliati in Marano C.F._4
di Napoli (NA), al Corso Europa, n. 66, presso lo studio dell'avv. Riccardo NA (codice fiscale e dall'avv. Giuseppe D'Angelo C.F._5
(codice fiscale ), che li rappresentano e difendono C.F._6
in virtù della procura in atti -attori in riassunzione-
E
5) la (già società, a sua Controparte_1 Controparte_2
volta, incorporante la (partita iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
in Milano alla Piazza Filippo Meda n. 4.
- convenuta in riassunzione
6) la (codice fiscale ) con sede legale Controparte_4 P.IVA_2
in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e per essa la Controparte_5
(cessionaria del credito della ,
[...] Controparte_1
elettivamente domiciliata in Milano (MI), alla Via Arrigo Boito n. 8, presso lo studio dell'avv. Alberto Crivelli (codice fiscale. ), che C.F._7
la rappresenta e difende in virtù della procura in atti -
interventore ex art.111. c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1.Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 26 settembre
2012, la (poi divenuta Controparte_2 Controparte_1
deduceva di essere creditrice, nei confronti della società Controparte_6
(d'ora in poi anche solo , della complessiva somma di € CP_6
857.941,58, di cui € 486.127,96 in virtù del saldo del conto corrente n.
3155, intestato alla e di € 371.813,62 per le fatture insolute CP_6
anticipate oltre interessi convenzionali a far data dalle singole Pt_5 scadenze, nonché di , , Parte_3 Parte_1 [...]
e , in virtù di contratto di fideiussione prestato Pt_6 Parte_2
a favore della (debitrice principale) e sottoscritto in data 13 agosto CP_6
2005. Pertanto chiedeva al Tribunale di Napoli di emettere ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, per € 857.941,58 oltre interessi convenzionalmente pattuiti.
I.2.Con provvedimento n. 6598 dell'8 ottobre 2012, il Tribunale di
Napoli, 2 Sez. Civile, ingiungeva sia alla società debitrice che ai suoi fideiussori di pagare immediatamente l'importo di € 857.941,00, oltre interessi così come richiesti e spese di procedura.
I.3. Avverso detto d.i. -con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2012 - la ed i suoi fideiussori Controparte_7
proponevano opposizione deducendo:
- “la improcedibilità, la inammissibilità ed infondatezza dell'opposto decreto poichè si contestata l'ammontare del credito vantato dal sia CP_1
perchè la documentazione prodotta a sostegno della richiesta è inidonea a
rappresentare le prova del credito azionato, sia perchè se ne disconosce e contesta la forma e il contenuto (...)”;
- l'applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto, valute, competenze, remunerazioni e costi vari non pattuiti e comunque non dovuti ovvero, in ogni caso, superiori a quelli dovuti, sia per quanto riguarda il conto corrente n. 3155, posto a fondamento del ricorso monitorio, sia per gli ulteriori conti corrente n.ri 47231, 3385, 3723, 60763. A riprova delle suddette eccezioni, gli opponenti allegavano una consulenza tecnica di parte in cui veniva evidenziata l'assenza di documentazione bancaria e la conseguenza mancanza di prova della quantificazione della somma richiesta dalla banca. Pertanto chiedevano di revocarsi la provvisoria esecutività del provvedimento d'ingiunzione, di dichiarare l'inammissibilità,
l'improcedibilità e la nullità del decreto e nel merito di accertare l'esatta quantificazione del dare/avere della verso la banca. CP_6
I.4. Rigettata l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione, ritenendone non sussistere i presupposti, non ammesse le richieste istruttorie formulate (ed, in particolare, la richiesta di CTU tecnico contabile avanzata dagli odierni appellanti), il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 gennaio 2015. Alla predetta udienza, i fideiussori rilevavano che la debitrice principale Controparte_7
) era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli e chiedevano
[...]
l'interruzione del giudizio. Pertanto, il G.I. dichiarava interrotto il procedimento.
I.5. Con ricorso del 15 marzo 2015, e pedissequo decreto,
, , e Parte_3 Parte_7 Parte_6 Parte_2
riassumevano il giudizio nei confronti della
[...] Controparte_1
Riattivatosi così il giudizio, la causa era rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4 dicembre 2015: in tale occasione i fideiussori depositavano lo stato passivo del eccependo che, in Controparte_8
virtù della medesima documentazione depositata dalla banca nel presente giudizio, il credito ammesso al passivo fallimentare era molto inferiore rispetto alla richiesta della banca e che quest'ultima non aveva proposto alcuna opposizione ex art. 98 l.f.. Il G.I., anche al fine di consentire alla banca eventuali controdeduzioni, rinviava la causa al 5 aprile 2016, e a tale udienza, rassegnate le conclusioni dalle parti, la causa era introitata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con sentenza n. 9199/2016 del 22 luglio
2016, pubblicata in data 25 luglio 2016, il Tribunale di Napoli, 2 Sezione
Civile, così provvedeva:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta
delle spese processuali, che liquida in euro 9.000,00 per compenso, oltre rimb. forf., Iva e CPA come per legge”.
II.1. Avverso detta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 19
settembre 2017, notificato in data 25 febbraio 2017 - Parte_3
, , , proponevano
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_2
impugnazione, articolando i seguenti motivi di gravame:
- “Sul primo motivo: errata valutazione circa la prova del credito”;
- “Sul secondo motivo: l'errata valutazione dell'exceptio doli dei
fideiussori”;
- “sulle spese”.
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte di volere:
1) “accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/0 inefficace la sentenza impugnata;
2) “per l'efftto revocare il decreto ingiuntivo n. 6598 emesso dal G.D. del
Tribunale di Napoli in data 8.10.2012, dichiarando non provato il credito derivante dal saldo di conto corrente n. 3155, perchè la documentazione prodotta a sostegno della richiesta è inidonea a rappresentare la prova del credito azionato”;
3) “in via gradata accogliere la rcihiesta di CTU al fine di rideterminate il credito della banca, alla luce delle carenze riscontrate nella documentazione depositata da controparte”;
4) “condannare il al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori
costituiti per anticipo fattone” (cfr. pag. 14-15 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta depositata in data 18 luglio 2017, si costituiva in giudizio la che eccepiva preliminarmente la Controparte_1
inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.s., nel merito la sua infondatezza. Ne chiedeva dunque il rigetto con la conferma della sentenza impugnata.
II.3. Con atto depositato in data 25 novembre 2019, interveniva nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la che, sul presupposto Controparte_4
di essere cessionaria del credito azionato dal nella presente causa, CP_1
chiedeva “in sostituzione dell'appellata di subentrare “nella Controparte_1
medesima posizione processuale e sostanziale della stessa e facendo propri gli
atti e i documenti di quest'ultima”.
II.4. Nelle more del grado di appello, il difensore costituito del CP_1
avv. Bruno IL TI, decedeva e veniva cancellato dall'Ordine degli
[...]
Avvocati di Napoli ( giusta delibera assunta dal C.O.A. Napoli alla seduta consiliare n. 47 del 6/2018). A seguito di interruzione automatica del giudizio per la morte del difensore, il processo veniva riassunto e fissata udienza per la prosecuzione del giudizio con decreto del 16 gennaio 2021. Nel processo riassunto non si costituiva (con nuovo difensore) nè partecipava la
[...]
, originaria titolare del credito azionato, la sola cessionaria. Controparte_2
II.5. Dopo vari rinvii di ufficio, con ordinanza del 23 febbraio 2024, in esito all'udienza svoltasi in modalità cartolare del 22 febbraio2024, la Corte,
sulle conclusioni rassegnate dalle parti, introitava la causa in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190,
c.p.c..
Successivamente, però, con ordinanza del 7 marzo 2024, la Corte,
“rilevato che in attesa dei chiarimenti da parte della Cancelleria di questa Corte al C.O.A. di Napoli, per l'impossibilità di consegnare a mezzo PCT all'avv. Bruno
IL TI, unico procuratore costituito nell'interesse della CP_9
, il biglietto di cancelleria relativo all'ordinanza di rimessione della causa in
[...]
decisione all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2024- si reperiva, precedente comunicazione, relativo ad altro giudizio, del 23 settembre 2022 nella quale cui la Segreteria del COA di Napoli comunicava che il predetto avvocato, Bruno IL
TI, era stato cancellato per decesso con delibera del 5 novembre 2018”, ha rimesso sul ruolo la causa per dichiarare l'avvenuta interruzione del giudizio,
ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
Ebbene, con istanza depositata in data 14 marzo 2024, gli appellanti chiedevano la revoca del suddetto provvedimento di interruzione, facendo rilevare che il giudizio era stato già riassunto, a seguito del dichiarato evento interruttivo costituito dal decesso del difensore del Controparte_1
Pertanto, con provvedimento del 3 aprile 2024, la Corte, “rilevato che per mero errore è stata dichiarata l'interruzione del processo in data 7.03.2024”, rinviava la causa all'udienza del 30 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta,
presenti soltanto gli appellanti e la sola cessionaria del credito ( CP_10
, a mezzo dei rispettivi difensori, depositavano le proprie note conclusive
[...]
e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c, scaduti i quali, il fascicolo veniva rimesso nuovamente al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 4 ottobre 2024, la Corte, ritenendo necessario disporre una CTU contabile, non ammessa in primo grado, rimetteva nuovamente la causa sul ruolo istruttorio e conferiva incarico di consulenza tecnica al dr.
[...]
. Per_1
Depositata la relazione conclusiva, all'udienza del 20 giugno 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le proprie note di trattazione in sostituzione dell'udienza, e la Corte introitava definitivamente la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non Controparte_1
costituitosi nel presente giudizio (recte non comparsa all'udienza a mezzo del loro procuratore, cfr. Cass. n. 21480/2019) benchè regolarmente citata dagli appellanti, a seguito di interruzione del processo, per morte del difensore costituito, avv. IL TI, con atto di citazione in riassunzione notificato il
1° aprile 2022, presso l'indirizzo PEC estratto dal Email_1
Registro delle imprese.
2. Sempre in via preliminare va esaminata l'ammissibilità della costituzione in giudizio della avvenuta il 25 novembre 2019). Controparte_4
Nelle note di trattazione scritta del 21 febbraio 2024, le prime dopo una serie di rinvii e differimenti di ufficio, gli appellanti hanno eccepito il “difetto di legittimazione attiva” della e per essa, Controparte_4 [...]
in quanto quest'ultima non avrebbe “provato la sua qualità di Controparte_5
cessionaria del credito azionato, non avendo provveduto al deposito del contratto di cessione con l'indicazione dei singoli crediti inclusi nella stessa”, nonché l'inammissibilità “dell'intervento anche perché la società non ha provato di essere titolare di idonea licenza bancaria, al fine di riscuotere giudizialmente il credito azionato”; dunque, ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire e di legitimatio ad processum ( e quindi della relativa attività difensiva svolta) della Quest'ultima si è costituita, infatti, in giudizio Controparte_4
quale cessionaria dei crediti della allegando Controparte_2
l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 65 del 7 giugno 2018.
Gli appellanti, in particolare, sostengono (e ribadiscono anche negli scritti conclusionali) che la cessionaria, non avendo prodotto il contratto di cessione di crediti c.d. in blocco, non avrebbe provato l'avvenuta cessione alla CP_4
nonché l'inclusione dello specifico credito relativo al rapporto intercorrente
[...] tra la e , , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Infatti, la loro difesa argomenta che, al fine di provare la legittimazione ad agire della cessionaria, non è sufficiente solo il deposito dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( come nel caso concreto, in cui peraltro non risulterebbero nemmeno specificati e chiaramente indicati i crediti ceduti) ma risulterebbe necessaria anche l'allegazione del contratto di cessione di crediti.
Orbene, la legittimazione ad agire è un requisito processuale che si collega all'astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda. Essa non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale.
Diversamente, la titolarità sostanziale del diritto concerne il merito della domanda e si identifica con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata. Solo la titolarità, e non la legittimazione, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.
L'art. 58 TUB consente alle banche e agli intermediari finanziari di effettuare cessioni in blocco di rapporti giuridici mediante la sola pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, con effetto sostitutivo della notificazione ai debitori ceduti.
Sul punto, la Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (pt.
Cass. 06.02.2024, n. 3405; Corte appello Napoli sez. III, 26/06/2024, n.2901).
Si è puntualizzato, difatti, che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 08/11/2024, n.28790).
Nel caso di specie, gli appellanti, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21 febbraio 2024, hanno contestato l'esistenza del contratto di cessione e, dunque, del titolo che dimostri l'avvenuta cessione del credito secondo la normativa in ordine alla “cartolarizzazione” del credito.
A fronte dell'eccezione suddetta, parte interventrice non ha prodotto il contratto di cessione in questione.
Peraltro, nel caso di specie, a corredo dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in GU, ha depositato unicamente le procure notarili conferite alla sua mandataria.
Pertanto, la costituzione in giudizio della è da ritenersi Controparte_4
inammissibile. 3. Va riconosciuta l'ammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'atto di appello.
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c. 3.2. Va altresì riconosciuta l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
4.Il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
, , e , fideiussori
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
della (in bonis), avverso il d.i. n. 6598/2012 emesso nei loro CP_7
confronti su ricorso della ad oggetto il pagamento Controparte_11
della somma di € 857.941,00, di cui € 486.127,96 a titolo di saldo debitore del c.c. n. 3155 (intestato alla e garantito dai predetti fideiussori), Controparte_6
ed € 371.813, 62 quale importo di fatture insolute anticipate salvo buon fine, oltre interessi e spese processuali, osservando che:
- “il ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, avendo, sin CP_1
dalla fase monitoria, prodotto: la copia del contratto di apertura di credito del
9.08.2005 sul c.c. n. 3155 con allegate le condizioni economiche dello stesso, certificazione del credito emessa ai sensi dell'art. 50 d.lgs n. 385/93, copia della scrittura fideiussoria del 16.08.2005”, mentre nella fase di opposizione, ha prodotto “n. 10 contabili di anticipazione relative a fatture insolute anticipate sbf indicate in ricorso e la serie integrale degli estratti conto, relativi al rapporto
azionato in giudizio, così consentendo la puntuale ricostruzione dell'andamento del rapporto e ponendo la correntista in condizione di verificarne la correttezza”
(cfr. pag. 3 della sentenza), laddove invece, “gli opponenti hanno sollevato eccezioni generiche in merito all'ammontare del credito in quanto, oltre a non avere indicato le singole annotazioni in conto di cui deducevano l'illegittimità, non hanno indicato neanche approssimativamente l'ammontare complessivo
degli addebiti ai quali intendevano opporsi”;
- “in relazione alle doglianze fatte valere in giudizio dalla parte opponente, esse attengono a presunte illegittimità afferenti il rapporto principale tra la banca
e la correntista comportante la mancanza di valido contratto CP_7
scritto ex art. 117 TUB, nonchè l'asserita applicazione a favore della banca di clausole invalide (...) a prescindere dal tenore generico delle stesse (...) .. tali
eccezioni siano (sono), in ogni caso precluse agli opponenti stante la natura autonoma della garanzia prestata, avendo i fideiussori accettato di pagare a semplice richiesta scritta, anche nell'ipotesi di invalidità dell'obbligazione garantita” (cfr. pag. 4 della sentenza).
5.Con il primo motivo di appello - rubricato “errata valutazione circa la
prova del credito” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) - , Parte_1 Parte_2
e censurano la sentenza
[...] Parte_3 Parte_4 impugnata “nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito della derivante dal saldo del conto di conto corrente”. CP_3
In particolare essi sostengono che il primo Giudice, violando le norme relative all'onere della prova (art. 2697 c.c.) abbia “travisato” i fatti addivenendo “ad una conclusione non giustificata dalla documentazione sibita da controparte”, in quanto ha “erroneamente affermato che la banca ha prodotto gli estratti del conto in questione in via integrale, non rilevando invece che la documentazione prodotta comincia da un periodo temporale successivo all'apertura del conto corrente”, “il saldo iniziale indicato negli estratti conto
esibiti, è privo di ogni giustificazione causale e contabile. La mancata produzione degli estratti conto, dall'inizio del rapporto al giugno 2005 (dato pacifico), non consente di verificare quali siano gli importi addebitati antecedentemente al giugno 2005, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo”, “il dato di partenza della sequenza numerica indicata dalla banca non è stato dimostrato
e ciò inficia la quantificazione operata da controparte”.
Pertanto argomentano che “anche nei confronti dei garanti, la banca ha
l'onere di dimostrare il proprio credito ( e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di fideiussori semplici e garanti nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia”, “difetta la prova dell'esistenza del credito derivante dal saldo del conto corrente n. 3155 così come quantificato dalla (cfr. pag. 8 dell'atto CP_3
di appello).
Attesa la carenza documentale anzidetta, criticano la sentenza anche per non avere ammesso la CTU contabile al fine di rideterminare il saldo di conto corrente sulla base della sola produzione documentale esibita a partire dalla data del 30 giugno 2005 (data a cui risale il primo estratto di conto corrente e non coincidente con l'apertura del conto).
Le deduzioni degli appellanti vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
5.1. Nei rapporti bancari, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
a) ove sia la ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti CP_3
rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
b) ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale contabile;
c) diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista siano attori, nel senso che, nella medesima causa, si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. L'esito
è che entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. In tale evenienza, quindi, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere.
In siffatto contesto, al fine di risolvere il conflitto come sopra individuato, la
Suprema Corte ha ritenuto che “in applicazione dell'onere della prova la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di "dare" e
"avere" fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata produzione degli estratti conto non rileva sul piano della ricostruzione del rapporto e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di
conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato” (così Cass. 10/05/2022, n.14822; 05/08/2021, n.22387;
29/10/2020, n.23852).
In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista o di addebito di interessi anatocistici non dovuti, la banca deve dimostrare l'entità del credito vantato ed ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In mancanza, nel caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, deve ritenersi che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente ed occorre ripartire dal “saldo zero” che costituisce il primo punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere
(cfr. anche Cass. 15/05/2023, n.13139; 19/09/2022, n.27362; 29/03/2022,
n.10140). E ciò anche in base al cd. principio di vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o per l'altra parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare l'onere in questione la parte cui è più vicino il fatto da provare (nei rapporti bancari, l'istituto bancario che predispone gli estratti conto). 5.2. Nella vicenda in esame- come innanzi esposto - il Giudice di primo grado non ha ammesso la CTU contabile richiesta dagli opponenti ed ha respinto infine la loro opposizione, confermando il decreto opposto sul rilievo che la banca avesse dimostrato pienamente il credito ingiunto in monitorio (in particolare l'importo di € 486.127,96 quale saldo debitore del c/c n. 3155), laddove, invece, gli opponenti si erano limitati a contestare genericamente la fondatezza nonché
l'ammontare del credito avverso, senza indicare né le singole annotazioni in conto di cui deducevano l'illegittimità né approssimativamente l'ammontare complessivo degli addebiti ai quali intendevano opporsi.
Gli odierni appellanti contestano la decisione innanzitutto perché il Tribunale non avrebbe rilevato che “il saldo iniziale indicato dalla banca non era quello dell'epoca in cui è stato aperto il conto corrente” in quanto la documentazione prodotta dalla banca “comincia da un periodo temporale successivo all'apertura del conto”, sicchè invocano, in questa sede, l'espletamento di una CTU contabile, inopinatamente non ammessa in prime cure, “al fine di accertare il saldo del conto corrente al 30.6.2005”, in virtù delle carenze documentali evidenziate, e,
una volta eventualmente accertatane l'inesistenza totale o parziale, chiedono la revoca del decreto opposto.
In linea generale, nelle ipotesi di tal fatta, il deposito di una documentazione contabile incompleta, con la quale è possibile ricostruire solo una parte delle movimentazioni del conto corrente, non preclude necessariamente la possibilità
di ricalcolare il saldo di conto corrente e di rideterminare il rapporto di dare/avere tra correntista e La mancanza degli estratti conto relativi alla fase iniziale CP_3
del rapporto di conto corrente comporterà solo una parziale ricostruzione sulla base degli estratti conto prodotti, partendo dal primo estratto conto disponibile, laddove ad agire in giudizio sia stato il correntista, oppure dal c.d. saldo zero, nel caso in cui ad agire in giudizio sia stata la essendo essa parimenti CP_3
onerata di depositare tutta la documentazione necessaria a sostegno della propria pretesa.
Anche nel caso di incompletezza documentale, indipendentemente dal fatto che ad agire in giudizio sia stata la o il correntista, la domanda non dovrà CP_3
essere necessariamente rigettata, laddove gli estratti conto depositati abbiano comunque consentito di ricostruire il rapporto e di ricalcolare il saldo finale (cfr.
sul punto il principio di diritto più volte espresso dalla S.C. di Cassazione, secondo cui “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa “la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
in
conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo
iniziale del primo di detti estratti conto” (Cass. civ. ord. n. 27362/2022; Cass. civ. sent. n. 23852/2020). Per tali ragioni, non può essere condiviso quanto prospettato dal motivo di doglianza, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto integralmente rigettare la domanda della Banca: nondimeno, ad avviso di chi scrive, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha recepito la ricostruzione contabile effettuata dalla banca partendo dal primo estratto conto recante un saldo a debito del correntista, o comunque non dal saldo zero.
Ebbene, al fine di fornire una risposta adeguata alle istanze degli appellanti, la Corte ha nominato un consulente tecnico esperto in materia contabile, nella persona del dr. , con il preciso incarico di Persona_1
accertare il saldo contabile del conto corrente in questione sulla base della documentazione ritualmente acquisita a cura delle parti in causa.
L'ausiliario, quanto alla indicazione della data di apertura e chiusura del conto, ha precisato che “agli atti non si rinviene documentazione relativa all'accensione del Conto n. 3155 intestato alla , giacchè il primo CP_7
estratto conto risale al 31 marzo 1998 con un saldo a credito della correntista pari a lire 820.703, importo confermato dal riassunto scalare del conto al 31 dicembre 1997. Pertanto scrive di non potere individuare la data di apertura del conto in esame. Inoltre riferisce che “il conto n. 3155 risulta chiuso in data
14.08.2012 con il trasferimento del Rapporto a per il saldo debitore CP_12
(€ 486.127,96 da E/C)” (cfr. pag. 8 della relazione di consulenza tecnica depositata il 12 maggio 2025).
In merito alla “eventuale incompletezza della documentazione (estratti conto)” ha precisato che: “L'elenco ( d e i d o c u m e n t i p r o d o t t i ) sopra esposto evidenzia la mancanza degli Estratti conto per il periodo antecedente il 01.01.1998 e per il periodo dal 01.01.2001 al 31.03.2004 . Al 01.01.1998 si rileva un Saldo iniziale a credito della correntista pari a Lire 820.703 , confermato - come sopra chiarito - dal saldo evincibile dal Riassunto scalare del
Conto al 31.12.1997 che evidenzia un saldo ( invariato dal 31.03.1997 ) di Lire
988.489 decurtato di Competenze di fine anno 1997 per Lire 167.786 .
Per il periodo dal 01.04.2004 il Saldo iniziale da E/C a debito della correntista è pari ad € 44.335,12 . Non risultano indicazioni certe e complete atte a dar ragione di tale Saldo debitore , stante la mancanza di documentazione per tutto il periodo dal 01.01.2001 al 31.03.2004 “.
Quanto alla elaborazione conto n.3155 ha chiarito che “per l'incompletezza
temporale degli E/C agli Atti , (…) ha eseguito la richiesta verifica giorno per giorno delle operazioni e la ricostruzione contabile dal 01.01.1998 al 31.12 .2000
e dal 01.04.2004 fino alla chiusura” del conto, elaborando due files distinti , il primo in Lire ed il secondo in Euro.
Per il primo file , denominato “Calcolo dell'Interesse Convenzionale Periodo
01.01.1998 - 31.12.2000”, ha assunto il saldo iniziale a credito della correntista per Lire 820.703 ed in assenza di convenzioni contrattuali agli atti , ha applicato le Condizioni Economiche evinte dal Prospetto per il Conteggio competenze degli
E/C.
Per il secondo periodo ha elaborato un file denominato “Calcolo dell'Interesse Convenzionale Periodo 01.04.2004 -14.08.2012”, con saldo iniziale debitore per € 44.335,12 e le Condizioni Economiche applicate da E/C sono state riscontrate con le Condizioni pattuite nei limiti temporali delle
Convenzioni agli Atti come sopra elencate.
Tuttavia onde consentire alla Corte una diversa opzione che tenga conto dell'assenza di “ indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo
maturato all'inizio del periodo…….” e della facoltà di effettuare il conteggio “ eventualmente anche procedendo all'azzeramento del saldo iniziale ” , il CTU ha elaborato un conteggio alternativo di questo secondo file con saldo iniziale pari a “02, il che ha determinato competenze trimestrali diverse e saldo finale diverso.
Tale opzione è quella che la Corte ritiene di condividere.
Si legge nella consulenza:
“ Periodo 01.04.2004 - 14.08.2012 Opzione SALDO INIZIALE ZERO.
L'azzeramento del Saldo iniziale ha prodotto il ricalcolo degli Interessi, della
e dell'Indennità di Sconfinamento ( per saldi/giorni variati) Pt_8
addebitate alla fine di ciascun trimestre . Per i Trimestri in cui non si rilevano
Interessi a Debito si sono anche detratte dalla Competenze di chiusura trimestrale le Spese fisse di chiusura Interessi Debitori”.
Quanto alla “Determinazione Saldo finale del Conto alla data di chiusura”,
l'ausiliario ha così concluso: “Il Conto corrente per cui è causa veniva chiuso in data 14.08.2012 . (…) Dall'elaborazione alternativa eseguita nell'allegato file Calcolo dell'Interesse Convenzionale Periodo 01.04.2004 – 14.08.2012
Opzione SALDO INIZIALE ZERO , si evince per il Conto N.3155 un Saldo finale a Debito della di € 410.339,73 al 14.08.2012 " Controparte_7 Ne consegue che, alla luce degli esiti della relazione di consulenza a firma del dr. , gli odierni appellanti, fideiussori, devono essere Per_1
condannati al pagamento in favore della Banca appellata della minore somma di € 410.329,73, oltre interessi dalla domanda (recependo il calcolo effettuato dal CTU nominato da questa Corte, a pagina 32 della relazione tecnica), in luogo di quella di € 486.127,96, quale saldo del conto corrente n. 3155, ritenuta dal primo Giudice.
Conformemente la decisione appellata va riformata.
6.Con il secondo motivo di gravame - rubricato “ errata valutazione dell'exceptio doli dei fideiussori” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello)- gli appellanti deducono che il Giudice di primo grado non abbia correttamente valutato l'exceptio doli da essi sollevata in sede di opposizione a d.i., ritenendo che detta eccezione fosse stata sollevata tardivamente.
Di contro sostengono che “solo nella comparsa conclusionale è stato possibile approfondire tale eccezione (comunque sollevata all'udienza del
4.12.2015 dopo l'approvazione dello stato passivo)” , “non appena formata,
la prova dell'illegittimità del calcolo della banca, è stata prodotta la copia dello stato passivo (con il relativo provvedimento di rigetto parziale del
G.D.) a conferma della tesi dei fideiussori” ( cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
Ed aggiungono che: “nella fattispecie non si può negare che il decreto di esecutorietà dello stato passivo del fallimento del debitore principale
costituisca un dato idoneo a provare la parziale inesistenza del credito della banca. Anzi, a ben vedere si tratta di un dato certo ed incontestato in quanto
l'opposta non ha ritenuto di proporre opposizione ai sensi dell'art. 98 l.f. al suddetto stato passivo, facendo consolidare il proprio credito nella minore somma risultata in sede fallimentare”, “il credito non risulta ammesso per carenza di prova e di ciò il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto”, “la produzione del provvedimento di ammissione dello stato passivo ha una
ragione di carattere probatorio” (cfr. pag. 11-12 dell'atto di appello).
Il motivo va respinto, perché, a prescindere da ogni ulteriore ed ultronea considerazione, posto che “nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga
l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di
dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia” (cfr. Cass. n. 33866/2023), nel caso in esame- come del resto ha rilevato il Tribunale -la sollevata eccezione da parte dei garanti non è stata riscontrata sul piano probatorio.
Difatti, a smentita di quanto asseriscono gli odierni appellanti, in merito al “decreto di esecutorietà dello stato passivo del fallimento del
debitore principale” quale “dato idoneo a provare la parziale inesistenza del credito della banca”, giova rammentare che tale decreto non ha efficacia di “giudicato” (nel senso che crea non un accertamento definitivo del credito), in quanto mero provvedimento che dichiara lo stato passivo formato e chiude la fase del processo di verifica del passivo.
Ha dunque solo valore endo- procedimentale non costituendo prova del credito al di fuori della procedura. Tanto è vero che dopo la dichiarazione di esecutività, i creditori possono proporre opposizione entro il termine previsto se non sono stati ammessi o ammessi solo in parte, dimostrando così che il decreto non è la chiusura definitiva della vertenza ma un atto che permette la prosecuzione del processo attraverso l'opposizione.
Secondo la Suprema Corte: “in una procedura fallimentare come in una procedura di liquidazione coatta amministrativa, si deve ritenere che eventuali contestazioni concernenti l'esistenza, entità e qualità dei crediti ammessi, siano proponibili soltanto con l'impugnazione dello stato passivo, ai sensi degli artt . 98 e 99 legge fall., che l'art. 209 della stessa legge richiama, ma non con il reclamo avverso il piano di riparto ai sensi
dell'art.110 legge fall. o dell'art. 213 legge fall., nei cui confronti – come si
è affermato in sede di legittimità - le contestazioni ammissibili sono limitate all'ordine di distribuzione delle somme. Tuttavia, la contestazione del piano di riparto è ammissibile anche nel caso che venga denunciata dal creditore concorsuale la violazione in tale sede del giudicato endofallimentare, che si assume essersi formato con l'approvazione definitiva ex art.97 legge fall. dello stato passivo: ciò perché in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare
non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, e tale principio vincola al rispetto del giudicato anche il curatore fallimentare ed i
commissari” In altre parole, il decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di vis imperativa e indisponibilità per le parti, ha natura di giudicato endo- fallimentare e si connota come regola del caso concreto nel circoscritto ambito concorsuale, il che, comportandone l'assimilabilità agli elementi normativi della fattispecie, postula che per la sua interpretazione non debba farsi ricorso ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, ai principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c., alla luce dei quali s'impone la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (cfr. Cass. n. 18591/ 2023).
Per quanto detto, il secondo motivo di appello va respinto.
7. L'accoglimento parziale dell'appello con la conseguente riforma della decisone impugnata impongono al giudice del gravame di procedere alla rinnovata liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Visto l'esito complessivo della lite, a parere della Corte, appare equo condannare per i 2/3 gli appellanti a pagare in favore della controparte le spese da quest'ultima sostenute per entrambi i gradi di giudizio ( con la precisazione che per il grado di appello vanno computate a favore della banca le sole spese sostenute fino alle interruzione del giudizio, ovvero per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, non anche le ulteriori per la fase istruttoria e la fase decisoria, cfr. Cass. n. 26372/2014) – spese che secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 260.000,01 ad €
520.000,00 tenuto conto del decisum) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM
55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento
normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»), con compensazione tra le parti del residuo terzo.
Le spese della CTU espletata in grado di appello vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, – con citazione per l'udienza del 19 Parte_3 Parte_4
settembre 2017, notificata il 25 febbraio 2017– avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, 2 Sezione Civile, n. 9199/2016 pubblicata il 25 luglio 2016, così provvede:
(A) dichiara la contumacia della Controparte_1
B) dichiara inammissibile l'intervento della Controparte_4
(C) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza, accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] avverso il d.i. n. 6598/2012, e per l'effetto revoca il decreto Pt_4
opposto e condanna i predetti fideiussori a pagare alla la Controparte_1
somma di € 410.339,73 a titolo di saldo finale del c/c n. 3155 intestato alla alla data del 14 agosto 2012, “oltre interessi al tasso del Controparte_7
14,50 dal 14/08/2012 al soddisfo” sul saldo debitore del conto;
(D) condanna, in solido tra loro, , Parte_1 Parte_2
, a pagare in favore della
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
i 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in CP_1
tale proporzione, per il primo grado in € 249,6 per le spese vive, €
14.971,33 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 3.164,3 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo;
E) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della espletata CTU contabile.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio